Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2025, proposto da
EN TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Aveta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
MA EM AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Corsiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sull’istanza notificata, a mezzo p.e.c., dalla ricorrente, in data 02/09/2024 ed acquisita al protocollo n. 85987 del 02/09/2024 del Comune di Caserta, propulsiva all’instaurazione di adeguato procedimento amministrativo, finalizzato all’esercizio di attività di vigilanza ed all’eventuale adozione di misure idonee a far cessare immediatamente le molestie alla quiete pubblica sopra prospettate e a sanzionare l’eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA EM AI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che la ricorrente ha proposto il ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza meglio in epigrafe individuata, con la quale si chiedeva l’intervento del Comune in relazione ad attività gestita dal controinteressato, che si assumeva sfornita di autorizzazione e da cui, in tesi, derivavano molestie e disturbo alla pubblica quiete, in specie in orario notturno;
Considerato che, a seguito dell’istanza, il Comune si è attivato mediante apposito sopralluogo e ha di seguito riscontrato l’istanza rappresentando che l’attività è regolarmente autorizzata e non determina alcun pregiudizio per la quiete o la sicurezza pubblica (cfr. documentazione versata in atti; all. 002 della produzione depositata in data 15 maggio 2025);
Considerato che, per quanto precede, il ricorso può definirsi con declaratoria di improcedibilità, non avendo la ricorrente manifestato interesse ulteriore rispetto alla sollecitata risposta del Comune, come detto intervenuta;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio tenuto conto del complesso delle circostanze sopra evidenziate e in perspicua considerazione della sostanziale infondatezza dell’istanza ab initio proposta, così come accertato dal Comune;
Considerato, quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale la commissione non ha finora provveduto in via provvisoria, che la stessa va respinta tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio del controinteressato, con riguardo ai termini di legge previsti per i procedimenti da trattarsi con rito camerale, come quello che ne occupa, costituzione peraltro successiva alla definizione del procedimento da parte del Comune e alla evidenza processuale della sopravvenuta carenza di interesse per la ricorrente, il che esclude ogni utilità per la parte rappresentata e dunque palesa la strumentalità della pretesa azionata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dal controinteressato.
Si comunichi alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO