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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1794/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240128701879000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3629/2025 depositato il
13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1794/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, propone opposizione a cartella 6820240128701879, notificata in data 27/01/2025, emessa ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/73 su dichiarazione 2021. L'atto è motivato dal recupero della sanzione e relativi interessi (complessivamente per € 2.716,61) per il tardivo pagamento dell'Acconto – prima rata a.i.
2021.
Eccepisce:
1) nullità della cartella di pagamento impugnata (atto derivato) per l'omessa notifica della comunicazione (atto presupposto)
2) omessa notifica dell'atto presupposto
Chiede che la cartella sia annullata, in accoglimento del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia entrate DP I di Milano, che contesta quanto dedotto da parte ricorrente, ribadendo la tardività del versamento e chiede che il ricorso sia respinto.
Si costituisce altresì l'Ader, che sostiene la correttezza del proprio operato. Chiede il rigetto del ricorso e della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato, nel merito, che la tardività del versamento della prima rata di acconto per l'anno
2021, rispetto al termine stabilito dall'art. 17 D.P.R. 435/2001, appare dimostrata per tabulas. Il ché ha comportato l'irrogazione della sanzione operata dall'Agenzia. Parte contribuente sarebbe stata, infatti, onerata al versamento nel termine del l 30/06/2021 e non nel termine fissato per la seconda rata al 31/12 successivo. Appare quindi corretta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, in ragione del 30% del dovuto, escluso quanto già versato per r.o..
Va pertanto respinto il ricorso, provvedendo alla compensazione delle spese di lite, in deroga al generale principio di soccombenza, riscontrando giusti motivi nel carattere interpretativo della pronunzia.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RESPINGE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1794/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240128701879000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3629/2025 depositato il
13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1794/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, propone opposizione a cartella 6820240128701879, notificata in data 27/01/2025, emessa ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/73 su dichiarazione 2021. L'atto è motivato dal recupero della sanzione e relativi interessi (complessivamente per € 2.716,61) per il tardivo pagamento dell'Acconto – prima rata a.i.
2021.
Eccepisce:
1) nullità della cartella di pagamento impugnata (atto derivato) per l'omessa notifica della comunicazione (atto presupposto)
2) omessa notifica dell'atto presupposto
Chiede che la cartella sia annullata, in accoglimento del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia entrate DP I di Milano, che contesta quanto dedotto da parte ricorrente, ribadendo la tardività del versamento e chiede che il ricorso sia respinto.
Si costituisce altresì l'Ader, che sostiene la correttezza del proprio operato. Chiede il rigetto del ricorso e della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato, nel merito, che la tardività del versamento della prima rata di acconto per l'anno
2021, rispetto al termine stabilito dall'art. 17 D.P.R. 435/2001, appare dimostrata per tabulas. Il ché ha comportato l'irrogazione della sanzione operata dall'Agenzia. Parte contribuente sarebbe stata, infatti, onerata al versamento nel termine del l 30/06/2021 e non nel termine fissato per la seconda rata al 31/12 successivo. Appare quindi corretta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, in ragione del 30% del dovuto, escluso quanto già versato per r.o..
Va pertanto respinto il ricorso, provvedendo alla compensazione delle spese di lite, in deroga al generale principio di soccombenza, riscontrando giusti motivi nel carattere interpretativo della pronunzia.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RESPINGE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.