Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6659 del 2025, proposto da
RA RN, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3385/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.5.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. UC Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3385/2023, pubblicata il 21.5.2023, notificata all’amministrazione in data 26.7.2023 e passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria in atti.
Con la sentenza posta in esecuzione, il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto della parte ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, all’integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato fino all’immissione in ruolo, pari ad anni 7 e mesi 4, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall’assunzione in ruolo e conseguente riconoscimento dei successivi scatti di anzianità; ha quindi condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici e, per l’effetto, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive pari a euro 1.390,17, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte istante ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva in data 26.7.2023 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso, con ordine al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, con fissazione di un termine per provvedere, nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, anche con facoltà di procedere mediante speciale ordine di pagamento, con applicazione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..
Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 24.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza posta in esecuzione è stata notificata il 26.7.2023, è passata in giudicato ed è stata azionata in ottemperanza con ricorso notificato e depositato in data 29.11.2025 ; risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Poiché non è stata allegata né provata l’esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione resistente di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato sulla sentenza in epigrafe.
Va, pertanto, assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere all’integrale esecuzione del giudicato. In difetto, va nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6) che, in caso di inottemperanza dell’amministrazione obbligata, provvederà all’incombente nei 60 giorni successivi, previa notifica, da inoltrare anche alla controparte, di apposita istanza da parte del ricorrente.
La liquidazione del compenso in favore del commissario avverrà, se del caso, con separato provvedimento all’esito dell’incarico.
Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, anche la domanda di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro per l’ulteriore violazione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In particolare, l'astreinte verrà calcolata nella misura di € 300,00 per ogni mese di ritardo nella esecuzione della sentenza, individuando: I) quale termine di decorrenza, il mese successivo alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento (sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente); II) come termine ad quem, il mese dell'adempimento spontaneo sia pure tardivo del giudicato (con la precisazione che il mese va computato per intero in caso di esecuzione oltre il quindicesimo giorno), anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021).
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si individua come limite massimo l’importo di € 3.000,00, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
UC Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di TA | IA SE |
IL SEGRETARIO