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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 725 / 2024
Il Giudice designato SA TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 725 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to TERSIGNI EMILIANO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to CAVALIERE Controparte_1
STEFANO; resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato il 7.03.2024, IL ricorrente in epigrafe indicata ha agito in questa sede chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità della esclusione del sig.
Dott. , nato a [...] l'[...], residente in 03030 Parte_1 Pt_1
Broccostella (Fr), Via Stella, 1, con codice fiscale , dalle procedure di C.F._1 selezione, ai sensi del D.P.R. n. 484 del 1997, ai fini del conferimento degli incarichi quinquennali di direttore delle U.O.C. Medicina dei Presidi Ospedalieri di Frosinone e di
SO, bandite dall' , con sede legale in Controparte_1 03100 Frosinone (Fr), Via Armando Fabi, snc, con codice fiscale con avvisi P.IVA_1 pubblici di cui all'atto deliberativo in data 31 ottobre 2019, n. 1964, pubblicato sul B.U.R.L. n.
7 in data 23 gennaio 2020 e, rispettivamente, di cui all'atto deliberativo in data 23 ottobre
2020, n. 690, pubblicato sul B.U.R.L. n. 136 del 12 novembre 2020;
2) per effetto della declaratoria sub 1), condannare l' Controparte_1
, con sede legale in 03100 Frosinone (Fr), Via Armando Fabi, snc, con codice
[...] fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del P.IVA_1 danno in favore del sig. , nato a [...] l'[...], Parte_2 residente in [...], con codice fiscale , C.F._1 da liquidarsi nella somma di € 76.635,00, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino all'effettivo soddisfo”
Il predetto ricorrente, Dirigente Medico di I Livello – alle dipendenze della Parte_3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso U.O.C. di Medicina Generale e
Lungodegenza dell'Ospedale di SO, deduceva: Parte
- che con deliberazione n. 1964 del 31.10.2019 il Direttore Generale dell' aveva disposto l'indizione di avviso pubblico, per titolo e colloquio, per il conferimento, dell'incarico quinquennale di Direttore U.O.C. Parte_4
[...]
Parte
- che con successiva deliberazione n. 690 del 23.10.2020 il Direttore Generale dell' aveva disposto l'indizione di avviso pubblico, per titolo e colloquio, per il conferimento, Par dell'incarico quinquennale di Direttore U.O.C. Medicina di SO;
Parte_4
- di aver presentato domanda di partecipazione per entrambi i suddetti avvisi pubblici;
- di essere stato escluso per carenza del requisito di ammissione di cui al punto 7 dei citati bandi, poiché non in possesso della prescritta anzianità di servizio;
- che le predette esclusioni risultavano illegittime poiché, dai servizi dedotti in ricorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'incarico di Direttore della di (22 febbraio 2020), egli vantava Parte_5 CP_1 un'anzianità di servizio nella disciplina di oltre 126 mesi (dieci anni e sei mesi) nonché, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'incarico di Direttore della di SO (12 dicembre 2020), vantava un'anzianità di Parte_5 servizio nella disciplina di oltre 134 mesi (undici anni e due mesi);
- che tale illegittima esclusione aveva cagionato un danno un danno da perdita di chance di carattere sia patrimoniale, rappresentato dalla mancata fruizione della indennità per l'incarico di direzione di unità operativa complessa, pari ad euro 10.218,00 lordi annui, come anche all'orario di lavoro articolato in modo più flessibile, secondo quanto disposto dall'art. 17 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, che non patrimoniale, costituito dal danno all'immagine.
Ripercorrendo il quadro normativo di riferimento in tema di affidamento di incarichi dirigenziali di struttura complessa, lamentava l'errata applicazione della disposizione dei bandi, richiamando la quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 5 del D.P.R. n. 484 del 1997, ritenendo che, ove non fosse stato escluso dall'ulteriore corso della selezione, l'odierno ricorrente avrebbe avuto notevoli possibilità di essere individuato quale destinatario del provvedimento di conferimento delle funzioni di direzione delle i Pt_5 Parte_6 ospedaliero di o di SO.
[...] CP_1
Tanto premesso, rassegnava pertanto le suindicate conclusioni.
Part Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' di Frosinone, chie- dendo di “rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
A tal fine deduceva:
- che la specializzazione in Chirurgia conseguita dal ricorrente, non rientrante alla disciplina del bando (Medicina Interna) né ad una disciplina equipollente, rendeva operante il secondo capoverso della richiamata disposizione regolamentare, con la conseguenza che ai fini dell'ammissione il ricorrente avrebbe dovuto documentare di aver maturato 10 anni di servizio nella disciplina di cui ai bandi di selezione;
- che i servizi utili, valutati sia dalla Commissione esaminatrice che successivamente dalla Parte stessa, non raggiungevano il requisito richiesto, avendo il ricorrente maturato una anzianità pari ad 8 anni e 45 giorni, posto che dal complesso dei servizi resi dall'interessato andavano esclusi tutti quelli prestati in discipline non equipollenti a quella di Medicina
Generale;
- che erano state riscontrate diverse discordanze tra quanto indicato in domanda, quanto previsto nel curriculum e quanto documentato, che non avevano condotto alla esclusione di alcuni periodi di servizio prestati;
- che, con riferimento al Bando di Avviso Pubblico di selezione ai sensi del DPR 484/97 per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore UOC Medicina presso il
[...]
di indetto con Atto Deliberativo n. 1964 del 31/10/2019, il ricorrente Parte_4 CP_1 si era limitato a presentare la sola domanda di partecipazione senza ulteriori allegati;
- che non erano state del pari allegate al ricorso le domande di partecipazione alla selezione come anche i servizi ivi indicati;
- che le procedure di conferimento di incarichi di direzione di UOC non erano assimilabi- li ai procedimenti concorsuali, trattandosi di procedure idoneative preordinate all'attribuzione di incarichi dirigenziali di natura fiduciaria e discrezionale;
- che la motivazione delle scelte operate dalla Commissione esaminatrice era quindi stata legittimamente espressa;
- che parte ricorrente non aveva dimostrato né la sussistenza del nesso eziologico tra le asserite ed insussistenti illegittimità della procedura di attribuzione degli incarichi ed il danno asseritamente patito, né tantomeno allegato l'esistenza di elementi concreti da cui desumere l'effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico de quo.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025.
Prima di affrontare nel merito la questione relativa alla fondatezza delle pretese del ricorrente, occorre in via preliminare premettere che la presente controversia attiene al conferimento di incarico di dirigente sanitario, materia regolata da un lato dalla disciplina generale di cui all'art.19 del dlgs 165/2001 (“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministra- zione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizza- tive possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”) e dall'altro dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo in relazione all'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa.
Deve premettersi che, in regime di rapporto di lavoro privatizzato del personale medico delle Aziende del servizio sanitario nazionale, l'incarico di dirigente medico di secondo livello
è attribuito, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 3, come modificato nel tempo (in particolare, dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.517, art. 16) dal Direttore generale della , sulla base del parere di una apposita commissione di esperti. Questa ha Controparte_1 l'incarico di predisporre l'elenco dei candidati idonei a ricoprire la posizione, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli stessi, ma senza formare una graduatoria o operare confronti tra candidati o attribuire punteggi e, pertanto, in maniera che esclude già di per sé stessa il carattere concorsuale del procedimento (tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n.
12524 del 28/05/2009), elemento questo che contribuisce altresì' a radicare la giurisdizione ordinaria.
In particolare, alla stregua del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, art. 15: “
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incari- co da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, conve- gni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma
3, lett. e), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico”. Nell'ambito della rosa di candidati giudicati idonei dalla Commissione, il Direttore gene- rale attribuisce, infine, l'incarico con un atto che, alla stregua della sua disciplina, ha natura negoziale di diritto privato (cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 2006 n. 23549 nonché Cons. di
Stato 12 dicembre 2003 n. 8206) e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale, del D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art 3, comma 1 quater (cfr., ex ceteris, Cass. S.U. 28 novembre 2005 n. 25042 e 5 marzo 2008 n.
5920).
Si tratta di un incarico fiduciario connotato dal fatto che la Pubblica Amministrazione - e per essa il direttore generale - agisce con i poteri del datore di lavoro privato sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuta a motivare la propria scelta fiduciaria.
È stato, comunque, precisato che, in tema di conferimento di incarico a dirigente del ruolo sanitario di struttura sanitaria complessa, la predetta scelta è “ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Poiché, però, tale criterio, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, non può esser addotto come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che, in generale, sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, operando l'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie, il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.)” (Corte di legittimità a SU n. 5457/09).
Da tali affermazioni può desumersi che i limiti della discrezionalità del Direttore Generale nell'affidamento di un incarico dirigenziale del ruolo sanitario professionale tecnico e ammini- strativo sono dati in primo luogo dal dovere di rispettare delle regole legali stabilite in materia dal d.lgs. 165/2001 ovvero nella specie, delle regole procedimentali e sostanziali di scelta di un candidato tra quelli valutati come idonei, e in secondo luogo dal rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.
Più nello specifico, occorre rilevare che, non potendo attribuirsi per quanto detto all'atto di conferimento di incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa natura provvedimentale,
e rivestendo lo stesso natura negoziale, esula dal detto sistema l'esame del merito della motivazione di tale atto.
In particolare, è stato osservato che il sindacato giurisdizionale sulla scelta è limitato al controllo di legittimità sull'osservanza delle procedure previste, ossia all'osservanza della previa pubblicità del posto da ricoprire, all'esistenza di un procedimento di valutazione di idoneità, alla individuazione del nominativo prescelto nell'ambito della rosa proposta, al rispetto delle norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..
Tali norme, infatti, obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 20979 del 30/09/2009; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21088 del
12/10/2010).
Quanto alle conseguenze della violazione di norme che presidiano l'intero procedimento, ad iniziare da quelle – per quel che qui interessa – che stabiliscono i requisiti di ammissione alla selezione deve rilevarsi quanto segue: il testo previgente dell'art. 15-ter del D.lgs. n. 502 del
1992, che prevedeva che il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa avvenisse previa valutazione comparativa svolta rispetto ad una rosa di candidati, era stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità come espressione di norma imperativa in considerazione, come già detto, che la valutazione comparativa tra più aspiranti fosse funzionale ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e concorresse alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini (cfr. ex multis Cass.
n. 27120 del 2017), con conseguente nullità dell'atto negoziale di conferimento dell'incarico in mancanza del rispetto di tale procedura. Con la novella del 2012, il Legislatore ha affidato l'intera regolamentazione della materia alla contrattazione collettiva, di talché l'accertata violazione delle regole stabilite in tale sede, sembrerebbe rilevare non più come evento foriero di nullità dell'intera procedura poiché disposta in contrasto con norme imperative ma bensì, come evento violativo dei canoni di correttezza e buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, dal quale scaturirebbe quindi un inadempimento contrattuale: da ciò discenderebbe che l'accertata inosservanza, nella valutazione del direttore proponente dei predetti doveri imposti dalla disciplina codicistica, potrebbe giustificare sia un'azione di adempimento contrattuale che una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti per perdita delle chances che sarebbero derivate dall'attribuzione dell'incarico. Quanto al danno da perdita di chances, secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del
02/02/2009) condiviso da chi scrive, nel caso in cui il datore di lavoro, non avendo rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di
"chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva.
In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere, come nel caso che ci occupa, che la corretta valutazione curriculare doveva comportare una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico di sostituto, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla condanna risarcitoria, interesse altrimenti insussistente.
Con riguardo al danno da perdita di chance la Suprema Corte ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato” (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022). E ancora: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se
l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.” (Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Passando, adesso, ad esaminare le doglianze del ricorso tenendo conto dei predetti principi generali, deve in primo luogo rilevarsi – facendo applicazione del principio della ragione più liquida – che anche qualora si accertasse in capo al ricorrente il possesso del requisito di Part ammissione che la prima e la stessa dopo hanno negato, tale accertata CP_2 violazione non sarebbe ex sé sufficiente per fondare il diritto del danno da perdita di chance.
Tale danno, nell'ambito delle procedure concorsuali è quantificabile sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore, gravando sullo stesso l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria: deve quindi fornire tutti gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, la quale non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai concorrenti”
(v. Cass. 22524 del 2004; v. pure Cass. n. 14820 del 2007, n. 1715 del 2009, n. 22376 del 2012
3 Cass. 5009 del 2013).
Nel caso in esame entrambi i bandi citati, sotto la voce “Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione” prevedono espressamente che la Commissione proceda ad una valutazione comparativa dei profili degli aspiranti, assegnando un massimo di 80 punti di cui un massimo di 45 risultanti da un complesso esame curriculare focalizzato sulle seguente aree di accertamento:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prese delle prestazioni erogate dalle strutture medesime - Max punti 5;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ho operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti l'esperienza professionali precedenti - Max punti 20; c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato o anche con riguardo all'attività casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità - Max punti 10;
d) I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina irrilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi continuativi con esclusione dei tirocini obbligatori - Max punti 2;
e) l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario virgola di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento - Max punti 3;
f) la produzione scientifica, valutata in relazione all'astinenza della disciplina e di relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nella certa accettazione dei lavori, nonché del suo impatto sulla comunità scientifica con rilevanza dell'impact Factor e/o H Index - Max punti 5.
Ed ancora nei citati bandi si legge che l'arco temporale oggetto di valutazione riferito alle sue indicate aree di comparazione è da riferirsi agli ultimi 5 anni di attività tenendo conto anche della eventuale crescita professionale e gestionale e della complessità della casistica trattata.
Si prevede poi che le casistiche debbano essere certificate dal direttore sanitario aziendale sulla base della attestazione del dirigente responsabile di struttura complessa.
Orbene l'accertamento della sussistenza della concreta possibilità di essere selezionato ed incluso nella rosa dei tre candidati da presentare al Direttore Generale, passa necessariamente attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il ricorrente avrebbe avuto, comparato con gli altri aspiranti valutati, una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria: tale esame, demandato al giudice di merito, non potrà che essere condotto apprezzando ex novo in via comparativa i curricula di tutti i partecipanti ammessi alle procedure, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto per l'inserimento nella rosa dei tre candidati e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura proporzionale, tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico (così Cass. Sez. L., Sentenza n.
6485 del 09/03/2021).
Tale accertamento è tuttavia precluso nel presente giudizio per evidente difetto di allegazione: in disparte la incompletezza delle domande di partecipazione del ricorrente e le segnalate incongruenze rispetto a quanto indicato nel curriculum, incongruenze non contestate specificatamente dal ricorrente alla prima udienza utile, non sono stati allegati i curricula degli altri candidati ammessi né è stato tempestivamente formulato un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla P.A. convenuta.
Tali considerazioni inducono a ritenere infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per difetto di allegazione probatoria, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute che, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(compreso tra 52.000 e 260.000 euro), si liquidano in applicazione del valore minimo per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella di istruttoria/trattazione, in euro 5.360,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
p.q.m.
- rigetta la domanda
- condanna alla corresponsione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 5.360,00 per compensi professionali, oltre al Parte_3 rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in cassino il 12.12.2025
Il Giudice
SA TI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 725 / 2024
Il Giudice designato SA TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 725 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to TERSIGNI EMILIANO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to CAVALIERE Controparte_1
STEFANO; resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato il 7.03.2024, IL ricorrente in epigrafe indicata ha agito in questa sede chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità della esclusione del sig.
Dott. , nato a [...] l'[...], residente in 03030 Parte_1 Pt_1
Broccostella (Fr), Via Stella, 1, con codice fiscale , dalle procedure di C.F._1 selezione, ai sensi del D.P.R. n. 484 del 1997, ai fini del conferimento degli incarichi quinquennali di direttore delle U.O.C. Medicina dei Presidi Ospedalieri di Frosinone e di
SO, bandite dall' , con sede legale in Controparte_1 03100 Frosinone (Fr), Via Armando Fabi, snc, con codice fiscale con avvisi P.IVA_1 pubblici di cui all'atto deliberativo in data 31 ottobre 2019, n. 1964, pubblicato sul B.U.R.L. n.
7 in data 23 gennaio 2020 e, rispettivamente, di cui all'atto deliberativo in data 23 ottobre
2020, n. 690, pubblicato sul B.U.R.L. n. 136 del 12 novembre 2020;
2) per effetto della declaratoria sub 1), condannare l' Controparte_1
, con sede legale in 03100 Frosinone (Fr), Via Armando Fabi, snc, con codice
[...] fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del P.IVA_1 danno in favore del sig. , nato a [...] l'[...], Parte_2 residente in [...], con codice fiscale , C.F._1 da liquidarsi nella somma di € 76.635,00, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino all'effettivo soddisfo”
Il predetto ricorrente, Dirigente Medico di I Livello – alle dipendenze della Parte_3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso U.O.C. di Medicina Generale e
Lungodegenza dell'Ospedale di SO, deduceva: Parte
- che con deliberazione n. 1964 del 31.10.2019 il Direttore Generale dell' aveva disposto l'indizione di avviso pubblico, per titolo e colloquio, per il conferimento, dell'incarico quinquennale di Direttore U.O.C. Parte_4
[...]
Parte
- che con successiva deliberazione n. 690 del 23.10.2020 il Direttore Generale dell' aveva disposto l'indizione di avviso pubblico, per titolo e colloquio, per il conferimento, Par dell'incarico quinquennale di Direttore U.O.C. Medicina di SO;
Parte_4
- di aver presentato domanda di partecipazione per entrambi i suddetti avvisi pubblici;
- di essere stato escluso per carenza del requisito di ammissione di cui al punto 7 dei citati bandi, poiché non in possesso della prescritta anzianità di servizio;
- che le predette esclusioni risultavano illegittime poiché, dai servizi dedotti in ricorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'incarico di Direttore della di (22 febbraio 2020), egli vantava Parte_5 CP_1 un'anzianità di servizio nella disciplina di oltre 126 mesi (dieci anni e sei mesi) nonché, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'incarico di Direttore della di SO (12 dicembre 2020), vantava un'anzianità di Parte_5 servizio nella disciplina di oltre 134 mesi (undici anni e due mesi);
- che tale illegittima esclusione aveva cagionato un danno un danno da perdita di chance di carattere sia patrimoniale, rappresentato dalla mancata fruizione della indennità per l'incarico di direzione di unità operativa complessa, pari ad euro 10.218,00 lordi annui, come anche all'orario di lavoro articolato in modo più flessibile, secondo quanto disposto dall'art. 17 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, che non patrimoniale, costituito dal danno all'immagine.
Ripercorrendo il quadro normativo di riferimento in tema di affidamento di incarichi dirigenziali di struttura complessa, lamentava l'errata applicazione della disposizione dei bandi, richiamando la quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 5 del D.P.R. n. 484 del 1997, ritenendo che, ove non fosse stato escluso dall'ulteriore corso della selezione, l'odierno ricorrente avrebbe avuto notevoli possibilità di essere individuato quale destinatario del provvedimento di conferimento delle funzioni di direzione delle i Pt_5 Parte_6 ospedaliero di o di SO.
[...] CP_1
Tanto premesso, rassegnava pertanto le suindicate conclusioni.
Part Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' di Frosinone, chie- dendo di “rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
A tal fine deduceva:
- che la specializzazione in Chirurgia conseguita dal ricorrente, non rientrante alla disciplina del bando (Medicina Interna) né ad una disciplina equipollente, rendeva operante il secondo capoverso della richiamata disposizione regolamentare, con la conseguenza che ai fini dell'ammissione il ricorrente avrebbe dovuto documentare di aver maturato 10 anni di servizio nella disciplina di cui ai bandi di selezione;
- che i servizi utili, valutati sia dalla Commissione esaminatrice che successivamente dalla Parte stessa, non raggiungevano il requisito richiesto, avendo il ricorrente maturato una anzianità pari ad 8 anni e 45 giorni, posto che dal complesso dei servizi resi dall'interessato andavano esclusi tutti quelli prestati in discipline non equipollenti a quella di Medicina
Generale;
- che erano state riscontrate diverse discordanze tra quanto indicato in domanda, quanto previsto nel curriculum e quanto documentato, che non avevano condotto alla esclusione di alcuni periodi di servizio prestati;
- che, con riferimento al Bando di Avviso Pubblico di selezione ai sensi del DPR 484/97 per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore UOC Medicina presso il
[...]
di indetto con Atto Deliberativo n. 1964 del 31/10/2019, il ricorrente Parte_4 CP_1 si era limitato a presentare la sola domanda di partecipazione senza ulteriori allegati;
- che non erano state del pari allegate al ricorso le domande di partecipazione alla selezione come anche i servizi ivi indicati;
- che le procedure di conferimento di incarichi di direzione di UOC non erano assimilabi- li ai procedimenti concorsuali, trattandosi di procedure idoneative preordinate all'attribuzione di incarichi dirigenziali di natura fiduciaria e discrezionale;
- che la motivazione delle scelte operate dalla Commissione esaminatrice era quindi stata legittimamente espressa;
- che parte ricorrente non aveva dimostrato né la sussistenza del nesso eziologico tra le asserite ed insussistenti illegittimità della procedura di attribuzione degli incarichi ed il danno asseritamente patito, né tantomeno allegato l'esistenza di elementi concreti da cui desumere l'effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico de quo.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025.
Prima di affrontare nel merito la questione relativa alla fondatezza delle pretese del ricorrente, occorre in via preliminare premettere che la presente controversia attiene al conferimento di incarico di dirigente sanitario, materia regolata da un lato dalla disciplina generale di cui all'art.19 del dlgs 165/2001 (“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministra- zione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizza- tive possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”) e dall'altro dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo in relazione all'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa.
Deve premettersi che, in regime di rapporto di lavoro privatizzato del personale medico delle Aziende del servizio sanitario nazionale, l'incarico di dirigente medico di secondo livello
è attribuito, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 3, come modificato nel tempo (in particolare, dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.517, art. 16) dal Direttore generale della , sulla base del parere di una apposita commissione di esperti. Questa ha Controparte_1 l'incarico di predisporre l'elenco dei candidati idonei a ricoprire la posizione, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli stessi, ma senza formare una graduatoria o operare confronti tra candidati o attribuire punteggi e, pertanto, in maniera che esclude già di per sé stessa il carattere concorsuale del procedimento (tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n.
12524 del 28/05/2009), elemento questo che contribuisce altresì' a radicare la giurisdizione ordinaria.
In particolare, alla stregua del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, art. 15: “
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incari- co da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, conve- gni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma
3, lett. e), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico”. Nell'ambito della rosa di candidati giudicati idonei dalla Commissione, il Direttore gene- rale attribuisce, infine, l'incarico con un atto che, alla stregua della sua disciplina, ha natura negoziale di diritto privato (cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 2006 n. 23549 nonché Cons. di
Stato 12 dicembre 2003 n. 8206) e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale, del D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art 3, comma 1 quater (cfr., ex ceteris, Cass. S.U. 28 novembre 2005 n. 25042 e 5 marzo 2008 n.
5920).
Si tratta di un incarico fiduciario connotato dal fatto che la Pubblica Amministrazione - e per essa il direttore generale - agisce con i poteri del datore di lavoro privato sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuta a motivare la propria scelta fiduciaria.
È stato, comunque, precisato che, in tema di conferimento di incarico a dirigente del ruolo sanitario di struttura sanitaria complessa, la predetta scelta è “ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Poiché, però, tale criterio, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, non può esser addotto come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che, in generale, sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, operando l'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie, il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.)” (Corte di legittimità a SU n. 5457/09).
Da tali affermazioni può desumersi che i limiti della discrezionalità del Direttore Generale nell'affidamento di un incarico dirigenziale del ruolo sanitario professionale tecnico e ammini- strativo sono dati in primo luogo dal dovere di rispettare delle regole legali stabilite in materia dal d.lgs. 165/2001 ovvero nella specie, delle regole procedimentali e sostanziali di scelta di un candidato tra quelli valutati come idonei, e in secondo luogo dal rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.
Più nello specifico, occorre rilevare che, non potendo attribuirsi per quanto detto all'atto di conferimento di incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa natura provvedimentale,
e rivestendo lo stesso natura negoziale, esula dal detto sistema l'esame del merito della motivazione di tale atto.
In particolare, è stato osservato che il sindacato giurisdizionale sulla scelta è limitato al controllo di legittimità sull'osservanza delle procedure previste, ossia all'osservanza della previa pubblicità del posto da ricoprire, all'esistenza di un procedimento di valutazione di idoneità, alla individuazione del nominativo prescelto nell'ambito della rosa proposta, al rispetto delle norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..
Tali norme, infatti, obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 20979 del 30/09/2009; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21088 del
12/10/2010).
Quanto alle conseguenze della violazione di norme che presidiano l'intero procedimento, ad iniziare da quelle – per quel che qui interessa – che stabiliscono i requisiti di ammissione alla selezione deve rilevarsi quanto segue: il testo previgente dell'art. 15-ter del D.lgs. n. 502 del
1992, che prevedeva che il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa avvenisse previa valutazione comparativa svolta rispetto ad una rosa di candidati, era stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità come espressione di norma imperativa in considerazione, come già detto, che la valutazione comparativa tra più aspiranti fosse funzionale ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e concorresse alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini (cfr. ex multis Cass.
n. 27120 del 2017), con conseguente nullità dell'atto negoziale di conferimento dell'incarico in mancanza del rispetto di tale procedura. Con la novella del 2012, il Legislatore ha affidato l'intera regolamentazione della materia alla contrattazione collettiva, di talché l'accertata violazione delle regole stabilite in tale sede, sembrerebbe rilevare non più come evento foriero di nullità dell'intera procedura poiché disposta in contrasto con norme imperative ma bensì, come evento violativo dei canoni di correttezza e buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, dal quale scaturirebbe quindi un inadempimento contrattuale: da ciò discenderebbe che l'accertata inosservanza, nella valutazione del direttore proponente dei predetti doveri imposti dalla disciplina codicistica, potrebbe giustificare sia un'azione di adempimento contrattuale che una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti per perdita delle chances che sarebbero derivate dall'attribuzione dell'incarico. Quanto al danno da perdita di chances, secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del
02/02/2009) condiviso da chi scrive, nel caso in cui il datore di lavoro, non avendo rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di
"chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva.
In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere, come nel caso che ci occupa, che la corretta valutazione curriculare doveva comportare una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico di sostituto, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla condanna risarcitoria, interesse altrimenti insussistente.
Con riguardo al danno da perdita di chance la Suprema Corte ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato” (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022). E ancora: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se
l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.” (Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Passando, adesso, ad esaminare le doglianze del ricorso tenendo conto dei predetti principi generali, deve in primo luogo rilevarsi – facendo applicazione del principio della ragione più liquida – che anche qualora si accertasse in capo al ricorrente il possesso del requisito di Part ammissione che la prima e la stessa dopo hanno negato, tale accertata CP_2 violazione non sarebbe ex sé sufficiente per fondare il diritto del danno da perdita di chance.
Tale danno, nell'ambito delle procedure concorsuali è quantificabile sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore, gravando sullo stesso l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria: deve quindi fornire tutti gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, la quale non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai concorrenti”
(v. Cass. 22524 del 2004; v. pure Cass. n. 14820 del 2007, n. 1715 del 2009, n. 22376 del 2012
3 Cass. 5009 del 2013).
Nel caso in esame entrambi i bandi citati, sotto la voce “Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione” prevedono espressamente che la Commissione proceda ad una valutazione comparativa dei profili degli aspiranti, assegnando un massimo di 80 punti di cui un massimo di 45 risultanti da un complesso esame curriculare focalizzato sulle seguente aree di accertamento:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prese delle prestazioni erogate dalle strutture medesime - Max punti 5;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ho operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti l'esperienza professionali precedenti - Max punti 20; c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato o anche con riguardo all'attività casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità - Max punti 10;
d) I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina irrilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi continuativi con esclusione dei tirocini obbligatori - Max punti 2;
e) l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario virgola di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento - Max punti 3;
f) la produzione scientifica, valutata in relazione all'astinenza della disciplina e di relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nella certa accettazione dei lavori, nonché del suo impatto sulla comunità scientifica con rilevanza dell'impact Factor e/o H Index - Max punti 5.
Ed ancora nei citati bandi si legge che l'arco temporale oggetto di valutazione riferito alle sue indicate aree di comparazione è da riferirsi agli ultimi 5 anni di attività tenendo conto anche della eventuale crescita professionale e gestionale e della complessità della casistica trattata.
Si prevede poi che le casistiche debbano essere certificate dal direttore sanitario aziendale sulla base della attestazione del dirigente responsabile di struttura complessa.
Orbene l'accertamento della sussistenza della concreta possibilità di essere selezionato ed incluso nella rosa dei tre candidati da presentare al Direttore Generale, passa necessariamente attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il ricorrente avrebbe avuto, comparato con gli altri aspiranti valutati, una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria: tale esame, demandato al giudice di merito, non potrà che essere condotto apprezzando ex novo in via comparativa i curricula di tutti i partecipanti ammessi alle procedure, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto per l'inserimento nella rosa dei tre candidati e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura proporzionale, tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico (così Cass. Sez. L., Sentenza n.
6485 del 09/03/2021).
Tale accertamento è tuttavia precluso nel presente giudizio per evidente difetto di allegazione: in disparte la incompletezza delle domande di partecipazione del ricorrente e le segnalate incongruenze rispetto a quanto indicato nel curriculum, incongruenze non contestate specificatamente dal ricorrente alla prima udienza utile, non sono stati allegati i curricula degli altri candidati ammessi né è stato tempestivamente formulato un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla P.A. convenuta.
Tali considerazioni inducono a ritenere infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per difetto di allegazione probatoria, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute che, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(compreso tra 52.000 e 260.000 euro), si liquidano in applicazione del valore minimo per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella di istruttoria/trattazione, in euro 5.360,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
p.q.m.
- rigetta la domanda
- condanna alla corresponsione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 5.360,00 per compensi professionali, oltre al Parte_3 rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in cassino il 12.12.2025
Il Giudice
SA TI