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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 354 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, pro-
mossa da in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
presso lo studio dell'avv. Roberto Pistis, che lo rappresenta e difende per procura speciale Pt_1
in calce all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria Meschini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata-appellante incidentale
All'udienza del 4.10.2024 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni Parte_1
contraria eccezione e domanda riconvenzionale rigettata, ed in parziale riforma della sentenza appellata:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma parziale della sentenza n. 93/2022 emessa dal
Tribunale di Lanusei nell'ambito del giudizio R.G. 185/2013+76/2018, per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, ex art. 1241 e ss. c.c. e/o data applicazione al principio di compensazione impropria tra i crediti già accertati nella sentenza di primo grado, che ha riconosciuto al la somma di € 168.524,21 (ossia la somma Parte_1
di € 150.428,46 rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI) ed alla la somma di €. Controparte_1
103.232,57, oltre € 36.521,13 per l'escussione della polizza fideiussoria, condannare la P_
al pagamento della differenza € 28.770,51, oltre rivalutazione, ed oltre interessi dalla
[...]
decisione, o quella somma maggiore o minore che dovesse essere quantificata dalla Corte mediante la compensazione;
2) condannare la società convenuta alla rifusione delle spese e Controparte_1
competenze del presente giudizio, comprese 15% per spese generali, IVA e CPA;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accertare e dichiarare che sul credito della accertato nella sentenza nella misura di € Controparte_1
84.738,17, oltre accessori, non sono dovuti interessi di mora in difetto di colpa del Parte_1
giusto l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei
[...]
danno formulate dal medesimo con vittoria di spese, diritti ed onorari del Parte_1
presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E NEL MERITO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che sul credito della accertato nella sentenza nella Controparte_1
misura di € 84.738,17, oltre accessori, gli interessi di mora decorrono dalla pronuncia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni Controparte_1
ulteriore istanza e/o eccezione, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, perché
infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto del 19.05.2006 rep. 13 per grave inadempimento del Parte_1
rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento del Parte_1
corrispettivo dovuto per i lavori realizzati e non contabilizzati nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla che, complessivamente, si quantificano in € 151.521,13 per Controparte_1
le causali descritte nella parte narrativa del presente atto nonché dell'atto di citazione del
05.02.2018, o in quella altra maggiore o minore che risulterà dovuta anche con valutazione equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la decorrenza degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, relativi al corrispettivo per i lavori contabilizzati, dalla scadenza della fattura n. 85/2012 al saldo e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € Controparte_1
103.232,57, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n.
85/2012 al saldo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali,
C.A. e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.3.2013 il convenne in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1
di Lanusei, la proponendo opposizione avverso il decreto n. 17/2013 con il quale Controparte_1
le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 229.507,23 oltre interessi, asseritamente dovuta a titolo di saldo dei lavori realizzati in esecuzione del contratto di appalto del 19.5.2006, come da fattura n. 85/12 emessa il 19 settembre 2012.
A fondamento dell'opposizione il espose di aver stipulato con la società opposta un Pt_1
contratto d'appalto, in data 19.5.2006, avente ad oggetto i lavori di "Sistemazione dell'area di pertinenza, viabilità e realizzazione impianto d'illuminazione nel Santuario Madonna d'Ogliastra"
per un importo di € 715.919,76; i lavori erano stati consegnati in data 16.3.2006 e dovevano essere ultimati entro 450 giorni, ossia in data 9.6.2007.
La peraltro, fin dall'inizio dei lavori aveva manifestato gravi ritardi nell'esecuzione P_
dell'opera, come più volte rilevato dal direttore dei lavori, che aveva anche invitato l'appaltatrice a predisporre un nuovo cronoprogramma. A fronte del mancato rispetto dei tempi di lavorazione e nonostante i numerosi solleciti, rimasti inevasi, il in data 2.8.2007, con comunicazione Pt_1
inviata via fax che mediante raccomandata ricevuta dalla in data 8.8.2007, aveva dichiarato di P_
aver avviato la procedura per la risoluzione del contratto, ex art. 119 DPR 554/1999, per inadempimento della società appaltatrice;
risoluzione poi assunta con determina del 18.9.2007.
Il Comune, quindi, dedusse di aver dovuto affidare ad altra impresa l'incarico di completare i lavori,
subendo, a causa dell'aumento dei prezzi, un maggior esborso rispetto a quanto concordato con la per un complessivo danno pari a € 198.910,12, solo in parte coperto dalla polizza fideiussoria P_
prestata da che era stata riscossa per l'importo di € 36.521,13. P_
Il Comune opponente, inoltre, espose che le lavorazioni complessive eseguite dalla sino alla P_
data della risoluzione del contratto, erano state quantificate in € 186.249,73, oltre oneri di sicurezza per € 3.425,67, ed oltre accessori;
detta società, peraltro, con il ricorso monitorio aveva omesso di dare atto dell'avvenuto pagamento del SAL n. 1, cosicché, in ogni caso, il saldo dovuto era inferiore a quanto chiesto dalla società, e riportato nel decreto ingiuntivo.
Chiese, pertanto, la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della la condanna della stessa al risarcimento dei P_
danni, previa detrazione della somma già incamerata mediante l'escussione della polizza fideiussoria e di quella dovuta all'appaltatrice a titolo di saldo.
La costituitasi, affermò invece che, sin dalla consegna dei lavori, erano emerse gravi carenze P_
progettuali, nonché incongruenze tra lo stato dei luoghi oggetto d'appalto e quanto riportato negli allegati al contratto. In particolare, era erroneo il tracciamento del muro di contenimento, che infatti era stato spostato per volontà della direzione dei lavori di 4/5 mt, con conseguenti imprevisti maggiori costi per l'impresa; in data 18.6.2006 il RUP le aveva chiesto di effettuare i calcoli relativi
"alle armature dei ferri dei muri di sostegno", non presenti nel progetto e non di sua competenza;
inoltre, nel corso dei lavori di escavazione, era stato rinvenuto un monolite granitico, mai segnalato dalla committenza a causa della mancanza delle relazioni geologiche e geotecniche. Infine,
nonostante i solleciti, la committenza non aveva neppure fornito il P.S.C.
La società opposta, pertanto, dedusse che le numerose problematiche, sia tecniche che operative,
emerse nel corso dei lavori, avevano cagionato un rallentamento degli stessi, tanto che aveva chiesto una proroga del termine di ultimazione dell'opera, rivelatasi comunque impossibile per causa a lei non imputabile.
Di conseguenza, con nota del 9.8.2007 aveva comunicato al la dichiarazione di risoluzione Pt_1
del contratto per inadempimento della committenza.
Quanto al saldo richiesto, ammise di non aver detratto, per mero errore materiale, l'importo ricevuto a titolo di pagamento del SAL n. 1, e conseguentemente rideterminò il proprio credito in €
103.232,50, comprensivo di oneri di sicurezza ed oneri accessori.
Chiese, pertanto, la condanna del al pagamento del predetto importo, oltre interessi di cui Pt_1
al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, e, in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Il Comune opponente eccepì tempestivamente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, che con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. vi rinunciò, e poi riformulò con separato atto di citazione.
Disposta la riunione dei due giudizi, ed istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 93/2022 il Tribunale adito, ritenuta la risoluzione del contratto per inadempimento della revocò il decreto ingiuntivo, condannò il Controparte_1
al pagamento del saldo, come rideterminato, in favore dell'appaltatrice, oltre Parte_1
interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, e la al risarcimento dei danni in P_
favore del oltre interessi dalla decisione al saldo. Pt_1
Il primo giudice rilevò che erano allegati al contratto, oltre il capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici progettuali, il piano di sicurezza previsto dal D.lgs. 494/1996, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma dei lavori. Il aveva altresì depositato copiosa Pt_1
documentazione dalla quale erano risultati i ritardi, sempre contestati, nell'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatrice; gli inadempimenti della erano stati confermati anche dalle deposizioni P_
dei testi direttore dei lavori, e dipendente dell'Impresa e responsabile del cantiere. Tes_1 Tes_2
A fronte delle contestazioni del la società opposta non aveva fornito la prova di aver Pt_1
eseguito le opere affidatele nei tempi concordati nel cronoprogramma iniziale e nella successiva modifica del settembre 2006, né aveva fornito dimostrazione, sufficiente e ragionevole, per ritenere che l'inadempimento fosse dovuto a cause a lei non imputabili.
Al riguardo la aveva dedotto che i lavori sarebbero stati ritardati sin dall'inizio a causa P_
situazioni peculiari addebitabili al che non avrebbero consentito l'installazione del cantiere Pt_1
e, comunque, la prosecuzione delle opere nei termini prescritti;
in particolare, la non corretta limitazione del traffico nella zona interessata dal cantiere, la mancanza dei calcoli relativi "alle armature dei ferri dei muri di sostegno" ed il ritrovamento di alcuni monoliti da frantumare per poter continuare le opere.
Peraltro, detti impedimenti, anche se esistenti, non erano idonei a giustificare l'inadempimento di né potevano assurgere a causa di non imputabilità del ritardo. P_
Infatti, quanto alla regolamentazione del traffico, era documentato che in data 24 maggio 2006 il responsabile della sicurezza aveva chiesto la chiusura del traffico per procedersi allo sbancamento in un tratto di strada nell'area prossima al Santuario, e la relativa autorizzazione era stata concessa dal responsabile del servizio della Polizia Municipale in data 29 maggio 2006. Ciò nonostante, alla data del 16 giugno 2006 il Direttore dei lavori aveva contestato che lungo il viale Europa, chiuso al traffico, la società appaltatrice non aveva ancora apposto la dovuta segnaletica stradale.
Quanto ai calcoli relativi "alle armature dei ferri dei muri di sostegno" dal contratto di appalto (art. 25.5) risultava che i lavori attinenti alle strutture di cemento armato dovevano essere eseguiti in base a calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione a firma di un tecnico abilitato, il tutto a cura dell'appaltatore.
Ancora, con riferimento al ritardo cagionato dal rinvenimento di monoliti di granito, il problema era stato risolto da che nella riunione del 16 luglio 2007 aveva ottenuto il riconoscimento di un P_
compenso ulteriore per dette opere, non specificatamente conteggiate. Non si trattava, quindi, di impedimento non superabile.
Il primo giudice, inoltre, osservò che, come emerso dalla documentazione in atti, il cronoprogramma iniziale era stato procrastinato e prorogato in più occasioni proprio per venire incontro a e tuttavia al 30 marzo 2007 la società, che a tale data avrebbe dovuto avere P_
eseguito lavori per € 638.162,00, con una produzione mensile media pari ad € 52.500,00, aveva invece realizzato opere per complessivi € 115.576,00, con una produzione mensile media pari ad €
8.890,00. Restavano da eseguire lavori per € 672.925, che, al ritmo tenuto sino a quel momento,
secondo quanto rilevato dal direttore dei lavori, avrebbe comportato la conclusione dell'opera nell'anno 2013.
Per altro verso, non era stata data prova idonea e sufficiente a far ritenere che il progetto affidato alla fosse strutturato in maniera tale da rendere impossibile la sua esecuzione;
il c.t.u., infatti, P_
aveva escluso che vi fossero state varianti particolarmente consistenti con il successivo contratto di appalto stipulato per il completamento dell'opera, ma anzi aveva ritenuto pressoché equivalente la
"qualità" del lavoro richiesto. Lo stesso c.t.u. aveva dato atto dell'impossibilità di realizzazione del progetto, ma solo come mera circostanza riferita dalla cosicché da tale affermazione non si P_
poteva trarre la prova della irrealizzabilità dell'opera con il progetto fornito alla P_
Pertanto, il Tribunale ritenne l'inadempimento della appaltatrice, grave e protratto nel tempo, e tale da giustificare il procedimento di risoluzione del contratto ex art. 119 DPR 554/2019 attivato dal direttore dei lavori in data 30 marzo 2007; il contratto di appalto, quindi, era stato risolto con determina del Responsabile dei servizi tecnici del 18 settembre 2007 n. 1044.
Di conseguenza, non erano fondate le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni formulate dalla P_
Il Comune di per contro, aveva dimostrato di aver, dopo la risoluzione del contratto, Pt_1
correttamente applicato le procedure previste dall'art. 10, comma 1 ter, L. 109/994, che prevedeva,
in caso di risoluzione del contratto, la possibilità di interpellare i successivi classificati al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, con le stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Era, dunque, rimasto provato che il aveva proceduto ad invitare al subentro le società che Pt_1
non erano risultate vincitrici della gara di affidamento del 2005, peraltro con esito negativo;
pertanto, il nuovo appalto era stato affidato tramite procedura negoziata alla ditta ON e DE
Costruzioni Edili S.n.c., con contratto stipulato in data 22 febbraio 2008 a condizioni economiche diverse e più svantaggiose rispetto a quelle concluse con la Il Direttore dei lavori P_ CP_2
in sede di esame testimoniale, aveva chiarito che la maggiorazione del corrispettivo pattuito
[...] derivava in maniera naturale dall'aumento dei costi del settore, atteso che il bando di cui al contratto era precedente di quattro anni. Il quindi, per completare l'opera, aveva dovuto P_ Pt_1
necessariamente farsi carico dell'aumento dei costi, e detto maggior costo integrava un danno che doveva essere risarcito dalla inadempiente quale conseguenza diretta e derivante dalla P_
mancata esecuzione dell'opera. Né potevano ravvisarsi profili di responsabilità, ex art. 1227 c.c.,
nell'operato del che si era attivato immediatamente per la ricerca di una nuova impresa, Pt_1
così come non poteva essere censurato l'affidamento all'impresa ON e DE con una procedura di negoziazione diretta, atteso che i tempi per la conclusione dell'opera erano ormai ristretti con riferimento al finanziamento ricevuto.
Per determinare tale voce di danno era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a verificare quale fosse il maggior costo sopportato dall'Amministrazione per portare a termine le opere non concluse da la differenza di costo era data dal confronto tra il computo estimativo P_
con i vecchi prezzi dell'appalto ed il medesimo computo con i prezzi aggiornati all'appalto affidato alla società ON e DE ed era stata quantificata dal c.t.u. in complessivi € 150.428,46.
Il primo giudice, quindi, devalutata la predetta somma dalla data della perizia alla data del danno
(da individuarsi al 22 febbraio 2008, data di conclusione del contratto con l'Impresa ON e
DE), ed alla stessa data, in mancanza di dati più certi, decurtato l'importo di € 36.521,13, già
incamerato dal in virtù di fideiussione rilasciata da rivalutata la differenza alla data Pt_1 P_
della decisione, liquidò a titolo di danni, in favore del l'importo di € 132.003,08, oltre Pt_1
interessi dalla decisione al saldo.
Il ha proposto appello, cui ha resistito la che ha proposto Pt_1 Parte_1 Controparte_1
appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica occorre prendere le mosse dal primo motivo di appello incidentale, con il quale la ha lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali P_
e delle risultanze della consulenza tecnica, il cui più attento esame da parte del giudice avrebbe determinato la risoluzione del contratto per inadempimento del Parte_1 Al riguardo ha sostenuto che la committenza le aveva affidato la realizzazione di un'opera inattuabile, come evidenziato anche dal c.t.u., e non come mera trasposizione di quanto affermato da di tali conclusioni, peraltro, il primo giudice non aveva tenuto alcun conto, così come non P_
aveva adeguatamente valutato che alla data 20.7.2007, ossia a termini per l'ultimazione dell'opera scaduti, non era stato ancora consegnato all'appaltatrice il progetto esecutivo.
In particolare, il c.t.u. aveva esposto che l'impresa ON e DE aveva eseguito maggiori quantità di scavo, non riconducibili ad una correzione di opere mal eseguite da quanto, P_
invece, ad una modificazione del progetto originario.
Doveva essere altresì considerato che la committente non aveva compiuto alcuna preliminare indagine geologica e geotecnica, cosicché solo in corso d'opera era stato rinvenuto nel sottosuolo un monolite di granito di 250 mc;
non aveva effettuato alcun rilievo topografico e non aveva operato i calcoli relativi alle armature dei ferri di sostegno, invece richiesti alla né predisposto P_
e consegnato il P.S.C., ossia il documento necessario per apprezzare e predisporre la prevenzione infortuni in corso di esecuzione dei lavori.
L'appellante inoltre, ha ribadito che il giudice aveva erroneamente ritenuto che il c.t.u. P_
avrebbe escluso la sussistenza di varianti rilevanti rispetto a quanto successivamente realizzato dall' e DE, senza considerare che il c.t.u., alle voci DO2 e DO5, aveva CP_3
rispettivamente accertato quantità di scavi e di rilevati in misura pari a circa tre volte tanto rispetto alle corrispondenti quantità previste nel contratto d'appalto stipulato con siffatta enorme P_
sproporzione tra ciò che era stato originariamente progettato e ciò che era stato poi necessario effettuare per realizzare un'opera diversa, dunque, dimostrava la esistenza e la consistenza delle varianti apportate e, quindi, la grave e colpevole carenza progettuale originaria.
Le predette censure non sono fondate.
Con la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del Parte_1
la aveva, in termini del tutto generali, lamentato gravi carenze progettuali e
[...] P_
incongruenze tra lo stato effettivo dei luoghi e quanto riportato negli allegati al contratto;
dopo siffatta generica asserzione, la stessa aveva precisato, ed analiticamente indicato, le P_
problematiche che avevano, a suo dire, reso inattuabili i lavori oggetto del contratto di appalto, ovvero ne avevano comportato un rallentamento, con conseguente non imputabilità a sé dei ritardi nell'ultimazione delle opere.
Tali indicazioni analitiche riguardavano la mancata regolamentazione del traffico nell'area di cantiere, l'inadeguatezza progettuale del muro di contenimento, irrealizzabile secondo il tracciato originale;
le predette deduzioni sono state esaminate e ritenute infondate, dal primo giudice, e sul punto non è stata proposta censura.
Secondo l'appellante, peraltro, il giudice non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze delle c.t.u., dalle quali sostiene essere rimasto provato che l'opera originaria non era attuabile e che l'opera finale, realizzata dall'impresa ON e DE, era difforme da quella prevista nell'originario progetto e frutto di necessarie varianti, apportante dalla committenza;
ha, inoltre,
ribadito che la committenza non aveva compiuto alcuna preliminare indagine geologica e geotecnica, non aveva operato i calcoli relativi alle armature dei ferri dei muri di sostegno, non aveva mai predisposto il P.S.C. e, soprattutto, al 20.7.2007 non aveva ancora consegnato all'impresa il progetto esecutivo.
Ebbene, quanto alla mancanza di indagine geologica e geotecnica, si deve rilevare che, in materia di appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per pretendere una dilazione o un indennizzo (cfr. Cass.
5144/20), quindi men che meno per la risoluzione del contratto;
è stato altresì affermato che, in assenza della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, come avvenuto nel caso in esame, l'appaltatore non può agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., facendo valere l'inadempimento della committenza nella fase precedente fase di gara, perché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità
tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione delle varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (cfr. Cass. 3839/21).
La lamentela relativa alla mancata preliminare indagine geologica, tra l'altro, riguarda solo la scoperta di un monolite nel sottosuolo, la cui demolizione non aveva richiesto una significativa dilatazione dei lavori;
ed invero la stessa con riferimento a detto rinvenimento, si era limitata P_
a chiedere il riconoscimento dei maggiori oneri.
Quanto, poi, alla mancanza dei calcoli delle armature in ferro dei muri di sostegno, nuovamente dedotta in questo grado, il giudice ha ritenuto trattarsi di adempimenti previsti in contratto (art. 25.5) che dovevano essere curati dall'appaltatore, e sul punto non è stata esplicata specifica censura.
Ancora, con riferimento alla mancanza del PSC, il primo giudice ha dato atto che “Erano allegati al
contratto, oltre al capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici progettuali, il piano di
sicurezza previsto dal D.lgs. 494/1996, il piano operativo di sicurezza e il cronoprogramma dei
lavori”; anche con riferimento a tale passaggio argomentativo non è stata formulata specifica censura;
inoltre, dalla comunicazione del 4.7.2007, trasmessa via fax dalla risulta lamentata la P_
mancanza del “documento di valutazione dei rischi inerenti le lavorazioni riguardanti la rimozione
del monolite in granito rinvenuto durante le operazioni di scavo”, quindi non con riferimento all'intero progetto. Con fax del 10.7.2007, inoltre, la aveva comunicato l'ultimazione dei P_
lavori di demolizione del blocco di granito rinvenuto durante lo scavo, il che conferma che detto rinvenimento, ovvero la omessa predisposizione del PSC, non avevano né impedito né erano stati causa del generale ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
Infine, con nota del 16.7.2007, la aveva comunicato alla committenza di aver completato tutte P_
le lavorazioni propedeutiche alla realizzazione della scalinata e di essere in attesa di ricevere gli esecutivi cantierabili delle lavorazioni da eseguire, dando peraltro atto che, in mancanza, avrebbe proceduto alla realizzazione delle stesse sulla scorta degli elaborati progettuali posti a base di gara.
Da tale nota, nonché dalla risposta del RUP del 20.7.2007, pare che la progettazione esecutiva della cui mancanza la si duole, e che è stata richiamata dal c.t.u., riguardasse solo la ulteriore parte P_
dell'oggetto dell'appalto; quel che rileva è che al luglio 2007, data del carteggio, il termine contrattuale era sostanzialmente decorso (scadenza al 9.6.2007, con proroga concessa al 13.8.2007)
e tuttavia la aveva eseguito solo una parte dei lavori. P_ Al riguardo il primo giudice ha evidenziato che “i lavori sono stati consegnati all'impresa
appaltatrice in data 16 marzo 2006 e con sollecito del 12 maggio 2006 il Direttore dei lavori dava
atto che le opere non erano state ancora iniziate né il cantiere impiantato (all. 5 Comune). Alla
data del 16 giugno 2006, il Direttore dei lavori rilevava ancora una volta il ritardo
nell'installazione del cantiere e negli scavi eseguiti (all.6 Comune). Con lettera del 2 ottobre 2006
deduceva testualmente: "alla data del 31/07/2006 in cui, a seguito del verbale di tracciamento del
27-07-2006, disposi la ripresa dei lavori l'impresa assuntrice non ha eseguito lavori nelle quantità
previste nel nuovo cronoprogramma;
ha eseguito parziali scavi in fondazione, messo in opera parte
del massetto di sottofondazione e messo in opera una minima parte delle armature delle fondazioni;
i lavori eseguiti ammontano, grosso modo, ad € 10.000,00 a fronte di lavori per € 105.000,00 che
dal 31 luglio 2006 avrebbero dovuto essere eseguiti;
nell'ultima settimana non è comparso in
cantiere alcun addetto" (all. 10 Comune). La mancata presenza in cantiere è stata contestata in più
occasioni (all. 11 e così il protratto ritardo dei lavori rispetto al cronoprogramma e alle Pt_1
stime di produzione mensile (all.16, 17 ; ancora, le ripetute situazioni di pericolo sia per Pt_1
gli addetti ai lavori sia per i frequentatori del Santuario a causa del cantiere non correttamente
messo in sicurezza (all. 19 ”. Pt_1
Ciò posto, il c.t.u. nominato in primo grado ha analiticamente valutato le lavorazioni oggetto del contratto di appalto e quelle eseguite dalla concludendo che l'appaltatrice, per completare P_
l'opera, a fronte di opere per un valore di € 715.919,76 (corrispettivo dell'appalto), doveva ancora eseguire lavori per l'importo di € 555.116,12.
Al riguardo, dalla c.t.u. risulta che l'impresa ON e DE, alla quale era stato affidato il completamento dell'opera, aveva realizzato scavi di sbancamento e “rilevati di qualsiasi tipo”
(articoli D02 e D05) in misura notevolmente superiore a quelli previsti nel progetto originario, e che tali aumenti non erano derivati dalla necessità di correggere errori di esecuzione della P_
Il c.t.u., quindi, aveva esposto che “dagli atti di causa si evince chiaramente che il progetto
originario sotto alcuni aspetti risultava inattuabile” e, in particolare, aveva richiamato quanto
“lamentato” dalla in relazione al tracciamento del muro di contenimento;
lo stesso c.t.u., P_
peraltro, aveva esposto che detta problematica era stata risolta fin dal luglio 2006. Con ordinanza del 27.4.2021 era stato disposto il richiamo del c.t.u. a chiarimenti relativi alla differenza di quantitativo dei lavori tra il progetto iniziale e la modifica disposta dal Pt_1
all'udienza del 28.9.2021 il c.t.u., personalmente comparso, aveva dichiarato che “i prezzi tra la
offerta e quella ON e quindi il surplus che il ha dovuto esborsare sono stati P_ Pt_1
calcolati sulla stessa quantità di lavori atteso che gli appalti affidati a e quello iniziale di P_
ON (escluse le varianti in rapporto alle quali non vi è documentazione sufficiente a valutarle)
sono stati dati per lo stesso quantitativo e qualitativo di lavori. Non è stato quindi necessario
scomputare opere che la ON avrebbe fatto in più per variazioni in fase esecutiva, in quanto mi
sono limitato ad effettuare un calcolo matematico in cui ho applicato la variazione del prezzo a mq
allo stesso quantitativo di lavoro. Con riferimento specifico alle voci D02 e D05 ossia allo "scavo
di sbancamento" e ai "rilevati di qualsiasi tipo", per la prima voce i lavori fatti da erano P_
maggiori di quelli di cui all'appalto per cui non sussistevano maggiori costi;
per i secondi c'era una
differenza minima di cui ho dato atto e che ho calcolato in base a quanto sopra".
A specifica domanda della difesa della in merito ad eventuali alle varianti il c.t.u. aveva P_
ribadito di non aver preso in considerazione varianti.
Dunque, contrariamente agli assunti dell'appellante, il c.t.u. non ha mai affermato che le citate maggiori lavorazioni fossero state necessarie a causa di un difetto del progetto originario, ovvero di una sua inattuabilità; il c.t.u. ha chiaramente affermato di non aver neppure accertato se fossero state apportate varianti con il secondo contratto di appalto, atteso che “non vi è documentazione
sufficiente a valutarle”.
Soprattutto, va evidenziato che la tra le numerose deduzioni relative all'inadempimento della P_
committenza, non ha mai dedotto una irrealizzabilità del progetto con riferimento agli scavi di sbancamento ed ai rilevati.
Pertanto, le prospettazioni dall'appellante secondo cui i maggiori scavi e rilevati sarebbero prova della modifica del progetto, stante la sua non realizzabilità, così come la avvenuta realizzazione da parte della di un'opera ben diversa da quella prevista nel progetto Parte_2
originario, non hanno trovato specifico riscontro. Al contrario, dal contratto di appalto stipulato dal
Comune di con detta impresa risulta che l'incarico aveva ad oggetto il completamento dei Pt_1 lavori, senza che venga dato atto di una variante del progetto originario;
anche dal raffronto dei prezzi effettuato dal c.t.u. non emerge l'esecuzione di categorie di lavori da parte della Impresa
ON e DE diverse da quelle oggetto del contratto stipulato con la P_
Deve, di conseguenza, ritenersi corretta la pronuncia del primo giudice, secondo cui non era stata fornita prova sufficiente a far ritenere che il progetto affidato alla fosse strutturato in maniera P_
tale da renderne impossibile l'esecuzione, e che quindi il grave ritardo nella realizzazione delle opere fosse imputabile ad inadempimenti dell'appaltatrice.
Resta, per l'effetto, assorbito il terzo motivo dell'appello incidentale, con il quale la ha P_
lamentato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da lei formulata, nonché l'illegittimo incameramento della polizza fideiussoria da parte del Pt_1
Con il secondo motivo di appello incidentale la ha dedotto che, comunque, i danni richiesti dal P_
non erano provati e non erano dovuti, in quanto i maggiori prezzi concordati con l'impresa Pt_1
ON e DE non erano stati previsti utilizzando il tariffario regionale, ma secondo asseriti prezzi di mercato;
non senza considerare che la diversità dei prezzi non poteva essere ascrivibile ad un aumento intervenuto a distanza di appena un anno, ossia del tempo trascorso tra la stipula del contratto con la e la sua risoluzione. P_
Per altro verso, le maggiori quantità di lavori relativi agli scavi ed ai rilevati (articoli D02 e D05)
non erano state realizzate per porre rimedio a lavorazioni non correttamente eseguite dalla e P_
quindi con riferimento a tali opere non poteva ritenersi che il avesse subito un aggravio di Pt_1
spesa.
Inoltre, il aveva dedotto che i danni erano ascrivibili ai maggiori oneri sopportati in Pt_1
conseguenza della necessità di indire un nuovo bando, ma tale prospettazione era stata smentita dalla documentazione in atti, dalla quale era emerso che non era stato bandito alcun nuovo appalto,
ma che il aveva stipulato il secondo contratto sulla scorta di una “lettera di invito per Pt_1
procedura negoziata”.
Neppure tali censure sono fondate.
Come già rilevato dal primo giudice, e come risulta dalla documentazione in atti, a seguito della risoluzione del contratto stipulato con la il Comune si era trovato nella necessità di dover P_ completare i lavori;
a tal fine aveva attivato la procedura prevista dall'art. 10, comma 1 ter, L.
109/1994, e quindi aveva interpellato le società che non erano risultate vincitrici nella gara del
2005, al fine di stipulare il contratto alle stesse condizioni economiche già da costoro proposte in sede di offerta.
Nessuno aveva aderito e pertanto il che aveva ormai tempi ristretti in relazione alla Pt_1
scadenza del finanziamento regionale ricevuto per l'esecuzione dell'opera, aveva dovuto procedere al conferimento del secondo appalto secondo la procedura di negoziazione diretta, con previsione dei prezzi di mercato vigenti a tale data.
Al riguardo il primo giudice ha evidenziato non potersi configurare alcun elemento di colpa, ex art. 1227 c.c., nell'operato del ed anche sotto tale profilo non vi è specifica censura. Pt_1
Le censure, piuttosto, afferiscono alla congruità del prezzo del secondo appalto, ma al riguardo va rilevato che la differenza era derivata da un aggiornamento dei prezzi;
il lasso temporale, infatti,
non va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto con la peraltro avvenuta in P_
data 19.5.2006 e quindi due anni prima della stipulazione del contratto con l' Parte_2
ma alla data del bando e delle relative offerte, risalenti al 2005.
[...]
In ogni caso, dall'esame della c.t.u. espletata in primo grado non risulta in alcun modo una pattuizione di prezzi con l e DE incongrua rispetto ai prezzi correnti di mercato;
CP_3
al contrario, si rileva un lieve aumento dei prezzi unitari, che peraltro ha comportato una lievitazione complessiva di € 150.428,46 in considerazione del fatto che la aveva realizzato P_
circa un terzo delle opere, e che quindi le maggiorazioni avevano inciso su una rilevante quantità di lavorazioni ancora da eseguirsi.
Deve essere, tra l'altro, rilevato che, con riferimento ai lavori di cui all'art. F94 i costi erano invariati, mentre per altre categorie di lavori (vd. artt. F32, F84, F85, F89, F13) l' Parte_2
aveva offerto prezzi unitari inferiori rispetto a quelli offerti dalla con conseguente
[...] P_
riduzione dei costi, debitamente considerata dal c.t.u.
Quanto, poi, ai costi per le maggiori quantità di lavori relativi agli scavi ed ai rilevati (articoli D02 e
D05), basti rilevare che per la prima categoria di lavori il c.t.u., e quindi il giudice, non aveva riconosciuto alcun aggravio di spesa (D02), mentre per la seconda un aumento di soli € 213,81, pari alla differenza di costo tra le opere previste in progetto, e non eseguite dalla ed il prezzo per il P_
completamento di quelle stesse lavorazioni (ulteriori mc 411,18 di rilevati) pattuito con l CP_3
DE.
[...]
Parimenti, non è stato considerata e liquidata quale voce di danno il costo per la predisposizione di una nuova gara, cosicché la censura sul punto non ha rilievo.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato, anche relativamente alla decorrenza degli interessi moratori, come di seguito si preciserà.
Con la proposta impugnazione il ha lamentato che il giudice, a fronte di reciproche Pt_1
posizioni di debito e credito fra le parti, avrebbe dovuto operare la compensazione, propria o impropria c.d. atecnica, per la cui applicazione ricorrevano i relativi presupposti, ed anche sostanzialmente richiesta con la precisazione delle conclusioni. Al riguardo, ha precisato che, a seguito della compensazione, quanto da lui dovuto alla sarebbe azzerato, e comunque P_
decisamente inferiore a quanto liquidato dal giudice.
La censura è fondata.
In materia la Suprema Corte ha più volte affermato che “ove contrapposte ragioni di debito e
credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al
compenso spettante all'appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese
sostenute o da sostenere per effetto dell'inadempimento del primo (senza che osti la natura
risarcitoria dell'ultimo credito a ravvisare l'unicità del rapporto), non opera la compensazione di
cui all'art. 1241 c.c., ma si dà luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicché il calcolo
delle somme a credito e a debito, ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle
contrapposte partite di dare — avere, deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio (e quindi
pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della
fondatezza della pretesa” (Cass. 2305/17).
Nel caso in esame, pertanto, non è applicabile la compensazione propria, prevista dagli artt. 1241 ss c.c., ma si ritiene di poter fare ricorso alla c.d. compensazione atecnica, operabile anche d'ufficio,
trattandosi di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento. Ciò posto, è incontestato tra le parti (vd. pag. 18 appello del e pg. 3 dell'appello Pt_1
incidentale che il residuo credito della è pari a € 103.232,57, comprensivo di oneri di P_ P_
sicurezza e di Iva, mentre il credito del è pari a € 150.428,46 come accertato dal Parte_1
c.t.u.
Al riguardo si deve rilevare che lo stesso con l'atto di appello, ha esposto che il proprio Pt_1
credito per danni è pari al predetto importo, che pertanto non può più essere messo in discussione;
peraltro, contrariamente agli assunti di detto appellante, il primo giudice non ha proceduto ad una rivalutazione dello stesso, con conseguente determinazione del danno nella misura di € 168.524,21,
quanto, invece, ha devalutato l'importo di € 150.428,46 al febbraio 2008, detratto la somma riscossa a titolo di polizza, e quindi quantificato il residuo dovuto alla data della decisione, previa rivalutazione e calcolo degli interessi, in € 132.003,08, oltre interessi dalla decisione al saldo.
In ragione di quanto esposto, pertanto, i crediti delle parti, come dalle stesse riconosciuti, sono per €
103.232,57 in favore della e € 150.428,46 in favore del P_ Pt_1
Invero, al fine di procedere alla compensazione occorre considerare i rispettivi crediti secondo valori omogenei, e quindi deve farsi riferimento alla loro entità alla data del 22 febbraio 2008,
correttamente individuata dal primo giudice, e non contestata dagli appellanti, in cui era stato concluso il contratto con l e incamerato dal l'importo della Parte_2 Pt_1
polizza fideiussoria pari a € 36.521,13.
Alla predetta data, così venendo alla censura sollevata dall'appellante incidentale, con la quale è
stata lamentata la decorrenza degli interessi moratori dalla domanda anziché dalla scadenza della fattura, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002, va rilevato che la al 22 febbraio 2008 non P_
aveva ancora emesso la fattura relativa al saldo lavori, che reca la data del 19.9.2012 e non risulta neppure essere stata inviata al in data antecedente al deposito del ricorso monitorio;
di Pt_1
conseguenza, gli interessi moratori richiesti dalla non possono essere conteggiati nella P_
determinazione del suo credito al 2008.
Per altro verso, il c.t.u. ha determinato il danno facendo riferimento alla differenza tra i prezzi di cui al contratto con la e quelli invece determinato con il contratto di appalto con l'impresa ON P_
e DE, stipulato nel febbraio 2008; l'importo di € 150.428,46 è stato dunque accertato con riferimento al febbraio 2008 e, di conseguenza, non deve essere né devalutato né rivalutato.
Pertanto, detratta dall'importo di € 150.428,46 la somma di € 36.521,13 della polizza fideiussoria,
già riscossa dal ed operata la compensazione con il credito di € 103.232,57 vantato dalla Pt_1
risulta che a tale data l'Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni, avrebbe dovuto P_
percepire il residuo importo di € 10.674,75.
Tale importo, rivalutato alla data della presente decisione, e calcolati gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, è pari a € 17.425,45.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza n. 93/2022, la deve essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore del dell'importo di € 17.425,45, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, e segnatamente alla soccombenza della le spese P_
dei due gradi del giudizio vanno poste a carico di detta società, e si liquidano avuto riguardo al
decisum, quindi secondo lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000; le spese di c.t.u. vanno poste a carico della Controparte_1
Si dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,:
1. In accoglimento dell'appello principale proposto dal condanna la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del della somma di € 17.425,45, oltre P_ Parte_1
interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3. Condanna la alla rifusione, in favore del delle spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio che liquida, per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. a carico della Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante incidentale di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 354 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, pro-
mossa da in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
presso lo studio dell'avv. Roberto Pistis, che lo rappresenta e difende per procura speciale Pt_1
in calce all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria Meschini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata-appellante incidentale
All'udienza del 4.10.2024 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni Parte_1
contraria eccezione e domanda riconvenzionale rigettata, ed in parziale riforma della sentenza appellata:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma parziale della sentenza n. 93/2022 emessa dal
Tribunale di Lanusei nell'ambito del giudizio R.G. 185/2013+76/2018, per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, ex art. 1241 e ss. c.c. e/o data applicazione al principio di compensazione impropria tra i crediti già accertati nella sentenza di primo grado, che ha riconosciuto al la somma di € 168.524,21 (ossia la somma Parte_1
di € 150.428,46 rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI) ed alla la somma di €. Controparte_1
103.232,57, oltre € 36.521,13 per l'escussione della polizza fideiussoria, condannare la P_
al pagamento della differenza € 28.770,51, oltre rivalutazione, ed oltre interessi dalla
[...]
decisione, o quella somma maggiore o minore che dovesse essere quantificata dalla Corte mediante la compensazione;
2) condannare la società convenuta alla rifusione delle spese e Controparte_1
competenze del presente giudizio, comprese 15% per spese generali, IVA e CPA;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accertare e dichiarare che sul credito della accertato nella sentenza nella misura di € Controparte_1
84.738,17, oltre accessori, non sono dovuti interessi di mora in difetto di colpa del Parte_1
giusto l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei
[...]
danno formulate dal medesimo con vittoria di spese, diritti ed onorari del Parte_1
presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E NEL MERITO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che sul credito della accertato nella sentenza nella Controparte_1
misura di € 84.738,17, oltre accessori, gli interessi di mora decorrono dalla pronuncia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni Controparte_1
ulteriore istanza e/o eccezione, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, perché
infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto del 19.05.2006 rep. 13 per grave inadempimento del Parte_1
rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento del Parte_1
corrispettivo dovuto per i lavori realizzati e non contabilizzati nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla che, complessivamente, si quantificano in € 151.521,13 per Controparte_1
le causali descritte nella parte narrativa del presente atto nonché dell'atto di citazione del
05.02.2018, o in quella altra maggiore o minore che risulterà dovuta anche con valutazione equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la decorrenza degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, relativi al corrispettivo per i lavori contabilizzati, dalla scadenza della fattura n. 85/2012 al saldo e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € Controparte_1
103.232,57, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n.
85/2012 al saldo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali,
C.A. e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.3.2013 il convenne in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1
di Lanusei, la proponendo opposizione avverso il decreto n. 17/2013 con il quale Controparte_1
le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 229.507,23 oltre interessi, asseritamente dovuta a titolo di saldo dei lavori realizzati in esecuzione del contratto di appalto del 19.5.2006, come da fattura n. 85/12 emessa il 19 settembre 2012.
A fondamento dell'opposizione il espose di aver stipulato con la società opposta un Pt_1
contratto d'appalto, in data 19.5.2006, avente ad oggetto i lavori di "Sistemazione dell'area di pertinenza, viabilità e realizzazione impianto d'illuminazione nel Santuario Madonna d'Ogliastra"
per un importo di € 715.919,76; i lavori erano stati consegnati in data 16.3.2006 e dovevano essere ultimati entro 450 giorni, ossia in data 9.6.2007.
La peraltro, fin dall'inizio dei lavori aveva manifestato gravi ritardi nell'esecuzione P_
dell'opera, come più volte rilevato dal direttore dei lavori, che aveva anche invitato l'appaltatrice a predisporre un nuovo cronoprogramma. A fronte del mancato rispetto dei tempi di lavorazione e nonostante i numerosi solleciti, rimasti inevasi, il in data 2.8.2007, con comunicazione Pt_1
inviata via fax che mediante raccomandata ricevuta dalla in data 8.8.2007, aveva dichiarato di P_
aver avviato la procedura per la risoluzione del contratto, ex art. 119 DPR 554/1999, per inadempimento della società appaltatrice;
risoluzione poi assunta con determina del 18.9.2007.
Il Comune, quindi, dedusse di aver dovuto affidare ad altra impresa l'incarico di completare i lavori,
subendo, a causa dell'aumento dei prezzi, un maggior esborso rispetto a quanto concordato con la per un complessivo danno pari a € 198.910,12, solo in parte coperto dalla polizza fideiussoria P_
prestata da che era stata riscossa per l'importo di € 36.521,13. P_
Il Comune opponente, inoltre, espose che le lavorazioni complessive eseguite dalla sino alla P_
data della risoluzione del contratto, erano state quantificate in € 186.249,73, oltre oneri di sicurezza per € 3.425,67, ed oltre accessori;
detta società, peraltro, con il ricorso monitorio aveva omesso di dare atto dell'avvenuto pagamento del SAL n. 1, cosicché, in ogni caso, il saldo dovuto era inferiore a quanto chiesto dalla società, e riportato nel decreto ingiuntivo.
Chiese, pertanto, la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della la condanna della stessa al risarcimento dei P_
danni, previa detrazione della somma già incamerata mediante l'escussione della polizza fideiussoria e di quella dovuta all'appaltatrice a titolo di saldo.
La costituitasi, affermò invece che, sin dalla consegna dei lavori, erano emerse gravi carenze P_
progettuali, nonché incongruenze tra lo stato dei luoghi oggetto d'appalto e quanto riportato negli allegati al contratto. In particolare, era erroneo il tracciamento del muro di contenimento, che infatti era stato spostato per volontà della direzione dei lavori di 4/5 mt, con conseguenti imprevisti maggiori costi per l'impresa; in data 18.6.2006 il RUP le aveva chiesto di effettuare i calcoli relativi
"alle armature dei ferri dei muri di sostegno", non presenti nel progetto e non di sua competenza;
inoltre, nel corso dei lavori di escavazione, era stato rinvenuto un monolite granitico, mai segnalato dalla committenza a causa della mancanza delle relazioni geologiche e geotecniche. Infine,
nonostante i solleciti, la committenza non aveva neppure fornito il P.S.C.
La società opposta, pertanto, dedusse che le numerose problematiche, sia tecniche che operative,
emerse nel corso dei lavori, avevano cagionato un rallentamento degli stessi, tanto che aveva chiesto una proroga del termine di ultimazione dell'opera, rivelatasi comunque impossibile per causa a lei non imputabile.
Di conseguenza, con nota del 9.8.2007 aveva comunicato al la dichiarazione di risoluzione Pt_1
del contratto per inadempimento della committenza.
Quanto al saldo richiesto, ammise di non aver detratto, per mero errore materiale, l'importo ricevuto a titolo di pagamento del SAL n. 1, e conseguentemente rideterminò il proprio credito in €
103.232,50, comprensivo di oneri di sicurezza ed oneri accessori.
Chiese, pertanto, la condanna del al pagamento del predetto importo, oltre interessi di cui Pt_1
al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, e, in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Il Comune opponente eccepì tempestivamente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, che con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. vi rinunciò, e poi riformulò con separato atto di citazione.
Disposta la riunione dei due giudizi, ed istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 93/2022 il Tribunale adito, ritenuta la risoluzione del contratto per inadempimento della revocò il decreto ingiuntivo, condannò il Controparte_1
al pagamento del saldo, come rideterminato, in favore dell'appaltatrice, oltre Parte_1
interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, e la al risarcimento dei danni in P_
favore del oltre interessi dalla decisione al saldo. Pt_1
Il primo giudice rilevò che erano allegati al contratto, oltre il capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici progettuali, il piano di sicurezza previsto dal D.lgs. 494/1996, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma dei lavori. Il aveva altresì depositato copiosa Pt_1
documentazione dalla quale erano risultati i ritardi, sempre contestati, nell'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatrice; gli inadempimenti della erano stati confermati anche dalle deposizioni P_
dei testi direttore dei lavori, e dipendente dell'Impresa e responsabile del cantiere. Tes_1 Tes_2
A fronte delle contestazioni del la società opposta non aveva fornito la prova di aver Pt_1
eseguito le opere affidatele nei tempi concordati nel cronoprogramma iniziale e nella successiva modifica del settembre 2006, né aveva fornito dimostrazione, sufficiente e ragionevole, per ritenere che l'inadempimento fosse dovuto a cause a lei non imputabili.
Al riguardo la aveva dedotto che i lavori sarebbero stati ritardati sin dall'inizio a causa P_
situazioni peculiari addebitabili al che non avrebbero consentito l'installazione del cantiere Pt_1
e, comunque, la prosecuzione delle opere nei termini prescritti;
in particolare, la non corretta limitazione del traffico nella zona interessata dal cantiere, la mancanza dei calcoli relativi "alle armature dei ferri dei muri di sostegno" ed il ritrovamento di alcuni monoliti da frantumare per poter continuare le opere.
Peraltro, detti impedimenti, anche se esistenti, non erano idonei a giustificare l'inadempimento di né potevano assurgere a causa di non imputabilità del ritardo. P_
Infatti, quanto alla regolamentazione del traffico, era documentato che in data 24 maggio 2006 il responsabile della sicurezza aveva chiesto la chiusura del traffico per procedersi allo sbancamento in un tratto di strada nell'area prossima al Santuario, e la relativa autorizzazione era stata concessa dal responsabile del servizio della Polizia Municipale in data 29 maggio 2006. Ciò nonostante, alla data del 16 giugno 2006 il Direttore dei lavori aveva contestato che lungo il viale Europa, chiuso al traffico, la società appaltatrice non aveva ancora apposto la dovuta segnaletica stradale.
Quanto ai calcoli relativi "alle armature dei ferri dei muri di sostegno" dal contratto di appalto (art. 25.5) risultava che i lavori attinenti alle strutture di cemento armato dovevano essere eseguiti in base a calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione a firma di un tecnico abilitato, il tutto a cura dell'appaltatore.
Ancora, con riferimento al ritardo cagionato dal rinvenimento di monoliti di granito, il problema era stato risolto da che nella riunione del 16 luglio 2007 aveva ottenuto il riconoscimento di un P_
compenso ulteriore per dette opere, non specificatamente conteggiate. Non si trattava, quindi, di impedimento non superabile.
Il primo giudice, inoltre, osservò che, come emerso dalla documentazione in atti, il cronoprogramma iniziale era stato procrastinato e prorogato in più occasioni proprio per venire incontro a e tuttavia al 30 marzo 2007 la società, che a tale data avrebbe dovuto avere P_
eseguito lavori per € 638.162,00, con una produzione mensile media pari ad € 52.500,00, aveva invece realizzato opere per complessivi € 115.576,00, con una produzione mensile media pari ad €
8.890,00. Restavano da eseguire lavori per € 672.925, che, al ritmo tenuto sino a quel momento,
secondo quanto rilevato dal direttore dei lavori, avrebbe comportato la conclusione dell'opera nell'anno 2013.
Per altro verso, non era stata data prova idonea e sufficiente a far ritenere che il progetto affidato alla fosse strutturato in maniera tale da rendere impossibile la sua esecuzione;
il c.t.u., infatti, P_
aveva escluso che vi fossero state varianti particolarmente consistenti con il successivo contratto di appalto stipulato per il completamento dell'opera, ma anzi aveva ritenuto pressoché equivalente la
"qualità" del lavoro richiesto. Lo stesso c.t.u. aveva dato atto dell'impossibilità di realizzazione del progetto, ma solo come mera circostanza riferita dalla cosicché da tale affermazione non si P_
poteva trarre la prova della irrealizzabilità dell'opera con il progetto fornito alla P_
Pertanto, il Tribunale ritenne l'inadempimento della appaltatrice, grave e protratto nel tempo, e tale da giustificare il procedimento di risoluzione del contratto ex art. 119 DPR 554/2019 attivato dal direttore dei lavori in data 30 marzo 2007; il contratto di appalto, quindi, era stato risolto con determina del Responsabile dei servizi tecnici del 18 settembre 2007 n. 1044.
Di conseguenza, non erano fondate le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni formulate dalla P_
Il Comune di per contro, aveva dimostrato di aver, dopo la risoluzione del contratto, Pt_1
correttamente applicato le procedure previste dall'art. 10, comma 1 ter, L. 109/994, che prevedeva,
in caso di risoluzione del contratto, la possibilità di interpellare i successivi classificati al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, con le stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Era, dunque, rimasto provato che il aveva proceduto ad invitare al subentro le società che Pt_1
non erano risultate vincitrici della gara di affidamento del 2005, peraltro con esito negativo;
pertanto, il nuovo appalto era stato affidato tramite procedura negoziata alla ditta ON e DE
Costruzioni Edili S.n.c., con contratto stipulato in data 22 febbraio 2008 a condizioni economiche diverse e più svantaggiose rispetto a quelle concluse con la Il Direttore dei lavori P_ CP_2
in sede di esame testimoniale, aveva chiarito che la maggiorazione del corrispettivo pattuito
[...] derivava in maniera naturale dall'aumento dei costi del settore, atteso che il bando di cui al contratto era precedente di quattro anni. Il quindi, per completare l'opera, aveva dovuto P_ Pt_1
necessariamente farsi carico dell'aumento dei costi, e detto maggior costo integrava un danno che doveva essere risarcito dalla inadempiente quale conseguenza diretta e derivante dalla P_
mancata esecuzione dell'opera. Né potevano ravvisarsi profili di responsabilità, ex art. 1227 c.c.,
nell'operato del che si era attivato immediatamente per la ricerca di una nuova impresa, Pt_1
così come non poteva essere censurato l'affidamento all'impresa ON e DE con una procedura di negoziazione diretta, atteso che i tempi per la conclusione dell'opera erano ormai ristretti con riferimento al finanziamento ricevuto.
Per determinare tale voce di danno era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a verificare quale fosse il maggior costo sopportato dall'Amministrazione per portare a termine le opere non concluse da la differenza di costo era data dal confronto tra il computo estimativo P_
con i vecchi prezzi dell'appalto ed il medesimo computo con i prezzi aggiornati all'appalto affidato alla società ON e DE ed era stata quantificata dal c.t.u. in complessivi € 150.428,46.
Il primo giudice, quindi, devalutata la predetta somma dalla data della perizia alla data del danno
(da individuarsi al 22 febbraio 2008, data di conclusione del contratto con l'Impresa ON e
DE), ed alla stessa data, in mancanza di dati più certi, decurtato l'importo di € 36.521,13, già
incamerato dal in virtù di fideiussione rilasciata da rivalutata la differenza alla data Pt_1 P_
della decisione, liquidò a titolo di danni, in favore del l'importo di € 132.003,08, oltre Pt_1
interessi dalla decisione al saldo.
Il ha proposto appello, cui ha resistito la che ha proposto Pt_1 Parte_1 Controparte_1
appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica occorre prendere le mosse dal primo motivo di appello incidentale, con il quale la ha lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali P_
e delle risultanze della consulenza tecnica, il cui più attento esame da parte del giudice avrebbe determinato la risoluzione del contratto per inadempimento del Parte_1 Al riguardo ha sostenuto che la committenza le aveva affidato la realizzazione di un'opera inattuabile, come evidenziato anche dal c.t.u., e non come mera trasposizione di quanto affermato da di tali conclusioni, peraltro, il primo giudice non aveva tenuto alcun conto, così come non P_
aveva adeguatamente valutato che alla data 20.7.2007, ossia a termini per l'ultimazione dell'opera scaduti, non era stato ancora consegnato all'appaltatrice il progetto esecutivo.
In particolare, il c.t.u. aveva esposto che l'impresa ON e DE aveva eseguito maggiori quantità di scavo, non riconducibili ad una correzione di opere mal eseguite da quanto, P_
invece, ad una modificazione del progetto originario.
Doveva essere altresì considerato che la committente non aveva compiuto alcuna preliminare indagine geologica e geotecnica, cosicché solo in corso d'opera era stato rinvenuto nel sottosuolo un monolite di granito di 250 mc;
non aveva effettuato alcun rilievo topografico e non aveva operato i calcoli relativi alle armature dei ferri di sostegno, invece richiesti alla né predisposto P_
e consegnato il P.S.C., ossia il documento necessario per apprezzare e predisporre la prevenzione infortuni in corso di esecuzione dei lavori.
L'appellante inoltre, ha ribadito che il giudice aveva erroneamente ritenuto che il c.t.u. P_
avrebbe escluso la sussistenza di varianti rilevanti rispetto a quanto successivamente realizzato dall' e DE, senza considerare che il c.t.u., alle voci DO2 e DO5, aveva CP_3
rispettivamente accertato quantità di scavi e di rilevati in misura pari a circa tre volte tanto rispetto alle corrispondenti quantità previste nel contratto d'appalto stipulato con siffatta enorme P_
sproporzione tra ciò che era stato originariamente progettato e ciò che era stato poi necessario effettuare per realizzare un'opera diversa, dunque, dimostrava la esistenza e la consistenza delle varianti apportate e, quindi, la grave e colpevole carenza progettuale originaria.
Le predette censure non sono fondate.
Con la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del Parte_1
la aveva, in termini del tutto generali, lamentato gravi carenze progettuali e
[...] P_
incongruenze tra lo stato effettivo dei luoghi e quanto riportato negli allegati al contratto;
dopo siffatta generica asserzione, la stessa aveva precisato, ed analiticamente indicato, le P_
problematiche che avevano, a suo dire, reso inattuabili i lavori oggetto del contratto di appalto, ovvero ne avevano comportato un rallentamento, con conseguente non imputabilità a sé dei ritardi nell'ultimazione delle opere.
Tali indicazioni analitiche riguardavano la mancata regolamentazione del traffico nell'area di cantiere, l'inadeguatezza progettuale del muro di contenimento, irrealizzabile secondo il tracciato originale;
le predette deduzioni sono state esaminate e ritenute infondate, dal primo giudice, e sul punto non è stata proposta censura.
Secondo l'appellante, peraltro, il giudice non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze delle c.t.u., dalle quali sostiene essere rimasto provato che l'opera originaria non era attuabile e che l'opera finale, realizzata dall'impresa ON e DE, era difforme da quella prevista nell'originario progetto e frutto di necessarie varianti, apportante dalla committenza;
ha, inoltre,
ribadito che la committenza non aveva compiuto alcuna preliminare indagine geologica e geotecnica, non aveva operato i calcoli relativi alle armature dei ferri dei muri di sostegno, non aveva mai predisposto il P.S.C. e, soprattutto, al 20.7.2007 non aveva ancora consegnato all'impresa il progetto esecutivo.
Ebbene, quanto alla mancanza di indagine geologica e geotecnica, si deve rilevare che, in materia di appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per pretendere una dilazione o un indennizzo (cfr. Cass.
5144/20), quindi men che meno per la risoluzione del contratto;
è stato altresì affermato che, in assenza della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, come avvenuto nel caso in esame, l'appaltatore non può agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., facendo valere l'inadempimento della committenza nella fase precedente fase di gara, perché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità
tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione delle varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (cfr. Cass. 3839/21).
La lamentela relativa alla mancata preliminare indagine geologica, tra l'altro, riguarda solo la scoperta di un monolite nel sottosuolo, la cui demolizione non aveva richiesto una significativa dilatazione dei lavori;
ed invero la stessa con riferimento a detto rinvenimento, si era limitata P_
a chiedere il riconoscimento dei maggiori oneri.
Quanto, poi, alla mancanza dei calcoli delle armature in ferro dei muri di sostegno, nuovamente dedotta in questo grado, il giudice ha ritenuto trattarsi di adempimenti previsti in contratto (art. 25.5) che dovevano essere curati dall'appaltatore, e sul punto non è stata esplicata specifica censura.
Ancora, con riferimento alla mancanza del PSC, il primo giudice ha dato atto che “Erano allegati al
contratto, oltre al capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici progettuali, il piano di
sicurezza previsto dal D.lgs. 494/1996, il piano operativo di sicurezza e il cronoprogramma dei
lavori”; anche con riferimento a tale passaggio argomentativo non è stata formulata specifica censura;
inoltre, dalla comunicazione del 4.7.2007, trasmessa via fax dalla risulta lamentata la P_
mancanza del “documento di valutazione dei rischi inerenti le lavorazioni riguardanti la rimozione
del monolite in granito rinvenuto durante le operazioni di scavo”, quindi non con riferimento all'intero progetto. Con fax del 10.7.2007, inoltre, la aveva comunicato l'ultimazione dei P_
lavori di demolizione del blocco di granito rinvenuto durante lo scavo, il che conferma che detto rinvenimento, ovvero la omessa predisposizione del PSC, non avevano né impedito né erano stati causa del generale ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
Infine, con nota del 16.7.2007, la aveva comunicato alla committenza di aver completato tutte P_
le lavorazioni propedeutiche alla realizzazione della scalinata e di essere in attesa di ricevere gli esecutivi cantierabili delle lavorazioni da eseguire, dando peraltro atto che, in mancanza, avrebbe proceduto alla realizzazione delle stesse sulla scorta degli elaborati progettuali posti a base di gara.
Da tale nota, nonché dalla risposta del RUP del 20.7.2007, pare che la progettazione esecutiva della cui mancanza la si duole, e che è stata richiamata dal c.t.u., riguardasse solo la ulteriore parte P_
dell'oggetto dell'appalto; quel che rileva è che al luglio 2007, data del carteggio, il termine contrattuale era sostanzialmente decorso (scadenza al 9.6.2007, con proroga concessa al 13.8.2007)
e tuttavia la aveva eseguito solo una parte dei lavori. P_ Al riguardo il primo giudice ha evidenziato che “i lavori sono stati consegnati all'impresa
appaltatrice in data 16 marzo 2006 e con sollecito del 12 maggio 2006 il Direttore dei lavori dava
atto che le opere non erano state ancora iniziate né il cantiere impiantato (all. 5 Comune). Alla
data del 16 giugno 2006, il Direttore dei lavori rilevava ancora una volta il ritardo
nell'installazione del cantiere e negli scavi eseguiti (all.6 Comune). Con lettera del 2 ottobre 2006
deduceva testualmente: "alla data del 31/07/2006 in cui, a seguito del verbale di tracciamento del
27-07-2006, disposi la ripresa dei lavori l'impresa assuntrice non ha eseguito lavori nelle quantità
previste nel nuovo cronoprogramma;
ha eseguito parziali scavi in fondazione, messo in opera parte
del massetto di sottofondazione e messo in opera una minima parte delle armature delle fondazioni;
i lavori eseguiti ammontano, grosso modo, ad € 10.000,00 a fronte di lavori per € 105.000,00 che
dal 31 luglio 2006 avrebbero dovuto essere eseguiti;
nell'ultima settimana non è comparso in
cantiere alcun addetto" (all. 10 Comune). La mancata presenza in cantiere è stata contestata in più
occasioni (all. 11 e così il protratto ritardo dei lavori rispetto al cronoprogramma e alle Pt_1
stime di produzione mensile (all.16, 17 ; ancora, le ripetute situazioni di pericolo sia per Pt_1
gli addetti ai lavori sia per i frequentatori del Santuario a causa del cantiere non correttamente
messo in sicurezza (all. 19 ”. Pt_1
Ciò posto, il c.t.u. nominato in primo grado ha analiticamente valutato le lavorazioni oggetto del contratto di appalto e quelle eseguite dalla concludendo che l'appaltatrice, per completare P_
l'opera, a fronte di opere per un valore di € 715.919,76 (corrispettivo dell'appalto), doveva ancora eseguire lavori per l'importo di € 555.116,12.
Al riguardo, dalla c.t.u. risulta che l'impresa ON e DE, alla quale era stato affidato il completamento dell'opera, aveva realizzato scavi di sbancamento e “rilevati di qualsiasi tipo”
(articoli D02 e D05) in misura notevolmente superiore a quelli previsti nel progetto originario, e che tali aumenti non erano derivati dalla necessità di correggere errori di esecuzione della P_
Il c.t.u., quindi, aveva esposto che “dagli atti di causa si evince chiaramente che il progetto
originario sotto alcuni aspetti risultava inattuabile” e, in particolare, aveva richiamato quanto
“lamentato” dalla in relazione al tracciamento del muro di contenimento;
lo stesso c.t.u., P_
peraltro, aveva esposto che detta problematica era stata risolta fin dal luglio 2006. Con ordinanza del 27.4.2021 era stato disposto il richiamo del c.t.u. a chiarimenti relativi alla differenza di quantitativo dei lavori tra il progetto iniziale e la modifica disposta dal Pt_1
all'udienza del 28.9.2021 il c.t.u., personalmente comparso, aveva dichiarato che “i prezzi tra la
offerta e quella ON e quindi il surplus che il ha dovuto esborsare sono stati P_ Pt_1
calcolati sulla stessa quantità di lavori atteso che gli appalti affidati a e quello iniziale di P_
ON (escluse le varianti in rapporto alle quali non vi è documentazione sufficiente a valutarle)
sono stati dati per lo stesso quantitativo e qualitativo di lavori. Non è stato quindi necessario
scomputare opere che la ON avrebbe fatto in più per variazioni in fase esecutiva, in quanto mi
sono limitato ad effettuare un calcolo matematico in cui ho applicato la variazione del prezzo a mq
allo stesso quantitativo di lavoro. Con riferimento specifico alle voci D02 e D05 ossia allo "scavo
di sbancamento" e ai "rilevati di qualsiasi tipo", per la prima voce i lavori fatti da erano P_
maggiori di quelli di cui all'appalto per cui non sussistevano maggiori costi;
per i secondi c'era una
differenza minima di cui ho dato atto e che ho calcolato in base a quanto sopra".
A specifica domanda della difesa della in merito ad eventuali alle varianti il c.t.u. aveva P_
ribadito di non aver preso in considerazione varianti.
Dunque, contrariamente agli assunti dell'appellante, il c.t.u. non ha mai affermato che le citate maggiori lavorazioni fossero state necessarie a causa di un difetto del progetto originario, ovvero di una sua inattuabilità; il c.t.u. ha chiaramente affermato di non aver neppure accertato se fossero state apportate varianti con il secondo contratto di appalto, atteso che “non vi è documentazione
sufficiente a valutarle”.
Soprattutto, va evidenziato che la tra le numerose deduzioni relative all'inadempimento della P_
committenza, non ha mai dedotto una irrealizzabilità del progetto con riferimento agli scavi di sbancamento ed ai rilevati.
Pertanto, le prospettazioni dall'appellante secondo cui i maggiori scavi e rilevati sarebbero prova della modifica del progetto, stante la sua non realizzabilità, così come la avvenuta realizzazione da parte della di un'opera ben diversa da quella prevista nel progetto Parte_2
originario, non hanno trovato specifico riscontro. Al contrario, dal contratto di appalto stipulato dal
Comune di con detta impresa risulta che l'incarico aveva ad oggetto il completamento dei Pt_1 lavori, senza che venga dato atto di una variante del progetto originario;
anche dal raffronto dei prezzi effettuato dal c.t.u. non emerge l'esecuzione di categorie di lavori da parte della Impresa
ON e DE diverse da quelle oggetto del contratto stipulato con la P_
Deve, di conseguenza, ritenersi corretta la pronuncia del primo giudice, secondo cui non era stata fornita prova sufficiente a far ritenere che il progetto affidato alla fosse strutturato in maniera P_
tale da renderne impossibile l'esecuzione, e che quindi il grave ritardo nella realizzazione delle opere fosse imputabile ad inadempimenti dell'appaltatrice.
Resta, per l'effetto, assorbito il terzo motivo dell'appello incidentale, con il quale la ha P_
lamentato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da lei formulata, nonché l'illegittimo incameramento della polizza fideiussoria da parte del Pt_1
Con il secondo motivo di appello incidentale la ha dedotto che, comunque, i danni richiesti dal P_
non erano provati e non erano dovuti, in quanto i maggiori prezzi concordati con l'impresa Pt_1
ON e DE non erano stati previsti utilizzando il tariffario regionale, ma secondo asseriti prezzi di mercato;
non senza considerare che la diversità dei prezzi non poteva essere ascrivibile ad un aumento intervenuto a distanza di appena un anno, ossia del tempo trascorso tra la stipula del contratto con la e la sua risoluzione. P_
Per altro verso, le maggiori quantità di lavori relativi agli scavi ed ai rilevati (articoli D02 e D05)
non erano state realizzate per porre rimedio a lavorazioni non correttamente eseguite dalla e P_
quindi con riferimento a tali opere non poteva ritenersi che il avesse subito un aggravio di Pt_1
spesa.
Inoltre, il aveva dedotto che i danni erano ascrivibili ai maggiori oneri sopportati in Pt_1
conseguenza della necessità di indire un nuovo bando, ma tale prospettazione era stata smentita dalla documentazione in atti, dalla quale era emerso che non era stato bandito alcun nuovo appalto,
ma che il aveva stipulato il secondo contratto sulla scorta di una “lettera di invito per Pt_1
procedura negoziata”.
Neppure tali censure sono fondate.
Come già rilevato dal primo giudice, e come risulta dalla documentazione in atti, a seguito della risoluzione del contratto stipulato con la il Comune si era trovato nella necessità di dover P_ completare i lavori;
a tal fine aveva attivato la procedura prevista dall'art. 10, comma 1 ter, L.
109/1994, e quindi aveva interpellato le società che non erano risultate vincitrici nella gara del
2005, al fine di stipulare il contratto alle stesse condizioni economiche già da costoro proposte in sede di offerta.
Nessuno aveva aderito e pertanto il che aveva ormai tempi ristretti in relazione alla Pt_1
scadenza del finanziamento regionale ricevuto per l'esecuzione dell'opera, aveva dovuto procedere al conferimento del secondo appalto secondo la procedura di negoziazione diretta, con previsione dei prezzi di mercato vigenti a tale data.
Al riguardo il primo giudice ha evidenziato non potersi configurare alcun elemento di colpa, ex art. 1227 c.c., nell'operato del ed anche sotto tale profilo non vi è specifica censura. Pt_1
Le censure, piuttosto, afferiscono alla congruità del prezzo del secondo appalto, ma al riguardo va rilevato che la differenza era derivata da un aggiornamento dei prezzi;
il lasso temporale, infatti,
non va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto con la peraltro avvenuta in P_
data 19.5.2006 e quindi due anni prima della stipulazione del contratto con l' Parte_2
ma alla data del bando e delle relative offerte, risalenti al 2005.
[...]
In ogni caso, dall'esame della c.t.u. espletata in primo grado non risulta in alcun modo una pattuizione di prezzi con l e DE incongrua rispetto ai prezzi correnti di mercato;
CP_3
al contrario, si rileva un lieve aumento dei prezzi unitari, che peraltro ha comportato una lievitazione complessiva di € 150.428,46 in considerazione del fatto che la aveva realizzato P_
circa un terzo delle opere, e che quindi le maggiorazioni avevano inciso su una rilevante quantità di lavorazioni ancora da eseguirsi.
Deve essere, tra l'altro, rilevato che, con riferimento ai lavori di cui all'art. F94 i costi erano invariati, mentre per altre categorie di lavori (vd. artt. F32, F84, F85, F89, F13) l' Parte_2
aveva offerto prezzi unitari inferiori rispetto a quelli offerti dalla con conseguente
[...] P_
riduzione dei costi, debitamente considerata dal c.t.u.
Quanto, poi, ai costi per le maggiori quantità di lavori relativi agli scavi ed ai rilevati (articoli D02 e
D05), basti rilevare che per la prima categoria di lavori il c.t.u., e quindi il giudice, non aveva riconosciuto alcun aggravio di spesa (D02), mentre per la seconda un aumento di soli € 213,81, pari alla differenza di costo tra le opere previste in progetto, e non eseguite dalla ed il prezzo per il P_
completamento di quelle stesse lavorazioni (ulteriori mc 411,18 di rilevati) pattuito con l CP_3
DE.
[...]
Parimenti, non è stato considerata e liquidata quale voce di danno il costo per la predisposizione di una nuova gara, cosicché la censura sul punto non ha rilievo.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato, anche relativamente alla decorrenza degli interessi moratori, come di seguito si preciserà.
Con la proposta impugnazione il ha lamentato che il giudice, a fronte di reciproche Pt_1
posizioni di debito e credito fra le parti, avrebbe dovuto operare la compensazione, propria o impropria c.d. atecnica, per la cui applicazione ricorrevano i relativi presupposti, ed anche sostanzialmente richiesta con la precisazione delle conclusioni. Al riguardo, ha precisato che, a seguito della compensazione, quanto da lui dovuto alla sarebbe azzerato, e comunque P_
decisamente inferiore a quanto liquidato dal giudice.
La censura è fondata.
In materia la Suprema Corte ha più volte affermato che “ove contrapposte ragioni di debito e
credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al
compenso spettante all'appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese
sostenute o da sostenere per effetto dell'inadempimento del primo (senza che osti la natura
risarcitoria dell'ultimo credito a ravvisare l'unicità del rapporto), non opera la compensazione di
cui all'art. 1241 c.c., ma si dà luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicché il calcolo
delle somme a credito e a debito, ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle
contrapposte partite di dare — avere, deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio (e quindi
pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della
fondatezza della pretesa” (Cass. 2305/17).
Nel caso in esame, pertanto, non è applicabile la compensazione propria, prevista dagli artt. 1241 ss c.c., ma si ritiene di poter fare ricorso alla c.d. compensazione atecnica, operabile anche d'ufficio,
trattandosi di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento. Ciò posto, è incontestato tra le parti (vd. pag. 18 appello del e pg. 3 dell'appello Pt_1
incidentale che il residuo credito della è pari a € 103.232,57, comprensivo di oneri di P_ P_
sicurezza e di Iva, mentre il credito del è pari a € 150.428,46 come accertato dal Parte_1
c.t.u.
Al riguardo si deve rilevare che lo stesso con l'atto di appello, ha esposto che il proprio Pt_1
credito per danni è pari al predetto importo, che pertanto non può più essere messo in discussione;
peraltro, contrariamente agli assunti di detto appellante, il primo giudice non ha proceduto ad una rivalutazione dello stesso, con conseguente determinazione del danno nella misura di € 168.524,21,
quanto, invece, ha devalutato l'importo di € 150.428,46 al febbraio 2008, detratto la somma riscossa a titolo di polizza, e quindi quantificato il residuo dovuto alla data della decisione, previa rivalutazione e calcolo degli interessi, in € 132.003,08, oltre interessi dalla decisione al saldo.
In ragione di quanto esposto, pertanto, i crediti delle parti, come dalle stesse riconosciuti, sono per €
103.232,57 in favore della e € 150.428,46 in favore del P_ Pt_1
Invero, al fine di procedere alla compensazione occorre considerare i rispettivi crediti secondo valori omogenei, e quindi deve farsi riferimento alla loro entità alla data del 22 febbraio 2008,
correttamente individuata dal primo giudice, e non contestata dagli appellanti, in cui era stato concluso il contratto con l e incamerato dal l'importo della Parte_2 Pt_1
polizza fideiussoria pari a € 36.521,13.
Alla predetta data, così venendo alla censura sollevata dall'appellante incidentale, con la quale è
stata lamentata la decorrenza degli interessi moratori dalla domanda anziché dalla scadenza della fattura, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002, va rilevato che la al 22 febbraio 2008 non P_
aveva ancora emesso la fattura relativa al saldo lavori, che reca la data del 19.9.2012 e non risulta neppure essere stata inviata al in data antecedente al deposito del ricorso monitorio;
di Pt_1
conseguenza, gli interessi moratori richiesti dalla non possono essere conteggiati nella P_
determinazione del suo credito al 2008.
Per altro verso, il c.t.u. ha determinato il danno facendo riferimento alla differenza tra i prezzi di cui al contratto con la e quelli invece determinato con il contratto di appalto con l'impresa ON P_
e DE, stipulato nel febbraio 2008; l'importo di € 150.428,46 è stato dunque accertato con riferimento al febbraio 2008 e, di conseguenza, non deve essere né devalutato né rivalutato.
Pertanto, detratta dall'importo di € 150.428,46 la somma di € 36.521,13 della polizza fideiussoria,
già riscossa dal ed operata la compensazione con il credito di € 103.232,57 vantato dalla Pt_1
risulta che a tale data l'Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni, avrebbe dovuto P_
percepire il residuo importo di € 10.674,75.
Tale importo, rivalutato alla data della presente decisione, e calcolati gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, è pari a € 17.425,45.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza n. 93/2022, la deve essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore del dell'importo di € 17.425,45, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, e segnatamente alla soccombenza della le spese P_
dei due gradi del giudizio vanno poste a carico di detta società, e si liquidano avuto riguardo al
decisum, quindi secondo lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000; le spese di c.t.u. vanno poste a carico della Controparte_1
Si dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,:
1. In accoglimento dell'appello principale proposto dal condanna la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del della somma di € 17.425,45, oltre P_ Parte_1
interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3. Condanna la alla rifusione, in favore del delle spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio che liquida, per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. a carico della Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma, 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante incidentale di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu