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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 08/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Sulmona
Sentenza ex art. 281 sexies
All'udienza del giorno 7 aprile 2025 alle ore 11:25 nell'aula n.2 dinanzi al
G.On. dott. ssa Daniela D'Ambrosio sono presenti l'Avv. COSTANTINI
FABRIZIO per la parte;
l'Avv. DI BARTOLO Parte_1
DANIELE, per la parte Parte_2
l'AVV. EMANUELE COLAIACOVO in sostituzione
[...]
dell'Avv. UGO FRASCA per la Società . Controparte_1
L'Avv. COSTANTINI FABRIZIO per la parte Parte_1
precisa quindi le conclusioni per la parte riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e anche delle note scritte conclusive contestando le avverse deduzioni. Rileva che alcuna responsabilità può essere imputata al al Pt_1
quale, all'esito delle risultanze, non può essere imputata alcuna condotta colposa.
L'Avv. DI BARTOLO DANIELE , per la parte Parte_2
precisa quindi le conclusioni per
[...] Parte_2
la parte rappresentata riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e anche a quanto dedotto in via conclusiva nelle note scritte depositate.
L'Avv. COLAIACOVO EMANUELE precisa quindi le conclusioni per la parte riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e deduce in particolare quanto segue ritenendo doverose alcune ferme notazioni sulla difesa di parte attrice da riportare a verbale per conto del dominus della causa:
- nel caso in esame si controverte in tema di cosa in custodia statica ed inerte, peraltro dalle particolari caratteristiche: servizi igieni in prossimità di una piscina all'aperto, con assoluta prevedibilità, quindi, di certe situazioni di bagnato e/o scivoloso;
- l'onere avversario in tema di nesso causale non era quindi affatto limitato alla sola dimostrazione della dipendenza del danno dalla cosa in custodia, ma imponeva anche la dimostrazione di una imprevedibile situazione di pericolosità di quest'ultima, nonchè di una condotta del danneggiato correlata alla peculiare situazione di rischio, siccome percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. copiosa giurisprudenza già citata);
- con riguardo alla prevedibilità e percepibilità del rischio, in un contesto come detto già peculiare, è stato lo stesso a sottolineare in Pt_1
citazione circostanze rilevanti quali la “presenza di copiosa acqua mista a sapone”, siccome pure “ben apprezzabile” attesa la “sussistenza di bollicine sulla superficie dell'acqua ed ai bordi della pavimentazione” (cfr. periodo sottolineato in grassetto a pag. 5 della riassunzione);
- semmai la stessa situazione di rischio, comunque percepibile, si generò poco prima della caduta, senza colpevole ritardo del custode nella eliminazione e/o possibilità di un suo utile intervento (Cass. n. 33136/2024).
Ciò detto con riguardo all'an debeatur ci troviamo poi davvero interdetti al cospetto della avversa, quasi imbarazzante, pretesa economica.
Si è infatti già spiegato come in atti non vi sia alcun supporto istruttorio utile per ottenere certi incrementi percentuali, al cospetto di tanto sintomatiche, quanto davvero inequivocabili conclusioni del CTU (pag. 17 elaborato).
Queste ultime, semmai, attestano ancor di più l'inattendibilità dei testi dell'attore, suoi “amici di famiglia”, e (quest'ultimo esperto Per_1 Per_2
sia di tennis, che di mattonelle).
Ebbene ciononostante non solo tali incrementi vengono applicati da controparte nella misura massiva (+ 50% per personalizzazione + 25% per sofferenza soggettiva: cfr. calcolo tabellare a pag. 7 ultima difesa avversaria, righe quarta e tredicesima), ma agli stessi viene addirittura aggiunto un ulteriore 50% per totali € 10.217,00.
L'Avv. COLAIACOVO per la parte insiste e Controparte_2
confida quindi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in memoria del
31.03.2025.
Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni invita i procuratori delle parti, quindi, a discutere oralmente la causa.
Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, successivamente rientrata in aula, alle ore 17:00 il Giudice, preso atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dà atto, altresì, che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione digitale del presente verbale, che di seguito la contiene.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.On.dott.ssa
Daniela D'Ambrosio, all'udienza del 07/04/2025, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del Popolo Italiano, pronuncia, la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 112 del ruolo generale dell'anno 2022, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno fra le parti:
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Fabrizio Costantini
(PEC: ) elettivamente domiciliato Email_1
presso e nel suo studio sito in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 76
Parte attrice contro Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via
[...]
Provinciale n. 122, Corfinio (AQ) rappresentata e difesa dall'Avv. DI
BARTOLO DANIELE;
e contro
Parte convenuta rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
FRASCA UGO;
Parte terza chiamata in garanzia avente ad oggetto: Risarcimento danni alla persona per lesioni da caduta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Con atto di citazione in riassunzione depositata telematicamente in data 12/09/2022, la parte istante adiva la giustizia al Parte_1
fine della condanna della società convenuta, in qualità di gestore del centro denominato , sito in Corfinio, Strada Provinciale n.122, al Parte_2
pagamento dei danni, come conseguenti al sinistro, accaduto in data 13 agosto
2019, alle ore 11:00 circa allorquando il signor nel Parte_1
mentre si trovava presso il predetto a Controparte_5
Corfinio al fine di effettuare una giornata di relax con la propria famiglia e con alcuni amici, si recava presso i servizi igienici della Struttura, posti non lontano dalla Piscina e, nell'entrare nella porta del gabinetto interno, scivolava a terra a causa della presenza di acqua vischiosa, in quanto mista a sapone, presente sul pavimento. Il signor era Parte_1
immediatamente soccorso dalle persone presenti all'interno dei servizi igienici e da chi si trovava nella zona antistante l'entrata ai servizi igienici e veniva trasportato per le cure del caso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Trinità di Popoli, come da referto in atti (“riferita caduta accidentale mentre era in piscina con contusione cranica e dell'arto superiore destro”) ove, dall'esame obiettivo, veniva rilevato: “…tumefazione escoriata cuoio capelluto in sede occipitale. Dolore alla mobilizzazione della spalla destra e alla palpazione dell'arco laterale dell'emicostato destro.
Nulla a carico dell'addome. Non deficit neurologici”.
-Parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti essendo stata rilevata invalidità, come da perizia medico legale, ritenendo di avere diritto al risarcimento del complessivo importo di € 29.070,00, importo calcolato secondo le tabelle di riferimento per il danno biologico (nel dettaglio: -
Danno biologico risarcibile: € 13.783,00 - Danno non patrimoniale risarcibile: € 17.228,00 - Invalidità temporanea totale (30 giorni) €
2.970,00 - Invalidità temporanea parziale (40 giorni) al 50% € 1.950,00 Il tutto oltre personalizzazione e sofferenza soggettiva (cfr. doc. 3) 14. Oltre agli importi come appena sopra calcolati, dovranno essere risarciti all'attore gli importi relativi alle spese mediche sostenute, per € 43.83, come da fattura allegata al presente atto (doc. 4). 15.
Parte attrice, in data 21.05.2021, invitava la convenuta società alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita senza riscontro positivo.
-La convenuta, ritualmente costituitasi in Controparte_3
giudizio, rilevava, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, come azionata da parte attrice, con l'atto introduttivo della presente controversia, e ciò, fondamentalmente, per il fatto che la dinamica del sinistro fosse del tutto diversa da quella descritta nell'atto di citazione deducendo invece che parte attrice, uscito dalla piscina e quindi bagnato nel corpo, prendesse in braccio una bambina di circa 3 anni per condurla in bagno, e prima di accedere nel locale dove sono ubicati i servizi igienici, quando era ancora all'esterno, cadeva a terra. Parte convenuta adduceva e chiedeva il riconoscimento della responsabilità dell'accaduto da imputarsi alla parte attrice totalmente per mera distrazione e negligenza, non avendo prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi. -Si costituiva in giudizio la chiamata in garanzia Controparte_1
dalla Società convenuta la quale in sostanza impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto;
nello specifico la mancata applicazione da parte del signor delle regole di cautela e di condotta poiché i Pt_1
luoghi teatro del sinistro non potevano non essere considerati ben visibili anche per diretta ammissione della parte coinvolta nel sinistro(“nessun evento assolutamente imprevedibile e/o eccezionale si era verificato”) ovvero per la ammissione della presenza dei fattori quali “acqua mista a sapone”…
“sussistenza di bollicine” ed invocando l'applicazione del principio” di auto responsabilità” affermato da Corte Cost. sent. 156/1999.
Perveniva la di Assicurazioni alle seguenti conclusioni: - in via CP_3
principale rigettare integralmente la domanda di parte attrice;
- in via di estremo subordine e salvo gravame, escludere ovvero limitare il suo obbligo di malleva, sia in ragione di quanto dedotto in premessa circa i limiti della polizza invocata, sia in ragione del riconoscimento di adeguato concorso di colpa in capo all'attore.
-Instauratosi il contraddittorio tra tutte le parti in causa, si procedeva all'espletamento sia della prova orale (con l'escussione dei testi di parte attrice e di parte convenuta) che della consulenza medico-legale sulla persona dell'istante, nominando, all'uopo, quale C.T.U. il Dott . Persona_3
La domanda di parte attrice, allo stato, merita parziale accoglimento per i motivi che seguono.
-Occorre inquadrare normativamente la controversia per cui è causa per la quale trova pronta soluzione l'applicazione del disposto normativo di cui all'art.2051 c.c. avente ad oggetto la responsabilità da cose in custodia.
-Andando a guardare nel dettaglio la norma in esame, questa appare constare di due elementi o presupposti necessari per riconoscerne la sussistenza;
il primo presupposto è rappresentato dalla custodia che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e di controllo della cosa (ex multis Cass.
Civ.n.2422/2004). Il secondo presupposto necessario per l'applicazione della responsabilità custodiale ai sensi dell'art.2051 è il nesso causale, rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa;
a tal riguardo si evidenzia che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è,
a volte, indicata come “idoneità al nocumento”.
-E' a dirsi poi che la disposizione normativa della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tra cosa ed evento dannoso (ex multis Cass. civ. n.8229 del 07 Aprile 2010).
-Ebbene solo il caso fortuito, andando ad incidere direttamente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (ex multis Cass.
Civ.n.16029 del 07 Luglio 2010), può interrompere il detto nesso causale: con riguardo a talune ipotesi può essere opportuno e necessario procedere andando a stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte da quello che è stato il comportamento del danneggiato.
- Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art.2051 c.c. è quella di cui all'art.1227, comma uno, c.c. (concorso del fatto colposo del creditore:”Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate).
- Andando al caso concreto e applicando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ove si verifichi un sinistro, a seguito di non corretta manutenzione di una cosa (nel caso di specie i servizi igienici limitrofi ad una piscina) da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla stessa, ex art.2051 c.c., per l'obbligo di custodia, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, dovendosi, altrimenti, ritenere che, ex art.1227, comma uno, c.c., tale comportamento integri, soltanto, un concorso di colpa, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità del danneggiante (ex multis Cass. Civ.
n.9546 del 22 Aprile 2010, n.6903 dell'08 Maggio 2012).
-Tanto premesso, nel caso in esame, deve essere ritenuta l'esistenza, in capo a parte convenuta, del potere fattuale di effettiva disponibilità e di controllo della cosa da parte del in questione. Controparte_5
-Per tutte queste considerazioni risulta essere legittima l'applicazione dell'art.2051 c.c. e la conseguente responsabilità della convenuta, CP_3
nella qualità di gestore del predetto centro Acqua Garden, per mancata manutenzione, controllo e vigilanza della res in oggetto.
-L'esito della prova orale espletata ha portato all'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, ovvero, tra l'esistenza di acqua e di liquido detergente sul pavimento della zona destinata a servizi igienici e docce, e la caduta della parte attrice.
Si evidenzia così un difetto di diligenza nella sorveglianza, nella vigilanza e nella manutenzione della medesima res.
-Dalle dichiarazioni della teste di parte convenuta Testimone_1
(udienza 18/03/2024) risulta che avesse lavorato dal 2017 al 2023 come assistente di vasca presso il con il brevetto di bagnino e Controparte_5 avesse anche avuto una frequentazione con i luoghi del , Controparte_5
sempre nel predetto periodo, con una frequenza quotidiana.
-Anche il teste (udienza 25/03/2024) ha riferito di avere Testimone_2
applicato il presidio antiscivolo e di occuparsi della manutenzione dell'intero parco acquatico.
-A contrario la prova orale con i testi di parte attrice ha dimostrato soprattutto la contingenza della deposizione, circoscritta alla loro unica visita del Parco avvenuta proprio il giorno del sinistro occorso a
[...]
; così pure il loro accesso ai servizi avvenuto allorquando Parte_1 Pt_1
era già caduto e con tutta l'emotività del caso e le difficoltà di riferire serenamente al riguardo.
-In ogni caso dalle risultanze probatorie soprattutto dalle dichiarazioni della teste riconvocata per assentire la testimonianza resa Testimone_1
insieme ai testi di parte attrice è risultato come, sul pavimento del locale adibito ai servizi igienici, stante la prossimità alla piscina e per la precisa destinazione di essere messi a disposizione e ad uso dei clienti del
[...]
, fosse altamente probabile la presenza dell'acqua; in particolare CP_5
tornando le dichiarazioni della teste sono da reputarsi pienamente Tes_1
attendibili anche per il fatto che la stessa al momento della testimonianza resa fosse alle dipendenze di altro datore di lavoro e che, nel tempo del lavoro prestato presso l , era addetta alle attività oggetto di discussione Parte_2
per specifiche mansioni, precise e circoscritte, riguardanti la pulitura e la detersione degli spazi dei servizi igienici per la presumibile presenza di acqua a terra.
- Tanto esposto, risulta evidente che la società convenuta è da ritenersi custode negligente e, pertanto, responsabile del sinistro, per cui si procede, per mancata manutenzione, vigilanza e controllo della zona dei servizi igienici de qua, posta, tra l'altro, in una zona attenzionata del predetto centro
[...]
. CP_5 -Tuttavia, anche parte attrice avrebbe dovuto tenere una condotta diretta a limitare le possibili conseguenze dannose dell'altrui comportamento, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza che impone al creditore nello specifico una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento. E' a dirsi poi che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, nell'ambito della ordinaria diligenza richiesta, sono da ricomprendersi solo quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (fra tutte Cass.civ. ord. N.
20146/30.07.2018)
-Nel caso in esame sarebbe stato corretto aspettarsi dall'istante una condotta attiva ed è possibile affermare che lo stesso non abbia usato le cautele necessarie nel transitare attraverso la porta di entrata dei servizi igienici per cui è causa.
-Per cui, se è vero che lo stesso non era un frequentatore della Pt_1
piscina e del Centro Acqua Garden di Corfinio non potendo classificarsi come un utente ricorrente del Parco Acquatico, deve desumersi però una conoscenza dei luoghi da parte dello stesso quantomeno sotto il profilo della percezione ed accettazione della loro conformazione.
-In particolare si vuole fare riferimento alla prevedibilità e quindi alla percezione e conoscenza del luogo nel quale si era recato parte attrice, così come anche la delle zone limitrofe ed attinenti la piscina (quali appunto i servizi igienici messi a disposizione degli utenti della Struttura che beneficiavano della piscina).
-Tale conoscenza quantomeno caratterizzata dal fatto di avere scelto il luogo nel quale recarsi per trascorrere delle ore di relax, pur non essendo idonea, da sola, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia ed il danno stesso, integra a parere di chi scrive e nella realtà dei fatti, un concorso di colpa ex art.1227, comma uno, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento posto in essere dal danneggiato.
-Pertanto, considerata la dinamica del sinistro, come risultante dall'atto di citazione, nonché all'esito dell'espletamento della prova orale, vista la percezione dei luoghi di causa per i motivi detti, anche in considerazione dell'orario in cui si è verificato il sinistro, non può non evincersi, in capo al signor , la tenuta di un comportamento tale che, pur non Parte_1
essendo idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno stesso, venga, comunque, ad integrare un concorso di colpa, ex art.1227, comma uno c.c., con un incidenza causale di tale comportamento sull'evento prodottosi, da stimarsi equitativamente, pari alla quota percentuale del 20%;e ciò anche in applicazione del brocardo giuridico dell'id quod plerumque accidit.
-Tuttavia, tale comportamento colposo del danneggiato non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode, ovvero la società convenuta, da responsabilità, ex art.2051 c.c., non avendo lo stesso quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del caso fortuito.
-Nel caso di specie, quindi, la Società convenuta è da considerarsi, comunque, responsabile del sinistro de quo, anche se nella misura percentuale rimanente del 80%, in proporzione all'incidenza causale del suddetto comportamento colposo, indicato equitativamente nel 20%.
-Per quanto, poi, concerne l'accertamento dei danni fisici, conseguenti al sinistro per cui è causa, gli stessi sono stati oggetto di precipua indagine medica, così come compiuta dal C.T.U. Dott. . Persona_3
Questi, dopo aver sottoposto a visita parte attrice, ha specificamente indicato la percentuale dei postumi invalidanti nella misura del 6 %( Le lesioni sopra descritte, in uno con i postumi permanenti e stabilizzati ad esse ascrivibili, risultano causalmente riconducibili al trauma sofferto in data
13.08.2019, risultando ravvisabili nel caso di specie i criteri medico-legali usualmente impiegati a tale scopo: criterio cronologico (le lesioni verificatesi nella immediatezza del trauma), criterio qualitativo e quantitativo (il trauma è stato idoneo a produrre l'evento dannoso), criterio modale (le lesioni sono compatibili con il modo in cui si è verificato il trauma), criterio di efficienza lesiva, di continuità fenomenica, di possibilità scientifica, di esclusione di altre cause. Sussiste dunque rapporto causale tra le lesioni rilevate ed il peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti al sinistro per cui è causa. Il trauma subìto dal Sig. in data 13.08.2019, in Parte_1
conformità con il quadro clinico obiettivato, da quanto risulta dalla documentazione sanitaria prodotta e secondo i barèmes medico legali correnti , ha causato a parte attrice un periodo di invalidità temporanea totale al 100% pari a 30 (trenta) giorni, per il periodo di immobilizzazione in tutore Gilchrist spalla destra, ed un successivo periodo di invalidità temporanea parziale al 50% pari a 40 (quaranta) giorni, per il periodo di prognosi disposto dai sanitari, il successivo periodo di riposo e successiva riabilitazione FKT, con graduale recupero funzionale.
IL CTU ha poi argomentato dichiarando che il periziando ha avuto in effetti limitate le normali attività della vita quotidiana, quali lavarsi, vestirsi, guidare l'auto, ecc., in assenza di apprezzabile e documentata ripercussione sul tono dell'umore, intesa come sofferenza psicofisica da parametrarsi ai seguenti calcoli: invalidità temporanea totale al 100% di 30 (trenta) giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% di 40 (quaranta) giorni).
Il CTU ha poi in modo puntuale rilevato l'insussistenza nel caso in esame di circostanze che, nel caso concreto possano rilevare ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, in grado di determinare una valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Le spese sanitarie congrue sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa risultano essere pari ad euro 43,83 (quarantatre,83), come da ricevute prodotte esaminate (doc. 4 – spese mediche sostenute: RX controllo del 11.09.2019 € 43,83).
Nello specifico, nel liquidare tale danno fisico si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2019, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come ha chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.12408 del
07/06/2011, i criteri di liquidazione del danno biologico, previsti dall'art.139 del codice delle assicurazioni, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, sono quelli aggiornati al 2019 e costituiscono il valore da ritenersi equo per individuare un danno non patrimoniale, unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale, che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psicofisica, che, pertanto, non debbono essere ulteriormente liquidate.
Il suddetto aggiornamento dei valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, derivante da lesione alla integrità psicofisica, è stato previsto in relazione all'aumento del costo della vita, sulla base degli indici ISTAT.
Tali tabelle prevedono, quindi, una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica, e del danno non patrimoniale, derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
A ciò si aggiunga che, per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, è prevista una forbice monetaria, aggiornata, compresa tra Euro 99,00 ed Euro
149,00. Tanto premesso ed in applicazione delle Tabelle milanesi come qui pocanzi precisato, considerata l'età di parte attrice , al Parte_1
momento del sinistro, di anni 55, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari al 6 %, il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del suddetto danno morale, è pari ad Euro 9.024,00.
Ad esso deve aggiungersi il danno per la temporanea inabilità, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale temporaneo complessivo e comprensivo tanto del danno biologico, quanto del morale temporaneo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, da calcolarsi secondo la suddetta forbice monetaria. In specie, ritenuto equo applicare, in via generale, il valore medio della citata forbice, pari ad Euro 124,00 stante il riconoscimento in favore dell'attrice della sola incapacità temporanea parziale pari a 40 giorni al 50%, il danno biologico temporaneo risulta essere pari ad Euro 4.950,00. Ne deriva che il complessivo danno non patrimoniale, comprensivo di quello permanente e di quello temporaneo, risulta essere pari ad Euro 13.974,00.
Tuttavia, avendo l'attrice concorso alla verificazione del sinistro per una percentuale pari al 20%, spetterà alla stessa, a titolo di risarcimento danni, solo l'80% della suddetta somma, ovvero Euro 11.179,20 a cui, tra l'altro, deve aggiungersi la somma per le spese mediche, ritenute congrue dal perito d'ufficio, pari ad Euro 43,83 per un ristoro conseguente pari ad Euro
11.223,03. A tale ultima cifra, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, da calcolarsi sul capitale, devalutato alla data del sinistro, e poi rivalutato con cadenza mensile secondo gli indici ISTAT-FOI, dall'evento e sino alla data odierna, oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma, così risultante, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Non vi è, invece, ragione di procedere a un ulteriore aumento personalizzato del detto importo, non ravvisandosi nel caso di specie la ricorrenza di peculiarità relative ad aspetti anatomo-relazionali e/o ad aspetti di sofferenza soggettiva in grado di giustificarlo. Tra l'altro il CTU ha evidenziato in modo puntuale e preciso nella sua perizia medica depositata che nell'incidente per cui è causa non sussistono circostanze che rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, in grado di determinare una valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Le spese del presente giudizio, considerata la riconosciuta responsabilità concorsuale del signor , vengono, Controparte_6
liquidate tra le parti in causa nelle rispettive percentuali.
Riconoscendo l'operatività del contratto di assicurazione della Società convenuta con la accoglie la domanda di Controparte_7
manleva proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
, a manlevare Controparte_2 Parte_2
da quanto questi ultimi dovuto per le spese di
[...]
giudizio così come per l'importo da corrispondere a titolo di danni nella misura delle rispettive percentuali dell'80% a carico della parte convenuta e per il 20% per la parte attrice.
Le spese di Ctu sono liquidate come da separato decreto e verranno corrisposte nella misura delle rispettive percentuali dell'80% a carico della parte convenuta e per il 20% a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa
Daniela D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
(C.F. ) contro la Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in Via Provinciale n. 122 in Corfinio (AQ), e contro la , così provvede: Controparte_2 - Accoglie, in via parziale, la domanda attorea;
- Accerta e dichiara la responsabilità di in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per il sinistro occorso a e, previo riconoscimento del concorso di colpa di Parte_1
costui in misura del 20%, condanna la società convenuta, a risarcire all'attore i danni sofferti in conseguenza dell'evento lesivo come descritto in motivazione, danni che liquida ex art.2051 c.c., in favore di Parte_1
nella somma di Euro 11.223,03 oltre oneri accessori;
[...]
-In accoglimento della domanda di manleva proposta da Parte_2
nei confronti di , a manlevare
[...] Controparte_2
da Parte_2
quanto questi ultimi saranno tenuti per le spese di giudizio, vista la corresponsabilità, condanna la Controparte_8
al pagamento delle spese di lite che liquida in totale in Euro
[...]
7.407,95 oltre ad accessori come per legge da calcolarsi nella percentuale riconosciuta dell'80% a carico della Società convenuta Parte_2
e
[...] Parte_2
- Condanna , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. a tenere indenne la
[...]
di quanto dovrà pagare all'attore Controparte_3
nella misura dell'80% in forza di quanto nel dispositivo di sentenza, liquidato nella somma di Euro 11.223,03;
- Pone, definitivamente, le spese della consulenza tecnica di ufficio, a carico della per la percentuale Controparte_2
riconosciuta a carico della convenuta Controparte_3
dell'80% e per il restante 20% a carico del signor , Parte_1
liquidate come da separato decreto.
Cosi deciso in Sulmona, il 7 aprile 2025
Il Giudice On.
f.to digit.Daniela D'Ambrosio
Tribunale di Sulmona
Sentenza ex art. 281 sexies
All'udienza del giorno 7 aprile 2025 alle ore 11:25 nell'aula n.2 dinanzi al
G.On. dott. ssa Daniela D'Ambrosio sono presenti l'Avv. COSTANTINI
FABRIZIO per la parte;
l'Avv. DI BARTOLO Parte_1
DANIELE, per la parte Parte_2
l'AVV. EMANUELE COLAIACOVO in sostituzione
[...]
dell'Avv. UGO FRASCA per la Società . Controparte_1
L'Avv. COSTANTINI FABRIZIO per la parte Parte_1
precisa quindi le conclusioni per la parte riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e anche delle note scritte conclusive contestando le avverse deduzioni. Rileva che alcuna responsabilità può essere imputata al al Pt_1
quale, all'esito delle risultanze, non può essere imputata alcuna condotta colposa.
L'Avv. DI BARTOLO DANIELE , per la parte Parte_2
precisa quindi le conclusioni per
[...] Parte_2
la parte rappresentata riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e anche a quanto dedotto in via conclusiva nelle note scritte depositate.
L'Avv. COLAIACOVO EMANUELE precisa quindi le conclusioni per la parte riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e deduce in particolare quanto segue ritenendo doverose alcune ferme notazioni sulla difesa di parte attrice da riportare a verbale per conto del dominus della causa:
- nel caso in esame si controverte in tema di cosa in custodia statica ed inerte, peraltro dalle particolari caratteristiche: servizi igieni in prossimità di una piscina all'aperto, con assoluta prevedibilità, quindi, di certe situazioni di bagnato e/o scivoloso;
- l'onere avversario in tema di nesso causale non era quindi affatto limitato alla sola dimostrazione della dipendenza del danno dalla cosa in custodia, ma imponeva anche la dimostrazione di una imprevedibile situazione di pericolosità di quest'ultima, nonchè di una condotta del danneggiato correlata alla peculiare situazione di rischio, siccome percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. copiosa giurisprudenza già citata);
- con riguardo alla prevedibilità e percepibilità del rischio, in un contesto come detto già peculiare, è stato lo stesso a sottolineare in Pt_1
citazione circostanze rilevanti quali la “presenza di copiosa acqua mista a sapone”, siccome pure “ben apprezzabile” attesa la “sussistenza di bollicine sulla superficie dell'acqua ed ai bordi della pavimentazione” (cfr. periodo sottolineato in grassetto a pag. 5 della riassunzione);
- semmai la stessa situazione di rischio, comunque percepibile, si generò poco prima della caduta, senza colpevole ritardo del custode nella eliminazione e/o possibilità di un suo utile intervento (Cass. n. 33136/2024).
Ciò detto con riguardo all'an debeatur ci troviamo poi davvero interdetti al cospetto della avversa, quasi imbarazzante, pretesa economica.
Si è infatti già spiegato come in atti non vi sia alcun supporto istruttorio utile per ottenere certi incrementi percentuali, al cospetto di tanto sintomatiche, quanto davvero inequivocabili conclusioni del CTU (pag. 17 elaborato).
Queste ultime, semmai, attestano ancor di più l'inattendibilità dei testi dell'attore, suoi “amici di famiglia”, e (quest'ultimo esperto Per_1 Per_2
sia di tennis, che di mattonelle).
Ebbene ciononostante non solo tali incrementi vengono applicati da controparte nella misura massiva (+ 50% per personalizzazione + 25% per sofferenza soggettiva: cfr. calcolo tabellare a pag. 7 ultima difesa avversaria, righe quarta e tredicesima), ma agli stessi viene addirittura aggiunto un ulteriore 50% per totali € 10.217,00.
L'Avv. COLAIACOVO per la parte insiste e Controparte_2
confida quindi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in memoria del
31.03.2025.
Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni invita i procuratori delle parti, quindi, a discutere oralmente la causa.
Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, successivamente rientrata in aula, alle ore 17:00 il Giudice, preso atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dà atto, altresì, che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione digitale del presente verbale, che di seguito la contiene.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.On.dott.ssa
Daniela D'Ambrosio, all'udienza del 07/04/2025, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del Popolo Italiano, pronuncia, la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 112 del ruolo generale dell'anno 2022, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno fra le parti:
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Fabrizio Costantini
(PEC: ) elettivamente domiciliato Email_1
presso e nel suo studio sito in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 76
Parte attrice contro Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via
[...]
Provinciale n. 122, Corfinio (AQ) rappresentata e difesa dall'Avv. DI
BARTOLO DANIELE;
e contro
Parte convenuta rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
FRASCA UGO;
Parte terza chiamata in garanzia avente ad oggetto: Risarcimento danni alla persona per lesioni da caduta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Con atto di citazione in riassunzione depositata telematicamente in data 12/09/2022, la parte istante adiva la giustizia al Parte_1
fine della condanna della società convenuta, in qualità di gestore del centro denominato , sito in Corfinio, Strada Provinciale n.122, al Parte_2
pagamento dei danni, come conseguenti al sinistro, accaduto in data 13 agosto
2019, alle ore 11:00 circa allorquando il signor nel Parte_1
mentre si trovava presso il predetto a Controparte_5
Corfinio al fine di effettuare una giornata di relax con la propria famiglia e con alcuni amici, si recava presso i servizi igienici della Struttura, posti non lontano dalla Piscina e, nell'entrare nella porta del gabinetto interno, scivolava a terra a causa della presenza di acqua vischiosa, in quanto mista a sapone, presente sul pavimento. Il signor era Parte_1
immediatamente soccorso dalle persone presenti all'interno dei servizi igienici e da chi si trovava nella zona antistante l'entrata ai servizi igienici e veniva trasportato per le cure del caso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Trinità di Popoli, come da referto in atti (“riferita caduta accidentale mentre era in piscina con contusione cranica e dell'arto superiore destro”) ove, dall'esame obiettivo, veniva rilevato: “…tumefazione escoriata cuoio capelluto in sede occipitale. Dolore alla mobilizzazione della spalla destra e alla palpazione dell'arco laterale dell'emicostato destro.
Nulla a carico dell'addome. Non deficit neurologici”.
-Parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti essendo stata rilevata invalidità, come da perizia medico legale, ritenendo di avere diritto al risarcimento del complessivo importo di € 29.070,00, importo calcolato secondo le tabelle di riferimento per il danno biologico (nel dettaglio: -
Danno biologico risarcibile: € 13.783,00 - Danno non patrimoniale risarcibile: € 17.228,00 - Invalidità temporanea totale (30 giorni) €
2.970,00 - Invalidità temporanea parziale (40 giorni) al 50% € 1.950,00 Il tutto oltre personalizzazione e sofferenza soggettiva (cfr. doc. 3) 14. Oltre agli importi come appena sopra calcolati, dovranno essere risarciti all'attore gli importi relativi alle spese mediche sostenute, per € 43.83, come da fattura allegata al presente atto (doc. 4). 15.
Parte attrice, in data 21.05.2021, invitava la convenuta società alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita senza riscontro positivo.
-La convenuta, ritualmente costituitasi in Controparte_3
giudizio, rilevava, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, come azionata da parte attrice, con l'atto introduttivo della presente controversia, e ciò, fondamentalmente, per il fatto che la dinamica del sinistro fosse del tutto diversa da quella descritta nell'atto di citazione deducendo invece che parte attrice, uscito dalla piscina e quindi bagnato nel corpo, prendesse in braccio una bambina di circa 3 anni per condurla in bagno, e prima di accedere nel locale dove sono ubicati i servizi igienici, quando era ancora all'esterno, cadeva a terra. Parte convenuta adduceva e chiedeva il riconoscimento della responsabilità dell'accaduto da imputarsi alla parte attrice totalmente per mera distrazione e negligenza, non avendo prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi. -Si costituiva in giudizio la chiamata in garanzia Controparte_1
dalla Società convenuta la quale in sostanza impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto;
nello specifico la mancata applicazione da parte del signor delle regole di cautela e di condotta poiché i Pt_1
luoghi teatro del sinistro non potevano non essere considerati ben visibili anche per diretta ammissione della parte coinvolta nel sinistro(“nessun evento assolutamente imprevedibile e/o eccezionale si era verificato”) ovvero per la ammissione della presenza dei fattori quali “acqua mista a sapone”…
“sussistenza di bollicine” ed invocando l'applicazione del principio” di auto responsabilità” affermato da Corte Cost. sent. 156/1999.
Perveniva la di Assicurazioni alle seguenti conclusioni: - in via CP_3
principale rigettare integralmente la domanda di parte attrice;
- in via di estremo subordine e salvo gravame, escludere ovvero limitare il suo obbligo di malleva, sia in ragione di quanto dedotto in premessa circa i limiti della polizza invocata, sia in ragione del riconoscimento di adeguato concorso di colpa in capo all'attore.
-Instauratosi il contraddittorio tra tutte le parti in causa, si procedeva all'espletamento sia della prova orale (con l'escussione dei testi di parte attrice e di parte convenuta) che della consulenza medico-legale sulla persona dell'istante, nominando, all'uopo, quale C.T.U. il Dott . Persona_3
La domanda di parte attrice, allo stato, merita parziale accoglimento per i motivi che seguono.
-Occorre inquadrare normativamente la controversia per cui è causa per la quale trova pronta soluzione l'applicazione del disposto normativo di cui all'art.2051 c.c. avente ad oggetto la responsabilità da cose in custodia.
-Andando a guardare nel dettaglio la norma in esame, questa appare constare di due elementi o presupposti necessari per riconoscerne la sussistenza;
il primo presupposto è rappresentato dalla custodia che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e di controllo della cosa (ex multis Cass.
Civ.n.2422/2004). Il secondo presupposto necessario per l'applicazione della responsabilità custodiale ai sensi dell'art.2051 è il nesso causale, rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa;
a tal riguardo si evidenzia che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è,
a volte, indicata come “idoneità al nocumento”.
-E' a dirsi poi che la disposizione normativa della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tra cosa ed evento dannoso (ex multis Cass. civ. n.8229 del 07 Aprile 2010).
-Ebbene solo il caso fortuito, andando ad incidere direttamente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (ex multis Cass.
Civ.n.16029 del 07 Luglio 2010), può interrompere il detto nesso causale: con riguardo a talune ipotesi può essere opportuno e necessario procedere andando a stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte da quello che è stato il comportamento del danneggiato.
- Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art.2051 c.c. è quella di cui all'art.1227, comma uno, c.c. (concorso del fatto colposo del creditore:”Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate).
- Andando al caso concreto e applicando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ove si verifichi un sinistro, a seguito di non corretta manutenzione di una cosa (nel caso di specie i servizi igienici limitrofi ad una piscina) da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla stessa, ex art.2051 c.c., per l'obbligo di custodia, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, dovendosi, altrimenti, ritenere che, ex art.1227, comma uno, c.c., tale comportamento integri, soltanto, un concorso di colpa, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità del danneggiante (ex multis Cass. Civ.
n.9546 del 22 Aprile 2010, n.6903 dell'08 Maggio 2012).
-Tanto premesso, nel caso in esame, deve essere ritenuta l'esistenza, in capo a parte convenuta, del potere fattuale di effettiva disponibilità e di controllo della cosa da parte del in questione. Controparte_5
-Per tutte queste considerazioni risulta essere legittima l'applicazione dell'art.2051 c.c. e la conseguente responsabilità della convenuta, CP_3
nella qualità di gestore del predetto centro Acqua Garden, per mancata manutenzione, controllo e vigilanza della res in oggetto.
-L'esito della prova orale espletata ha portato all'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, ovvero, tra l'esistenza di acqua e di liquido detergente sul pavimento della zona destinata a servizi igienici e docce, e la caduta della parte attrice.
Si evidenzia così un difetto di diligenza nella sorveglianza, nella vigilanza e nella manutenzione della medesima res.
-Dalle dichiarazioni della teste di parte convenuta Testimone_1
(udienza 18/03/2024) risulta che avesse lavorato dal 2017 al 2023 come assistente di vasca presso il con il brevetto di bagnino e Controparte_5 avesse anche avuto una frequentazione con i luoghi del , Controparte_5
sempre nel predetto periodo, con una frequenza quotidiana.
-Anche il teste (udienza 25/03/2024) ha riferito di avere Testimone_2
applicato il presidio antiscivolo e di occuparsi della manutenzione dell'intero parco acquatico.
-A contrario la prova orale con i testi di parte attrice ha dimostrato soprattutto la contingenza della deposizione, circoscritta alla loro unica visita del Parco avvenuta proprio il giorno del sinistro occorso a
[...]
; così pure il loro accesso ai servizi avvenuto allorquando Parte_1 Pt_1
era già caduto e con tutta l'emotività del caso e le difficoltà di riferire serenamente al riguardo.
-In ogni caso dalle risultanze probatorie soprattutto dalle dichiarazioni della teste riconvocata per assentire la testimonianza resa Testimone_1
insieme ai testi di parte attrice è risultato come, sul pavimento del locale adibito ai servizi igienici, stante la prossimità alla piscina e per la precisa destinazione di essere messi a disposizione e ad uso dei clienti del
[...]
, fosse altamente probabile la presenza dell'acqua; in particolare CP_5
tornando le dichiarazioni della teste sono da reputarsi pienamente Tes_1
attendibili anche per il fatto che la stessa al momento della testimonianza resa fosse alle dipendenze di altro datore di lavoro e che, nel tempo del lavoro prestato presso l , era addetta alle attività oggetto di discussione Parte_2
per specifiche mansioni, precise e circoscritte, riguardanti la pulitura e la detersione degli spazi dei servizi igienici per la presumibile presenza di acqua a terra.
- Tanto esposto, risulta evidente che la società convenuta è da ritenersi custode negligente e, pertanto, responsabile del sinistro, per cui si procede, per mancata manutenzione, vigilanza e controllo della zona dei servizi igienici de qua, posta, tra l'altro, in una zona attenzionata del predetto centro
[...]
. CP_5 -Tuttavia, anche parte attrice avrebbe dovuto tenere una condotta diretta a limitare le possibili conseguenze dannose dell'altrui comportamento, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza che impone al creditore nello specifico una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento. E' a dirsi poi che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, nell'ambito della ordinaria diligenza richiesta, sono da ricomprendersi solo quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (fra tutte Cass.civ. ord. N.
20146/30.07.2018)
-Nel caso in esame sarebbe stato corretto aspettarsi dall'istante una condotta attiva ed è possibile affermare che lo stesso non abbia usato le cautele necessarie nel transitare attraverso la porta di entrata dei servizi igienici per cui è causa.
-Per cui, se è vero che lo stesso non era un frequentatore della Pt_1
piscina e del Centro Acqua Garden di Corfinio non potendo classificarsi come un utente ricorrente del Parco Acquatico, deve desumersi però una conoscenza dei luoghi da parte dello stesso quantomeno sotto il profilo della percezione ed accettazione della loro conformazione.
-In particolare si vuole fare riferimento alla prevedibilità e quindi alla percezione e conoscenza del luogo nel quale si era recato parte attrice, così come anche la delle zone limitrofe ed attinenti la piscina (quali appunto i servizi igienici messi a disposizione degli utenti della Struttura che beneficiavano della piscina).
-Tale conoscenza quantomeno caratterizzata dal fatto di avere scelto il luogo nel quale recarsi per trascorrere delle ore di relax, pur non essendo idonea, da sola, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia ed il danno stesso, integra a parere di chi scrive e nella realtà dei fatti, un concorso di colpa ex art.1227, comma uno, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento posto in essere dal danneggiato.
-Pertanto, considerata la dinamica del sinistro, come risultante dall'atto di citazione, nonché all'esito dell'espletamento della prova orale, vista la percezione dei luoghi di causa per i motivi detti, anche in considerazione dell'orario in cui si è verificato il sinistro, non può non evincersi, in capo al signor , la tenuta di un comportamento tale che, pur non Parte_1
essendo idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno stesso, venga, comunque, ad integrare un concorso di colpa, ex art.1227, comma uno c.c., con un incidenza causale di tale comportamento sull'evento prodottosi, da stimarsi equitativamente, pari alla quota percentuale del 20%;e ciò anche in applicazione del brocardo giuridico dell'id quod plerumque accidit.
-Tuttavia, tale comportamento colposo del danneggiato non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode, ovvero la società convenuta, da responsabilità, ex art.2051 c.c., non avendo lo stesso quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del caso fortuito.
-Nel caso di specie, quindi, la Società convenuta è da considerarsi, comunque, responsabile del sinistro de quo, anche se nella misura percentuale rimanente del 80%, in proporzione all'incidenza causale del suddetto comportamento colposo, indicato equitativamente nel 20%.
-Per quanto, poi, concerne l'accertamento dei danni fisici, conseguenti al sinistro per cui è causa, gli stessi sono stati oggetto di precipua indagine medica, così come compiuta dal C.T.U. Dott. . Persona_3
Questi, dopo aver sottoposto a visita parte attrice, ha specificamente indicato la percentuale dei postumi invalidanti nella misura del 6 %( Le lesioni sopra descritte, in uno con i postumi permanenti e stabilizzati ad esse ascrivibili, risultano causalmente riconducibili al trauma sofferto in data
13.08.2019, risultando ravvisabili nel caso di specie i criteri medico-legali usualmente impiegati a tale scopo: criterio cronologico (le lesioni verificatesi nella immediatezza del trauma), criterio qualitativo e quantitativo (il trauma è stato idoneo a produrre l'evento dannoso), criterio modale (le lesioni sono compatibili con il modo in cui si è verificato il trauma), criterio di efficienza lesiva, di continuità fenomenica, di possibilità scientifica, di esclusione di altre cause. Sussiste dunque rapporto causale tra le lesioni rilevate ed il peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti al sinistro per cui è causa. Il trauma subìto dal Sig. in data 13.08.2019, in Parte_1
conformità con il quadro clinico obiettivato, da quanto risulta dalla documentazione sanitaria prodotta e secondo i barèmes medico legali correnti , ha causato a parte attrice un periodo di invalidità temporanea totale al 100% pari a 30 (trenta) giorni, per il periodo di immobilizzazione in tutore Gilchrist spalla destra, ed un successivo periodo di invalidità temporanea parziale al 50% pari a 40 (quaranta) giorni, per il periodo di prognosi disposto dai sanitari, il successivo periodo di riposo e successiva riabilitazione FKT, con graduale recupero funzionale.
IL CTU ha poi argomentato dichiarando che il periziando ha avuto in effetti limitate le normali attività della vita quotidiana, quali lavarsi, vestirsi, guidare l'auto, ecc., in assenza di apprezzabile e documentata ripercussione sul tono dell'umore, intesa come sofferenza psicofisica da parametrarsi ai seguenti calcoli: invalidità temporanea totale al 100% di 30 (trenta) giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% di 40 (quaranta) giorni).
Il CTU ha poi in modo puntuale rilevato l'insussistenza nel caso in esame di circostanze che, nel caso concreto possano rilevare ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, in grado di determinare una valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Le spese sanitarie congrue sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa risultano essere pari ad euro 43,83 (quarantatre,83), come da ricevute prodotte esaminate (doc. 4 – spese mediche sostenute: RX controllo del 11.09.2019 € 43,83).
Nello specifico, nel liquidare tale danno fisico si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2019, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come ha chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.12408 del
07/06/2011, i criteri di liquidazione del danno biologico, previsti dall'art.139 del codice delle assicurazioni, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, sono quelli aggiornati al 2019 e costituiscono il valore da ritenersi equo per individuare un danno non patrimoniale, unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale, che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psicofisica, che, pertanto, non debbono essere ulteriormente liquidate.
Il suddetto aggiornamento dei valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, derivante da lesione alla integrità psicofisica, è stato previsto in relazione all'aumento del costo della vita, sulla base degli indici ISTAT.
Tali tabelle prevedono, quindi, una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica, e del danno non patrimoniale, derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
A ciò si aggiunga che, per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, è prevista una forbice monetaria, aggiornata, compresa tra Euro 99,00 ed Euro
149,00. Tanto premesso ed in applicazione delle Tabelle milanesi come qui pocanzi precisato, considerata l'età di parte attrice , al Parte_1
momento del sinistro, di anni 55, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari al 6 %, il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del suddetto danno morale, è pari ad Euro 9.024,00.
Ad esso deve aggiungersi il danno per la temporanea inabilità, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale temporaneo complessivo e comprensivo tanto del danno biologico, quanto del morale temporaneo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, da calcolarsi secondo la suddetta forbice monetaria. In specie, ritenuto equo applicare, in via generale, il valore medio della citata forbice, pari ad Euro 124,00 stante il riconoscimento in favore dell'attrice della sola incapacità temporanea parziale pari a 40 giorni al 50%, il danno biologico temporaneo risulta essere pari ad Euro 4.950,00. Ne deriva che il complessivo danno non patrimoniale, comprensivo di quello permanente e di quello temporaneo, risulta essere pari ad Euro 13.974,00.
Tuttavia, avendo l'attrice concorso alla verificazione del sinistro per una percentuale pari al 20%, spetterà alla stessa, a titolo di risarcimento danni, solo l'80% della suddetta somma, ovvero Euro 11.179,20 a cui, tra l'altro, deve aggiungersi la somma per le spese mediche, ritenute congrue dal perito d'ufficio, pari ad Euro 43,83 per un ristoro conseguente pari ad Euro
11.223,03. A tale ultima cifra, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, da calcolarsi sul capitale, devalutato alla data del sinistro, e poi rivalutato con cadenza mensile secondo gli indici ISTAT-FOI, dall'evento e sino alla data odierna, oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma, così risultante, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Non vi è, invece, ragione di procedere a un ulteriore aumento personalizzato del detto importo, non ravvisandosi nel caso di specie la ricorrenza di peculiarità relative ad aspetti anatomo-relazionali e/o ad aspetti di sofferenza soggettiva in grado di giustificarlo. Tra l'altro il CTU ha evidenziato in modo puntuale e preciso nella sua perizia medica depositata che nell'incidente per cui è causa non sussistono circostanze che rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, in grado di determinare una valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Le spese del presente giudizio, considerata la riconosciuta responsabilità concorsuale del signor , vengono, Controparte_6
liquidate tra le parti in causa nelle rispettive percentuali.
Riconoscendo l'operatività del contratto di assicurazione della Società convenuta con la accoglie la domanda di Controparte_7
manleva proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
, a manlevare Controparte_2 Parte_2
da quanto questi ultimi dovuto per le spese di
[...]
giudizio così come per l'importo da corrispondere a titolo di danni nella misura delle rispettive percentuali dell'80% a carico della parte convenuta e per il 20% per la parte attrice.
Le spese di Ctu sono liquidate come da separato decreto e verranno corrisposte nella misura delle rispettive percentuali dell'80% a carico della parte convenuta e per il 20% a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa
Daniela D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
(C.F. ) contro la Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in Via Provinciale n. 122 in Corfinio (AQ), e contro la , così provvede: Controparte_2 - Accoglie, in via parziale, la domanda attorea;
- Accerta e dichiara la responsabilità di in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per il sinistro occorso a e, previo riconoscimento del concorso di colpa di Parte_1
costui in misura del 20%, condanna la società convenuta, a risarcire all'attore i danni sofferti in conseguenza dell'evento lesivo come descritto in motivazione, danni che liquida ex art.2051 c.c., in favore di Parte_1
nella somma di Euro 11.223,03 oltre oneri accessori;
[...]
-In accoglimento della domanda di manleva proposta da Parte_2
nei confronti di , a manlevare
[...] Controparte_2
da Parte_2
quanto questi ultimi saranno tenuti per le spese di giudizio, vista la corresponsabilità, condanna la Controparte_8
al pagamento delle spese di lite che liquida in totale in Euro
[...]
7.407,95 oltre ad accessori come per legge da calcolarsi nella percentuale riconosciuta dell'80% a carico della Società convenuta Parte_2
e
[...] Parte_2
- Condanna , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. a tenere indenne la
[...]
di quanto dovrà pagare all'attore Controparte_3
nella misura dell'80% in forza di quanto nel dispositivo di sentenza, liquidato nella somma di Euro 11.223,03;
- Pone, definitivamente, le spese della consulenza tecnica di ufficio, a carico della per la percentuale Controparte_2
riconosciuta a carico della convenuta Controparte_3
dell'80% e per il restante 20% a carico del signor , Parte_1
liquidate come da separato decreto.
Cosi deciso in Sulmona, il 7 aprile 2025
Il Giudice On.
f.to digit.Daniela D'Ambrosio