Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2021, proposto da
MO AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
nei confronti
IR OL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del D.D.G. dell’U.S.R. Lombardia del 31 maggio 2021, prot. n. 1137, e dell’allegata graduatoria definitiva dei vincitori/idonei formata per la Regione Lombardia, per la classe di concorso A025, pubblicata in esito alla Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente, bandita dal Ministero dell’Istruzione con D.D. n. 510 del 2020 e D.D. n. 783 del 2020, come rettificata con DDG del 21 giugno 2021, prot. n. 1480, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
b) del DDG dell’U.S.R. Lombardia dell’11 giugno 2021, prot. n. 001319, e dell’allegato elenco dei candidati della classe di concorso A025 che hanno superato la prova scritta della predetta Procedura, per la Regione Lombardia, comprensiva di tutti i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo nella prova scritta, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
c) ove esistente, dell’elenco, di estremi ignoti, compilato dalla Commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell’art. 15, comma 7 d.m. n. 510 del 2020, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
d) di ogni atto o provvedimento collegato, preordinato o consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla correzione della prova ed alla valutazione dei titoli della ricorrente, nonché la Griglia di Valutazione alla base della valutazione della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Francesco Tallaro;
Osservato che MO AN ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’esito, per lei sfavorevole, del concorso indetto con D.D.G del 23 aprile 2020, n. 510, modificato dal D.D.G. n. 783 del 2020, per la classe di concorso A025 per la regione Lombardia;
Osservato che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 21 febbraio 2025, la difesa della ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Ritenuto che il ricorso sia divenuto pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., potendosi compensare tra le parti le spese di lite stante il mancato svolgimento di attività processuale dopo la fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO