Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2024, proposto da
Habemus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scandale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Poerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO RE, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Scandale sull’istanza presentata da Habemus S.r.l. in data 15 marzo 2024, con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del certificato di destinazione urbanistica in relazione ai terreni siti in agro di quel Comune, individuati al catasto al foglio 17 particelle 71, 75, 79, 68, 76, 72;
nonché dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento conseguente all’istanza mediante il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. RA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto che:
a) in data 15 marzo 2024 Habemus S.r.l., che intende realizzare un parco eolico nei Comuni di Crotone, Cutro, San Mauro Marchesato e Scandale, ha, in qualità di promotore di tale progetto, richiesto al Comune di Scandale certificazione di destinazione urbanistica relativa ai terreni siti in agro di quel Comune, individuati in catasto al foglio 17, particelle 71, 75, 79, 68, 76, 72;
b) il Comune di Scandale è rimasto inerte;
c) Habemus S.r.l. si è quindi rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso notificato e depositato il 24 dicembre 2024, chiedendo che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione; a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione dell’art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che attribuisce all’amministrazione comunale il termine di giorni 30 per il rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica, tenuto peraltro conto che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
d) si è costituito con memoria meramente di forma il Comune di Scandale, il quale, in vista della trattazione del ricorso, ha anche depositato documentazione, tra cui:
- d1) il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato il 27 febbraio 2025 e indirizzato alla società ricorrente, relativo – tra le altre - alle particelle 71, 75 e 79;
- d2) altri due certificati di destinazione urbanistica antecedenti alla richiesta formulata dall’odierna società attrice, uno dei quali indirizzato a tale IO RE e relativo – tra le altre – alle stesse particelle 71, 75 e 79; e uno dei quali indirizzato a tale RI CA della Scala, relativo anche alle residue particelle 68, 76 e 72;
e) il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 e spedito in decisione;
Ritenuto in diritto che:
f) come già ricordato in analogo contenzioso (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 17 marzo 2025, n. 531), l’art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che contempla il certificato di destinazione urbanistica come documento da allegare a pena di nullità agli atti relativi al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su terreni, stabilisce che «il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda» ;
g) la norma nulla specifica sul richiedente, non imponendogli di dimostrare di avere la giuridica disponibilità dei terreni cui il certificato si riferisce, né, invero, richiedendo che questi abbia qualche relazione giuridica qualificata con il bene;
h) ed in effetti, il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale e non ha, pertanto, natura provvedimentale ma dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014 n. 505; TAR Puglia - Bari, Sez. III, 3 gennaio 2018 n. 5); esso costituisce comunque un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità, cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti la certificazione e correlativi obblighi di provvedere in capo all'amministrazione, da intendere, questi ultimi, evidentemente in senso lato come obblighi di pronunciamento espresso (cfr. TAL Campania – Napoli, Sez. II, 12 febbraio 2019, n. 766; TAR Veneto, Sez. III, 25 marzo 2013 n. 450);
i) il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, da parte del Comune di Scandale, era, quindi, doveroso;
l) la produzione in giudizio del certificato di destinazione urbanistica indirizzato alla società ricorrente e relativo ad alcuni dei terreni per cui esso è stato richiesto fa ritenere parzialmente cessata la materia del contendere;
m) per il resto, non essendo sufficiente la produzione in giudizio di un certificato di destinazione urbanistica antecedente alla richiesta formulata e indirizzato ad altro soggetto, il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto, regolandosi le spese di lite secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b) accoglie nel resto il ricorso e, per l’effetto, assegna al Comune di Scandale termine di giorni 30 per rilasciare alla società ricorrente il certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in agro comunale, meglio individuati in catasto al foglio 17, particelle nn. 68, 76 e 72. Condanna il Comune di Scandale, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Habemus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
RA TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TA | IV RE |
IL SEGRETARIO