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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 817/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 19.10.2021
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Enrica De Salvo, Laura Parte_1 Ferrara ed Enrico Finocchiaro giusta procura depositata telematicamente, con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ganguzza, giusta procura alle liti allegata al fascicolo di primo grado, con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di IA n. 271/2021 pubblicata il 20.4.2021
IN PUNTO: impugnativa trasferimento
Conclusioni: Per l'appellante: ”” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Accertare la nullità/illegittimità del trasferimento disposto da
[...] nei confronti della sig.ra con lettera del 15.07.2020 con Controparte_1 Parte_1
1 diritto della stessa ad essere riassegnata presso la sede di IA – Mestre, Via Terraglio n. 42, con le medesime mansioni svolte prima del trasferimento. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari rifusi, oltre IVA e C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio. La ricorrente si riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti medio tempore tra l'esecuzione del trasferimento e l'accertamento della sua illegittimità.””
Per l'appellato: “”Voglia la Corte di Appello di IA rigettare l'appello, siccome inammissibile e infondato, condannando la ricorrente alla refusione delle spese del grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di IA ha rigettato il ricorso proposto da diretto ad accertare la nullità/illegittimità del trasferimento Parte_1 disposto dalla società convenuta nei suoi confronti con lettera del 15.7.2020 e la riassegnazione presso la sede originaria (di IA-Mestre via Terraglio 42), compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamato il principio secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 cc, deve intendersi come unità produttiva ogni entità aziendale, anche articolata in organismi minori, che si caratterizzi per condizioni di indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in esse di esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (sicchè non ricorre trasferimento in senso tecnico quando il lavoratore venga assegnato, nell'ambito della stessa unità produttiva, da un luogo di lavoro ad un altro, intesi come diramazione della medesima articolazione aziendale), ha ritenuto che nel caso di specie, dalla documentazione allegata dalla resistente, si evinceva che la MA MA (in via Terraglio) e l'Istituto Militari Marittimi di IA (dove la ricorrente era stata spostata) appartenevano entrambi al “lotto 1” del servizio di refezione appaltato dal . Controparte_2 Le due sedi erano accomunate, sia sul piano organizzativo e produttivo e sia quanto alla gestione del rapporto con la committenza, dalla super visione del medesimo responsabile dell'appalto ( ) trovandosi in presenza di mere articolazioni produttive Persona_1 e non di distinte ed autonome unità produttive. Ha richiamato il precedente dello stesso Tribunale (sent 175/2018) che aveva rimarcato come presso ciascuna caserma esiste un c.d. cantiere ma nel contempo lo stesso configura al più dipendenza ex art 413 cpc, riva di distinto responsabile munito di potere di spesa e di assunzione o gestione autonoma del servizio difettando indipendenza tecnica e amministrativa finalizzate al completamento del ciclo produttivo proprie della nozione di unità produttiva. Peraltro dallo stesso verbale di accordo per cambio gestione emergeva che la suddivisione del servizio di ristorazione presso gli EDR del nell'ambito Controparte_2 dell'appalto non era per singole caserme, bensì per ampi lotti geografici con totale accorpamento del personale addetto agli Istituti Studi Militari Marittimi IA rispetto a quello addetto ai Reggimenti Lagunari Serenissima, essendo i relativi addetti ricompresi, infatti, in un unico elenco (comunicazione ST del 19.12.2018 doc. 3 parte resistente)
3. ha impugnato la sentenza sotto due profili. Parte_1 La società appellata ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma della decisione di prime cure.
2 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di IA all'udienza del 3 luglio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante con il primo motivo, ha sostenuto la sussistenza di un trasferimento ex art 2103 cc non avendo il primo giudice dato alcun rilievo alla lettera di assunzione laddove veniva qualificata come sede di lavoro quella dell'EDR Reggimento Lagunari Serenissima, MA E MA sito alla via Terraglio 42 in Mestre prevedendo la necessità della sussistenza di esigenze tecnico produttive ed organizzative per il suo utilizzo e/o trasferimento in altra unità produttiva. L'assunzione della , in ragione del subentro della alla società Pt_1 Controparte_1 ST Srl, era avvenuta alla medesime condizioni in essere al momento del cambio di appalto con garanzia dell'assegnazione alla sede di lavoro già occupata risultando irrilevante la circostanza che le due sedi presso cui si svolgeva il servizio mensa appaltato a facessero parte del medesimo “Lotto 1” essendo stata individuato Controparte_1 a priori la sede di lavoro intesa come unità produttiva. Fuorviante ed errato risultava poi il riferimento al precedente dello stesso Tribunale (Sent. 175/2018) laddove era diverso sia il petitum che la causa petendi e le sedi interessate erano affidate a società diverse, pur facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese subentrato nell'appalto. Detto provvedimento, peraltro, disponeva l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro con lugo di lavoro la MA MA e non genericamente nel Lotto 1 a riprova del diritto dei lavoratori dell'appalto labour intensive di prestare la loro attività nel cantiere per il quale sono stati assunti. Con il secondo motivo deduce la illegittimità del disposto trasferimento per violazione dell'art. 2103 cc e del principio di correttezza e buona fede ex art 1375 cc non avendo la società resistente allegato e provato la sussistenza delle ragioni tecnico, organizzativo, produttiva che ai sensi della norma invocata devono sussistere al momento del trasferimento. Nulla provava, sul punto, l'asserita corrispondente riduzione dei pasti presso la caserma MA come anche la cessazione del rapporto di lavoro del secondo cuoco addetto agli Istituti Studi Militari Marittimi posto che lo stesso era intervenuto il 15 aprile 2020, ben tre mesi prima del trasferimento della . Pt_1 Il disposto trasferimento, inoltre, risultava arbitrario ed in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede tenuto conto che il datore di lavoro è tenuto a preferire la scelta meno gravosa per il dipendente soprattutto quando questi deduca e dimostri la sussistenza di una serie di ragioni ostative al trasferimento, come avvenuto nel caso di specie.
6. La società appellata, evidenziato (anche con analitici dati numerici) a seguito della pandemia Covid una sensibile riduzione dei pasti prodotti dalla società deducente con conseguente esubero di alcune figure (nello specifico uno dei secondi cuochi previsti in organigramma) e precisato che nelle more del giudizio, il rapporto di lavoro della Pt_1 era cessato, ha rilevato, quanto al primo motivo, che le ragioni esposte non risultavano idonee a censurare il ragionamento posto a base della decisione impugnata laddove il primo giudice aveva escluso che l'assegnazione della ricorrente da una caserma ad un'altra integrasse un trasferimento in senso proprio. La odierna appellata, peraltro, nelle precedenti difese, aveva rimarcato come le sedi di lavoro cui è stata assegnata la non integravano gli elementi necessari e Pt_1 indispensabili per poterle qualificare alla stregua di distinte unità produttive valorizzati dal primo giudice ai fini della decisione.
3 Quanto al secondo motivo di appello, seppure assorbito dalla infondatezza del primo rilievo, ha evidenziato come le sedi di lavoro attribuite alla ricorrente non rivestivano alcuna autonomia rispetto alla unità produttiva di appartenenza e la , peraltro, non aveva Pt_1 dimostrato o allegato alcuna circostanza in ordine alla valenza discriminatoria del provvedimento impugnato adducendo unicamente ragioni di comodità legate alla maggiore distanza e al maggior tempo impiegato per raggiungere il nuovo posto di lavoro dalla propria residenza non risultando chiarite le ragioni per cui l'assegnazione presso l gli Istituti sarebbero idonei a compromettere l'esercizio delle funzioni sindacali. Quanto alla pretesa carenza di motivazioni oggettive ha evidenziato come il provvedimento impugnato si rese necessario per soddisfare effettive esigenze organizzative legate alla fasi della produzione e della gestione del servizio presso entrambe le strutture per cui è causa. Stante il perdurante calo della produzione dei pasti presso la MA MA ed essendo invece rimasto sostanzialmente inalterato il numero dei pasti serviti presso l'Istituto dove nel contempo era scoperto il posto di secondo cuoco a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Persona_2
7. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
8. Rispetto alle motivazioni addotte dal Tribunale l'atto di appello non apporta significativi rilievi critici in ordine all'iter logico giuridico posto a sostegno della sentenza impugnata e le contestazioni formulate in questa sede risultano generiche senza puntuali e specifici attacchi e contestazioni alle argomentazioni motivazionali della sentenza di primo grado e senza che siano state evidenziate le ragioni per cui la decisione risulterebbe viziata sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni ivi compiute.
8.1 L'appellante si è limitata e riproporre una serie di questioni che, in realtà, non risultano idonee a censurare il ragionamento posto a base della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che l'assegnazione della ricorrente da una caserma ad un'altra integrasse un trasferimento in senso proprio atteso che le sedi di lavoro cui è stata assegnata la Pt_1 non integravano gli elementi necessari e indispensabili per poterle qualificare alla stregua di distinte unità produttive. Tali profili, puntualmente valorizzati dal primo giudice ai fini della decisione, non sono stati oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante ed il semplice richiamo al contenuto del contratto originariamente sottoscritto con il precedente appaltatore ST (dove veniva indicata quale sede di lavoro la MA MA di via Terraglio), non è idoneo a contrastare o modificare l'accertamento compiuto dal Tribunale secondo il quale le due sedi erano accomunate, sia sul piano organizzativo e produttivo e sia quanto alla gestione del rapporto con la committenza, dalla super visione del medesimo responsabile dell'appalto ( ), risultando, dunque, mere articolazioni produttive e non distinte ed Persona_1 autonome unità produttive, tenuto conto (come rimarcato nella sentenza impugnata) che dallo stesso verbale di accordo in occasione del cambio di gestione risultava che la suddivisione del servizio di ristorazione presso gli EDR del Controparte_2 nell'ambito dell'appalto non era per singole caserme, bensì per ampi lotti geografici con totale accorpamento del personale addetto agli Istituti Studi Militari Marittimi IA rispetto a quello addetto ai Reggimenti Lagunari Serenissima, essendo i relativi addetti ricompresi in un unico elenco.
9. Le altre questioni restano assorbite.
10. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in base al valore di causa (indeterminato) applicando le aliquote minime essendo state riproposte in
4 questa sede le medesime questione affrontate e definite nel primo giudizio oltre che di semplice soluzione.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
IA, 3 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 19.10.2021
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Enrica De Salvo, Laura Parte_1 Ferrara ed Enrico Finocchiaro giusta procura depositata telematicamente, con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ganguzza, giusta procura alle liti allegata al fascicolo di primo grado, con domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di IA n. 271/2021 pubblicata il 20.4.2021
IN PUNTO: impugnativa trasferimento
Conclusioni: Per l'appellante: ”” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Accertare la nullità/illegittimità del trasferimento disposto da
[...] nei confronti della sig.ra con lettera del 15.07.2020 con Controparte_1 Parte_1
1 diritto della stessa ad essere riassegnata presso la sede di IA – Mestre, Via Terraglio n. 42, con le medesime mansioni svolte prima del trasferimento. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari rifusi, oltre IVA e C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio. La ricorrente si riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti medio tempore tra l'esecuzione del trasferimento e l'accertamento della sua illegittimità.””
Per l'appellato: “”Voglia la Corte di Appello di IA rigettare l'appello, siccome inammissibile e infondato, condannando la ricorrente alla refusione delle spese del grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di IA ha rigettato il ricorso proposto da diretto ad accertare la nullità/illegittimità del trasferimento Parte_1 disposto dalla società convenuta nei suoi confronti con lettera del 15.7.2020 e la riassegnazione presso la sede originaria (di IA-Mestre via Terraglio 42), compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamato il principio secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 cc, deve intendersi come unità produttiva ogni entità aziendale, anche articolata in organismi minori, che si caratterizzi per condizioni di indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in esse di esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (sicchè non ricorre trasferimento in senso tecnico quando il lavoratore venga assegnato, nell'ambito della stessa unità produttiva, da un luogo di lavoro ad un altro, intesi come diramazione della medesima articolazione aziendale), ha ritenuto che nel caso di specie, dalla documentazione allegata dalla resistente, si evinceva che la MA MA (in via Terraglio) e l'Istituto Militari Marittimi di IA (dove la ricorrente era stata spostata) appartenevano entrambi al “lotto 1” del servizio di refezione appaltato dal . Controparte_2 Le due sedi erano accomunate, sia sul piano organizzativo e produttivo e sia quanto alla gestione del rapporto con la committenza, dalla super visione del medesimo responsabile dell'appalto ( ) trovandosi in presenza di mere articolazioni produttive Persona_1 e non di distinte ed autonome unità produttive. Ha richiamato il precedente dello stesso Tribunale (sent 175/2018) che aveva rimarcato come presso ciascuna caserma esiste un c.d. cantiere ma nel contempo lo stesso configura al più dipendenza ex art 413 cpc, riva di distinto responsabile munito di potere di spesa e di assunzione o gestione autonoma del servizio difettando indipendenza tecnica e amministrativa finalizzate al completamento del ciclo produttivo proprie della nozione di unità produttiva. Peraltro dallo stesso verbale di accordo per cambio gestione emergeva che la suddivisione del servizio di ristorazione presso gli EDR del nell'ambito Controparte_2 dell'appalto non era per singole caserme, bensì per ampi lotti geografici con totale accorpamento del personale addetto agli Istituti Studi Militari Marittimi IA rispetto a quello addetto ai Reggimenti Lagunari Serenissima, essendo i relativi addetti ricompresi, infatti, in un unico elenco (comunicazione ST del 19.12.2018 doc. 3 parte resistente)
3. ha impugnato la sentenza sotto due profili. Parte_1 La società appellata ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma della decisione di prime cure.
2 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di IA all'udienza del 3 luglio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante con il primo motivo, ha sostenuto la sussistenza di un trasferimento ex art 2103 cc non avendo il primo giudice dato alcun rilievo alla lettera di assunzione laddove veniva qualificata come sede di lavoro quella dell'EDR Reggimento Lagunari Serenissima, MA E MA sito alla via Terraglio 42 in Mestre prevedendo la necessità della sussistenza di esigenze tecnico produttive ed organizzative per il suo utilizzo e/o trasferimento in altra unità produttiva. L'assunzione della , in ragione del subentro della alla società Pt_1 Controparte_1 ST Srl, era avvenuta alla medesime condizioni in essere al momento del cambio di appalto con garanzia dell'assegnazione alla sede di lavoro già occupata risultando irrilevante la circostanza che le due sedi presso cui si svolgeva il servizio mensa appaltato a facessero parte del medesimo “Lotto 1” essendo stata individuato Controparte_1 a priori la sede di lavoro intesa come unità produttiva. Fuorviante ed errato risultava poi il riferimento al precedente dello stesso Tribunale (Sent. 175/2018) laddove era diverso sia il petitum che la causa petendi e le sedi interessate erano affidate a società diverse, pur facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese subentrato nell'appalto. Detto provvedimento, peraltro, disponeva l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro con lugo di lavoro la MA MA e non genericamente nel Lotto 1 a riprova del diritto dei lavoratori dell'appalto labour intensive di prestare la loro attività nel cantiere per il quale sono stati assunti. Con il secondo motivo deduce la illegittimità del disposto trasferimento per violazione dell'art. 2103 cc e del principio di correttezza e buona fede ex art 1375 cc non avendo la società resistente allegato e provato la sussistenza delle ragioni tecnico, organizzativo, produttiva che ai sensi della norma invocata devono sussistere al momento del trasferimento. Nulla provava, sul punto, l'asserita corrispondente riduzione dei pasti presso la caserma MA come anche la cessazione del rapporto di lavoro del secondo cuoco addetto agli Istituti Studi Militari Marittimi posto che lo stesso era intervenuto il 15 aprile 2020, ben tre mesi prima del trasferimento della . Pt_1 Il disposto trasferimento, inoltre, risultava arbitrario ed in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede tenuto conto che il datore di lavoro è tenuto a preferire la scelta meno gravosa per il dipendente soprattutto quando questi deduca e dimostri la sussistenza di una serie di ragioni ostative al trasferimento, come avvenuto nel caso di specie.
6. La società appellata, evidenziato (anche con analitici dati numerici) a seguito della pandemia Covid una sensibile riduzione dei pasti prodotti dalla società deducente con conseguente esubero di alcune figure (nello specifico uno dei secondi cuochi previsti in organigramma) e precisato che nelle more del giudizio, il rapporto di lavoro della Pt_1 era cessato, ha rilevato, quanto al primo motivo, che le ragioni esposte non risultavano idonee a censurare il ragionamento posto a base della decisione impugnata laddove il primo giudice aveva escluso che l'assegnazione della ricorrente da una caserma ad un'altra integrasse un trasferimento in senso proprio. La odierna appellata, peraltro, nelle precedenti difese, aveva rimarcato come le sedi di lavoro cui è stata assegnata la non integravano gli elementi necessari e Pt_1 indispensabili per poterle qualificare alla stregua di distinte unità produttive valorizzati dal primo giudice ai fini della decisione.
3 Quanto al secondo motivo di appello, seppure assorbito dalla infondatezza del primo rilievo, ha evidenziato come le sedi di lavoro attribuite alla ricorrente non rivestivano alcuna autonomia rispetto alla unità produttiva di appartenenza e la , peraltro, non aveva Pt_1 dimostrato o allegato alcuna circostanza in ordine alla valenza discriminatoria del provvedimento impugnato adducendo unicamente ragioni di comodità legate alla maggiore distanza e al maggior tempo impiegato per raggiungere il nuovo posto di lavoro dalla propria residenza non risultando chiarite le ragioni per cui l'assegnazione presso l gli Istituti sarebbero idonei a compromettere l'esercizio delle funzioni sindacali. Quanto alla pretesa carenza di motivazioni oggettive ha evidenziato come il provvedimento impugnato si rese necessario per soddisfare effettive esigenze organizzative legate alla fasi della produzione e della gestione del servizio presso entrambe le strutture per cui è causa. Stante il perdurante calo della produzione dei pasti presso la MA MA ed essendo invece rimasto sostanzialmente inalterato il numero dei pasti serviti presso l'Istituto dove nel contempo era scoperto il posto di secondo cuoco a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Persona_2
7. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
8. Rispetto alle motivazioni addotte dal Tribunale l'atto di appello non apporta significativi rilievi critici in ordine all'iter logico giuridico posto a sostegno della sentenza impugnata e le contestazioni formulate in questa sede risultano generiche senza puntuali e specifici attacchi e contestazioni alle argomentazioni motivazionali della sentenza di primo grado e senza che siano state evidenziate le ragioni per cui la decisione risulterebbe viziata sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni ivi compiute.
8.1 L'appellante si è limitata e riproporre una serie di questioni che, in realtà, non risultano idonee a censurare il ragionamento posto a base della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che l'assegnazione della ricorrente da una caserma ad un'altra integrasse un trasferimento in senso proprio atteso che le sedi di lavoro cui è stata assegnata la Pt_1 non integravano gli elementi necessari e indispensabili per poterle qualificare alla stregua di distinte unità produttive. Tali profili, puntualmente valorizzati dal primo giudice ai fini della decisione, non sono stati oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante ed il semplice richiamo al contenuto del contratto originariamente sottoscritto con il precedente appaltatore ST (dove veniva indicata quale sede di lavoro la MA MA di via Terraglio), non è idoneo a contrastare o modificare l'accertamento compiuto dal Tribunale secondo il quale le due sedi erano accomunate, sia sul piano organizzativo e produttivo e sia quanto alla gestione del rapporto con la committenza, dalla super visione del medesimo responsabile dell'appalto ( ), risultando, dunque, mere articolazioni produttive e non distinte ed Persona_1 autonome unità produttive, tenuto conto (come rimarcato nella sentenza impugnata) che dallo stesso verbale di accordo in occasione del cambio di gestione risultava che la suddivisione del servizio di ristorazione presso gli EDR del Controparte_2 nell'ambito dell'appalto non era per singole caserme, bensì per ampi lotti geografici con totale accorpamento del personale addetto agli Istituti Studi Militari Marittimi IA rispetto a quello addetto ai Reggimenti Lagunari Serenissima, essendo i relativi addetti ricompresi in un unico elenco.
9. Le altre questioni restano assorbite.
10. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in base al valore di causa (indeterminato) applicando le aliquote minime essendo state riproposte in
4 questa sede le medesime questione affrontate e definite nel primo giudizio oltre che di semplice soluzione.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
IA, 3 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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