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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa FU SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16138 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1 Zoina, giusta procura in atti
- attrice
E
, C.F. , rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 Controparte_1 C.F._2 c.p.c., nonché dagli avv. Enzo Proietti ed Ercole Forgione, giusta procura in atti
- convenuta
OGGETTO: danni ad immobile da infiltrazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, l'attrice – sulla premessa di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 305, int. 19; che l'appartamento in questione sin dal 2018 era interessato da fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante immobile di proprietà , dotato di annesso terrazzo con funzione di copertura dello stabile;
che era stato CP_1 già promosso dall'odierna attrice ricorso per TP (R.G. n. 56980/2021), il quale, tuttavia, espletata la CTU, non aveva sortito esito alcuno – ha convenuto in giudizio per ivi sentire Controparte_1 dichiarare la responsabilità della convenuta per le infiltrazioni ed i danni da ella subiti nell'immobile di sua proprietà, come da CTU espletata in sede di TP, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi quantificati in € 4.690,80, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito e sino al soddisfo per la spesa dei ripristini, nonché al risarcimento del danno da inagibilità quantificato in € 5.568,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con rimborso delle spese del procedimento di TP per € 5.716,00 e condanna della convenuta ad eseguire il necessario ed indispensabile intervento di incanalamento acqua della pergotenda come dettagliato nella CTU resa in sede di TP, intervento stimato dal consulente tecnico nella spesa di € 900,07, anche con richiesta di condanna della convenuta ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento in favore dell'attrice di una somma di denaro per ogni giorno di eventuale ritardo nell'adempimento, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contrastato quanto ex adverso dedotto e rappresentato e ha chiesto di “- respingere integralmente la domanda della Sig.ra Parte_1 perché infondata, mancante dei presupposti in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi come sopra esposti e documentati;
- condannare, per l'effetto, la Sig.ra alle spese ed Parte_1 onorari ex D.M. 147/2022, nonché ad un significativo risarcimento per palese lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo agito, con mala fede o colpa grave, per tentare un ingiusto arricchimento e di strumentalizzare la giustizia”.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. e, all'esito, con ordinanza in data 12.05.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di TP R.G. n. 56980/2021 e, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
All'esito dell'udienza predetta, con ordinanza in data 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come precisate dalle parti con note di trattazione scritta che di seguito si riportano:
- parte attrice: “rassegna le conclusioni riportandosi a quelle formulate in citazione e chiede termini per le memorie conclusionali”;
- parte convenuta: “- respingere integralmente la domanda della Sig.ra perchè Parte_1 infondata, mancante dei presupposti in fatto ed in diritto, non provata e basata su Ctu palesemente atecnica ed incoerente, per tutti i motivi esposti e documentati nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 cpc;
- condannare, per l'effetto, la Sig.ra alle Parte_1 spese ed onorari ex D.M. 147/2022, nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, avendo agito, con mala fede o colpa grave, ai fini di un ingiusto arricchimento e con strumentalizzazione della giustizia;
- disporre, se del caso, che la Sig.ra
[...] elimini definitivamente le piccole macchie del soffitto, onde evitare che continui ad Parte_1 utilizzarle per moltiplicare le richieste di danni nei confronti della convenuta, come fino ad oggi avvenuto”.
2. Va confermata l'ordinanza del 12.05.2024 in punto di rigetto delle istanze istruttorie, in quanto le prove orali chieste dalla parte attrice (nell'atto di citazione e nella memoria n. 2) sono relative a fatti, circostanze, situazioni non dirimenti e/o generici, mentre quelle chieste dalla parte convenuta (nella memoria n. 2) sono articolate su alcuni capitoli (i primi cinque) concernenti fatti, situazioni, contatti fra le parti, attività del CTU del tutto eterogenei, non conferenti sul piano probatorio, per lo più già oggetto di documenti prodotti e della relazione peritale e su altri capitoli implicanti valutazioni o non dirimenti e/o generici o da provare con documenti o costituenti commento alla CTU o estrapolazione di elementi della stessa.
3. Le domande proposte dalla parte attrice meritano accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
3.1. A fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice ha esposto: che nel corso del 2017 nell'immobile sovrastante di proprietà dell'avv. , contraddistinto dall'int. 22 e dotato di annesso Controparte_1 terrazzo con funzione di copertura dello stabile, venivano eseguiti radicali lavori privati di ristrutturazione, comportanti, tra l'altro, una nuova costruzione di vano cucina sul terrazzo;
che nel corso dei lavori, per occlusioni delle tubature, uso del martello pneumatico, cadute di calcinacci ed altre problematiche di diverso genere, venivano causati alla proprietà gravissimi e continui Parte_1 danni, dei quali l'avv. si assumeva la responsabilità, raggiungendo infine, in data CP_1 10.10.2018, un accordo con l'attrice che prevedeva il pagamento dei lavori di ripristino eseguiti dalla nella misura di € 4.000,00; che ella terminava a settembre 2018 i necessari lavori di Parte_1 ripristino del proprio appartamento e nel novembre 2018, appena ristrutturato l'immobile, si avvedeva, , che si manifestavano nuovamente dei percolamenti;
che in esito all'evento Pt_2 infiltrativo dei primi giorni di novembre 2019, si vedeva costretta a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali – riscontrato il pericolo – inibivano l'uso della camera da letto, come da verbale di sopralluogo in data 3 novembre 2019; che, considerata la funzione di copertura del terrazzo dell'avv.
, il Condominio, in data 6 novembre 2019, si determinava ad eseguire un sopralluogo con CP_1 un proprio tecnico, il quale individuava come causa delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile della danni al verticale della guaina e la saldatura della guaina alla soglia sul terrazzo, ove peraltro Parte_1 insiste un bocchettone in prossimità del parapetto del lastrico;
che, nonostante gli ulteriori interventi svolti dall'avv. sul terrazzo di proprietà nel tentativo di risolvere le problematiche nella CP_1 proprietà le infiltrazioni continuavano. Parte_1
Ha, inoltre, riferito: che tra i diversi lavori realizzati dall'avv. per risolvere i problemi CP_1 infiltrativi si registra, nel gennaio 2020, la chiusura del terrazzo di proprietà esclusiva con una struttura pergotenda con ancoraggi fissi che, realizzata in difetto di un corretto sistema di raccolta delle acque piovane e di grondaia, ed in violazione di alcune norme comunali ed in particolare dell'art. 53 del Regolamento Edilizio e dell'art. 33 del Regolamento di igiene, crea vere e proprie cascate d'acqua libera sul terrazzo sottostante di proprietà che, a seguito della struttura di copertura Parte_1 realizzata sul terrazzo dall'avv. , le infiltrazioni in effetti cessavano, ma l'appartamento CP_1 restava gravemente compromesso e parzialmente inagibile per i danni subiti in camera da letto, nel soggiorno nell'angolo confinante con la camera da letto, in bagno e nell'angolo cucina adiacente al bagno, ragione per la quale ella si trovava costretta a promuovere un procedimento per TP.
In sostanza, secondo parte attrice:
- dal 2017 in poi, la convenuta, nel ristrutturare integralmente l'appartamento e la terrazza annessa, creandovi un nuovo ambiente cucina ed aprendo una nuova porta finestra, interveniva sulla terrazza a più riprese ed in particolare sui due punti infiltrativi che hanno causato i lamentati danni, ovvero:
1) in corrispondenza del bocchettone esterno antistante la cucina di proprietà dell'avv. , ove CP_1 la stessa, pur in difetto di consenso condominiale, innestava il nuovo scarico del pilozzo di lavaggio;
2) in corrispondenza della soglia della nuova porta finestra aperta sul terrazzo dall'avv. ; CP_1
- nel 2020 l'avv. realizzava una pergotenda per coprire la terrazza in parola, alterando CP_1
l'originario sistema di raccolta delle acque piovane e lasciando che l'acqua convogliata cadesse in caduta libera sul balcone dell'attrice.
Quindi, ha chiesto: il risarcimento del danno materiale per i ripristini pari all'importo quantificato dal CTU in € 4.690,80, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito;
il rimborso delle spese di CTU pagate in sede di TP per € 3.690,24; il rimborso delle spese legali per il ricorso di TP;
il rimborso delle spese di CTP;
il danno da inagibilità parziale del bene e godimento dello stesso, nella misura di
€ 5.568,00 a seguito della parziale interdizione dell'appartamento da parte dei Vigili del Fuoco, quantificandolo alla stregua dei valori OMI. Ha poi chiesto l'esecuzione del lavoro indicato dal CTU, per evitare la caduta d'acqua libera sul proprio terrazzo, ovvero l'indicato collettore (tubazione per la raccolta delle acque dalle bocchette di scarico pluviale esistenti) al fine di convogliare le acque meteoriche della pergotenda fino all'esistente bocchettone posto sul terrazzo a livello.
3.2. La convenuta ha contrastato la suddetta ricostruzione degli eventi, esponendo: che nell'aprile 2017 erano iniziati i lavori di ristrutturazione nell'abitazione di proprietà , nel corso dei quali CP_1 si verificava un piccolo foro nel controsoffitto di “cartongesso” della cucina della che tale Parte_1 fatto veniva colto dall'odierna attrice per avanzare un'ingente richiesta risarcitoria, oggetto di trattative tra le parti poi conclusesi, pro bono pacis da parte della , con accordo dell'ottobre CP_1 2018 ed il pagamento di € 3.900,00; che nel dicembre 2017 terminavano i lavori di ristrutturazione e la si trasferiva nell'immobile ai primi mesi del 2018; che fin dal maggio 2019 si verificavano CP_1 nubifragi eccezionali a Roma, culminati in quello del 3.11.2019, con conseguente lieve fenomeno infiltrativo (piccole macchie) nel soffitto della camera dell'appartamento che i suddetti Parte_1 eventi venivano ingigantiti ed esasperati dall'attrice, per attribuirne la responsabilità alla terrazza della ed esagerare di continuo i pretesi danni, descrivendo frequenti percolazioni, per vero CP_1 inesistenti, anche in altri punti della casa e parlando di invivibilità dell'abitazione; che l'assicurazione del aveva risarcito la controparte con la somma di € 1.000,00, riconducendone la causa CP_2 ad un discendente condominiale dell'acqua piovana;
che la anziché fare i lavori di Parte_1 riverniciatura delle macchie, le utilizzava (indicando sempre le stesse) con effetto moltiplicatore, per sostenere il ripetersi delle infiltrazioni, alimentare le richieste risarcitorie e intentare azioni giudiziarie;
che, a ben vedere, la circostanza che i lavori di ristrutturazione si fossero conclusi nel dicembre 2017 e che fino al nubifragio del 2019 non vi fossero stati eventi infiltrativi dimostra l'estraneità della terrazza di proprietà alla vicenda, solo fittiziamente riferita dalla CP_1 Parte_1 e in alcun modo documentata.
Ha, inoltre, contestato la CTU di TP, deducendo che dalla stessa non può trarsi alcun elemento atto a provare il nesso causale, né il quantum richiesto, in proposito deducendo che le cause delle macchie di cui all' int. 19 non sono ascrivibili alla terrazza int. 22 della e che non vi è, né è stato CP_1 accertato, alcun nesso causale tra le stesse e la citata terrazza. Considerato, poi, che le macchie sono comparse solo a seguito del nubifragio del 2019, la convenuta ha ulteriormente dedotto che ciò rappresenta un fatto fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e, in ogni caso, ha evidenziato la contraddittorietà dell'utilizzo del concetto di “probabilità” da parte del CTU;
ha, poi, contestato le conclusioni del CTU quanto agli accertamenti e le risultanze aventi ad oggetto la pergotenda e ha concluso per l'assenza di voci di danno risarcibile.
3.3. Parte attrice ha richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c..
Al riguardo, occorre evidenziare che, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza, la ratio delle due normative è intrinsecamente diversa, in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 12329 del 06/07/2004).
Dunque, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. implica la necessità, per parte attrice, di dimostrare l'esistenza del dolo o della colpa a carico di parte convenuta, l'azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. comporta la responsabilità del custode per il fatto stesso della custodia, potendosi liberare solamente con la prova del caso fortuito.
Posta la distinzione, parte attrice ha prospettato una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., imputando alla convenuta condotte che vanno pacificamente inquadrate a titolo di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., essendo la proprietaria del terrazzo da cui sono originate Pt_3 le infiltrazioni e, dunque, custode. Da tale qualificazione, discendo l'obbligo, in capo alla stessa, di porre in essere quelle necessarie cautele atte ad evitare che si possano verificare eventuali danni.
La responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno.
Sul punto, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 11942 del 3/05/2024).
Dunque, è compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale.
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva, in fatto, che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di contestazione tra le parti, ma può essere ricostruita come segue.
Le prime richieste risarcitorie della sono riferite ad eventi infiltrativi del novembre 2018 Parte_1 (cfr. doc. 1 citazione); è in atti un verbale dei Vigili del Fuoco del novembre 2019 (cfr. doc. 2 citazione), nonché una successiva relazione di sopralluogo eseguita dalla ditta incaricata dal Condominio (cfr. doc. 3 citazione) e una richiesta di diffida (cfr. doc. 4 citazione) – entrambe del novembre 2019; vi è poi un'ulteriore denuncia danni di dicembre 2019 (cfr. doc. 5 citazione). Dalla documentazione prodotta è possibile ricavare che le macchie dovute alle infiltrazioni per le quali è chiesto il risarcimento erano già presenti all'epoca delle intense piogge del novembre 2019, che dunque hanno aggravato una situazione già esistente. Non depone in senso contrario la corrispondenza prodotta dalla parte convenuta, che, anzi, nello sminuire la consistenza delle macchie e nel non escludere che queste possano essersi aggravate in seguito al nubifragio di quei giorni, ne ha confermato di fatto la preesistenza (cfr. doc. 10 comparsa); si aggiunga che, peraltro, è rimasto sprovvisto di adeguata prova quanto dedotto dalla convenuta circa la pretestuosità delle azioni dell'attrice, con particolare riguardo al cd. effetto moltiplicatore o alla inerzia della nelle Parte_1 riparazioni allo specifico fine di trarne vantaggi: ed invero, nessun supporto documentale è stato offerto a fondamento della tesi per cui le macchie oggetto del presente giudizio sarebbero quelle già oggetto dell'accordo transattivo raggiunto tra le due signore nel 2018; le foto prodotte sono prive di data certa, sicchè non hanno alcun valore probatorio (cfr. doc. 5 comparsa); non vale ad escludere la responsabilità della il fatto che siano state compiute prove di allagamento finalizzate CP_1 all'individuazione della specifica causa delle infiltrazioni, non potendosi in astratto escludere – prima dei suddetti accertamenti – anche la matrice condominiale della causa.
Dalla consulenza espletata dall'Ing. in sede di TP (depositata nel marzo 2022) – Persona_1 argomentata in maniera del tutto logica e priva di vizi e condotta a seguito di puntuali accertamenti tecnici – è emerso quanto segue (cfr. pagg. 15 ss. elaborato peritale): “Nell'appartamento di proprietà della Signora piano 3°, int. 19, il CTU ha Parte_1 riscontrato la presenza di macchie di colore giallo/marrone sulle pareti e/o sul soffitto degli ambienti: cucina, soggiorno, bagno e camera da letto, così come asserito in ricorso, (v. § 6.2. e All. n. 1, foto 1- 4). La colorazione delle macchie (insieme alle indagini termometriche) identificano uno stato di assenza di umidità in una muratura che ha subito (in passato) un fenomeno infiltrativo di acqua piovana ormai concluso. Alcune di queste macchie presentano anche esfoliazioni e/o parziale distacco della tinteggiatura dal fondo (soffitto della camera da letto); questo distacco è concausato da una non corretta preparazione del fondo-murario sul quale, sono ancora presenti (e visibili), vecchie tinteggiature degradate e non rimosse (o non scartavetrate e/o carenti di fissativo) nel momento in cui venivano ricoperte con altre tinteggiature. Nel locale bagno, oltre alle predette macchie giallo- marroni, sono presenti anche aloni (v. foto All. 1, n. 3 e termofoto in All. n. 2, ILL.03 a/b e ILL.04 a/b), riconducibili a fenomeni di condensa superficiale (v. All. 1, foto n. 3-3/a), tipici di ambienti dov'è forte la presenza di vapore acqueo. Le macchie giallo-marroni sulle pareti e/o sui soffitti costituiscono i danni riscontrabili nell'appartamento della ricorrente Signora 19 p. 3°). Parte_4 Tali danni sono la conseguenza di infiltrazioni d'acqua nelle murature causate da precipitazioni piovose avvenute nell'arco del 2019 sulla terrazza a livello del 4° piano (di proprietà dell'Avv.
)”. CP_1
Il CTU ha ritenuto, in seguito all'osservazione dei luoghi, all'esame dei documenti in atti e dei rilievi termometrici (v. Allegato N. 2), che le macchie riscontrate all'interno dell'appartamento al piano 3°, int. 19, della sig.ra sono state originate da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dalla Parte_1 terrazza a livello situata al 4° piano, int. 22 di proprietà dell'avv. . Dette infiltrazioni non CP_1 erano attive al momento dell'accertamento (ovvero non risultavano essere state alimentate da fenomeni meteorici recenti). Le zone da cui hanno avuto origine le predette infiltrazioni (in passato) apparivano localizzate in due punti specifici della terrazza a livello situata al 4° piano (con riferimento all'Allegato N.3/a-b).
Si legge:
“• Il primo - punto “A” (All. 1 foto n. 25): si trova nella zona in cui è presente il bocchettone esterno (antistante la cucina di proprietà dell'Avv. ); la causa dell'infiltrazione risiede, con forte CP_1 probabilità, nella rottura (lesione o microlesione) del bocchettone. Tale rottura potrebbe essersi prodotta anche nella fase di realizzazione dell'innesto del nuovo scarico del pilozzo di lavaggio all'interno del pluviale (propr.: Avv. ). Un ulteriore possibile motivo è costituito dalla rottura CP_1 della termo-saldatura che fissa la guaina sulla flangia del bocchettone. Il CTU esclude totalmente che possa trattarsi di problemi di rigurgito di acque dall'innesto del bocchettone sul pluviale, come conseguenza di una ostruzione della medesima colonna pluviale, (v. considerazioni in prec. § 6.3).
• Il secondo - punto “B” (All. 1 foto n. 26): si trova sulla terrazza in prossimità dello spigolo del muro esterno del soggiorno (Int. 22).
I due predetti punti “A” e “B” attualmente sono anche coperti e protetti dalla pergotenda. Su quelle aree, non si verificano precipitazioni o accumuli di acqua piovana (a meno di acque di lavaggio).
L'installazione della copertura (1) e la contestuale scomparsa delle infiltrazioni (2) mostra un forte nesso di causalità tra i due eventi”.
Il CTU, sulla base dei rilevi metrici sulla pergotenda del 4° piano (Appartamento int. 22, Propr.
), ha eseguito verifiche idrauliche dalle quali è risultato che le dimensioni dei discendenti (§ CP_1
7.1. e 7.2.) e delle bocchette di scarico nonché della gronda (§ 7.3.) risultano soddisfatte rispetto al carico idraulico indicato (richiesto) dalle norme tecniche. I calcoli relativi alle portate pluviali (§ 7.4.) hanno poi mostrato che per la quantità di acqua piovana che cade sulla nuova struttura di coperture risulta verificata la possibilità di:
1) raccolta nella gronda (Dim.: 12x6) ed il regolare deflusso dalla stessa gronda verso i pluviali collegati (n. 5);
2) regolare deflusso dell'acqua di gronda attraverso i discendenti esistenti (Ø60);
3) smaltimento della portata di massima di pioggia prevedibile per Roma attraverso lo scarico dalle bocchette terminali esistenti (vedi All. 3/a-b-c).
Tali verifiche hanno stabilito anche che non possono verificarsi tracimazioni d'acqua dalla gronda (verso l'esterno) dovuti al sottodimensionamento: della medesima gronda, dei pluviali e/o delle bocchette di scarico.
Il CTU ha poi eseguito (in data 13/01/2022, in fase di sopralluogo) una prova di irrorazione della copertura-pergotenda. Le osservazioni in loco hanno evidenziato che l'acqua piovana raccolta nella gronda e convogliata nei pluviali fuoriesce dalle bocchette di scarico direttamente sulle copertine del parapetto della terrazza per poi scendere in caduta libera verso il basso e verso l'esterno dell'edificio; detta acqua cade anche sul balcone della ricorrente (vedi foto All. 1, nn. 1924). Parte_1
Il CTU ha accertato che “sussiste, allo stato attuale, la caduta libera di acqua dalla nuova struttura di copertura ma che non ha causato alcun danno alla/sulla terrazza o alle/sulle copertine in travertino del parapetto della . Parte_1
Ha evidenziato che (in fase di prova) l'acqua raggiunge direttamente sia la motocondensante dell'impianto di condizionamento (All.1, foto 23-24), sia la parete (N-W) esterna dell'appartamento SI (int. 19), sottolineando che “il ripetersi di tali fenomeni è insidioso perché qualsiasi punto di discontinuità sulla superficie esterna anche (dovuto a semplice ritiro dei materiali), può divenire facile via di accesso per l'acqua, con conseguenze che potrebbero portare danni alle tinteggiature ed agli stessi intonaci esterni, determinando distacchi e scrostature parziali che possono maggiormente deteriorarsi in relazione alla porosità dei materiali permeati ed il susseguirsi di cicli di gelo-disgelo” e, per tale ragione, ha ritenuto indispensabile rimuovere la causa per cui le acque piovane della pergotenda possono cadere liberamente ed arrivare ad interessare il balcone dell'int. 19 al p. 3° o altre zone condominiali (marciapiedi, camminamenti e/o cortili interni).
Sulla scorta di quanto osservato, il CTU ha concluso nel senso che debba essere installato un collettore (per la raccolta delle acque dalle n. 5 bocchette di scarico esistenti) costituito da tubazione e raccordi in rame, affinchè le acque meteoriche della pergotenda siano convogliate fino all'esistente fognolo posto sul terrazzo (int. 22), in prossimità del punto “C” riportato negli schemi di cui all'Allegato 3/b- c.
In particolare, ha ritenuto indispensabile eseguire i due interventi indicati di seguito:
d.1) RIPRISTINO DEI DANNI NELL'APPARTAMENTO (int. 19) – Le infiltrazioni verificatesi nell'anno 2019 all'interno dell'appartamento (int. 19) della sig.ra (v. § 6.2.) hanno prodotto Parte_1 danni, costituiti da macchie, esfoliazioni e distacchi di tinteggiature, da ripristinare. Detti danni, come riferito al § 6.3. sono stati con ogni probabilità conseguenza di lavori, eseguiti nel 2017 presso l'appartamento della resistente avv. . Per il ripristino, è necessario effettuare alcuni interventi CP_1 su pareti e soffitti dei locali: cucina-soggiorno, camera da letto e bagno. Gli interventi sono i seguenti:
- rimozione delle vecchie tinteggiature;
- scartavetratura e preparazione del fondo con stuccatura delle superfici interessate e successiva imprimitura (fissativo); - tinteggiatura con stucco veneziano di tutte le superfici. A questi si aggiungono: la cantierizzazione, la manodopera per smontaggio e accantonamento dei mobili (all'interno dell'appartamento int. 19) ed il successivo rimontaggio (al termine dei lavori) degli stessi mobili, la protezione (di pavimenti e mobili) con cartoni degli spazi interessati direttamente dai lavori (in interno) o sui pianerottoli dell'edificio, la fornitura di trabattello/i per lavori in quota (soffitti), la pulizia giornaliera e finale del cantiere, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché il pagamento degli oneri di discarica.
d.2) INSTALLAZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE di Controparte_3
(INT: 22) – Per il corretto convogliamento delle acque piovane dalla nuova struttura
[...] di copertura, è necessario provvedere all'installazione di un collettore di raccolta delle acque dagli esistenti discendenti della pergotenda. Il collettore avrà esito nell'esistente bocchettone ubicato sulla terrazza (Punto “C” in Allegato 3-c) e sarà costituito da tubazione in rame di diametro pari ad 80 mm raccordato alle n. 5 bocchette di scarico dei discendenti.
Non ha ritenuto sussistenti danni alle copertine o al balcone di proprietà specificando che Parte_1
“allo stato attuale, pur esistendo una caduta libera di acque piovane dalla pergotenda (dell'int. 22) non sussistono danni e pertanto il CTU non ha stimato alcun intervento specifico di ripristino”.
Nella CTU si legge altresì che gli interventi descritti sono stati valutati nel computo metrico estimativo riportato in Allegato n. 4 elaborato con l'uso del Prezzario Regione Lazio 2000 e del Prezzario DEI Ristrutturazioni 2018; inoltre, poiché le macchie complessivamente riscontrate nell'appartamento della erano di modesta estensione e tenendo altresì conto della presenza Parte_1 di umidità da vapore nel bagno, il CTU ha ritenuto congruo introdurre un coefficiente correttivo (di riduzione) dell'importo dei danni, pari al 25% dell'importo analitico derivato dal computo metrico estimativo (cfr. tabelle pag. 19 CTU).
Orbene, non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni del CTU e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro accurato, procedendo a sopralluoghi nel contraddittorio fra le parti, all'attenta illustrazione e rappresentazione dei luoghi, all'analitica descrizione dei fenomeni rilevati, alla redazione di una relazione chiara e linearmente argomentata, al commento puntuale delle osservazioni delle parti. Ha risposto ai quesiti posti in sede di TP e, a dispetto di quanto eccepito dalla parte convenuta, non ha svolto accertamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti, considerata la portata del quesito “indichi il CTU i costi necessari, comprensivi di materiali, mano d'opera, opere provvisionali, per le opere idonee ad eliminare le cause delle infiltrazioni sul balcone suddetto se riscontrate ancora attive, nonché i costi necessari per riparare i danni e per eseguire tutti i ripristini, incluso il balcone di cui al ricorso, nell'appartamento interno 19 sito nell'edificio di Viale delle Medaglie d'Oro n. 305 in Roma”; anche il riferimento operato dal CTU alla categoria della
“probabilità” rispetto alla verificazione dell'evento dannoso è del tutto coerente con il quesito posto in sede di TP (“indichi il CTU, in base all'esame dei luoghi e secondo il criterio del più probabile che non, le cause o concause dei danni asseriti esistenti nell'appartamento interno 19 sito nell'edificio di Viale delle Medaglie d'Oro n. 305 in Roma”) e in linea con le regole proprie dell'accertamento causale in materia civile, che notoriamente deve avvenire secondo il criterio del
“più probabile che non”.
Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova in ordine ai fatti costitutivi posti dalla parte attrice a fondamento delle domande spiegate.
Del resto, la convenuta non ha fornito elementi idonei ad integrare la prova liberatoria, vale a dire che l'evento dannoso sia stato determinalo dal caso fortuito “inteso come fattore che, in base ai principi della;
regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno” (Cass. civ. n. 30775/2017), richiamato quanto già osservato circa la preesistenza delle infiltrazioni rispetto alle piogge del novembre 2019. Va, dunque, accolta la domanda dell'attrice di risarcimento dei danni materiali pari ai costi necessari per la eliminazione degli effetti dei fenomeni infiltrativi, quantificati, secondo la condivisibile valutazione del CTU, in € 4.690,80, nonché di condanna della convenuta ad effettuare l'incanalamento delle acque della pergotenda.
Poiché si tratta di responsabilità extracontrattuale, spetta all'attrice la rivalutazione anche senza specifica domanda (cfr. Cass. n. 11899/2016) e l'applicazione degli interessi (legali), con decorrenza dal deposito della CTU (marzo 2022).
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno da inagibilità, in quanto non sufficientemente provata alla luce di quel che si desume dalla CTU circa la non attualità delle infiltrazioni già all'epoca dell'TP e considerato che il verbale dei Vigili del Fuoco si riferisce ad un intervento effettuato nello stesso giorno del nubifragio riferito dalla convenuta (circostanza non smentita dall'attrice), sicchè è molto probabile che i Vigili abbiano rilevato una situazione sì acuta, ma sostanzialmente estemporanea e non permanente.
Del resto, la CTU ha descritto macchie in “asciugatura avanzata”, da percolazioni non attive e risalenti a fenomeni infiltrativi di acqua piovana ormai conclusi, oltre a macchie di umidità riconducibili a fenomeni di condensa superficiale;
ha altresì fatto riferimento a vecchie tinteggiature degradate e non rimosse (o non scartavetrate e/o carenti di fissativo) e a vecchie tinteggiature macchiate da precedenti infiltrazioni. Si tratta, poi, di “macchie di modeste dimensioni”, che escludono la gravità della conseguenza dannosa nei termini esposti dalla parte attrice. Ancora, il danno conseguente alla dedotta inagibilità è da escludere anche in ragione della limitata porzione dell'appartamento interessato dalle percolazioni.
4. Non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c.; le spese di lite, liquidate in dispositivo per la parte relativa agli onorari professionali sulla base del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa e della domanda accolta, delle questioni trattate e dell'attività svolta, vanno poste a carico della convenuta soccombente, da calcolare al minimo in considerazione del parziale accoglimento della domanda della parte attrice e nei limiti del decisum. Parte attrice ha diritto altresì al ristoro delle spese di TP, in quanto oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, salvo soccombenza o compensazione (cfr. Cass. n. 31142/2018, n. 14268/2017), nonché al ristoro delle spese di CTP, sostenute nel giudizio di TP, nel quantum documentato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la responsabilità della parte convenuta in relazione ai danni Controparte_1 subiti dalla parte attrice come in motivazione e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni materiali pari ai costi necessari per la eliminazione degli effetti dei fenomeni infiltrativi, quantificati in € 4.690,80, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione, nonché ad effettuare l'incanalamento delle acque della pergotenda, secondo quanto indicato alle pag. 13, 14, 15 della CTU del 23.03.2022 e dettagliato alle pag. 18 (paragrafo d.1 e d.2) e 19 della stessa CTU;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla parte attrice liquidate in euro 4.200,00 per compensi professionali del Parte_1 presente giudizio e di quello di TP, oltre oneri di legge se dovuti;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTP sostenute Controparte_1 dalla parte attrice nel giudizio di TP, pari ad euro 253,76; Parte_1
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU Controparte_1 espletata nel giudizio di TP, come liquidate con decreto di liquidazione ctu n. cronol. 1591/2022 del 02.04.2022 R.G. n. 56980/2021.
Roma, 27.06.2025
Il Giudice
FU SP