Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/05/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 55-1//2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice Nel procedimento promosso da Parte_1 c.f.
nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F. 1
,
(PT) in Viale Adua, n. 1, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268
CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 2.4.2025 ed integrato il 6.5.2025 ed il 14.5.2025, il debitore a chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllataParte_1 dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare:
CU redditi 2022, 2023 e 2024 e relazione del dott. Persona_1 gestore della crisi,
nominato dall'OCC, I Diritti del Debitore di Pistoia, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, la dichiarazione della inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Con decreto emesso il 7.4.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento chiedeva al gestore della crisi d'integrare la relazione rendendo l'attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, 4° periodo CCII e chiarendo la genesi delle obbligazioni nei confronti di Controparte_1 Nel termine all'uopo concesso il gestore della crisi ha reso i chiarimenti richiesto ed ha dato, altresì, conto della sussistenza di attivo distribuibile ai creditori.
Il gestore della crisi ha, infine, documentato, a seguito di richiesta del giudice delegato, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente ha svolto attività di impresa sia in forma individuale che quale socio illimitatamente responsabile della LODICI di RD ER e CC ID s.n.c.
Sia l'impresa individuale sia la s.n.c. sono state cancellate dal registroParte_1 delle imprese, rispettivamente, il 17.12.2016 ed il 17.1.2017. Essendo decorso l'anno dalla cancellazione del registro delle imprese, e non svolgendo il ricorrente alcuna attività lavorativa, egli non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 218.000,00 euro, percepisce una pensione di circa 740,00 euro al mese, non è proprietario di alcun bene mobile o immobile (essendo stato pignorato e trasferito nel 2020 l'immobile di sua proprietà), ha disponibilità liquide pari ad euro 10.000,00. Abita, in forza del diritto di abitazione donatogli da una amica, in un appartamento in Pistoia.
Risulta evidente che, non essendo il diritto di abitazione suscettibile di cessione (art. 1024
c.c.), i modesti redditi del ricorrente e la somma liquida di cui dispone non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati la quota di reddito, eventualmente, eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore (di cui oltre), la somma di euro 10.000,00 portata da assegno circolare emesso il 15.4.2025.
Persona_13.2 La relazione del gestore della crisi, dott. contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è affermata la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va, infine, precisato che: - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014
n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
,nato a [...] in data [...], residente in c.f. C.F. 1
Pistoia (PT) in Viale Adua, n. 1.
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. Persona_1 che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 16.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo