Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 21-
05-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8657/2019 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv.to Antonio De Rosa, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via R. Macchiaroli, n. 1;
- Opponente-
CONTRO
già CP_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro
Barbaro, Luigi Tinuzzo e Alessia Sorrenti, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alfonso Troisi in Salerno, Via
Alberto Pirro, n. 2;
- Opposta -
Con atto di citazione notificato in data 29.08.2019, Parte 1 ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2031/2019 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte 1 lo condannava al pagamento di euro 23.269,97, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 18589554
del 05.01.2018 e del saldo debitore del contratto di apertura di credito rateale n.
32144864964 del 5.01.2018, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: che il contratto di finanziamento per cui causa è nullo e/o annullabile;
che la Banca odierna convenuta opposta non aveva mai provveduto a costituire in mora il sig. Pt 1 né a comunicargli la situazione debitoria facendolo cadere dal beneficio del termine;
che il comportamento della CP_1 è contrario ai principi di correttezza e buona fede, di trasparenza;
che il ricorso per Decreto Ingiuntivo è nullo per mancanza e/o carente esposizione della causa petendi;
che la documentazione esibita in sede monitoria non è idonea a dimostrare l'esistenza del credito vantato.
Concludeva chiedendo revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2031/2019 perché infondato in fatto e diritto, in ogni caso non fondato su prova scritta;
per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla società opposta, mancando in radice il rapporto obbligatorio sottostante alla pretesa di pagamento;
condannare l'opposta società al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa con maggiorazione ex art. 15 T.P.,
oltre IVA e CAP come per legge, da attribuirsi all'avvocato anticipatario.
Con comparsa depositata in data 27.02.2020 si costituiva in giudizio la [...] CP 1 la quale chiedeva in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria e la mancanza di valida prova scritta dei motivi di opposizione;
ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nella remota e non tenuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attore e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda,
o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Deduceva: che il ricorso per decreto ingiuntivo indicava specificamente l'oggetto dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
che la società opposta aveva sempre agito correttamente e legittimamente, nel pieno rispetto della normativa in materia,
esercitando le prerogative di legge e dando concreta attuazione alle disposizioni contrattuali, per cui nessuna violazione delle norme in materia di obblighi di correttezza e buona fede è stata posta in essere dalla società opposta;
che il diritto fatto valere dalla CP 1 è provato attraverso la produzione documentale versata agli atti del procedimento monitorio;
con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c. con provvedimento del 3.03.2020,
la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: "l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte".
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Il merito
Preliminarmente si rileva che il difensore di parte opponente ha depositato rinuncia al mandato difensivo. Tuttavia non risulta sostituito da altro difensore (art. 85 cpc)
e pertanto la rinuncia non ha effetto nei confronti dell'altra parte.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5). In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio. Essa infatti ha depositato i seguenti documenti: i) contratto di finanziamento n. 18589554 del 05.01.2018 completo delle condizioni contrattuali applicate;
ii) contratto di apertura di credito 32144864964 del 5.01.2018 completo delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte dal cliente;
iii)
il piano di ammortamento;
vi) lettera di decadenza dal beneficio del termine;
v)
lettera di messa in mora;
vi) estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 tub;
vi)
polizza assicurativa;
vii) lettera di diffida con la conseguenza che l'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla carenza documentale probatoria della domanda monitoria deve ritenersi rigettata.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, adducendo problemi di salute propri e della propria figlia tuttavia mai documentati . Pertanto la assoluta genericità dell'opposizione ne comporta il rigetto.
Il Decreto Ingiuntivo n. 2031/2019 va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, liquidate nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modifiche con riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2031/2019, disattesa ognida Parte 1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di con riduzione del 30% liquidate in complessivi € 1.778Controparte_1
(Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase
Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara