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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7386/2024 promossa da:
- - ass. avv. DEPETRIS Parte_1 C.F._1
(parte ricorrente) contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 21/10/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- la ricorrente si è rivolta al tribunale esponendo di aver richiesto all l'emissione CP_1 di un estratto contributivo certificato (c.d. “ecocert”), poi rilasciato dall'Ente in data
16.2.2022, e di essersi così avveduta dell'omessa indicazione nell'estratto dei contributi relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze dello per il Controparte_2 periodo dal 1° giugno 1984 al 31 marzo 1985; ritenendo illegittima tale esclusione, vanamente esperiti i rimedi in via amministrativa, la ricorrente ha chiesto, in via principale di “Annullare il provvedimento di DINIEGO del 25 gennaio 2024 avente per oggetto “Segnalazioni contributive Parte_1
” (Doc. 4), ed ogni atto presupposto e conseguente;
- accertare e C.F._1 dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi contabilizzati nel suo Estratto contributivo certificato i contributi mancanti relativi al rapporto di lavoro subordinato con lo
[...]
con decorrenza dal 1° giugno 1984 sino al 31 marzo 1985” nella misura CP_2 indicata nel ricorso, anche per quanto concerne i contributi utili alla pensione, ovvero in subordine nella diversa misura accertata in corso di causa;
- questa la difesa dell che ha chiesto di “respingere – allo stato degli atti – il CP_1 ricorso attoreo”: “La difesa dell' dà atto del pagamento della contribuzione per il CP_3 periodo richiesto in seguito ad accesso ispettivo come si evince dalla videata che si produce ma mancano i dati relativi al numero di settimane lavorate nel 1984 e la retribuzione percepita per cui l non può procedere all'esatta contabilizzazione”; CP_1
rilevato che all'udienza del 13.5.2025 è stata sentita la funzionaria dell che si è CP_1 così espressa: “Mi sono interessata della posizione della ricorrente quasi da subito, in fase istruttoria sono emerse delle criticità ed in particolare per l'anno 1984, nel verbale dell'Ispettorato da lei prodotto era stato indicato che l'accreditamento dei contributi sarebbe stato effettuato dall' e le era stato segnalato dall'Ispettorato stesso che CP_1 ella avrebbe potuto rivolgersi all' per eventuali informazioni. Posso ipotizzare che CP_1
l non abbia proceduto all'accredito in difetto della prova della continuità del CP_1 rapporto nel 1984, il 1985 era invece già presente nell'estratto contributivo sin dal 1988
e quindi prima dell'emissione del verbale, risalente al 1990. Io ho cercato il modello O1M
VIG compilato dall'Ispettorato o dall'ufficio sulla base dei dati comunicati CP_1 dall'Ispettorato nel fascicolo aziendale, poi ho contattato la vigilanza ispettiva, e poi l'ho cercato anche negli archivi della sede dismessa di Torino senza esito. Si tratta di un modello in cui avrebbero dovuto essere indicati il regime orario (part o full time) e le settimane lavorate, dati che non risultano dalle denunce del datore di lavoro. Per il 1985 ci sono 2 denunce O1M trasmesse da parte dello stesso datore, prima dell'accesso ispettivo, una per 39 settimane full time e una per 13 settimane part time, da gennaio a dicembre. Per questo erano necessari chiarimenti e la domanda è stata respinta. Dopo la presentazione del ricorso amministrativo, nell'agosto 2024, sono stati reperiti i modelli
VIG del periodo giugno-dicembre 1984, trasmessi dal datore nel 1989, dopo l'accesso ispettivo, però manca il dato delle settimane effettivamente lavorate dalla ricorrente, che doveva essere documentato dalla ricorrente stessa. I VIG sono riferiti a tutti i dipendenti indistintamente, come le denunce. Noi non possiamo utilizzare per il 1984 la retribuzione erogata nel 1985, ci serve documentazione attestante l'entità di tale retribuzione, che è il dato comunque meno rilevante, quello più rilevante è il numero di settimane lavorate. A noi interessa accertare che il rapporto sia stato continuativo, cioè che non ci siano stati periodi di aspettativa o di assenze varie per le quali non sarebbe comunque stato dovuto il pagamento dei contributi. Noi non possiamo operare per deduzioni, ci servono documenti che abbiano data certa. L'Ispettorato ci ha detto di non avere a disposizione altri dati rispetto a quelli già comunicati”;
ritenuto che, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, la domanda della ricorrente appaia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati, considerato che - come riferito dalla funzionaria dell la sussistenza del rapporto di lavoro nel CP_1 periodo in contestazione (giugno-dicembre 1984) è stata riconosciuta dal datore di lavoro, che ha trasmesso i modelli VIG;
- l'Ispettorato del Lavoro ha confermato che vi è stata la regolarizzazione del rapporto dopo l'accesso ispettivo (v. doc. 3);
- non risulta da alcun documento né è stato un offerto un principio di prova che nel primo trimestre del 1985 il rapporto fosse part-time,
- in assenza di prova dell'osservanza di un orario part-time, il rapporto deve ritenersi full time, ed il numero delle settimane e il numero delle ore lavorate devono quindi ritenersi quelli per intero compresi nel periodo che è stato regolarizzato;
- posto che nel processo civile l'autocertificazione non costituisce prova del pagamento delle somme dichiarate dalla parte attrice come percepite (v. doc. 5), potrà essere riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento dei contributi nella misura minima prevista dalla legge, indicata al capo 12 del ricorso, misura che deve ritenersi esatta in quanto non contestata dall nella comparsa di risposta e neppure in sede di CP_1 discussione, di seguito trascritta:
ritenuto, pertanto, che entro tali limiti la domanda debba essere accolta e che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate in misura prossima ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato, non essendo state trattate complesse;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi contabilizzati nel suo estratto contributivo certificato i contributi mancanti relativi al rapporto di lavoro subordinato con lo con decorrenza dal 1° giugno 1984 sino al 31 marzo 1985, nella Controparte_2 misura indicata in motivazione, dichiara tenuto e condanna l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 4700, oltre aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis d.m.
55/2014, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato.
la giudice
OB TO