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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10312 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15488/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/11/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Louis ON n. 27/B, presso lo studio dell'Avv. BUCCIERO MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
VS, n.q. di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vit- Controparte_1
time della Strada per la Regione Campania (C.F. - c.f.: , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci n. 19, presso lo studio dell'Avv. FERRARO FRANCESCO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
, nato a [...] il [...] e res.te in Atina (FR) alla via Controparte_2
Aquilonia n. 166.
- Appellato contumace
È presente l'avv.Stefania Russo per delega dell'avv Bucciero Massimo la quale si ri- porta integralmente alle conclusioni tutte rassegnate nella comparsa conclusionale già telematicamente depositata che si abbiano qui per ripetute e trascritte. Impugna nuovamente ogni avversa eccezione e conclusione in quanto infondate in fatto come in diritto e chiede che la causa sia decisa.
1
È altresì presente l'avvocato Angelo Fabio Vetrano per delega dell'Avvocato Ferraro per parte appellata che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice, letti gli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
15488/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Louis ON n. 27/B, presso lo studio dell'Avv. BUCCIERO MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
VS, n.q. di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vit- Controparte_1
time della Strada per la Regione Campania (C.F. - c.f.: , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 19, presso lo studio dell'Avv. FERRARO FRANCESCO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
2
, nato a [...] il [...] e res.te in Atina (FR) alla via Controparte_2
Aquilonia n. 166.
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 01.07.2024, il Sig. Parte_2
ha convenuto in giudizio la quale impresa designata per il
[...] Controparte_1
F.G.V.S., ed il Sig. , proponendo impugnazione avverso la sentenza Controparte_2
n. 7203/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli in persona della dott.ssa Martone in data 07.03.2024, a definizione del giudizio recante R.G. 17014/2018, con cui veniva rigettata la sua domanda.
Più precisamente, il sig. , in qualità di proprietario del motociclo Piaggio, Parte_1
tg. CF95313, aveva convenuto in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli il sig. , n.q. di proprietario della vettura Volkswagen Polo tg. Controparte_2
BE706KP e la VS (attesa la scopertura assicurativa di detto veicolo) Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo Piaggio, in conse- guenza del sinistro automobilistico, verificatosi in località Afragola (NA) alla via
Cinquevie, in data 08.04.2017, alle ore 23:45 circa.
Secondo la narrazione attorea in tale occasione, mentre il ricorrente si trovava alla guida del suo motoveicolo Piaggio, sarebbe stato urtato sul fianco sinistro all'altezza della pedana poggiapiedi dal veicolo Polo, risultato sprovvisto di copertura assicurati- va, che si immetteva bruscamente su via Cinquevie svoltando a sinistra, non accorgen- dosi del sopraggiungere dalla propria destra del motociclo attoreo. In tal modo, deter- minava la caduta del motociclo, unitamente al conducente ed al suo trasportato.
L'appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto il risarci- mento dei danni subiti al proprio motociclo Piaggio, tg. CF 95313, localizzati sulla carrozzeria, stimati in € 2.075,00, oltre € 200,00 per danno da sosta tecnica ed oltre €
456,50 per Iva; detta quantificazione deriva dalla perizia in atti, a firma del perito e priva di data, in cui vengono individuati euro 1.200,00 quale costo Persona_1
3
dei ricambi necessari a porre rimedio ai predetti danni, e la restante somma quale costo della manodopera occorrente per le riparazioni, il tutto oltre IVA.
Con l'impugnata sentenza, veniva rigettata la domanda proposta, a causa della nulli- tà della notifica al responsabile civile, non ritenuta correttamente compiuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Avverso tale statuizione, in diritto, il sig. ha eccepito la violazione e falsa Parte_1
applicazione delle norme di cui agli artt. 143, 148, 156, 157, 160 e 162 c.p.c., ritenendo la notifica correttamente effettuata dal Funzionario incaricato, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 101, 102 e 291 c.p.c. e s.s., per non avere il Giudice di 1° grado, alla prima udienza del 04.06.2018, rilevato il presunto vizio attinente alla nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del responsabile civile e per non aver autorizzato conseguentemente la sua rinnovazione in un termine perentorio ex art. 291 c.p.c..
All'esito dell'accoglimento dell'appello per tali motivi, ha chiesto valutarsi la doman- da del merito, con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni occorsi, come già quantificati nel giudizio di primo grado.
Costituitasi in diritto, la ha impugnato le avverse pretese, rite- Controparte_1
nute infondate, ed ha evidenziato che il giudice di prime cure abbia correttamente rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione, anche alla luce della Riforma
Cartabia, di cui al D.lgs 150/2022, che ha introdotto l'obbligo di effettuare le notifiche degli atti giudiziari esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata. La ha CP_1
poi rilevato la nullità, incompletezza ed inammissibilità dell'atto di appello, oltre che infondatezza della domanda proposta.
All'udienza del 15.09.2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discus- sione decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
In via preliminare, l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto sufficien- temente specifico.
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa alla nullità della notifica, mediante la quale è stato affermato che: “la domanda non è accoglibile
4
per nullità della notifica al responsabile civile sig. . Al fine di procede- Controparte_2
re alla notifica di un atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c. mediante il deposito di copia dello stesso presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota, non sono sufficienti le risultanze della certificazione anagrafica di residenza del destinatario, rendendosi necessaria l'esecuzione di una concreta attività di ricerca da parte dell'Ufficiale Giudiziario, il quale deve procedere all'acquisizione di informazioni sui luoghi. Ricerche concretamente compiute dal P.U. che devono essere dettagliatamente trasposte all'interno della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento”.
L'appellante assume che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del responsa- bile civile, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, debba ritenersi valida e ritualmente effettuata.
In atto di appello si legge quanto segue: “Il 1° Giudicante non ha esaminato con at- tenzione il contenuto dell'atto di citazione introduttivo, in quanto, dopo la tentata richiesta di notifica al sig. a mezzo posta in data 05.10.2017 (ar Controparte_2
n.76780631852-7) e 26.10.2017 (76780398243-4), l'appellante in data 21.11.2017 si recava personalmente all'Unep presso il Tribunale di Cassino e dava incarico di effet- tuare la notifica dell'atto introduttivo a mani. All'uopo l'appellante consegnava all'Unep indicato certificato di residenza aggiornato del destinatario dell'atto (datato
10.11.2017), nonché 2 precedenti relazioni di notifica postale negative, effettuate in data 05-10.10.2017 e 27.10.2017 – 02.11.2017, dalle quali l'agente postale accertava la irreperibilità del destinatario e sempre il sottoscritto avvocato dichiarava sotto la propria responsabilità di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di un ulteriore luogo ove notificare l'atto.
Conseguentemente in data 23.11.2017 il Funzionario Unep dott.ssa , Controparte_3
nel procedere alla notifica dell'atto di citazione a mani, redigeva relata negativa, in quanto il sig. era risultato sconosciuto all'indirizzo indicato ed Controparte_2
anagraficamente conosciuto (contrada Marchetti n.11 – Casalvieri) e poi successivamen- te, in data 24.11.2017, sulla base di tutta la documentazione innanzi indicata (e già consegnata/allegata in data 21.11.2017), la dott.ssa dell'Unep di Cassino CP_3
effettuava una 2^ notifica ai sensi dell'art. 143 cpc, mediante deposito dell'atto nella
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casa del Comune di Casalvieri, luogo di ultima residenza del sig. . Controparte_2
La parte motiva della sentenza di 1° grado appare altresì contraddittoria ed illogica nella parte in cui il 1° Giudicante da un'importanza particolare al presunto mancato deposito dell'avviso di ricevimento della 1^ notifica postale effettuata in data
05.10.2017, sebbene poi si duole della mancata prova dell'effettuazione di una concreta attività di ricerca per la notifica ex art. 143 cpc.. La parte motiva della sentenza di 1° grado appare infine contraddittoria ed illogica anche perché, accertata la eventuale presunta nullità della notifica dell'atto introduttivo, il 1° Giudicante avrebbe dovuto disporne la sua rinnovazione, stante la mancata regolare instaurazione del contraddito- rio. Alla luce di quanto complessivamente documentato e del contenuto delle 2 relazioni di notifica postale negative del 05-10.10.2017 e del 27.10.2017 – 02.11.2017 e delle successive 2 relazioni di notifica a mani redatte dal Funzionario Unep dott.ssa CP_3
secondo questa difesa la notifica effettuata in data 24.11.2017 ex art. 143 cpc può e deve considerarsi valida ed efficacia, nonché correttamente eseguita nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal cpc”.
Le argomentazioni in esame appaiono pienamente condivisibili ed ad esse può farsi integrale rinvio nell'affermare, in riforma della sentenza di primo grado, la validità della notifica dell'atto di citazione operato nei confronti del convenuto responsabile civile
( ) a norma dell'art.143 c.p.c.. Controparte_2
Ciò chiarito, occorre, però, passare a valutare la fondatezza della domanda risarcito- ria avanzata dall'attore (attuale appellante), valutazione non operata dal Giudice di
Pace.
Ritiene questo Giudice che l'appello non possa in ogni caso trovare accoglimento atteso che la domanda risarcitoria va rigettata per difetto assoluto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale. Questa finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla
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verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimo- nio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde alla distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attore non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui soste- nute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha espressamente chiesto il paga- mento della somma di denaro necessaria a compiere dette riparazioni, somma quantificata in citazione mediante richiamo alla perizia sopra indicata.
Tale domanda presuppone, tuttavia, che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro, al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib.
Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dal- la Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbene non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno
7
risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino, 10-
10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. Firmato Da:
[...]
Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: Persona_2
3097f63d944b83a9 6 circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni,
1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-
1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore non ha mai allegato di aver riparato il moto- veicolo, né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di un preventivo di spesa del perito assicurativo
. Persona_1
È significativo, inoltre, ricostruire quanto emergente dal certificato PRA allegato dall'appellante e relativa al proprio motoveicolo:
a) il motoveicolo è stato acquistato dal sig. in data 27 marzo Parte_1
2017 (e la data di verificazione del presunto sinistro è il 8.04.2017, circa 12 giorni dopo
l'acquisto), per il prezzo dichiarato di euro 500,00;
b) in data 27 aprile 2017 (dopo appena un mese dall'acquisto e Parte_1
dopo 19 giorni dal presunto sinistro) ha alienato il proprio motoveicolo al signor
[...]
per un prezzo (euro 500,00) identico a quello di acquisto. Controparte_4
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, appare incontroverso e documentato che l'appellante chiede il riconoscimento di spese di riparazione che non potrà più sostene- re per aver alienato, ad un prezzo uguale a quello di acquisto, il veicolo a distanza di pochi giorni dal sinistro ed in difetto di prova della riparazione.
8
Del tutto indimostrato, oltrechè smentito dal prezzo di acquisto e tardivamente dedotto, è l'assunto secondo cui il motoveicolo, alla data della vendita del 27 aprile
2017 avesse un valore di mercato pari ad euro 3.000,00 (cfr. comparsa conclusionale dell'appellante del 5 novembre 2025).
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del e mancando Parte_1
una spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dallo scooter.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”; anzi i dati emergenti dal certificato PRA testimoniano, come detto, la rivendita a distanza di pochi giorni dall'acquisto ad un prezzo uguale rispetto a quello di acquisto, nonostante il lamentato incidente.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore superiore a quello di mercato, ipotesi obiettivamente sovrapponibile a quella in oggetto;
la Corte, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere il motociclo ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva
5 ed è stata venduta a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa
9
2.000,00 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 500,00 euro, ossia lo stesso prezzo a cui è stato venduto.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna ripara- zione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le considerazioni di cui sopra impongono il rigetto della domanda risarcitoria e, per- tanto, il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
7203/2024 emessa in data 3 marzo 2024, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
➢ rigetta, per le ragioni chiarite in parte motiva, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 7203/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli in data
[...]
07.03.2024;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata VS che si liquidano in euro 1.800,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente
10
appello.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
11
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/11/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Louis ON n. 27/B, presso lo studio dell'Avv. BUCCIERO MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
VS, n.q. di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vit- Controparte_1
time della Strada per la Regione Campania (C.F. - c.f.: , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci n. 19, presso lo studio dell'Avv. FERRARO FRANCESCO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
, nato a [...] il [...] e res.te in Atina (FR) alla via Controparte_2
Aquilonia n. 166.
- Appellato contumace
È presente l'avv.Stefania Russo per delega dell'avv Bucciero Massimo la quale si ri- porta integralmente alle conclusioni tutte rassegnate nella comparsa conclusionale già telematicamente depositata che si abbiano qui per ripetute e trascritte. Impugna nuovamente ogni avversa eccezione e conclusione in quanto infondate in fatto come in diritto e chiede che la causa sia decisa.
1
È altresì presente l'avvocato Angelo Fabio Vetrano per delega dell'Avvocato Ferraro per parte appellata che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice, letti gli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
15488/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Louis ON n. 27/B, presso lo studio dell'Avv. BUCCIERO MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
VS, n.q. di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vit- Controparte_1
time della Strada per la Regione Campania (C.F. - c.f.: , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 19, presso lo studio dell'Avv. FERRARO FRANCESCO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
2
, nato a [...] il [...] e res.te in Atina (FR) alla via Controparte_2
Aquilonia n. 166.
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 01.07.2024, il Sig. Parte_2
ha convenuto in giudizio la quale impresa designata per il
[...] Controparte_1
F.G.V.S., ed il Sig. , proponendo impugnazione avverso la sentenza Controparte_2
n. 7203/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli in persona della dott.ssa Martone in data 07.03.2024, a definizione del giudizio recante R.G. 17014/2018, con cui veniva rigettata la sua domanda.
Più precisamente, il sig. , in qualità di proprietario del motociclo Piaggio, Parte_1
tg. CF95313, aveva convenuto in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli il sig. , n.q. di proprietario della vettura Volkswagen Polo tg. Controparte_2
BE706KP e la VS (attesa la scopertura assicurativa di detto veicolo) Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo Piaggio, in conse- guenza del sinistro automobilistico, verificatosi in località Afragola (NA) alla via
Cinquevie, in data 08.04.2017, alle ore 23:45 circa.
Secondo la narrazione attorea in tale occasione, mentre il ricorrente si trovava alla guida del suo motoveicolo Piaggio, sarebbe stato urtato sul fianco sinistro all'altezza della pedana poggiapiedi dal veicolo Polo, risultato sprovvisto di copertura assicurati- va, che si immetteva bruscamente su via Cinquevie svoltando a sinistra, non accorgen- dosi del sopraggiungere dalla propria destra del motociclo attoreo. In tal modo, deter- minava la caduta del motociclo, unitamente al conducente ed al suo trasportato.
L'appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto il risarci- mento dei danni subiti al proprio motociclo Piaggio, tg. CF 95313, localizzati sulla carrozzeria, stimati in € 2.075,00, oltre € 200,00 per danno da sosta tecnica ed oltre €
456,50 per Iva; detta quantificazione deriva dalla perizia in atti, a firma del perito e priva di data, in cui vengono individuati euro 1.200,00 quale costo Persona_1
3
dei ricambi necessari a porre rimedio ai predetti danni, e la restante somma quale costo della manodopera occorrente per le riparazioni, il tutto oltre IVA.
Con l'impugnata sentenza, veniva rigettata la domanda proposta, a causa della nulli- tà della notifica al responsabile civile, non ritenuta correttamente compiuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Avverso tale statuizione, in diritto, il sig. ha eccepito la violazione e falsa Parte_1
applicazione delle norme di cui agli artt. 143, 148, 156, 157, 160 e 162 c.p.c., ritenendo la notifica correttamente effettuata dal Funzionario incaricato, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 101, 102 e 291 c.p.c. e s.s., per non avere il Giudice di 1° grado, alla prima udienza del 04.06.2018, rilevato il presunto vizio attinente alla nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del responsabile civile e per non aver autorizzato conseguentemente la sua rinnovazione in un termine perentorio ex art. 291 c.p.c..
All'esito dell'accoglimento dell'appello per tali motivi, ha chiesto valutarsi la doman- da del merito, con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni occorsi, come già quantificati nel giudizio di primo grado.
Costituitasi in diritto, la ha impugnato le avverse pretese, rite- Controparte_1
nute infondate, ed ha evidenziato che il giudice di prime cure abbia correttamente rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione, anche alla luce della Riforma
Cartabia, di cui al D.lgs 150/2022, che ha introdotto l'obbligo di effettuare le notifiche degli atti giudiziari esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata. La ha CP_1
poi rilevato la nullità, incompletezza ed inammissibilità dell'atto di appello, oltre che infondatezza della domanda proposta.
All'udienza del 15.09.2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discus- sione decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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In via preliminare, l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto sufficien- temente specifico.
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa alla nullità della notifica, mediante la quale è stato affermato che: “la domanda non è accoglibile
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per nullità della notifica al responsabile civile sig. . Al fine di procede- Controparte_2
re alla notifica di un atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c. mediante il deposito di copia dello stesso presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota, non sono sufficienti le risultanze della certificazione anagrafica di residenza del destinatario, rendendosi necessaria l'esecuzione di una concreta attività di ricerca da parte dell'Ufficiale Giudiziario, il quale deve procedere all'acquisizione di informazioni sui luoghi. Ricerche concretamente compiute dal P.U. che devono essere dettagliatamente trasposte all'interno della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento”.
L'appellante assume che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del responsa- bile civile, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, debba ritenersi valida e ritualmente effettuata.
In atto di appello si legge quanto segue: “Il 1° Giudicante non ha esaminato con at- tenzione il contenuto dell'atto di citazione introduttivo, in quanto, dopo la tentata richiesta di notifica al sig. a mezzo posta in data 05.10.2017 (ar Controparte_2
n.76780631852-7) e 26.10.2017 (76780398243-4), l'appellante in data 21.11.2017 si recava personalmente all'Unep presso il Tribunale di Cassino e dava incarico di effet- tuare la notifica dell'atto introduttivo a mani. All'uopo l'appellante consegnava all'Unep indicato certificato di residenza aggiornato del destinatario dell'atto (datato
10.11.2017), nonché 2 precedenti relazioni di notifica postale negative, effettuate in data 05-10.10.2017 e 27.10.2017 – 02.11.2017, dalle quali l'agente postale accertava la irreperibilità del destinatario e sempre il sottoscritto avvocato dichiarava sotto la propria responsabilità di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di un ulteriore luogo ove notificare l'atto.
Conseguentemente in data 23.11.2017 il Funzionario Unep dott.ssa , Controparte_3
nel procedere alla notifica dell'atto di citazione a mani, redigeva relata negativa, in quanto il sig. era risultato sconosciuto all'indirizzo indicato ed Controparte_2
anagraficamente conosciuto (contrada Marchetti n.11 – Casalvieri) e poi successivamen- te, in data 24.11.2017, sulla base di tutta la documentazione innanzi indicata (e già consegnata/allegata in data 21.11.2017), la dott.ssa dell'Unep di Cassino CP_3
effettuava una 2^ notifica ai sensi dell'art. 143 cpc, mediante deposito dell'atto nella
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casa del Comune di Casalvieri, luogo di ultima residenza del sig. . Controparte_2
La parte motiva della sentenza di 1° grado appare altresì contraddittoria ed illogica nella parte in cui il 1° Giudicante da un'importanza particolare al presunto mancato deposito dell'avviso di ricevimento della 1^ notifica postale effettuata in data
05.10.2017, sebbene poi si duole della mancata prova dell'effettuazione di una concreta attività di ricerca per la notifica ex art. 143 cpc.. La parte motiva della sentenza di 1° grado appare infine contraddittoria ed illogica anche perché, accertata la eventuale presunta nullità della notifica dell'atto introduttivo, il 1° Giudicante avrebbe dovuto disporne la sua rinnovazione, stante la mancata regolare instaurazione del contraddito- rio. Alla luce di quanto complessivamente documentato e del contenuto delle 2 relazioni di notifica postale negative del 05-10.10.2017 e del 27.10.2017 – 02.11.2017 e delle successive 2 relazioni di notifica a mani redatte dal Funzionario Unep dott.ssa CP_3
secondo questa difesa la notifica effettuata in data 24.11.2017 ex art. 143 cpc può e deve considerarsi valida ed efficacia, nonché correttamente eseguita nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal cpc”.
Le argomentazioni in esame appaiono pienamente condivisibili ed ad esse può farsi integrale rinvio nell'affermare, in riforma della sentenza di primo grado, la validità della notifica dell'atto di citazione operato nei confronti del convenuto responsabile civile
( ) a norma dell'art.143 c.p.c.. Controparte_2
Ciò chiarito, occorre, però, passare a valutare la fondatezza della domanda risarcito- ria avanzata dall'attore (attuale appellante), valutazione non operata dal Giudice di
Pace.
Ritiene questo Giudice che l'appello non possa in ogni caso trovare accoglimento atteso che la domanda risarcitoria va rigettata per difetto assoluto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale. Questa finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla
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verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimo- nio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde alla distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attore non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui soste- nute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha espressamente chiesto il paga- mento della somma di denaro necessaria a compiere dette riparazioni, somma quantificata in citazione mediante richiamo alla perizia sopra indicata.
Tale domanda presuppone, tuttavia, che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro, al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib.
Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dal- la Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbene non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno
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risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino, 10-
10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. Firmato Da:
[...]
Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: Persona_2
3097f63d944b83a9 6 circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni,
1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-
1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore non ha mai allegato di aver riparato il moto- veicolo, né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di un preventivo di spesa del perito assicurativo
. Persona_1
È significativo, inoltre, ricostruire quanto emergente dal certificato PRA allegato dall'appellante e relativa al proprio motoveicolo:
a) il motoveicolo è stato acquistato dal sig. in data 27 marzo Parte_1
2017 (e la data di verificazione del presunto sinistro è il 8.04.2017, circa 12 giorni dopo
l'acquisto), per il prezzo dichiarato di euro 500,00;
b) in data 27 aprile 2017 (dopo appena un mese dall'acquisto e Parte_1
dopo 19 giorni dal presunto sinistro) ha alienato il proprio motoveicolo al signor
[...]
per un prezzo (euro 500,00) identico a quello di acquisto. Controparte_4
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, appare incontroverso e documentato che l'appellante chiede il riconoscimento di spese di riparazione che non potrà più sostene- re per aver alienato, ad un prezzo uguale a quello di acquisto, il veicolo a distanza di pochi giorni dal sinistro ed in difetto di prova della riparazione.
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Del tutto indimostrato, oltrechè smentito dal prezzo di acquisto e tardivamente dedotto, è l'assunto secondo cui il motoveicolo, alla data della vendita del 27 aprile
2017 avesse un valore di mercato pari ad euro 3.000,00 (cfr. comparsa conclusionale dell'appellante del 5 novembre 2025).
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del e mancando Parte_1
una spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dallo scooter.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”; anzi i dati emergenti dal certificato PRA testimoniano, come detto, la rivendita a distanza di pochi giorni dall'acquisto ad un prezzo uguale rispetto a quello di acquisto, nonostante il lamentato incidente.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore superiore a quello di mercato, ipotesi obiettivamente sovrapponibile a quella in oggetto;
la Corte, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere il motociclo ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva
5 ed è stata venduta a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa
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2.000,00 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 500,00 euro, ossia lo stesso prezzo a cui è stato venduto.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna ripara- zione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le considerazioni di cui sopra impongono il rigetto della domanda risarcitoria e, per- tanto, il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
7203/2024 emessa in data 3 marzo 2024, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
➢ rigetta, per le ragioni chiarite in parte motiva, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 7203/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli in data
[...]
07.03.2024;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata VS che si liquidano in euro 1.800,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente
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appello.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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