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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione a domanda congiunta n. 1472/2025
R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. LOSCHI DELLA TORRE Parte_1 C.F._1
EMIDIO
e
(C.F. ), con l'Avv. LOSCHI DELLA TORRE EMIDIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica, in punto contributo del marito al mantenimento della moglie, delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto in data 17 dicembre 2015 di questo
Tribunale, omologare le nuove condizioni nel modo seguente: “A titolo di concorso nel mantenimento della signora il signor corrisponderà alla stessa la somma di Euro Parte_1 Parte_2
1 200,00= mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario”
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CH (BS) in data 28.4.1979, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CHIARI al n. 13, parte II, serie A, anno 1979.
Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La separazione è stata omologata con provvedimento del Tribunale di Brescia n. 12606/2015 del emesso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2015, dopo l'udienza presidenziale tenutasi in data 15.12.2015.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni della separazione in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni della separazione merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di separazione in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione a domanda congiunta n. 1472/2025
R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. LOSCHI DELLA TORRE Parte_1 C.F._1
EMIDIO
e
(C.F. ), con l'Avv. LOSCHI DELLA TORRE EMIDIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica, in punto contributo del marito al mantenimento della moglie, delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto in data 17 dicembre 2015 di questo
Tribunale, omologare le nuove condizioni nel modo seguente: “A titolo di concorso nel mantenimento della signora il signor corrisponderà alla stessa la somma di Euro Parte_1 Parte_2
1 200,00= mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario”
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CH (BS) in data 28.4.1979, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CHIARI al n. 13, parte II, serie A, anno 1979.
Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La separazione è stata omologata con provvedimento del Tribunale di Brescia n. 12606/2015 del emesso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2015, dopo l'udienza presidenziale tenutasi in data 15.12.2015.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni della separazione in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni della separazione merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di separazione in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2