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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4797/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , n.q. di l.r.p.t. dello STUDIO Parte_1 C.F._1
LEGALE RICCARDO rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giulio Rotoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giordano Bruno n. 169;
-APPELLANTE/appellato incidentale-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Accongiagioco, con cui elettivamente domicilia in Marano di Napoli (Na), alla Via Francesco Baracca n. 18;
- APPELLATA/appellante incidentale–
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
- APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42523/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 6 dicembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, - quale legale rappresentate dello Parte_1
Studio legale Riccardo Marone e associati - ha proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma parziale limitatamente al capo relativo alla disposta compensazione delle spese, pur a fronte dell'accoglimento integrale della domanda.
Più precisamente, la sentenza di primo grado, nella contumacia del CP_3
ha accolto l'opposizione proposta dall'istante avverso la cartella
[...] esattoriale n. 07120200068928847000, emessa per contravvenzioni al codice della strada elevate dal In particolare, il giudice di pace ha Controparte_3 qualificato la domanda in termini di opposizione ex art 615 c.p.c. ravvisando la sussistenza della propria competenza territoriale e, giudicata ammissibile l'opposizione, l'ha accolta per l'insussistenza di prova della notifica del sotteso verbale. Ha pertanto annullato l'atto opposto compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “In merito alle spese ed onorari di causa, questi ultimi andranno compensati tenuto conto della particolarità della materia trattata, dei contrasti e delle novità giurisprudenziali, del comportamento processuale delle parti e delle motivazioni addotte”.
A mezzo dello strumento di reazione azionato, l'appellante si duole della violazione dell'art. 92 c.p.c. e, dunque, l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Al contrario, secondo la prospettazione fornita, quest'ultimo risulterebbe leso dal ricorso ad una motivazione apparente che ha richiamato ipotesi, da un lato, nient'affatto rispondenti al caso di specie, dall'altro, non annoverabili nelle casistiche di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c. Ha dedotto, altresì, che il giudice di prime cure è incorso in un errore materiale nell'indicazione del numero della cartella impugnata ed annullata. Ha dunque concluso domandano la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati, tenuti in via solidale, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio instando, al contempo, per la correzione del dedotto errore materiale.
L' ha resistito all'appello deducendone Controparte_4
l'infondatezza attesa la discrezionalità della decisione di compensazione e l'adeguatezza delle motivazioni addotte a supporto della stessa. Ha inoltre spiegato appello incidentale lamentando l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato ammissibile la domanda a suo dire di natura recuperatoria e spiegata oltre il termine decadenziale di 30 giorni di cui agli artt. 204 bis C.d.S. e 7 D.Lgs. 150/2011.
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Ha poi eccepito la nullità della decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata sin dal primo grado in favore del giudice del luogo della commessa infrazione. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello principale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi del proposto appello incidentale con vittoria delle spese di lite del doppio grado, ovvero con declaratoria di carenza di legittimazione passiva ed esclusione dalla condanna alle spese per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è pervenuto alla udienza trattata in modalità scritta del 9 aprile 2025, allorquando è stato rimesso in decisione su concorde richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello principale è fondato per le ragioni che seguono, mentre risulta privo di pregio l'appello incidentale.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
Venendo all'esame dei motivi di appello principale ed incidentale, ragioni di ordine logico-giuridiche impongono la preliminare disamina dell'appello incidentale.
Va disattesa, primariamente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'appellato incidentale.
I motivi di impugnazione, infatti, appaiono sufficientemente specifici e non collidono con le prescrizioni della disposizione citata, come da ultimo riformata, dal momento che consentono una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata, della ricostruzione dei fatti, delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Restando nell'ambito delle questioni preliminari, va scrutinato il motivo proposto con l'appello incidentale, tempestivamente spiegato, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice di pace adito.
Il motivo va respinto.
Sebbene formulata sin dalla costituzione in primo grado, la relativa eccezione risulta incompleta ed erronea perché facente riferimento, quale ufficio giudiziario privo di competenza, al Giudice di pace di Afragola ed indicante, quale ufficio giudiziario
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realmente competente, il Giudice di pace di ossia un ufficio giudiziario CP_3 inesistente.
Sul punto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta” (da ultimo Cass. civ., ord. n. 2548/2022).
A nulla rileva dunque la medesima eccezione nuovamente formulata in appello, ma con riferimento al Giudice di pace di Carinola in quanto, oramai, intempestiva ed inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Quanto al merito dell'impugnazione incidentale, va disatteso il motivo con cui l'appellata lamenta l'illegittimità della pronuncia di ammissibilità della domanda sul presupposto che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta solo in data 8.04.2022, a distanza di 55 giorni dalla notifica della cartella impugnata avvenuta in data 8.02.2022.
La domanda proposta in primo grado, invero, risulta propriamente ascrivibile all'opposizione recuperatoria. La Suprema Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Allo stesso modo la giurisprudenza ha definitivamente chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a nulla rileva l'impiego della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il differente rito concretamente seguito non sortisce effetti preclusivi.
Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata di norma con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni
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Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Ne consegue che la tempestività dell'azione va valutata con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, nella specie il 16.02.2022, come da ricevute di consegna della notifica a mezzo pec allegate alla produzione del primo grado di giudizio dall'odierno appellante.
Le ragioni che precedono, pertanto, determinano l'infondatezza dell'appello incidentale.
Venendo alla delibazione dei motivi dell'appello principale, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e, segnatamente, alla disposta integrale compensazione in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato, da un lato, non consentirebbe di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità dell'argomentazione addotta e la contraddittorietà della statuizione rispetto alle motivazioni presidianti l'integrale accoglimento della domanda, dall'altro, evidenzia una manifesta violazione di legge con riferimento ai principi presidianti il governo delle spese di lite.
Il motivo di censura è degno di accoglimento.
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La motivazione estesa sul punto dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione di compensazione adottata non appare conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto di spese di lite, risulta aver fatto mal governo dei principi passati in rassegna, ricorrendo ad una motivazione formale ed apparente.
Il giudice di pace ha fatto riferimento, in particolare, a circostanze generiche che si risolvono in affermazioni di principio ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e dunque inidonee a consentire il necessario controllo dell'iter argomentativo riferibile allo specifico caso di specie.
Ciò è avvenuto già con l'iniziale riferimento alla “peculiarità della materia”. Sul punto la Suprema Corte ha da tempo affermato che le "gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla
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"peculiarità” della materia del contendere" (tra le tante, cfr. Cass., civ., Sez. 6 - 5, sent. n. 11217 del 31/05/2016).
Ancora di recente la stessa è tornata sulla questione e ha ribadito che “peculiarità” e
“controvertibilità” della questione sottoposta a giudizio non costituiscono altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle fattispecie tipizzate dall'art. 92, co. 2° c.p.c. (Cass.
Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199).
Né maggiormente esplicativo appare il successivo inciso, relativo “ai contrasti ed alle novità giurisprudenziali”. Si tratta, infatti, di affermazioni anch'esse ambigue e vaghe, inidonee a specificare e meglio esplicitare lo scarno riferimento alla peculiarità della materia precedentemente operato, ovvero a palesare quali siano in concreto le analoghe gravi ed eccezionali ragioni a supporto della statuita compensazione delle spese di giudizio, e quali le specifiche pronunce di legittimità o di merito a cui il Giudicante ha inteso riferirsi.
Nella materia non è rinvenibile alcun contrasto o un mutamento di indirizzo inteso quale revirement della giurisprudenza rispetto ad una questione dirimente, e dunque l'ipotesi tipizzata dall'art. 92, co. 2 c.p.c. La Suprema Corte, nella menzionata pronuncia a Sezioni Unite risalente al 2017, risolvendo il contrasto insorto sul punto aveva già esattamente delineato quale rimedio dovesse essere impiegato laddove l'attore si dolga di essere venuto a conoscenza del verbale di contravvenzione al codice della strada solo mediante notifica della cartella, eccependone l'omessa e/o irregolare previa notifica. Aveva inoltre stabilito che al giudice incombesse l'onere dell'esatta qualificazione della domanda sebbene introdotta nelle forme della citazione, anziché con ricorso. Gli stessi principi sono stati in seguito più volte ribaditi in seno alla medesima giurisprudenza di legittimità (cfr. (Cass. civ., sent. n.
4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
Pertanto, proprio il richiamo alla questione trattata evoca i motivi di accoglimento dell'opposizione. Ebbene in relazione all'esito complessivo della controversia e, dunque, all'accertamento dell'illegittimità della procedura di riscossione per difetto di prova della notifica del prodromico verbale di contravvenzione al codice della strada, ovvero per insussistenza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo con conseguente nullità della cartella, va ravvisata la soccombenza tanto dell'ente impositore, quanto dell'agente della riscossione.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza resta difatti l'aver dato causa al giudizio.
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All'accoglimento della domanda, in ossequio ai citati principi, doveva quindi conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto
Nemmeno appare adeguato ad esplicitare le ragioni della disposta integrale compensazione il richiamo alla “comportamento processuale delle parti e le motivazioni addotte” avallando, piuttosto, il denunciato deficit motivazionale.
Difatti, quanto alla parte costituita, l'infondatezza delle difese spiegate depone per la sicura soccombenza della parte ed illegittimità della decisione di compensazione;
quanto all'ente impositore la contumacia risulta del tutto ininfluente. È pacifico che essa non costituisca una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017; Cass. civ., sez. VI, 29/05/2018, n. 13498).
Non sussistono pertanto nel caso di specie ragioni atte a sorreggere, a fronte del disposto totale accoglimento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., risolvendosi la motivazione resa dal giudice di pace sul punto in una giustificazione apparente, tautologica e contraddittoria.
Infine, non può trovare accoglimento l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' dedotto funzionalmente all'esclusione dalla Controparte_2 condanna alle spese di lite nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad
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oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017; da ultimo cfr. Cass. civ. sent. n. 3970/2024).
In ultimo, pur a fronte dell'evidente errore materiale in cui è incorso il giudice di prime cure nell'indicazione del numero della cartella impugnata, non può farsi luogo alla correzione richiesta in quanto riservata alla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c.
L'appello, in definitiva, va accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' e del
[...] Controparte_2 CP_3
iscritta al n. 4797/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_3
2. accoglie l'appello principale;
per l'effetto,
3. condanna le parti appellate in solido, e Controparte_4
al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_3 favore dell'appellante per compenso professionale per il primo grado in € 139,00; per il secondo grado in € 232,00, oltre € 91,50 per spese ordinarie;
per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
4. rigetta l'appello incidentale;
5. dichiara inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale.
Così deciso in Napoli il 7 maggio 2025 Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4797/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , n.q. di l.r.p.t. dello STUDIO Parte_1 C.F._1
LEGALE RICCARDO rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giulio Rotoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giordano Bruno n. 169;
-APPELLANTE/appellato incidentale-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Accongiagioco, con cui elettivamente domicilia in Marano di Napoli (Na), alla Via Francesco Baracca n. 18;
- APPELLATA/appellante incidentale–
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
- APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42523/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 6 dicembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, - quale legale rappresentate dello Parte_1
Studio legale Riccardo Marone e associati - ha proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma parziale limitatamente al capo relativo alla disposta compensazione delle spese, pur a fronte dell'accoglimento integrale della domanda.
Più precisamente, la sentenza di primo grado, nella contumacia del CP_3
ha accolto l'opposizione proposta dall'istante avverso la cartella
[...] esattoriale n. 07120200068928847000, emessa per contravvenzioni al codice della strada elevate dal In particolare, il giudice di pace ha Controparte_3 qualificato la domanda in termini di opposizione ex art 615 c.p.c. ravvisando la sussistenza della propria competenza territoriale e, giudicata ammissibile l'opposizione, l'ha accolta per l'insussistenza di prova della notifica del sotteso verbale. Ha pertanto annullato l'atto opposto compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “In merito alle spese ed onorari di causa, questi ultimi andranno compensati tenuto conto della particolarità della materia trattata, dei contrasti e delle novità giurisprudenziali, del comportamento processuale delle parti e delle motivazioni addotte”.
A mezzo dello strumento di reazione azionato, l'appellante si duole della violazione dell'art. 92 c.p.c. e, dunque, l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Al contrario, secondo la prospettazione fornita, quest'ultimo risulterebbe leso dal ricorso ad una motivazione apparente che ha richiamato ipotesi, da un lato, nient'affatto rispondenti al caso di specie, dall'altro, non annoverabili nelle casistiche di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c. Ha dedotto, altresì, che il giudice di prime cure è incorso in un errore materiale nell'indicazione del numero della cartella impugnata ed annullata. Ha dunque concluso domandano la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati, tenuti in via solidale, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio instando, al contempo, per la correzione del dedotto errore materiale.
L' ha resistito all'appello deducendone Controparte_4
l'infondatezza attesa la discrezionalità della decisione di compensazione e l'adeguatezza delle motivazioni addotte a supporto della stessa. Ha inoltre spiegato appello incidentale lamentando l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato ammissibile la domanda a suo dire di natura recuperatoria e spiegata oltre il termine decadenziale di 30 giorni di cui agli artt. 204 bis C.d.S. e 7 D.Lgs. 150/2011.
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Ha poi eccepito la nullità della decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata sin dal primo grado in favore del giudice del luogo della commessa infrazione. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello principale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi del proposto appello incidentale con vittoria delle spese di lite del doppio grado, ovvero con declaratoria di carenza di legittimazione passiva ed esclusione dalla condanna alle spese per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è pervenuto alla udienza trattata in modalità scritta del 9 aprile 2025, allorquando è stato rimesso in decisione su concorde richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello principale è fondato per le ragioni che seguono, mentre risulta privo di pregio l'appello incidentale.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
Venendo all'esame dei motivi di appello principale ed incidentale, ragioni di ordine logico-giuridiche impongono la preliminare disamina dell'appello incidentale.
Va disattesa, primariamente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'appellato incidentale.
I motivi di impugnazione, infatti, appaiono sufficientemente specifici e non collidono con le prescrizioni della disposizione citata, come da ultimo riformata, dal momento che consentono una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata, della ricostruzione dei fatti, delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Restando nell'ambito delle questioni preliminari, va scrutinato il motivo proposto con l'appello incidentale, tempestivamente spiegato, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice di pace adito.
Il motivo va respinto.
Sebbene formulata sin dalla costituzione in primo grado, la relativa eccezione risulta incompleta ed erronea perché facente riferimento, quale ufficio giudiziario privo di competenza, al Giudice di pace di Afragola ed indicante, quale ufficio giudiziario
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realmente competente, il Giudice di pace di ossia un ufficio giudiziario CP_3 inesistente.
Sul punto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta” (da ultimo Cass. civ., ord. n. 2548/2022).
A nulla rileva dunque la medesima eccezione nuovamente formulata in appello, ma con riferimento al Giudice di pace di Carinola in quanto, oramai, intempestiva ed inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Quanto al merito dell'impugnazione incidentale, va disatteso il motivo con cui l'appellata lamenta l'illegittimità della pronuncia di ammissibilità della domanda sul presupposto che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta solo in data 8.04.2022, a distanza di 55 giorni dalla notifica della cartella impugnata avvenuta in data 8.02.2022.
La domanda proposta in primo grado, invero, risulta propriamente ascrivibile all'opposizione recuperatoria. La Suprema Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Allo stesso modo la giurisprudenza ha definitivamente chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a nulla rileva l'impiego della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il differente rito concretamente seguito non sortisce effetti preclusivi.
Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata di norma con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni
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Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Ne consegue che la tempestività dell'azione va valutata con riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, nella specie il 16.02.2022, come da ricevute di consegna della notifica a mezzo pec allegate alla produzione del primo grado di giudizio dall'odierno appellante.
Le ragioni che precedono, pertanto, determinano l'infondatezza dell'appello incidentale.
Venendo alla delibazione dei motivi dell'appello principale, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e, segnatamente, alla disposta integrale compensazione in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato, da un lato, non consentirebbe di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità dell'argomentazione addotta e la contraddittorietà della statuizione rispetto alle motivazioni presidianti l'integrale accoglimento della domanda, dall'altro, evidenzia una manifesta violazione di legge con riferimento ai principi presidianti il governo delle spese di lite.
Il motivo di censura è degno di accoglimento.
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La motivazione estesa sul punto dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione di compensazione adottata non appare conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto di spese di lite, risulta aver fatto mal governo dei principi passati in rassegna, ricorrendo ad una motivazione formale ed apparente.
Il giudice di pace ha fatto riferimento, in particolare, a circostanze generiche che si risolvono in affermazioni di principio ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e dunque inidonee a consentire il necessario controllo dell'iter argomentativo riferibile allo specifico caso di specie.
Ciò è avvenuto già con l'iniziale riferimento alla “peculiarità della materia”. Sul punto la Suprema Corte ha da tempo affermato che le "gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla
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"peculiarità” della materia del contendere" (tra le tante, cfr. Cass., civ., Sez. 6 - 5, sent. n. 11217 del 31/05/2016).
Ancora di recente la stessa è tornata sulla questione e ha ribadito che “peculiarità” e
“controvertibilità” della questione sottoposta a giudizio non costituiscono altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle fattispecie tipizzate dall'art. 92, co. 2° c.p.c. (Cass.
Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199).
Né maggiormente esplicativo appare il successivo inciso, relativo “ai contrasti ed alle novità giurisprudenziali”. Si tratta, infatti, di affermazioni anch'esse ambigue e vaghe, inidonee a specificare e meglio esplicitare lo scarno riferimento alla peculiarità della materia precedentemente operato, ovvero a palesare quali siano in concreto le analoghe gravi ed eccezionali ragioni a supporto della statuita compensazione delle spese di giudizio, e quali le specifiche pronunce di legittimità o di merito a cui il Giudicante ha inteso riferirsi.
Nella materia non è rinvenibile alcun contrasto o un mutamento di indirizzo inteso quale revirement della giurisprudenza rispetto ad una questione dirimente, e dunque l'ipotesi tipizzata dall'art. 92, co. 2 c.p.c. La Suprema Corte, nella menzionata pronuncia a Sezioni Unite risalente al 2017, risolvendo il contrasto insorto sul punto aveva già esattamente delineato quale rimedio dovesse essere impiegato laddove l'attore si dolga di essere venuto a conoscenza del verbale di contravvenzione al codice della strada solo mediante notifica della cartella, eccependone l'omessa e/o irregolare previa notifica. Aveva inoltre stabilito che al giudice incombesse l'onere dell'esatta qualificazione della domanda sebbene introdotta nelle forme della citazione, anziché con ricorso. Gli stessi principi sono stati in seguito più volte ribaditi in seno alla medesima giurisprudenza di legittimità (cfr. (Cass. civ., sent. n.
4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
Pertanto, proprio il richiamo alla questione trattata evoca i motivi di accoglimento dell'opposizione. Ebbene in relazione all'esito complessivo della controversia e, dunque, all'accertamento dell'illegittimità della procedura di riscossione per difetto di prova della notifica del prodromico verbale di contravvenzione al codice della strada, ovvero per insussistenza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo con conseguente nullità della cartella, va ravvisata la soccombenza tanto dell'ente impositore, quanto dell'agente della riscossione.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza resta difatti l'aver dato causa al giudizio.
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All'accoglimento della domanda, in ossequio ai citati principi, doveva quindi conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto
Nemmeno appare adeguato ad esplicitare le ragioni della disposta integrale compensazione il richiamo alla “comportamento processuale delle parti e le motivazioni addotte” avallando, piuttosto, il denunciato deficit motivazionale.
Difatti, quanto alla parte costituita, l'infondatezza delle difese spiegate depone per la sicura soccombenza della parte ed illegittimità della decisione di compensazione;
quanto all'ente impositore la contumacia risulta del tutto ininfluente. È pacifico che essa non costituisca una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017; Cass. civ., sez. VI, 29/05/2018, n. 13498).
Non sussistono pertanto nel caso di specie ragioni atte a sorreggere, a fronte del disposto totale accoglimento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., risolvendosi la motivazione resa dal giudice di pace sul punto in una giustificazione apparente, tautologica e contraddittoria.
Infine, non può trovare accoglimento l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' dedotto funzionalmente all'esclusione dalla Controparte_2 condanna alle spese di lite nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad
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oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017; da ultimo cfr. Cass. civ. sent. n. 3970/2024).
In ultimo, pur a fronte dell'evidente errore materiale in cui è incorso il giudice di prime cure nell'indicazione del numero della cartella impugnata, non può farsi luogo alla correzione richiesta in quanto riservata alla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c.
L'appello, in definitiva, va accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' e del
[...] Controparte_2 CP_3
iscritta al n. 4797/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_3
2. accoglie l'appello principale;
per l'effetto,
3. condanna le parti appellate in solido, e Controparte_4
al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_3 favore dell'appellante per compenso professionale per il primo grado in € 139,00; per il secondo grado in € 232,00, oltre € 91,50 per spese ordinarie;
per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
4. rigetta l'appello incidentale;
5. dichiara inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale.
Così deciso in Napoli il 7 maggio 2025 Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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