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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 3731/2024 R.G.
Oggi 19.10.2025, il Giudice dott.ssa LI PE, dopo avere dato atto del deposito da parte dell'attrice delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue, che viene allegata a
[...] verbale.
LI PE G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI PE, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa nelle date del 16-19 ottobre 2025, avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in , presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1 dell'avv. Concetta Cancelliere (domicilio digitale: ) che la rappresenta e difende Email_1 anche disgiuntamente all'avv. Ennio Moneti (domicilio digitale: , giusta procura ad litem in atti, Email_2
ATTRICE
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona dell'Amministratore legale Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore sig. (res. te in via E. Salgari n. 69, oggi , Controparte_3 CP_1 Controparte_4
CONVENUTO- CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato nelle date del 18 – 28 marzo 2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la sig.ra Parte_1
, nel convenire in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo, il
[...] Controparte_2
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo il ”], esponeva: CP_1
. - di essere proprietaria dell'immobile facente parte dell'edificio condominiale convenuto sito al piano terra (in catasto al foglio 49 particella 1731 e 1732 sub. 5), giusto atto di donazione del 16.03.1998 ricevuto dal Notaio , Persona_1 Repertorio n. 131745 e successiva riunione di usufrutto (Voltura n. 13270.1/2023 – Pratica n. PA0041067 in atti dal
24.03.2023 in morte della donante IG.ra , nata a [...] [...] usufruttuaria del bene sino alla data Persona_2 CP_1 del decesso avvenuto in , in data 09.03.2023); CP_1
. - che all'atto dell'insediamento, dopo il decesso della usufruttuaria il conseguente consolidamento della proprietà, aveva rilevato la presenza di umidità alle pareti, il distacco dei rivestimenti ceramici alle pareti di wc e cucina, lesioni alle murature ed alla base dei pilastri nonché dei cavedi di cucina e bagno, come descritte e quantificate per €. 45.000 nella
CTP a firma del geometra , che produceva, riconducibili a suo dire al resistente ex art. 2051 c.c. Persona_3 CP_1 in quanto custode dei beni e servizi comuni e in quanto tale obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché da tali beni e servizi non derivino danni ai singoli condomini e ai terzi;
. - che quest'ultimo, nonostante fosse stato diffidato a rimuovere le cause degli ammaloramenti e a ripristinare lo stato dei luoghi, era rimasto inerte;
. - che parimenti senza esito era rimasto la mediazione esperita il 27.10.2023 ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm. e ii.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, ex art. 2051 c.c., la condanna del a rimuovere le cause degli CP_1 accertandi ammaloramenti (i) a eseguire i lavori di ripristino dell'immobile di sua proprietà (ii), al risarcimento danni subiti che quantificava in €. 45.000 o altra diversa misura accertata nel corso del giudizio (iii). Per cui, in altri termini, con l'atto introduttivo l'attrice ha avanzato nei confronti del una domanda di risarcimento in forma specifica CP_1 2 per l'esecuzione dei lavori necessari per la rimozione delle cause dell'ammaloramento e il ripristino dell'appartamento
(art. 2058 comma 1 c.c.), e, ad un tempo, una domanda risarcitoria per equivalente volta alla condanna al rimborso dei costi necessari per l'esecuzione di tutti i predetti lavori come descritti e quantificati nel computo metrico allegato alla
CTP (art. 2058 comma 2 c.c.).
1.2.- Il , nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo avvenuta, ex art. 140 c.p.c., in data 18.03 – CP_1 28.3.2024, non si costituiva in giudizio, (seppure avesse conferito incarico ad un legale, il quale ha presentato istanza di visibilità allegando relativa procura ad litem e la copia dell'atto di citazione notificato). Per Indi, la causa era istruita mediante i documenti offerti in comunicazione dall'attrice (ivi compresa la CTP geom. ), la prova con il teste e l'espletamento di TU (ing. ). Testimone_1 Persona_4 Successivamente, mutata la persona fisica del giudice, la causa era rinviata per discussione in ultimo all'udienza del
16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e all'esito decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_2
, che sebbene ritualmente convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. nelle
[...] date del 18.03-2024 -28.3.2024, non si è costituito in giudizio.
2.2.- Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che l'art. 2051 cod. civ., secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno.
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha invero carattere oggettivo (cfr. in ultimo Cass. n. 26142/2023; Cass. n.
18518/2024; Cass. n. 11152/2023) e, perché una tale responsabilità possa configurarsi in concreto, “… è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta….(Così, Cass. n. 26086/2005). La norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il “governo” e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859/2000). E' in altri termini, custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530/2009; conf. Cass. civ. sez. un. n. 12019/1991). Chi, pertanto, è nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa per averne la disponibilità materiale, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., rappresentata dal c.d. “caso fortuito”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n.
11227/2008), mentre il danneggiante è responsabile anche per l'ipotesi in cui rimanga “ignota” la causa.
Il soggetto danneggiato, in ragione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto,
..deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, ma non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa…” (cfr. Cass. n. 18518/2024).
2.2.- Nella specifica materia condominiale, poi, giova evidenziare che il , quale custode dei beni e dei CP_1 servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno,
e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno (nella specie da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del per la custodia dei beni e dei CP_1 servizi comuni e la responsabilità del singolo proprietario per la custodia dell'unità immobiliare allo stesso
3 appartenente). Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 cod. civ., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire
<> risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Ne consegue che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo
Condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo del concorrente apporto causale imputabile al condomino proprietario individuale della unità immobiliare in parola, posto che nella specie trova applicazione, appunto, non l'art. 1227 comma 1 cod. civ., bensì l'art. 2055 cod. civ., che prevede la responsabilità “solidale” degli autori del danno (cfr. ex plurimis Cass. n. 7044/2020 Ord.; Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 15291/2011), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (cfr. Cass. n. 1674/2015).
Con riferimento specifico poi ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di eseguire le necessarie opere di CP_1 manutenzione dei beni comuni deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il medesimo in base all'art. 2051 cod. civ., e cioè in relazione alla ricollegabilità di tali danni CP_1 all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche CP_1 dannose della cosa (cfr. Cass. n. 28253/2023), salva, poi, nei rapporti interni la ripartizione tra tutti i condomini
(compreso quindi il danneggiato) della somma sborsata secondo i criteri di cui agli artt. 1123 e ss. cod. civ. CP_1 Giova poi evidenziare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata e non congiunta, optando per l'una o per l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non giustificano una doppia condanna per lo stesso titolo, vietata dall'ordinamento, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il TU - all'esito delle indagine tecniche espletate, immuni da vizi logico/giuridici e dal Tribunale condivise che i danni all'immobile dell'attrice siano da imputare al convenuto, che di conseguenza, in accoglimento della domanda di risarcimento in forma CP_1 specifica, da considerarsi avanzata dall'attrice in via principale, va condannato a rimuovere le cause dell'ammaloramento e a ripristinare l'immobile dell'attrice.
Il predetto TU infatti ha concluso che:
a).- “… l'immobile dell'attrice presenta in tutti i suoi vani costituitivi lesioni in capo alle pareti di confino perimetrale e interne. Le lesioni e le fessurazioni individuate lungo le pareti risultano distribuite sia negli strati inferiori sia in corrispondenza di quelli più alti, in prossimità dunque ai rispettivi solai di copertura. Le parti inferiori delle pareti risultano affette da evidenti fenomeni di umidità di risalita con la inevitabile presenza di esfoliazioni in capo all'intonaco oltre che alla comparsa di massive colonie di muffe. La presenza di tale umidità di risalita interessa, oltre che le pareti perimetrali di confino dell'immobile, anche le tramezzature interne che separano i vari ambienti di cui l'immobile è costituito. Si è rilevato un intenso e sgradevole odore di scarichi fognari all'in-terno dell'immobile oltre che alla presenza di una cospicua colonia di scarafaggi. Tale ultime circo-stanze associate a quelle sopra narrate delineano un generale stato di inutilizzabilità dell'intera unità immobiliare. Circostanza rappresentata in atti è anche quella relativa ad un lavoro di ripristino del piano di calpestio in corrispondenza del vano ingresso a seguito del cedimento parziale del solaio di calpestio ed alle relative conseguenze che tale evento avrebbe determinato sulla funzionalità della relativa porta di accesso all'immobile.”
b).- “.. Si concorda con l'analisi condotta dal CTP incaricato in meri-to alle azioni di sprofondamento del piano di calpestio legate proprio alla permanenza dei fenomeni infiltrativi al di sotto dell'unità immobiliare della ricorrente.
L'estensione, inoltre, dei fenomeni di risalita capillare anche lungo le tramezzature interne, non costituenti pareti di confino dell'immobile, è associata alla presumibile presenza di liquidi che stazionano al di sotto dell'unità immobiliare e provenienti da scarichi interni di tipo;
....” CP_5 c).- “…Riguardo invece la presenza massiva di infiltrazioni lungo le pareti interne di confino è sufficiente osservare
4 l'elevato stato di degrado delle superfici esterne che, non presentando più un'adeguata impermeabilità agli agenti atmosferici, risultano affette da gravi fenomeni infiltrativi che, per capillarità, si estendono sino alle controparti interne.”
d).- “… É stata osservata anche la compromissione di talune porzioni di copriferro in corrispondenza dei pi-lastri che insistono all'interno e all'esterno dell'immobile. Tali lesioni lasciano intendere l'ossida-zione dei tondini di acciaio interni con conseguente aumento di volume e frattura del calcestruzzo adiacente (anelastico). L'immobile dell'attrice oltre ai pregiudizi sopra descritti le cui cause dirette sono dunque da imputa-re a fenomeni di infiltrazione capillare provenienti dagli strati edilizi sottostanti l'immobile e dalle pareti esterne perimetrali, subisce anche ulteriori pregiudizi le cui cause sono indirettamente connesse sempre ai predetti fenomeni. Nel merito sono state osservate lesioni più o meno continue in capo a quasi tutte le pareti interne dell'immobile che delineano il possibile progressivo sprofondamento dei solai di calpestio. Tale evenienza appare nitida in corrispondenza del corridoio e del secondo bagno di servizio.
L'abbassamento del piano di calpestio ha determinato delle fessurazioni all'apice delle pareti di tramezzo soprattutto per quanto riguarda lo strato degli intonaci. L'abbassamento del piano di calpestio ha avuto refluenze anche in prossimità dei pilastri condominiali osservabili dall'immobile alla cui basi appaiono evidenti lesioni in corrispondenza del copriferro. Alla luce delle considerazioni esposte il sottoscritto ritiene che le cause dei pregiudizi rilevati siano legate, per quanto riguarda le pareti perimetrali esterne e le corrispondenti
contro
-pareti interne, essenzialmente all'inefficacia dell'originario sistema di impermeabilizzazione del fabbricato che, dato l'ammaloramento dei materiali CP_5 costituenti la facciata esterna, non risulta avere più un'adeguata resistenza agli agenti atmosferici esterni. Riguardo i pregiudizi interni le cause sono ascrivibili a fenomeni di umidità di risalita. Tali fenomeni sono presumibilmente legati a condotte condominiali transitanti al di sotto dell'immobile che non drenano adeguatamente i liquami sino alle condotte fognarie comunali. I danni alle pareti sono uniformemente distribuiti lungo tutti i vani dell'immobile ed oltre ad avere determinato le fessurazioni narrate, hanno generato il progressivo distacco delle ceramiche di rivestimento delle pareti verticali di cucina e bagno. I pregiudizi riguardano anche porzioni di strutture intelaiate (pilastri) interessate, alla loro base, dal-la persistenza di fenomeni di risalita capillare e conseguente ossidazione dei ferri di armatura e comparsa di lesioni sul relativo copri-ferro. Gli interventi di risanamento dovranno dapprima eliminare le cause di infiltrazione e dunque prevedere il ripristino dell'impermeabilità delle pareti esterne. Dovrà essere eseguito anche uno scavo per verificare lo stato delle condotte sottostanti l'immobile e procedere conseguentemente al loro ripristino eliminando i presumibili fenomeni capillari sulle pareti di interne. Successivamente dovrà procedersi al ripristino delle pareti, delle pavimentazioni e dei rivestimenti danneggiati. Dovranno essere effettuati anche interventi di recupero delle strutture intelaiate danneggiate mediante spazzolatura dei ferri e ripristino del relativo copriferro..”.
I lavori da eseguire per la rimozione delle cause e il ripristino dell'immobile dell'attrice sono quelli elencati nel computo Per metrico estimativo allegato alla CTP geom. , agli atti, quantificati nel complesso in €. 45.000 e condivisi dal TU che li ha ritenuti congrui anche nell'ammontare. Tenuto conto della natura e dell'entità dei lavori da eseguire si ritiene congruo assegnare per l'esecuzione il termine di mesi sei dalla notifica al convenuto della presente pronuncia.
L'accoglimento della domanda principale di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c., spiegata dall'attrice, determina l'inammissibilità della domanda (alternativa) di risarcimento per equivalente ex art. 2058 comma 2 c.c. dalla medesima avanzata.
3.- Spese.
In applicazione del principio della soccombenza, il va condannato a pagare in favore dell'attrice le spese di CP_1 lite nella misura indicata in dispositivo, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Concetta
Cancelliere e Ennio Moneri, dichiaratisi antistatari.
Sempre sul convenuto vanno poste le spese di TU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- in accoglimento della domanda principale ex artt. 2051, 2058 c.c. avanzata da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, condanna il , in Controparte_2 persona del l.r. pro tempore, a corrispondere in favore per le causali di cui in motivazione, Parte_1 ad eseguire, entro mesi sei dalla notifica al convenuto della presente sentenza, i lavori necessari per la 5 rimozione delle cause e il ripristino dell'immobile dell'attrice come elencati nel computo metrico estimativo Per allegato alla CTP geom. , agli atti, condivisi e fatti propri dal TU che li ha ritenuti congrui anche nell'ammontare;
.- dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento per equivalente spiegata in via subordinata dall'attrice;
.- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in €. 5.600,00, di cui €. CP_1 600, per esborsi, oltre spese generali iva e cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti avv. ti Concetta Cancelliere e Ennio Moneri, dichiaratisi antistatari;
.- pone le spese di TU a carico del . CP_1
Palermo, li 19.10.2025
LI PE – G.O.T.
6
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 3731/2024 R.G.
Oggi 19.10.2025, il Giudice dott.ssa LI PE, dopo avere dato atto del deposito da parte dell'attrice delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue, che viene allegata a
[...] verbale.
LI PE G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI PE, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa nelle date del 16-19 ottobre 2025, avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in , presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1 dell'avv. Concetta Cancelliere (domicilio digitale: ) che la rappresenta e difende Email_1 anche disgiuntamente all'avv. Ennio Moneti (domicilio digitale: , giusta procura ad litem in atti, Email_2
ATTRICE
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona dell'Amministratore legale Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore sig. (res. te in via E. Salgari n. 69, oggi , Controparte_3 CP_1 Controparte_4
CONVENUTO- CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato nelle date del 18 – 28 marzo 2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la sig.ra Parte_1
, nel convenire in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo, il
[...] Controparte_2
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo il ”], esponeva: CP_1
. - di essere proprietaria dell'immobile facente parte dell'edificio condominiale convenuto sito al piano terra (in catasto al foglio 49 particella 1731 e 1732 sub. 5), giusto atto di donazione del 16.03.1998 ricevuto dal Notaio , Persona_1 Repertorio n. 131745 e successiva riunione di usufrutto (Voltura n. 13270.1/2023 – Pratica n. PA0041067 in atti dal
24.03.2023 in morte della donante IG.ra , nata a [...] [...] usufruttuaria del bene sino alla data Persona_2 CP_1 del decesso avvenuto in , in data 09.03.2023); CP_1
. - che all'atto dell'insediamento, dopo il decesso della usufruttuaria il conseguente consolidamento della proprietà, aveva rilevato la presenza di umidità alle pareti, il distacco dei rivestimenti ceramici alle pareti di wc e cucina, lesioni alle murature ed alla base dei pilastri nonché dei cavedi di cucina e bagno, come descritte e quantificate per €. 45.000 nella
CTP a firma del geometra , che produceva, riconducibili a suo dire al resistente ex art. 2051 c.c. Persona_3 CP_1 in quanto custode dei beni e servizi comuni e in quanto tale obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché da tali beni e servizi non derivino danni ai singoli condomini e ai terzi;
. - che quest'ultimo, nonostante fosse stato diffidato a rimuovere le cause degli ammaloramenti e a ripristinare lo stato dei luoghi, era rimasto inerte;
. - che parimenti senza esito era rimasto la mediazione esperita il 27.10.2023 ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm. e ii.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, ex art. 2051 c.c., la condanna del a rimuovere le cause degli CP_1 accertandi ammaloramenti (i) a eseguire i lavori di ripristino dell'immobile di sua proprietà (ii), al risarcimento danni subiti che quantificava in €. 45.000 o altra diversa misura accertata nel corso del giudizio (iii). Per cui, in altri termini, con l'atto introduttivo l'attrice ha avanzato nei confronti del una domanda di risarcimento in forma specifica CP_1 2 per l'esecuzione dei lavori necessari per la rimozione delle cause dell'ammaloramento e il ripristino dell'appartamento
(art. 2058 comma 1 c.c.), e, ad un tempo, una domanda risarcitoria per equivalente volta alla condanna al rimborso dei costi necessari per l'esecuzione di tutti i predetti lavori come descritti e quantificati nel computo metrico allegato alla
CTP (art. 2058 comma 2 c.c.).
1.2.- Il , nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo avvenuta, ex art. 140 c.p.c., in data 18.03 – CP_1 28.3.2024, non si costituiva in giudizio, (seppure avesse conferito incarico ad un legale, il quale ha presentato istanza di visibilità allegando relativa procura ad litem e la copia dell'atto di citazione notificato). Per Indi, la causa era istruita mediante i documenti offerti in comunicazione dall'attrice (ivi compresa la CTP geom. ), la prova con il teste e l'espletamento di TU (ing. ). Testimone_1 Persona_4 Successivamente, mutata la persona fisica del giudice, la causa era rinviata per discussione in ultimo all'udienza del
16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e all'esito decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_2
, che sebbene ritualmente convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. nelle
[...] date del 18.03-2024 -28.3.2024, non si è costituito in giudizio.
2.2.- Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che l'art. 2051 cod. civ., secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno.
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha invero carattere oggettivo (cfr. in ultimo Cass. n. 26142/2023; Cass. n.
18518/2024; Cass. n. 11152/2023) e, perché una tale responsabilità possa configurarsi in concreto, “… è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta….(Così, Cass. n. 26086/2005). La norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il “governo” e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859/2000). E' in altri termini, custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530/2009; conf. Cass. civ. sez. un. n. 12019/1991). Chi, pertanto, è nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa per averne la disponibilità materiale, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., rappresentata dal c.d. “caso fortuito”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n.
11227/2008), mentre il danneggiante è responsabile anche per l'ipotesi in cui rimanga “ignota” la causa.
Il soggetto danneggiato, in ragione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto,
..deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, ma non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa…” (cfr. Cass. n. 18518/2024).
2.2.- Nella specifica materia condominiale, poi, giova evidenziare che il , quale custode dei beni e dei CP_1 servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno,
e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno (nella specie da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del per la custodia dei beni e dei CP_1 servizi comuni e la responsabilità del singolo proprietario per la custodia dell'unità immobiliare allo stesso
3 appartenente). Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 cod. civ., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire
<> risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Ne consegue che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo
Condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo del concorrente apporto causale imputabile al condomino proprietario individuale della unità immobiliare in parola, posto che nella specie trova applicazione, appunto, non l'art. 1227 comma 1 cod. civ., bensì l'art. 2055 cod. civ., che prevede la responsabilità “solidale” degli autori del danno (cfr. ex plurimis Cass. n. 7044/2020 Ord.; Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 15291/2011), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (cfr. Cass. n. 1674/2015).
Con riferimento specifico poi ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di eseguire le necessarie opere di CP_1 manutenzione dei beni comuni deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il medesimo in base all'art. 2051 cod. civ., e cioè in relazione alla ricollegabilità di tali danni CP_1 all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche CP_1 dannose della cosa (cfr. Cass. n. 28253/2023), salva, poi, nei rapporti interni la ripartizione tra tutti i condomini
(compreso quindi il danneggiato) della somma sborsata secondo i criteri di cui agli artt. 1123 e ss. cod. civ. CP_1 Giova poi evidenziare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata e non congiunta, optando per l'una o per l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non giustificano una doppia condanna per lo stesso titolo, vietata dall'ordinamento, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il TU - all'esito delle indagine tecniche espletate, immuni da vizi logico/giuridici e dal Tribunale condivise che i danni all'immobile dell'attrice siano da imputare al convenuto, che di conseguenza, in accoglimento della domanda di risarcimento in forma CP_1 specifica, da considerarsi avanzata dall'attrice in via principale, va condannato a rimuovere le cause dell'ammaloramento e a ripristinare l'immobile dell'attrice.
Il predetto TU infatti ha concluso che:
a).- “… l'immobile dell'attrice presenta in tutti i suoi vani costituitivi lesioni in capo alle pareti di confino perimetrale e interne. Le lesioni e le fessurazioni individuate lungo le pareti risultano distribuite sia negli strati inferiori sia in corrispondenza di quelli più alti, in prossimità dunque ai rispettivi solai di copertura. Le parti inferiori delle pareti risultano affette da evidenti fenomeni di umidità di risalita con la inevitabile presenza di esfoliazioni in capo all'intonaco oltre che alla comparsa di massive colonie di muffe. La presenza di tale umidità di risalita interessa, oltre che le pareti perimetrali di confino dell'immobile, anche le tramezzature interne che separano i vari ambienti di cui l'immobile è costituito. Si è rilevato un intenso e sgradevole odore di scarichi fognari all'in-terno dell'immobile oltre che alla presenza di una cospicua colonia di scarafaggi. Tale ultime circo-stanze associate a quelle sopra narrate delineano un generale stato di inutilizzabilità dell'intera unità immobiliare. Circostanza rappresentata in atti è anche quella relativa ad un lavoro di ripristino del piano di calpestio in corrispondenza del vano ingresso a seguito del cedimento parziale del solaio di calpestio ed alle relative conseguenze che tale evento avrebbe determinato sulla funzionalità della relativa porta di accesso all'immobile.”
b).- “.. Si concorda con l'analisi condotta dal CTP incaricato in meri-to alle azioni di sprofondamento del piano di calpestio legate proprio alla permanenza dei fenomeni infiltrativi al di sotto dell'unità immobiliare della ricorrente.
L'estensione, inoltre, dei fenomeni di risalita capillare anche lungo le tramezzature interne, non costituenti pareti di confino dell'immobile, è associata alla presumibile presenza di liquidi che stazionano al di sotto dell'unità immobiliare e provenienti da scarichi interni di tipo;
....” CP_5 c).- “…Riguardo invece la presenza massiva di infiltrazioni lungo le pareti interne di confino è sufficiente osservare
4 l'elevato stato di degrado delle superfici esterne che, non presentando più un'adeguata impermeabilità agli agenti atmosferici, risultano affette da gravi fenomeni infiltrativi che, per capillarità, si estendono sino alle controparti interne.”
d).- “… É stata osservata anche la compromissione di talune porzioni di copriferro in corrispondenza dei pi-lastri che insistono all'interno e all'esterno dell'immobile. Tali lesioni lasciano intendere l'ossida-zione dei tondini di acciaio interni con conseguente aumento di volume e frattura del calcestruzzo adiacente (anelastico). L'immobile dell'attrice oltre ai pregiudizi sopra descritti le cui cause dirette sono dunque da imputa-re a fenomeni di infiltrazione capillare provenienti dagli strati edilizi sottostanti l'immobile e dalle pareti esterne perimetrali, subisce anche ulteriori pregiudizi le cui cause sono indirettamente connesse sempre ai predetti fenomeni. Nel merito sono state osservate lesioni più o meno continue in capo a quasi tutte le pareti interne dell'immobile che delineano il possibile progressivo sprofondamento dei solai di calpestio. Tale evenienza appare nitida in corrispondenza del corridoio e del secondo bagno di servizio.
L'abbassamento del piano di calpestio ha determinato delle fessurazioni all'apice delle pareti di tramezzo soprattutto per quanto riguarda lo strato degli intonaci. L'abbassamento del piano di calpestio ha avuto refluenze anche in prossimità dei pilastri condominiali osservabili dall'immobile alla cui basi appaiono evidenti lesioni in corrispondenza del copriferro. Alla luce delle considerazioni esposte il sottoscritto ritiene che le cause dei pregiudizi rilevati siano legate, per quanto riguarda le pareti perimetrali esterne e le corrispondenti
contro
-pareti interne, essenzialmente all'inefficacia dell'originario sistema di impermeabilizzazione del fabbricato che, dato l'ammaloramento dei materiali CP_5 costituenti la facciata esterna, non risulta avere più un'adeguata resistenza agli agenti atmosferici esterni. Riguardo i pregiudizi interni le cause sono ascrivibili a fenomeni di umidità di risalita. Tali fenomeni sono presumibilmente legati a condotte condominiali transitanti al di sotto dell'immobile che non drenano adeguatamente i liquami sino alle condotte fognarie comunali. I danni alle pareti sono uniformemente distribuiti lungo tutti i vani dell'immobile ed oltre ad avere determinato le fessurazioni narrate, hanno generato il progressivo distacco delle ceramiche di rivestimento delle pareti verticali di cucina e bagno. I pregiudizi riguardano anche porzioni di strutture intelaiate (pilastri) interessate, alla loro base, dal-la persistenza di fenomeni di risalita capillare e conseguente ossidazione dei ferri di armatura e comparsa di lesioni sul relativo copri-ferro. Gli interventi di risanamento dovranno dapprima eliminare le cause di infiltrazione e dunque prevedere il ripristino dell'impermeabilità delle pareti esterne. Dovrà essere eseguito anche uno scavo per verificare lo stato delle condotte sottostanti l'immobile e procedere conseguentemente al loro ripristino eliminando i presumibili fenomeni capillari sulle pareti di interne. Successivamente dovrà procedersi al ripristino delle pareti, delle pavimentazioni e dei rivestimenti danneggiati. Dovranno essere effettuati anche interventi di recupero delle strutture intelaiate danneggiate mediante spazzolatura dei ferri e ripristino del relativo copriferro..”.
I lavori da eseguire per la rimozione delle cause e il ripristino dell'immobile dell'attrice sono quelli elencati nel computo Per metrico estimativo allegato alla CTP geom. , agli atti, quantificati nel complesso in €. 45.000 e condivisi dal TU che li ha ritenuti congrui anche nell'ammontare. Tenuto conto della natura e dell'entità dei lavori da eseguire si ritiene congruo assegnare per l'esecuzione il termine di mesi sei dalla notifica al convenuto della presente pronuncia.
L'accoglimento della domanda principale di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c., spiegata dall'attrice, determina l'inammissibilità della domanda (alternativa) di risarcimento per equivalente ex art. 2058 comma 2 c.c. dalla medesima avanzata.
3.- Spese.
In applicazione del principio della soccombenza, il va condannato a pagare in favore dell'attrice le spese di CP_1 lite nella misura indicata in dispositivo, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Concetta
Cancelliere e Ennio Moneri, dichiaratisi antistatari.
Sempre sul convenuto vanno poste le spese di TU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- in accoglimento della domanda principale ex artt. 2051, 2058 c.c. avanzata da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, condanna il , in Controparte_2 persona del l.r. pro tempore, a corrispondere in favore per le causali di cui in motivazione, Parte_1 ad eseguire, entro mesi sei dalla notifica al convenuto della presente sentenza, i lavori necessari per la 5 rimozione delle cause e il ripristino dell'immobile dell'attrice come elencati nel computo metrico estimativo Per allegato alla CTP geom. , agli atti, condivisi e fatti propri dal TU che li ha ritenuti congrui anche nell'ammontare;
.- dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento per equivalente spiegata in via subordinata dall'attrice;
.- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in €. 5.600,00, di cui €. CP_1 600, per esborsi, oltre spese generali iva e cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti avv. ti Concetta Cancelliere e Ennio Moneri, dichiaratisi antistatari;
.- pone le spese di TU a carico del . CP_1
Palermo, li 19.10.2025
LI PE – G.O.T.
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