Decreto cautelare 16 luglio 2019
Ordinanza cautelare 16 settembre 2019
Sentenza 28 ottobre 2020
Decreto collegiale 8 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2025REG.PROV.COLL.
N. 01720/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2021, proposto da DE IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 2821/2020, resa nel giudizio promosso dall’odierno appellante per l’annullamento della disposizione dirigenziale 154/A del 23.4.2014, notificata in data 28.9.2016, con la quale si comunicava alla ricorrente la inottemperanza alla precedente ingiunzione (prot. n. 580/A del 21.12.2012) a demolire opere edili, e si disponeva l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Napoli delle opere abusive e delle loro aree di sedime, nonché della disposizione dirigenziale prot. n. 580/A del 21.12.2012, mai comunicata né notificata, con la quale sarebbe stata ordinata la demolizione delle opere edilizie.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Sig.ra DE IE è proprietaria di un’area sita nel Comune di Napoli alla via Comunale Margherita n. 413, sulla quale sono state realizzate opere edilizie, consistenti nella “ trasformazione d'uso di un suolo a destinazione agricola di circa mq. 240,00, sottoposto al piano stradale di circa m. 2,50, mediante la posa in opera di un manufatto in cemento armato di circa mq. 30,00 di base, suddiviso in due volumi adiacenti senza soluzione di continuità di cui il primo di circa mq. 12,00 presenta calpestio inclinato destinato a rampa carrabile che da m. 2,50 conduce a m. 0,50 onde consentire il superamento del dislivello fra la sede stradale, allo stato non accessibile, perché chiusa da muretto e ringhiera in ferro di confine preesistente e il terreno in oggetto. Sottostante detti volumi è stato ricavato un locale con due varchi di cui uno chiuso da portale in lamiera e l'altro a vento. Carpenteria in legno e tondini in ferro per la realizzazione di un muro di delimitazione interna di circa m. 10,00 x h. m.2,50 ”.
2 - Reputando l’abusività dell’intervento summenzionato, il Comune di Napoli dapprima, con disposizione dirigenziale prot. n. 580/A del 21/12/2012, ha ordinato la demolizione delle opere e delle loro aree di sedime realizzate sine titulo ; a seguire, con disposizione dirigenziale n. 154/A del 23/04/2014, ne ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente locale.
3 - Con particolare riferimento all’ordine di ripristino n. 580/A del 21.12.2012, la ricorrente con il ricorso iscritto al n. 5434/2016 R.G. proposto dinanzi al Tar Campania – Napoli, Sez. IV, ha affermato di non averne mai avuto conoscenza, evidenziando che l’ordinanza di acquisizione era conseguita al suo inadempimento, da considerarsi incolpevole a causa della omessa formale notifica.
4 – Il TAR con la sentenza n. 2821/2020, emessa il 24.06.2020, ha respinto il ricorso ritenendo che: (i) il dato formale della omessa prova in giudizio di un fatto notificatorio, da un lato, non esclude che la ricorrente abbia potuto ottenere piena conoscenza del provvedimento fatto oggetto di doglianza da altre fonti o in via di mero fatto, sulla base di un livello di diligenza in tutto e per tutto ordinario, dall’altro, non intacca minimamente la legittimità del provvedimento impugnato, costituendone un fatto integrativo dell’efficacia; (ii) trattandosi, nel caso di specie, di attività amministrativa a carattere vincolato, l'Amministrazione non era tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, né in relazione al provvedimento demolitorio, né in relazione a quello di acquisizione; (iii) fermo che i provvedimenti impugnati sono stati adeguatamente istruiti, così come per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, ugualmente, per quanto concerne l’emanazione di un consequenziale provvedimento di acquisizione, non incombe sull'Amministrazione un particolare onere motivazionale.
5 - Avverso tale pronuncia è insorta la Sig.ra DE IE, con atto di appello notificato in data 02.02.2021, depositato il 25.02.2021, a mezzo del quale ha riproposto le medesime censure, in chiave critica rispetto alla sentenza gravata. L’Amministrazione si è costituita in giudizio il 26.02.2021, con memoria formale.
6 - Il ricorso è parzialmente fondato.
6.1 - Con particolare riferimento alla prima censura articolata da parte appellante, la difesa della Sig.ra DE IE contesta la mancata notifica dell’ingiunzione di demolizione in violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Sul punto, l’interessata specifica che il Comune, non soltanto non ha depositato in giudizio la cartolina di ricevimento della raccomandata, ma non ha neppure precisato le ragioni per cui gli atti prodromici al provvedimento oggetto della impugnativa siano stati notificati con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. Aggiunge, poi, che la nomina della Sig.ra DE quale custode giudiziario delle aree interessate non può fungere da elemento idoneo ad integrare l’efficacia di un atto sanzionatorio mai notificato nei modi e nelle forme di legge.
6.2 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., è noto che l'avviso di ricevimento della raccomandata di deposito presso la casa comunale costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione ed il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex art. 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento di notificazione, con la conseguente nullità della notifica; l'ufficiale procedente deve indicare espressamente nella relata di notifica il motivo del ricorso alla procedura in esame (l'irreperibilità del destinatario e delle altre persone legittimate o il rifiuto di queste ultime di ricevere l'atto); in difetto, la notifica è viziata da nullità che non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente.
6.3 - Assume rilievo, in questo senso la mancata formazione della piena prova, gravante sull’Amministrazione intimata, in ordine all’avvenuto perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., in ragione dell’omessa allegazione della cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale, da inviarsi a cura del soggetto notificante al domicilio del destinatario a “chiusura procedimentale”.
6.4 – Inoltre, l’appellante aveva anche evidenziato la mancata illustrazione, da parte del Comune, delle difficoltà di ordine materiale che avrebbero impedito la consegna di copia degli atti a mani proprie o delle persone indicate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Difatti, il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. II, Sent. 8/10/2020, n. 5984).
Anche sotto tale ultimo profilo, risulta confermata la inidoneità del procedimento di notificazione, non emergendo, dagli atti depositati, la irreperibilità del destinatario.
6.5 – La inidoneità della notifica in esame a dispiegare i propri effetti si riverbera sulla efficacia dell’ordinanza di demolizione, considerata la sua natura di atto ricettizio diretto ad incidere sulla sfera giuridica del privato, suscettibile di produrre effetti, ai sensi dell’art. 21- bis della legge n. 241/1990, solo con la comunicazione effettuata al destinatario, se dal caso, anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
6.6 - Sia il Comune sia il Giudice di primo grado hanno indicato una serie di circostanze dalle quali si dovrebbe desumere che la Sig.ra DE era a conoscenza della ingiunzione di demolizione, tra cui: la presenza fisica dell’appellante al momento del sopralluogo del settore antiabusivismo edilizio; la messa in sequestro delle opere abusive e la nomina dell’interessata a custode giudiziario; la notifica, in data 28.09.2016, del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Tuttavia le predette circostanze non consentono una certezza circa la conoscenza dell’ordine demolitorio da parte dell’appellante e meno che mai circa la data di una tale conoscenza ai fini della decorrenza del termine di novanta giorni.
6.7 –In materia edilizia, viceversa, la notifica dell’ordine ripristinatorio costituisce un prius logico e un presupposto imprescindibile rispetto alla successiva acquisizione delle opere abusivamente realizzate e della relativa area di sedime. Di conseguenza, l’omissione della prima, incidendo non sulla legittimità ma sull’efficacia dell’ordine di demolizione, inficia la legittimità della seconda.
6.8 - Tale ultimo rilievo consente accogliere il secondo motivo di ricorso. Infatti, per pacifica giurisprudenza, affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari del provvedimento acquisitivo (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 28/4/2023, n. 4270).
6.9 - Infondato è invece il terzo motivo, con il quale la parte appellata insiste nel censurare gli atti impugnati per omessa comunicazione di avvio del procedimento (nel caso dell’ingiunzione demolitoria) e per difetto di istruttoria e di motivazione (di ambedue i provvedimenti di demolizione e acquisizione), considerato il carattere necessitato ed a contenuto vincolato dei predetti atti.
7 - In conclusione, l’appello va accolto nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione discendendone, in riforma dell’appellata senrenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale, salvi restando gli eventuali ulteriori atti dell’Amministrazione.
8 - Sussistano, infine, giusti motivi per la compensazione delle spese si giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO