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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1453/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1453/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata l'[...] negli USA;
Parte_1
, nato il [...] negli USA;
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Claudio e dell'avv. MAZZESCHI Marco ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTI
pagina 1 di 7 contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava (anche conosciuta come Persona_1
o ), cittadina italiana nata il [...] nel Controparte_2 Persona_2
Comune di Guardiaregia (CB); costei, dopo essersi sposata, il 13.12.1923, con
[...]
, cittadino italiano, si era traferita negli USA ed ivi, dall'unione dei due, nel Persona_3
1925, era nata (nota anche come;
costei, Persona_4 Persona_5 il 12.06.1948, aveva sposato e, l'11.07.1957, era nata Persona_6
quest'ultima, il 23.12.1989, aveva contratto matrimonio con Parte_1
e, il 18.07.1995, aveva generato Controparte_3 Parte_2
- l'ava si era naturalizzata cittadina statunitense solo in data Persona_1
13.11.1956, quando la figlia era già maggiorenne, trasmettendo Persona_4
quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, la cittadinanza italiana alla propria discendenza;
- trattandosi di un caso di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante 1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale (e non amministrativa).
pagina 2 di 7 Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente (anche conosciuta Persona_1
come o , cittadina italiana nata il Controparte_2 Persona_2
17.08.1901 nel Comune di Guardiaregia (CB). Costei, dopo essersi sposata, il 13.12.1923, con , cittadino italiano, si era traferita negli USA ed ivi, dall'unione Persona_3
dei due, nel 1925, era nata , dando inizio alla linea di discendenza in Persona_4
esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_1
cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle pagina 3 di 7 sentenze gemelle della S.C. a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta, nel 1956, ha effettivamente richiesto ed ottenuto volontariamente di essere riconosciuta quale cittadina americana, così perdendo la cittadinanza italiana.
Tale fatto, però, non osta all'accoglimento della presente domanda, atteso che ella, avendo generato la figlia nel 1925, risulta aver legittimamente trasmesso la Persona_4
propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti tutti.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure Persona_1
sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_4
- da a Persona_4 Parte_1
- da a Parte_1 Parte_2
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 4 di 7 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava a , sulla quale trova Persona_1 Persona_4
pagina 5 di 7 applicazione l'interpretazione estensiva che le S.U. hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983; né in relazione a quelle da Persona_4 alla figlia e da questa a entrambe verificatesi dopo l'entrata in Parte_2
vigore della Costituzione.
In particolare, non può intendersi che l'ava indicata dai ricorrenti, prima del 13.11.1956, quindi prima della sua volontaria naturalizzazione statunitense, abbia perso la sua cittadinanza italiana per essersi sposata, il 13.12.1923 quindi prima dell'entrata in vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555.1921, con un cittadino naturalizzatosi straniero nel 1913, . Persona_3
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ascendente alla figlia il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che - come prima esplicato - ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie - come quella in discorso - antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In relazione alle ultime due trasmissioni di cittadinanza non si profilano invece questioni giuridiche dal momento che, sebbene avvenute per parte di madre, risalgono a dopo l'1.01.1948, con conseguente piena efficacia sulle medesime delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, le quali retroagiscono naturalmente i loro effetti da tale data.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
pagina 6 di 7 6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, in data anteriore al 1°.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza, da che sarebbe verosimilmente disceso il rigetto della domanda qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della
Carta.
Quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di cittadinanza.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello Controparte_1
stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1453/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 16 aprile 2025. Il Giudice
Barbara Previati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1453/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata l'[...] negli USA;
Parte_1
, nato il [...] negli USA;
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Claudio e dell'avv. MAZZESCHI Marco ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTI
pagina 1 di 7 contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava (anche conosciuta come Persona_1
o ), cittadina italiana nata il [...] nel Controparte_2 Persona_2
Comune di Guardiaregia (CB); costei, dopo essersi sposata, il 13.12.1923, con
[...]
, cittadino italiano, si era traferita negli USA ed ivi, dall'unione dei due, nel Persona_3
1925, era nata (nota anche come;
costei, Persona_4 Persona_5 il 12.06.1948, aveva sposato e, l'11.07.1957, era nata Persona_6
quest'ultima, il 23.12.1989, aveva contratto matrimonio con Parte_1
e, il 18.07.1995, aveva generato Controparte_3 Parte_2
- l'ava si era naturalizzata cittadina statunitense solo in data Persona_1
13.11.1956, quando la figlia era già maggiorenne, trasmettendo Persona_4
quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, la cittadinanza italiana alla propria discendenza;
- trattandosi di un caso di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante 1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale (e non amministrativa).
pagina 2 di 7 Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente (anche conosciuta Persona_1
come o , cittadina italiana nata il Controparte_2 Persona_2
17.08.1901 nel Comune di Guardiaregia (CB). Costei, dopo essersi sposata, il 13.12.1923, con , cittadino italiano, si era traferita negli USA ed ivi, dall'unione Persona_3
dei due, nel 1925, era nata , dando inizio alla linea di discendenza in Persona_4
esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_1
cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle pagina 3 di 7 sentenze gemelle della S.C. a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta, nel 1956, ha effettivamente richiesto ed ottenuto volontariamente di essere riconosciuta quale cittadina americana, così perdendo la cittadinanza italiana.
Tale fatto, però, non osta all'accoglimento della presente domanda, atteso che ella, avendo generato la figlia nel 1925, risulta aver legittimamente trasmesso la Persona_4
propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti tutti.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure Persona_1
sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_4
- da a Persona_4 Parte_1
- da a Parte_1 Parte_2
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 4 di 7 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava a , sulla quale trova Persona_1 Persona_4
pagina 5 di 7 applicazione l'interpretazione estensiva che le S.U. hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983; né in relazione a quelle da Persona_4 alla figlia e da questa a entrambe verificatesi dopo l'entrata in Parte_2
vigore della Costituzione.
In particolare, non può intendersi che l'ava indicata dai ricorrenti, prima del 13.11.1956, quindi prima della sua volontaria naturalizzazione statunitense, abbia perso la sua cittadinanza italiana per essersi sposata, il 13.12.1923 quindi prima dell'entrata in vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555.1921, con un cittadino naturalizzatosi straniero nel 1913, . Persona_3
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ascendente alla figlia il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che - come prima esplicato - ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie - come quella in discorso - antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In relazione alle ultime due trasmissioni di cittadinanza non si profilano invece questioni giuridiche dal momento che, sebbene avvenute per parte di madre, risalgono a dopo l'1.01.1948, con conseguente piena efficacia sulle medesime delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, le quali retroagiscono naturalmente i loro effetti da tale data.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
pagina 6 di 7 6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, in data anteriore al 1°.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza, da che sarebbe verosimilmente disceso il rigetto della domanda qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della
Carta.
Quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di cittadinanza.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello Controparte_1
stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1453/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 16 aprile 2025. Il Giudice
Barbara Previati
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