TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/07/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'8 luglio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4187/2025 R.G. Lavoro promossa da
, rappresentato e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 dall'avv. Fabrizio di Biase presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT)
V.le Kennedy,96 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa CP_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_3
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: pensione/assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l chiedendo che fosse accertato il CP_1 proprio stato di inabilità lavorativa totale in misura pari al 100% ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione di invalidità civile ovvero il proprio stato di inabilità lavorativa in misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità civile, negati in sede amministrativa.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 inammissibilità del ricorso per carenza di prova dei requisiti socio sanitari e quindi, di non aver dimostrato l'interesse ad agire, e comunque l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8 luglio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art 445 bis c.p.c.
– secondo cui “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”- come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014 e come affermato anche dalla Corte di Cassazione ( ex multis Cass Civ n. 6010/2014
n. 6084/2014 e 6085/2014) il procedimento di cui trattasi “…consiste in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso;
in particolare il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”.
Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art 125 c.p.c. o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande ed eccezioni alle quali la prova
è preordinata (art 693 c.p.c.) con l'indicazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza (Cass Civ n. 11919/2015)
Tale impostazione appare pienamente rispettosa della teoria generale del diritto processuale e in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell'azione (interesse ad agire).
La sussistenza dell'interesse ad agire postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche (ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.)
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex multis Cass
Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass Civ n. 1035/2015)
In tale senso si veda un recentissimo arresto della Suprema Corte secondo cui deve ritenersi ”…l'.improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata). La premessa logica da cui muove tale conclusione (valorizzata, fra le altre, da Cass., Sez. U, n. 27187 del 2006) è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (arg. ex art. 24 Cost., art. 2907 cod.civ. artt. 99 e
278 cod.proc.civ.) e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri…..
Non sono ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (v., fra le tante, per l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, Cass. n.6731 del 2014, Cass. n. 1035 del 2015 e numerose successive conformi)….. Va dunque riaffermato, in continuità con
Cass. n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per
l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari.
. ….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che
l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell , che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica CP_4 dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 5338 del 2014 cit.). All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n.
9755/2019).
Deve quindi ritenersi che nella fattispecie parte ricorrente abbia chiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di invalidità civile, prestazione che richiede, tra i suoi requisiti, anche quello di un certo limite reddituale conseguito ovvero utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, prestazione che richiede, tra i suoi requisiti, oltre allo stato di inoccupazione, anche quello di un certo limite reddituale conseguito il cui accertamento integra l'indispensabile presupposto per la sussistenza dell'interesse ad agire dell'azione proposta.
Invero, requisiti per il riconoscimento della prestazione sono in primis l'età (tra i 18 ed i 67 anni), la totale inabilità lavorativa nella misura pari al 100% e il possesso di determinate condizioni economiche legislativamente previste per il riconoscimento della prestazione in parola mentre per l'assegno di invalidità civile sono in primis l'età (tra i 18 ed i 67 anni), la incollocazione al lavoro, la inabilità lavorativa nella misura pari o superiore al 74% e il possesso di determinate condizioni economiche legislativamente previste, anno per anno, per il riconoscimento della prestazione in parola.
Detti limiti reddituali devono essere posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente né con il ricorso né successivamente ha prodotto idonea certificazione attestante la propria posizione reddituale.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne lo stato di inoccupazione, che pure deve ricorrere ai fini della corresponsione dell'assegno di invalidità civile (cfr., in tal senso, Cass. n. 8856/2017, secondo cui “In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della l. n. 118 del 1971, in forza dell'art. 1, comma 35, della l. n. 247 del 2007 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro - la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale”).
Deve ritenersi che, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, per le ragioni innanzi esplicitate, non possa prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire.
Pertanto, in assenza della prova del requisito reddituale e dello stato di inoccupazione l'accertamento del requisito sanitario deve ritenersi non corrispondente ad un reale e concreto interesse della parte.
A quanto detto, consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con conseguente revoca del CTU nominato.
Parte ricorrente con le note di trattazione depositate in data 03.07.2025 ha dichiarato di aderire alla eccezione di inammissibilità sollevata dall e di voler rinunciare agli atti con compensazione delle CP_1 spese di lite.
Ferma l'adesione alla eccezione, deve tuttavia valutarsi che non appare possibile delibare sulla rinuncia agli atti in difetto della intervenuta accettazione della rinuncia da parte dell . CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. né eventuali ragioni per disporre la loro compensazione, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell , pari ad € 936,00 (già decurtato CP_1 del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., partendo dalla somma di € 1.170,00), conformemente a quanto da ultimo chiarito dalla Corte di
Cassazione: “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417- bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l CP_1 si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del
2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento
e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9878 del 09/04/2019).
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- revoca l'incarico al CTU nominato;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, pari a euro CP_1
936,00 oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'8 luglio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4187/2025 R.G. Lavoro promossa da
, rappresentato e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 dall'avv. Fabrizio di Biase presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT)
V.le Kennedy,96 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa CP_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_3
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: pensione/assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l chiedendo che fosse accertato il CP_1 proprio stato di inabilità lavorativa totale in misura pari al 100% ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione di invalidità civile ovvero il proprio stato di inabilità lavorativa in misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità civile, negati in sede amministrativa.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 inammissibilità del ricorso per carenza di prova dei requisiti socio sanitari e quindi, di non aver dimostrato l'interesse ad agire, e comunque l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8 luglio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art 445 bis c.p.c.
– secondo cui “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”- come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014 e come affermato anche dalla Corte di Cassazione ( ex multis Cass Civ n. 6010/2014
n. 6084/2014 e 6085/2014) il procedimento di cui trattasi “…consiste in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso;
in particolare il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”.
Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art 125 c.p.c. o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande ed eccezioni alle quali la prova
è preordinata (art 693 c.p.c.) con l'indicazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza (Cass Civ n. 11919/2015)
Tale impostazione appare pienamente rispettosa della teoria generale del diritto processuale e in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell'azione (interesse ad agire).
La sussistenza dell'interesse ad agire postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche (ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.)
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex multis Cass
Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass Civ n. 1035/2015)
In tale senso si veda un recentissimo arresto della Suprema Corte secondo cui deve ritenersi ”…l'.improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata). La premessa logica da cui muove tale conclusione (valorizzata, fra le altre, da Cass., Sez. U, n. 27187 del 2006) è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (arg. ex art. 24 Cost., art. 2907 cod.civ. artt. 99 e
278 cod.proc.civ.) e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri…..
Non sono ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (v., fra le tante, per l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, Cass. n.6731 del 2014, Cass. n. 1035 del 2015 e numerose successive conformi)….. Va dunque riaffermato, in continuità con
Cass. n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per
l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari.
. ….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che
l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell , che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica CP_4 dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 5338 del 2014 cit.). All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n.
9755/2019).
Deve quindi ritenersi che nella fattispecie parte ricorrente abbia chiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di invalidità civile, prestazione che richiede, tra i suoi requisiti, anche quello di un certo limite reddituale conseguito ovvero utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, prestazione che richiede, tra i suoi requisiti, oltre allo stato di inoccupazione, anche quello di un certo limite reddituale conseguito il cui accertamento integra l'indispensabile presupposto per la sussistenza dell'interesse ad agire dell'azione proposta.
Invero, requisiti per il riconoscimento della prestazione sono in primis l'età (tra i 18 ed i 67 anni), la totale inabilità lavorativa nella misura pari al 100% e il possesso di determinate condizioni economiche legislativamente previste per il riconoscimento della prestazione in parola mentre per l'assegno di invalidità civile sono in primis l'età (tra i 18 ed i 67 anni), la incollocazione al lavoro, la inabilità lavorativa nella misura pari o superiore al 74% e il possesso di determinate condizioni economiche legislativamente previste, anno per anno, per il riconoscimento della prestazione in parola.
Detti limiti reddituali devono essere posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente né con il ricorso né successivamente ha prodotto idonea certificazione attestante la propria posizione reddituale.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne lo stato di inoccupazione, che pure deve ricorrere ai fini della corresponsione dell'assegno di invalidità civile (cfr., in tal senso, Cass. n. 8856/2017, secondo cui “In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della l. n. 118 del 1971, in forza dell'art. 1, comma 35, della l. n. 247 del 2007 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro - la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale”).
Deve ritenersi che, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, per le ragioni innanzi esplicitate, non possa prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire.
Pertanto, in assenza della prova del requisito reddituale e dello stato di inoccupazione l'accertamento del requisito sanitario deve ritenersi non corrispondente ad un reale e concreto interesse della parte.
A quanto detto, consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con conseguente revoca del CTU nominato.
Parte ricorrente con le note di trattazione depositate in data 03.07.2025 ha dichiarato di aderire alla eccezione di inammissibilità sollevata dall e di voler rinunciare agli atti con compensazione delle CP_1 spese di lite.
Ferma l'adesione alla eccezione, deve tuttavia valutarsi che non appare possibile delibare sulla rinuncia agli atti in difetto della intervenuta accettazione della rinuncia da parte dell . CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. né eventuali ragioni per disporre la loro compensazione, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell , pari ad € 936,00 (già decurtato CP_1 del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., partendo dalla somma di € 1.170,00), conformemente a quanto da ultimo chiarito dalla Corte di
Cassazione: “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417- bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l CP_1 si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del
2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento
e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9878 del 09/04/2019).
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- revoca l'incarico al CTU nominato;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, pari a euro CP_1
936,00 oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano