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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCCELLI MORRIS, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020 2024 00150479 87 000 RACCOLTARIFIUTI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 744/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso cartella di pagamento emessa dall'agente per la Riscossione della
Società_1provincia di Bologna inerente tassa sui rifiuti facente capo ad spa con sede in
Indirizzo_1)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quest'organo giudicante rileva che ai sensi e per gli effetti dell'art. l'art. 4 del D. Lgs 546/92 la competenza del ricorso ricade presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in cui ha sede
Indirizzo_1l'ente impositore vale a dire il Comune di , provincia di Messina .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA dichiara la propria incompetenza a trattare la controversia a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina presso la quale deve essere effettuata la riassunzione del processo nei termini massimi previsti dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs 546/92
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCCELLI MORRIS, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020 2024 00150479 87 000 RACCOLTARIFIUTI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 744/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso cartella di pagamento emessa dall'agente per la Riscossione della
Società_1provincia di Bologna inerente tassa sui rifiuti facente capo ad spa con sede in
Indirizzo_1)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quest'organo giudicante rileva che ai sensi e per gli effetti dell'art. l'art. 4 del D. Lgs 546/92 la competenza del ricorso ricade presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in cui ha sede
Indirizzo_1l'ente impositore vale a dire il Comune di , provincia di Messina .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA dichiara la propria incompetenza a trattare la controversia a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina presso la quale deve essere effettuata la riassunzione del processo nei termini massimi previsti dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs 546/92