Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 15/12/2025, n. 22594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22594 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13193 del 2024, proposto da
Team Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giambelluca e Massimo Ticozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Moncalieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della nota di A.N.A.C. fasc. Anac n. U.SAN.SOA/1223/2024/sr del 6 novembre 2024, comunicata a Team Project S.r.l. il 7 novembre 2024 (doc. 32), con la quale, in conclusione del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, è stata disposta in danno della Team Project S.r.l. medesima l’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avente il seguente contenuto: “La stazione appaltante CITTA’ DI MONCALIERI – C.F.: 01577930017, con nota prot. ANAC n. 39967 del 27/03/2024 ha segnalato di aver disposto, con determinazione n. 383 del 29/02/2024, la risoluzione del contratto stipulato con l’operatore economico TEAM PROJECT SRL – C.F. 01852730983, avente ad oggetto “l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie dell’intervento denominato “riqualificazione impianti sportivi Santa RI (rugby)” di cui al programma P.I.N.Q.U.A. finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – (NGEU) – PN (missione m5.c2/investimento 2.3) – id 220 “residenza-resilienza” e al programma triennale opere pubbliche 2024/2026 – C.I.G. 90322532F8. La risoluzione contrattuale è stata disposta per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto la stazione appaltante ha evidenziato il ritardo complessivo accumulato da TEAM PROJECT S.r.l. nell’esecuzione dell’incarico di progettazione pari a gg. 161, determinando un tempo contrattuale di complessivi gg. 217 a fronte di gg. 56 contrattualmente previsti, ed ha altresì rilevato che, eccezion fatta per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progettista non ha mai consegnato elaborati completi e meritevoli di approvazione.
L’Operatore economico ha comunicato di aver presentato istanza di mediazione civile e commerciale innanzi al competente Organismo presso l’Ordine Avvocati di Torino, prodromica, per l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’intesa, all’avvio del giudizio in sede giurisdizionale. Il procedimento di mediazione è attualmente pendente in detta sede con n. di identificazione 237/2024.
In sintesi, l’Operatore economico sostiene che alcun inadempimento è ad esso imputabile, ma che la Stazione appaltante ha posto in essere una procedura gravemente viziata sotto plurimi aspetti e, soprattutto, lamenta di non aver ricevuto nulla da parte della stazione appaltante per il progetto commissionato e acquisito, a fronte di una progettazione che ha un valore stimato (sulla base dei parametri per i compensi professionali vigenti nel settore tecnico di cui al D.M. 17/06/2016, già ridotti dello sconto offerto in sede di gara) di non meno di 80.000 euro; né ha manifestato la minima intenzione di farlo.
La presente annotazione iscritta nell’Area B del Casellario informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.” anche nella versione emendata in data 13 e 15 novembre 2024 del seguente tenore “La stazione appaltante CITTÀ DI MONCALIERI - C.F.: 01577930017, con nota prot. ANAC n. 39967 del 27/03/2024 ha segnalato di aver disposto, con determinazione n. 383 del 29/02/2024, la risoluzione del contratto stipulato con l'Operatore economico TEAM PROJECT SRL - C.F.: 01852730983, avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie dell'intervento denominato "riqualificazione impianti sportivi Santa RI (rugby)" di cui al programma P.I.N.QU.A. finanziato dall'unione europea Next Generation EU - (NGEU) - PN (missione m5.c2/investimento 2.3) - id 220 "residenza-resilienza" e al programma triennale opere pubbliche 2024/2026 - C.I.G.: - 90322532F8. La risoluzione contrattuale è stata disposta per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto la stazione appaltante ha evidenziato il ritardo complessivo accumulato da TEAM PROJECT S.r.l. nell'esecuzione dell'incarico di progettazione pari a gg. 161, determinando un tempo contrattuale di complessivi gg. 217 a fronte di gg. 56 contrattualmente previsti, ed ha altresì rilevato che, "... eccezion fatta per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progettista non ha mai consegnato elaborati completi e meritevoli di approvazione...".
L'Operatore economico ha comunicato di aver presentato istanza di mediazione civile e commerciale innanzi al competente Organismo presso l'Ordine Avvocati di Torino, prodromica, per l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa, all'avvio del giudizio in sede giurisdizionale. Il procedimento di mediazione è attualmente pendente in detta sede con n. di identificazione 237/2024.
In sintesi, l'Operatore economico sostiene che "...alcun inadempimento è ad esso imputabile, ma che la Stazione appaltante ha posto in essere una procedura gravemente viziata sotto plurimi aspetti e, soprattutto, lamenta di non aver ricevuto nulla da parte della stazione appaltante per il progetto commissionato e acquisito, a fronte di una progettazione che ha un valore stimato (sulla base dei parametri per i compensi professionali vigenti nel settore tecnico di cui al D.M. 17/06/2016, già ridotti dello sconto offerto in sede di gara) di non meno di 80 mila euro; né ha manifestato la minima intenzione di farlo...".
La presente annotazione iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione” (doc. 42);
- per quanto occorra, di ogni altro atto relativo al procedimento per l’iscrizione nel casellario sopra detto, ivi incluso l’avvio del procedimento con nota A.NA.C. n. prot. U.SAN.SOA. 48527 del 22 aprile 2024 (doc. 46);
- ove occorrer possa, dell’atto del Comune di Moncalieri datato 26 marzo 2024 pervenuto al protocollo di A.N.A.C. in data 27 marzo 2024 con n. prot. 39967 (doc. 48), con cui il medesimo Comune ha segnalato ad ANAC che, con determinazione n. 297 dell’1 marzo 2024, ha disposto la risoluzione contrattuale del contratto precedentemente stipulato con l’operatore economico Team Project S.r.l. avente ad oggetto “l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie dell’intervento denominato “riqualificazione impianti sportivi Santa RI (rugby)” di cui al programma P.I.N.Q.U.A. finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – (NGEU) – PN (missione m5.c2/investimento 2.3.) – id 220 “residenza-resilienza” e al programma triennale opere pubbliche 2024/2026 – C.I.G.: - 90322532F8” adducendo al riguardo un ipotetico ed asserito grave inadempimento contrattuale di Team Project S.r.l. ai sensi dell’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto dalla ricorrente, comprese eventuali deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati in via principale sopra indicati, comprese le note ANAC, trasmesse a mezzo PEC, del 12, 13 e 15 novembre 2024 (doc. 36, 39 e 41).
Con riserva di formulare domanda di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AR GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Team Project S.r.l. (di seguito anche solo “T.P.” o “ricorrente”) è risultata aggiudicataria con determina dirigenziale n. 2100 del 24 ottobre 2022 del lotto 4 “riqualificazione impianti sportivi Santa RI (rugby)” di cui al programma P.I.N.QU.A. finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU (NGEU) – PN (MISSIONE M5.C2/Investimento 2.3) – ID 220 “residenza-resilienza” e al programma triennale opere pubbliche 2021/2023 (annualità 2022) - CUP: H21B21000280001 - CIG: 90322532F8, parte della procedura aperta multilotti indetta dal Comune di Moncalieri (To).
1.1. Il contratto, stipulato in data 22 dicembre 2022, è stato, tuttavia, risolto dalla stazione appaltante con determina dirigenziale n. 383 del 19 febbraio 2024, sul presupposto che il progetto presentato dalla T.P. fosse incompleto e non idoneo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e che il ritardo, pari a 161 giorni, «determinando un tempo contrattuale di complessivi gg. 217 a fronte di gg. 56 contrattualmente previsti» , non fosse più compatibile con le esigenze della committenza, avuto riguardo alle richieste di integrazione più volte formulate dal r.u.p., agli sforzi profusi per venire incontro alle difficoltà dell’operatore (testimoniati, tra l’altro, dalla volontà di accorpare la progettazione definitiva a quella esecutiva, comunicata con nota n. 51775 del 1 agosto 2023), ai numerosi (ma vani) tentativi di correzione e adeguamento del progetto ai rilievi della Conteco Check S.r.l., alla quale il committente si era rivolto per la verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, espressasi sulla non idoneità del progetto in data 31 luglio 2023, 16 novembre 2023, 4 dicembre 2023, 21 dicembre 2023 e 5 febbraio 2024, ogni volta “bocciando” le correzioni fatte dall’impresa, e alle occasioni di confronto organizzate «nell’estremo tentativo di superare le problematiche evidenziate» e non sfruttate dalla T.P., non presentatasi agli incontri del 7 e 19 febbraio 2024.
1.2. Su segnalazione del Comune di Moncalieri l’A.n.a.c. ha comunicato con nota n. 48527 del 22 aprile 2024 l’avvio del procedimento per l’iscrizione della risoluzione contrattuale nel casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016. La T.P. ha presentato in data 3 maggio 2024 memoria, sostenendo che le carenze del progetto dipendessero dall’inadeguatezza del budget stanziato per i lavori e dagli errori nella stima della complessità e nella classificazione delle opere da eseguire e che fossero l’inevitabile conseguenza dei tentativi di “accontentare” la stazione appaltante «per sottrazione di parti d’opera» ; segnalando che, all’esito della riclassificazione delle opere in coerenza con gli obiettivi attesi (un’opera destinata alla prima serie del rugby) ‒ «S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni» in luogo di «S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni» e «E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine» in luogo di «E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice» ‒ il compenso della progettazione sarebbe stato sottostimato di circa € 50.000,00; rivendicando l’eseguità del tempo avuto a disposizione e l’assenza di qualsiasi proficuo confronto con i validatori della Conteco Check S.r.l.; insinuando che il reale motivo della risoluzione da parte del Comune di Moncalieri vada ricercato nella «scarsa convinzione nel procedere con l’appalto a timore che vi sarebbero state future difficoltà di gestione dell’Appaltatore. Il motivo è quello noto, ovvero la scarsità di fondi per la realizzazione dell’opera per erronea computazione delle diverse categorie del suo valore a monte dell’intera procedura» e che «con la foglia di fico del rapporto di validazione (peraltro con le aggiunte postume di “non conformità” su aspetti già verificati in precedenza) si evita [sse] o di avviarsi verso un appalto “risicato” e quindi potenzialmente in grado di portare contenzioso coi realizzatori, oppure viceversa di dover ammettere il palese errore dell’Ufficio nell’indicare la somma per la realizzazione dei lavori» ; denunciando, infine, l’importo sproporzionato della polizza fideiussoria richiesta e il mancato rimborso dei costi sostenuti, con conseguente indebito arricchimento del committente ai danni dell’appaltatore .
1.3. Dopo aver acquisito la memoria della stazione appaltante in data 14 maggio 2024 e quella di replica della T.P. ‒ volta, in particolare, a difendere la piena utilizzabilità del progetto presentato, condiviso «con gli stakeholders di riferimento che in questo caso sono costituiti dalla società del Rugby Moncalieri e dal relativo indotto di centinaia di persone» , la disponibilità dimostrata ad una risoluzione consensuale del contratto, la celerità nel riscontrare le richieste di chiarimenti e integrazioni del verificatore (nonostante la loro pretestuosità), la correttezza dei conteggi effettuati sull’effettivo valore economico dell’incarico e la necessità di ricollocare il dies a quo per la consegna del progetto nell’8 novembre 2023 ‒ l’A.n.a.c. con la nota n. U.SAN.SOA/1223/2024/sr del 6 novembre 2024 ha disposto l’inserimento della notizia nel casellario dei contratti pubblici, con pubblicazione dal giorno successivo, dando anche sinteticamente atto, nel testo dell’annotazione, delle contestazioni mosse dall’impresa all’operato della stazione appaltante e della presentazione di istanza di mediazione civile e commerciale all’organismo istituito presso l’Ordine degli avvocati di Torino, con i relativi riferimenti.
2. Con un unico e articolato motivo di ricorso la T.P. è insorta dinanzi a questo T.a.r., chiedendo l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’annotazione per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 108 e 213 del d.lgs. 50/2016 nonché del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con delibera della medesima Autorità n. 861 del 2.10.2019, con specifico riguardo agli artt. 8, comma 2, lettera b, punto i), 17 e 18. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, arbitrarietà, irrazionalità ed irragionevolezza, disparità di trattamento, abnorme illogicità».
La motivazione del provvedimento adottato dall’A.n.a.c. sarebbe eccessivamente scarna, limitandosi a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in materia di annotazione delle risoluzioni contrattuali e omettendo qualsiasi valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia, in violazione degli artt. 8, c. 2, lett. b), 17, c. 2, e 18 del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici approvato con la delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020.
L’A.n.a.c. non si sarebbe, in ogni caso, avveduta dell’illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto disposta dal Comune di Moncalieri, nonostante questa emergesse «con evidenza sulla base di quanto puntualmente chiarito da Team Project S.r.l. in sede di memorie procedimentali trasmesse ad ANAC medesima» circa:
- la non congruità degli importi delle opere, «delineati dal Comune di Moncalieri in complessivi “€ 584.550”, di cui: “€ 153.550,00” per categoria “Edilizia” con ID “E.11” e “Grado di complessità 0,95”; “€ 75.000,00” per categoria “Impianti” con ID “IA.01” e “Grado di complessità 0,75”; “€ 90.000,00” per categoria “Impianti” con ID “IA.03” e “Grado di complessità 1,15”; “€ 160.000,00” per categoria “Paesaggio Ambiente” con ID “P.02” e “Grado di complessità 0,85”; “€ 70.000,00” per categoria “Strutture” con ID “S.01” e “Grado di complessità 0,70” , che avrebbero determinato anche un errato calcolo del valore della prestazione progettuale, per la quale era stato stimato un importo (a base d’asta) pari ad € 38.051,44 e quantificabile, invece, in € 89.788,47, al lordo del ribasso di aggiudicazione , e che il committente si sarebbe rifiutato di rivedere nonostante le sollecitazioni in tal senso della T.P., “scaricando” sul progettista la ricerca di soluzioni tecniche per rientrare nel budget ;
- l’imputabilità dei ritardi alle indagini e alle attività aggiuntive «per saggi archeologici e trincee di scavo archeologico (come pure di indagini geognostiche)» di cui la T.P. si era dovuta far carico (anche economicamente).
L’A.n.a.c. non avrebbe, altresì, considerato che a giustificazione della risoluzione sarebbe stata posta la mancata validazione del progetto da parte di un «colosso» come la Conteco Check S.r.l., chiamata, del tutto incomprensibilmente, a esprimersi su un progetto collegato a lavori di importo modesto e frutto di inevitabili “semplificazioni” dovute proprio all’esiguità del budget messo a disposizione, ciò dimostrando, invece, la complessità della progettazione. Senza contare, inoltre, che i verificatori si sarebbero sottratti a qualsiasi incontro e confronto con i progettisti, ricevendo, ciononostante, sempre puntuale riscontro a tutte le richieste di chiarimenti e di integrazioni, veicolate dal Comune di Moncalieri imponendo alla T.P. tempi di risposta eccessivamente stringenti, e avrebbero introdotto, ad ogni verifica intermedia, rilievi non formulati nelle precedenti.
L’A.n.a.c. avrebbe, da ultimo, trascurato il fatto che il parere della Soprintendenza acquisito dal committente è stato oggetto di mero inoltro ai progettisti, «come se le complesse attività di indagine richieste dovessero ricadere sugli stessi e non - come ovvio - sulla Stazione Appaltante, la quale avrebbe dovuto affidarle e quindi remunerarle» , nonché i numerosi indizi della correttezza e della buona fede della T.P, dimostrate anche dalla disponibilità ad una risoluzione consensuale del rapporto manifestata via p.e.c. al Comune di Moncalieri in data 13 gennaio 2024 e dall’accettazione di condizioni di esecuzione spesso inique (come l’imposizione di una polizza fideiussoria di € 18.000,00 in luogo di una di € 4.000,00 esigibile ad una microimpresa o l’anticipazione di spese che il committente non ha remunerato, appropriandosi, anzi, del progetto predisposto e conseguendo un indebito arricchimento).
3. L’A.n.a.c. si è costituita in data 12 dicembre 2024, depositando successivamente memoria, con la quale ha rivendicato la correttezza del proprio operato, laddove valutato alla stregua della funzione che le è devoluta, «che corrisponde a quella di porre le stazioni appaltanti nella condizione di conoscere eventi riguardanti l’O.e., potenzialmente in grado di incidere sulla sua affidabilità ai fini della partecipazione a pubbliche gare» , e la completezza sia dell’istruttoria svolta e posta alla base del giudizio di verosimiglianza sulle contestazioni mosse dalla stazione appaltante segnalante sia del testo dell’annotazione, nel quale troverebbero adeguata visibilità le osservazioni critiche della ricorrente. L’Autorità ha, poi, evidenziato che «l’O.e. ha liberamente partecipato alla procedura, presentando la propria offerta con un ribasso sia temporale che economico» e avrebbe parzialmente ammesso sia i ritardi nella consegna del progetto sia la mancata corrispondenza di quest’ultimo alle specifiche messe a gara, tradita dall’affermazione di aver proceduto «con la «progettazione dell’intervento gradualmente e progressivamente per sottrazione di parti d’opera ; ha concluso, quindi, difendendo l’utilità della notizia e la legittimità dell’annotazione, alla luce delle coordinate giurisprudenziali in materia di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici.
4. Con ordinanza del 19 dicembre 2024, n. 23095, questo T.a.r. ha ordinato al Comune di Moncalieri di produrre una relazione sui fatti relativi alla risoluzione contrattuale, chiarendo, in particolare, i seguenti aspetti: «- le ragioni sottese alla reinternalizzazione della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 29 febbraio 2024, posto, nella gara conclusasi con l’aggiudicazione alla Team Project S.r.l., tra le prestazioni del lotto 4 da affidare ad operatori economici esterni; - se il grado di complessità e l’importo delle opere oggetto del lotto 4 indicati nei documenti costituenti la lex specialis della procedura aggiudicata alla Team Project S.r.l. siano stati effettivamente sottostimati, se le modifiche proposte dall’operatore nel corso del rapporto contrattuale siano state avallate, se nella procedura negoziata autorizzata con determina a contrarre n. 499 del 15 marzo 2024 tali parametri siano stati o meno aggiornati e quale sia lo stato di avanzamento di quest’ultima; - il seguito dato alla disponibilità manifestata ai fini della remunerazione delle relazioni geologica, geotecnica, idraulica, idrogeologica e archeologica di cui viene dato atto nella memoria presentata all’A.n.a.c. il 14 maggio 2024; - la genesi di eventuali ritardi nella conclusione della procedura poi aggiudicata alla Team Project S.r.l.» .
5. Il Comune di Moncalieri ha adempiuto in data 17 febbraio 2025, precisando, nella relazione all’uopo depositata, che:
- la T.P., in sede di gara, ha «offerto una riduzione temporale di gg. 14 rispetto a quanto previsto in gara ossia aveva offerto di eseguire la prestazione di progettazione in gg. 56 anziché in gg. 70 previsti dall’art. 4 del Disciplinare di gara» ;
- gli elaborati presentati dalla T.P. «non ricalcavano le linee progettuali contenute nel dossier di candidatura utilizzato dalla Stazione Appaltante per ottenere il finanziamento dell’intervento ma lo innovavano» , proponendo soluzioni più “ambiziose” (come la realizzazione di un unico corpo di fabbrica in calcestruzzo in luogo di 3 moduli prefabbricati e di una tensostruttura), sulle quali il r.u.p. aveva già espresso delle perplessità nella mail all’impresa del 2 gennaio 2023, ed asseverandone la fattibilità nel progetto di fattibilità tecnico economica presentato il 30 dicembre 2022 (nel quale l’importo indicato dalla ricorrente nel quadro tecnico economico dell’opera, pari ad € 760.946,00, coincideva con quello stimato dalla stazione appaltante nel dossier di candidatura);
- alla T.P. è stata concessa più volte la possibilità di adeguare il progetto alle indicazioni del verificatore, nonostante i ritardi accumulati e gli sforzi fatti dalla stazione appaltante per consentirle di recuperarli (come l’accorpamento della progettazione definitiva a quella esecutiva);
- a seguito della risoluzione del contratto, nella ricerca di «una strategia che consentisse la realizzazione dei lavori, finanziati con contributo PN, entro i termini imposti dalla stessa linea di finanziamento» , ha messo a gara un progetto ai fini dell’affidamento di un appalto integrato, che ricalca «l’idea progettuale contenuta nel dossier di candidatura PN (fornitura e posa di strutture prefabbricate, fornitura e posa di tensostruttura e realizzazione di gradonate in terra anziché complesso edilizio unico in muratura progettato su due livelli con spogliatoi e servizi a piano terra, piano primo con locali di ristorazione, sottostanti le tribune coperte per il pubblico e area terzo tempo chiusa da vetrate )» ;
- il quadro tecnico-economico “reingegnerizzato” a seguito della risoluzione contrattuale è rimasto immutato rispetto a quello predisposto per la gara aggiudicata alla T.P., ancorché la procedura per l’affidamento dell’appalto integrato sia stata revocata, «riducendo l’Importo dei Lavori a base d’asta a favore delle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, questo per consentire alla Stazione Appaltante di acquistare direttamente una tensostruttura anziché affidare la sua fornitura all’appaltatore» , e sia stata indetta successivamente una procedura negoziata per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, aggiudicata con determinazione n. 2243/24;
- l’importo delle penali e delle spese sostenute per la “inutile” verificazione (quest’ultima «pari a complessivi € 12.523,21» ) sarebbe superiore all’importo dei crediti vantati dalla T.P. ( «il credito vantato dall’Ente nei Vs. confronti all’esito della risoluzione del contratto ammonta ad € 18.579,16 che, effettuata la compensazione con il credito da Voi vantato nei confronti dell’Ente pari ad € 5.436,07, come da precedente comunicazione, si riduce ad € 13.143,09» ), come da nota del r.u.p. n. 017836/2024 del 19 marzo 2024;
- la procedura aperta conclusasi con l’aggiudicazione alla T.P. è durata circa 8 mesi, in linea con le previsioni dell’allegato I.3 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
6. Con memoria depositata in data 14 marzo 2025 parte ricorrente ha ribadito la tesi che lo scostamento del progetto dalla lex specialis sia dipeso da errori compiuti dalla stazione appaltante nella classificazione delle opere e nella stima delle voci riguardanti i profili edilizi e strutturali e, a cascata, dei compensi progettuali, e, quindi, dalla «necessità oggettiva ed ineludibile di porre rimedio ad una documentazione di gara inadeguata e non correttamente calibrata sulla reale situazione di fatto e sulle effettive necessità» ; ha aggiunto che pende giudizio civile avverso il provvedimento di risoluzione dinanzi al Tribunale di Torino con n.r.g. 4984/2025 e che il Comune di Moncalieri ha respinto la richiesta di accesso agli atti della procedura di gara bandita a seguito della risoluzione contrattuale (presentata al fine di comprendere se in questa nuova procedura sia stata o meno mantenuta l’originaria impostazione progettuale) e che avverso il diniego è stato proposto ricorso al T.a.r. Torino con n.r.g. 123/2025 .
7. Con ordinanza del 19 marzo 2025, n. 1748, il Collegio ha rinviato la decisione alla sede di merito, ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a., ritenendo «…di ausilio anche gli esiti o, comunque, gli sviluppi dei richiamati contenziosi» .
8. In vista dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., rappresentando che, nel giudizio civile avverso la risoluzione contrattuale, il Tribunale di Torino ha disposto una c.t.u., al fine di accertare, tra l’altro, «l’esistenza dei presupposti della risoluzione del contratto disposta dal convenuto il 29/02/2024» (ord. del 23 settembre 2025, che ha fissato per l’esame della consulenza l’udienza del 25 marzo 2026), «con ciò confermando sin da ora di ritenere quanto meno dubbia e perplessa (o comunque da verificare) la motivazione addotta dall’Ente e di valutare degne di interesse e suscettibili di approfondimento le considerazioni critiche al riguardo sollevate da Team Project» ; che il giudizio ex art. 116 c.p.a. è stato definito dal T.a.r. Torino con sentenza del 16 maggio 2025, n. 834, con la quale il giudice amministrativo, in parziale accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di Moncalieri di ostendere i «seguenti documenti: RdO e documenti di gara predisposti o allegati alla richiesta di offerta da parte della stazione appaltante in relazione alla procedura CIG B210FF70F2» (non anche le offerte dei partecipanti alla “nuova gara” e le progettazioni predisposte dai “nuovi” aggiudicatari, per acquisire le quali è stato proposto appello al Consiglio di Stato con n.r.g. 6001/2025, con camera di consiglio fissata il 13 gennaio 2026); che la documentazione comunque ottenuta evidenzierebbe importanti modifiche dell’oggetto della “nuova” gara a conferma dell’inadeguatezza delle scelte compiute con quella aggiudicata alla T.P. e da questa più volte stigmatizzate – stralcio di una importante quota di “verde” a vantaggio dell’impiantistica e modifica dell’inquadramento della componente “strutture” da “S.01” a “S.03” (con contestuale mantenimento, invece, della voce “E.11” per la componente “edilizia”) – e «facendo tesoro dei progetti di quest’ultima indebitamente incamerati senza retribuirli in alcun modo» .
9. L’A.n.a.c. ha replicato con memoria in data 19 novembre 2025, osservando che «il fatto che sia stata disposta la CTU [nel giudizio avverso la risoluzione contrattuale], lungi dal giocare a favore della ricorrente, dimostra la legittimità dell’operato dell’Autorità resistente» in quanto le necessità istruttorie palesate dal giudice ordinario assurgerebbero a indice della “non manifesta infondatezza” della risoluzione e, quindi, della correttezza della valutazione effettuata in sede di procedimento di annotazione dall’Autorità, non autorizzata a «ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante a risolvere il contratto» , come chiarito da questo T.a.r. nella sentenza del 25 marzo 2024, n. 5834.
10. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
11. Con un’unica censura parte ricorrente contesta, in sintesi, che l’A.n.a.c. non avrebbe esercitato in maniera corretta il potere di annotazione, appiattendosi sulle ragioni della stazione appaltante e glissando su quelle indicate dall’impresa, nonostante le plurime evidenze da questa offerte delle responsabilità del committente sia nella definizione dell’oggetto dei lavori e della progettazione, a suo dire non calibrato sulle reali esigenze e caratteristiche dell’opera, sia nella fase esecutiva, in occasione della quale avrebbe “scaricato” sul contraente privato l’onere, anche economico, di effettuare indagini aggiuntive e, infine, aderito al parere di un verificatore esterno, con il quale l’impresa non avrebbe avuto mai la possibilità di instaurare un confronto costruttivo.
Il motivo non è fondato e va rigettato, in quanto poggia su un presupposto errato, cioè che l’Autorità debba, prima di annotare nel casellario informatico dei contratti pubblici una risoluzione contrattuale, stabilire se quest’ultima sia o meno legittima.
11.1. Il potere di annotazione trova la propria fonte primaria di riferimento nell’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016, secondo cui il casellario dei contratti pubblici contiene «tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80» , rinviando così ad una disposizione che – come più volte chiarito da questo T.a.r. (da ultimo T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 15 novembre 2025, n. 20424) – individua espressamente, al c. 5, lett. c-ter, le risoluzioni contrattuali, siccome indicative di «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione» .
La risoluzione del contratto costituisce, quindi, una fattispecie “tipica” di annotazione, perché prefigurata dallo stesso legislatore, rispetto alla quale la decisione dell’A.n.a.c. di procedere alla pubblicazione nel casellario può essere supportata da una motivazione “attenuata” ( ex multis , T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 1° dicembre 2023, n. 18068; 28 marzo 2023, n. 5326), che si limiti a dar conto della “non manifesta infondatezza” della notizia segnalata, ai sensi dell’art. 18 del regolamento, in quanto, nel caso delle risoluzioni contrattuali, l’ utilità della notizia è in re ipsa.
11.1.1. Perché si comprenda il tipo di valutazione che l’A.n.a.c. è chiamata ad effettuare al cospetto della segnalazione di una risoluzione contrattuale è necessario ricordare che l’Autorità non svolge, ai fini dell’annotazione, un ruolo “arbitrale” e che, quindi, non è possibile affidarle «con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che [l’operatore economico segnalato] non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 16 maggio 2025, n. 9355 e 9354; 29 aprile 2025, n. 8310; 10 marzo 2025, n. 5005), dovendosi limitare «ad un sommario esame del merito della vicenda e, quindi, ad un sindacato estrinseco e debole sul fatto, funzionale solo ad escludere la “manifesta infondatezza” della notizia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a), del regolamento, all’esito di un procedimento che, senza addentrarsi negli approfondimenti istruttori sul fatto propri dell’accertamento giurisdizionale, scongiuri semplicemente il rischio di dare visibilità a provvedimenti unilateralmente assunti dalle stazioni appaltanti privi di qualsiasi fumus di fondatezza» (T.a.r. Roma, I-quater, 30 aprile 2024, n. 8540).
Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che «7.2.3. L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato» (Cons. Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9226).
11.1.2. C’è anche da dire che, secondo il giudice amministrativo, un esiguo margine di valutazione per l’A.n.a.c. esiste anche rispetto alle segnalazioni aventi ad oggetto le risoluzioni contrattuali, allorché queste siano “abnormi”, cioè affette da vizi gravi e manifesti come errori grossolani (e documentati in atti amministrativi) del committente o, comunque, evidenti anomalie, tradite da posizioni ondivaghe e contraddittorie (anche in questo caso rigorosamente espresse in atti amministrativi), nella gestione del rapporto contrattuale, in quanto «sintomatiche di una formazione non lineare della volontà procedimentale del committente pubblico e, pertanto, di una violazione del canone del corretto e razionale svolgimento delle procedure» (Cons. Stato, V, 31 ottobre 2025, n. 8471, che cita e condivide le corrispondenti riflessioni fatte da T.a.r. Roma, Sez- I-quater, 4 novembre 2024, n. 19343).
11.1.3. In conclusione l’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia “manifestamente infondata”, cioè quando ricorra «l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento» (T.a.r. Roma, 20424/2025 cit.).
11.2. Sulla scorta di queste premesse si osserva che il vizio di difetto di istruttoria va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti o valutazioni che non le competono e non le appartengono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, solo perché l’interessato l’ha investita delle relative questioni, così violando l’art. 10, c. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, che obbliga l’amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano «pertinenti all’oggetto del procedimento» . Ne deriva che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione, ricalcando il contenuto di un atto di citazione, non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da un’adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia un’intrinseca coerenza. Ciò al fine di non inscrivere nel casellario informatico dei contratti pubblici “provvedimenti” di risoluzione contrattuale abnormi. Al di fuori di questi stringenti casi l’A.n.a.c. deve annotare il provvedimento di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità anche ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le stazioni appaltanti che consultano il casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.
11.3. Il fatto che la T.P. abbia, pertanto, offerto nelle memorie presentate all’A.n.a.c. una diversa ricostruzione dei fatti – proponendone una lettura volta a far emergere i presunti errori compiuti dal Comune di Moncalieri nella determinazione degli importi e delle classificazioni dei lavori e l’inopportunità di alcune decisioni da questi assunte nella fase esecutiva dell’appalto (come quella di avvalersi di un soggetto esterno per la verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. 50/2016) ed asserendo che la stazione appaltante avrebbe artatamente cercato, anche con il concorso inconsapevole di un soggetto terzo, di precostituirsi delle ragioni per addossare ai progettisti la responsabilità della non appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – non vale a far sorgere l’obbligo per l’Autorità di esaminare e risolvere questioni di competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria e irritualmente poste alla sua attenzione. Il procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici non può essere, infatti, la sede per ottenere, nei tempi rapidi di un procedimento amministrativo, un livello di profondità nell’accertamento dei fatti che è, invece, proprio del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario, generandosi altrimenti un’inammissibile “confusione” tra due poteri radicalmente diversi per natura e finalità: quello amministrativo, ancorché con caratteri peculiari, come quello intestato all’A.n.a.c. (su cui T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 13 maggio 2025, n. 9151; 28 novembre 2024, n. 21445), e quello giurisdizionale.
11.4. Tutte le argomentazioni prospettate all’Autorità ‒ non congruità degli importi dei lavori e del compenso per la progettazione, erroneità delle classificazioni delle opere dell’intervento di riqualificazione degli impianti sportivi, mancata remunerazione di alcune attività e indagini aggiuntive eseguite, problematicità del metodo seguito dai verificatori per l’analisi del progetto, imposizione di una polizza fideiussoria sproporzionata ‒ involgono complessi apprezzamenti non accessibili all’Autorità in sede di annotazione e, comunque, sforniti di «prove pronte e liquide» (così T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 24 marzo 2025, n. 5939; 11 marzo 2024, n. 4788) in grado di supportare con immediatezza le tesi della ricorrente. Ad avviso di questo Collegio, come notato dalla difesa erariale, appare particolarmente eloquente in tal senso il fatto che il Tribunale di Torino abbia chiesto con l’ordinanza del 23 settembre 2025 al c.t.u. di «verific [are] l’esistenza dei presupposti della risoluzione del contratto disposta dal convenuto il 29/02/2024; determin [are] , con riferimento al contratto del 22/12/2022, il corrispettivo dovuto per il progetto di fattibilità tecnico-economica (cit. p. 41 e 47); verific [are] gli importi anticipati dall’attrice, specificando se siano compresi o meno nell’oggetto del contratto (cit. p. 43 - 44; comp. risp. p. 53 - 54); verific [are] l’esistenza di “maggiori costi di polizza fidejussoria” e [di] quantific [arne] l’entità (cit. p. 48)» , a dimostrazione dell’esistenza di un quadro probatorio incerto e della necessità di approfondimenti istruttori, certamente non nella disponibilità dell’Autorità.
11.5. Corre l’obbligo di un’ultima riflessione sull’eventualità, emersa nel corso del presente giudizio, che il Comune di Moncalieri abbia modificato, nelle procedure di affidamento bandite dopo la risoluzione contrattuale, alcune voci delle specifiche tecniche del lotto in questione perché consapevole dell’insostenibilità o dell’erroneità di quelle messe a gara e affidate alla T.P. Ove così fosse, sarebbe evidentemente comprovata la responsabilità, quantomeno concorrente, della stazione appaltante nella mancata realizzazione del progetto originario e ne deriverebbe un corrispondente ridimensionamento di quelle dei progettisti.
Anche a voler sorvolare sulla circostanza che proprio questi aspetti non sono emersi adeguatamente nel procedimento dinanzi all’A.n.a.c. (anche perché ancora in fieri ), resta il fatto che la mera constatazione delle modifiche successivamente apportate dal Comune di Moncalieri alle specifiche tecniche ‒ la riclassificazione e rimodulazione delle opere paesaggistiche e di quelle strutturali, passate, rispettivamente, da “P.02” ed “€ 160.000,00” a “P.01” e “€ 9.694,04” e da “S.01” ed “€ 70.000,00” a “S.03” ed “€ 69.017,00” ‒ non è idonea a sovvertire istantaneamente la situazione cristallizzata nel provvedimento di risoluzione e a dimostrare che la revisione è avvenuta per rimediare a precedenti errori del committente, apparendo, invece, allo stato verosimile ‒ fatto salvo quanto verrà accertato dal Tribunale di Torino ‒ che il Comune di Moncalieri abbia operato alcuni aggiustamenti per cercare, dopo la risoluzione contrattuale, di velocizzare l’esecuzione dei lavori, «finanziati con contributo PN, entro i termini imposti dalla stessa linea di finanziamento» (cfr. relazione del r.u.p. del 14 febbraio 2025 depositata dal Comune di Moncalieri in risposta all’ordinanza n. 23095/2024 di questo T.a.r.).
D’altra parte, non può neanche essere sottaciuto, come rilevato dall’A.n.a.c., che la T.P. «ha liberamente partecipato alla procedura, presentando la propria offerta con un ribasso sia temporale che economico» (cfr. memoria del 14 dicembre 2024). Sull’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara grava, infatti, l’onere di esaminare con particolare attenzione le specifiche tecniche predisposte dalla stazione appaltante per descrivere la prestazione da affidare, di verificarne la fattibilità e la remuneratività e di chiedere, prima di presentare offerta, qualsiasi chiarimento utile ad avere esatta contezza delle condizioni di esecuzione, essendo, in seguito, preclusa qualsiasi contestazione su circostanze conoscibili già ex ante con la diligenza professionale richiesta ad un operatore economico che concorre all’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica.
La T.P. non sembra aver chiaramente spiegato e dimostrato nella presente sede perché i denunciati errori del Comune di Moncalieri nella definizione dell’oggetto e del valore economico della progettazione e dei lavori non potessero essere intercettati prima di presentare l’offerta.
Appare, quindi, comprensibile il diniego espresso dall’amministrazione nella comunicazione del 26 aprile 2023 (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) alla proposta di modifica del budget dei lavori inoltrata dall’impresa in data 9 aprile 2023, a causa delle intuibili perplessità sul pregiudizio alle esigenze di tutela della concorrenza e della par condicio che scaturisce da ogni variazione non adeguatamente giustificata delle originarie condizioni tecniche ed economiche poste a gara.
12. In conclusione, il provvedimento di annotazione impugnato è legittimo, mentre il ricorso è infondato e va rigettato.
13. Le peculiarità della vicenda inducono questo Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
AR GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GN | ZI ER |
IL SEGRETARIO