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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5966/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5966/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARSEGLIA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA G. CALVANESE N. 45 FOGGIA presso il difensore avv. MARSEGLIA CINZIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEGLIANTE Controparte_1 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ISONZO N. 33 71121 FOGGIA presso il difensore avv.
VEGLIANTE ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Foggia Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 1.500,00, versata a titolo di
[...] prezzo di un'autovettura Suzuki Swuift, essendosi risolto il contratto di compravendita per inadempimento del venditore.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace ha dichiarato l'incompetenza per valore ed il giudizio è stato riassunto dinanzi a questo Tribunale.
La causa all'udienza dell'11 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Non è contestato che abbia incassato l'assegno meglio descritto in citazione. Controparte_1
Risulta che:
- l'assegno n. 40086261, alla prima presentazione, era rimasto impagato e che in pari data l'importo portato da detto titolo, veniva accreditato;
- era stata addebitata allo la somma di euro 150,00, a titolo di penale. CP_1
Vale osservare che se un assegno è risultato impagato vuol dire che l'assegno è stato presentato per il pagamento, ma non è stato pagato perché l'emittente non aveva sufficienti fondi sul conto. L'accredito in pari data, invece, potrebbe riferirsi al fatto che l'assegno è stato depositato sul conto del beneficiario in data successiva alla presentazione per il pagamento.
In sintesi, l'assegno non è stato pagato e il beneficiario ha ricevuto l'accredito sul suo conto in data successiva alla data di presentazione dell'assegno per il pagamento.
Ciò posto, la somma di euro 150,00 deve essere detratta dall'importo di euro 1.500,00, portato dal titolo.
Sul pagamento della somma di euro 433,00 imputabile al pagamento della RC dell'auto Volswagen, targata CY010RD, asseritamente pagata dallo con l'assegno del 7 luglio 2015, il Marseglia ha CP_1 dato conto che il rateo era stato pagato il 24 luglio 2015 all' e che lo stesso Controparte_2
ammontava ad euro 536,00.
pagina 2 di 4 Al riguardo, dunque, la prova fornita dal convenuto è contraddetta da quella versata in atti dall'attore considerando, peraltro, che il certificato assicurativo non è stato allegato dallo mentre il CP_1
Marseglia lo ha prodotto in giudizio.
Con riferimento all'assegno di euro 969,50 per il pagamento di due semestralità dell'auto Audi, la contabile di nulla prova né in ordine al beneficiario dell'assegno né alla riconducibilità del CP_3
predetto titolo al pagamento delle RC auto del Marseglia.
Anche con riguardo ai due assegni, affoliati ai nn. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta, per l'importo di euro 370,00 ciascuno, non vi è prova che detti titoli siano stati pagati in relazione alla Rc auto dell'Audi e della CP_4
Quanto alla riparazione dell'auto e, dunque, alla richiesta di euro 3.000,00, l'esecuzione dei lavori è riscontrata dalla dichiarazione di allegata al foglio 8 del 7 settembre 2017 di Parte_2
parte convenuta, in cui sono elencati lavori sovrapponibili a quella della fattura emessa in pari data.
L'attore non ha contestato l'importo ma ha dedotto che l'auto subito dopo l'intervento aveva avuto un'avaria.
Il teste sentito ha dichiarato di aver ritirato l'auto e che la stessa sulla strada per Bovino emetteva fumo tanto che era stato necessario provvedere al rabbocco dell'acqua.
In disparte l'attendibilità del teste, legato all'attore da stretti rapporti di parentela – zio del Marseglia- non può non rilevarsi che manca la prova che l'avaria sia riconducibile ad una mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori effettuati dallo . CP_1
Né sono state allegate prove in ordine alla riparazione dell'auto conseguente all'avaria.
Sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale per mancato collegamento con la domanda di parte attrice, si osserva che il convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con la domanda e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”“ (Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022, n.
13814; Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n. 429; Corte d'Appello Milano,
Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent., 09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n.
2040; Corte d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334). pagina 3 di 4 Nel caso in esame il convenuto si è difeso contestando di essere debitore della somma relativa alla compravendita dell'auto UK Swift e ha spiegato domanda riconvenzionale con riferimento alla riparazione dell'auto Audi A3 e agli esborsi di cui si è detto sopra.
Se ne ricava che il titolo posto a fondamento della domanda riconvenzionale non è strettamente dipendente da quello posto a fondamento della domanda di parte attrice ma è, comunque, opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” ravvisandosi un collegamento tra le due domande costituito dai rapporti di dare ed avere tra le parti.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il contratto di compravendita, in disparte l'assunto inadempimento non provato nel presente giudizio, deve ritenersi risolto di fatto poiché è incontestato il venir meno dell'interesse di entrambe le parti all'esecuzione dello stesso. Sul venditore, pertanto, grava l'obbligo di restituzione della somma di euro 1.500,00 da cui va detratta quella di euro 150,00, versata alla banca dallo a titolo di penale. CP_1
Sulla somma di euro 1.350,00 vanno calcolati gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Parte convenuta è creditrice dell'attore della somma di euro 3.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese possono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento anche se parziale dei rispettivi crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita dell'auto UK Swift con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro
1.350,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 3.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e la rigetta nel resto.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5966/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARSEGLIA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA G. CALVANESE N. 45 FOGGIA presso il difensore avv. MARSEGLIA CINZIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEGLIANTE Controparte_1 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ISONZO N. 33 71121 FOGGIA presso il difensore avv.
VEGLIANTE ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Foggia Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 1.500,00, versata a titolo di
[...] prezzo di un'autovettura Suzuki Swuift, essendosi risolto il contratto di compravendita per inadempimento del venditore.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace ha dichiarato l'incompetenza per valore ed il giudizio è stato riassunto dinanzi a questo Tribunale.
La causa all'udienza dell'11 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Non è contestato che abbia incassato l'assegno meglio descritto in citazione. Controparte_1
Risulta che:
- l'assegno n. 40086261, alla prima presentazione, era rimasto impagato e che in pari data l'importo portato da detto titolo, veniva accreditato;
- era stata addebitata allo la somma di euro 150,00, a titolo di penale. CP_1
Vale osservare che se un assegno è risultato impagato vuol dire che l'assegno è stato presentato per il pagamento, ma non è stato pagato perché l'emittente non aveva sufficienti fondi sul conto. L'accredito in pari data, invece, potrebbe riferirsi al fatto che l'assegno è stato depositato sul conto del beneficiario in data successiva alla presentazione per il pagamento.
In sintesi, l'assegno non è stato pagato e il beneficiario ha ricevuto l'accredito sul suo conto in data successiva alla data di presentazione dell'assegno per il pagamento.
Ciò posto, la somma di euro 150,00 deve essere detratta dall'importo di euro 1.500,00, portato dal titolo.
Sul pagamento della somma di euro 433,00 imputabile al pagamento della RC dell'auto Volswagen, targata CY010RD, asseritamente pagata dallo con l'assegno del 7 luglio 2015, il Marseglia ha CP_1 dato conto che il rateo era stato pagato il 24 luglio 2015 all' e che lo stesso Controparte_2
ammontava ad euro 536,00.
pagina 2 di 4 Al riguardo, dunque, la prova fornita dal convenuto è contraddetta da quella versata in atti dall'attore considerando, peraltro, che il certificato assicurativo non è stato allegato dallo mentre il CP_1
Marseglia lo ha prodotto in giudizio.
Con riferimento all'assegno di euro 969,50 per il pagamento di due semestralità dell'auto Audi, la contabile di nulla prova né in ordine al beneficiario dell'assegno né alla riconducibilità del CP_3
predetto titolo al pagamento delle RC auto del Marseglia.
Anche con riguardo ai due assegni, affoliati ai nn. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta, per l'importo di euro 370,00 ciascuno, non vi è prova che detti titoli siano stati pagati in relazione alla Rc auto dell'Audi e della CP_4
Quanto alla riparazione dell'auto e, dunque, alla richiesta di euro 3.000,00, l'esecuzione dei lavori è riscontrata dalla dichiarazione di allegata al foglio 8 del 7 settembre 2017 di Parte_2
parte convenuta, in cui sono elencati lavori sovrapponibili a quella della fattura emessa in pari data.
L'attore non ha contestato l'importo ma ha dedotto che l'auto subito dopo l'intervento aveva avuto un'avaria.
Il teste sentito ha dichiarato di aver ritirato l'auto e che la stessa sulla strada per Bovino emetteva fumo tanto che era stato necessario provvedere al rabbocco dell'acqua.
In disparte l'attendibilità del teste, legato all'attore da stretti rapporti di parentela – zio del Marseglia- non può non rilevarsi che manca la prova che l'avaria sia riconducibile ad una mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori effettuati dallo . CP_1
Né sono state allegate prove in ordine alla riparazione dell'auto conseguente all'avaria.
Sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale per mancato collegamento con la domanda di parte attrice, si osserva che il convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con la domanda e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”“ (Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022, n.
13814; Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n. 429; Corte d'Appello Milano,
Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent., 09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n.
2040; Corte d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334). pagina 3 di 4 Nel caso in esame il convenuto si è difeso contestando di essere debitore della somma relativa alla compravendita dell'auto UK Swift e ha spiegato domanda riconvenzionale con riferimento alla riparazione dell'auto Audi A3 e agli esborsi di cui si è detto sopra.
Se ne ricava che il titolo posto a fondamento della domanda riconvenzionale non è strettamente dipendente da quello posto a fondamento della domanda di parte attrice ma è, comunque, opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” ravvisandosi un collegamento tra le due domande costituito dai rapporti di dare ed avere tra le parti.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il contratto di compravendita, in disparte l'assunto inadempimento non provato nel presente giudizio, deve ritenersi risolto di fatto poiché è incontestato il venir meno dell'interesse di entrambe le parti all'esecuzione dello stesso. Sul venditore, pertanto, grava l'obbligo di restituzione della somma di euro 1.500,00 da cui va detratta quella di euro 150,00, versata alla banca dallo a titolo di penale. CP_1
Sulla somma di euro 1.350,00 vanno calcolati gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Parte convenuta è creditrice dell'attore della somma di euro 3.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese possono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento anche se parziale dei rispettivi crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita dell'auto UK Swift con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro
1.350,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 3.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e la rigetta nel resto.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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