Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 638
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha osservato che la tardività del versamento della prima rata di acconto per l'anno 2021, rispetto al termine stabilito dall'art. 17 D.P.R. 435/2001, appare dimostrata. Di conseguenza, l'irrogazione della sanzione operata dall'Agenzia è ritenuta corretta. Il contribuente era onerato al versamento entro il 30/06/2021 e non nel termine fissato per la seconda rata al 31/12 successivo. Pertanto, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 è considerata corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 638
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 638
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo