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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Pitagora, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti ai sensi dell'art. 83 comma 3 cpc, dall'Avv. Fabio Pagano (C.F. ), del Foro di Napoli, con studio in C.F._2
Napoli, alla Via Andrea D'Isernia 8, ove è elettivamente domiciliato.
ATTORE
E
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e secondaria in Controparte_1
Milano, Via Monte Pietà n. 8, c.f. in persona del Dott. nato a Napoli il [...] a [...] CP_2 abilitato in virtù di procura 27.9.2022 in autentica Rep. 16835 – Racc. 8973 Dott. Persona_1
Notaio in Milano, elett.te dom.ta in Viterbo Via Marconi n. 34 presso l'Avv. Alessandro Caravello (c.f.
– fax 0761.304681) che la rappresenta in forza di procura alla lite rilasciata CodiceFiscale_3 su foglio separato e di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di costituzione, del quale costituisce parte integrante
CONVENUTA
OGGETTO: azione di ripetizione di somme non dovute e pagate in relazione a contratto bancario.
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata il signor ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
per sentir accertare l'illegittimo addebito di importi non dovuti per anatocismo, usura,
[...] pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto, spese e interessi per cd. giorni-valuta in relazione al rapporto di conto corrente n. 11071078 e per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente pagato.
Si è costituita tardivamente la che ha chiesto il rigetto della domanda deducendo l'erroneità CP_3 dei conteggi contenuti in citazione poiché presuppongono l'esistenza di un contratto di fido di cui l'attore non beneficiava, sicché gli interessi passivi andavano applicati sulla scorta del tasso contrattualmente pattuito ai fini dello scoperto e della mora pari al 19%.
Acquisiti i documenti prodotti ed espletata consulenza tecnico contabile, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 Marzo 2025 sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione alle parti di termine di giorni 40 per deposito di memorie conclusionali e di giorni 20 per deposito di repliche.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il contratto di conto corrente stipulato il 25.03.1997 dall'attore prevedeva tasso creditore 1,25%; debitore 17,50%; tasso di scoperto e di mora 19%, senza specificazione di commissioni e spese, per cui si rinviava alle condizioni contenute nell'avviso sintetico esposto nei locali dell'istituto di credito e ai fogli informativi analitici a disposizione presso gli sportelli.
Il consulente ha escluso che l'apertura di credito, sottoscritta il 6 Febbraio 1990, fosse attinente al contratto di cui a causa e però tale conclusione non è condivisibile poiché il contratto di apertura di credito è normalmente in appoggio ad un conto corrente ed entrambi i contratti sono stati stipulati da con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, successivamente acquisita Parte_1 da Intesa San Paolo, sicché deve concludersi per il loro collegamento negoziale.
Sulla scorta di ciò vanno valutate le risultanze della perizia depositata in data 11 gennaio 2024 che ha effettuato il calcolo del dovuto senza escludere le rimesse solutorie, poiché manca l'eccezione di prescrizione da parte della banca sicché tutte le rimesse vanno conteggiate, ha applicato l'articolo
117 del TUB, che trova ragione nella mancata indicazione, nel contratto di apertura di credito, delle condizioni economiche praticate e dei tassi di interesse di mora, e ha escluso la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto e le altre spese e commissioni che non erano state contrattualmente pattuite.
Orbene, il ctu ha formulato due ipotesi per la diversa considerazione della somma di € 41.782,7; tale importo è annotato nell'estratto di conto corrente del 9 ottobre 2015 sotto la voce accrediti, con descrizione “azzeramento saldo per estinzione” e, secondo il correntista, costituirebbe un versamento a favore della banca, mentre quest'ultima ha eccepito che si è trattato di una mera operazione contabile per chiudere il conto che presentava un saldo passivo di € 39.776,44, incrementato per effetto delle spese e delle competenze di chiusura, ad € 41.782,70.
Orbene, accanto alla voce “azzeramento saldo per estinzione” è apposto un asterisco e nella legenda in calce al documento è precisato che tale simbolo identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della commissione preistruttoria veloce.
Sulla scorta di tale dicitura l'attore insiste sulla natura di pagamento dell'annotazione, mentre la banca ne sottolinea l'irrilevanza poiché l'asterisco è stato posto anche accanto alle voci precedenti, che indicano le competenze di chiusura annotate nella colonna degli addebiti, mentre ciò che sarebbe significativo è il fatto che negli estratti conti pregressi, quando il correntista aveva effettuato un versamento era stata riportata la specifica indicazione della causale che, nella specie, manca.
In disparte tali considerazioni, per stabilire la natura della voce è dirimente il fatto che essa è stata registrata nella colonna degli accrediti, mentre in quella degli addebiti sono state indicate le spese per la chiusura del conto complessivamente pari ad € 2.106,26.
Ciò è coerente con quanto emerge dal prospetto riepilogativo del conto ove viene indicato un saldo al 30 settembre 2015 negativo per € 39.676,44 e spese di chiusura del conto per € 2.106,26; entrambe le voci sono contraddistinte con il segno – e la loro somma ammonta ad € 41.782,7 che invece viene riportata con il segno più +.
Sulla scorta di tale prospetto deve concludersi che l'importo di € 41.782,7, regolarmente registrato nella colonna degli accrediti, è stato versato dal correntista per la chiusura del conto e a saldo di tutte le competenze contabilizzate.
D'altronde, in senso contrario la non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare il CP_3 giroconto della somma tra le posizioni a sofferenza.
Venendo ora al calcolo del CTU, il saldo del conto alla data di chiusura del 9.10.2015, al netto della capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto e di altre spese e commissioni, senza esclusione delle rimesse solutorie e in applicazione dell'articolo 117 del TUB è risultato pari ad € - 263,54 in favore della CP_3
Tale importo detratto alla somma di € 41.782,70 versata al momento della chiusura del conto determina una differenza di € 41.519,16 che dovrà essere restituita all'attore, oltre gli interessi legali dalla data della chiusura del conto al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è tenuta a restituire Controparte_3 all'attore la somma di € 41.519,16, oltre gli interessi legali dalla data della chiusura del conto del 9.10.15 al pagamento.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_1
e le liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge da corrispondersi all'avvocato
Fabio Pagano antistatario, e € 518 per esborsi.
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_3
Così deciso in Viterbo il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi