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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 651/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto morte e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e quali eredi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
di rappresentati e difesi dall'avv.to Angela Lodato, Persona_1
elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, quali eredi di CP_5 Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo
1 grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, in qualità di eredi di convenivano in giudizio, dinanzi Persona_1
all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti, quali eredi di Persona_3
al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni pa-
[...]
trimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro congiunto Persona_1
Gli attori precisavano che, in data 12 aprile 2016, ve- Persona_1
niva attinto da colpo d'arma da fuoco esploso dal vicino di casa,
[...]
durante un litigio per futili motivi legati alla convivenza di Per_2
vicinato. Ricoverato in gravissime condizioni, dece- Persona_1
deva il 1° maggio 2016 a seguito delle ferite riportate.
, all'esito del giudizio penale, veniva condannato con Persona_2
sentenza del GUP del Tribunale di Nocera Inferiore del 15/05/2017, per il reato p. e p. dagli artt. 575 e 577, comma 1, n. 4 c.p., alla pena di anni 14 di reclusione, oltre le spese processuali e di custodia cautelare.
Nelle more del giudizio civile (RG 3742/2017), dece- Persona_2
deva e lo stesso veniva dichiarato interrotto. Il processo veniva quindi riassunto nei confronti dei suoi eredi, (RG 2669/2021) con richiesta di riunione, cui gli attori tuttavia rinunciavano in data 11/12/2023. Con ordinanza del 13/12/2023 e successiva sentenza n. 2509/2023 del
21/12/2023, entrambi i giudizi venivano dichiarati estinti.
Gli attori riassumevano quindi la pretesa con il presente giudizio aven- do interesse ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del decesso del loro congiunto.
2 All'udienza del 13/11/2024, parte attrice reiterava le conclusioni ivi rassegnate con l'atto introduttivo nonché la richiesta di ammissione delle prove.
Con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice, ritenuta matura la causa, la rimetteva in decisione. Tuttavia, con successiva ordinanza del
27/03/2025, accertata la mancata prova dello status di eredi in capo ai convenuti, la causa veniva rimessa in istruttoria onerando parte attrice al deposito della relativa documentazione.
In data 09/05/2025, parte attrice depositava atto notarile di accettazio- ne dell'eredità con beneficio di inventario (repertorio n. 161896, rac- colta n. 45478), comprovante la qualità di eredi dei convenuti.
All'udienza del 19/06/2025, il Giudice, introitava la causa a sentenza.
Ricostruite le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, deve in limine dichiararsi la contumacia dei convenuti, CP_1
, , , e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_6
, i quali, benché regolarmente evocati, non si costituivano nel pre-
[...]
sente giudizio.
Nel merito la domanda deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In merito all'accertamento di responsabilità del de cuius Persona_4
[...
si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 185 c.p., “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevo- le al risarcimento” ed, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha effi- cacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato l'ha com- messo nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risar- cimento del danno promosso nei confronti del condannato”.
3 Pertanto, il diritto al risarcimento del danno sussiste nel caso in cui il reato abbia prodotto un danno, senza che possano essere rimessi in di- scussione nel giudizio civile l'accertamento della sussistenza del fatto e la commissione da parte dell'imputato, a seguito di sentenza penale di condanna irrevocabile. Inoltre, nei reati di danno l'accertamento dell'esistenza del danno è implicita nell'accertamento del fatto-reato e, quindi, non deve formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile, se non con riferimento ai soggetti che lo hanno subito ed alla misura di esso (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite
4549/2010).
Nel caso in esame, come emerge dagli atti, la responsabilità del de cuius è stata accertata con sentenza penale irrevocabi- Persona_2
le, emessa dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore in data
15/05/2017, che lo ha condannato per omicidio volontario aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, n. 4, c.p. Alla morte del convenuto
[...]
la responsabilità civile è stata trasmessa agli eredi, i quali Per_2
hanno accettato con beneficio d'inventario, come da documentazione regolarmente depositata. In tal modo è stata provata la legittimazione passiva degli stessi entro i limiti dell'attivo ereditario (art. 754 c.c.).
Pertanto, alcuna pronuncia deve essere adottata con riferimento alla ve- rificazione del fatto ed alla responsabilità del convenuto, dovendosi al riguardo fare integrale riferimento a quanto statuito dal Giudice penale e ritenendo pertanto provati i fatti causativi dei danni richiesti dagli at- tori.
Tanto premesso, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presuppo- sti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, subìto iure pro- prio, dai congiunti della vittima.
4 A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai costante e univoca giuri- sprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza da alle- gare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice compo- nente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico
- relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sof- ferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico - relazio- nale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi fuori la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una con- figurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ord. Cass., 907/2018).
Alla luce di tali considerazioni, va certamente riconosciuto a CP_7
squalina, in proprio e quale coniuge superstite, nonché a Parte_2
, , , Parte_3 Controparte_8 Parte_5 Parte_6
e quali figli della vittima, il risarcimento del danno non Parte_7
patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo della sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo
(cosiddetto danno morale), sia sotto quello della componente esistenzia- le, intesa come compromissione delle relazioni affettive, delle abitudini e delle condizioni di vita quotidiana. Tali aspetti risultano comprovati sia dalla natura del vincolo parentale che dalla documentazione e alle- gazioni di parte attrice.
5 Sotto il profilo della liquidazione delle somme dovute ai prossimi con- giunti superstiti iure proprio, questo Giudice ritiene di dover applicare le c.d. Tabelle di Milano e ciò anche in considerazione del recente ap- prodo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dei precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del supersti- te, il grado di parentela, la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corretti- vi, in ragione della particolarità della situazione, salvo l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquida- zione del danno senza fare ricorso a tale tabella”(cfr. Cass. 3305/2021).
Pertanto, alla luce dei richiamati principi, tenuto conto della traumatici- tà dell'evento lesivo, della natura dolosa del fatto e della sua violenza, della crudeltà ed efferatezza del modus operandi, degli strettissimi rap- porti familiari esistenti tra la vittima e gli attori, nonché in considera- zione dell'età avanzata della vittima (88 anni) e dei congiunti al mo- mento della morte (83 anni la coniuge, 48/60 anni i figli), il risarcimen- to può equamente liquidarsi come segue: euro 250.000,00 in favore di
, coniuge superstite, euro 280.000,00 in favore di Parte_1 [...]
, figlio convivente, alla luce delle allegazioni e dei docu- Persona_5
menti prodotti (stato di famiglia) ed euro 220.000,00 a favore di Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 Pt_7
in quanto figli non conviventi. Gli importi sono liquidati in fa-
[...]
6 scia alta secondo i parametri delle Tabelle di Milano 2024, con corretti- vo in aumento per la particolare efferatezza del fatto omicidiario.
Gli importi andranno posti a carico dei convenuti, nei limiti dell'attivo ereditario devoluto, ai sensi dell'art. 754 c.c., in applicazione del bene- ficio d'inventario.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, le spese funerarie risultano documentate da parte attrice mediante produzione di fattura regolar- mente quietanzata dell'importo di € 1.500,00, nonché di elenco detta- gliato, sottoscritto dagli eredi, delle ulteriori voci sostenute (es. spese cimiteriali, oneri religiosi e materiali per la sepoltura), per un ammonta- re complessivo pari a € 3.079,63. L'importo, ritenuto congruo e giusti- ficato dalla natura e articolazione delle voci, va riconosciuto a titolo di danno emergente iure hereditatis, da ripartirsi tra gli eredi secondo le ri- spettive quote. Risulta altresì documentalmente provato che gli eredi hanno provveduto alla restituzione all' dell'importo di € 580,95 a CP_9
titolo di storno del rateo pensionistico indebitamente percepito dopo il decesso del de cuius. Tale somma va dunque riconosciuta a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis, da ripartirsi secondo le rispettive quote ereditarie. Restano invece privi di adeguato riscontro probatorio i danni da spese mediche e perdita reddituale, per i quali l'onere probato- rio, gravante sull'attore ex art. 2697 c.c., risulta non assolto.
Ciò detto, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale subìto originariamente dalla de cuius, in termini di danno biologico terminale e danno morale termi- nale trasmissibili iure hereditatis ai congiunti della vittima. Sul punto, si ritiene di aderire ai principi espressi dalla Suprema Corte che hanno proposto una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale
7 connesso alla percezione della morte imminente (Cass., nn. 26972/2008
e n. 15350/2015). Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biolo- gico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la morte della vittima sia so- praggiunta a distanza di 19 giorni dall'evento lesivo, in conseguenza delle gravi ferite da arma da fuoco riportate il 12 aprile 2016. Come emerge dalla consulenza medico-legale acquisita agli atti, durante la degenza ospedaliera il de cuius ha attraversato fasi di lucidità e consa- pevolezza, alternate a sedazione profonda, manifestando sofferenza fi- sica intensa e percezione della gravità delle proprie condizioni. Tali cir- costanze, compatibili con uno stato di lucida agonia, giustificano, se- condo equità, il riconoscimento del c.d. danno terminale, da intendersi quale pregiudizio extrapatrimoniale unitario, biologico e morale, legato al processo stesso dell'agonia e alla consapevolezza della morte immi- nente, in conformità all'indirizzo ormai consolidato della Suprema Cor- te (Cass. civ., sez. III, 21.05.2018, n. 12470; Cass. civ., sez. III,
14.01.2016, n. 403). Tale pregiudizio va equitativamente quantificato in euro 130.000,00.
La somma complessiva riconosciuta ammonta pertanto a euro
1.763.660,58, da corrispondersi entro i limiti dell'attivo ereditario ac- cettato con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 754 c.c.
Su tali importi competono gli interessi al tasso legale sulle somme de- valutate al momento del fatto (1/05/2016), annualmente rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento.
8 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Le stesse sono com- misurate al valore della causa, alla natura della controversia, alla sua durata e complessità istruttoria, anche in ragione della documentazione depositata, della contumacia dei convenuti e delle rinunce precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di , , CP_1 CP_2 CP_3
, e;
[...] Controparte_4 CP_10
b) Dichiara la responsabilità civile del defunto per Persona_2
la morte di e, per l'effetto, condanna i convenuti, quali Persona_1
eredi beneficiari del defunto , al pagamento in favore Persona_2
degli attori, nei limiti dell'attivo ereditario devoluto, della complessiva somma di euro 1.763.660,58, così ripartita: euro 250.000,00 a favore di
, euro 280.000,00 a favore di , euro Parte_1 Controparte_8
220.000,00 ciascuno a favore di , Parte_2 Parte_3 [...]
, e euro 130.000,00 a titolo Pt_5 Parte_6 Parte_7
di danno terminale, euro 3.079,63 a titolo di rimborso delle spese fune- rarie sostenute ed euro 580,95 a titolo di restituzione della pensione non dovuta, da ripartirsi tra gli attori in proporzione delle rispettive quote ereditarie, oltre interessi, come indicato in motivazione;
c) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spe- se processuali del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in euro 21.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per
9 legge con attribuzione al procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 651/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto morte e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e quali eredi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
di rappresentati e difesi dall'avv.to Angela Lodato, Persona_1
elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, quali eredi di CP_5 Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo
1 grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, in qualità di eredi di convenivano in giudizio, dinanzi Persona_1
all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti, quali eredi di Persona_3
al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni pa-
[...]
trimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro congiunto Persona_1
Gli attori precisavano che, in data 12 aprile 2016, ve- Persona_1
niva attinto da colpo d'arma da fuoco esploso dal vicino di casa,
[...]
durante un litigio per futili motivi legati alla convivenza di Per_2
vicinato. Ricoverato in gravissime condizioni, dece- Persona_1
deva il 1° maggio 2016 a seguito delle ferite riportate.
, all'esito del giudizio penale, veniva condannato con Persona_2
sentenza del GUP del Tribunale di Nocera Inferiore del 15/05/2017, per il reato p. e p. dagli artt. 575 e 577, comma 1, n. 4 c.p., alla pena di anni 14 di reclusione, oltre le spese processuali e di custodia cautelare.
Nelle more del giudizio civile (RG 3742/2017), dece- Persona_2
deva e lo stesso veniva dichiarato interrotto. Il processo veniva quindi riassunto nei confronti dei suoi eredi, (RG 2669/2021) con richiesta di riunione, cui gli attori tuttavia rinunciavano in data 11/12/2023. Con ordinanza del 13/12/2023 e successiva sentenza n. 2509/2023 del
21/12/2023, entrambi i giudizi venivano dichiarati estinti.
Gli attori riassumevano quindi la pretesa con il presente giudizio aven- do interesse ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del decesso del loro congiunto.
2 All'udienza del 13/11/2024, parte attrice reiterava le conclusioni ivi rassegnate con l'atto introduttivo nonché la richiesta di ammissione delle prove.
Con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice, ritenuta matura la causa, la rimetteva in decisione. Tuttavia, con successiva ordinanza del
27/03/2025, accertata la mancata prova dello status di eredi in capo ai convenuti, la causa veniva rimessa in istruttoria onerando parte attrice al deposito della relativa documentazione.
In data 09/05/2025, parte attrice depositava atto notarile di accettazio- ne dell'eredità con beneficio di inventario (repertorio n. 161896, rac- colta n. 45478), comprovante la qualità di eredi dei convenuti.
All'udienza del 19/06/2025, il Giudice, introitava la causa a sentenza.
Ricostruite le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, deve in limine dichiararsi la contumacia dei convenuti, CP_1
, , , e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_6
, i quali, benché regolarmente evocati, non si costituivano nel pre-
[...]
sente giudizio.
Nel merito la domanda deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In merito all'accertamento di responsabilità del de cuius Persona_4
[...
si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 185 c.p., “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevo- le al risarcimento” ed, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha effi- cacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato l'ha com- messo nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risar- cimento del danno promosso nei confronti del condannato”.
3 Pertanto, il diritto al risarcimento del danno sussiste nel caso in cui il reato abbia prodotto un danno, senza che possano essere rimessi in di- scussione nel giudizio civile l'accertamento della sussistenza del fatto e la commissione da parte dell'imputato, a seguito di sentenza penale di condanna irrevocabile. Inoltre, nei reati di danno l'accertamento dell'esistenza del danno è implicita nell'accertamento del fatto-reato e, quindi, non deve formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile, se non con riferimento ai soggetti che lo hanno subito ed alla misura di esso (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite
4549/2010).
Nel caso in esame, come emerge dagli atti, la responsabilità del de cuius è stata accertata con sentenza penale irrevocabi- Persona_2
le, emessa dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore in data
15/05/2017, che lo ha condannato per omicidio volontario aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, n. 4, c.p. Alla morte del convenuto
[...]
la responsabilità civile è stata trasmessa agli eredi, i quali Per_2
hanno accettato con beneficio d'inventario, come da documentazione regolarmente depositata. In tal modo è stata provata la legittimazione passiva degli stessi entro i limiti dell'attivo ereditario (art. 754 c.c.).
Pertanto, alcuna pronuncia deve essere adottata con riferimento alla ve- rificazione del fatto ed alla responsabilità del convenuto, dovendosi al riguardo fare integrale riferimento a quanto statuito dal Giudice penale e ritenendo pertanto provati i fatti causativi dei danni richiesti dagli at- tori.
Tanto premesso, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presuppo- sti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, subìto iure pro- prio, dai congiunti della vittima.
4 A tal proposito si osserva che, secondo l'ormai costante e univoca giuri- sprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza da alle- gare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice compo- nente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico
- relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sof- ferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico - relazio- nale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi fuori la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una con- figurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ord. Cass., 907/2018).
Alla luce di tali considerazioni, va certamente riconosciuto a CP_7
squalina, in proprio e quale coniuge superstite, nonché a Parte_2
, , , Parte_3 Controparte_8 Parte_5 Parte_6
e quali figli della vittima, il risarcimento del danno non Parte_7
patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo della sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo
(cosiddetto danno morale), sia sotto quello della componente esistenzia- le, intesa come compromissione delle relazioni affettive, delle abitudini e delle condizioni di vita quotidiana. Tali aspetti risultano comprovati sia dalla natura del vincolo parentale che dalla documentazione e alle- gazioni di parte attrice.
5 Sotto il profilo della liquidazione delle somme dovute ai prossimi con- giunti superstiti iure proprio, questo Giudice ritiene di dover applicare le c.d. Tabelle di Milano e ciò anche in considerazione del recente ap- prodo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dei precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del supersti- te, il grado di parentela, la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corretti- vi, in ragione della particolarità della situazione, salvo l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquida- zione del danno senza fare ricorso a tale tabella”(cfr. Cass. 3305/2021).
Pertanto, alla luce dei richiamati principi, tenuto conto della traumatici- tà dell'evento lesivo, della natura dolosa del fatto e della sua violenza, della crudeltà ed efferatezza del modus operandi, degli strettissimi rap- porti familiari esistenti tra la vittima e gli attori, nonché in considera- zione dell'età avanzata della vittima (88 anni) e dei congiunti al mo- mento della morte (83 anni la coniuge, 48/60 anni i figli), il risarcimen- to può equamente liquidarsi come segue: euro 250.000,00 in favore di
, coniuge superstite, euro 280.000,00 in favore di Parte_1 [...]
, figlio convivente, alla luce delle allegazioni e dei docu- Persona_5
menti prodotti (stato di famiglia) ed euro 220.000,00 a favore di Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 Pt_7
in quanto figli non conviventi. Gli importi sono liquidati in fa-
[...]
6 scia alta secondo i parametri delle Tabelle di Milano 2024, con corretti- vo in aumento per la particolare efferatezza del fatto omicidiario.
Gli importi andranno posti a carico dei convenuti, nei limiti dell'attivo ereditario devoluto, ai sensi dell'art. 754 c.c., in applicazione del bene- ficio d'inventario.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, le spese funerarie risultano documentate da parte attrice mediante produzione di fattura regolar- mente quietanzata dell'importo di € 1.500,00, nonché di elenco detta- gliato, sottoscritto dagli eredi, delle ulteriori voci sostenute (es. spese cimiteriali, oneri religiosi e materiali per la sepoltura), per un ammonta- re complessivo pari a € 3.079,63. L'importo, ritenuto congruo e giusti- ficato dalla natura e articolazione delle voci, va riconosciuto a titolo di danno emergente iure hereditatis, da ripartirsi tra gli eredi secondo le ri- spettive quote. Risulta altresì documentalmente provato che gli eredi hanno provveduto alla restituzione all' dell'importo di € 580,95 a CP_9
titolo di storno del rateo pensionistico indebitamente percepito dopo il decesso del de cuius. Tale somma va dunque riconosciuta a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis, da ripartirsi secondo le rispettive quote ereditarie. Restano invece privi di adeguato riscontro probatorio i danni da spese mediche e perdita reddituale, per i quali l'onere probato- rio, gravante sull'attore ex art. 2697 c.c., risulta non assolto.
Ciò detto, occorre adesso esaminare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale subìto originariamente dalla de cuius, in termini di danno biologico terminale e danno morale termi- nale trasmissibili iure hereditatis ai congiunti della vittima. Sul punto, si ritiene di aderire ai principi espressi dalla Suprema Corte che hanno proposto una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale
7 connesso alla percezione della morte imminente (Cass., nn. 26972/2008
e n. 15350/2015). Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biolo- gico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la morte della vittima sia so- praggiunta a distanza di 19 giorni dall'evento lesivo, in conseguenza delle gravi ferite da arma da fuoco riportate il 12 aprile 2016. Come emerge dalla consulenza medico-legale acquisita agli atti, durante la degenza ospedaliera il de cuius ha attraversato fasi di lucidità e consa- pevolezza, alternate a sedazione profonda, manifestando sofferenza fi- sica intensa e percezione della gravità delle proprie condizioni. Tali cir- costanze, compatibili con uno stato di lucida agonia, giustificano, se- condo equità, il riconoscimento del c.d. danno terminale, da intendersi quale pregiudizio extrapatrimoniale unitario, biologico e morale, legato al processo stesso dell'agonia e alla consapevolezza della morte immi- nente, in conformità all'indirizzo ormai consolidato della Suprema Cor- te (Cass. civ., sez. III, 21.05.2018, n. 12470; Cass. civ., sez. III,
14.01.2016, n. 403). Tale pregiudizio va equitativamente quantificato in euro 130.000,00.
La somma complessiva riconosciuta ammonta pertanto a euro
1.763.660,58, da corrispondersi entro i limiti dell'attivo ereditario ac- cettato con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 754 c.c.
Su tali importi competono gli interessi al tasso legale sulle somme de- valutate al momento del fatto (1/05/2016), annualmente rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento.
8 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Le stesse sono com- misurate al valore della causa, alla natura della controversia, alla sua durata e complessità istruttoria, anche in ragione della documentazione depositata, della contumacia dei convenuti e delle rinunce precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di , , CP_1 CP_2 CP_3
, e;
[...] Controparte_4 CP_10
b) Dichiara la responsabilità civile del defunto per Persona_2
la morte di e, per l'effetto, condanna i convenuti, quali Persona_1
eredi beneficiari del defunto , al pagamento in favore Persona_2
degli attori, nei limiti dell'attivo ereditario devoluto, della complessiva somma di euro 1.763.660,58, così ripartita: euro 250.000,00 a favore di
, euro 280.000,00 a favore di , euro Parte_1 Controparte_8
220.000,00 ciascuno a favore di , Parte_2 Parte_3 [...]
, e euro 130.000,00 a titolo Pt_5 Parte_6 Parte_7
di danno terminale, euro 3.079,63 a titolo di rimborso delle spese fune- rarie sostenute ed euro 580,95 a titolo di restituzione della pensione non dovuta, da ripartirsi tra gli attori in proporzione delle rispettive quote ereditarie, oltre interessi, come indicato in motivazione;
c) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spe- se processuali del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in euro 21.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per
9 legge con attribuzione al procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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