Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. JOSE' LIBERO BONOMO
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. SOLINA NICOLÒ
appellata
(C.F. ) e per essa CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(cod. fisc. e P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. FIORETTI P.IVA_3
ANDREA intervenuta
Corte di Appello di Palermo
All'udienza del 23.1.2025 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.12.2021 il Tribunale di Trapani rigettava la domanda proposta da nei confronti di con- Parte_1 Controparte_1
dannava l'attore al pagamento delle spese di lite e della somma di €
3.500,00 ex art. 96, 3 comma, c.p.c.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pt_1
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
Si costituiva anche la e per essa la sua mandataria CP_2 [...]
quale cessionaria del credito di nei confronti del CP_4 CP_5
chiedendo il rigetto del gravame. Pt_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 23.1.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'attore ha convenuto in giudizio l'istituto Controparte_1
spiegando una serie di domande in relazione ad una serie di rapporti
[...]
bancari che sarebbero stati intrattenuti con la convenuta.
Il Tribunale rilevava la carenza di ogni concreto riferimento ai rapporti contrattuali controversi, la data di stipula de contratti, le condizioni pattuite e le ragioni del dedotto lo sconfinamento usurario nei rapporti e, conse-
guentemente, rigettava la domanda;
condannava quindi l'attore al paga- mento delle spese di lite e della somma, determinata in via equitativa, di €
- 2 - Corte di Appello di Palermo 3.500,00, ex art. 96, 3 comma c.p.c.
In questo grado l'appellante si duole che il Tribunale, in considerazione della nullità della citazione per carenza del requisito di cui all'art. 163 n. 3
c.p.c. avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per rinnovare la cita-
zione e, vista la costituzione del convenuto, per integrare la domanda;
che il Tribunale non aveva esaminato le richieste istruttorie formulate con l'atto di citazione;
che a seguito della costituzione della convenuta e della dimostrazione che il rapporto era stato retrocesso da Controparte_6
ogni ulteriore attività risultava superflua e non Controparte_7
poteva ravvisarsi la sua responsabilità aggravata.
Chiede quindi la riforma della sentenza solo relativamente alla condanna ex art. 96 c.p.c. ed alle spese processuali.
L'appello va rigettato.
Le doglianze poste a fondamento della richiesta di riforma della statuizione emessa dal Tribunale ex art. 96 c.p.c., l'unica formulata dall'appellante, ri-
sultano del tutto eccentriche rispetto alle ragioni del Tribunale sul punto.
Va premesso che la pronuncia in questione è stata emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. rilevando la temerarietà dell'azione pro-
posta e non ha nulla ha a che vedere con il difetto di legittimazione passiva della , che in primo grado è stata citata proprio Controparte_1
dall'appellante ed in ordine alla quale nessuna questione ha formato ogget-
to di esame in primo grado.
Va poi condivisa la valutazione di temerarietà della lite, che il Tribunale ha fondato sui rilievi di genericità ed indeterminatezza delle domande formu-
late e della carenza di alcuna documentazione (non erano stato depositato
- 3 - Corte di Appello di Palermo alcun documento) tale che, anche volendo, non si sarebbe potuto effettuare alcun accertamento contabile, dovendo rilevarsi un grado di negligenza al di fuori dell'ordinario, tale da giustificare la condanna di natura sanziona-
toria ed officiosa posta a tutela della ragionevole durata del processo nei confronti di condotte che contribuiscono ad aggravare il volume del con-
tenzioso.
E tale può ritenersi l'avere instaurato un giudizio con una citazione che era del tutto priva di riferimenti al caso concreto e di supporto documentale.
Va rilevata invece la carenza di legittimazione della ad inter- CP_2
venire nel presente giudizio.
La predetta società ha rappresentato che Con Decreto n. 185 del 25 giugno
2017, pubblicato in G.U. del 31 luglio 2017 n. 177, la Controparte_8
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (doc. 4);
[...]
- la Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa,
con scrittura privata autenticata in data 10 luglio 2017 dal notaio
[...]
(rep. n. 3885 - racc. n. 2087), come integrata in data 19 gennaio Per_1
2018 con scrittura privata autenticata dal notaio (rep. n. Persona_2
14279) ed in data 22 gennaio 2018 con scrittura privata autenticata dal no-
taio (rep. n. 4893 - racc. n. 2634) ha acquistato da Banca Persona_1
Nuova S.p.A. i crediti deteriorati di quest'ultima non oggetto di ope- CP_5
razioni di cartolarizzazione, ivi incluso quello vantato nei confronti del
[...]
della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito del- Pt_1
la Banca d'Italia in data 11 luglio 2017 e 31 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 5, lettera a), e comma
6, del citato D.L. n. 99/2017; con D.M. 22/02/2018 pubblicato in Gazzetta
- 4 - Corte di Appello di Palermo Ufficiale del 29 maggio 2018, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 del citato D.L.
n. 99/2017 ha disposto tra l'altro: a) la cessione in blocco alla
[...]
(ora di crediti dete- Controparte_9 CP_2
riorati e altri attivi non ceduti a o già retrocessi, già Controparte_10
nella titolarità di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta
Amministrativa, b) la costituzione all'interno di (ora _9 [...]
del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza” destinato CP_2
a ricevere gli attivi di cui al punto a) che precede;
in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22 febbraio 2018, in data
11 aprile 2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra _9
(ora e i Commissari Liquidatori della CP_2 Controparte_8
della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sul
[...]
sito della Banca d'Italia in data 12 aprile 2018 (doc. 7), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1,
del D.L. 99/2017 e la pubblicazione produce gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3, TUB, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, DL 99/2017;
Cont per effetto della cessione in blocco di cui sopra, la (ora
[...]
, per il tramite del proprio Patrimonio Destinato “Gruppo Vicenza”, CP_2
è subentrata nella titolarità del credito già vantato da Banca Nuova S.p.A.
nei confronti del Signor con tutte le relative garanzie. Parte_1
Risulta evidente, però che, atteso che i rapporti bancari per i quali il
[...]
ha agito in giudizio riguardavano la , la cessione dei CP_11 Controparte_1
crediti vantati da Banca Nuova s.p.a. non ha nulla a che vedere con il pre-
sente.
- 5 - Corte di Appello di Palermo Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore di come in dispositivo (valore medio, scaglione da € Controparte_1
1.101 ad € 5.200).
Si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione di quelle tra il e l'intervenuta. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello pro-
posto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Trapani del 15.12.2021 e dichiara il difetto di legittimazione della CP_2
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della liquidandole in € 1.923,00, oltre spese generali, cpa Controparte_1
e iva come per legge, e le dichiara interamente compensate tra l'appellante e la CP_2
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 16.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in
- 6 - Corte di Appello di Palermo conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Corte di Appello di Palermo