Sentenza 20 aprile 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/04/2017, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2017
N. 02167/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06091/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2013, proposto da ZI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Calicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro D'Angiolillo in Napoli, via Nicola Nicolini, 39;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio della corte d'appello di Napoli sez III civile n.1342/2012 (legge n.89 del 2001) del 10 ottobre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Rilevato, in punto di fatto, che:
-) parte ricorrente dimostra che la Corte d’Appello di Napoli con decreto 1342/2012, nell’ambito di un giudizio instaurato ex lege 89/2001, ha condannato il ministero della Giustizia, al pagamento di €.8100,00 oltre interessi dalla pubblicazione al soddisfo ed € 930,00 (oltre IVA e CPA) a titolo di spese legali, in favore di ZI OT;
- il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore (28 gennaio 2013) ed è passato in giudicato come da attestazione in atti;
Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);
II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione del titolo suindicato;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite;
III. Quanto alle spese del presente giudizio,
Considerato che:
-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite;
IV. Quanto alla fondatezza della pretesa e alla nomina del commissario ad acta
Considerato che l’ente intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione debba essere accolta e che, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nominandosi sin d’ora il commissario ‘ad acta’ in caso di perdurante inadempimento, come richiesto da parte ricorrente;
Ritenuto che le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Ritenuto che l’Amministrazione debba essere obbligata a effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato comprendendovi, come richiesto dalla parte ricorrente, gli interessi come indicato nel titolo azionato;
Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, debbano seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia, previo integrale assolvimento degli obblighi legali di comunicazione cui è tenuto il creditore, di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina ai sensi dell’art. 1, comma 777, n. 8), della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 600,00 (seicento), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO