Sentenza 31 ottobre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2007, n. 23006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23006 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR NI, titolare omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI ITALO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PALIDORO 83 COOP EDIL SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CI ET, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO FRANCIA 213, presso lo studio dell'avvocato TACCIA DONATELLA, che lo difende, giusta procura speciale notarile rep. 27590 del 28/5/07 del Notaio BERIONNE di Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2719/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato TACCIA Emanuela difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA LI, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, esponendo di aver eseguito l'appalto affidatogli dalla cooperativa edilizia "Palidoro 83" s.r.l. per la costruzione di n. 14 appartamenti in regime di edilizia sovvenzionata pubblica nel comune di Roma, loc. Torraccia, convenne innanzi al tribunale la nominata società per sentirla condannare al pagamento degli interessi moratori sulle somme versate oltre il termine di trenta giorni dalla emissione del certificato di acconto, per complessive L. 52.838.748, in conformità con quanto previsto dall'art. 35 del capitolato generale d'appalto, oltre agli ulteriori interessi legali dal 26.7.1995, nonché al rimborso delle spese per il mancato svincolo della cauzione.
La cooperativa contestò la fondatezza della domanda, assumendo che il LI aveva rilasciato ricevute a saldo e transazione di tutto quanto a lui dovuto.
All'esito del giudizio, il tribunale rigettò ogni domanda dell'attore, il quale impugnò la decisione innanzi alla corte d'appello di Roma.
La Corte territoriale rigettò il gravame e condannò l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Osservò la corte romana che il tribunale aveva fondatamente rilevato che, nonostante ai sensi dell'art. 14 del contratto i pagamenti dovessero avvenire solo dopo l'erogazione dell'ente mutuante, l'impresa aveva ricevuto quanto a lei spettante ancor prima di detta erogazione in virtù di anticipazioni personali effettuate dai soci o da terzi, sicché nessun ritardo era ipotizzabile. Quanto al premio per la cauzione aveva rilevato il tribunale che il collaudo finale non era nella diretta ed esclusiva disponibilità della cooperativa e lo svincolo della cauzione necessitava dell'approvazione dell'autorità tutoria. Tali argomentazioni erano pienamente condivisibili a parere della corte di merito, la quale rilevò anche che le diverse quietanze contenevano rilevanti specificazioni circa il soddisfacimento dei crediti. In particolare, nella prima quietanza risultava l'impegno del LI a restituire la somma ricevuta a saldo del 5^ S.A.L. non appena la Cassa di previdenza mutuante avesse messo a disposizione il corrispondente importo, e vi era la dichiarazione dell'appaltatore di essere soddisfatto di ogni spettanza già alla data della quietanza;
nella seconda l'impresa dava atto di aver ricevuto dalla cooperativa L. 344.919.104 in cambiali e di essere stata soddisfatta di tutto quanto dovuto dalle tre società cooperative per tutti gli stati di avanzamento;
nella terza, ugualmente l'impresa dava atto "di essere stata definitivamente tacitata per quanto dovuto dalle tre SCERL per tutte le fatture alla data odierna emesse e di non aver altro a pretendere ...". Alla luce di dette circostanze la dichiarazione di non avere altro a pretendere non poteva che indicare la volontà pienamente liberatoria del creditore, preclusiva di ogni ulteriore pretesa. Ad avviso del a corte di merito la rinuncia ad eventuali interessi non trovava ostacolo nell'art. 4 del Capitolato Generale, essendo evidente che la nullità di ogni patto contrario alla corresponsione degli interessi non si traduce nella impossibilità giuridica che l'appaltatore, una volta verificatisi i presupposti per la maturazione del credito per interessi da ritardato pagamento, possa rinunciarvi. In ogni caso, affermò la corte territoriale, le disposizioni del citato D.P.R. del 1981 concernono gli appalti pubblici e non anche gli appalti conclusi tra privati. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso LI LA, in forza di tre motivi;
resiste con controricorso la Coop. Edilizia. Palidoro 83.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4 e degli artt.1362 e segg. c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente invoca il disposto dell'art. 4 della citata legge che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla previsione dell'obbligo di corresponsione degli interessi moratori, e censura la sentenza per avere ritenuto che la legge del 1981 non trovi applicazione fuori dell'ambito degli appalti pubblici. Osserva in proposito che era pacifico in causa che l'appalto - concernendo edilizia pubblica sovvenzionata - fosse sottoposto alla disciplina generale sulle opere pubbliche, peraltro richiamata dall'art. 2 del contratto, il quale, per quanto non previsto da esso, rinviava alle norme del capitolato generale di appalto approvato con il D.P.R. n.1063 del 1962. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 14 del contratto di appalto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della cortroversia. Censura il ricorrente l'interpretazione data dalla corte di merito all'art. 14 del contratto, secondo cui il pagamento dei vari S.A.L. sarebbe dovuto avvenire solo dopo l'erogazione delle corrispondenti rate di mutuo dall'ente mutuante, con la conseguenza che il pagamento effettuati personalmente dai soci sarebbero stati anticipati rispetto alla maturazione del credito. Assume il ricorrente che l'art. 1 del contratto si limita a stabilire le modalità di pagamento, da effettuarsi "in base a ordinativi di pagamento emessi dalla Cooperativa appaltante, mediante prelievo sui fondi erogati doli "Ente mutuante, ai sensi delle norme legislative vigenti, sulla base dei relativi certificati di pagamento"; detta norma, quindi, non pone alcun collegamento tra l'obbligo del pagamento e la erogazione del mutuo ma si limita ad indicare i fondi di approvvigionamento di spesa della cooperativa. Peraltro, se anche a detta clausola contrattuale si volesse attribuire il valore di deroga al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, tale clausola sarebbe anch'essa nulla ai sensi della
L. n. 741 del 1981, art.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli atti di quietanza emessi da esso ricorrente e vizi motivazionali. Assume che la quietanza costituisce atto unilaterale, non negoziale, che contiene il semplice riconoscimento di quanto versato e non ha natura transattiva ne' di rinuncia, trattandosi di una mera esposizione da parte del creditore di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, mentre la rinuncia potrebbe aversi solo se risultasse una volontà abdicativi di ogni ulteriore spettanza, volontà che nel caso di specie era del tutto assente non risultando che il creditore avesse esatta ed effettiva conoscenza dei diritti di cui intendeva privarsi. La sentenza non evidenzierebbe quelle circostanze speciali idonee a fornire la dimostrazione di detta volontà abdicativa. Il ricorso non può trovare accoglimento.
La palese infondatezza del terzo motivo è assorbente di tutte le altre censure contenute nei motivi che precedono.
La corte d'appello ha correttamente affermato che la nullità del patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati di avanzamento lavori saldati in ritardo, sancita dalla L. n. 741 del 1981, art. 4, riguarda esclusivamente le clausole di deroga pattuite preventivamente;
è infatti palese che la norma mira ad impedire che la parte contrattualmente più forte - solitamente la P.A. committente - trasformi la deroga in clausola di stile, che verrebbe costantemente inserita nei contratti e necessariamente accettata dall'appaltatore. La ratio legis non potrebbe ritenersi frustrata se, invece, la rinuncia alla corresponsione degli interessi venga pattuita dopo che gli stessi sono maturati, sicché l'appaltatore è libero di accettare o meno la proposta, avendo a disposizione tutti gli strumenti per esigere anche coattivamente il suo credito. Nel caso di specie, a prescindere dalla esattezza o meno della tesi sostenuta dalla corte territoriale, secondo cui le disposizioni del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, non troverebbero applicazione ai contratti (come quello oggetto di causa) slipulati tra parti private, è assorbente il fatto che la corte territoriale - con motivazione convincente, perché sorretta da dati oggettivi e considerazioni logiche - ha individuato negli atti che avrebbero dovuto costituire la "quietanza" del pagamento dei S.A.L., un negozio transattivi/abdicativo, con il quale la società appaltatrice, dichiarando di essere stata soddisfatta di ogni suo credito, ha altresì dato atto di non avere più nulla a che pretendere in relazione allo specifico stato di avanzamento lavori saldato. Premesso, infatti, che alla stregua della L. n. 741 del 1981, art. 4 "l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve", appare corretta la interpretazione data dalla corte territoriale alle tre "quietanze" di pagamento dei S.A.L. in contestazione, emesse rispettivamente in data 2.8.1993, 29.4.1994 e 14.9.1994, essendo innanzitutto significativo il fatto che i tre documenti in questione contenessero non soltanto la sottoscrizione del ricevente, bensì anche quella delle rispettive cooperative appaltanti (v. pag. 9 sentenza), elemento certamente necessario per escludere la natura di atto unilaterale tipicamente posseduta dalla quietanza e avallare quella di negozio bilaterale. In secondo luogo noti può disconoscersi che la dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere in relazione al S.A.L., ed ancor più la dichiarazione contenuta nel terzo documento (14.9,1994) di "essere stata definitivamente tacitata per quanto dovuto dalle tre SCERL e per tutte le fatture alla data odierna emesse" - valutata anche alla stregua del richiamato disposto della L. n. 741 del 1981, art. 4, comma 1, costituiscono certamente espressione di una inequivoca volontà dell'appaltatore di liberare le debitrici anche in relazione ai possibili interessi dovuti ai sensi degli artt. 35 o 36 del citato D.P.R. Il valore negoziale attribuibile alle citate "quietanza", rende sostanzialmente ultronea anche la questione della interpretazione dell'art. 14 del contratto, in quanto, a prescindere dalla esattezza o meno dell'affermazione della corte territoriale (secondo cui il termine di pagamento non avrebbe potuto decorrere se non dal momento della erogazione della somma da parte dell'Ente mutuante, sicché i pagamenti, effettuati con mezzi propri dei soci, sarebbero stati tutti addirittura anticipati, e quindi, inidonei a produrre qualsivoglia interesse moratorio), sussiste comunque un atto di rinuncia a qualsiasi ulteriore credito per interessi, pienamente valido ed efficace, alla luce di quanto sopra detto circa la portata e i limiti del divieto sancito dalla citata L. n. 741, art.
4. Il ricordo va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007