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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Udienza del 2 luglio 2025
N. 11030/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dr.ssa RA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
PI AN e KA AN ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 resistente contumace
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione il procuratore della parte costituita concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024 conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo all'adito Tribunale di: «
1. accertare e dichiarare Controparte_1 che il Sig. ha svolto attività a favore di una società in concorrenza con Controparte_1
e che, pertanto, ha violato il patto di non concorrenza stipulato in data 21 Pt_1 febbraio 2022; 2. condannare il Sig. al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
- della penale prevista dal patto di non concorrenza stipulato il 21 febbraio 2022,
[...] pari a Euro 21.120,00, per la violazione del divieto di svolgimento di attività lavorativa in favore di altre aziende concorrenti di cui ai punti 1.1 e 1.2 del predetto patto, oltre interessi;
- della penale prevista dal patto di non concorrenza stipulato il 21 febbraio
2022 per la violazione degli obblighi di informativa di cui al punto 1.5 del predetto patto, pari a Euro 250,00 per ogni giorno di omessa comunicazione, oltre interessi. In subordine 3. nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la nullità del patto di non concorrenza stipulato in data 21 febbraio 2022, condannare il Sig. Controparte_1 alla restituzione a favore di di quanto percepito a tale titolo, dedotto Parte_1 quanto già restituito alla ricorrente, ossia l'importo di Euro 4.322,24. In ogni caso 4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
Il ricorso veniva ritualmente notificato al resistente, che tuttavia non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
Espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava il procuratore della ricorrente alla discussione, all'esito della quale decideva la causa come da dispositivo depositato telematicamente, fissando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni testimoniali assunte, il Tribunale ritiene che i fatti di causa possano essere ricostruiti nei termini che seguono.
prestava la propria attività lavorativa a favore di Controparte_1 Parte_1 tra il 17 maggio 2021 e il 21 marzo 2023. La ricorrente opera nel settore della sanità
[...] digitale e, in particolare, fornisce servizi di prenotazione online di visite mediche. Il resistente veniva inizialmente assunto con mansioni di business developer e a partire dal
1° gennaio 2022 veniva promosso a , con le seguenti mansioni: Parte_2 contattare medici nell'area territoriale a lui assegnata, ossia l'Italia centromeridionale;
2 presentare ai professionisti sanitari i servizi offerti da;
promuovere la Pt_1 stipulazione di contratti tra i professionisti stessi e . Pt_1
In data 21 febbraio 2022 le parti stipulavano un patto di non concorrenza, con cui il resistente si impegnava, per i dodici mesi successivi all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere nel territorio dell'Unione europea, del Regno Unito, di Monaco e della Svizzera attività lavorativa in favore di terzi che «operino, direttamente e/o indirettamente, ed anche solo parzialmente, nelle Aree di Attività Della Società», così come individuate dal patto stesso (cfr. doc. 5 allegato al ricorso). A fronte dell'assunzione di tale obbligo, a era riconosciuto un corrispettivo pari al 33% della Controparte_1 retribuzione fissa annua lorda, a sua volta pari a euro 32.000,00: il corrispettivo era dunque pari a euro 10.560,00. All'interno del patto di non concorrenza le parti prevedevano altresì due penali a carico del resistente: l'una, dell'importo di euro 21.120,00
(il doppio del summenzionato corrispettivo), a fronte della violazione del divieto di svolgere attività concorrenziale;
l'altra, dell'importo di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, a fronte della mancata comunicazione entro dieci giorni dell'inizio di ogni attività professionale o imprenditoriale durante il periodo di vigenza del patto.
In data 27 febbraio 2023 il resistente rassegnava telematicamente le proprie dimissioni, con effetto dal 21 marzo 2023. Pochi giorni dopo le rassegnate dimissioni, e più precisamente in data 2 marzo 2023, contestava a mezzo di un avvocato la CP_1 validità del suddetto patto di non concorrenza (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
Nello stesso periodo (marzo 2023) egli intraprendeva una nuova attività lavorativa alle dipendenze del portale iDoctors, di proprietà di EDOCTOR S.R.L. Tale circostanza è stata concordemente riferita dai testi escussi alle udienze del 9 aprile e del 2 luglio 2025.
Come si evince dalle predette testimonianze e dalla documentazione versata in atti,
EDOCTOR S.R.L. svolge un'attività sostanzialmente coincidente con quella svolta dalla ricorrente (cfr. docc. 2 e 10 allegati al ricorso).
L'avvio di tale nuova attività lavorativa, peraltro, non veniva comunicato da a , nonostante l'obbligo in tal senso previsto dal punto 1.5 del CP_1 Pt_1 patto di non concorrenza.
Tra maggio e settembre 2023, infine, il resistente restituiva a le Pt_1 somme fino a quel momento incassate a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, per un importo pari a euro 2.739,47 (cfr. doc. 15 allegato al ricorso).
3 La domanda della ricorrente dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
È preliminarmente necessario dare atto della validità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti, il quale è conforme al disposto dell'art. 2125 c.c.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che «nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo
e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere
l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (Cass., Sez. L., sent. 4 aprile 2006,
n. 7835).
Ebbene, nel caso di specie il patto di non concorrenza risulta conforme tanto al disposto dell'art. 2125 c.c. quanto alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il patto è stato stipulato per iscritto e il suo oggetto è puntualmente circoscritto, di talché non può sostenersi che esso comprima in misura eccessiva le potenzialità lavorative e reddituali del resistente.
Sufficientemente delimitata appare altresì l'efficacia temporale del patto, fissata in dodici mesi.
Con riferimento all'efficacia spaziale, essa dev'essere valutata congiuntamente all'oggetto del patto: quanto più l'oggetto è circoscritto, tanto più ampio può essere il territorio in cui è precluso al lavoratore lo svolgimento di attività concorrenziale, dal momento che la ratio dei requisiti di cui all'art. 2125 c.c. dev'essere rinvenuta nell'esigenza di non compromettere sensibilmente la potenzialità reddituale del prestatore di lavoro (cfr.
Cass., Sez. L., sent. 10 settembre 2003, n. 13282; Corte d'App. Torino, sent. 31 ottobre
2022, n. 520). Nel caso di specie, la minuziosa delimitazione delle attività precluse al resistente, peraltro per un solo anno, induce a ritenere legittima l'ampia efficacia spaziale del patto.
4 Deve infine rilevarsi l'adeguatezza del corrispettivo previsto, pari al 33% della retribuzione fissa annua lorda: tale importo appare senz'altro idoneo a compensare in misura proporzionata i limiti posti alla libertà del lavoratore di ricollocarsi sul mercato. La prevista percentuale, peraltro, è addirittura superiore a quella del 10% che la Suprema
Corte ritiene congrua (cfr. Cass., Sez. L., sent. 4 aprile 2006, n. 7835).
Tanto premesso, l'espletata istruttoria ha consentito di raggiungere la prova della violazione del divieto di concorrenza da parte di . CP_1
I testi , e , infatti, hanno concordemente riferito Tes_1 Tes_2 Tes_3 che il resistente, nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente, prestava la propria attività lavorativa in favore di EDOCTORS, società concorrente di . Particolarmente rilevanti appaiono le testimonianze di Pt_1 Tes_2
e , legali rappresentanti di EDOCTORS, i quali hanno collocato nel mese di Tes_3 marzo 2023 l'avvio dell'attività lavorativa di in favore della stessa CP_1
EDOCTORS: in quel periodo il patto di non concorrenza era pienamente vigente.
Le prestazioni eseguite dal resistente corrispondevano a quelle vietate dal patto di non concorrenza e venivano espletate in un'area geografica (Lazio e Regioni limitrofe) contemplata dal patto stesso e, peraltro, coincidente con la zona in cui egli aveva prestato la propria opera in favore di . Pt_1
Peraltro, dell'avvenuta violazione del patto appare consapevole lo stesso
, attesa la sua spontanea decisione di restituire a parte del CP_1 Pt_1 corrispettivo incassato in forza del patto medesimo.
Ne consegue che dev'essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore di ella penale prevista dal patto di non concorrenza, pari a euro Parte_1
21.120,00, oltre interessi da marzo 2023 al saldo.
L'accoglimento di tale domanda esime dalla necessità di esaminare la domanda di restituzione del corrispettivo del patto di non concorrenza incassato dal resistente, dedotto quanto già spontaneamente restituito, atteso che detta domanda è espressamente subordinata alla condizione della riscontrata nullità del patto stesso.
Non merita, invece, di essere accolta la domanda di condanna di al CP_1 pagamento della penale conseguente alla violazione degli obblighi di informativa previsti dal punto 1.5 del patto di non concorrenza.
La ricorrente, infatti, non ha fornito la prova della data in cui è venuta a conoscenza della nuova attività lavorativa intrapresa dal resistente: non è dato sapere,
5 pertanto, né se tale conoscenza sia sopravvenuta dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dal patto (circostanza rilevante ai fini della decisione sull'an debeatur), né quale sia stato l'eventuale ritardo rispetto a detto termine (circostanza rilevante ai fini della decisione sul quantum debeatur).
Quanto appena espresso impone, alla luce della regola di giudizio scolpita dall'art. 2697 c.c., il rigetto della domanda in esame, non avendo la ricorrente fornito la prova dei relativi elementi costitutivi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte resistente. Considerato il valore della causa, rientrante nella fascia compresa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, esse si liquidano in euro 2.695,00, oltre
15% per spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A., attesa la complessità minima del procedimento (emergente dalla semplicità delle questioni trattate e dall'esiguità dell'istruttoria e della fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, deduzione e istanza, anche istruttoria, così statuisce:
- accerta e dichiara che ha violato il patto di non Controparte_1 concorrenza stipulato in data 21 febbraio 2022;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della penale prevista dal patto di non concorrenza stipulato il 21 febbraio 2022, pari a euro 21.120,00, per la violazione del divieto di svolgimento di attività lavorativa in favore di altre aziende concorrenti di cui ai punti 1.1. e 1.2 del predetto patto, oltre interessi da marzo 2023 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 2 luglio 2025
6 Il Giudice
RA CA
Sentenza redatta dal Dott. Luigi Anghileri, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso l'Ufficio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
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