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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17733 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44970/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento di primo grado iscritto al n. r.g. 44970/2024, vertente TRA
nato a [...] in data [...], e residente in Parte_1 Motta di Livenza (TV), alla via Belluno snc, (C.F.: , con CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv.to DANILO CICCARELLI;
- ricorrente -
E Controparte_1
, in
[...] persona del p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE CP_2 DELLO STATO;
- resistente - Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 29/10/2024 l'odierno ricorrente esponeva che in data 05/06/2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Treviso aveva rilasciato il nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie nata a [...] in data [...]; che erano Controparte_3 seguiti numerosi tentativi di prenotazione di un appuntamento presso la rappresentanza consolare, sin quando nelle more del giudizio era stato fissato un appuntamento per il 26/08/2024, nel quale erano stati consegnati certificato di registrazione di matrimonio, certificato di registrazione di nascita e certificato di famiglia;
che, essendo decorso il termine per la conclusione del procedimento, in data 07/10/2024 con pec del legale era stata costituita in mora l'amministrazione resistente, la quale non aveva però fornito alcun riscontro. Chiedeva dunque parte ricorrente che venisse ordinato all' a Controparte_1
di emettere entro dieci giorni un provvedimento espresso e conclusivo CP_1 sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie. Si costituiva in giudizio il rappresentando che era stato fissato Controparte_1 un appuntamento per il 20/02/2025 a cui la sig.ra non si era presentata CP_3 senza addurre giustificazioni o impedimenti;
che la condotta non collaborativa della parte privata era sintomatica di una carenza di interesse rispetto all'ottenimento del visto per ricongiungimento familiare e, dunque, evidenziava l'infondatezza della domanda avanzata nel presente giudizio, a conferma che l'operato della Rappresentanza consolare doveva ritenersi legittimo. Parte ricorrente, nelle note per l'udienza del 09/12/2025 contestava quanto rilevato da parte resistente nella comparsa di costituzione, evidenziando che la moglie si era presentata nuovamente in data 27/02/2025 presso i locali della concessionaria del servizio in outsourcing, come da comunicazione effettuata in data 11/02/2025 da parte della Rappresentanza diplomatica, pertanto risultava infondata la circostanza dedotta dalla difesa erariale circa la fissazione di un appuntamento per il 20/02/2025; insisteva dunque per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, come documentato in atti, il ricorrente in data 05/06/2023 aveva regolarmente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la moglie. Per quel che concerne la seconda fase del procedimento, dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile evincere che parte ricorrente aveva ottenuto per il
26 agosto 2024 un appuntamento per la sola legalizzazione dei documenti (cfr. all.3 al ricorso), mentre non risulta che la domanda di visto sia mai stata formalizzata. A tale proposito le parti hanno depositato documentazione contrastante, laddove il ricorrente ha prodotto copia di una pec dell' in cui si comunicava la CP_1 fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in data
27/02/2025, senza che nelle note per l'udienza ne sia stato chiarito l'esito; dall'altra parte l'amministrazione resistente ha invece sostenuto che era stato fissato un appuntamento ai fini della formalizzazione della domanda di visto per il 20/02/2025 a cui l'interessata non si era presentata senza addurre alcuna motivazione. In ogni caso, dagli elementi a disposizione non emerge che la domanda di visto sia mai stata formalizzata ed in tal senso è indubbio che a seguito dell'ottenimento del nulla osta parte ricorrente avesse diritto ad accedere alla seconda fase del procedimento amministrativo, svolta dinanzi alla rappresentanza consolare per il vaglio della documentazione e l'accertamento dei presupposti soggettivi ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Né può rappresentare un ostacolo alla formalizzazione della domanda l'avvenuta scadenza del nulla osta, rilasciato nel giugno del 2023, laddove la notoria situazione di difficoltà dell'Ambasciata italiana ad nel fare fronte alla mole di CP_1 istanze ricevute, su cui la stessa fonda la richiesta di compensazione delle spese di lite, induce ad escludere che tali ritardi siano da attribuire ad una immotivata inerzia dei richiedenti. In forza di quanto sopra esposto, stante la necessità di garantire tutela al diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale all'articolo 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare, deve dunque ordinarsi all'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la conseguente conclusione del relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 6 comma 5 DPR 394/1999. Possono essere compensate le spese di causa, alla luce delle allegazioni discordanti delle parti in ordine alla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. A ciò deve aggiungersi che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è comunque adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale: ordina al Controparte_4
ad , di fissare, entro 15 giorni dalla comunicazione
[...] CP_1 del provvedimento, l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in favore della sig.ra nata a [...] Controparte_3 in data 10.05.2000 e di procedere all'adozione del provvedimento definitivo nei termini previsti dall'art. 6 comma 5 DPR 394/1999; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, il 18/12/2025 LA GIUDICE d.ssa Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento di primo grado iscritto al n. r.g. 44970/2024, vertente TRA
nato a [...] in data [...], e residente in Parte_1 Motta di Livenza (TV), alla via Belluno snc, (C.F.: , con CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv.to DANILO CICCARELLI;
- ricorrente -
E Controparte_1
, in
[...] persona del p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE CP_2 DELLO STATO;
- resistente - Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 29/10/2024 l'odierno ricorrente esponeva che in data 05/06/2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Treviso aveva rilasciato il nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie nata a [...] in data [...]; che erano Controparte_3 seguiti numerosi tentativi di prenotazione di un appuntamento presso la rappresentanza consolare, sin quando nelle more del giudizio era stato fissato un appuntamento per il 26/08/2024, nel quale erano stati consegnati certificato di registrazione di matrimonio, certificato di registrazione di nascita e certificato di famiglia;
che, essendo decorso il termine per la conclusione del procedimento, in data 07/10/2024 con pec del legale era stata costituita in mora l'amministrazione resistente, la quale non aveva però fornito alcun riscontro. Chiedeva dunque parte ricorrente che venisse ordinato all' a Controparte_1
di emettere entro dieci giorni un provvedimento espresso e conclusivo CP_1 sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie. Si costituiva in giudizio il rappresentando che era stato fissato Controparte_1 un appuntamento per il 20/02/2025 a cui la sig.ra non si era presentata CP_3 senza addurre giustificazioni o impedimenti;
che la condotta non collaborativa della parte privata era sintomatica di una carenza di interesse rispetto all'ottenimento del visto per ricongiungimento familiare e, dunque, evidenziava l'infondatezza della domanda avanzata nel presente giudizio, a conferma che l'operato della Rappresentanza consolare doveva ritenersi legittimo. Parte ricorrente, nelle note per l'udienza del 09/12/2025 contestava quanto rilevato da parte resistente nella comparsa di costituzione, evidenziando che la moglie si era presentata nuovamente in data 27/02/2025 presso i locali della concessionaria del servizio in outsourcing, come da comunicazione effettuata in data 11/02/2025 da parte della Rappresentanza diplomatica, pertanto risultava infondata la circostanza dedotta dalla difesa erariale circa la fissazione di un appuntamento per il 20/02/2025; insisteva dunque per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, come documentato in atti, il ricorrente in data 05/06/2023 aveva regolarmente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la moglie. Per quel che concerne la seconda fase del procedimento, dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile evincere che parte ricorrente aveva ottenuto per il
26 agosto 2024 un appuntamento per la sola legalizzazione dei documenti (cfr. all.3 al ricorso), mentre non risulta che la domanda di visto sia mai stata formalizzata. A tale proposito le parti hanno depositato documentazione contrastante, laddove il ricorrente ha prodotto copia di una pec dell' in cui si comunicava la CP_1 fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in data
27/02/2025, senza che nelle note per l'udienza ne sia stato chiarito l'esito; dall'altra parte l'amministrazione resistente ha invece sostenuto che era stato fissato un appuntamento ai fini della formalizzazione della domanda di visto per il 20/02/2025 a cui l'interessata non si era presentata senza addurre alcuna motivazione. In ogni caso, dagli elementi a disposizione non emerge che la domanda di visto sia mai stata formalizzata ed in tal senso è indubbio che a seguito dell'ottenimento del nulla osta parte ricorrente avesse diritto ad accedere alla seconda fase del procedimento amministrativo, svolta dinanzi alla rappresentanza consolare per il vaglio della documentazione e l'accertamento dei presupposti soggettivi ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Né può rappresentare un ostacolo alla formalizzazione della domanda l'avvenuta scadenza del nulla osta, rilasciato nel giugno del 2023, laddove la notoria situazione di difficoltà dell'Ambasciata italiana ad nel fare fronte alla mole di CP_1 istanze ricevute, su cui la stessa fonda la richiesta di compensazione delle spese di lite, induce ad escludere che tali ritardi siano da attribuire ad una immotivata inerzia dei richiedenti. In forza di quanto sopra esposto, stante la necessità di garantire tutela al diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale all'articolo 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare, deve dunque ordinarsi all'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la conseguente conclusione del relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 6 comma 5 DPR 394/1999. Possono essere compensate le spese di causa, alla luce delle allegazioni discordanti delle parti in ordine alla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. A ciò deve aggiungersi che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è comunque adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale: ordina al Controparte_4
ad , di fissare, entro 15 giorni dalla comunicazione
[...] CP_1 del provvedimento, l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in favore della sig.ra nata a [...] Controparte_3 in data 10.05.2000 e di procedere all'adozione del provvedimento definitivo nei termini previsti dall'art. 6 comma 5 DPR 394/1999; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, il 18/12/2025 LA GIUDICE d.ssa Silvia Albano