Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1505/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1505/2025 V.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nell'udienza del 27/05/2025
Conclusione del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, che in data 13.8.2016 hanno contratto matrimonio civile, registrato al n.
9/2016 parte I - Serie Ufficio 1 – del Registro degli atti di matrimonio tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Campagna Lupia (VE) alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagna Lupia
(VE) le dovute trascrizioni;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza;
3) Assegnare la casa familiare di Campagna Lupia (VE), Vicolo Duca D'Aosta n. 5, al IG. Parte_1
4) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti e potendo provvedere, ciascuno, adeguatamente al proprio mantenimento, senza necessità di contribuzioni da parte dell'altro coniuge avendo, peraltro, già provveduto, di comune accordo, alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra di loro esistenti, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo;
5) Al fine di regolare i complessi rapporti di natura personale e patrimoniale scaturenti dal matrimonio nonché le pretese reciproche emergenti al termine della convivenza e nell'ottica di riassettare i rapporti personali e patrimoniali, i coniugi intendono regolare i loro reciproci rapporti patrimoniali come segue:
la moglie IG.ra (c.f. ) nata a [...] il [...] s'impegna a Parte_2 C.F._2
trasferire a titolo gratuito ed in piena proprietà al marito (c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] - che accetta l'imegno, la propria quota indivisa di ½ del C.F._1
diritto di proprietà dei beni immobili siti in Comune di Campagna Lupia (VE), vicolo Duca D'Aosta n. 5 costituiti da fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di Campagna Lupia (VE), Vicolo Duca D'Aosta n. 5 svolgentesi al solo piano terra, composto da sette vani catastali e con pertinenziale garage al piano terra, in corpo staccato, della consistenza catastale di mq. 13, confinante con i mappali 405, 402 e con Vicolo Duca D'Aosta, e come di seguito identificati al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Campagna Lupia –
Foglio 7 (sette), ai seguenti mappali:
- (abitazione) mapp. 403 sub. 1, Vicolo Duca D'Aosta - p. T, cat. A/3, cl. 3, vani 7, sup. cat. Tot. mq 182 RCE 263,91;
- (garage) mapp. 403 sub. 2 (due), Vicolo Duca D'Aosta - p. T, cat. C/6, cl. 3, mq 13, sup. cat. Tot. mq 16, RCE 12,09;
- compresa l'area coperta sulla quale è eretto detto fabbricato e l'area scoperta circostante della superficie catastale di mq. 500
identificate in catasto sempre al foglio 7, mappale 403 di mq. 500 – Ente Urbano;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, per l'esatta identificazione di quanto oggetto del presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie che si allegano al presente verbale, planimetrie che corrispondono, tutte, a quelle depositate in Catasto e fatta avvertenza che quanto a misure le stesse non sono attendibili in quanto trattasi di fotocopie ottenute con procedimento di riduzione;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2-ter del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva
2002/91/CE e succ., le parti dichiarano di aver ottenuto l'Attestazione di prestazione energetica codice identificativo n.
96695/2019 valida sino al 06.11.2029 redatta in data 6.11.2019 dall'Arch. iscritto all'Albo degli Persona_1
Architetti tenuto presso l'Ordine di Venezia al n.: Architetti / 4509 / VE qui allegata in originale al verbale e di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento edilizio e/o impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.
Per effetto del succitato trasferimento, il IG. rimarrà proprietario esclusivo degli immobili sopra descritti Parte_1
(unità abitativa con garage e relativo scoperto).
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e quant'altro necessario si considera passato alla parte acquirente con effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il trasferimento immobiliare sarà esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 l. n. 06.03.1987 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando che, in ogni caso, restano comunque a carico del cessionario le spese, anche di natura fiscale, inerenti e conseguenti al presente trasferimento immobiliare.
Le parti si impegnano ad effettuare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, la stipula davanti al notaio con spese a carico del IG. Parte_1
6) I coniugi dichiarano di aver diviso ogni altro bene, mobile e/o immobile, sicché l'attuale formale intestatario deve intendersi anche esclusivo proprietario del medesimo;
7) Le parti convengono, infine, che le spese della presente procedura rimarranno a carico di entrambi per la metà ciascuno;
8) Le parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis 49-51 c.p.c., all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione tra i coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, chiedono di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui sopra stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagna Lupia (VE) le dovute trascrizioni”.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 13/08/2016, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campagna Lupia al n. 9, parte I, serie 1, dell'anno 2016;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca