Sentenza 11 aprile 1969
Massime • 4
L'indisponibilita, nel momento genetico, di un diritto derivante da norma inderogabile non comporta anche l'indisponibilita delle conseguenze patrimoniali, una volta che il diritto stesso sia sorto ed acquisito al patrimonio del lavoratore, sia pure nei limiti previsti dal vigente ordinamento (art. 2113 cod.civ.).*
La sentenza della Corte costituzionale (n. 75 del 27 giugno 1968), dichiarativa dell'illegittimita costituzionale dell'art. 2120, comma primo, cod.civ., nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennita proporzionale agli anni di servizio allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie, spiega la sua efficacia rispetto ad un rapporto non ancora esaurito.*
Dalla nullita - per contrasto con l'art. 36, comma terzo, della Costituzione - di una clausola individuale o collettiva, che preveda, in sostituzione delle ferie e del riposo settimanale, il pagamento di una indennita sostitutiva, deriva solo il diritto del prestatore di lavoro a pretendere il godimento del riposo settimanale e delle ferie, ma non gia il diritto ad ottenere una ulteriore indennita in aggiunta a quella contrattualmente prevista e di fatto percepita.*
Non si ha violazione del giudicato allorche il riesame di una identica questione avvenga in un secondo giudizio in cui sia diverso uno dei soggetti, se pur il riesame stesso porti ad una soluzione diversa. ( V. 1383-68, massima n. 332996 816-66, massima n. 321640).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/1969, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 aprile 1969 |
Testo completo
Dalla nullita - per contrasto con l'art. 36, comma terzo, della Costituzione - di una clausola individuale o collettiva, che preveda, in sostituzione delle ferie e del riposo settimanale, il pagamento di una indennita sostitutiva, deriva solo il diritto del prestatore di lavoro a pretendere il godimento del riposo settimanale e delle ferie, ma non gia il diritto ad ottenere una ulteriore indennita in aggiunta a quella contrattualmente prevista e di fatto percepita.*