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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 890/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa IZ DR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 890/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Marino;
opponente
e
(C.F. , in persona del Direttore pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro; opposta
e
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore; opposta contumace
e
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro-tempore; opposta contumace
e
1 (C.F.: ), in persona ON P.IVA_4
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Gentile;
terzo intervenuto
Oggetto: opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. avverso la sentenza n.
1366/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione II Civile, emessa il 13 luglio
2016 e depositata il 4 agosto 2016 con la quale è stata confermata la sentenza n.2953/2013, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione II Civile, il 18 luglio 2013, depositata l'11 novembre 2013, a definizione del giudizio iscritto al R.G.
n.3165/2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza:
-alla luce del contenuto della sentenza n.1496/2023, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.2715/2016 del Tribunale di Catanzaro e dell'avvenuta piena realizzazione del diritto sotteso alla presente azione giudiziaria, essendo il NO
divenuto proprietario del compendio oggetto di causa, dichiarare cessata PT
la materia del contendere;
-in subordine, nel merito, previo accertamento e dichiarazione dell'inammissibilità dell'intervento spiegato dal ON
, in accoglimento della presente opposizione di terzo, annullare
[...]
Preliminarmente ci si riporta integralmente all'atto di appello ed a tutti gli scritti prodromici, ivi compresi i verbali di causa ovvero le note di trattazione scritta, nonché a tutta la produzione documentale;
si reitera la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (prova per testi e CTU) previa revoca dell'ordinanza dell'8.11.2022; in subordine, si precisano le conclusioni come in atti”.
Per l' : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'opposizione, con vittoria delle spese e competenze di giudizio”. Co Per il Comune : “si riporta integralmente al contenuto ON dell'atto di intervento, ai successivi scritti difensivi, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento”.
FATTO
1.Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2009, la conveniva Controparte_2 in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, l della Controparte_5
Calabria e la l fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto Controparte_3
2 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causatole dall'illegittimo comportamento di un funzionario dell' CP_1
A fondamento della domanda esponeva: che nell'anno 2002, in qualità di conduttrice, aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con la CP_3
locatrice, avente ad oggetto l'esercizio denominato “Villaggio turistico”,
[...]
corrente in Santa Maria del Cedro (CS), contrada Granata, via Variante S.S. 18, per la durata di anni uno, tacitamente rinnovabile, pattuendo il corrispettivo annuo di €
93.000,00; che, con un successivo contratto, stipulato nel 2004, l'affitto del suddetto esercizio era stato riconfermato tra le medesime parti dietro la pattuizione di un corrispettivo di € 95.000,00; che, tuttavia, in data 16 dicembre 2005, il Nucleo
Operativo Radiomobile della Regione Carabinieri della Calabria, Compagnia di
Scalea, ai sensi dell'art.321 c.p.p., aveva eseguito il sequestro preventivo dell'intero
Villaggio turistico oggetto del contratto d'affitto stipulato inter partes; che il suddetto sequestro preventivo era stato disposto con decreto del G.I.P. presso il
Tribunale Penale di Paola in data 14/15 dicembre 2005, sulla scorta delle dichiarazioni che il Geom. , funzionario dell'Agenzia del Persona_1 CP_1
aveva reso, in data 18 novembre 2005, in sede di sommarie informazioni testimoniali, alla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Paola, in qualità di persona informata dei fatti;
che, in particolare, nel predetto verbale di sommarie informazioni il funzionario dell' aveva attestato che Controparte_1 il Villaggio turistico per un'estensione di circa 20.000 mq., insisteva su CP_3
suolo afferente al patrimonio disponibile dello Stato ed aveva altresì specificamente elencato i fabbricati edificati, allegando una dettagliata mappa catastale, controfirmata dal medesimo funzionario;
che la circostanza asserita dal funzionario dell' , ovvero la riconduzione dell'area su cui sorgeva il Controparte_1
Villaggio turistico nell'ambito della proprietà patrimoniale dello Stato, CP_3
era tuttavia palesemente falsa e infondata;
che, infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal suddetto funzionario, la porzione di terreno su cui insisteva la parte residenziale del Villaggio turistico oggetto del contratto d'affitto CP_3
d'azienda, era catastalmente identificata al N.C.E.U. del Comune di Santa Maria del
Cedro (CS), al Foglio 9, Particelle 610, 751 e 1033, di proprietà del NO PT
, odierno opponente;
che le suddette particelle catastali, anziché essere
[...]
considerate come di proprietà privata, erano state erroneamente ricondotte dall' , in quanto avevano formato oggetto di un contratto di Controparte_1
3 compravendita tra i NOi e (venditori) e il Parte_2 Controparte_6
NO (acquirente), in virtù dell'atto pubblico di compravendita Parte_1
stipulato il 23 marzo 1983 innanzi al Notaio (Rep. n.26699, Persona_2
Racc. n.11707); che all'originale dell'atto era stata altresì allegata la dimostrazione dell'avvenuto frazionamento della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi
Tecnici Erariali della Provincia recante quale data di approvazione Parte_3
quella del 1° marzo 1983; che il suddetto contratto di compravendita era stato regolarmente registrato, in data 11 aprile 1983, e successivamente debitamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di con la nota di Pt_3
trascrizione del 19 aprile 1983; che il suddetto contratto di compravendita era stato, altresì, oggetto di procedimento penale a carico dell'acquirente, NO PT
, e del Notaio rogante per l'ipotesi di concorso nel reato di falso in atto
[...]
pubblico; che il suddetto procedimento penale si era però concluso con una sentenza di assoluzione degli imputati per l'insussistenza del fatto contestato (sentenza n.83
[rectius, n.108/93 parziale] del 12 ottobre 1993, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale
Penale di Paola); che da quanto innanzi esposto conseguiva la piena validità ed efficacia dello strumento notarile stipulato nel 1983, in forza del quale il legittimo proprietario dell'area di terreno di cui alle particelle catastali nn. 610, 751 e 1033 era il NO;
che la titolarità della proprietà dell'area in oggetto in capo Parte_1 al NO era altresì corroborata dall'iscrizione di un'ipoteca Parte_1
giudiziale avvenuta in data 17 giugno 1984, accesa proprio sulle particelle oggetto di contestazione;
che, inoltre, la piena legittimità del possesso del terreno medesimo da parte della risultava confermata dalla stipulazione, in data 4 Controparte_3
maggio 1983, di un contratto preliminare di compravendita tra il NO PT
e la (in qualità, rispettivamente, di promittente venditore
[...] Controparte_3
e di promissaria acquirente dei terreni coincidenti con le particelle catastali nn. 610,
751 e 1033), con contestuale immissione della nel possesso Controparte_3 dell'area predetta da parte del NO , legittimo proprietario dell'area in PT
oggetto; che, infatti, proprio in virtù di tale legittimo, continuato ed indisturbato possesso, la aveva proceduto nel corso degli anni alla edificazione Controparte_3 dell'omonimo Villaggio turistico oggetto, successivamente, del contratto d'affitto stipulato con la che, successivamente, con ordinanza del 20 aprile Controparte_2
2006 il Tribunale Penale di Cosenza aveva disposto la revoca del sequestro preventivo sopra indicato e la restituzione dei beni di cui trattasi in favore dello Stato;
4 che, pertanto, la al fine di limitare i danni alla propria attività Controparte_2
imprenditoriale, procurati dal sequestro del compendio turistico in oggetto, in data
31 luglio 2006, aveva stipulato con l' un contratto di affitto per Controparte_1 uso stagionale del Villaggio turistico di cui si tratta, pattuendo un corrispettivo di €
41.646,00, per il periodo compreso tra il 31 luglio 2006 e il 30 settembre 2006; che, successivamente, in data 18 maggio 2007, la Procura della Repubblica di Paola aveva, infine, disposto la restituzione dei beni in oggetto alla la Controparte_3
quale, in data 29 maggio 2007, era rientrata quindi nella disponibilità del Villaggio turistico oggetto del sequestro;
che, pertanto, il fermo forzato dell'attività imprenditoriale, totale nell'anno 2006 e parziale negli anni 2007 e 2008, cagionato a seguito della condotta illegittima posta in essere dal funzionario dell' CP_1
aveva causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali alla medesima
[...]
che tali danni erano ascrivibili al negligente comportamento Controparte_2 dell' , la quale, in maniera strumentale, aveva determinato Controparte_1
l'avvio, a carico della di una serie di procedimenti penali e di Controparte_3
misure cautelari reali rivelatesi prive del benché minimo sostegno giuridico;
che la responsabilità per i suddetti danni, di natura extracontrattuale, era da attribuire in via esclusiva all' tenuta a rispondere degli atti e dei comportamenti Controparte_1 posti in essere dai suoi dipendenti;
che, infatti, l' aveva omesso Controparte_1
di attivare, anche in sede meramente istruttoria, le cautele amministrative necessarie alla corretta attribuzione giuridica del terreno oggetto di causa, ottenibile tramite semplici interrogazioni presso gli Uffici Pubblici competenti;
che, in particolare, la natura privata e non già demaniale delle particelle catastali nn.610, 751 e 1033 non era stata oggetto di alcuna formale verifica da parte dell' ; che Controparte_1
i danni patrimoniali da lucro cessante erano quantificabili in € 1.000.000,00, pari alla decurtazione del volume d'affari rispetto all'anno 2005.
Con sentenza n.2953/2013, emessa il 18 luglio 2013 e depositata l'11 novembre
2013, il Tribunale di Catanzaro respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla
Controparte_2
Nella motivazione della suddetta sentenza, il Tribunale di Catanzaro, per quanto qui rileva, al fine di delibare la domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_2 nei confronti dell' , così statuiva, in via incidentale, in ordine Controparte_1
alla proprietà del terreno oggetto di causa: «
4.3. Tuttavia, nella fattispecie, le dichiarazioni rese dal Geom. , appaiono tutt'altro che false e Persona_1
5 calunniose. E' appena il caso di affermare che le considerazioni che ci si accinge a svolgere in merito alla proprietà (pubblica o privata) delle particelle oggetto del rogito notarile del 1983 hanno la finalità di accertare, in via meramente incidentale, chi fosse da considerare il legittimo proprietario di tali beni immobili nel momento in cui il funzionario dell'Agenzia del Demanio rese le sue dichiarazioni alla Polizia
Giudiziaria (ovvero alla data del 18/11/2005). Tale accertamento, non tendendo alla costituzione o modificazione di un rapporto plurisoggetivo unico, non implica una ipotesi di litisconsorzio necessario, che imporrebbe la partecipazione al giudizio anche del , supposto nuovo proprietario, atteso che gli effetti di siffatto PT
accertamento non si estendono al terzo, estraneo a questo giudizio, ma restano limitati alle parti in causa (…). Lo scopo dell'accertamento incidentale è, infatti, esclusivamente quello di verificare, in questo giudizio, se le dichiarazioni rese dal funzionario dell'Agenzia del Demanio alla polizia giudiziaria possano o meno essere considerate corrispondenti al vero (ossia alla reale situazione proprietaria dell'area oggetto del sequestro), atteso che solo nel caso in cui esse siano da ritenere false o strumentali ne potrebbe conseguire il carattere calunnioso, con eventuale diritto al risarcimento del danno (…). Lo stesso C.T.U. ha poi constato che con il Decreto
Interministeriale 25/9/1967, pubblicato nella G.U. del 6.11.1967, n.276 (…), la predetta zona sita nel Comune di è stata dismessa dal ON
pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali disponibili dello Stato
(…). In sostanza, per effetto del decreto di sclassificazione e sdemanializzazione del
1967, l'area su cui oggi sorge il villaggio turistico è entrata a far parte CP_3
del patrimonio dello Stato che, quindi, continua ad esserne il legittimo proprietario.
4.5. Né può condividersi quanto sostenuto da parte attrice, ovvero che la situazione proprietaria in capo allo sarebbe venuta meno per effetto dell'atto di Pt_4
compravendita notarile del 23/3/1983, stipulato tra i coniugi e venditori
, da un lato, e l'acquirente , dall'altro. Come Controparte_7 Parte_1 correttamente rilevato ed eccepito dall'Avvocatura dello Stato, i coniugi e Parte_2
non avevano alcun titolo ed alcuna legittimazione per disporre delle CP_6
particelle n.610, 751 e 1033, atteso che essi non ne erano i proprie-tari, essendo invece proprietario lo Stato (trattandosi di beni patrimoniali) (…). Da ciò consegue che il (compratore) non può essere considerato proprietario per effetto del PT
rogito notarile del 1983, atteso che i venditori, a loro volta, non hanno mai acqui-
6 stato la proprietà dal titolare di essa (che, nel caso di specie, è lo Stato, trattandosi di beni patrimoniali)».
Tale sentenza veniva impugnata dalla innanzi a questa Corte Controparte_2
d'Appello, che, con la sentenza oggetto della presente opposizione, per quanto qui d'interesse, così statuiva: «… Occorre precisare che lo scopo dell'accertamento della proprietà è esclusivamente quello – come sottolineato dal primo giudice – “di accertare in via meramente incidentale, chi fosse da considerare il legittimo proprietario di tali beni immobili nel momento in cui il funzionario dell'Agenzia del
Demanio rese le sue dichiara-zioni alla polizia giudiziaria (ovvero alla data del
18/11/2005)”. Ebbene risulta dagli atti di causa che le particelle 610, 751 e 1033, su cui sorge il maggiore complesso immobiliare denominato “Villaggio turistico” costruito dalla erano entrate a far parte del patrimonio dello Stato Controparte_3
per effetto del decreto di sclassificazione e sdemanializzazione del 1967. Dette particelle venivano poi alienate da coniugi al sig. con Controparte_7 PT
atto di compravendita del 23 marzo 1983 rogato dal notaio , Persona_2
rep 26699. I venditori nello stesso atto si affermavano proprietari per intervenuta usucapione a seguito del possesso prolungato ultraventennale dell'immobile. Parte appellante pretende, quindi, sul presupposto di aver legittimamente acquisito la proprietà se non altro per effetto di usucapione cd. Abbreviata, per la cui operatività non necessita l'emissione di una sentenza dichiarativa di accertamento, che le dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario dell' alla polizia Controparte_1
giudiziaria in data successiva alla stipulazione del citato atto di compravendita
(dalle quali era scaturito procedimento penale con conseguente sequestro preventivo dell'area con conseguenti danni per l'attività economica della società appellante per gli anni 2006, 2007 e 2008), nella parte in cui tendevano ad affermare la proprietà pubblica dell'area erano da considerare false e calunniose. In siffatta prospettazione la condotta antigiuridica del funzionario pubblico doveva considerarsi posta in essere con dolo o colpa grave e tale da radicare la responsabilità a carico dell'amministrazione di appartenenza per i danni ad essa causalmente collegati che erano derivati alla società appellante. La censura mossa non è fondata e deve essere disattesa. Benché l'acquisto della proprietà per usucapione è effetto che deve ricondursi ex lege al possesso ultraventennale dell'immobile e ben potendo astrattamente l'atto di compravendita indicato aver prodotto l'effetto traslativo perseguito dalle parti, tuttavia, ai fini dell'opponibilità
7 ai terzi (eventuali controinteressati) della rivendicata usucapione, si chiede pur sempre una sentenza dichiarativa di accertamento. Nel citato atto di compra-vendita gli alienanti ( ) si affermano proprietari del bene per effetto del Controparte_7
possesso ultraventennale, fondando così la propria legittimazione al trasferimento della proprietà dell'immobile a favore della società appellante, senza però indicare una sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione in loro favore. L'acquisto
a titolo originario dichiarato in un atto pubblico di compravendita – senza alcuna verifica del consolidamento dei relativi elementi costitutivi per l'effetto di sentenza di accerta-mento – pur se non necessariamente produttivo di nullità o inefficacia del negozio traslativo della società – non può tuttavia spiega-re alcun effetto nei confronti dei terzi. La stessa sentenza di legittimità – citata al riguardo dalla stessa appellante (Cass. n. 2485/2002) – che mira a chiarire la disciplina sulla responsabilità del notaio per violazione degli obblighi informativi circa i rischi connessi al mancato accertamento giudiziale della vantata usucapione da parte dei venditori - conferma quanto sin qui sostenuto. I negozi traslativi che hanno interessato il bene (quello in favore di e quello successivo in favore di PT
, considerati nei loro specifici contenuti ed effetti, non bastano CP_8
evidentemente a fondare una responsabilità del funzionario che, riferendosi ai dati catastali ed, in realtà, senza ignorare i successivi atti di compravendita intervenuti tra privati, ha cercato, con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, di aderire alle risultanze acquisite non ancora superate da un definitivo accertamento giurisdizionale sull'usucapione, senza per questo incorrere in negligenza nello svolgimento dell'attività istruttoria. Si aggiunga poi che il bene pubblico
(patrimonio disponibile) può essere usucapito dai privati ricorrendone tutti i presupposti oggetti e soggettivi quando, effettivamente, emerga l'assenza di destinazione a pubblica utilità. Nella specie, tuttavia, nessuno degli elementi costitutivi dell'invocata complessa fattispecie acquisitiva – anche per un eventuale accertamento in via incidentale – è stato allegato o dedotto nel presente giudizio. La mera dichiarazione degli alienanti di essere divenuti proprietari del bene per effetto di usucapione nell'atto pubblico non è di per sé dimostrativa dell'intervenuto acquisto a titolo originario che postula – ai fini dell'opponibilità ai terzi –
l'accertamento di tutti i requisiti indicati. Di essa non era tenuto a conoscerne gli effetti il pubblico ufficiale che ha reso le dichiarazioni alla p.g. Come già argomentato dal giudice di primo grado, non può incidere sulla valutazione, come
8 si qui formulata, che sia stata emessa sentenza di assoluzione dal GIP del Tribunale di Paola in data 12/10/1993 del notaio rogante e del per il reato di concorso PT di falso in atto pubblico, in quanto è evidente che l'assoluzione del giudice penale nulla aggiunge circa l'eventuale difetto di legittimazione a disporre delle particelle da parte dei venditori (in mancanza di sentenza di accertamento di usucapione opponibile ai terzi). Anche la sentenza della Pretura Circondariale di Paola del 17 gennaio 1992 che ha assolto dal reato di occupazione abusiva dell'area (artt. 633,
632, 639 e 639 bis c.p.) il sig. , non può servire a dimostrare la Controparte_9
pretesa negligenza del pubblico funzionario per quanto già in precedenza esposto.
Deve pertanto escludersi che le dichiarazioni rese dal geom. quale Persona_1 funzionario dell' (cfr. pag. 5 del decreto di sequestro Controparte_1
preventivo ex art 321 c.p.p.) possano integrare la responsabilità per danni della PA, in quanto proprio le risultanze documentali portavano ad affermare la natura pubblica dell'area …».
2. Con atto di citazione del 26.04.2018 proponeva opposizione ex Parte_1 art. 404 comma 1 c.p.c. deducendo che l'accertamento incidentale contenuto sia nella sentenza di primo grado (n.2953/2013) che nella sentenza d'appello in ordine alla titolarità dell'area contraddistinta al N.C.E.U. di al foglio n.9, ON
particelle nn.610, 751 e 1033, determinava un gravissimo pregiudizio per lui che non era stato parte dei suddetti procedimenti civili.
A conferma del gravissimo pregiudizio subito l'opponente allegava che con la sentenza n.576/2018, il , Sede di Catanzaro, Sezione II, in data Controparte_10
7 marzo 2018, a definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, da parte del , del provvedimento di reiezione di un'istanza di condono edilizio emesso PT
dal Comune di , aveva affermato quanto segue: «Rilevato che ON
i ricorrenti impugnano una determina di rigetto di condono edilizio relativamente ad opere realizzate su un'area censita al foglio di mappa n.9, p.lle nn.610, 1033 e
751, oggetto di un contratto di compravendita in data 23marzo 1983, in favore del ricorrente , mentre i restanti ricorrenti sono gli eredi del defunto Parte_1
costruttore; Rilevato che il provvedimento di rigetto si fonda sul fatto che, con sentenza del Tribunale di Catanzaro n.2753/2013, ʃ 4.8, confermata in appello e divenuta cosa giudicata, è stata dichiarata la natura demaniale di quei beni e, di conseguenza, il predetto contratto è stato incidentalmente ritenuto inefficace;
Osservato che al terzo pregiudicato dalla sentenza inter alios non opposta è preclusa
9 ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi od accertativi da questa derivanti, e ciò sino al passaggio in giudicato della sentenza della sentenza che decida favorevolmente sull'opposizione ordinaria ex art.414
c.p.c. ovvero sull'azione autonoma di accertamento da lui eventualmente proposta
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 23 gennaio 2015, n.1238) (…)». Analoga statuizione
(sentenza n.591/2018) era stata emessa dal in pari data a Controparte_10 definizione di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, sempre da parte del
NO , di un'ordinanza di demolizione di opere asseritamente abusive PT emesso anch'esso dal Comune di . Ulteriore pregiudizio ON derivava anche dal fatto che l'amministrazione comunale, prendendo a pretesto le motivazioni della sentenza impugnata e quelle successivamente emesse dal CP_10
per la Calabria sulla scorta della sentenza opposta, era giunta addirittura a negare al
NO l'allaccio alla rete idrica comunale che lo stesso aveva Parte_1
richiesto il 2 marzo 2018.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza passata in giudicato n.1366/2016, della Corte
d'Appello di Catanzaro e, nel merito, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia della stessa nei confronti di esso opponente limitatamente alle questioni concernenti il diritto dominicale da lui vantato, per effetto del contratto di compravendita del 23 marzo 1983, sulle aree contraddistinte nel N.C.E.U. del Comune di ON
al foglio n.9, particelle nn. 610, 751 e 1033.
[...]
Con ordinanza del 23.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 25.09.2018, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della e rinviava all'udienza del 12.03.2019. Controparte_3
Con comparsa depositata in data 11.03.2019 interveniva nel giudizio il
[...]
il quale, premettendo di essere subentrato allo Stato nella ON proprietà dell'immobile in controversia giusta decreti del 31/12/2018, prot. n.
141/2019, 142/2019, 143/2019 e 144/2019, debitamente trascritti presso l'ex
Conservatoria dello Stato, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
Con ordinanza del 17 luglio-2 agosto 2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2019, la Corte rigettava l'istanza, formulata dall'opponente, di sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di usucapione dallo stesso promosso (proc. n. 1715/16 R.G. pendente
10 innanzi al Tribunale di Catanzaro) e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
14.12.2021.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con comparsa depositata in data 06.02.2023 si costituiva l' Controparte_1 instando per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
In data 27.11.2023 la difesa dell'opponente depositava la sentenza n. 1496/23 emessa nell'ambito del giudizio n. 1715/16 R.G., con la quale il Tribunale di
Catanzaro, in accoglimento della domanda proposta dal , accertava e PT dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione ex art.1159 c.c. della “proprietà dei beni immobili per come meglio indicati nel contratto di compravendita del 23 marzo del 1983” e chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa IZ DR, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 17.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITT
1.Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dal quale successore a ON
titolo particolare nel diritto controverso, rappresentato, secondo la prospettazione dell'opponente, dall'accertamento del diritto di proprietà sulle particelle oggetto del rogito notarile del 1983. Il ha documentato il trasferimento di tale diritto CP_4
operato in suo favore dallo Stato giusta decreti del 31.12.2018 prot. n. 141, 142, 143
e 144, sicchè non può revocarsi in dubbio la sua legittimazione all'intervento.
2.Ciò chiarito, ritiene la Corte che non possa farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere chiesta in via principale dall'opponente.
Ed invero, una declaratoria siffatta presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso;
cosicché
11 l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (cfr. Cass. n. 21087/22).
Nella specie l'opponente ha addotto che la sentenza n. 1496/23 emessa nell'ambito del giudizio n. 1715/16 R.G. ha dichiarato l'acquisto, da parte sua, della proprietà dell'immobile in controversia per usucapione abbreviata.
Il ha replicato e documentato che detta sentenza risulta gravata da CP_4 appello proposto dall' (giudizio iscritto al n. 1618/23 R.G.). Controparte_1
Ritiene la Corte che la non definitività della sentenza di usucapione precluda in radice la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
3.Passando all'esame della proposta opposizione, essa deve essere dichiarata inammissibile.
E' noto che l'opposizione ex art. 404 comma 1 c.p.c. è il rimedio concesso al litisconsorte necessario pretermesso ovvero al terzo che, per effetto di una sentenza resa "inter alios" e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare.
E' altrettanto noto che l'accertamento compiuto in via meramente incidentale è privo di efficacia di giudicato.
Orbene, nella specie, la questione della titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto della compravendita del 1983 ha formato oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione sulla domanda risarcitoria promossa dalla che invocava, quale presupposto del diritto azionato, la falsità Controparte_2 delle dichiarazioni rese dal funzionario dell' . Controparte_1
Correttamente il giudice del merito ha rilevato che non si poneva al riguardo un'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno opponente, non essendo stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla proprietà.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non
12 subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti, ma restano limitati alle parti in causa (cfr. ex multis Cass. n. 4849/23).
La statuizione con efficacia di giudicato contenuta nella sentenza oggetto di opposizione è unicamente quella di rigetto della domanda risarcitoria proposta da
Controparte_2
La decisione sulla titolarità del diritto di proprietà è stata resa incidenter tantum e come tale è inidonea a costituire giudicato nei confronti dell'odierno opponente che, conseguentemente, non può subire alcun pregiudizio “giuridico” da essa.
D'altra parte la conferma di ciò si trae dal fatto che il ha potuto proporre PT
un autonomo giudizio per far valere il proprio diritto.
Deve, poi, rilevarsi che ricorre un'ulteriore causa di inammissibilità dell'opposizione per non avere l'opponente indicato i profili di ingiustizia della sentenza.
Ed invero, solo ove l'opposizione di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c., venga proposta da chi deduca la qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sè l'ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dell'opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integrità del contraddittorio impone la declaratoria di nullità della pronuncia stessa.
Nella specie, esclusa, per quanto sopra esposto, la ricorrenza in capo al PT
della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ove anche si ammetta la sua qualità di soggetto pregiudicato dalla sentenza, egli avrebbe dovuto formulare richieste sul merito della controversia, ciò che nella specie non è avvenuto.
Per tutte le considerazioni svolte l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle parti costituite, come da dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione impone all'opponente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 404 comma 1
c.p.c. proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e avverso la sentenza della ON Controparte_2 Controparte_3
Corte d'Appello di Catanzaro n. 1366/2016 depositata il 04.08.2016, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione,
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti costituite, che liquida per compensi in €1.738,00 per l'Agenzia del Demanio ed in
€3.473,00 per il Comune, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva;
c) nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'opponente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa IZ DR dott. Alberto Nicola Filardo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa IZ DR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 890/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Marino;
opponente
e
(C.F. , in persona del Direttore pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro; opposta
e
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore; opposta contumace
e
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro-tempore; opposta contumace
e
1 (C.F.: ), in persona ON P.IVA_4
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Gentile;
terzo intervenuto
Oggetto: opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. avverso la sentenza n.
1366/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione II Civile, emessa il 13 luglio
2016 e depositata il 4 agosto 2016 con la quale è stata confermata la sentenza n.2953/2013, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione II Civile, il 18 luglio 2013, depositata l'11 novembre 2013, a definizione del giudizio iscritto al R.G.
n.3165/2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza:
-alla luce del contenuto della sentenza n.1496/2023, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.2715/2016 del Tribunale di Catanzaro e dell'avvenuta piena realizzazione del diritto sotteso alla presente azione giudiziaria, essendo il NO
divenuto proprietario del compendio oggetto di causa, dichiarare cessata PT
la materia del contendere;
-in subordine, nel merito, previo accertamento e dichiarazione dell'inammissibilità dell'intervento spiegato dal ON
, in accoglimento della presente opposizione di terzo, annullare
[...]
Preliminarmente ci si riporta integralmente all'atto di appello ed a tutti gli scritti prodromici, ivi compresi i verbali di causa ovvero le note di trattazione scritta, nonché a tutta la produzione documentale;
si reitera la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (prova per testi e CTU) previa revoca dell'ordinanza dell'8.11.2022; in subordine, si precisano le conclusioni come in atti”.
Per l' : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'opposizione, con vittoria delle spese e competenze di giudizio”. Co Per il Comune : “si riporta integralmente al contenuto ON dell'atto di intervento, ai successivi scritti difensivi, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento”.
FATTO
1.Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2009, la conveniva Controparte_2 in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, l della Controparte_5
Calabria e la l fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto Controparte_3
2 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causatole dall'illegittimo comportamento di un funzionario dell' CP_1
A fondamento della domanda esponeva: che nell'anno 2002, in qualità di conduttrice, aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con la CP_3
locatrice, avente ad oggetto l'esercizio denominato “Villaggio turistico”,
[...]
corrente in Santa Maria del Cedro (CS), contrada Granata, via Variante S.S. 18, per la durata di anni uno, tacitamente rinnovabile, pattuendo il corrispettivo annuo di €
93.000,00; che, con un successivo contratto, stipulato nel 2004, l'affitto del suddetto esercizio era stato riconfermato tra le medesime parti dietro la pattuizione di un corrispettivo di € 95.000,00; che, tuttavia, in data 16 dicembre 2005, il Nucleo
Operativo Radiomobile della Regione Carabinieri della Calabria, Compagnia di
Scalea, ai sensi dell'art.321 c.p.p., aveva eseguito il sequestro preventivo dell'intero
Villaggio turistico oggetto del contratto d'affitto stipulato inter partes; che il suddetto sequestro preventivo era stato disposto con decreto del G.I.P. presso il
Tribunale Penale di Paola in data 14/15 dicembre 2005, sulla scorta delle dichiarazioni che il Geom. , funzionario dell'Agenzia del Persona_1 CP_1
aveva reso, in data 18 novembre 2005, in sede di sommarie informazioni testimoniali, alla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Paola, in qualità di persona informata dei fatti;
che, in particolare, nel predetto verbale di sommarie informazioni il funzionario dell' aveva attestato che Controparte_1 il Villaggio turistico per un'estensione di circa 20.000 mq., insisteva su CP_3
suolo afferente al patrimonio disponibile dello Stato ed aveva altresì specificamente elencato i fabbricati edificati, allegando una dettagliata mappa catastale, controfirmata dal medesimo funzionario;
che la circostanza asserita dal funzionario dell' , ovvero la riconduzione dell'area su cui sorgeva il Controparte_1
Villaggio turistico nell'ambito della proprietà patrimoniale dello Stato, CP_3
era tuttavia palesemente falsa e infondata;
che, infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal suddetto funzionario, la porzione di terreno su cui insisteva la parte residenziale del Villaggio turistico oggetto del contratto d'affitto CP_3
d'azienda, era catastalmente identificata al N.C.E.U. del Comune di Santa Maria del
Cedro (CS), al Foglio 9, Particelle 610, 751 e 1033, di proprietà del NO PT
, odierno opponente;
che le suddette particelle catastali, anziché essere
[...]
considerate come di proprietà privata, erano state erroneamente ricondotte dall' , in quanto avevano formato oggetto di un contratto di Controparte_1
3 compravendita tra i NOi e (venditori) e il Parte_2 Controparte_6
NO (acquirente), in virtù dell'atto pubblico di compravendita Parte_1
stipulato il 23 marzo 1983 innanzi al Notaio (Rep. n.26699, Persona_2
Racc. n.11707); che all'originale dell'atto era stata altresì allegata la dimostrazione dell'avvenuto frazionamento della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi
Tecnici Erariali della Provincia recante quale data di approvazione Parte_3
quella del 1° marzo 1983; che il suddetto contratto di compravendita era stato regolarmente registrato, in data 11 aprile 1983, e successivamente debitamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di con la nota di Pt_3
trascrizione del 19 aprile 1983; che il suddetto contratto di compravendita era stato, altresì, oggetto di procedimento penale a carico dell'acquirente, NO PT
, e del Notaio rogante per l'ipotesi di concorso nel reato di falso in atto
[...]
pubblico; che il suddetto procedimento penale si era però concluso con una sentenza di assoluzione degli imputati per l'insussistenza del fatto contestato (sentenza n.83
[rectius, n.108/93 parziale] del 12 ottobre 1993, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale
Penale di Paola); che da quanto innanzi esposto conseguiva la piena validità ed efficacia dello strumento notarile stipulato nel 1983, in forza del quale il legittimo proprietario dell'area di terreno di cui alle particelle catastali nn. 610, 751 e 1033 era il NO;
che la titolarità della proprietà dell'area in oggetto in capo Parte_1 al NO era altresì corroborata dall'iscrizione di un'ipoteca Parte_1
giudiziale avvenuta in data 17 giugno 1984, accesa proprio sulle particelle oggetto di contestazione;
che, inoltre, la piena legittimità del possesso del terreno medesimo da parte della risultava confermata dalla stipulazione, in data 4 Controparte_3
maggio 1983, di un contratto preliminare di compravendita tra il NO PT
e la (in qualità, rispettivamente, di promittente venditore
[...] Controparte_3
e di promissaria acquirente dei terreni coincidenti con le particelle catastali nn. 610,
751 e 1033), con contestuale immissione della nel possesso Controparte_3 dell'area predetta da parte del NO , legittimo proprietario dell'area in PT
oggetto; che, infatti, proprio in virtù di tale legittimo, continuato ed indisturbato possesso, la aveva proceduto nel corso degli anni alla edificazione Controparte_3 dell'omonimo Villaggio turistico oggetto, successivamente, del contratto d'affitto stipulato con la che, successivamente, con ordinanza del 20 aprile Controparte_2
2006 il Tribunale Penale di Cosenza aveva disposto la revoca del sequestro preventivo sopra indicato e la restituzione dei beni di cui trattasi in favore dello Stato;
4 che, pertanto, la al fine di limitare i danni alla propria attività Controparte_2
imprenditoriale, procurati dal sequestro del compendio turistico in oggetto, in data
31 luglio 2006, aveva stipulato con l' un contratto di affitto per Controparte_1 uso stagionale del Villaggio turistico di cui si tratta, pattuendo un corrispettivo di €
41.646,00, per il periodo compreso tra il 31 luglio 2006 e il 30 settembre 2006; che, successivamente, in data 18 maggio 2007, la Procura della Repubblica di Paola aveva, infine, disposto la restituzione dei beni in oggetto alla la Controparte_3
quale, in data 29 maggio 2007, era rientrata quindi nella disponibilità del Villaggio turistico oggetto del sequestro;
che, pertanto, il fermo forzato dell'attività imprenditoriale, totale nell'anno 2006 e parziale negli anni 2007 e 2008, cagionato a seguito della condotta illegittima posta in essere dal funzionario dell' CP_1
aveva causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali alla medesima
[...]
che tali danni erano ascrivibili al negligente comportamento Controparte_2 dell' , la quale, in maniera strumentale, aveva determinato Controparte_1
l'avvio, a carico della di una serie di procedimenti penali e di Controparte_3
misure cautelari reali rivelatesi prive del benché minimo sostegno giuridico;
che la responsabilità per i suddetti danni, di natura extracontrattuale, era da attribuire in via esclusiva all' tenuta a rispondere degli atti e dei comportamenti Controparte_1 posti in essere dai suoi dipendenti;
che, infatti, l' aveva omesso Controparte_1
di attivare, anche in sede meramente istruttoria, le cautele amministrative necessarie alla corretta attribuzione giuridica del terreno oggetto di causa, ottenibile tramite semplici interrogazioni presso gli Uffici Pubblici competenti;
che, in particolare, la natura privata e non già demaniale delle particelle catastali nn.610, 751 e 1033 non era stata oggetto di alcuna formale verifica da parte dell' ; che Controparte_1
i danni patrimoniali da lucro cessante erano quantificabili in € 1.000.000,00, pari alla decurtazione del volume d'affari rispetto all'anno 2005.
Con sentenza n.2953/2013, emessa il 18 luglio 2013 e depositata l'11 novembre
2013, il Tribunale di Catanzaro respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla
Controparte_2
Nella motivazione della suddetta sentenza, il Tribunale di Catanzaro, per quanto qui rileva, al fine di delibare la domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_2 nei confronti dell' , così statuiva, in via incidentale, in ordine Controparte_1
alla proprietà del terreno oggetto di causa: «
4.3. Tuttavia, nella fattispecie, le dichiarazioni rese dal Geom. , appaiono tutt'altro che false e Persona_1
5 calunniose. E' appena il caso di affermare che le considerazioni che ci si accinge a svolgere in merito alla proprietà (pubblica o privata) delle particelle oggetto del rogito notarile del 1983 hanno la finalità di accertare, in via meramente incidentale, chi fosse da considerare il legittimo proprietario di tali beni immobili nel momento in cui il funzionario dell'Agenzia del Demanio rese le sue dichiarazioni alla Polizia
Giudiziaria (ovvero alla data del 18/11/2005). Tale accertamento, non tendendo alla costituzione o modificazione di un rapporto plurisoggetivo unico, non implica una ipotesi di litisconsorzio necessario, che imporrebbe la partecipazione al giudizio anche del , supposto nuovo proprietario, atteso che gli effetti di siffatto PT
accertamento non si estendono al terzo, estraneo a questo giudizio, ma restano limitati alle parti in causa (…). Lo scopo dell'accertamento incidentale è, infatti, esclusivamente quello di verificare, in questo giudizio, se le dichiarazioni rese dal funzionario dell'Agenzia del Demanio alla polizia giudiziaria possano o meno essere considerate corrispondenti al vero (ossia alla reale situazione proprietaria dell'area oggetto del sequestro), atteso che solo nel caso in cui esse siano da ritenere false o strumentali ne potrebbe conseguire il carattere calunnioso, con eventuale diritto al risarcimento del danno (…). Lo stesso C.T.U. ha poi constato che con il Decreto
Interministeriale 25/9/1967, pubblicato nella G.U. del 6.11.1967, n.276 (…), la predetta zona sita nel Comune di è stata dismessa dal ON
pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali disponibili dello Stato
(…). In sostanza, per effetto del decreto di sclassificazione e sdemanializzazione del
1967, l'area su cui oggi sorge il villaggio turistico è entrata a far parte CP_3
del patrimonio dello Stato che, quindi, continua ad esserne il legittimo proprietario.
4.5. Né può condividersi quanto sostenuto da parte attrice, ovvero che la situazione proprietaria in capo allo sarebbe venuta meno per effetto dell'atto di Pt_4
compravendita notarile del 23/3/1983, stipulato tra i coniugi e venditori
, da un lato, e l'acquirente , dall'altro. Come Controparte_7 Parte_1 correttamente rilevato ed eccepito dall'Avvocatura dello Stato, i coniugi e Parte_2
non avevano alcun titolo ed alcuna legittimazione per disporre delle CP_6
particelle n.610, 751 e 1033, atteso che essi non ne erano i proprie-tari, essendo invece proprietario lo Stato (trattandosi di beni patrimoniali) (…). Da ciò consegue che il (compratore) non può essere considerato proprietario per effetto del PT
rogito notarile del 1983, atteso che i venditori, a loro volta, non hanno mai acqui-
6 stato la proprietà dal titolare di essa (che, nel caso di specie, è lo Stato, trattandosi di beni patrimoniali)».
Tale sentenza veniva impugnata dalla innanzi a questa Corte Controparte_2
d'Appello, che, con la sentenza oggetto della presente opposizione, per quanto qui d'interesse, così statuiva: «… Occorre precisare che lo scopo dell'accertamento della proprietà è esclusivamente quello – come sottolineato dal primo giudice – “di accertare in via meramente incidentale, chi fosse da considerare il legittimo proprietario di tali beni immobili nel momento in cui il funzionario dell'Agenzia del
Demanio rese le sue dichiara-zioni alla polizia giudiziaria (ovvero alla data del
18/11/2005)”. Ebbene risulta dagli atti di causa che le particelle 610, 751 e 1033, su cui sorge il maggiore complesso immobiliare denominato “Villaggio turistico” costruito dalla erano entrate a far parte del patrimonio dello Stato Controparte_3
per effetto del decreto di sclassificazione e sdemanializzazione del 1967. Dette particelle venivano poi alienate da coniugi al sig. con Controparte_7 PT
atto di compravendita del 23 marzo 1983 rogato dal notaio , Persona_2
rep 26699. I venditori nello stesso atto si affermavano proprietari per intervenuta usucapione a seguito del possesso prolungato ultraventennale dell'immobile. Parte appellante pretende, quindi, sul presupposto di aver legittimamente acquisito la proprietà se non altro per effetto di usucapione cd. Abbreviata, per la cui operatività non necessita l'emissione di una sentenza dichiarativa di accertamento, che le dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario dell' alla polizia Controparte_1
giudiziaria in data successiva alla stipulazione del citato atto di compravendita
(dalle quali era scaturito procedimento penale con conseguente sequestro preventivo dell'area con conseguenti danni per l'attività economica della società appellante per gli anni 2006, 2007 e 2008), nella parte in cui tendevano ad affermare la proprietà pubblica dell'area erano da considerare false e calunniose. In siffatta prospettazione la condotta antigiuridica del funzionario pubblico doveva considerarsi posta in essere con dolo o colpa grave e tale da radicare la responsabilità a carico dell'amministrazione di appartenenza per i danni ad essa causalmente collegati che erano derivati alla società appellante. La censura mossa non è fondata e deve essere disattesa. Benché l'acquisto della proprietà per usucapione è effetto che deve ricondursi ex lege al possesso ultraventennale dell'immobile e ben potendo astrattamente l'atto di compravendita indicato aver prodotto l'effetto traslativo perseguito dalle parti, tuttavia, ai fini dell'opponibilità
7 ai terzi (eventuali controinteressati) della rivendicata usucapione, si chiede pur sempre una sentenza dichiarativa di accertamento. Nel citato atto di compra-vendita gli alienanti ( ) si affermano proprietari del bene per effetto del Controparte_7
possesso ultraventennale, fondando così la propria legittimazione al trasferimento della proprietà dell'immobile a favore della società appellante, senza però indicare una sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione in loro favore. L'acquisto
a titolo originario dichiarato in un atto pubblico di compravendita – senza alcuna verifica del consolidamento dei relativi elementi costitutivi per l'effetto di sentenza di accerta-mento – pur se non necessariamente produttivo di nullità o inefficacia del negozio traslativo della società – non può tuttavia spiega-re alcun effetto nei confronti dei terzi. La stessa sentenza di legittimità – citata al riguardo dalla stessa appellante (Cass. n. 2485/2002) – che mira a chiarire la disciplina sulla responsabilità del notaio per violazione degli obblighi informativi circa i rischi connessi al mancato accertamento giudiziale della vantata usucapione da parte dei venditori - conferma quanto sin qui sostenuto. I negozi traslativi che hanno interessato il bene (quello in favore di e quello successivo in favore di PT
, considerati nei loro specifici contenuti ed effetti, non bastano CP_8
evidentemente a fondare una responsabilità del funzionario che, riferendosi ai dati catastali ed, in realtà, senza ignorare i successivi atti di compravendita intervenuti tra privati, ha cercato, con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, di aderire alle risultanze acquisite non ancora superate da un definitivo accertamento giurisdizionale sull'usucapione, senza per questo incorrere in negligenza nello svolgimento dell'attività istruttoria. Si aggiunga poi che il bene pubblico
(patrimonio disponibile) può essere usucapito dai privati ricorrendone tutti i presupposti oggetti e soggettivi quando, effettivamente, emerga l'assenza di destinazione a pubblica utilità. Nella specie, tuttavia, nessuno degli elementi costitutivi dell'invocata complessa fattispecie acquisitiva – anche per un eventuale accertamento in via incidentale – è stato allegato o dedotto nel presente giudizio. La mera dichiarazione degli alienanti di essere divenuti proprietari del bene per effetto di usucapione nell'atto pubblico non è di per sé dimostrativa dell'intervenuto acquisto a titolo originario che postula – ai fini dell'opponibilità ai terzi –
l'accertamento di tutti i requisiti indicati. Di essa non era tenuto a conoscerne gli effetti il pubblico ufficiale che ha reso le dichiarazioni alla p.g. Come già argomentato dal giudice di primo grado, non può incidere sulla valutazione, come
8 si qui formulata, che sia stata emessa sentenza di assoluzione dal GIP del Tribunale di Paola in data 12/10/1993 del notaio rogante e del per il reato di concorso PT di falso in atto pubblico, in quanto è evidente che l'assoluzione del giudice penale nulla aggiunge circa l'eventuale difetto di legittimazione a disporre delle particelle da parte dei venditori (in mancanza di sentenza di accertamento di usucapione opponibile ai terzi). Anche la sentenza della Pretura Circondariale di Paola del 17 gennaio 1992 che ha assolto dal reato di occupazione abusiva dell'area (artt. 633,
632, 639 e 639 bis c.p.) il sig. , non può servire a dimostrare la Controparte_9
pretesa negligenza del pubblico funzionario per quanto già in precedenza esposto.
Deve pertanto escludersi che le dichiarazioni rese dal geom. quale Persona_1 funzionario dell' (cfr. pag. 5 del decreto di sequestro Controparte_1
preventivo ex art 321 c.p.p.) possano integrare la responsabilità per danni della PA, in quanto proprio le risultanze documentali portavano ad affermare la natura pubblica dell'area …».
2. Con atto di citazione del 26.04.2018 proponeva opposizione ex Parte_1 art. 404 comma 1 c.p.c. deducendo che l'accertamento incidentale contenuto sia nella sentenza di primo grado (n.2953/2013) che nella sentenza d'appello in ordine alla titolarità dell'area contraddistinta al N.C.E.U. di al foglio n.9, ON
particelle nn.610, 751 e 1033, determinava un gravissimo pregiudizio per lui che non era stato parte dei suddetti procedimenti civili.
A conferma del gravissimo pregiudizio subito l'opponente allegava che con la sentenza n.576/2018, il , Sede di Catanzaro, Sezione II, in data Controparte_10
7 marzo 2018, a definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, da parte del , del provvedimento di reiezione di un'istanza di condono edilizio emesso PT
dal Comune di , aveva affermato quanto segue: «Rilevato che ON
i ricorrenti impugnano una determina di rigetto di condono edilizio relativamente ad opere realizzate su un'area censita al foglio di mappa n.9, p.lle nn.610, 1033 e
751, oggetto di un contratto di compravendita in data 23marzo 1983, in favore del ricorrente , mentre i restanti ricorrenti sono gli eredi del defunto Parte_1
costruttore; Rilevato che il provvedimento di rigetto si fonda sul fatto che, con sentenza del Tribunale di Catanzaro n.2753/2013, ʃ 4.8, confermata in appello e divenuta cosa giudicata, è stata dichiarata la natura demaniale di quei beni e, di conseguenza, il predetto contratto è stato incidentalmente ritenuto inefficace;
Osservato che al terzo pregiudicato dalla sentenza inter alios non opposta è preclusa
9 ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi od accertativi da questa derivanti, e ciò sino al passaggio in giudicato della sentenza della sentenza che decida favorevolmente sull'opposizione ordinaria ex art.414
c.p.c. ovvero sull'azione autonoma di accertamento da lui eventualmente proposta
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 23 gennaio 2015, n.1238) (…)». Analoga statuizione
(sentenza n.591/2018) era stata emessa dal in pari data a Controparte_10 definizione di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, sempre da parte del
NO , di un'ordinanza di demolizione di opere asseritamente abusive PT emesso anch'esso dal Comune di . Ulteriore pregiudizio ON derivava anche dal fatto che l'amministrazione comunale, prendendo a pretesto le motivazioni della sentenza impugnata e quelle successivamente emesse dal CP_10
per la Calabria sulla scorta della sentenza opposta, era giunta addirittura a negare al
NO l'allaccio alla rete idrica comunale che lo stesso aveva Parte_1
richiesto il 2 marzo 2018.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza passata in giudicato n.1366/2016, della Corte
d'Appello di Catanzaro e, nel merito, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia della stessa nei confronti di esso opponente limitatamente alle questioni concernenti il diritto dominicale da lui vantato, per effetto del contratto di compravendita del 23 marzo 1983, sulle aree contraddistinte nel N.C.E.U. del Comune di ON
al foglio n.9, particelle nn. 610, 751 e 1033.
[...]
Con ordinanza del 23.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 25.09.2018, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della e rinviava all'udienza del 12.03.2019. Controparte_3
Con comparsa depositata in data 11.03.2019 interveniva nel giudizio il
[...]
il quale, premettendo di essere subentrato allo Stato nella ON proprietà dell'immobile in controversia giusta decreti del 31/12/2018, prot. n.
141/2019, 142/2019, 143/2019 e 144/2019, debitamente trascritti presso l'ex
Conservatoria dello Stato, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
Con ordinanza del 17 luglio-2 agosto 2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2019, la Corte rigettava l'istanza, formulata dall'opponente, di sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di usucapione dallo stesso promosso (proc. n. 1715/16 R.G. pendente
10 innanzi al Tribunale di Catanzaro) e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
14.12.2021.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con comparsa depositata in data 06.02.2023 si costituiva l' Controparte_1 instando per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
In data 27.11.2023 la difesa dell'opponente depositava la sentenza n. 1496/23 emessa nell'ambito del giudizio n. 1715/16 R.G., con la quale il Tribunale di
Catanzaro, in accoglimento della domanda proposta dal , accertava e PT dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione ex art.1159 c.c. della “proprietà dei beni immobili per come meglio indicati nel contratto di compravendita del 23 marzo del 1983” e chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa IZ DR, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 17.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITT
1.Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dal quale successore a ON
titolo particolare nel diritto controverso, rappresentato, secondo la prospettazione dell'opponente, dall'accertamento del diritto di proprietà sulle particelle oggetto del rogito notarile del 1983. Il ha documentato il trasferimento di tale diritto CP_4
operato in suo favore dallo Stato giusta decreti del 31.12.2018 prot. n. 141, 142, 143
e 144, sicchè non può revocarsi in dubbio la sua legittimazione all'intervento.
2.Ciò chiarito, ritiene la Corte che non possa farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere chiesta in via principale dall'opponente.
Ed invero, una declaratoria siffatta presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso;
cosicché
11 l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (cfr. Cass. n. 21087/22).
Nella specie l'opponente ha addotto che la sentenza n. 1496/23 emessa nell'ambito del giudizio n. 1715/16 R.G. ha dichiarato l'acquisto, da parte sua, della proprietà dell'immobile in controversia per usucapione abbreviata.
Il ha replicato e documentato che detta sentenza risulta gravata da CP_4 appello proposto dall' (giudizio iscritto al n. 1618/23 R.G.). Controparte_1
Ritiene la Corte che la non definitività della sentenza di usucapione precluda in radice la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
3.Passando all'esame della proposta opposizione, essa deve essere dichiarata inammissibile.
E' noto che l'opposizione ex art. 404 comma 1 c.p.c. è il rimedio concesso al litisconsorte necessario pretermesso ovvero al terzo che, per effetto di una sentenza resa "inter alios" e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare.
E' altrettanto noto che l'accertamento compiuto in via meramente incidentale è privo di efficacia di giudicato.
Orbene, nella specie, la questione della titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto della compravendita del 1983 ha formato oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione sulla domanda risarcitoria promossa dalla che invocava, quale presupposto del diritto azionato, la falsità Controparte_2 delle dichiarazioni rese dal funzionario dell' . Controparte_1
Correttamente il giudice del merito ha rilevato che non si poneva al riguardo un'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno opponente, non essendo stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla proprietà.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non
12 subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti, ma restano limitati alle parti in causa (cfr. ex multis Cass. n. 4849/23).
La statuizione con efficacia di giudicato contenuta nella sentenza oggetto di opposizione è unicamente quella di rigetto della domanda risarcitoria proposta da
Controparte_2
La decisione sulla titolarità del diritto di proprietà è stata resa incidenter tantum e come tale è inidonea a costituire giudicato nei confronti dell'odierno opponente che, conseguentemente, non può subire alcun pregiudizio “giuridico” da essa.
D'altra parte la conferma di ciò si trae dal fatto che il ha potuto proporre PT
un autonomo giudizio per far valere il proprio diritto.
Deve, poi, rilevarsi che ricorre un'ulteriore causa di inammissibilità dell'opposizione per non avere l'opponente indicato i profili di ingiustizia della sentenza.
Ed invero, solo ove l'opposizione di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c., venga proposta da chi deduca la qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sè l'ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dell'opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integrità del contraddittorio impone la declaratoria di nullità della pronuncia stessa.
Nella specie, esclusa, per quanto sopra esposto, la ricorrenza in capo al PT
della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ove anche si ammetta la sua qualità di soggetto pregiudicato dalla sentenza, egli avrebbe dovuto formulare richieste sul merito della controversia, ciò che nella specie non è avvenuto.
Per tutte le considerazioni svolte l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle parti costituite, come da dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione impone all'opponente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 404 comma 1
c.p.c. proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e avverso la sentenza della ON Controparte_2 Controparte_3
Corte d'Appello di Catanzaro n. 1366/2016 depositata il 04.08.2016, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione,
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti costituite, che liquida per compensi in €1.738,00 per l'Agenzia del Demanio ed in
€3.473,00 per il Comune, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva;
c) nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'opponente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa IZ DR dott. Alberto Nicola Filardo
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