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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PISA Sezione Lavoro
N.R.G. 1478/2019
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 21/1/2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Clara Fanelli, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Palla e Andrea
Mazzocchi, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza Mazzini, n. 1, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento e differenze retributive.
Conclusioni come da udienza del 21/1/2025, svoltasi mediante trattazione cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 5.12.2019, la ricorrente ha formulato le seguenti domande:
a) accertare l'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 L. 300/70, per non aver il datore di lavoro contestato preventivamente alla lavoratrice il fatto disciplinare;
b) conseguentemente, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 8 L.604/668 al risarcimento del danno nella misura massima prevista con riferimento all'ultima retribuzione dovuta sulla base al livello retributivo tenuto conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice e del comportamento del datore di lavoro;
c) dichiarare l'illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati tra le parti e il diritto della ricorrente alla loro conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, a far data dal 2.11.2011;
d) conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e) accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 4° livello professionale del CCNL Commercio, o quello ritenuto di giustizia, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di €
29.919,03, di cui € 2.168,69 a titolo di TFR, per il periodo dal 1.8.2013 al
30.11.2014;
f) accertare il diritto della ricorrente, relativamente al contratto di lavoro subordinato dal 1.12.2014 al 13.5.2019, ad essere inquadrata nel 4° livello professionale del CCNL Commercio, o quello che sarà ritenuto di giustizia, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di €
40.227,05, di cui € 7.617,60 a titolo di TFR a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e alla regolarizzazione retribuiva e contributiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
g) in ipotesi, condannare il convenuto al pagamento delle mensilità di marzo aprile e maggio 2019 e TFR per competenze dovute e non corrisposte sulla base dell'inquadramento al VI livello del CCNL, pari in totale ad € 15.481,38, di cui
€ 7.574,22 a titolo di TFR, o alla somma accertata in seguito alla produzione da parte della convenuta delle relative buste paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
h) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso di licenziamento corrispondente ad 1.912,64 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva lavorato alle dipendenze della in virtù di una serie Controparte_1
di contratti a tempo determinato, con inizio dal 1 dicembre 2014, poi trasformati in contratto a tempo indeterminato con mansioni di “operaia” al 6° livello del
CCNL Commercio, sino al 14.5.2019, data in cui è stata licenziata “per giusta causa” con lettera datata 13.5.2019;
b) più in particolare, aveva prestato attività lavorativa in favore della convenuta in forza di quattro contratti a progetto il primo in riferimento al periodo
2.11.2011/31.1.2012, il secondo 22.2.2012/31.7.2012, il terzo
1.8.2013/31.12.2013, il quarto 25.3.2014/30.9.2014, per realizzare traduzioni e adattamenti del sito web, finalizzati a dare visibilità nel mercato francese ed europeo alla società resistente;
c) tali contratti erano del tutto fittizi, al solo fine di usufruire di una prestazione lavorativa con basso compenso (220,00 € mensili);
d) in realtà, a decorrere dal primo contratto a progetto del 2.11.2011, aveva lavorato senza soluzione di continuità con prestazione subordinata, decorrente dal 1 dicembre 2014, alle dipendenze della convenuta e sotto la direzione di
[...]
e, contrariamente a quanto indicato nei contratti, svolgendo sempre le Per_1
medesime mansioni e osservando un orario prestabilito di lavoro e ricevendo un compenso fisso mensile;
e) benché fosse inquadrata nel 6 livello del CCNL Commercio con mansioni di operaia, sin dal 2011 svolgeva le mansioni del 4 livello retributivo, quale addetta all'ufficio commerciale;
f) il licenziamento della ricorrente era stato irrogato per pretesi comportamenti disciplinari che il datore di lavoro non aveva preventivamente contestato alla lavoratrice, in violazione dell'art. 7 del c.d. Statuto dei lavoratori;
g) la ricorrente non aveva incassato somme direttamente dai clienti del datore e non aveva alterato la consistenza del magazzino;
h) non erano state corrisposte le retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2019 e non era stato corrisposto il TFR, né le competenze di fine rapporto, né l'indennità di preavviso, né erano state consegnate le buste paga;
2. Con memoria depositata in data 6/3/2019, si è costituita la resistente, chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare comunque, ex art. 2948 c.c., la intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dalla ricorrente per il periodo anteriore al 21 gennaio 2015; ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di conversione dei contratti a progetto che hanno legato gli odierni contraddittori in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente in relazione alla impugnazione dei contratti a tempo determinato in questioni, intercorsi con la convenuta prima della assunzione a tempo indeterminato;
nel merito, respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale e comunque, accertare e dichiarare l'inadempimento della signora agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro Parte_1
intercorso con la convenuta e per l'effetto condannare la sig.ra risarcire Parte_1
tutti danni subiti e subendi dalla in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., a causa di tale condotta inadempiente;
accertare e dichiarare che la sig.ra
è responsabile del danno arrecato a in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro intercorso, come meglio descritto in narrativa;
e per
l'effetto condannare alla restituzione o comunque a dare e Parte_1
pagare a in persona del legale rapp.te p.t., la somma di euro Controparte_1
57.818,17 (euro cinquantasettemilaottocentodiciotto/17) o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa. Vinte le spese di lite e gli oneri di assistenza legale, implementati del contributo forfettario (15%) ex DM
55/2014, cpa, iva e con refusione delle spese di assistenza tecnica che l'istruttoria del giudizio rendesse eventualmente necessarie”. 2.1. In particolare, la resistente ha eccepito che:
a) la ricorrente aveva danneggiato il patrimonio aziendale in conseguenza di gravissime condotte truffaldine e appropriative, vendendo la merce presente in magazzino sotto costo e sollecitando pagamenti in contanti o su propria carta prepagata, nonché manomettendo gli imballaggi per far apparire pronte alla spedizione confezioni in realtà vuote;
b) prima del licenziamento per giusta causa, la aveva già ricevuto Parte_1
contezza degli addebiti che le erano mossi, tanto che era stata sollecitata ad un incontro chiarificatore, al quale aveva partecipato il padre;
c) per la contestazione disciplinare non era prevista una forma scritta ad substantiam, pertanto la procedura sanzionatoria era stata rispettata;
d) circa i rapporti di collaborazione, nel 2011 la aveva realizzato un Parte_1
apposito catalogo “elettronico” destinato ad essere inserito sul sito internet della società, nel 2012 aveva avuto l'incarico di realizzare una versione per la Francia del sito web, nel 2013 si era occupata di traduzione e adattamento del sito web e nel 2014 di formare un database con nominativi di potenziali clienti;
e) durante la collaborazione, la ricorrente non aveva una postazione fissa, non aveva alcun obbligo di presenza o di orario e gestiva la sua presenza in azienda in modo del tutto libero;
f) circa il periodo di lavoro subordinato, dal 2014 al licenziamento, si era occupata solamente di scarico, stoccaggio e preparazione merce, quale addetta al magazzino, mentre non aveva svolto la mansione di addetta all'ufficio commerciale che non esisteva in azienda;
g) il danno derivante dalla quantità di merce non riscontrata in magazzino assommava ad € 29.456,44, mentre il lucro cessante derivante dal mancato guadagno dalla vendita non effettuata avrebbe dovuto essere calcolato applicando il ricarico medio nella misura del 132%, di conseguenza il danno totale era pari ad € 68.338,94; h) non era stato corrisposto l'importo complessivo € 10.520,77 al lordo delle trattenute di legge, a titolo retribuzione, Tfr e competenze di fine rapporto, in ragione del danno arrecato alla società;
i) per il periodo anteriore al 23 gennaio 2015 i crediti erano prescritti;
j) i conteggi della controparte riferiti al quantum delle pretese erano criptici ed inattendibili.
3. Nella presente causa interveniva ex art. 105 c.p.c. Controparte_2
domandando di “condannare la ricorrente al risarcimento dei Parte_1
danni tutti subiti da in conseguenza dei fatti narrati e Controparte_2
per tutto quanto dedotto, argomentato e provato, danni che si quantificano in: €.
3.410,00 per il lucro cessante per le vendite non effettuate, corrispondenti alla perdita di esercizio per l'anno 2018; €. 17.600,00 per le fatture insolute per spedizioni formalmente effettuate senza il preventivo pagamento, in violazione della direttiva aziendale, ed a fronte di destinatari che affermano di nulla dovere;
€. 30.000,00 per il danno commerciale per perdita di clientela e per compromissione dell'immagine dell'azienda, danno che si precisa in tali termi i rimettendosi tuttavia all'equità del
Giudice Adito, stante l'impossibilità di una sua esatta quantificazione pur nella certezza del suo verificarsi;
o comunque in quella maggiore o minor somma che dovesse essere ritenute di giustizia. Il tutto oltre gli accessori di legge e con vittoria di spese e di funzioni di giudizio”.
4. In ragione della domanda riconvenzionale e dell'intervento proposti in giudizio, la ricorrente con la memoria di costituzione ha eccepito “l'improcedibilità della domanda riconvenzionale nonché comunque l'incompenza del Giudice del Lavoro, trattandosi di fatti e circostanze estranee al rapporto negoziale intercorso tra la signora
e la e per essere eventualmente di materia sottratta Parte_1 Controparte_1
alla sua competenza e di competenza del Giudice ordinario. Si dichiara di non accettare il contraddittorio con la né relativamente a fatti Controparte_2
e circostanze ad essa riferibili, essendo soggetto estraneo al rapporto di lavoro. Si eccepisce inoltre l'illegittimità della trattenuta degli importi dovuti alla lavoratrice a titolo di retribuzioni e TFR nonché l'illegittimità della compensazione di fatto operata dalla con il preteso danno. Benchè controparte qualifichi la Controparte_1
compensazione operata come “atecnica”, essa in realtà è inammissibile e illegittima, poiché è escluso che i rispettivi crediti traggano origine da un unico rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, essendo la estranea Controparte_2
al rapporto di lavoro e perchè solamente il credito della lavoratrice risulta essere certo liquido ed esigibile”.
5. Con ordinanza del 23.11.2020, è stata disposta la separazione della causa relativa alla posizione dell'intervenuta ed è stato ordinato ex art. 423 c.p.c. alla convenuta di pagare alla ricorrente la somma lorda di € 10.520,77, trattenuta sulle somme dovute dal datore di lavoro in compensazione, poiché il credito di quest'ultimo era sprovvisto di prova.
6. Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
6.1. Parte ricorrente ha contestato l'efficacia del licenziamento, affermando la violazione della procedura che prevede la previa contestazione dell'addebito disciplinare.
Ciò posto, si precisa che per procedere ad un licenziamento disciplinare è necessaria la preventiva contestazione scritta dell'addebito e l'ascolto del lavoratore a sua difesa, come stabilito dall'articolo 7 comma 2 della L. n. 300/1970. Il lavoratore deve essere reso edotto in modo puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale che viene posto alla base della sanzione da irrogare, al fine di consentirne l'immediata attività difensiva.
Nella vicenda in esame, non risulta che il datore abbia contestato per iscritto i fatti prima dell'irrogazione del licenziamento e il colloquio avuto fra il datore ed il padre della ricorrente risulta del tutto irrilevante a tale fine, pertanto, il licenziamento non è stato eseguito secondo le formalità previste dalla legge a tutela del diritto di difesa del lavoratore.
Sul piano delle tutele applicabili, deve farsi applicazione, come richiesto espressamente dalla parte ricorrente medesima, dello strumento risarcitorio previsto dall'art. 8 L.604/668, ratione temporis applicabile.
Si ritiene congruo riconoscere al lavoratore un'indennità pari a sei mensilità, tenuto conto della dimensione dell'impresa, della gravità della violazione procedurale commessa dal datore e della durata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Di conseguenza, quantificata in euro 1.586,32 l'ultima retribuzione globale di fatto
(somma così ottenuta: busta paga febbraio 2019: euro 1.359,71*14/12). La società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.517,20.
6.2. In ragione dell'illiceità del licenziamento, deve essere riconosciuta anche l'indennità di mancato preavviso del licenziamento (così, Cass. civ., 3247/2024), quantificata in euro 1.586,32.
6.3. La ricorrente ha poi chiesto, con riguardo ai contratti di collaborazione a progetto stipulati nel periodo dal 2.11.2011 al 30.11.2014, la loro conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive dovute all'inquadramento nel 4 livello professionale del CCNL Commercio.
Parte resistente ha eccepito la prescrizione di tali crediti, cui si è opposta la ricorrente, secondo cui il relativo termine decorrerebbe solamente dal momento del licenziamento, data la continuità di tutti rapporti di lavoro.
Riassunte le posizioni sostenute dalle parti, si precisa che il termine di prescrizione in esame è quinquennale, mentre deve essere chiarito il momento dal quale questo cominci a decorrere.
Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, chiarendo che nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (Cass. civ., n. 20918/2019).
Per i motivi esposti, trattandosi di domanda formulata per la prima volta con ricorso notificato il 23.1.2020, volta ad accertare crediti derivanti da diversi rapporti contrattuali il cui termine finale, per l'ultimo, è quello del 30.9.2014, questi appaiono prescritti per decorso del termine quinquennale. Di conseguenza, deve ritenersi precluso ogni accertamento legato a tali diritti.
Né può sostenersi che tali rapporti siano stati svolti senza soluzione di continuità. Ed infatti, per come sarà esaminato meglio infra, non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento continuativo dei rapporti di lavoro. Al riguardo deve solo rilevarsi come non possa essere ritenuto dotato di particolare credibilità quanto dichiarato da in considerazione dello stretto rapporto di parentela che lo lega Controparte_3
alla ricorrente. La testimone ha prestato servizio sino al 31.7.2012 di Testimone_1
guisa che le sue dichiarazioni possono essere utili solo a delineare lo svolgimento, già solo astrattamente considerando, di tale limitato periodo temporale.
6.4. La domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori per il periodo dal 1.12.2014 ed il licenziamento avvenuto il 13.5.2019, con conseguente richiesta di pagamento delle relative differenze retributive deve essere parimenti rigettata.
Nello specifico, ha affermato di essere stata inquadrata nel 6 livello operai del CCNL
Commercio, ma di aver svolto mansioni comprese nel 4 livello professionale del
CCNL, quale addetta al back office commerciale.
Giova, al riguardo, evidenziare come l'art. 113 del CCNL Commercio comprenda nel
VI livello: “…. i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. 5. CP_4
conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
CP_5
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17………………..; 19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”.
Rientrano invece nel quarto livello: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore
(adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci 9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. ; addetto a mansioni Controparte_6
d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico…”.
Tuttavia, non appare provato che la stessa ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento che ha ricevuto. Il teste , Testimone_2 più in particolare, ha riferito che “alla venivano affidate le operazioni per Parte_1
la spedizione della merce. Preparava i DDT per la spedizione, confezionava i prodotti da spedire, consegnava i pacchi al corriere unitamente alla fattura accompagnatoria, contabilizzata da me. La aveva anche il compito di consegnare la merce Parte_1
al corriere: si occupava di aprire il magazzino per far “prelevare” la merce all'addetto e dunque di presiedere all'operazione”. Ha aggiunto poi che “i pagamenti per i prodotti venduti pervenivano tramite bonifico da parte del corriere oppure via bonifico diretto dal cliente. Oppure ci portava l'assegno che riceveva dal cliente. Nel caso in cui il corriere portava gli assegni incassati, venivano consegnati alla che doveva “passarlo” a me per la contabilità”. Le stesse circostanze, Parte_1
sono state confermate anche dal teste pertanto i soggetti ascoltati Testimone_3
devono ritenersi attendibili e le risposte veritiere.
Il teste invece, ha riferito, peraltro in modo generico e senza Testimone_4
riferimenti temporali precisi, di essersi sempre rivolta alla per gli ordini, Parte_1
la quale rispondeva alle telefonate e spesso chiamava per informarsi sulla necessità di alcuni prodotti. Tuttavia, tali circostanze non sono da sole idonee ad inquadrare la ricorrente nelle mansioni di addetta alla vendita.
Quanto alle dichiarazioni, rilasciate mediante la forma della c.d. testimonianza scritta, di deve ribadirsi come la stessa abbia lavorato per la società resistente Testimone_1
sino al 31.7.2012 con la conseguenza che le sue dichiarazioni sono prive di rilevanza ai fini della ricostruzione fattuale rilevante ai fini della presente domanda.
In definitiva, viste le complessive risultanze probatorie, non può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia svolto l'attività di addetta alla vendita dei prodotti commercializzati o comunque svolto le mansioni superiori richieste, non essendo stato provato che provvedesse alla fatturazione, alla riscossione del venduto, né alla tenuta della corrispondenza con i clienti dell'azienda ovvero alle altre attività proprie del superiore inquadramento richiesto.
In conclusione, non avendo svolto mansioni superiori, il compenso percepito dalla lavoratrice risulta pienamente corrispondente al tipo lavoro prestato e la relativa domanda deve essere rigettata.
6.5. Con riguardo alla domanda di pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio
2019 e TFR, per competenze non corrisposte sulla base dell'inquadramento al 6 livello del CCNL, aveva riconosciuto che l'importo corrispondeva a Controparte_1
complessivi € 10.520,77 al lordo delle trattenute di legge e aveva affermato di non aver corrisposto la somma al fine di ristorare il danno subito. Orbene, tale importo risulta essere stato già pagato in corso di causa, in ottemperanza all'ordinanza del 23.11.2020 emessa ex art. 423 comma 2 c.p.c. in quanto somma non contestata.
In considerazione della mancata specifica contestazione avversaria, l'ordinanza de qua deve in tale sede essere confermata.
6.6. La società resistente ha formulato domanda riconvenzionale, Controparte_1
chiedendo il risarcimento danni per le perdite di magazzino subite in forza dell'asserito inadempimento della Parte_1
Tale pretesa risulta però sprovvista di prova anzitutto sull'an della condotta asseritamente tenuta dalla ricorrente. Valore dirimente in proposito assumono le dichiarazioni rilasciate dal testimone di parte resistente secondo il Testimone_3
quale “Posso riferire che il magazzino negli ultimi tempi “ era un porto di mare” chiunque poteva accesso. lasciava spesso aperto il magazzino, specialmente in Per_1
pausa pranzo”.
La pretesa risarcitoria deve ritenersi priva di prova anche con riguardo al quantum del danno, non essendo presenti in giudizio elementi per valutare quali beni risultavano effettivamente mancanti dal magazzino a causa delle condotte asseritamente riconducibili alla ricorrente.
La domanda riconvenzionale deve essere quindi rigettata.
7. Vista la soccombenza reciproca fra le parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
condanna n persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 9.517,20, a titolo di risarcimento del danno per l'illiceità del licenziamento, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna n persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 1.586,32 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
conferma l'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. in data 23.11.2020 con la quale è stato disposto il pagamento in favore della ricorrente ed a carico della parte resistente della somma lorda di euro 10.520,77 a titolo di retribuzione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e TFR;
rigetta le altre domande avanzate da parte ricorrente;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
N.R.G. 1478/2019
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 21/1/2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Clara Fanelli, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Palla e Andrea
Mazzocchi, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza Mazzini, n. 1, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento e differenze retributive.
Conclusioni come da udienza del 21/1/2025, svoltasi mediante trattazione cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 5.12.2019, la ricorrente ha formulato le seguenti domande:
a) accertare l'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 L. 300/70, per non aver il datore di lavoro contestato preventivamente alla lavoratrice il fatto disciplinare;
b) conseguentemente, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 8 L.604/668 al risarcimento del danno nella misura massima prevista con riferimento all'ultima retribuzione dovuta sulla base al livello retributivo tenuto conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice e del comportamento del datore di lavoro;
c) dichiarare l'illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati tra le parti e il diritto della ricorrente alla loro conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, a far data dal 2.11.2011;
d) conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e) accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 4° livello professionale del CCNL Commercio, o quello ritenuto di giustizia, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di €
29.919,03, di cui € 2.168,69 a titolo di TFR, per il periodo dal 1.8.2013 al
30.11.2014;
f) accertare il diritto della ricorrente, relativamente al contratto di lavoro subordinato dal 1.12.2014 al 13.5.2019, ad essere inquadrata nel 4° livello professionale del CCNL Commercio, o quello che sarà ritenuto di giustizia, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di €
40.227,05, di cui € 7.617,60 a titolo di TFR a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e alla regolarizzazione retribuiva e contributiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
g) in ipotesi, condannare il convenuto al pagamento delle mensilità di marzo aprile e maggio 2019 e TFR per competenze dovute e non corrisposte sulla base dell'inquadramento al VI livello del CCNL, pari in totale ad € 15.481,38, di cui
€ 7.574,22 a titolo di TFR, o alla somma accertata in seguito alla produzione da parte della convenuta delle relative buste paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
h) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso di licenziamento corrispondente ad 1.912,64 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva lavorato alle dipendenze della in virtù di una serie Controparte_1
di contratti a tempo determinato, con inizio dal 1 dicembre 2014, poi trasformati in contratto a tempo indeterminato con mansioni di “operaia” al 6° livello del
CCNL Commercio, sino al 14.5.2019, data in cui è stata licenziata “per giusta causa” con lettera datata 13.5.2019;
b) più in particolare, aveva prestato attività lavorativa in favore della convenuta in forza di quattro contratti a progetto il primo in riferimento al periodo
2.11.2011/31.1.2012, il secondo 22.2.2012/31.7.2012, il terzo
1.8.2013/31.12.2013, il quarto 25.3.2014/30.9.2014, per realizzare traduzioni e adattamenti del sito web, finalizzati a dare visibilità nel mercato francese ed europeo alla società resistente;
c) tali contratti erano del tutto fittizi, al solo fine di usufruire di una prestazione lavorativa con basso compenso (220,00 € mensili);
d) in realtà, a decorrere dal primo contratto a progetto del 2.11.2011, aveva lavorato senza soluzione di continuità con prestazione subordinata, decorrente dal 1 dicembre 2014, alle dipendenze della convenuta e sotto la direzione di
[...]
e, contrariamente a quanto indicato nei contratti, svolgendo sempre le Per_1
medesime mansioni e osservando un orario prestabilito di lavoro e ricevendo un compenso fisso mensile;
e) benché fosse inquadrata nel 6 livello del CCNL Commercio con mansioni di operaia, sin dal 2011 svolgeva le mansioni del 4 livello retributivo, quale addetta all'ufficio commerciale;
f) il licenziamento della ricorrente era stato irrogato per pretesi comportamenti disciplinari che il datore di lavoro non aveva preventivamente contestato alla lavoratrice, in violazione dell'art. 7 del c.d. Statuto dei lavoratori;
g) la ricorrente non aveva incassato somme direttamente dai clienti del datore e non aveva alterato la consistenza del magazzino;
h) non erano state corrisposte le retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2019 e non era stato corrisposto il TFR, né le competenze di fine rapporto, né l'indennità di preavviso, né erano state consegnate le buste paga;
2. Con memoria depositata in data 6/3/2019, si è costituita la resistente, chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare comunque, ex art. 2948 c.c., la intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dalla ricorrente per il periodo anteriore al 21 gennaio 2015; ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di conversione dei contratti a progetto che hanno legato gli odierni contraddittori in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente in relazione alla impugnazione dei contratti a tempo determinato in questioni, intercorsi con la convenuta prima della assunzione a tempo indeterminato;
nel merito, respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale e comunque, accertare e dichiarare l'inadempimento della signora agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro Parte_1
intercorso con la convenuta e per l'effetto condannare la sig.ra risarcire Parte_1
tutti danni subiti e subendi dalla in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., a causa di tale condotta inadempiente;
accertare e dichiarare che la sig.ra
è responsabile del danno arrecato a in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro intercorso, come meglio descritto in narrativa;
e per
l'effetto condannare alla restituzione o comunque a dare e Parte_1
pagare a in persona del legale rapp.te p.t., la somma di euro Controparte_1
57.818,17 (euro cinquantasettemilaottocentodiciotto/17) o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa. Vinte le spese di lite e gli oneri di assistenza legale, implementati del contributo forfettario (15%) ex DM
55/2014, cpa, iva e con refusione delle spese di assistenza tecnica che l'istruttoria del giudizio rendesse eventualmente necessarie”. 2.1. In particolare, la resistente ha eccepito che:
a) la ricorrente aveva danneggiato il patrimonio aziendale in conseguenza di gravissime condotte truffaldine e appropriative, vendendo la merce presente in magazzino sotto costo e sollecitando pagamenti in contanti o su propria carta prepagata, nonché manomettendo gli imballaggi per far apparire pronte alla spedizione confezioni in realtà vuote;
b) prima del licenziamento per giusta causa, la aveva già ricevuto Parte_1
contezza degli addebiti che le erano mossi, tanto che era stata sollecitata ad un incontro chiarificatore, al quale aveva partecipato il padre;
c) per la contestazione disciplinare non era prevista una forma scritta ad substantiam, pertanto la procedura sanzionatoria era stata rispettata;
d) circa i rapporti di collaborazione, nel 2011 la aveva realizzato un Parte_1
apposito catalogo “elettronico” destinato ad essere inserito sul sito internet della società, nel 2012 aveva avuto l'incarico di realizzare una versione per la Francia del sito web, nel 2013 si era occupata di traduzione e adattamento del sito web e nel 2014 di formare un database con nominativi di potenziali clienti;
e) durante la collaborazione, la ricorrente non aveva una postazione fissa, non aveva alcun obbligo di presenza o di orario e gestiva la sua presenza in azienda in modo del tutto libero;
f) circa il periodo di lavoro subordinato, dal 2014 al licenziamento, si era occupata solamente di scarico, stoccaggio e preparazione merce, quale addetta al magazzino, mentre non aveva svolto la mansione di addetta all'ufficio commerciale che non esisteva in azienda;
g) il danno derivante dalla quantità di merce non riscontrata in magazzino assommava ad € 29.456,44, mentre il lucro cessante derivante dal mancato guadagno dalla vendita non effettuata avrebbe dovuto essere calcolato applicando il ricarico medio nella misura del 132%, di conseguenza il danno totale era pari ad € 68.338,94; h) non era stato corrisposto l'importo complessivo € 10.520,77 al lordo delle trattenute di legge, a titolo retribuzione, Tfr e competenze di fine rapporto, in ragione del danno arrecato alla società;
i) per il periodo anteriore al 23 gennaio 2015 i crediti erano prescritti;
j) i conteggi della controparte riferiti al quantum delle pretese erano criptici ed inattendibili.
3. Nella presente causa interveniva ex art. 105 c.p.c. Controparte_2
domandando di “condannare la ricorrente al risarcimento dei Parte_1
danni tutti subiti da in conseguenza dei fatti narrati e Controparte_2
per tutto quanto dedotto, argomentato e provato, danni che si quantificano in: €.
3.410,00 per il lucro cessante per le vendite non effettuate, corrispondenti alla perdita di esercizio per l'anno 2018; €. 17.600,00 per le fatture insolute per spedizioni formalmente effettuate senza il preventivo pagamento, in violazione della direttiva aziendale, ed a fronte di destinatari che affermano di nulla dovere;
€. 30.000,00 per il danno commerciale per perdita di clientela e per compromissione dell'immagine dell'azienda, danno che si precisa in tali termi i rimettendosi tuttavia all'equità del
Giudice Adito, stante l'impossibilità di una sua esatta quantificazione pur nella certezza del suo verificarsi;
o comunque in quella maggiore o minor somma che dovesse essere ritenute di giustizia. Il tutto oltre gli accessori di legge e con vittoria di spese e di funzioni di giudizio”.
4. In ragione della domanda riconvenzionale e dell'intervento proposti in giudizio, la ricorrente con la memoria di costituzione ha eccepito “l'improcedibilità della domanda riconvenzionale nonché comunque l'incompenza del Giudice del Lavoro, trattandosi di fatti e circostanze estranee al rapporto negoziale intercorso tra la signora
e la e per essere eventualmente di materia sottratta Parte_1 Controparte_1
alla sua competenza e di competenza del Giudice ordinario. Si dichiara di non accettare il contraddittorio con la né relativamente a fatti Controparte_2
e circostanze ad essa riferibili, essendo soggetto estraneo al rapporto di lavoro. Si eccepisce inoltre l'illegittimità della trattenuta degli importi dovuti alla lavoratrice a titolo di retribuzioni e TFR nonché l'illegittimità della compensazione di fatto operata dalla con il preteso danno. Benchè controparte qualifichi la Controparte_1
compensazione operata come “atecnica”, essa in realtà è inammissibile e illegittima, poiché è escluso che i rispettivi crediti traggano origine da un unico rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, essendo la estranea Controparte_2
al rapporto di lavoro e perchè solamente il credito della lavoratrice risulta essere certo liquido ed esigibile”.
5. Con ordinanza del 23.11.2020, è stata disposta la separazione della causa relativa alla posizione dell'intervenuta ed è stato ordinato ex art. 423 c.p.c. alla convenuta di pagare alla ricorrente la somma lorda di € 10.520,77, trattenuta sulle somme dovute dal datore di lavoro in compensazione, poiché il credito di quest'ultimo era sprovvisto di prova.
6. Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
6.1. Parte ricorrente ha contestato l'efficacia del licenziamento, affermando la violazione della procedura che prevede la previa contestazione dell'addebito disciplinare.
Ciò posto, si precisa che per procedere ad un licenziamento disciplinare è necessaria la preventiva contestazione scritta dell'addebito e l'ascolto del lavoratore a sua difesa, come stabilito dall'articolo 7 comma 2 della L. n. 300/1970. Il lavoratore deve essere reso edotto in modo puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale che viene posto alla base della sanzione da irrogare, al fine di consentirne l'immediata attività difensiva.
Nella vicenda in esame, non risulta che il datore abbia contestato per iscritto i fatti prima dell'irrogazione del licenziamento e il colloquio avuto fra il datore ed il padre della ricorrente risulta del tutto irrilevante a tale fine, pertanto, il licenziamento non è stato eseguito secondo le formalità previste dalla legge a tutela del diritto di difesa del lavoratore.
Sul piano delle tutele applicabili, deve farsi applicazione, come richiesto espressamente dalla parte ricorrente medesima, dello strumento risarcitorio previsto dall'art. 8 L.604/668, ratione temporis applicabile.
Si ritiene congruo riconoscere al lavoratore un'indennità pari a sei mensilità, tenuto conto della dimensione dell'impresa, della gravità della violazione procedurale commessa dal datore e della durata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Di conseguenza, quantificata in euro 1.586,32 l'ultima retribuzione globale di fatto
(somma così ottenuta: busta paga febbraio 2019: euro 1.359,71*14/12). La società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.517,20.
6.2. In ragione dell'illiceità del licenziamento, deve essere riconosciuta anche l'indennità di mancato preavviso del licenziamento (così, Cass. civ., 3247/2024), quantificata in euro 1.586,32.
6.3. La ricorrente ha poi chiesto, con riguardo ai contratti di collaborazione a progetto stipulati nel periodo dal 2.11.2011 al 30.11.2014, la loro conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive dovute all'inquadramento nel 4 livello professionale del CCNL Commercio.
Parte resistente ha eccepito la prescrizione di tali crediti, cui si è opposta la ricorrente, secondo cui il relativo termine decorrerebbe solamente dal momento del licenziamento, data la continuità di tutti rapporti di lavoro.
Riassunte le posizioni sostenute dalle parti, si precisa che il termine di prescrizione in esame è quinquennale, mentre deve essere chiarito il momento dal quale questo cominci a decorrere.
Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, chiarendo che nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (Cass. civ., n. 20918/2019).
Per i motivi esposti, trattandosi di domanda formulata per la prima volta con ricorso notificato il 23.1.2020, volta ad accertare crediti derivanti da diversi rapporti contrattuali il cui termine finale, per l'ultimo, è quello del 30.9.2014, questi appaiono prescritti per decorso del termine quinquennale. Di conseguenza, deve ritenersi precluso ogni accertamento legato a tali diritti.
Né può sostenersi che tali rapporti siano stati svolti senza soluzione di continuità. Ed infatti, per come sarà esaminato meglio infra, non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento continuativo dei rapporti di lavoro. Al riguardo deve solo rilevarsi come non possa essere ritenuto dotato di particolare credibilità quanto dichiarato da in considerazione dello stretto rapporto di parentela che lo lega Controparte_3
alla ricorrente. La testimone ha prestato servizio sino al 31.7.2012 di Testimone_1
guisa che le sue dichiarazioni possono essere utili solo a delineare lo svolgimento, già solo astrattamente considerando, di tale limitato periodo temporale.
6.4. La domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori per il periodo dal 1.12.2014 ed il licenziamento avvenuto il 13.5.2019, con conseguente richiesta di pagamento delle relative differenze retributive deve essere parimenti rigettata.
Nello specifico, ha affermato di essere stata inquadrata nel 6 livello operai del CCNL
Commercio, ma di aver svolto mansioni comprese nel 4 livello professionale del
CCNL, quale addetta al back office commerciale.
Giova, al riguardo, evidenziare come l'art. 113 del CCNL Commercio comprenda nel
VI livello: “…. i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. 5. CP_4
conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
CP_5
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17………………..; 19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”.
Rientrano invece nel quarto livello: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore
(adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci 9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. ; addetto a mansioni Controparte_6
d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico…”.
Tuttavia, non appare provato che la stessa ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento che ha ricevuto. Il teste , Testimone_2 più in particolare, ha riferito che “alla venivano affidate le operazioni per Parte_1
la spedizione della merce. Preparava i DDT per la spedizione, confezionava i prodotti da spedire, consegnava i pacchi al corriere unitamente alla fattura accompagnatoria, contabilizzata da me. La aveva anche il compito di consegnare la merce Parte_1
al corriere: si occupava di aprire il magazzino per far “prelevare” la merce all'addetto e dunque di presiedere all'operazione”. Ha aggiunto poi che “i pagamenti per i prodotti venduti pervenivano tramite bonifico da parte del corriere oppure via bonifico diretto dal cliente. Oppure ci portava l'assegno che riceveva dal cliente. Nel caso in cui il corriere portava gli assegni incassati, venivano consegnati alla che doveva “passarlo” a me per la contabilità”. Le stesse circostanze, Parte_1
sono state confermate anche dal teste pertanto i soggetti ascoltati Testimone_3
devono ritenersi attendibili e le risposte veritiere.
Il teste invece, ha riferito, peraltro in modo generico e senza Testimone_4
riferimenti temporali precisi, di essersi sempre rivolta alla per gli ordini, Parte_1
la quale rispondeva alle telefonate e spesso chiamava per informarsi sulla necessità di alcuni prodotti. Tuttavia, tali circostanze non sono da sole idonee ad inquadrare la ricorrente nelle mansioni di addetta alla vendita.
Quanto alle dichiarazioni, rilasciate mediante la forma della c.d. testimonianza scritta, di deve ribadirsi come la stessa abbia lavorato per la società resistente Testimone_1
sino al 31.7.2012 con la conseguenza che le sue dichiarazioni sono prive di rilevanza ai fini della ricostruzione fattuale rilevante ai fini della presente domanda.
In definitiva, viste le complessive risultanze probatorie, non può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia svolto l'attività di addetta alla vendita dei prodotti commercializzati o comunque svolto le mansioni superiori richieste, non essendo stato provato che provvedesse alla fatturazione, alla riscossione del venduto, né alla tenuta della corrispondenza con i clienti dell'azienda ovvero alle altre attività proprie del superiore inquadramento richiesto.
In conclusione, non avendo svolto mansioni superiori, il compenso percepito dalla lavoratrice risulta pienamente corrispondente al tipo lavoro prestato e la relativa domanda deve essere rigettata.
6.5. Con riguardo alla domanda di pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio
2019 e TFR, per competenze non corrisposte sulla base dell'inquadramento al 6 livello del CCNL, aveva riconosciuto che l'importo corrispondeva a Controparte_1
complessivi € 10.520,77 al lordo delle trattenute di legge e aveva affermato di non aver corrisposto la somma al fine di ristorare il danno subito. Orbene, tale importo risulta essere stato già pagato in corso di causa, in ottemperanza all'ordinanza del 23.11.2020 emessa ex art. 423 comma 2 c.p.c. in quanto somma non contestata.
In considerazione della mancata specifica contestazione avversaria, l'ordinanza de qua deve in tale sede essere confermata.
6.6. La società resistente ha formulato domanda riconvenzionale, Controparte_1
chiedendo il risarcimento danni per le perdite di magazzino subite in forza dell'asserito inadempimento della Parte_1
Tale pretesa risulta però sprovvista di prova anzitutto sull'an della condotta asseritamente tenuta dalla ricorrente. Valore dirimente in proposito assumono le dichiarazioni rilasciate dal testimone di parte resistente secondo il Testimone_3
quale “Posso riferire che il magazzino negli ultimi tempi “ era un porto di mare” chiunque poteva accesso. lasciava spesso aperto il magazzino, specialmente in Per_1
pausa pranzo”.
La pretesa risarcitoria deve ritenersi priva di prova anche con riguardo al quantum del danno, non essendo presenti in giudizio elementi per valutare quali beni risultavano effettivamente mancanti dal magazzino a causa delle condotte asseritamente riconducibili alla ricorrente.
La domanda riconvenzionale deve essere quindi rigettata.
7. Vista la soccombenza reciproca fra le parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
condanna n persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 9.517,20, a titolo di risarcimento del danno per l'illiceità del licenziamento, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
condanna n persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 1.586,32 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
conferma l'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. in data 23.11.2020 con la quale è stato disposto il pagamento in favore della ricorrente ed a carico della parte resistente della somma lorda di euro 10.520,77 a titolo di retribuzione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e TFR;
rigetta le altre domande avanzate da parte ricorrente;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli