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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1254 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2025 e vertente
TRA
P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IV_1
p.t. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'avv. Pasquale Parte_2
Romano ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
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PARTE ATTRICE
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, P.IV_2 Parte_3
giusta procura allegata in atti, dagli avv.ti Francesco Di Leginio e Simone di Leginio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Latina, Via Ulpiano n. 1,
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale, il degli operatori del CP_1 Parte_4
, impugnando le delibere del 29.02.2024 aventi ad oggetto la nomina dei nuovi Consiglieri
[...]
di Amministrazione e del Presidente e Vicepresidente del . CP_1
A sostegno delle svolte pretese, deduceva l'illegittimo svolgimento dell'assemblea di nomina del
29.02.2024, lamentando la violazione di plurime disposizioni dello statuto consortile. Nello specifico, rappresentava che, all'apertura della richiamata assemblea -tenutasi in seconda convocazione-, alcuni consorziati avevano svolto illegittimamente una parallela assemblea consortile, occupando l'ufficio del C.O.M., anche per mezzo dell'allontanamento violento del Direttore del Centro Commerciale e impedendo l'accesso a , n.q. di Amministratore Unico della Controparte_2 Parte_2
società attrice e Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione.
Allegava parte attrice che, nel corso della medesima giornata, aveva ricevuto dei messaggi pec contenenti i verbali della richiamata assemblea, unitamente ad un ulteriore verbale, datato anch'esso
29.02.2024, di riunione del neocostituito Consiglio di Amministrazione. Lamentava l'arbitraria trascrizione delle predette delibere nel libro delle assemblee del C.O.M., nonostante le stesse fossero state assunte per mezzo della violenta occupazione dell'ufficio del e in assenza di tutti i CP_1
consorziati, alcuni dei quali impediti ad accedere all'adunanza.
Quanto all'assemblea di nomina delle nuove cariche consortili, l'attrice evidenziava la violazione degli artt. 19 e 22 dello Statuto, risultando, l'assemblea del 29.02.2024, presieduta da PE
, anziché dal Presidente del CdA, , come prescritto espressamente dagli artt.
[...] Parte_2
22, co. 3 e 19, co. 17. Adduceva, inoltre, la violazione degli artt. 19 e 20, non avendo il PE
, prima dell'inizio dell'adunanza, verificato né attestato che tutti i consorziati fossero stati
[...]
regolarmente e tempestivamente convocati e non avendo effettuato alcun appello onde consentire ai consorziati presenti nel luogo di convocazione di prendere parte all'assemblea.
L'attrice lamentava, poi, l'assoluta genericità e oscurità del verbale di assemblea, che non consentiva di verificare la presenza personale di tutti i consorziati, l'eventuale presenza per delega ovvero la non
“morosità” del consorziato. In particolare, si doleva della morosità della quasi totalità dei partecipanti all'assemblea, in spregio dell'art. 19 dello Statuto, secondo cui “L'Assemblea ordinaria, solo ed esclusivamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, delibera con voto segreto per teste degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea, purché non morosi, come previsto dall'art. 16 del presente Statuto”.
Aggiungeva, poi, l'omessa deliberazione con voto segreto, nonostante la specifica prescrizione dello statuto. Lamentava, inoltre, la violazione del criterio del voto per “teste”, che attribuisce a ciascun consorziato proprietario dell'unità immobiliare dotata di autonomia catastale ed esercente attività commerciale il diritto di esprimere due volte il proprio voto.
Si doleva, poi, della violazione dell'art. 20, secondo cui “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea, fra i consorziati non morosi, gli amministratori e i soci delle persone giuridiche consorziate non morose, ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente
Statuto”, evidenziando come i sig.ri , e Parte_3 Persona_1 Parte_5
non potessero essere eletti a causa della loro morosità e rappresentando che il Parte_6
sig. non poteva essere eletto, non essendo né consorziato del C.O.M. né Controparte_3
amministratore e/o socio di persone giuridiche consorziate. In ragione di tali argomentazioni, parte attrice sosteneva l'illegittimità derivata della delibera assunta dal neocostituito Consiglio di Amministrazione nel pomeriggio del 29.02.2024 ed avente ad oggetto l'elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente del CdA.
Inoltre, sostenendo la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus bonis iuris,
l'attrice formulava istanza di sospensione delle delibere impugnate.
Sulla scorta delle deduzioni richiamate, formulava le seguenti conclusioni, chiedendo all'Autorità adita di “A) in via preliminare, sospendere, con decreto inaudita alterna parte, l'esecuzione delle deliberazioni impugnate ovvero disporre con decreto la fissazione dell'udienza per la sola fase cautelare, emesso ogni opportuno provvedimento di rito, sempre al fine di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni impugnate;
B) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o la nullità e/o l'annullabilità e in uno la illegittimità delle deliberazioni impugnate, sulla scorta dei motivi tutti innanzi esposti ed illustrati;
C) condannare il convenuto, al pagamento CP_1
delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre contributo spese generali, IV e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il degli operatori del centro commerciale chiedendo il rigetto delle avverse pretese CP_1 CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via preliminare, parte convenuta chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli amministratori nominati, ritenendo sussistente una fattispecie di litisconsorzio necessario in ragione degli effetti che l'accoglimento della domanda attorea produrrebbe sugli stessi. Sempre in via preliminare, parte convenuta chiedeva disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. nell'attesa della definizione della controversia pendente presso il Tribunale di Latina ed avente ad oggetto l'impugnazione delle modifiche statutarie invocate nelle pretese attoree.
Nel merito, parte convenuta, quanto alla presidenza dell'assemblea, escludeva che lo Statuto - anche nella versione ex adverso preferita - prescrivesse una presidenza obbligatoria, evidenziando, in ogni caso, il conflitto di interessi in cui versava il sig. , medio tempore rinviato a giudizio Parte_2
a causa delle modalità di conduzione del C.O.M., circostanza, questa, che non gli avrebbe comunque consentito di presiedere l'assemblea.
Quanto alle doglianze attoree circa la verifica delle presenze e delle deleghe, parte convenuta ne eccepiva l'infondatezza, rinviando alla lettura del verbale per la conferma del proprio assunto, evidenziando, ad ogni modo, la spettanza di tali eccezioni al solo diretto interessato e non già a chiunque ne abbia interesse.
Quanto, ancora, alle contestazioni relative alla partecipazione di consorziati morosi, il C.O.M. allegava a suo favore plurimi precedenti del Tribunale di Latina aventi ad oggetto, taluni l'annullamento dei bilanci attestanti i corrispondenti presunti crediti e, talaltri, l'accertamento dell'insussistenza delle dedotte morosità. Il C.O.M. evidenziava, ad ogni modo, che, essendo stati annullati, dichiarati nulli o sospesi tutti gli atti contabili a far data 2020 non era possibile sostenere che un soggetto fosse debitore nei confronti del . CP_1
Con riferimento alla dedotta partecipazione di soggetti non titolati, parte convenuta evidenziava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di variazione di titolarità o di utilizzo degli immobili, facendo derivare da tale circostanza la piena legittimazione dei soggetti convocati all'esercizio dei poteri e facoltà in seno all'assemblea.
Quanto, invece, alla contestata composizione del nuovo C.d.A., parte convenuta deduceva l'infondatezza delle avverse allegazioni, precisando che e sono, Parte_5 Parte_3
rispettivamente, Amministratore Unico l.r.p.t. e Socio, della consorziata Parte_7
che è amministratore unico e l.r.p.t. della consorziata che
[...] Persona_1 Controparte_4
è Amministratrice unica e l.r.p.t. della consorziata Parte_6 Controparte_5
e socio dell'impresa familiare ND Gerarda.
[...] Controparte_3
Con riferimento, poi, alla dedotta illegittimità della votazione per non aver conteggiato sia il voto espresso dal proprietario dell'immobile che quello dato dall'esercente commerciale, parte convenuta richiamava i plurimi precedenti del Tribunale di Latina con i quali, seppur incidenter tantum, è stata accertata e dichiarata la nullità delle disposizioni statutarie di duplicazione del voto, da ciò desumendo la piena legittimità della deliberazione assunta con il solo voto dell'esercente commerciale.
Parte convenuta chiedeva, infine, il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata e priva di ogni allegazione e prova in ordine alla sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Attese le richiamate argomentazioni, il C.O.M. chiedeva all'autorità adita di: “In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nuovi componenti del C.d.A. del
(cfr. C.O.M.), Controparte_1
rispettivamente Sigg.ri , , , e Parte_3 Persona_1 Controparte_3 Parte_5
, all'uopo nominati giusto verbale assembleare del 29.02.2024; - Nel merito, in Parte_6
via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., stante la stretta connessione della presente azione giurisdizionale con il giudizio pendente, dinanzi al Tribunale Ordinario di Latina, iscritto al NRG. 3793/2018; - Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnato Atto di Citazione de quo promosso dalla Società in data 22.03.2024 e, comunque, rigettare lo stesso in Parte_1
quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, ancorché non provato, confermando la piena legittimità della Deliberazione assunta dall'Assemblea dei Consorziati del CONSORZIO DEGLI OPERATORI
DEL COMMERCIALE (cfr. C.O.M.) tenuta in seconda convocazione in data CP_1 CP_1 29.02.2024, nonché della susseguente Deliberazione del C.d.A. del citato Consorzio tenutasi in pari data, con conseguente rigetto della formulata istanza di sospensiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente grado di giudizio, da determinarsi in conformità ai parametri di cui al
Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del successivo Decreto Ministero della
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, oltre IV e CPA come per legge”.
Ciò detto, per la trattazione e definizione dell'istanza cautelare di sospensione veniva aperto il sub- procedimento n. 1254-1/2024. Con ordinanza del 5.05.2024, l'istanza veniva rigettata stante il difetto del periculum in mora, scarsamente dedotto e sfornito di prova.
Le istanze istruttorie venivano rigettate attesa l'irrilevanza e la natura documentale dei capitoli di prova articolati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, all'udienza del 8.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento svolta da parte convenuta. Va, infatti, osservato che non può trovare applicazione l'invocato istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., posto che, ai fini della sospensione del procedimento,
i giudizi devono pendere, nello stesso grado di giudizio e tra le stesse parti, ma dinanzi ad uffici giudiziari diversi, operando altrimenti l'istituto della riunione di cui all'art. 274 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, la questione avente natura pregiudiziale secondo le deduzioni di parte convenuta è oggetto di un giudizio pendente dinanzi l'intestato Tribunale. La trattazione delle questioni controverse ad opera dello “stesso giudice” esclude, quindi, l'operatività dell'istituto invocato.
Neppure, invero, poteva disporsi la riunione dei procedimenti per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, vertendo le controversie in fasi diverse, atteso che la domanda avente ad oggetto la legittimità delle modifiche statutarie si trovava, al momento dell'introduzione del presente giudizio, già in fase decisoria, sicché la riunione a questo procedimento appena instaurato ne avrebbe precluso una celere definizione.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori nominati con la delibera oggetto di impugnazione, non configurandosi, nel caso in esame, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Considerato l'oggetto del presente giudizio, unico soggetto legittimato passivo deve dirsi il convenuto, nella cui adunanza CP_1 risultano adottate le deliberazioni impugnate. L'incidenza di una eventuale pronuncia di accoglimento sugli amministratori nominati, derivante dalla caducazione dell'incarico loro attribuito, non determina per ciò solo la sussistenza di un litisconsorzio necessario. Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è l'impugnazione della delibera di nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione del C.O.M. I motivi di doglianza addotti da parte attrice attengono alla plurima violazione dello Statuto consortile, non rispettato quanto alla presidenza dell'assemblea, al preliminare accertamento delle presenze, delle deleghe e della morosità dei consorziati, oltre che delle disposizioni relative alle modalità e all'individuazione dei soggetti legittimati al voto.
Orbene, va innanzitutto osservato che il C.O.M. si configura quale avente il principale CP_1 scopo di svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del consorzio è interamente demandata allo Statuto, frutto dell'autonomia privata dei consorziati e regola fondante del rapporto associativo al punto che può rinviarsi alla disciplina suppletiva solo laddove questo ometta di disciplinare i rapporti oggetto di controversia. Lo Statuto, ai sensi dell'art. 2606 c.c. rappresenta la regola di giudizio e il principale parametro di legittimità delle deliberazioni assunte.
Ne deriva che ogni eventuale doglianza relativa alle deliberazioni consortili impone il raffronto con le disposizioni statutarie, quale precipua fonte regolativa del rapporto associativo fintantoché non intervenga una loro eventuale modifica.
Tanto presso, la delibera di nomina del nuovo CdA, datata 29.02.2024, deve ritenersi contrastante con lo Statuto consortile per le motivazioni di seguito esposte.
Deve in primo luogo ritenersi fondata la dedotta violazione dello statuto in ordine alla presidenza dell'assemblea, come prescritta dagli artt. 19 e 22 della fonte convenzionale.
Sul punto, è pacifico che l'adunanza tenutasi in data 29.02.2024 e volta alla nomina del nuovo CdA
è stata presieduta dal sig. , nominato in detta sede dai consorziati intervenuti, prima Persona_1
di procedere al voto. È, tuttavia, circostanza pacifica, peraltro comprovata dalla documentazione versata in atti, che il presidente del era il sig. , che, difatti, con CP_1 Parte_2 comunicazione pec del 22.02.2024, aveva formalmente convocato tutti i consorziati per l'assemblea diretta al rinnovo del CdA (cfr. comunicazione pec di convocazione dell'assemblea del 29.02.2024 - all.to n. 7, facs.lo attoreo). Appare, dunque, certamente violato lo statuto consortile che, all'art. 22, prescrive che il Presidente “convoca e presiede, previa deliberazione dell'organo amministrativo, tutte le riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie e del Consiglio di amministrazione”.
Sul punto, non può condividersi quanto sostenuto in ordine al venir meno dell'organo amministrativo per effetto della sopravvenuta mancanza del numero legale minimo di consiglieri di amministrazione, circostanza che avrebbe determinato, a detta di parte convenuta, anche la decadenza dello stesso
Presidente. Invero, ritiene lo scrivente giudice che la dedotta circostanza incida sul solo Consiglio di amministrazione, e non anche sul Presidente del , quale organo consortile autonomo (seppur CP_1 nominato dallo stesso CdA), anche alla luce dell'elenco previsto all'art. 18 dello Statuto. Ne deriva la piena operatività del Presidente del anche ai fini della presidenza dell'assemblea. CP_1
Neppure direttamente rileva, ai fini che ci occupa, la vicenda di natura penale che ha riguardato il sig.
Ed infatti, il conflitto di interessi dedotto da parte convenuta avrebbe dovuto essere fatto Pt_2 oggetto dell'apposito procedimento prescritto all'art. 22, ultimo comma, secondo il quale “Nel caso in cui al Presidente in carica dovessero essere imputati e contestati atti e fatti contrari ad una corretta gestione del , lo stesso potrà essere rimoso dall'incarico, purché venga espresso formale CP_1
parere in tal senso (a mezzo regolare votazione) da almeno tre su cinque o quattro su sette membri del Consiglio”. Senonché, tale procedimento non risulta essere stato attivato, con conseguente attuale irrilevanza del conflitto di interessi dedotto.
Ciò detto, la delibera impugnata appare viziata anche in ordine alla omessa verifica delle deleghe rilasciate ai fini della partecipazione in assemblea. Sul punto, l'art. 19 prescrive che “Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da altro consorziato, purché non moroso, con delega scritta;
ogni consorziato non potrà portare più di una delega per ciascuna quota consortile posseduta. Il delegato dovrà produrre la fotocopia di un documento valido del delegante, dove deve apparire obbligatoriamente la sua firma”. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dalla lettura del verbale assembleare non emerge alcuna verifica circa il rispetto di tale prescrizione. Il mero elenco delle presenze, attestate dalle sottoscrizioni dei soggetti intervenuti, non prova l'avvenuto controllo della regolarità del rilascio delle deleghe ed il rispetto delle limitazioni prescritte nello Statuto. Invero, tale elenco neppure consente, in tale sede, la verifica di conformità allo Statuto, considerata l'impossibilità di riferire le singole sottoscrizioni ivi apposte (i cui nominativi sono difficilmente leggibili) ai soggetti delegati.
Non può, quindi, ritenersi rispettato il procedimento di verifica delle deleghe richiesto dallo Statuto consortile.
Peraltro, considerato l'impatto della verifica in commento sulla corretta determinazione dei presenti e votanti in assemblea, e visto l'oggetto della deliberazione, la società attrice consorziata deve ritenersi legittimata alla doglianza in esame.
La delibera deve ritenersi viziata anche in ordine alla doglianza relativa al sistema di voto applicato, attesa la contrarietà allo Statuto. All'art. 19 della fonte convenzionale è, infatti, prescritto un sistema di voto che consente al proprietario dell'unità immobiliare - che esercita contestualmente un'attività commerciale - di esprimere due volte il proprio voto. Tale disposizione trova corrispondenza nella definizione di “consorziato” di cui all'art. 6, per cui sono “consorziati” sia i proprietari di ciascuna unità immobiliare, che gli affittuari ovvero, in alternativa, i soggetti ivi esercenti attività commerciale. Tanto premesso, è pacifico che la votazione a mezzo della quale sono stati eletti i nuovi Consiglieri di amministrazione sia stata assunta in contrasto con la disposizione richiamata: tale circostanza emerge chiaramente dalla precisazione contenuta nel relativo verbale, nella quale si legge che “per ogni sub viene espresso un singolo voto come da plurime sentenze del Tribunale di Latina”.
Ebbene, l'intenzione assembleare richiamata si pone in linea con il condivisibile orientamento dell'intestato Tribunale, teso ad evidenziare la peculiare natura del Centro Commerciale CP_1
strutturato sia come - competente in merito alle spese di manutenzione ordinaria e CP_6
straordinaria delle parti comuni, di conservazione e di utilizzo dei beni comuni - sia come , CP_1
con la diversa finalità di gestire, coordinare e promuovere le attività imprenditoriali del centro svolte dai consorziati (Sul punto, tra le altre, si vedano le sentenze nn. 314/2025; 575/2025; 604/2025;
1798/2022; 2523/2019). A tal fine, si è più volte evidenziato che il Controparte_1
è stato costituito per atto del Notaio del 28.09.1989, mentre
[...] Per_2
il risulta costituito per atto successivo del 12.06.1990 del Notaio . Tale duplice CP_6 Per_3 realtà sottende, del resto, l'intenzione dei consorziati di distinguere, da un lato, la gestione mutualistica dell'attività di comune collaborazione tra imprese, volta a coordinare e regolare iniziative comuni per lo svolgimento delle singole attività di impresa e, dall'altro, la gestione degli spazi comuni del complesso immobiliare.
Considerata tale premessa, in plurime pronunce (molte delle quali richiamate negli scritti di parte convenuta), il Tribunale di Latina ha ritenuto inapplicabili le disposizioni dello Statuto relative al meccanismo della duplicazione del voto, sull'assunto della inderogabilità delle norme civilistiche di carattere imperativo in materia condominiale. Senonché, tali precedenti hanno avuto ad oggetto deliberazioni relative al richiamato profilo di natura condominiale (in quanto aventi ad oggetto, tra le altre, lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale ovvero l'approvazione di preventivi di spesa ovvero di bilanci consuntivi dell'ente).
La delibera oggetto di impugnazione nel caso che ci occupa attiene, invece, al profilo squisitamente consortile, avendo ad oggetto il rinnovo di uno degli organi principali del . Ne deriva che CP_1
l'orientamento giurisprudenziale richiamato non può operare nel caso di specie, nel quale, pertanto, proprio in virtù dell'oggetto della deliberazione, le norme statutarie non possono risultare recessive rispetto alle disposizioni di natura condominiale.
Del resto, si è già argomentato in ordine alla natura assunta dallo Statuto consortile, quale fonte principale di regolamentazione del funzionamento del . È, pertanto, alla fonte CP_1
convenzionale che occorre riferirsi per valutare la legittimità delle deliberazioni assunte dall'ente, quantomeno fintantoché lo Statuto mantiene la sua attuale vigenza e validità. D'altra parte, tale conclusione si impone per le ipotesi nelle quali non vi sia coincidenza tra la figura del proprietario e quella dell'affittuario ovvero esercente attività commerciale, attesa l'inevitabile duplicazione di voti riconducibili alla medesima attività ed il conseguente maggior peso attribuito, nelle dinamiche di voto assembleare, a tali attività rispetto a quelle nelle quali tali dicotomia risulti assente.
Senonché, la rilevanza attribuita dalla legge alla fonte convenzionale non consente di adottare una decisione di diverso tenore. Così come pure non si ritiene possibile, dato il vigente testo dello Statuto, offrire una diversa interpretazione dello stesso.
Per le motivazioni esposte, la delibera datata 29.02.2024, assunta in seconda convocazione ed avente ad oggetto la nomina del nuovo CdA, deve essere annullata.
Possono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, in attuazione del principio della ragione più liquida, così come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e per effetto del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. recentemente, Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2020, n.
9309).
La domanda attorea merita accoglimento altresì in ordine all'annullamento della seconda delibera datata 29.02.2024 avente ad oggetto “1) accettazione cariche consiglieri;
2) Elezione Presidente del
Consiglio di Amministrazione del 3) Elezione Vice Presidente del Consiglio di Pt_4
Amministrazione del C.O.M.”, in quanto viziata per illegittimità derivata perché assunta dall'organo nominato con deliberazione viziata.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della fase cautelare, nonché della natura e complessità del giudizio, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, degli eventuali adempimenti istruttori svolti e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, annulla la delibera del Controparte_1 del 29.02.2024 avente ad oggetto la nomina del nuovo
[...]
Consiglio di Amministrazione, nonché la successiva delibera del 29.02.2024 avente ad oggetto l'accettazione della carica dei nuovi Consiglieri di amministrazione e l'elezione del
Presidente e Vicepresidente del CdA;
- condanna il in persona del Controparte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 518,00 per spese, € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva e € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a..
Latina, 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino