TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12326/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12326/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 7.01.2025
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Di Rienzo (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._2
dom.ta in Napoli, Largo SS Apostoli n. 17;
- ATTRICE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
Attilio Marino (c.f. , presso il cui studio è elett.te dom.to in C.F._3
Napoli alla via Duomo n. 319;
- CONVENUTO
E
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Ferdinando Ceraso (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._5
domiciliato in Napoli alla via Enrico De Marinis n. 13;
-CONVENUTO
- 1 - NONCHE'
( ); Controparte_3 C.F._6 CP_4
( ); ( ); C.F._7 Controparte_5 C.F._8
( ); Controparte_6 C.F._9 CP_7
( ;
[...] C.F._10 Controparte_8
( ); ( ); C.F._11 Controparte_9 C.F._12
( ); nella loro qualità di eredi di CP_10 C.F._13
Persona_1
-CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in Napoli, in persona Controparte_11 dell'amministratore p.t., nonché , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e , chiedendo l'accoglimento delle
[...] Controparte_9 CP_10 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare disporre, stante la necessità,
l'acquisizione agli atti della presente procedura del fascicolo di ufficio (sia cartaceo che telematico) relativo al procedimento di ATP rgn. 35043/2012 svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli e meglio descritto nella premessa del presente atto;
2) in via definitiva e nel merito: condannare i convenuti in solido tra loro ovvero solo quello e/o quelli tra loro ritenuti responsabili, all'esecuzione di tutti i lavori opportuni e/o necessari per la eliminazione delle cause dei lamentati dissesti ed infiltrazioni;
b) ritenuti e dichiarati solidalmente responsabili i convenuti ovvero solo quello e/o quelli tra essi ritenuto/i effettivamente responsabile/i ex art. 2051 cc
e/o ex art. 2043 cc di tutto quanto lamentato dall'attrice in citazione condannarli, con il vincolo della solidarietà tra di loro (ovvero condannare solo quello/quelli eventualmente ritenuto/i unico/i responsabile/i al pagamento in favore dell'attrice dell'importo rappresentante l'ammontare di tutti i danni da essa subiti e subendi,
- 2 - sia come danno emergente che come lucro cessante (e quindi a titolo di esempio danni alle parti murarie dell'immobile, danni ai quadri ed agli arredi e alle altre suppellettili presenti nell'immobile, danni per spese di trasloco e custodia dei predetti beni, mancato utilizzo dell'immobile ecc. ecc.) nonché alla refusione sempre in suo favore di tutte le spese e le competenze giudiziarie sostenute per le innanzi dette procedure di Atp e di mediazione: il tutto nella misura che verrà dimostrata in corso di causa ovvero liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mp adito Tribunale;
c) in ogni caso maggiorare ogni e qualunque somma, a qualsiasi titolo liquidate in favore dell'istante, dell'importo rappresentante la rivalutazione monetaria del credito ovvero l'equivalente risarcimento del danno, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
d) in ogni caso maggiorare ogni e qualunque somma, a qualsiasi titolo liquidata in favore dell'istante, dell'importo rappresentante degli interessi, di qualsiasi natura e, quindi, anche ex art. 1284,4 comma cc. (quantomeno dalla data di proposizione della procedura di ATP), maturati e/o dovuti a far tempo dalle singole scadenze e sino allo effettivo soddisfo;
e) per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido tra loro (ovvero solo quello/i tra loro eventualmente ritenuto /i esclusivo/i responsabile/i al pagamento in favore dell'istante di un importo, a determinarsi a cura dell'adito Tribunale di Napoli, per il caso di ritardo nell'adempimento demanda sentenza;
3) in ogni caso condannare tutti i convenuti con il vincolo della solidarietà tra loro (ovvero solo quello eventualmente ritenuto/i esclusivo/i responsabile/i alla refusione in favore dell'attrice delle spese e competenze sia del presente procedimento nonché, si ribadisce, di quelle precedenti di ATP e di mediazione: il tutto con le maggiorazioni di legge per il mancato accordo ed oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
A sostegno dell'azione, l'attrice deduceva: di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nell'edificio del convenuto, meglio precisata CP_1 nell'atto di citazione, posta al piano seminterrato, al di sotto dell'abitazione del portiere, della proprietà , della proprietà dei convenuti , Controparte_2 CP_3 eredi di e di parte dell'androne condominiale (cfr. doc.1 in Persona_1
- 3 - produzione attorea); che l'acquisto del predetto immobile era finalizzato al deposito di mobili, libri, quadri, cornici ed oggetti vari;
che ben presto emergevano fenomeni infiltrativi, lesioni e fessurazioni del soffitto, in corrispondenza dell'abitazione del portiere, nonché un parziale crollo del solaio d'interpiano tra la proprietà attorea e l'androne condominiale;
che a seguito di ciò, alcuni beni ivi depositati, rimanevano danneggiati;
che, al fine di evitare ulteriori danneggiamenti, tutti i beni venivano ricoverati in altro luogo e successivamente sottoposti ad un trattamento di bonifica dalle muffe manifestatesi (cfr. doc 2, 8 e 24 in produzione attorea); che il prontamente informato di quanto accaduto, provvedeva CP_1
alla nomina di un tecnico per verificarne le cause ed i danni lamentati (cfr. all.3 in produzione attorea); che dalla perizia emergeva un pericolo grave ed imminente, rendendosi necessario il puntellamento del predetto solaio ed inibendo forzatamente l'utilizzo della proprietà (cfr. all. 4, 5 in produzione attorea); che individuate le cause dei richiamati fenomeni nelle proprietà e Persona_1 CP_2
si chiedeva di provvedere con urgenza (cfr. all.7 in produzione attorea); che,
[...] data l'inerzia delle parti coinvolte, al fine di ottenere l'esecuzione dei lavori necessari, oltre al ristoro di tutti i danni patiti, in data 13.12.2012 si promuoveva procedimento di ATP (N.R.G. 35043/2012), conclusosi, nel contraddittorio con il resistente, con il e con la (alla quale CP_1 CP_2 Per_1
subentravano nel giudizio di ATP, in seguito al suo decesso, gli eredi ) CP_3 con due consulenze tecniche d' , oltre alla videoispezione di alcuni tratti CP_12
fognari (cfr. docc. 10, 12, 15, 14, 17 in produzione attorea); che il primo CTU, ing.
concludeva ritenendo che: “a) le infiltrazioni fossero da Persona_2
riportare ad una serie di concause tra le quali ad esempio la rottura del tratto fognario che collega gli scarichi degli appartamenti e CP_2 Per_1
all'impianto condominiale;
alla presenza di acqua sul muro che divide la proprietà
e quella (di cui però non ha accertato le cause); alla Per_1 CP_2
mancanza di tenuta del cunicolo che attraversa il cortile secondario;
al cattivo funzionamento dell'impianto di scarico servizio del cucinino della proprietà guadagno;
b) le lesioni, che a detta del CTU non avrebbero destato la
- 4 - preoccupazione, fossero da riportare agli eventi sismici e in minima parte alla realizzazione di un vano wc;
c) il crollo fosse stato determinato dalle caratteristiche costruttive e dimensionali della volta sulla cui parte superiore transitano anche automezzi senza una limitazione di carico”; che alla stessa seguivano osservazioni e perplessità, non dissipate dai chiarimenti resi dal CTU (doc. 14 in Per_2 produzione attorea); che il secondo CTU, ing. , riteneva: “a) che le Persona_3
infiltrazioni pregresse e cessate al momento dello svolgimento dei suoi accessi fossero da addebitare all'impianto fognario della proprietà ex
[...]
mentre quelli ancora in atto al momento dei suoi rilievi fossero Per_1
riconducibili alla rottura della condotta in cui scaricano nel pozzetto che intercetta la condotta di scarico condominiale verso il collettore comunicale, gli igienici della proprietà ex e . Coglie l'obbligo di Persona_1 Controparte_2
segnalare al di liberare dai detriti e dalla melma all'altra condotta;
b) CP_1
che il quadro fessurativo presente sia sull'architrave in muratura del vano di accesso sia all''intradosso della volta del locale grande e sia alla volta del locale piccolo è dovuto al normale invecchiamento degli organismi murari e ad una inefficiente o del tutto assente manutenzione straordinaria come si rileva dal degrado in cui versa l'intero corpo di fabbrica”; che all'esito del procedimento di
ATP alcun accordo transattivo veniva raggiunto né la procedura di mediazione sortiva alcun effetto (cfr. all.21 in produzione attorea); che nel frattempo la
[...]
invitava al ritiro di tutti i beni lasciati in custodia, costringendo nuovamente CP_13 il deposito degli stessi nell'immobile oggetto di causa, non trovando la disponibilità di altro ricovero (cfr. doc 25 in produzione attorea).
Si costituiva tardivamente in giudizio (costituzione in Controparte_2 data 26.09.2022 a fronte dell'udienza fissata in citazione per l'11.10.2022), il quale, eccependo la decadenza dell'azione risarcitoria promossa da parte attrice ed impugnando le avverse deduzioni, deduceva la responsabilità risarcitoria a carico del concludendo “per il rigetto della domanda con vittoria di spese e CP_1 competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
- 5 - In data 6.10.2022 si costituiva, altresì, in giudizio il CP_1 convenuto, eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, oltre alla genericità della causa petendi e lamentando la carenza di legittimazione passiva e/o l'inesistente responsabilità del in ordine ai CP_1
cedimenti delle volte, alle infiltrazioni ed ai presunti danni ai beni depositati nella proprietà attorea. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare rigettarsi le domande proposte dalla signora con l'atto di Parte_1
citazione per cui è causa, per nullità ed indeterminatezza della domanda;
2) in linea subordinata rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti del condominio in
Napoli alla per essere carente di legittimazione passiva e per l'effetto CP_1
estromettersi il condominio di Napoli per non essere responsabile CP_1
delle cause del cedimento e delle infiltrazioni denunziate e conseguentemente rigettarsi le domande di risarcimento danni rivolte nei confronti del deducente condominio, neanche in via solidale, concorrente o in percentuale, per non essere responsabile per la causazione dei danni di cui all'atto di citazione e comunque perché legittime, inammissibili, infondate e sfornite di prova in fatto e in diritto. 3) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
I convenuti , al contrario, benché ritualmente citati, non si CP_3
costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisiti gli atti del procedimento per ATP (R.G. N. 35043/2012), ammessa ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del 7.01.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per desunta genericità, va rigettata, risultando invero chiaramente determinati il petitum e la causa petendi delle domande formulate, secondo quanto, del resto, confermato dal tenore della comparsa di costituzione e risposta mediante la quale il
[...]
[...] [...]
ha contestato specificamente le deduzioni di parte attrice Controparte_14
(cfr., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n. 11751).
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto, stante la CP_1
prospettazione attorea e le CTU espletate nel procedimento per ATP richiamato.
E' poi tardiva e pertanto inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione di decadenza (non rilevabile d'ufficio ex art 2969 cc.), sollevata da CP_2
incorso nelle decadenze di cui all'art 167 comma 2 cpc.
[...]
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di qualificazione giuridica, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo la Pt_1
dedotto che i danni subiti sono stati provocati da fenomeni infiltrativi, oltre che da lesioni, fessurazioni e parziali crolli murari, causati, come da CTU espletate nel procedimento per ATP allegate, dalla rottura e/o dal mal funzionamento degli impianti idrici delle proprietà sovrastanti e di parte della condotta fognaria
CP_15
A riguardo è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a
Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
- 7 - Pertanto, sotto il profilo probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione (potenzialmente lesiva) della cosa, essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis,
Cass., sez. 3, sent. 23 marzo 2011, n. 6677, Cass., sez. 3, sent. 1 aprile 2010, n.
8005).
Ciò posto, provata la titolarità in capo all'attrice del diritto di proprietà dell'unità interessata dalle infiltrazioni e dai fenomeni di dissesto descritti, pacifica risulta l'effettiva sussistenza di tali eventi all'interno della proprietà attorea, confermati peraltro dalla documentazione prodotta, dal corredo fotografico versato in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale espletata e dagli esiti delle consulenza tecniche nel procedimento per ATP ( RG N.35043/2012).
Al contrario, controverse appaiono le cause dei fenomeni lamentati, la natura condominiale e/o privata dei beni da cui gli stessi si sono propagati e, non da ultimo, i danni assunti da parte attrice in ordine a quanto custodito nell' immobile oggetto di causa.
Vanno richiamate, dunque, ai fini dell'accertamento delle cause dei descritti fenomeni, dell'individuazione delle opere necessarie al ripristino della proprietà attorea e del conseguente riparto di responsabilità, le risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento per A.T.P ( RG N.35043/2012) dall'ing.
[...]
attesa la rinnovazione della consulenza d'ufficio per conferimento Per_3 nuovo incarico all'udienza del 7.10.2014, in ordine agli stessi quesiti (“Previo esame della documentazione esibita dalle parti e previa descrizione dello stato dei luoghi anche con rilievi fotografici (e se ritenuti necessari anche grafici) accerti quanto lamentato dalla parte istante verificando se effettivamente vi è in atto il fenomeno infiltrativo (o vi sono tracce di pregressi fenomeni) e di dissesto statico e sua causa o concause. Quantifichi i danni eventualmente riscontrati nell'immobile della parte ricorrente con riferimento al costo delle opere necessarie per
- 8 - ripristinare i luoghi a regola d'arte ed indichi quantificandone i costi, le opere necessarie per rimuovere la causa delle lamentate infiltrazioni e dissesti ancora in atti”).
Orbene, il CTU ha preliminarmente dato atto di fenomeni infiltrativi pregressi e di altri ancora attivi (“Nel locale e precisamente sulla parete sinistra, per chi vi accede percorrendo il secondo rampante della scala, si notavano tracce di pregresse infiltrazioni di acqua, mentre sulla parete frontale e precisamente subito dopo l'innesto con la parete sinistra, a circa un metro di altezza, immediatamente al di sopra della mensola, si riscontrava che la muratura era intrisa d'acqua che gocciolava in basso.”; v. pag. 11 CTU), nonché della presenza di dissesti statici (“In merito alla sussistenza o meno di un quadro fessurativo si riscontravano: a) Due tagli della muratura di cui uno trasversale ed uno longitudinale all'intradosso dell'architrave in muratura del vano di accesso al locale, b) Una lesione longitudinale nella muratura della volta a botte del locale grande, c) La puntellatura con ritti e tavole di ponte della volta, anch'essa in muratura, copertura del locale piccolo sottostante il calpestio dell'atrio del fabbricato.”; v. pag. 13 CTU).
Invero, l'ausiliario del giudice, al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, ha eseguito un sopralluogo nelle unità immobiliari soprastanti il locale e nelle aree scoperte circostanti, verificando che nella proprietà (posta Per_1 nella verticale delle pregresse infiltrazioni), “Il bagno è stato oggetto di lavori eseguiti tra la fine del deposito della precedente C.T.U. e l'inizio delle attuali operazioni così come si evince dal raffronto dello stato dei luoghi con le foto allegate alla precedente c.t.u. In particolare si osserva che il tramezzo divisorio tra
l'ambiente ed il bagno risulta essere di recente fattura e completato solo con
l'intonaco. Nel bagno mancano tutti i pezzi igienici, ad eccezione di vasca a sedere, con i rispettivi apparecchi e rubinetteria, e con le piastrelle del rivestimento in buona parte sostituite con intonaco civile;
un foro con un tubicino di rame attraversa la parete a confine con il bagno . Le tubazioni di adduzione CP_2
idrica dei pezzi igienici degli apparecchi ambienti rimossi risultano tappate per
- 9 - impedire la fuoriuscita di acqua anche se attualmente la fornitura è sospesa” ( v. pag. 21 CTU); ha verificato, peraltro “che le infiltrazioni ancora attive sono al di là della parete sinistra del bagno della proprietà nella zona in cui nel CP_2
secondo cortile condominiale è interrato il pozzetto del corsetto fognario interrato che corre perpendicolarmente alla attraversa il secondo cortile del CP_1 fabbricato e si innesta nel collettore comunale” (v. pag. 24 CTU), precisando, ancora, che “la video-ispezione evidenziava che la prima condotta presentava due estese spaccature che determinavano grosse perdite d'acqua, mentre la seconda condotta si presentava occlusa per la presenza di residui solidi e melmosi che impedivano l'avanzamento della sonda” (v. pag. 26 CTU).
Quindi, in ordine alle cause delle infiltrazioni, il CTU ha concluso: “le pregresse infiltrazioni erano causate dall'impianto idrico a servizio della proprietà ex . Le infiltrazioni ancor attive sono invece da attribuirsi Persona_1
alla rottura della condotta in cui scaricano nel pozzetto che intercetta la condotta di scarico condominiale verso il collettore comunale, gli igienici della proprietà ex
e ”. Persona_1 Controparte_2
Provata, pertanto, la proprietà esclusiva del bene (impianto idrico della proprietà malfunzionante) dal quale sono scaturite le infiltrazioni Per_1
pregresse, è di tutta evidenza, per converso, la proprietà comune della CP_15
condotta di scarico fognario, responsabile delle infiltrazioni ancora attive: le indagini svolte dall'ing. hanno, infatti, ispezionato tratti condominiali CP_16
dello scarico fognario e di ciò ha dato atto il CTU: “Nel pozzetto entrano, come evidenziato nella relazione dell'ing. incaricato della video-ispezione Persona_4
effettuata con la precedente consulenza, due condotte di cui una posta a cm. 90 dal piano di calpestio, in tubazioni del diametro di mm 200 in parte in gres porcellanato ed in parte in P.V.C. e l'altra a cm 65 dal piano di calpestio, in tubazioni in gres porcellanato del diametro di mm 150. Nella prima condotta versano gli scarichi delle due unità al pianoterra con accesso da via Atri n. 38 e 39, sovrastanti il locale grande della proprietà della ricorrente, rispettivamente di proprietà aventi causa di e . Nella seconda Persona_1 Controparte_2
- 10 - condotta si immettevano l'unità di proprietà e altre condotte di scarichi CP_17 condominiali”. Del resto, la stessa condotta è stata correttamente individuata come di proprietà comune condominiale nella stima dei costi per la sua riparazione (v. pag. 31 CTU), sicché per le infiltrazioni ancora attive al momento del secondo accesso del CTU non si ravvisa alcuna responsabilità né di né di Controparte_2
(ovvero degli eredi di quest'ultimo). Persona_1
Quanto, invece, alle cause dei dissesti statici, l'ing. Per_3
contestando le osservazioni del ctp, ing. , in ordine alle assunte Persona_5
modifiche sostanziali operate nel locale oggetto di causa, ovvero alla costruzione di un bagno, ha preliminarmente escluso quanto asserito dal convenuto CP_1
(“avevo accertato che lo stato dei luoghi era conforme alla planimetria catastale redatta in data 13 ottobre 2011. In questa convinzione ero confortato dalla relazione che l'arch. (già consulente tecnico del condominio) nel Persona_6 mese di settembre 2012 aveva inviata all'amministratore del condominio in cui affermava che dalla sovrapposizione della planimetria a firma degli architetti
[...]
, redatta per accedere ai fondi del progetto nel 2003, CP_18 CP_19 CP_20 con la planimetria catastale redatta nel 1939 all'istituzione del Catasto Urbano si evinceva che la larghezza del varco di ingresso ed il primo rampante della scala erano sostanzialmente identici…. Rilevava che dalla planimetria catastale del
1939, in corrispondenza del vano di accesso al piccolo locale voltato era riportata una nicchia nel muro e lo spessore del muro era assottigliato, presupponeva, quindi, che all'epoca il locale fosse preesistente ma tamponato fino a quando non veniva riaperto. Assumere che il collegamento fosse stato effettuato dalla ricorrente
dopo il trasferimento in proprietà del locale avvenuto in data 03 Parte_1
novembre 2011 è in contrasto con quanto si rileva dalla seguente planimetria castale redatta il 13ottobre 2011 (prima del trasferimento in proprietà) in cui il localino è rappresentato, aggregato e comunicante con il locale grande.” v. pag.
18, 19 CTU).
Il CTU ha piuttosto evidenziato alcune anomalie che attengono, strettamente, alla costruzione del fabbricato di : “Il vano di accesso al CP_1
- 11 - locale è stato aperto nel muro perimetrale del fabbricato prospettante sul cortile e si inserisce per la maggior parte nel parapetto della finestra a servizio del locale destinato al custode o portiere del fabbricato. Come si rileva dall'esame delle due foto seguenti tra il davanzale della finestra o meglio tra la mensola in legno aggettante dal davanzale ed alla stessa quota di quest'ultimo e l'architrave in muratura, sul lato esterno vi sono soli pochi centimetri contrariamente a quanto avviene al piano superiore” (v. pag. 14 CTU). Ha quindi concluso: “Il quadro fessurativo presente sia sull'architrave in muratura del vano di accesso sia all'intradosso della volta del locale grande e sia alla volta del locale piccolo è dovuto al normale invecchiamento degli organismi murari e ad una inefficiente o del tutto assente manutenzione straordinaria come si rileva dal degrado in cui versa l'intero corpo di fabbrica” (v. pag.27 e 28 CTU), replicando alle osservazioni formulate dal ctp del in ordine all'esclusione di responsabilità del CP_1 medesimo: “Sono convinto che in un remoto passato il vano di CP_1
accesso al locale sia stato lievemente allungato in altezza e Pt_1
contemporaneamente il vano finestra dell'ex alloggio del custode sia stato abbassato per ampliare la superficie di aerazione e per realizzare quella specie di mensola di balcone e ciò ha prodotto il quadro fessurativo presente all'intradosso dell'architrave. Esternate queste considerazioni mi preme evidenziare che in ogni caso l'architrave insiste su un muro perimetrale e come tale, l'onere CP_15
per la sua manutenzione cede a carico del . Le lesioni sulle volte a CP_1
botte del locale grande sono presenti solo sul lato a confine con l'androne e
l'architrave e quindi sempre, a mio avviso, riconducibili sempre ai tagli innanzi detto nonché alle sollecitazioni trasmesse dalla scala per accedere al davanzale e di qui alla mensola (finto balcone)”; v. pag. 37 CTU).
Tanto esposto, pertanto, in relazione ai danni da infiltrazioni va dichiarata la paritaria responsabilità dei convenuti (aventi causa da CP_3
, custodi della rispettiva proprietà, e del tenuto Persona_1 CP_1
alla custodia ed alla manutenzione dei beni e servizi comuni ex art. 2051 cc, non
- 12 - emergendo, nel caso di specie, alcun elemento decisivo per fondare la prevalente responsabilità dell'uno o dell'altro.
Quanto, invece ai dissesti statici registrati, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto per non aver provveduto alla CP_1
manutenzione straordinaria degli organismi murari portanti, oggetto di proprietà comune ex art 1117 cc.
Ne deriva quindi che il , in Controparte_21 persona dell'amministratore p.t., dovrà essere tenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni ancora attive, elencate alle pag. 29 e 30 della CTU, come da computo metrico n. 3 (all. 15 CTU), con la riparazione del ramo della condotta di scarico condominiale lesionata, la cui spesa è stata stimata nell'importo complessivo € 5.419,98. Altresì, il dovrà essere tenuto CP_1 all'effettuazione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei dissesti statici, come analiticamente indicate alle pag. 28 e 29 della CTU ed al computo n. 2
(all. 15 CTU) con la ricostruzione della volta del locale piccolo, la cui spesa è stata stimata nell'importo complessivo di € 5.526,88.
Con riferimento, poi, alla quantificazione dei danni subiti da Pt_1
attesa la quantificazione delle spese per il ripristino estetico e funzionale
[...] della proprietà attorea nell'importo complessivo di € 7.007,75 (computo n. 1 all. 15
CTU), il deve essere condannato al pagamento in Controparte_14 favore di della somma di € 3.503,87 (pari alla metà del complessivo Parte_1
importo di € 7.007,75); al pagamento della restante metà, pari ad euro € 3.503,87, vanno condannati solidalmente , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e , a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice a
[...] CP_10
seguito del fenomeno infiltrativo per cui è causa.
Non può, al contrario, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria vantata dalla in ordine ad un ulteriore asserito danno patrimoniale per l' impossibilità Pt_1
di utilizzo del proprio immobile.
- 13 - Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, pur ammettendo il danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità del proprio bene, onera l'istante di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze lamentate, in modo da far desumere l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto l'acquisto del locale, oggetto di causa, al solo fine di custodire alcuni beni (genericamente elencati e senza alcun supporto fotografico), di cui però non ha allegato (prima ancora che provato) né il valore né tantomeno il loro ingombro;
ha poi dedotto la loro custodia in altro deposito e, successivamente al loro ritiro, ha pacificamente ammesso
(assumendo la mancata disponibilità di altro ricovero) di averli nuovamente riposti nella stessa proprietà, con ciò comprovando che la funzione di deposito, a cui era esclusivamente preposta la proprietà attorea, non era irrimediabilmente compromessa. Non emergendo, pertanto, alcun evidente e concreto pregiudizio, la domanda di risarcimento per mancato utilizzo della proprietà attorea va rigettata.
Venendo, infine, alla pretesa ripetitoria delle spese di trasloco, di restauro e di custodia dei citati beni, occorre osservare che solo le spese di trasporto (€ 6.655,00) risultano provate documentalmente (disposizione di bonifico per pagamento fattura n. 46 del 14.11.2012 della società Efficie sas;
all. 2). Al contrario, gli ulteriori assunti (solo genericamente confermati dal teste, Tes_1
) appaiono privi di riscontro documentale o fotografico. Non si può,
[...]
infatti, riconoscere autonomo valore probatorio ai preventivi e alle fatture prodotte, trattandosi invero di allegazioni di parte, specificamente contestate, la cui congruità non risulta provata
Ne deriva, pertanto, in mancanza di prova di ulteriori spese sostenute da parte attrice, che il va altresì condannato al pagamento, Controparte_14 in favore di , della complessiva somma di € 6.655,00, a titolo di Parte_1 ripetizione delle spese di trasporto sostenute dall'attrice a seguito dei fenomeni di infiltrazione e di dissesto registrati.
- 14 - In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attrice, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di CP_1
euro 10.158,87 (di cui euro 3.503,87 a titolo di risarcimento - 50% - dei danni patiti dall'attrice al proprio immobile ed euro 6.655,00 a titolo di restituzione delle spese di trasloco sostenute dall'attrice), oltre interessi e rivalutazione come meglio specificati di seguito, nonché all'effettuazione dei lavori individuati dal CTU;
mentre, a loro volta, i convenuti , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e vanno solidalmente condannati al pagamento della
[...] CP_10
complessiva somma di euro 3.503,87 a titolo di risarcimento - 50% - dei danni patiti dall'attrice al proprio immobile, oltre interessi e rivalutazione come meglio specificati di seguito.
Gli importi innanzi liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (novembre 2012) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Venendo, infine, al governo delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, sussistono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite, del procedimento per ATP recante RG.N.
35043/2012 e del giudizio di merito, tra e . Parte_1 Controparte_2
- 15 - Si compensano, altresì, le spese di lite del procedimento per ATP
(RG.N. 35043/2012) e del giudizio di merito, nella misura di 1/3, tra e Parte_1 il , condannando quest'ultimo, in persona del legale Controparte_14
amministratore p.t., ai residui 2/3, come in dispositivo, ex dm 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento per ATP recante
RG.N. 35043/2012, devono essere poste nella misura dei due terzi a carico del
, in persona del legale rapp.te p.t., ed il residuo un terzo Controparte_21
a carico solidale di , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea:
- condanna il , in persona del legale amministratore Controparte_14
p.t., al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro Parte_1
10.158,87, oltre interessi come in motivazione;
- condanna , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, in solido, al pagamento in favore di dell'importo complessivo
[...] Parte_1
di euro 3.503,87, oltre interessi come in motivazione;
- condanna il , in persona del legale amministratore Controparte_14
p.t., all' esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione della volta del locale piccolo, come analiticamente elencate alle pag. 28 e 29 della CTU ed al computo metrico n. 2, nonché all'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione del ramo della condotta di scarico condominiale lesionata, come dettagliatamente elencate alle pag. 29.e 30 della CTU, computo metrico n. 3;
2) Rigetta la domanda attrice nei confronti di;
Controparte_2
- 16 - 3) Compensa interamente le spese di lite del procedimento per ATP (RG.N.
35043/2012) e del giudizio di merito, tra e . Parte_1 Controparte_2
4) Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del procedimento per ATP (RG.N.
35043/2012) e del giudizio di merito tra e il Parte_1 Controparte_21
, condannando quest'ultimo, in persona del legale amministratore p.t., al
[...]
pagamento, in favore di dei restanti 2/3 che si liquidano, per il Parte_1
procedimento di ATP, in euro 150,00 per esborsi ed euro 2.037,00 per compensi, oltre rimborso generale 15%, iva e cpa come per legge;
e per il giudizio di merito in euro 363,00 per esborsi e in euro 3.385,00 per compensi, oltre rimborso generale
15%, iva e cpa come per legge;
5) Pone le spese delle C.T.U., come liquidate nel procedimento per ATP (RG.N.
35043/2012), nella misura dei due terzi a carico del , in Controparte_21
persona del legale amministratore p.t., ed il residuo un terzo a carico solidale di
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , e . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
Così deciso in Napoli, il 9.5.2025
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 17 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12326/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 7.01.2025
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Di Rienzo (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._2
dom.ta in Napoli, Largo SS Apostoli n. 17;
- ATTRICE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
Attilio Marino (c.f. , presso il cui studio è elett.te dom.to in C.F._3
Napoli alla via Duomo n. 319;
- CONVENUTO
E
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Ferdinando Ceraso (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._5
domiciliato in Napoli alla via Enrico De Marinis n. 13;
-CONVENUTO
- 1 - NONCHE'
( ); Controparte_3 C.F._6 CP_4
( ); ( ); C.F._7 Controparte_5 C.F._8
( ); Controparte_6 C.F._9 CP_7
( ;
[...] C.F._10 Controparte_8
( ); ( ); C.F._11 Controparte_9 C.F._12
( ); nella loro qualità di eredi di CP_10 C.F._13
Persona_1
-CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in Napoli, in persona Controparte_11 dell'amministratore p.t., nonché , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e , chiedendo l'accoglimento delle
[...] Controparte_9 CP_10 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare disporre, stante la necessità,
l'acquisizione agli atti della presente procedura del fascicolo di ufficio (sia cartaceo che telematico) relativo al procedimento di ATP rgn. 35043/2012 svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli e meglio descritto nella premessa del presente atto;
2) in via definitiva e nel merito: condannare i convenuti in solido tra loro ovvero solo quello e/o quelli tra loro ritenuti responsabili, all'esecuzione di tutti i lavori opportuni e/o necessari per la eliminazione delle cause dei lamentati dissesti ed infiltrazioni;
b) ritenuti e dichiarati solidalmente responsabili i convenuti ovvero solo quello e/o quelli tra essi ritenuto/i effettivamente responsabile/i ex art. 2051 cc
e/o ex art. 2043 cc di tutto quanto lamentato dall'attrice in citazione condannarli, con il vincolo della solidarietà tra di loro (ovvero condannare solo quello/quelli eventualmente ritenuto/i unico/i responsabile/i al pagamento in favore dell'attrice dell'importo rappresentante l'ammontare di tutti i danni da essa subiti e subendi,
- 2 - sia come danno emergente che come lucro cessante (e quindi a titolo di esempio danni alle parti murarie dell'immobile, danni ai quadri ed agli arredi e alle altre suppellettili presenti nell'immobile, danni per spese di trasloco e custodia dei predetti beni, mancato utilizzo dell'immobile ecc. ecc.) nonché alla refusione sempre in suo favore di tutte le spese e le competenze giudiziarie sostenute per le innanzi dette procedure di Atp e di mediazione: il tutto nella misura che verrà dimostrata in corso di causa ovvero liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mp adito Tribunale;
c) in ogni caso maggiorare ogni e qualunque somma, a qualsiasi titolo liquidate in favore dell'istante, dell'importo rappresentante la rivalutazione monetaria del credito ovvero l'equivalente risarcimento del danno, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
d) in ogni caso maggiorare ogni e qualunque somma, a qualsiasi titolo liquidata in favore dell'istante, dell'importo rappresentante degli interessi, di qualsiasi natura e, quindi, anche ex art. 1284,4 comma cc. (quantomeno dalla data di proposizione della procedura di ATP), maturati e/o dovuti a far tempo dalle singole scadenze e sino allo effettivo soddisfo;
e) per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido tra loro (ovvero solo quello/i tra loro eventualmente ritenuto /i esclusivo/i responsabile/i al pagamento in favore dell'istante di un importo, a determinarsi a cura dell'adito Tribunale di Napoli, per il caso di ritardo nell'adempimento demanda sentenza;
3) in ogni caso condannare tutti i convenuti con il vincolo della solidarietà tra loro (ovvero solo quello eventualmente ritenuto/i esclusivo/i responsabile/i alla refusione in favore dell'attrice delle spese e competenze sia del presente procedimento nonché, si ribadisce, di quelle precedenti di ATP e di mediazione: il tutto con le maggiorazioni di legge per il mancato accordo ed oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
A sostegno dell'azione, l'attrice deduceva: di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nell'edificio del convenuto, meglio precisata CP_1 nell'atto di citazione, posta al piano seminterrato, al di sotto dell'abitazione del portiere, della proprietà , della proprietà dei convenuti , Controparte_2 CP_3 eredi di e di parte dell'androne condominiale (cfr. doc.1 in Persona_1
- 3 - produzione attorea); che l'acquisto del predetto immobile era finalizzato al deposito di mobili, libri, quadri, cornici ed oggetti vari;
che ben presto emergevano fenomeni infiltrativi, lesioni e fessurazioni del soffitto, in corrispondenza dell'abitazione del portiere, nonché un parziale crollo del solaio d'interpiano tra la proprietà attorea e l'androne condominiale;
che a seguito di ciò, alcuni beni ivi depositati, rimanevano danneggiati;
che, al fine di evitare ulteriori danneggiamenti, tutti i beni venivano ricoverati in altro luogo e successivamente sottoposti ad un trattamento di bonifica dalle muffe manifestatesi (cfr. doc 2, 8 e 24 in produzione attorea); che il prontamente informato di quanto accaduto, provvedeva CP_1
alla nomina di un tecnico per verificarne le cause ed i danni lamentati (cfr. all.3 in produzione attorea); che dalla perizia emergeva un pericolo grave ed imminente, rendendosi necessario il puntellamento del predetto solaio ed inibendo forzatamente l'utilizzo della proprietà (cfr. all. 4, 5 in produzione attorea); che individuate le cause dei richiamati fenomeni nelle proprietà e Persona_1 CP_2
si chiedeva di provvedere con urgenza (cfr. all.7 in produzione attorea); che,
[...] data l'inerzia delle parti coinvolte, al fine di ottenere l'esecuzione dei lavori necessari, oltre al ristoro di tutti i danni patiti, in data 13.12.2012 si promuoveva procedimento di ATP (N.R.G. 35043/2012), conclusosi, nel contraddittorio con il resistente, con il e con la (alla quale CP_1 CP_2 Per_1
subentravano nel giudizio di ATP, in seguito al suo decesso, gli eredi ) CP_3 con due consulenze tecniche d' , oltre alla videoispezione di alcuni tratti CP_12
fognari (cfr. docc. 10, 12, 15, 14, 17 in produzione attorea); che il primo CTU, ing.
concludeva ritenendo che: “a) le infiltrazioni fossero da Persona_2
riportare ad una serie di concause tra le quali ad esempio la rottura del tratto fognario che collega gli scarichi degli appartamenti e CP_2 Per_1
all'impianto condominiale;
alla presenza di acqua sul muro che divide la proprietà
e quella (di cui però non ha accertato le cause); alla Per_1 CP_2
mancanza di tenuta del cunicolo che attraversa il cortile secondario;
al cattivo funzionamento dell'impianto di scarico servizio del cucinino della proprietà guadagno;
b) le lesioni, che a detta del CTU non avrebbero destato la
- 4 - preoccupazione, fossero da riportare agli eventi sismici e in minima parte alla realizzazione di un vano wc;
c) il crollo fosse stato determinato dalle caratteristiche costruttive e dimensionali della volta sulla cui parte superiore transitano anche automezzi senza una limitazione di carico”; che alla stessa seguivano osservazioni e perplessità, non dissipate dai chiarimenti resi dal CTU (doc. 14 in Per_2 produzione attorea); che il secondo CTU, ing. , riteneva: “a) che le Persona_3
infiltrazioni pregresse e cessate al momento dello svolgimento dei suoi accessi fossero da addebitare all'impianto fognario della proprietà ex
[...]
mentre quelli ancora in atto al momento dei suoi rilievi fossero Per_1
riconducibili alla rottura della condotta in cui scaricano nel pozzetto che intercetta la condotta di scarico condominiale verso il collettore comunicale, gli igienici della proprietà ex e . Coglie l'obbligo di Persona_1 Controparte_2
segnalare al di liberare dai detriti e dalla melma all'altra condotta;
b) CP_1
che il quadro fessurativo presente sia sull'architrave in muratura del vano di accesso sia all''intradosso della volta del locale grande e sia alla volta del locale piccolo è dovuto al normale invecchiamento degli organismi murari e ad una inefficiente o del tutto assente manutenzione straordinaria come si rileva dal degrado in cui versa l'intero corpo di fabbrica”; che all'esito del procedimento di
ATP alcun accordo transattivo veniva raggiunto né la procedura di mediazione sortiva alcun effetto (cfr. all.21 in produzione attorea); che nel frattempo la
[...]
invitava al ritiro di tutti i beni lasciati in custodia, costringendo nuovamente CP_13 il deposito degli stessi nell'immobile oggetto di causa, non trovando la disponibilità di altro ricovero (cfr. doc 25 in produzione attorea).
Si costituiva tardivamente in giudizio (costituzione in Controparte_2 data 26.09.2022 a fronte dell'udienza fissata in citazione per l'11.10.2022), il quale, eccependo la decadenza dell'azione risarcitoria promossa da parte attrice ed impugnando le avverse deduzioni, deduceva la responsabilità risarcitoria a carico del concludendo “per il rigetto della domanda con vittoria di spese e CP_1 competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
- 5 - In data 6.10.2022 si costituiva, altresì, in giudizio il CP_1 convenuto, eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, oltre alla genericità della causa petendi e lamentando la carenza di legittimazione passiva e/o l'inesistente responsabilità del in ordine ai CP_1
cedimenti delle volte, alle infiltrazioni ed ai presunti danni ai beni depositati nella proprietà attorea. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare rigettarsi le domande proposte dalla signora con l'atto di Parte_1
citazione per cui è causa, per nullità ed indeterminatezza della domanda;
2) in linea subordinata rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti del condominio in
Napoli alla per essere carente di legittimazione passiva e per l'effetto CP_1
estromettersi il condominio di Napoli per non essere responsabile CP_1
delle cause del cedimento e delle infiltrazioni denunziate e conseguentemente rigettarsi le domande di risarcimento danni rivolte nei confronti del deducente condominio, neanche in via solidale, concorrente o in percentuale, per non essere responsabile per la causazione dei danni di cui all'atto di citazione e comunque perché legittime, inammissibili, infondate e sfornite di prova in fatto e in diritto. 3) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
I convenuti , al contrario, benché ritualmente citati, non si CP_3
costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisiti gli atti del procedimento per ATP (R.G. N. 35043/2012), ammessa ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del 7.01.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per desunta genericità, va rigettata, risultando invero chiaramente determinati il petitum e la causa petendi delle domande formulate, secondo quanto, del resto, confermato dal tenore della comparsa di costituzione e risposta mediante la quale il
[...]
[...] [...]
ha contestato specificamente le deduzioni di parte attrice Controparte_14
(cfr., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n. 11751).
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto, stante la CP_1
prospettazione attorea e le CTU espletate nel procedimento per ATP richiamato.
E' poi tardiva e pertanto inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione di decadenza (non rilevabile d'ufficio ex art 2969 cc.), sollevata da CP_2
incorso nelle decadenze di cui all'art 167 comma 2 cpc.
[...]
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di qualificazione giuridica, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo la Pt_1
dedotto che i danni subiti sono stati provocati da fenomeni infiltrativi, oltre che da lesioni, fessurazioni e parziali crolli murari, causati, come da CTU espletate nel procedimento per ATP allegate, dalla rottura e/o dal mal funzionamento degli impianti idrici delle proprietà sovrastanti e di parte della condotta fognaria
CP_15
A riguardo è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a
Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
- 7 - Pertanto, sotto il profilo probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione (potenzialmente lesiva) della cosa, essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis,
Cass., sez. 3, sent. 23 marzo 2011, n. 6677, Cass., sez. 3, sent. 1 aprile 2010, n.
8005).
Ciò posto, provata la titolarità in capo all'attrice del diritto di proprietà dell'unità interessata dalle infiltrazioni e dai fenomeni di dissesto descritti, pacifica risulta l'effettiva sussistenza di tali eventi all'interno della proprietà attorea, confermati peraltro dalla documentazione prodotta, dal corredo fotografico versato in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale espletata e dagli esiti delle consulenza tecniche nel procedimento per ATP ( RG N.35043/2012).
Al contrario, controverse appaiono le cause dei fenomeni lamentati, la natura condominiale e/o privata dei beni da cui gli stessi si sono propagati e, non da ultimo, i danni assunti da parte attrice in ordine a quanto custodito nell' immobile oggetto di causa.
Vanno richiamate, dunque, ai fini dell'accertamento delle cause dei descritti fenomeni, dell'individuazione delle opere necessarie al ripristino della proprietà attorea e del conseguente riparto di responsabilità, le risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento per A.T.P ( RG N.35043/2012) dall'ing.
[...]
attesa la rinnovazione della consulenza d'ufficio per conferimento Per_3 nuovo incarico all'udienza del 7.10.2014, in ordine agli stessi quesiti (“Previo esame della documentazione esibita dalle parti e previa descrizione dello stato dei luoghi anche con rilievi fotografici (e se ritenuti necessari anche grafici) accerti quanto lamentato dalla parte istante verificando se effettivamente vi è in atto il fenomeno infiltrativo (o vi sono tracce di pregressi fenomeni) e di dissesto statico e sua causa o concause. Quantifichi i danni eventualmente riscontrati nell'immobile della parte ricorrente con riferimento al costo delle opere necessarie per
- 8 - ripristinare i luoghi a regola d'arte ed indichi quantificandone i costi, le opere necessarie per rimuovere la causa delle lamentate infiltrazioni e dissesti ancora in atti”).
Orbene, il CTU ha preliminarmente dato atto di fenomeni infiltrativi pregressi e di altri ancora attivi (“Nel locale e precisamente sulla parete sinistra, per chi vi accede percorrendo il secondo rampante della scala, si notavano tracce di pregresse infiltrazioni di acqua, mentre sulla parete frontale e precisamente subito dopo l'innesto con la parete sinistra, a circa un metro di altezza, immediatamente al di sopra della mensola, si riscontrava che la muratura era intrisa d'acqua che gocciolava in basso.”; v. pag. 11 CTU), nonché della presenza di dissesti statici (“In merito alla sussistenza o meno di un quadro fessurativo si riscontravano: a) Due tagli della muratura di cui uno trasversale ed uno longitudinale all'intradosso dell'architrave in muratura del vano di accesso al locale, b) Una lesione longitudinale nella muratura della volta a botte del locale grande, c) La puntellatura con ritti e tavole di ponte della volta, anch'essa in muratura, copertura del locale piccolo sottostante il calpestio dell'atrio del fabbricato.”; v. pag. 13 CTU).
Invero, l'ausiliario del giudice, al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, ha eseguito un sopralluogo nelle unità immobiliari soprastanti il locale e nelle aree scoperte circostanti, verificando che nella proprietà (posta Per_1 nella verticale delle pregresse infiltrazioni), “Il bagno è stato oggetto di lavori eseguiti tra la fine del deposito della precedente C.T.U. e l'inizio delle attuali operazioni così come si evince dal raffronto dello stato dei luoghi con le foto allegate alla precedente c.t.u. In particolare si osserva che il tramezzo divisorio tra
l'ambiente ed il bagno risulta essere di recente fattura e completato solo con
l'intonaco. Nel bagno mancano tutti i pezzi igienici, ad eccezione di vasca a sedere, con i rispettivi apparecchi e rubinetteria, e con le piastrelle del rivestimento in buona parte sostituite con intonaco civile;
un foro con un tubicino di rame attraversa la parete a confine con il bagno . Le tubazioni di adduzione CP_2
idrica dei pezzi igienici degli apparecchi ambienti rimossi risultano tappate per
- 9 - impedire la fuoriuscita di acqua anche se attualmente la fornitura è sospesa” ( v. pag. 21 CTU); ha verificato, peraltro “che le infiltrazioni ancora attive sono al di là della parete sinistra del bagno della proprietà nella zona in cui nel CP_2
secondo cortile condominiale è interrato il pozzetto del corsetto fognario interrato che corre perpendicolarmente alla attraversa il secondo cortile del CP_1 fabbricato e si innesta nel collettore comunale” (v. pag. 24 CTU), precisando, ancora, che “la video-ispezione evidenziava che la prima condotta presentava due estese spaccature che determinavano grosse perdite d'acqua, mentre la seconda condotta si presentava occlusa per la presenza di residui solidi e melmosi che impedivano l'avanzamento della sonda” (v. pag. 26 CTU).
Quindi, in ordine alle cause delle infiltrazioni, il CTU ha concluso: “le pregresse infiltrazioni erano causate dall'impianto idrico a servizio della proprietà ex . Le infiltrazioni ancor attive sono invece da attribuirsi Persona_1
alla rottura della condotta in cui scaricano nel pozzetto che intercetta la condotta di scarico condominiale verso il collettore comunale, gli igienici della proprietà ex
e ”. Persona_1 Controparte_2
Provata, pertanto, la proprietà esclusiva del bene (impianto idrico della proprietà malfunzionante) dal quale sono scaturite le infiltrazioni Per_1
pregresse, è di tutta evidenza, per converso, la proprietà comune della CP_15
condotta di scarico fognario, responsabile delle infiltrazioni ancora attive: le indagini svolte dall'ing. hanno, infatti, ispezionato tratti condominiali CP_16
dello scarico fognario e di ciò ha dato atto il CTU: “Nel pozzetto entrano, come evidenziato nella relazione dell'ing. incaricato della video-ispezione Persona_4
effettuata con la precedente consulenza, due condotte di cui una posta a cm. 90 dal piano di calpestio, in tubazioni del diametro di mm 200 in parte in gres porcellanato ed in parte in P.V.C. e l'altra a cm 65 dal piano di calpestio, in tubazioni in gres porcellanato del diametro di mm 150. Nella prima condotta versano gli scarichi delle due unità al pianoterra con accesso da via Atri n. 38 e 39, sovrastanti il locale grande della proprietà della ricorrente, rispettivamente di proprietà aventi causa di e . Nella seconda Persona_1 Controparte_2
- 10 - condotta si immettevano l'unità di proprietà e altre condotte di scarichi CP_17 condominiali”. Del resto, la stessa condotta è stata correttamente individuata come di proprietà comune condominiale nella stima dei costi per la sua riparazione (v. pag. 31 CTU), sicché per le infiltrazioni ancora attive al momento del secondo accesso del CTU non si ravvisa alcuna responsabilità né di né di Controparte_2
(ovvero degli eredi di quest'ultimo). Persona_1
Quanto, invece, alle cause dei dissesti statici, l'ing. Per_3
contestando le osservazioni del ctp, ing. , in ordine alle assunte Persona_5
modifiche sostanziali operate nel locale oggetto di causa, ovvero alla costruzione di un bagno, ha preliminarmente escluso quanto asserito dal convenuto CP_1
(“avevo accertato che lo stato dei luoghi era conforme alla planimetria catastale redatta in data 13 ottobre 2011. In questa convinzione ero confortato dalla relazione che l'arch. (già consulente tecnico del condominio) nel Persona_6 mese di settembre 2012 aveva inviata all'amministratore del condominio in cui affermava che dalla sovrapposizione della planimetria a firma degli architetti
[...]
, redatta per accedere ai fondi del progetto nel 2003, CP_18 CP_19 CP_20 con la planimetria catastale redatta nel 1939 all'istituzione del Catasto Urbano si evinceva che la larghezza del varco di ingresso ed il primo rampante della scala erano sostanzialmente identici…. Rilevava che dalla planimetria catastale del
1939, in corrispondenza del vano di accesso al piccolo locale voltato era riportata una nicchia nel muro e lo spessore del muro era assottigliato, presupponeva, quindi, che all'epoca il locale fosse preesistente ma tamponato fino a quando non veniva riaperto. Assumere che il collegamento fosse stato effettuato dalla ricorrente
dopo il trasferimento in proprietà del locale avvenuto in data 03 Parte_1
novembre 2011 è in contrasto con quanto si rileva dalla seguente planimetria castale redatta il 13ottobre 2011 (prima del trasferimento in proprietà) in cui il localino è rappresentato, aggregato e comunicante con il locale grande.” v. pag.
18, 19 CTU).
Il CTU ha piuttosto evidenziato alcune anomalie che attengono, strettamente, alla costruzione del fabbricato di : “Il vano di accesso al CP_1
- 11 - locale è stato aperto nel muro perimetrale del fabbricato prospettante sul cortile e si inserisce per la maggior parte nel parapetto della finestra a servizio del locale destinato al custode o portiere del fabbricato. Come si rileva dall'esame delle due foto seguenti tra il davanzale della finestra o meglio tra la mensola in legno aggettante dal davanzale ed alla stessa quota di quest'ultimo e l'architrave in muratura, sul lato esterno vi sono soli pochi centimetri contrariamente a quanto avviene al piano superiore” (v. pag. 14 CTU). Ha quindi concluso: “Il quadro fessurativo presente sia sull'architrave in muratura del vano di accesso sia all'intradosso della volta del locale grande e sia alla volta del locale piccolo è dovuto al normale invecchiamento degli organismi murari e ad una inefficiente o del tutto assente manutenzione straordinaria come si rileva dal degrado in cui versa l'intero corpo di fabbrica” (v. pag.27 e 28 CTU), replicando alle osservazioni formulate dal ctp del in ordine all'esclusione di responsabilità del CP_1 medesimo: “Sono convinto che in un remoto passato il vano di CP_1
accesso al locale sia stato lievemente allungato in altezza e Pt_1
contemporaneamente il vano finestra dell'ex alloggio del custode sia stato abbassato per ampliare la superficie di aerazione e per realizzare quella specie di mensola di balcone e ciò ha prodotto il quadro fessurativo presente all'intradosso dell'architrave. Esternate queste considerazioni mi preme evidenziare che in ogni caso l'architrave insiste su un muro perimetrale e come tale, l'onere CP_15
per la sua manutenzione cede a carico del . Le lesioni sulle volte a CP_1
botte del locale grande sono presenti solo sul lato a confine con l'androne e
l'architrave e quindi sempre, a mio avviso, riconducibili sempre ai tagli innanzi detto nonché alle sollecitazioni trasmesse dalla scala per accedere al davanzale e di qui alla mensola (finto balcone)”; v. pag. 37 CTU).
Tanto esposto, pertanto, in relazione ai danni da infiltrazioni va dichiarata la paritaria responsabilità dei convenuti (aventi causa da CP_3
, custodi della rispettiva proprietà, e del tenuto Persona_1 CP_1
alla custodia ed alla manutenzione dei beni e servizi comuni ex art. 2051 cc, non
- 12 - emergendo, nel caso di specie, alcun elemento decisivo per fondare la prevalente responsabilità dell'uno o dell'altro.
Quanto, invece ai dissesti statici registrati, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto per non aver provveduto alla CP_1
manutenzione straordinaria degli organismi murari portanti, oggetto di proprietà comune ex art 1117 cc.
Ne deriva quindi che il , in Controparte_21 persona dell'amministratore p.t., dovrà essere tenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni ancora attive, elencate alle pag. 29 e 30 della CTU, come da computo metrico n. 3 (all. 15 CTU), con la riparazione del ramo della condotta di scarico condominiale lesionata, la cui spesa è stata stimata nell'importo complessivo € 5.419,98. Altresì, il dovrà essere tenuto CP_1 all'effettuazione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei dissesti statici, come analiticamente indicate alle pag. 28 e 29 della CTU ed al computo n. 2
(all. 15 CTU) con la ricostruzione della volta del locale piccolo, la cui spesa è stata stimata nell'importo complessivo di € 5.526,88.
Con riferimento, poi, alla quantificazione dei danni subiti da Pt_1
attesa la quantificazione delle spese per il ripristino estetico e funzionale
[...] della proprietà attorea nell'importo complessivo di € 7.007,75 (computo n. 1 all. 15
CTU), il deve essere condannato al pagamento in Controparte_14 favore di della somma di € 3.503,87 (pari alla metà del complessivo Parte_1
importo di € 7.007,75); al pagamento della restante metà, pari ad euro € 3.503,87, vanno condannati solidalmente , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e , a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice a
[...] CP_10
seguito del fenomeno infiltrativo per cui è causa.
Non può, al contrario, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria vantata dalla in ordine ad un ulteriore asserito danno patrimoniale per l' impossibilità Pt_1
di utilizzo del proprio immobile.
- 13 - Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, pur ammettendo il danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità del proprio bene, onera l'istante di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze lamentate, in modo da far desumere l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto l'acquisto del locale, oggetto di causa, al solo fine di custodire alcuni beni (genericamente elencati e senza alcun supporto fotografico), di cui però non ha allegato (prima ancora che provato) né il valore né tantomeno il loro ingombro;
ha poi dedotto la loro custodia in altro deposito e, successivamente al loro ritiro, ha pacificamente ammesso
(assumendo la mancata disponibilità di altro ricovero) di averli nuovamente riposti nella stessa proprietà, con ciò comprovando che la funzione di deposito, a cui era esclusivamente preposta la proprietà attorea, non era irrimediabilmente compromessa. Non emergendo, pertanto, alcun evidente e concreto pregiudizio, la domanda di risarcimento per mancato utilizzo della proprietà attorea va rigettata.
Venendo, infine, alla pretesa ripetitoria delle spese di trasloco, di restauro e di custodia dei citati beni, occorre osservare che solo le spese di trasporto (€ 6.655,00) risultano provate documentalmente (disposizione di bonifico per pagamento fattura n. 46 del 14.11.2012 della società Efficie sas;
all. 2). Al contrario, gli ulteriori assunti (solo genericamente confermati dal teste, Tes_1
) appaiono privi di riscontro documentale o fotografico. Non si può,
[...]
infatti, riconoscere autonomo valore probatorio ai preventivi e alle fatture prodotte, trattandosi invero di allegazioni di parte, specificamente contestate, la cui congruità non risulta provata
Ne deriva, pertanto, in mancanza di prova di ulteriori spese sostenute da parte attrice, che il va altresì condannato al pagamento, Controparte_14 in favore di , della complessiva somma di € 6.655,00, a titolo di Parte_1 ripetizione delle spese di trasporto sostenute dall'attrice a seguito dei fenomeni di infiltrazione e di dissesto registrati.
- 14 - In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attrice, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di CP_1
euro 10.158,87 (di cui euro 3.503,87 a titolo di risarcimento - 50% - dei danni patiti dall'attrice al proprio immobile ed euro 6.655,00 a titolo di restituzione delle spese di trasloco sostenute dall'attrice), oltre interessi e rivalutazione come meglio specificati di seguito, nonché all'effettuazione dei lavori individuati dal CTU;
mentre, a loro volta, i convenuti , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e vanno solidalmente condannati al pagamento della
[...] CP_10
complessiva somma di euro 3.503,87 a titolo di risarcimento - 50% - dei danni patiti dall'attrice al proprio immobile, oltre interessi e rivalutazione come meglio specificati di seguito.
Gli importi innanzi liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (novembre 2012) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Venendo, infine, al governo delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, sussistono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite, del procedimento per ATP recante RG.N.
35043/2012 e del giudizio di merito, tra e . Parte_1 Controparte_2
- 15 - Si compensano, altresì, le spese di lite del procedimento per ATP
(RG.N. 35043/2012) e del giudizio di merito, nella misura di 1/3, tra e Parte_1 il , condannando quest'ultimo, in persona del legale Controparte_14
amministratore p.t., ai residui 2/3, come in dispositivo, ex dm 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento per ATP recante
RG.N. 35043/2012, devono essere poste nella misura dei due terzi a carico del
, in persona del legale rapp.te p.t., ed il residuo un terzo Controparte_21
a carico solidale di , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea:
- condanna il , in persona del legale amministratore Controparte_14
p.t., al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro Parte_1
10.158,87, oltre interessi come in motivazione;
- condanna , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, in solido, al pagamento in favore di dell'importo complessivo
[...] Parte_1
di euro 3.503,87, oltre interessi come in motivazione;
- condanna il , in persona del legale amministratore Controparte_14
p.t., all' esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione della volta del locale piccolo, come analiticamente elencate alle pag. 28 e 29 della CTU ed al computo metrico n. 2, nonché all'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione del ramo della condotta di scarico condominiale lesionata, come dettagliatamente elencate alle pag. 29.e 30 della CTU, computo metrico n. 3;
2) Rigetta la domanda attrice nei confronti di;
Controparte_2
- 16 - 3) Compensa interamente le spese di lite del procedimento per ATP (RG.N.
35043/2012) e del giudizio di merito, tra e . Parte_1 Controparte_2
4) Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del procedimento per ATP (RG.N.
35043/2012) e del giudizio di merito tra e il Parte_1 Controparte_21
, condannando quest'ultimo, in persona del legale amministratore p.t., al
[...]
pagamento, in favore di dei restanti 2/3 che si liquidano, per il Parte_1
procedimento di ATP, in euro 150,00 per esborsi ed euro 2.037,00 per compensi, oltre rimborso generale 15%, iva e cpa come per legge;
e per il giudizio di merito in euro 363,00 per esborsi e in euro 3.385,00 per compensi, oltre rimborso generale
15%, iva e cpa come per legge;
5) Pone le spese delle C.T.U., come liquidate nel procedimento per ATP (RG.N.
35043/2012), nella misura dei due terzi a carico del , in Controparte_21
persona del legale amministratore p.t., ed il residuo un terzo a carico solidale di
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , e . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
Così deciso in Napoli, il 9.5.2025
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 17 -