TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/09/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Udienza del 2/7/2025 G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
Il Giudice
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di NO NF, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, Parte_2 CodiceFiscale_2
, , Parte_3 CodiceFiscale_3
, Parte_4 CodiceFiscale_4
c.f. , Parte_5 C.F._5 in proprio e nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli, nonché eredi del sig. , nato il [...], Persona_1
, deceduto in data 29/05/2013, CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello Matrone, c.f.
nello studio del quale, in Sant'Egidio del Monte C.F._7
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 1 Albino (SA), alla via Tortora n. 28, elettivamente domiciliano, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Dott. , con sede in NO Controparte_2
NF (Sa), alla Via Atzori n. 139, P. Iva n. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NO NF, alla Via G. Matteotti n. 30, nello studio dell'Avv. Adriano Bellacosa (c.f. C.F._8
), il quale lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in
[...] calce alla comparsa di risposta;
nato il [...] a [...] ed ivi TR residente a[...], C.F. , C.F._9 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Romano, con studio invia A. Garibaldi n. 23, NO NF (C.F. , presso il quale CodiceFiscale_10 elettivamente domicilia;
CONVENUTI
NONCHE' (P.I.: Controparte_4
), con sede legale in Torino alla via Corte d'Appello P.IVA_2
n.11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco CP_5
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._11 studio dell'avv. Francesco Gagliardi in Pagani alla via Piave n.26, giusta procura generale alle liti per atto del notaio Persona_2 del 27/04/2017 (Racc. n. 38076; Rep. n.81954);
(C.F. ), con sede Controparte_6 P.IVA_3 in Bologna, Via Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa, CP_7 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Beniamino Spirito (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_12 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Spinelli a NO NF (SA) in Via Matteotti 30; TERZI CHIAMATI
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 2 CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 2/7/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19/10/2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano quanto segue:
- già affetto da 'cirrosi epatica HCV correlata', in Persona_1 data 2/3/2011, si recava presso
[...]
con sede in NO PA
NF, alla via Atzori, 139, per eseguire esami del sangue, dai quali risultavano numerosi valori alterati rispetto alla norma, quali PLT-Piastrine, GPT e GOT;
- in data 29/3/2011 il effettuava, sempre presso il predetto Parte_2
Centro, un'ecografia dell'addome superiore, effettuata dal medico Ecografista dr. , con il seguente esito: 'Fegato lobo TR destro nei limiti volumetrici (MHL mm 136) con iniziale ipertrofia dei segmenti paramediani, a margini finemente irregolari ed eco struttura diffusamente disomogenea del tipo fibrosteatosica per epatopatia cronica;
presenza di nodulo iperecogeno mm 10 x mm 10 nell'area del VI-VII segmento epatico';
- lo specialista non consigliava al paziente di effettuare alcuna terapia, né di rinnovare il controllo alla scadenza ritenuta opportuna per monitorare la sua evidente patologia, né si metteva o chiedeva di mettersi in contatto con il medico di base o con altro specialista per intraprendere adeguata terapia conservativa;
- in data 7/1/2013, il signor a seguito di dolenzia addominale Parte_2 diffusa e contrazione urinaria, veniva ricoverato presso il Presidio ospedaliero di NO NF-U.O. , giusta referto Controparte_9 del 23/1/2013 - dal quale si rilevava 'evidenza ecografica di nodulo iperecogeno del VI-VII segmento epatico e splenomegalia' - ove veniva praticata TC Addome, che rivelava 'fegato dismorfico con ipertrofia del lobo sin. a margini irregolari come da epatopatia cronica e densità disomogenea. Dopo iniezione di m.d.c. i.v. si
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 3 osserva disomogenea e precoce impregnazione parenchimale in corrispondenza del VI, VII e di parte dell'VIII segmento, con fenomeni di arterializzazione perilesionali';
- in data 7/2/2013, il si sottoponeva, nuovamente presso il Parte_2
Centro diagnostico convenuto, a RMN Addome superiore senza e con MDC, effettuata dal medico Radiologo dr.ssa giusta Persona_3 referto nel quale veniva evidenziato 'fegato di dimensioni aumentate, dismorfico, con ipertrofia del lobo sinistro, a margini dentellati, a struttura grossolana e disomogenea, con evidenza a carico del lobo di destra di una grossolana formazione, interessante prevalentemente VII, V e VII (probabile errore nella redazione del referto, in realtà V, VII e VIII, come si evince da successivo referto dell'Istituto Nazionale Tumori di segmento, di basso segnale Per_3 in T1 e modicamente iperintensa in T2, che dopo iniezione e.v. di m.d.c. mostra evidente ed irregolare impregnazione in fase arteriosa con ampie zone con progressivo wash-out divenendo ipointense in fase tardiva…..Conclusione: reperto RM compatibile con lesione eteroplastica infiltrante il lobo epatico di destra (HCC), già nota in anamnesi';
- in data 4/3/2013, il dr. dell'Istituto Nazionale Persona_4
Tumori , evidenziava la presenza di CP_10 Controparte_11 nodularità in entrambi i lobi epatici, facendo riferimento al precedente esame RM, dal quale si evinceva 'area di confluenza lesionale al V, VII e VIII segmento e la trombosi, in particolare a destra';
- dopo un periodo di ricovero (dal 24/4/ 2013 al 21/5/2013), il veniva dimesso dall'U.O. Malattie Infettive dell'ospedale di Parte_2
NO NF, con la diagnosi di Epatocarcinoma, cirrosi epatica HCV correlata scompensata, ernia inguinale destra;
- in data 29/05/2013 il signor decedeva;
Parte_2
- come si evince dall'attestato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione – Area Nord del Distretto N.61 dell'ASL Salerno, in data 02/02/2017, la complicazione che lo aveva portato alla morte era 'Carcinoma del fegato';
- l'area del VI-VII segmento epatico, già oggetto di formazione evidenziata fin dalla prima ecografia effettuata in data 29/3/2011, aveva subito una grave degenerazione, che aveva comportato gli sviluppi della malattia e la successiva morte del paziente;
- il decesso del signor era, quindi, riconducibile a un Parte_2
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 4 malessere già noto ai sanitari della struttura convenuta, che avevano avuto modo di verificarne le condizioni di salute senza effettuare alcuna prescrizione, né consigliare visite specialistiche e/o indagini e terapia di sorta, tanto da provocare l'aggravamento proprio in ragione di una formazione evidenziata, ma non comunicata né ritenuta rilevante ai fini di successive cure o controlli, come sarebbe stato opportuno secondo l'ordinaria diligenza del medico preposto. Il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, non idoneamente evidenziate nello stato primitivo, né opportunamente tenute sotto adeguato e tempestivo controllo, ne avevano determinato la morte dopo indicibili sofferenze;
- con nota dell'8/6/2016, rimessa a mezzo raccomandata a.r. pervenuta il 15/6/2016, gli attori inoltravano, pertanto, al suddetto Istituto Diagnostico, diffida volta a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in ragione del decesso a seguito di tardiva diagnosi, occorso al proprio congiunto, senza alcun esito;
- con nota del 12/9/2016, rimessa al suddetto Istituto e al dr.
, gli attori sollecitavano idoneo riscontro per la TR definizione stragiudiziale della pendenza, anche eventualmente attraverso società assicuratrice da indicare allo scopo, reiterando la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, dai medesimi subiti in ragione della morte del proprio congiunto, per non avere, il medico ecografista dr. che aveva effettuato esame TR diagnostico in data 29/3/2011, consigliato al paziente di effettuare alcuna terapia, né di rinnovare il controllo a scadenza ritenuta opportuna per monitorare la sua evidente patologia, come avrebbe dovuto, a fronte di evidenti problematiche a carico dell'area del VI- VII segmento epatico, che, in seguito alla graduale degenerazione, avevano comportato la morte del paziente;
- gli attori attivavano il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 28/2010 e successive modifiche, presso l'organismo accreditato con Controparte_12 sede in Scafati (SA). Il procedimento di mediazione n. 97/2017, incardinato con istanza di mediazione presentata il 31/1/2017, giusta apposito verbale del 21/03/2017, presenti tutte le parti, si concludeva con esito negativo per mancato accordo.
Tanto premesso, gli attori ritenevano sussistente la responsabilità professionale del medico ecografista preposto agli esami diagnostici
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 5 cui era stato sottoposto il per non aver evidenziato la Parte_2 gravità della patologia da cui lo stesso era affetto, per non averlo indirizzato ad uno specialista per l'immediata cura, né raccomandato gli approfondimenti del caso, che avrebbero evitato gli esiti infausti di tale imperizia o, quantomeno, prolungato significativamente le aspettative di vita del paziente. Come evidenziato nella relazione medica di parte 'Nella fattispecie in esame, la neoplasia epatica del sig. poteva Persona_1 essere diagnosticata 22 mesi prima, quando la neoplasia era allo stadio 0 (Nella classificazione di Barcelona BCLC, si considerano in stadio 0 quei pazienti con lesioni < 2 cm, normali livelli di bilirubina e una pressione portale nella norma: questi soggetti possono spesso essere sottoposti ad una resezione con una ottima sopravvivenza a lungo termine). Invece per un errore professionale dell'Ecografista che eseguì l'esame ecografico dell'addome superiore in data 29.03.2011, la neoplasia fu diagnosticata a distanza di circa due anni quando oramai era progredita al terzo stadio ed aveva già prodotto metastasi. Se invece l'Ecografista dell' PA
di NO NF che eseguì l'esame ecografico
[...] dell'addome superiore in data 29.03.2011, quant'anche non avesse posto diagnosi di neoplasia, avesse almeno segnalato al paziente che la presenza di nodulo iperecogeno mm 10 x mm 10 nell'area del VI- VII segmento epatico era meritevole di approfondimento diagnostico con TAC e/o RMN considerato il dato anamnestico e le finalità per cui era stata eseguita l'indagine ecografica, sarebbe stato possibile aggredire la neoplasia nello stato iniziale (stadio 0) con buone possibilità di completa emendazione della stessa o almeno con elevate probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni (il 74%, ma secondo alcune statistiche anche oltre tale percentuale). L'aver ritardato, per errata lettura dell'accertamento strumentale, la diagnosi di carcinoma epatocellulare allo stadio 0 ha comportato la progressione indisturbata dello stesso fino al terzo stadio con metastasi intraepatica e compromissione del circolo ematico intraepatico e con una prognosi estremamente sfavorevole per il paziente che infatti pervenne all'exitus in meno di 5 mesi dalla diagnosi. In conclusione il comportamento professionale non corretto ma improntato a negligenza, imperizia ed imprudenza dell' di Controparte_13
NO NF in occasione della refertazione dell'esame ecografico
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 6 dell'addome superiore eseguito presso la stessa Struttura Sanitaria privata in data 29.03.2011, è stato chiaramente causa di perdita di chance per il paziente di essere curato adeguatamente con elevata probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni e con una qualità di vita migliore.'
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo:
1. di dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
e del Dr. PA
, nella produzione del sinistro occorso al signor TR
, che ne aveva provocato il decesso in data Persona_1
29/5/2013, stante il nesso di causalità tra la negligenza del sanitario preposto all'esame ecografico, che non aveva dato alcun rilievo alla diagnosi di patologia epatica che, se inquadrata e curata nello stadio precoce in cui era stata individuata, avrebbe potuto ritardarne considerevolmente l'esito infausto;
2. di condannare l' Controparte_14
in solido con il sanitario preposto Dr.
[...]
, al risarcimento del danno subito dagli attori, TR rispettivamente in qualità di vedova e di figli del paziente deceduto anzitempo, in termini di perdita di chance di sopravvivenza, risarcibile, quale entità a sé, giuridicamente ed economicamente valutabile, avendo i convenuti, per effetto del loro comportamento negligente e omissivo, ridotto la sua possibilità di vivere sicuramente più a lungo - danni quantificati in € 250.000,00 in proporzione all'aspettativa di vita di cui alla relazione medica di parte, o nella somma maggiore e/o minore che il Giudice vorrà determinare;
3. di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito per effetto della sofferenza patita dal proprio congiunto prima dell'exitus, nella somma che il giudice vorrà determinare;
4. di condannare, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale nella somma che il Giudice vorrà determinare. Le voci di cui ai punti 2. 3. e 4. dovranno essere gravate da interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del decesso fino all'effettivo pagamento;
5. di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze della presente procedura, con attribuzione al procuratore antistatario.
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 7 In data 17/5/2018 si costituiva il convenuto , che eccepiva CP_3
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta, non essendo configurabile alcuna condotta negligente ed eziologicamente rilevante attribuibile al dott. , al quale non Per_5 era pertanto ascrivibile nessuna responsabilità in relazione al decesso del sig. né in relazione alla dedotta Persona_1 perdita di chance di sopravvivenza. Evidenziava, infatti, il convenuto che il controllo ecografico da lui eseguito era stato prescritto dal medico curante del sig. e Parte_2 che, in ogni caso, rientrava tra gli esami ai quali quest'ultimo si sottoponeva per monitorare lo stato della patologia, essendo lo stesso, sin dall'anno 1998, affetto da “epatite cronica HCV correlata”, così come risulta dal referto del 4/3/2013 del dott.
(Istituto Nazionale Tumori Napoli – G. Pascale). Persona_4
Aggiungeva che il come risultava dalla documentazione Parte_2 medica in atti, già in data 2/2/2010, si era sottoposto ad un esame ecografico presso lo Studio Radiologico , all'esito del quale Persona_6 gli veniva diagnosticata la presenza “in lobo dx nodulo ipercogeno di 15 mm riferibile ad angioma”. Evidenziava che, inoltre, in data 17/2/2010, presso l'O.U.C. di Chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato, Dipartimento di Gastroenterologia dell'Azienda ospedaliera “A. Cardarelli” di Per_3 veniva confermata al signor la diagnosi di “cirrosi epatica Parte_2
HCV correlata”. Aggiungeva di aver eseguito diligentemente l'esame diagnostico in data 29/3/2011 e di aver refertato, tra l'altro, “la presenza di nodulo ipercogeno mm 10 x mm 10 nell'area del VI-VII segmento epatico”, lo stesso nodulo evidenziato nel referto del 2/2/2010, per il quale era stata formulata la diagnosi di “angioma”. In entrambi gli esami ecografici effettuati, evidenziava come non si rilevassero lesioni focali solide ipoecogene tipo HCC, ma si riscontrava solo il nodulo eperecogeno “bianco”, perfettamente identico tra l'ecografia del febbraio 2010 e l'ecografia di marzo 2011 (eseguita dal dott. ), CP_3 anzi in quest'ultima addirittura più piccolo. Specificava che, se il nodulo in questione fosse stato una neoplasia epatica, tenendo conto della velocità di crescita tumorale definita dal tempo di raddoppiamento medio (doubling time) della massa neoplastica compreso tra i 112 e i 204 giorni, dopo un anno si sarebbe dovuto riscontrare tra le due ecografie una sostanziale
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 8 differenza e la formazione nodulare avrebbe dovuto presentarsi notevolmente aumentata, almeno di 40 mm. Al contrario, invece, la formazione nodulare riscontrata nel 2010 rimaneva inalterata nella struttura e nelle dimensioni all'esame ecografico di marzo 2011, deponendo nel senso che si trattava di angioma, vale a dire di una formazione benigna, con la conseguenza che la trasformazione neoplastica della cirrosi doveva essere avvenuta certamente dopo il mese di marzo 2011. Specificava il convenuto di non avere, pertanto, commesso CP_3 alcun errore diagnostico, dal momento che aveva evidenziato la formazione nodulare, ancorché di ridottissime dimensioni, nonché di aver svolto la prestazione richiesta con diligenza e professionalità, evidenziando, con estrema chiarezza, la patologia da cui era affetto il signor Parte_2
Aggiungeva, inoltre, il dott. , di non essere affatto tenuto a CP_3 prescrivere una terapia, né tantomeno ad evidenziare la necessità di controlli ulteriori, atteso che, in base alle linee guida mediche ordinariamente seguite, se una lesione epatica, ecograficamente tipica per angioma, è nota da oltre 6 mesi e non manifesta segni di accrescimento e/o di alterazioni strutturali, la diagnosi di angioma precedentemente eseguita deve ritenersi affidabile e possono omettersi indicazioni circa esami di conferma. Specificava, poi, che l'osservanza del comportamento protocollare semestrale avrebbe certamente consentito di cogliere il momento iniziale della trasformazione neoplastica della cirrosi, avvenuta dopo il mese di marzo 2011, e quindi, dopo l'esame ecografico effettuato dal dott. , la cui condotta professionale non aveva, pertanto, CP_3 inciso assolutamente né sulla verificazione della morte del Parte_2 né sulla riduzione delle aspettative di vita del paziente. Tanto premesso, il convenuto chiedeva di chiamare TR in causa la con la quale aveva Controparte_15 stipulato, a copertura dei rischi professionali, la polizza n. 2011/03/2106229, con decorrenza dal 19/5/2011 al 19/05/2012, e la polizza n. 2012/032137765, con decorrenza dal 19/5/2012 al 19/5/2014, e la con la quale aveva Controparte_16 stipulato, a copertura dei rischi professionali, la polizza n. 6410500807730 (poi ), con decorrenza dal 23/5/2014 al P.IVA_4
23/5/2015, rinnovata per gli anni successivi, per essere tenuto indenne, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dal
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 9 risarcimento dell'eventuale danno da corrispondere alla parte attrice.
Il convenuto concludeva, pertanto chiedendo: TR
1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di provvedere allo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi: e Controparte_15 Controparte_4 [...]
CP_16
2) nel merito, di rigettare la domanda proposta dagli attori, perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di ridurre la somma eventualmente dovuta dal dott. in favore degli attori ex art. 1226 TR
c.c.; 4) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accogliere anche solo parzialmente la domanda proposta dagli attori, di condannare la e/o la Controparte_15 [...]
a manlevare il dott. , per quanto fosse CP_16 TR eventualmente tenuto a pagare, per qualsiasi causa, in favore degli attori stessi;
5) di condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
In data 21/5/2018 il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi.
In data 22/5/2018 si costituiva l' che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 3, per la mancanza di uno dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7, ovvero dell'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. Chiedeva, pertanto, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
In data 16/11/2018 si costituiva la terza chiamata
[...] riportandosi a tutte le difese svolte dal dr. Controparte_6
. CP_3
Quanto al rapporto assicurativo tra il dr. e la TR evidenziava che l'art.
3.1 della Controparte_6
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 10 polizza, alla lettera a), recitava: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso Parte_6 del periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza dell'Assicurazione, a condizione che le richieste siano conseguenti a comportamenti tenuti non oltre due anni prima della data di decorrenza della stessa “. Nel caso di specie eccepiva che la polizza decorreva dal 23 maggio 2014, i 2 anni precedenti risalivano al 23 maggio 2012, mentre l'esame medico contestato, sul quale si basava la richiesta di risarcimento, era del marzo 2011, cioè 14 mesi prima del decorso di validità della polizza, con la conseguenza che l'evento non era coperto dall'assicurazione.
La concludeva, pertanto chiedendo: CP_6
1. in via principale, di rigettare la domanda perché infondata;
2. in subordine e solo in caso di condanna, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza, con condanna a spese ed onorari di giudizio.
In data 22/11/2018 si costituiva la Controparte_15
chiedendo il rigetto della domanda di garanzia
[...] proposta dal dott. e della domanda principale, TR perché improponibili, inammissibili e, comunque, non provate in fatto ed infondate in diritto. In via preliminare, in merito al rapporto assicurativo, la
[...] rappresentava che il rapporto Controparte_15 contrattuale era disciplinato dalla polizza n. 2012/03/2137765, stipulata dal dott. , con decorrenza 19/05/2012 fino TR al 19/05/2014, la quale aveva sostituito il precedente contratto n. 2011/03/2106229, avente decorrenza dal 19/05/2011 al 19/05/2012, (Cfr. art.
2.8 delle condizioni generali). Ciò posto, l'assicurazione eccepiva l'inammissibilità della chiamata in garanzia in quanto le citate polizze n.2011/03/2106229 e n. 2012/03/2137765 non garantivano i fatti oggetto del presente giudizio, non rientrando l'evento dannoso esposto dagli eredi di nel periodo di garanzia assicurativa ai sensi Persona_1 dell'art.
2.7 delle condizioni contrattuali. Evidenziava che la polizza era stata stipulata dal dott. CP_3
in regime di claims made secondo il quale: “Fermo il disposto
[...]
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 11 dell'art. 1901 c.c. (Mancato pagamento del premio assicurativo) la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da lui denunciate a Parte_6
durante il periodo di validità del presente contratto, CP_15 ancorché siano state originate da comportamenti posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza, ma non antecedente a due anni da tale data” (Così art.
2.7 delle con-dizioni contrattuali). Nel caso di specie, la prima richiesta risarcitoria era stata ricevuta dal dott. il 12/09/2016 e questi aveva denunciato il sinistro al CP_3 proprio assicuratore il 04/10/2016, con la conseguenza che, ai sensi della suindicata disposizione contrattuale, il sinistro non era coperto da garanzia assicurativa, perché la prima richiesta risarcitoria era stata ricevuta dall'assicurato (e da questi denunciato) dopo la scadenza contrattuale del 19/05/2014. Aggiungeva, altresì, che la prestazione professionale svolta dal dott.
non rientrava tra i rischi assicurati, essendo stata stipulata per CP_3 garantire il rischio derivante dall'esercizio della professione di
“Medico generico o di base, non specialista, che non effettua nessun tipo di intervento chirurgico e che non effettua interventi di tipo invasivo” (Così frontespizio polizza). Evidenziava, inoltre,che l'assicurazione prevedeva che l'attività professionale del dott. venisse svolta nel suo studio, ubicato in CP_3 via Fucilari 93 di NO NF, mentre nel caso in esame la prestazione era stata fornita nella struttura appartenente all'
[...]
, con la conseguenza della non PA operatività della garanzia, trattandosi di prestazione esercitata fuori dallo studio del medico non in regime di libero professionista. In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda principale.
La concludeva, pertanto chiedendo: Controparte_15
1) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4^, c.c.;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della domanda di garanzia promossa dal dott. CP_3
per difetto di legittimazione passiva della concludente ovvero
[...] per la non operatività della polizza n.2012/03/2139575 –emessa in sostituzione della n. 2011/03/2106229- e, per l'effetto, assolvere la da ogni obbligo indennitario e/o risarcitorio ed CP_15
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 12 estrometterla dal presente giudizio anche con sentenza parziale;
3) in via gradata, di rigettare la domanda proposta dal dott.
nei confronti della TR Controparte_15
nonché la domanda principale proposta dagli attori, in
[...] proprio e nella qualità, perché improponibili, inammissibili e non provate in fatto ed infondate in diritto;
4) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della chiamata in causa – qualora fosse accertata l'operatività della polizza stipulata dal dott.
di liquidare l'indennizzo dovuto dalla Controparte_17 [...]
limitatamente alla quota di responsabilità Controparte_15 imputabile al dott. –con esclusione delle somme dovute, in CP_3 virtù di vincoli solidali, con l'
[...] sulla base delle PA condizioni contrattuali e con l'applicazione dello scoperto, pari al 15%, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 30.000,00, e, comunque, entro il massimale stabilito dalla polizza n. 2012/03/2137765 di € 1.000.000,00, con esclusione delle spese legali del presente giudizio, nonché dei costi e delle spese relative al procedimento di mediazione sostenute dal dott. ; TR
5) nel contempo, nell'ipotesi di accertamento di altra assicurazione stipulata dal convenuto PA
(ora
[...] Controparte_1 ovvero di altra polizza, di limitare la condanna della concludente alla parte di danno non coperta da detta altra assicurazione;
in ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio.
In data 10/12/2018 l' , a seguito del rinvio PA dell'udienza per la chiamata del terzo con la concessione di un nuovo termine a comparire, depositava comparsa di costituzione integrativa, eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza probatoria, essendo emersa, sulla base della documentazione depositata, da un lato, la correttezza della diagnosi effettuata dal Dott. , evidentemente coerente con il TR fisiologico decorso della patologia già individuata nelle precedenti analisi effettuate presso altre strutture (sia pubbliche che private), e dall'altro lato, l'esclusione di qualsivoglia tipologia di responsabilità in capo alla convenuto. Controparte_18
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 13 L' concludeva, pertanto, chiedendo: PA
1. di rigettare la domanda, giacché inammissibile, improponibile ovvero infondata;
2. in ogni caso, di condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Disposta la CTU, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo a seguito del rinvio dell'udienza per la chiamata del terzo con la concessione di un nuovo termine a comparire e del deposito della comparsa integrativa.
2. Sul merito. Il contenuto della domanda risarcitoria impone una breve premessa sul tema del danno da perdita di chance. Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio;
b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile;
d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 14 superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza 30328/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il
“bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico.
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 15 Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri (para)oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle SSUU in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili. Secondo la Cassazione (Sez. III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi:
1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 16 danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione;
4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento;
5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr. Cass. n. 5641/18). Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 17 della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stato accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, altresì, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019. 26851/2023).
Nel caso di specie, parte attrice afferma che una condotta diligente del medico avrebbe evitato gli effetti infausti (danno biologico del paziente e danno da lesione del rapporto parentale dei congiunti) o, quantomeno, prolungato significativamente le aspettative di vita del paziente (danno da perdita di chance o danno da perdita anticipata della vita a seconda della possibilità o della certezza dell'evento).
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, osserva questo Giudice che le riportate conclusioni dei due Consulenti Tecnici d'Ufficio consentono di ritenere del tutto insussistente il lamentato errore diagnostico, affermandosi, in particolare, che la prestazione professionale del dott. , medico ecografista che in TR data 29/03/2011 effettuò l'esame ecografico dell'addome superiore nella persona di con riscontro di un nodulo Persona_1 epatico iperecogeno di 10 mm., fu eseguita correttamente secondo i criteri dettati dalle regole professionali (leges artis) e che non vi siano state omissioni colpose nel suo referto, in relazione alla successiva comparsa della neoplasia epatica (HCC) manifestatasi a distanza di circa due anni dopo una evoluzione cirrotica dell'epatite cronica. Secondo i consulenti, difatti, se è vero che secondo le linee guida il riscontro ecografico di un nodulo epatico di nuova insorgenza, di dimensioni pari o superiori a 10 mm. in paziente a rischio di epato- carcinoma in quanto affetto da epatite cronica HCV correlata a successiva evoluzione cirrogena, avrebbe richiesto l'attivazione di un
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 18 protocollo di approfondimento diagnostico e cioè un esame T.C. o R.M.N. con mezzo di contrasto, è altrettanto vero che nel caso del il nodulo epatico riscontrato all'esame ecografico eseguito Parte_2 dal dott. nel marzo 2011 non era un nodulo di nuova CP_3 insorgenza, in quanto tale reperto era già stato evidenziato in una precedente ecografia eseguita circa un anno prima, in data 02/02/2010 c/o lo studio di NO NF (esame Persona_6 allegato agli atti) e le sue dimensioni risultavano per giunta ridotte di un terzo (da 15 a 10 mm.) rispetto al precedente esame. Aggiungono i consulenti che, pertanto, trattandosi nella fattispecie di un nodulo isolato con le stesse caratteristiche di iperecogenicità in entrambi gli esami ecografici eseguiti, la diagnosi di angioma peraltro formulata solo nella prima ecografia del 02/02/2010 e nemmeno confermata dal dott. nel suo referto, poteva CP_3 ritenersi del tutto verosimile. Osserva pertanto questo giudice, ritenendo del tutto condivisibili le conclusioni delle CTU, articolatamente e convincentemente motivata sul piano logico-scientifico, che, trattandosi di un nodulo iperecogeno in regressione dimensionale, non andava eseguito, né altresì richiesto al dott. , alcun ulteriore accertamento diagnostico, e CP_3 comunque che, relativamente ai controlli diagnostici strumentali successivi, l'iter diagnostico-terapeutico, in base all'evoluzione del quadro morboso, andava stabilito (e fu stabilito) dallo Specialista Epatologo di riferimento dell'Ospedale Cardarelli (e cioè dal dott.
[...]
), non competendo in alcun modo all'operatore ecografista Per_7 dottor , le cui eventuali indicazioni avrebbero potuto essere, CP_3 anche solo minimamente difformi rispetto a quelle opportunamente fornite dal medico curante su indicazione del suddetto Specialista Epatologo. Non senza considerare ancora che, secondo i consulenti, sarebbe altamente improbabile (probabilità inferiori al 10%) che un nodulo epatico in evidente regressione dimensionale nell'arco di un anno possa essere connesso all'epatocarcinoma diagnosticato a distanza di due anni. Pertanto, in conclusione, deve essere in toto condivisa la relazione dei due consulenti – rispettivamente, un radiologo ed uno specialista oncologo – secondo cui non sussistono elementi di condotta colposa a carico del dott. in base ai protocolli ed alle leges artis CP_3 dell'epoca della prestazione, sia nella esecuzione, che nella
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 19 refertazione dell'esame ecografico del 29/03/2011. L'esclusione di qualsivoglia profilo di colpa nel comportamento del convenuto esime questo giudice da qualsivoglia valutazione in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento e tra evento e conseguenze dannose risarcibili.
Pertanto, la domanda attorea va ritenuta infondata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva.
3. Sulle spese di lite. Nei rapporti tra attori e convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi. Con riguardo ai terzi chiamati, la Cassazione, con l'ordinanza 6144/2024 ha confermato il suo precedente orientamento riaffermando il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Pertanto, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 23552/2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/2016). Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 8363/2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto,
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 20 atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070/2017). In merito al rapporto assicurativo con la Controparte_15 va rilevato che il rapporto contrattuale è disciplinato
[...] dalla polizza n. 2012/03/2137765, stipulata dal dott. CP_3
, con decorrenza 19/05/2012 fino al 19/05/2014, la quale ha
[...] sostituito il precedente contratto n. 2011/03/2106229, avente decorrenza 19/05/2011 – 19/05/2012, (Cfr. art.
2.8 delle condizioni generali). Nel caso di specie la polizza è stata stipulata dal dott. CP_3
in regime di cosiddetto “claims made” secondo il quale:
[...]
“Fermo il disposto dell'art. 1901 c.c. (Mancato pagamento del premio assicurativo) la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da lui Parte_6 denunciate a durante il periodo di validità del presente CP_15 contratto, ancorché siano state originate da comportamenti posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza, ma non antecedente a due anni da tale data” (Così art.
2.7 delle condizioni contrattuali). Dalla documentazione prodotta dall'attori risulta che la prima richiesta risarcitoria è stata ricevuta dal dott. il 12/09/2016 e CP_3 questi ha denunciato il sinistro al proprio assicuratore il 04/10/2016; ne consegue che, ai sensi della suindicata disposizione contrattuale, il sinistro non è coperto da garanzia assicurativa perché la prima richiesta risarcitoria è stata ricevuta dall'assicurato (e da questi denunciato) dopo la scadenza contrattuale del 19/052014. Quanto al rapporto assicurativo tra il dr. e la TR che l'art.
3.1 della polizza, alla Controparte_6 lettera a), recita: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo Parte_6 compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza dell'Assicurazione, a condizione che le richieste siano conseguenti a comportamenti tenuti non oltre due anni prima della data di decorrenza della stessa “. Nel caso di specie la polizza decorreva dal 23 maggio 2014 e i 2 anni precedenti risalivano al 23 maggio 2012, mentre l'esame medico contestato, sul quale si basava la richiesta di risarcimento, era del marzo 2011, cioè 14 mesi prima del decorso di validità della polizza,
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 21 con la conseguenza che l'evento non era coperto dall'assicurazione. Stante, pertanto, la palese arbitrarietà della chiamata in garanzia ad opera del convenuto , le spese in favore dei terzi chiamati CP_3 vanno poste a suo carico. Tenuto conto dell'attività effettivamente espletata le stesse possono essere liquidate in base ai parametri minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1437 /2018del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità, rispettivamente, Parte_5 di coniuge e figli, nonché eredi del sig. , Persona_1 [...]
CP_1 TR Controparte_4
ogni contraria
[...] Controparte_6 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda proposta dagli attori, con conseguente assorbimento della domanda di manleva;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella Parte_4 Parte_5 qualità, rispettivamente, di coniuge e figli, nonché eredi del sig.
, al pagamento, in favore di Persona_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
3.condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella Parte_4 Parte_5 qualità, rispettivamente, di coniuge e figli, nonché eredi del sig.
, al pagamento, in favore di , Persona_1 TR delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4.condanna , al pagamento, in favore di TR [...]
delle spese di lite, che si Controparte_4
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 22 liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5.condanna al pagamento, in favore di TR
delle spese di lite, che si Controparte_6 liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge:
6. pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.,
Così deciso in NO NF, il 2/09/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 23
Udienza del 2/7/2025 G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
Il Giudice
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di NO NF, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, Parte_2 CodiceFiscale_2
, , Parte_3 CodiceFiscale_3
, Parte_4 CodiceFiscale_4
c.f. , Parte_5 C.F._5 in proprio e nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli, nonché eredi del sig. , nato il [...], Persona_1
, deceduto in data 29/05/2013, CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello Matrone, c.f.
nello studio del quale, in Sant'Egidio del Monte C.F._7
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 1 Albino (SA), alla via Tortora n. 28, elettivamente domiciliano, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Dott. , con sede in NO Controparte_2
NF (Sa), alla Via Atzori n. 139, P. Iva n. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NO NF, alla Via G. Matteotti n. 30, nello studio dell'Avv. Adriano Bellacosa (c.f. C.F._8
), il quale lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in
[...] calce alla comparsa di risposta;
nato il [...] a [...] ed ivi TR residente a[...], C.F. , C.F._9 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Romano, con studio invia A. Garibaldi n. 23, NO NF (C.F. , presso il quale CodiceFiscale_10 elettivamente domicilia;
CONVENUTI
NONCHE' (P.I.: Controparte_4
), con sede legale in Torino alla via Corte d'Appello P.IVA_2
n.11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco CP_5
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._11 studio dell'avv. Francesco Gagliardi in Pagani alla via Piave n.26, giusta procura generale alle liti per atto del notaio Persona_2 del 27/04/2017 (Racc. n. 38076; Rep. n.81954);
(C.F. ), con sede Controparte_6 P.IVA_3 in Bologna, Via Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa, CP_7 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Beniamino Spirito (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_12 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Spinelli a NO NF (SA) in Via Matteotti 30; TERZI CHIAMATI
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 2 CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 2/7/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19/10/2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano quanto segue:
- già affetto da 'cirrosi epatica HCV correlata', in Persona_1 data 2/3/2011, si recava presso
[...]
con sede in NO PA
NF, alla via Atzori, 139, per eseguire esami del sangue, dai quali risultavano numerosi valori alterati rispetto alla norma, quali PLT-Piastrine, GPT e GOT;
- in data 29/3/2011 il effettuava, sempre presso il predetto Parte_2
Centro, un'ecografia dell'addome superiore, effettuata dal medico Ecografista dr. , con il seguente esito: 'Fegato lobo TR destro nei limiti volumetrici (MHL mm 136) con iniziale ipertrofia dei segmenti paramediani, a margini finemente irregolari ed eco struttura diffusamente disomogenea del tipo fibrosteatosica per epatopatia cronica;
presenza di nodulo iperecogeno mm 10 x mm 10 nell'area del VI-VII segmento epatico';
- lo specialista non consigliava al paziente di effettuare alcuna terapia, né di rinnovare il controllo alla scadenza ritenuta opportuna per monitorare la sua evidente patologia, né si metteva o chiedeva di mettersi in contatto con il medico di base o con altro specialista per intraprendere adeguata terapia conservativa;
- in data 7/1/2013, il signor a seguito di dolenzia addominale Parte_2 diffusa e contrazione urinaria, veniva ricoverato presso il Presidio ospedaliero di NO NF-U.O. , giusta referto Controparte_9 del 23/1/2013 - dal quale si rilevava 'evidenza ecografica di nodulo iperecogeno del VI-VII segmento epatico e splenomegalia' - ove veniva praticata TC Addome, che rivelava 'fegato dismorfico con ipertrofia del lobo sin. a margini irregolari come da epatopatia cronica e densità disomogenea. Dopo iniezione di m.d.c. i.v. si
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 3 osserva disomogenea e precoce impregnazione parenchimale in corrispondenza del VI, VII e di parte dell'VIII segmento, con fenomeni di arterializzazione perilesionali';
- in data 7/2/2013, il si sottoponeva, nuovamente presso il Parte_2
Centro diagnostico convenuto, a RMN Addome superiore senza e con MDC, effettuata dal medico Radiologo dr.ssa giusta Persona_3 referto nel quale veniva evidenziato 'fegato di dimensioni aumentate, dismorfico, con ipertrofia del lobo sinistro, a margini dentellati, a struttura grossolana e disomogenea, con evidenza a carico del lobo di destra di una grossolana formazione, interessante prevalentemente VII, V e VII (probabile errore nella redazione del referto, in realtà V, VII e VIII, come si evince da successivo referto dell'Istituto Nazionale Tumori di segmento, di basso segnale Per_3 in T1 e modicamente iperintensa in T2, che dopo iniezione e.v. di m.d.c. mostra evidente ed irregolare impregnazione in fase arteriosa con ampie zone con progressivo wash-out divenendo ipointense in fase tardiva…..Conclusione: reperto RM compatibile con lesione eteroplastica infiltrante il lobo epatico di destra (HCC), già nota in anamnesi';
- in data 4/3/2013, il dr. dell'Istituto Nazionale Persona_4
Tumori , evidenziava la presenza di CP_10 Controparte_11 nodularità in entrambi i lobi epatici, facendo riferimento al precedente esame RM, dal quale si evinceva 'area di confluenza lesionale al V, VII e VIII segmento e la trombosi, in particolare a destra';
- dopo un periodo di ricovero (dal 24/4/ 2013 al 21/5/2013), il veniva dimesso dall'U.O. Malattie Infettive dell'ospedale di Parte_2
NO NF, con la diagnosi di Epatocarcinoma, cirrosi epatica HCV correlata scompensata, ernia inguinale destra;
- in data 29/05/2013 il signor decedeva;
Parte_2
- come si evince dall'attestato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione – Area Nord del Distretto N.61 dell'ASL Salerno, in data 02/02/2017, la complicazione che lo aveva portato alla morte era 'Carcinoma del fegato';
- l'area del VI-VII segmento epatico, già oggetto di formazione evidenziata fin dalla prima ecografia effettuata in data 29/3/2011, aveva subito una grave degenerazione, che aveva comportato gli sviluppi della malattia e la successiva morte del paziente;
- il decesso del signor era, quindi, riconducibile a un Parte_2
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 4 malessere già noto ai sanitari della struttura convenuta, che avevano avuto modo di verificarne le condizioni di salute senza effettuare alcuna prescrizione, né consigliare visite specialistiche e/o indagini e terapia di sorta, tanto da provocare l'aggravamento proprio in ragione di una formazione evidenziata, ma non comunicata né ritenuta rilevante ai fini di successive cure o controlli, come sarebbe stato opportuno secondo l'ordinaria diligenza del medico preposto. Il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, non idoneamente evidenziate nello stato primitivo, né opportunamente tenute sotto adeguato e tempestivo controllo, ne avevano determinato la morte dopo indicibili sofferenze;
- con nota dell'8/6/2016, rimessa a mezzo raccomandata a.r. pervenuta il 15/6/2016, gli attori inoltravano, pertanto, al suddetto Istituto Diagnostico, diffida volta a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in ragione del decesso a seguito di tardiva diagnosi, occorso al proprio congiunto, senza alcun esito;
- con nota del 12/9/2016, rimessa al suddetto Istituto e al dr.
, gli attori sollecitavano idoneo riscontro per la TR definizione stragiudiziale della pendenza, anche eventualmente attraverso società assicuratrice da indicare allo scopo, reiterando la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, dai medesimi subiti in ragione della morte del proprio congiunto, per non avere, il medico ecografista dr. che aveva effettuato esame TR diagnostico in data 29/3/2011, consigliato al paziente di effettuare alcuna terapia, né di rinnovare il controllo a scadenza ritenuta opportuna per monitorare la sua evidente patologia, come avrebbe dovuto, a fronte di evidenti problematiche a carico dell'area del VI- VII segmento epatico, che, in seguito alla graduale degenerazione, avevano comportato la morte del paziente;
- gli attori attivavano il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 28/2010 e successive modifiche, presso l'organismo accreditato con Controparte_12 sede in Scafati (SA). Il procedimento di mediazione n. 97/2017, incardinato con istanza di mediazione presentata il 31/1/2017, giusta apposito verbale del 21/03/2017, presenti tutte le parti, si concludeva con esito negativo per mancato accordo.
Tanto premesso, gli attori ritenevano sussistente la responsabilità professionale del medico ecografista preposto agli esami diagnostici
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 5 cui era stato sottoposto il per non aver evidenziato la Parte_2 gravità della patologia da cui lo stesso era affetto, per non averlo indirizzato ad uno specialista per l'immediata cura, né raccomandato gli approfondimenti del caso, che avrebbero evitato gli esiti infausti di tale imperizia o, quantomeno, prolungato significativamente le aspettative di vita del paziente. Come evidenziato nella relazione medica di parte 'Nella fattispecie in esame, la neoplasia epatica del sig. poteva Persona_1 essere diagnosticata 22 mesi prima, quando la neoplasia era allo stadio 0 (Nella classificazione di Barcelona BCLC, si considerano in stadio 0 quei pazienti con lesioni < 2 cm, normali livelli di bilirubina e una pressione portale nella norma: questi soggetti possono spesso essere sottoposti ad una resezione con una ottima sopravvivenza a lungo termine). Invece per un errore professionale dell'Ecografista che eseguì l'esame ecografico dell'addome superiore in data 29.03.2011, la neoplasia fu diagnosticata a distanza di circa due anni quando oramai era progredita al terzo stadio ed aveva già prodotto metastasi. Se invece l'Ecografista dell' PA
di NO NF che eseguì l'esame ecografico
[...] dell'addome superiore in data 29.03.2011, quant'anche non avesse posto diagnosi di neoplasia, avesse almeno segnalato al paziente che la presenza di nodulo iperecogeno mm 10 x mm 10 nell'area del VI- VII segmento epatico era meritevole di approfondimento diagnostico con TAC e/o RMN considerato il dato anamnestico e le finalità per cui era stata eseguita l'indagine ecografica, sarebbe stato possibile aggredire la neoplasia nello stato iniziale (stadio 0) con buone possibilità di completa emendazione della stessa o almeno con elevate probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni (il 74%, ma secondo alcune statistiche anche oltre tale percentuale). L'aver ritardato, per errata lettura dell'accertamento strumentale, la diagnosi di carcinoma epatocellulare allo stadio 0 ha comportato la progressione indisturbata dello stesso fino al terzo stadio con metastasi intraepatica e compromissione del circolo ematico intraepatico e con una prognosi estremamente sfavorevole per il paziente che infatti pervenne all'exitus in meno di 5 mesi dalla diagnosi. In conclusione il comportamento professionale non corretto ma improntato a negligenza, imperizia ed imprudenza dell' di Controparte_13
NO NF in occasione della refertazione dell'esame ecografico
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 6 dell'addome superiore eseguito presso la stessa Struttura Sanitaria privata in data 29.03.2011, è stato chiaramente causa di perdita di chance per il paziente di essere curato adeguatamente con elevata probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni e con una qualità di vita migliore.'
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo:
1. di dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
e del Dr. PA
, nella produzione del sinistro occorso al signor TR
, che ne aveva provocato il decesso in data Persona_1
29/5/2013, stante il nesso di causalità tra la negligenza del sanitario preposto all'esame ecografico, che non aveva dato alcun rilievo alla diagnosi di patologia epatica che, se inquadrata e curata nello stadio precoce in cui era stata individuata, avrebbe potuto ritardarne considerevolmente l'esito infausto;
2. di condannare l' Controparte_14
in solido con il sanitario preposto Dr.
[...]
, al risarcimento del danno subito dagli attori, TR rispettivamente in qualità di vedova e di figli del paziente deceduto anzitempo, in termini di perdita di chance di sopravvivenza, risarcibile, quale entità a sé, giuridicamente ed economicamente valutabile, avendo i convenuti, per effetto del loro comportamento negligente e omissivo, ridotto la sua possibilità di vivere sicuramente più a lungo - danni quantificati in € 250.000,00 in proporzione all'aspettativa di vita di cui alla relazione medica di parte, o nella somma maggiore e/o minore che il Giudice vorrà determinare;
3. di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito per effetto della sofferenza patita dal proprio congiunto prima dell'exitus, nella somma che il giudice vorrà determinare;
4. di condannare, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale nella somma che il Giudice vorrà determinare. Le voci di cui ai punti 2. 3. e 4. dovranno essere gravate da interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del decesso fino all'effettivo pagamento;
5. di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze della presente procedura, con attribuzione al procuratore antistatario.
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 7 In data 17/5/2018 si costituiva il convenuto , che eccepiva CP_3
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta, non essendo configurabile alcuna condotta negligente ed eziologicamente rilevante attribuibile al dott. , al quale non Per_5 era pertanto ascrivibile nessuna responsabilità in relazione al decesso del sig. né in relazione alla dedotta Persona_1 perdita di chance di sopravvivenza. Evidenziava, infatti, il convenuto che il controllo ecografico da lui eseguito era stato prescritto dal medico curante del sig. e Parte_2 che, in ogni caso, rientrava tra gli esami ai quali quest'ultimo si sottoponeva per monitorare lo stato della patologia, essendo lo stesso, sin dall'anno 1998, affetto da “epatite cronica HCV correlata”, così come risulta dal referto del 4/3/2013 del dott.
(Istituto Nazionale Tumori Napoli – G. Pascale). Persona_4
Aggiungeva che il come risultava dalla documentazione Parte_2 medica in atti, già in data 2/2/2010, si era sottoposto ad un esame ecografico presso lo Studio Radiologico , all'esito del quale Persona_6 gli veniva diagnosticata la presenza “in lobo dx nodulo ipercogeno di 15 mm riferibile ad angioma”. Evidenziava che, inoltre, in data 17/2/2010, presso l'O.U.C. di Chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato, Dipartimento di Gastroenterologia dell'Azienda ospedaliera “A. Cardarelli” di Per_3 veniva confermata al signor la diagnosi di “cirrosi epatica Parte_2
HCV correlata”. Aggiungeva di aver eseguito diligentemente l'esame diagnostico in data 29/3/2011 e di aver refertato, tra l'altro, “la presenza di nodulo ipercogeno mm 10 x mm 10 nell'area del VI-VII segmento epatico”, lo stesso nodulo evidenziato nel referto del 2/2/2010, per il quale era stata formulata la diagnosi di “angioma”. In entrambi gli esami ecografici effettuati, evidenziava come non si rilevassero lesioni focali solide ipoecogene tipo HCC, ma si riscontrava solo il nodulo eperecogeno “bianco”, perfettamente identico tra l'ecografia del febbraio 2010 e l'ecografia di marzo 2011 (eseguita dal dott. ), CP_3 anzi in quest'ultima addirittura più piccolo. Specificava che, se il nodulo in questione fosse stato una neoplasia epatica, tenendo conto della velocità di crescita tumorale definita dal tempo di raddoppiamento medio (doubling time) della massa neoplastica compreso tra i 112 e i 204 giorni, dopo un anno si sarebbe dovuto riscontrare tra le due ecografie una sostanziale
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 8 differenza e la formazione nodulare avrebbe dovuto presentarsi notevolmente aumentata, almeno di 40 mm. Al contrario, invece, la formazione nodulare riscontrata nel 2010 rimaneva inalterata nella struttura e nelle dimensioni all'esame ecografico di marzo 2011, deponendo nel senso che si trattava di angioma, vale a dire di una formazione benigna, con la conseguenza che la trasformazione neoplastica della cirrosi doveva essere avvenuta certamente dopo il mese di marzo 2011. Specificava il convenuto di non avere, pertanto, commesso CP_3 alcun errore diagnostico, dal momento che aveva evidenziato la formazione nodulare, ancorché di ridottissime dimensioni, nonché di aver svolto la prestazione richiesta con diligenza e professionalità, evidenziando, con estrema chiarezza, la patologia da cui era affetto il signor Parte_2
Aggiungeva, inoltre, il dott. , di non essere affatto tenuto a CP_3 prescrivere una terapia, né tantomeno ad evidenziare la necessità di controlli ulteriori, atteso che, in base alle linee guida mediche ordinariamente seguite, se una lesione epatica, ecograficamente tipica per angioma, è nota da oltre 6 mesi e non manifesta segni di accrescimento e/o di alterazioni strutturali, la diagnosi di angioma precedentemente eseguita deve ritenersi affidabile e possono omettersi indicazioni circa esami di conferma. Specificava, poi, che l'osservanza del comportamento protocollare semestrale avrebbe certamente consentito di cogliere il momento iniziale della trasformazione neoplastica della cirrosi, avvenuta dopo il mese di marzo 2011, e quindi, dopo l'esame ecografico effettuato dal dott. , la cui condotta professionale non aveva, pertanto, CP_3 inciso assolutamente né sulla verificazione della morte del Parte_2 né sulla riduzione delle aspettative di vita del paziente. Tanto premesso, il convenuto chiedeva di chiamare TR in causa la con la quale aveva Controparte_15 stipulato, a copertura dei rischi professionali, la polizza n. 2011/03/2106229, con decorrenza dal 19/5/2011 al 19/05/2012, e la polizza n. 2012/032137765, con decorrenza dal 19/5/2012 al 19/5/2014, e la con la quale aveva Controparte_16 stipulato, a copertura dei rischi professionali, la polizza n. 6410500807730 (poi ), con decorrenza dal 23/5/2014 al P.IVA_4
23/5/2015, rinnovata per gli anni successivi, per essere tenuto indenne, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dal
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 9 risarcimento dell'eventuale danno da corrispondere alla parte attrice.
Il convenuto concludeva, pertanto chiedendo: TR
1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di provvedere allo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi: e Controparte_15 Controparte_4 [...]
CP_16
2) nel merito, di rigettare la domanda proposta dagli attori, perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di ridurre la somma eventualmente dovuta dal dott. in favore degli attori ex art. 1226 TR
c.c.; 4) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accogliere anche solo parzialmente la domanda proposta dagli attori, di condannare la e/o la Controparte_15 [...]
a manlevare il dott. , per quanto fosse CP_16 TR eventualmente tenuto a pagare, per qualsiasi causa, in favore degli attori stessi;
5) di condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
In data 21/5/2018 il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi.
In data 22/5/2018 si costituiva l' che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 3, per la mancanza di uno dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7, ovvero dell'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. Chiedeva, pertanto, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
In data 16/11/2018 si costituiva la terza chiamata
[...] riportandosi a tutte le difese svolte dal dr. Controparte_6
. CP_3
Quanto al rapporto assicurativo tra il dr. e la TR evidenziava che l'art.
3.1 della Controparte_6
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 10 polizza, alla lettera a), recitava: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso Parte_6 del periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza dell'Assicurazione, a condizione che le richieste siano conseguenti a comportamenti tenuti non oltre due anni prima della data di decorrenza della stessa “. Nel caso di specie eccepiva che la polizza decorreva dal 23 maggio 2014, i 2 anni precedenti risalivano al 23 maggio 2012, mentre l'esame medico contestato, sul quale si basava la richiesta di risarcimento, era del marzo 2011, cioè 14 mesi prima del decorso di validità della polizza, con la conseguenza che l'evento non era coperto dall'assicurazione.
La concludeva, pertanto chiedendo: CP_6
1. in via principale, di rigettare la domanda perché infondata;
2. in subordine e solo in caso di condanna, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza, con condanna a spese ed onorari di giudizio.
In data 22/11/2018 si costituiva la Controparte_15
chiedendo il rigetto della domanda di garanzia
[...] proposta dal dott. e della domanda principale, TR perché improponibili, inammissibili e, comunque, non provate in fatto ed infondate in diritto. In via preliminare, in merito al rapporto assicurativo, la
[...] rappresentava che il rapporto Controparte_15 contrattuale era disciplinato dalla polizza n. 2012/03/2137765, stipulata dal dott. , con decorrenza 19/05/2012 fino TR al 19/05/2014, la quale aveva sostituito il precedente contratto n. 2011/03/2106229, avente decorrenza dal 19/05/2011 al 19/05/2012, (Cfr. art.
2.8 delle condizioni generali). Ciò posto, l'assicurazione eccepiva l'inammissibilità della chiamata in garanzia in quanto le citate polizze n.2011/03/2106229 e n. 2012/03/2137765 non garantivano i fatti oggetto del presente giudizio, non rientrando l'evento dannoso esposto dagli eredi di nel periodo di garanzia assicurativa ai sensi Persona_1 dell'art.
2.7 delle condizioni contrattuali. Evidenziava che la polizza era stata stipulata dal dott. CP_3
in regime di claims made secondo il quale: “Fermo il disposto
[...]
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 11 dell'art. 1901 c.c. (Mancato pagamento del premio assicurativo) la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da lui denunciate a Parte_6
durante il periodo di validità del presente contratto, CP_15 ancorché siano state originate da comportamenti posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza, ma non antecedente a due anni da tale data” (Così art.
2.7 delle con-dizioni contrattuali). Nel caso di specie, la prima richiesta risarcitoria era stata ricevuta dal dott. il 12/09/2016 e questi aveva denunciato il sinistro al CP_3 proprio assicuratore il 04/10/2016, con la conseguenza che, ai sensi della suindicata disposizione contrattuale, il sinistro non era coperto da garanzia assicurativa, perché la prima richiesta risarcitoria era stata ricevuta dall'assicurato (e da questi denunciato) dopo la scadenza contrattuale del 19/05/2014. Aggiungeva, altresì, che la prestazione professionale svolta dal dott.
non rientrava tra i rischi assicurati, essendo stata stipulata per CP_3 garantire il rischio derivante dall'esercizio della professione di
“Medico generico o di base, non specialista, che non effettua nessun tipo di intervento chirurgico e che non effettua interventi di tipo invasivo” (Così frontespizio polizza). Evidenziava, inoltre,che l'assicurazione prevedeva che l'attività professionale del dott. venisse svolta nel suo studio, ubicato in CP_3 via Fucilari 93 di NO NF, mentre nel caso in esame la prestazione era stata fornita nella struttura appartenente all'
[...]
, con la conseguenza della non PA operatività della garanzia, trattandosi di prestazione esercitata fuori dallo studio del medico non in regime di libero professionista. In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda principale.
La concludeva, pertanto chiedendo: Controparte_15
1) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4^, c.c.;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della domanda di garanzia promossa dal dott. CP_3
per difetto di legittimazione passiva della concludente ovvero
[...] per la non operatività della polizza n.2012/03/2139575 –emessa in sostituzione della n. 2011/03/2106229- e, per l'effetto, assolvere la da ogni obbligo indennitario e/o risarcitorio ed CP_15
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 12 estrometterla dal presente giudizio anche con sentenza parziale;
3) in via gradata, di rigettare la domanda proposta dal dott.
nei confronti della TR Controparte_15
nonché la domanda principale proposta dagli attori, in
[...] proprio e nella qualità, perché improponibili, inammissibili e non provate in fatto ed infondate in diritto;
4) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della chiamata in causa – qualora fosse accertata l'operatività della polizza stipulata dal dott.
di liquidare l'indennizzo dovuto dalla Controparte_17 [...]
limitatamente alla quota di responsabilità Controparte_15 imputabile al dott. –con esclusione delle somme dovute, in CP_3 virtù di vincoli solidali, con l'
[...] sulla base delle PA condizioni contrattuali e con l'applicazione dello scoperto, pari al 15%, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 30.000,00, e, comunque, entro il massimale stabilito dalla polizza n. 2012/03/2137765 di € 1.000.000,00, con esclusione delle spese legali del presente giudizio, nonché dei costi e delle spese relative al procedimento di mediazione sostenute dal dott. ; TR
5) nel contempo, nell'ipotesi di accertamento di altra assicurazione stipulata dal convenuto PA
(ora
[...] Controparte_1 ovvero di altra polizza, di limitare la condanna della concludente alla parte di danno non coperta da detta altra assicurazione;
in ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio.
In data 10/12/2018 l' , a seguito del rinvio PA dell'udienza per la chiamata del terzo con la concessione di un nuovo termine a comparire, depositava comparsa di costituzione integrativa, eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza probatoria, essendo emersa, sulla base della documentazione depositata, da un lato, la correttezza della diagnosi effettuata dal Dott. , evidentemente coerente con il TR fisiologico decorso della patologia già individuata nelle precedenti analisi effettuate presso altre strutture (sia pubbliche che private), e dall'altro lato, l'esclusione di qualsivoglia tipologia di responsabilità in capo alla convenuto. Controparte_18
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 13 L' concludeva, pertanto, chiedendo: PA
1. di rigettare la domanda, giacché inammissibile, improponibile ovvero infondata;
2. in ogni caso, di condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Disposta la CTU, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo a seguito del rinvio dell'udienza per la chiamata del terzo con la concessione di un nuovo termine a comparire e del deposito della comparsa integrativa.
2. Sul merito. Il contenuto della domanda risarcitoria impone una breve premessa sul tema del danno da perdita di chance. Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio;
b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile;
d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 14 superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza 30328/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il
“bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico.
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 15 Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri (para)oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle SSUU in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili. Secondo la Cassazione (Sez. III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi:
1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 16 danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione;
4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento;
5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr. Cass. n. 5641/18). Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 17 della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stato accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, altresì, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019. 26851/2023).
Nel caso di specie, parte attrice afferma che una condotta diligente del medico avrebbe evitato gli effetti infausti (danno biologico del paziente e danno da lesione del rapporto parentale dei congiunti) o, quantomeno, prolungato significativamente le aspettative di vita del paziente (danno da perdita di chance o danno da perdita anticipata della vita a seconda della possibilità o della certezza dell'evento).
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, osserva questo Giudice che le riportate conclusioni dei due Consulenti Tecnici d'Ufficio consentono di ritenere del tutto insussistente il lamentato errore diagnostico, affermandosi, in particolare, che la prestazione professionale del dott. , medico ecografista che in TR data 29/03/2011 effettuò l'esame ecografico dell'addome superiore nella persona di con riscontro di un nodulo Persona_1 epatico iperecogeno di 10 mm., fu eseguita correttamente secondo i criteri dettati dalle regole professionali (leges artis) e che non vi siano state omissioni colpose nel suo referto, in relazione alla successiva comparsa della neoplasia epatica (HCC) manifestatasi a distanza di circa due anni dopo una evoluzione cirrotica dell'epatite cronica. Secondo i consulenti, difatti, se è vero che secondo le linee guida il riscontro ecografico di un nodulo epatico di nuova insorgenza, di dimensioni pari o superiori a 10 mm. in paziente a rischio di epato- carcinoma in quanto affetto da epatite cronica HCV correlata a successiva evoluzione cirrogena, avrebbe richiesto l'attivazione di un
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 18 protocollo di approfondimento diagnostico e cioè un esame T.C. o R.M.N. con mezzo di contrasto, è altrettanto vero che nel caso del il nodulo epatico riscontrato all'esame ecografico eseguito Parte_2 dal dott. nel marzo 2011 non era un nodulo di nuova CP_3 insorgenza, in quanto tale reperto era già stato evidenziato in una precedente ecografia eseguita circa un anno prima, in data 02/02/2010 c/o lo studio di NO NF (esame Persona_6 allegato agli atti) e le sue dimensioni risultavano per giunta ridotte di un terzo (da 15 a 10 mm.) rispetto al precedente esame. Aggiungono i consulenti che, pertanto, trattandosi nella fattispecie di un nodulo isolato con le stesse caratteristiche di iperecogenicità in entrambi gli esami ecografici eseguiti, la diagnosi di angioma peraltro formulata solo nella prima ecografia del 02/02/2010 e nemmeno confermata dal dott. nel suo referto, poteva CP_3 ritenersi del tutto verosimile. Osserva pertanto questo giudice, ritenendo del tutto condivisibili le conclusioni delle CTU, articolatamente e convincentemente motivata sul piano logico-scientifico, che, trattandosi di un nodulo iperecogeno in regressione dimensionale, non andava eseguito, né altresì richiesto al dott. , alcun ulteriore accertamento diagnostico, e CP_3 comunque che, relativamente ai controlli diagnostici strumentali successivi, l'iter diagnostico-terapeutico, in base all'evoluzione del quadro morboso, andava stabilito (e fu stabilito) dallo Specialista Epatologo di riferimento dell'Ospedale Cardarelli (e cioè dal dott.
[...]
), non competendo in alcun modo all'operatore ecografista Per_7 dottor , le cui eventuali indicazioni avrebbero potuto essere, CP_3 anche solo minimamente difformi rispetto a quelle opportunamente fornite dal medico curante su indicazione del suddetto Specialista Epatologo. Non senza considerare ancora che, secondo i consulenti, sarebbe altamente improbabile (probabilità inferiori al 10%) che un nodulo epatico in evidente regressione dimensionale nell'arco di un anno possa essere connesso all'epatocarcinoma diagnosticato a distanza di due anni. Pertanto, in conclusione, deve essere in toto condivisa la relazione dei due consulenti – rispettivamente, un radiologo ed uno specialista oncologo – secondo cui non sussistono elementi di condotta colposa a carico del dott. in base ai protocolli ed alle leges artis CP_3 dell'epoca della prestazione, sia nella esecuzione, che nella
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 19 refertazione dell'esame ecografico del 29/03/2011. L'esclusione di qualsivoglia profilo di colpa nel comportamento del convenuto esime questo giudice da qualsivoglia valutazione in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento e tra evento e conseguenze dannose risarcibili.
Pertanto, la domanda attorea va ritenuta infondata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva.
3. Sulle spese di lite. Nei rapporti tra attori e convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi. Con riguardo ai terzi chiamati, la Cassazione, con l'ordinanza 6144/2024 ha confermato il suo precedente orientamento riaffermando il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Pertanto, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 23552/2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/2016). Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 8363/2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto,
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 20 atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070/2017). In merito al rapporto assicurativo con la Controparte_15 va rilevato che il rapporto contrattuale è disciplinato
[...] dalla polizza n. 2012/03/2137765, stipulata dal dott. CP_3
, con decorrenza 19/05/2012 fino al 19/05/2014, la quale ha
[...] sostituito il precedente contratto n. 2011/03/2106229, avente decorrenza 19/05/2011 – 19/05/2012, (Cfr. art.
2.8 delle condizioni generali). Nel caso di specie la polizza è stata stipulata dal dott. CP_3
in regime di cosiddetto “claims made” secondo il quale:
[...]
“Fermo il disposto dell'art. 1901 c.c. (Mancato pagamento del premio assicurativo) la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da lui Parte_6 denunciate a durante il periodo di validità del presente CP_15 contratto, ancorché siano state originate da comportamenti posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza, ma non antecedente a due anni da tale data” (Così art.
2.7 delle condizioni contrattuali). Dalla documentazione prodotta dall'attori risulta che la prima richiesta risarcitoria è stata ricevuta dal dott. il 12/09/2016 e CP_3 questi ha denunciato il sinistro al proprio assicuratore il 04/10/2016; ne consegue che, ai sensi della suindicata disposizione contrattuale, il sinistro non è coperto da garanzia assicurativa perché la prima richiesta risarcitoria è stata ricevuta dall'assicurato (e da questi denunciato) dopo la scadenza contrattuale del 19/052014. Quanto al rapporto assicurativo tra il dr. e la TR che l'art.
3.1 della polizza, alla Controparte_6 lettera a), recita: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo Parte_6 compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza dell'Assicurazione, a condizione che le richieste siano conseguenti a comportamenti tenuti non oltre due anni prima della data di decorrenza della stessa “. Nel caso di specie la polizza decorreva dal 23 maggio 2014 e i 2 anni precedenti risalivano al 23 maggio 2012, mentre l'esame medico contestato, sul quale si basava la richiesta di risarcimento, era del marzo 2011, cioè 14 mesi prima del decorso di validità della polizza,
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 21 con la conseguenza che l'evento non era coperto dall'assicurazione. Stante, pertanto, la palese arbitrarietà della chiamata in garanzia ad opera del convenuto , le spese in favore dei terzi chiamati CP_3 vanno poste a suo carico. Tenuto conto dell'attività effettivamente espletata le stesse possono essere liquidate in base ai parametri minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1437 /2018del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità, rispettivamente, Parte_5 di coniuge e figli, nonché eredi del sig. , Persona_1 [...]
CP_1 TR Controparte_4
ogni contraria
[...] Controparte_6 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda proposta dagli attori, con conseguente assorbimento della domanda di manleva;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella Parte_4 Parte_5 qualità, rispettivamente, di coniuge e figli, nonché eredi del sig.
, al pagamento, in favore di Persona_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
3.condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella Parte_4 Parte_5 qualità, rispettivamente, di coniuge e figli, nonché eredi del sig.
, al pagamento, in favore di , Persona_1 TR delle spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4.condanna , al pagamento, in favore di TR [...]
delle spese di lite, che si Controparte_4
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 22 liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5.condanna al pagamento, in favore di TR
delle spese di lite, che si Controparte_6 liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge:
6. pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.,
Così deciso in NO NF, il 2/09/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1437/2018 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 23