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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3961/14 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di Parte_3 Persona_1
(deceduto il 27.08.2018), elettivamente domiciliati in Nocera
Inferiore presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ugolino, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lucia Mannara, come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, rappresentato in giudizio dall'Avv. Cristina Torre e
Alessandra Galli, che ha fatto pervenire in data 11.10.24 formale rinuncia al mandato, domiciliato come in atti;
APPELLATO nonché
1 , in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Matarazzo, come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa del Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott.ssa Gamberini n. 11/14.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
In via preliminare, giova osservare che l'art. 342 c.p.c. come modi- ficato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, statuisce testualmente che: “L'appello si propone con cita- zione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appel- lo deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contene- re, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del prov- vedi-mento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugna- ta”.
Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individua- zione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugna- ta e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voli- tiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari for-me sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la tra- scrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugna- zioni a critica vincolata (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez. VI, sent. n. 13535, 30/5/2018 e Cass. S.U., sent. n. 27199,
16/11/2017).
3 Chiarita, dunque, la portata interpretativa del principio di specifici- tà dei motivi d'appello, deve essere rigettata l'eccezione di inam- missibilità ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'atto di appel- lo superi la soglia minima della specificità: l'appellante, infatti, ha formulato motivi 'autonomi' di impugnazione, tali da consentire a codesto Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in- giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata. Pertanto, le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1
non appaiono meritevoli di accoglimento.
In punto di fatto, va premesso che con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 11/2014 resa dal Persona_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la doman- da di risarcimento proposta nei confronti del Controparte_1
per le lesioni riportate a seguito di una caduta avvenuta
[...]
in data 17.05.2009 in Via Roma, a causa di un tombino privo di grata.
Il Giudice di Pace ha fondato il rigetto della domanda sull'insuffi- cienza della prova dell'insidia e sull'asserita impossibilità per l'ente pubblico di esercitare un controllo continuativo sul bene, ri- chiamando la giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per i beni soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora ciò renda impraticabile la custodia.
Nel corso del giudizio d'appello, è intervenuta la morte dell'appel- lante e si sono costituiti gli eredi, che hanno proseguito l'azione ri- sarcitoria.
4 Nel giudizio d'appello è stata evocata anche la Controparte_3
[...
, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello nei suoi con- fronti, in quanto mai parte del giudizio di primo grado.
Nel corso del giudizio di appello, è stata disposta CTU medico- legale, affidata alla dott.ssa che ha accertato una Persona_2
frattura epifisaria distale del radio destro con postumi permanenti nella misura del 4% e un'invalidità temporanea di 76 giorni.
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
La presente controversia attiene alla responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da insidia e trabocchetto stradale. Si tratta di ipotesi in cui, a fronte di una situazione di pericolo occulta presente sulla sede stradale, l'ente custode del bene pubblico può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. ove non dimostri il caso fortuito, ovvero un fatto imprevedibile e inevitabile.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità dell'ente per danni da insidia stradale è fon- data sulla custodia del bene pubblico (Cass. civ., sez. III,
19/01/2015, n. 735), e che anche per le strade pubbliche l'art. 2051
c.c. si applica, purché la custodia sia esercitabile (Cass. civ., sez.
III, 25.10.2018, n. 27084).
In tale contesto, la parte danneggiata è tenuta a provare l'evento, il nesso causale e il danno, mentre all'ente spetta dimostrare il caso fortuito o la impossibilità di esercitare un potere di controllo ido- neo (Cass. civ., sez. III, 28.06.2019, n. 17443).
Con riferimento alla posizione della , va os- Controparte_2
servato quanto segue.
L'appello nei confronti della è inammissibile. Controparte_2
L'ente non risulta essere mai stato parte del giudizio di primo gra-
5 do. Nessun atto del fascicolo ne attesta la citazione o costituzione.
La Suprema Corte ha ribadito che “il giudizio d'appello presuppo- ne l'identità delle parti rispetto al giudizio di primo grado e non può essere proposto nei confronti di soggetti che non hanno parte- cipato al precedente grado di giudizio” (Cass. SS.UU.
24883/2008).
Pertanto, l'appello proposto contro la , in as- Controparte_2
senza di sua precedente partecipazione al giudizio, è inammissibile e si deve dichiarare la sua estromissione dal presente giudizio.
Sotto questo aspetto, la causa può proseguire nei confronti del atteso che, come rilevato da costante Controparte_1
giurisprudenza, «In tema di responsabilità per danni da insidia stradale, la responsabilità grava sull'ente cui fa capo la gestione della strada, la quale può non coincidere con l'ente proprietario, potendo la gestione essere stata delegata o trasferita. In ambito urbano, le strade centrali sono normalmente di competenza comu- nale, anche quando originariamente classificate come provincia- li.»
Pertanto, le strade che attraversano il centro abitato, anche se clas- sificate come provinciali, possono rientrare nella competenza del in virtù della concreta gestione, sorveglianza e manuten- CP_1
zione, come appare evidente del caso di specie.
D'altronde, anche il Consiglio di Stato, pronunciatosi sul punto ha evidenziato che «Il criterio per l'individuazione dell'ente respon- sabile non è solo quello formale della classificazione ma anche quello materiale della gestione e manutenzione della strada.».
Ciò posto, va evidenziato che le risultanze istruttorie di primo gra- do, non adeguatamente valorizzate nella sentenza impugnata, uni-
6 tamente alle prove documentali, testimoniali e peritali acquisite in appello, depongono univocamente nel senso della responsabilità del Controparte_1
La dinamica del sinistro è ricostruibile con precisione: il sig.
[...]
nella mattinata del 17.05.2009, transitava a piedi Parte_4
lungo Via Roma, strada urbana nel centro abitato di Nocera Supe- riore, quando cadeva rovinosamente a terra, riportando la frattura del radio destro, a causa della presenza di un tombino privo di gra- ta. Il manufatto era collocato a ridosso del marciapiede e risultava occultato alla vista da uno strato di fogliame e rifiuti, rendendo la situazione insidiosa ed oggettivamente pericolosa.
Le fotografie allegate in atti, non contestate, documentano con chiarezza la presenza di un'apertura sul piano stradale priva di co- pertura, non segnalata né transennata. Le testimonianze rese, in particolare quella del sig. , hanno confermato Testimone_1
sia la caduta dell'attore che l'assenza di qualunque segnalazione di pericolo. L'evento si è verificato in pieno giorno, alle ore 10:00, in una zona pedonale molto frequentata. Nessuna attività di cantiere era in corso né erano presenti transenne o cartelli di avviso. Lo stesso teste ha dichiarato di essersi reso conto della pericolosità della situazione solo dopo che l'attore vi era inciampato.
Peraltro, anche il teste funzionario del ha Testimone_2 CP_1
confermato che episodi di furto delle grate erano noti all'ente e che vi erano state denunce all'autorità giudiziaria. Ciò implica che l'amministrazione comunale era a conoscenza della criticità e non ha adottato le necessarie misure di sorveglianza e ripristino.
Tali elementi fondano la responsabilità del ex art. 2051 CP_1
c.c. quale custode del tratto stradale urbano. È noto, infatti, che la
7 giurisprudenza più recente e consolidata ha riconosciuto che l'ente pubblico è responsabile per i danni derivanti da beni demaniali, anche quando ad uso pubblico generale, purché sia concretamente possibile l'esercizio della custodia (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio
2018, n. 1272; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17443; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2018, n. 8982).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si configura anche in relazione alla rete viaria urbana e che il deve dimostrare l'impossibilità di controllo per il CP_1
caso fortuito, cosa che nel caso in esame non è avvenuta (Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2018, n. 27084; Cass. civ., sez. III, 3 feb- braio 2023, n. 3277).
Nel caso di specie, non solo non è stata dimostrata l'imprevedibili- tà dell'evento, ma risulta anzi provato che la grata fosse mancante da tempo e in zona ad alta densità pedonale. L'ente ha omesso di adottare qualsiasi misura preventiva (segnalazione, transennamen- to, intervento urgente), nonostante la conoscenza pregressa di epi- sodi analoghi. Il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento le- sivo è pertanto pienamente integrato.
Va altresì escluso ogni concorso colposo dell'utente della strada, trattandosi di pericolo occulto e non superabile con l'ordinaria di- ligenza del pedone medio.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti per accertare la respon- sabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo l'ente CP_1
fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
La valutazione del danno è stata rimessa a consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa medico legale, Persona_2
8 che ha ricostruito in modo preciso e puntuale le conseguenze lesi- ve riportate dal sig. a seguito della caduta. Persona_1
In particolare, la consulente ha accertato che il danneggiato ha ri- portato una "frattura epifisaria distale del radio destro" in esiti, con formazione di callo osseo e lieve deformità residua, con conse- guente limitazione funzionale del polso. Le lesioni hanno compor- tato un'invalidità temporanea della durata complessiva di 76 gior- ni, così ripartiti: 36 giorni al 75%, 20 giorni al 50%, 20 giorni al
25%, oltre a un'invalidità permanente stimata nel 4%.
La relazione evidenzia altresì che la patologia post-traumatica, per quanto non invalidante sotto il profilo lavorativo in considerazione dell'età del soggetto (classe 1937), ha comportato un sensibile pe- riodo di sofferenza fisica e limitazione funzionale, meritevole di ristoro sul piano del danno biologico. La consulente ha ritenuto compatibile la dinamica dell'incidente con il quadro clinico rileva- to e con la documentazione sanitaria allegata.
In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 112 c.p.c.), si rileva che in primo grado l'attore aveva limitato espressamente la richiesta risarcitoria all'importo di euro 5.000,00.
Ne consegue che, sebbene il danno accertato sulla base dei criteri tabellari di liquidazione potrebbe giustificare un importo superiore, il Tribunale non può superare la soglia dell'importo domandato.
Pertanto, si liquida in via equitativa in favore degli eredi la Per_1
somma di euro 5.000,00 a titolo di ristoro per il danno biologico temporaneo e permanente, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
9 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico del comprese quelle di CTU. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona degli eredi: Persona_1
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello nei confronti della e ne dispone l'estromissione dal Controparte_2
giudizio;
2) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n.
11/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dichiara la responsabilità del ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. e lo condanna al pagamento, in favore degli eredi di della somma di euro Persona_1
5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
3) Condanna il al pagamento Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro
3.500,00 per compensi, euro 800,00 per esborsi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone a carico del le spese di CTU. CP_1
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 04/6/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3961/14 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di Parte_3 Persona_1
(deceduto il 27.08.2018), elettivamente domiciliati in Nocera
Inferiore presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ugolino, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lucia Mannara, come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, rappresentato in giudizio dall'Avv. Cristina Torre e
Alessandra Galli, che ha fatto pervenire in data 11.10.24 formale rinuncia al mandato, domiciliato come in atti;
APPELLATO nonché
1 , in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Matarazzo, come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa del Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott.ssa Gamberini n. 11/14.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
In via preliminare, giova osservare che l'art. 342 c.p.c. come modi- ficato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, statuisce testualmente che: “L'appello si propone con cita- zione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appel- lo deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contene- re, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del prov- vedi-mento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugna- ta”.
Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individua- zione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugna- ta e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voli- tiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari for-me sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la tra- scrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugna- zioni a critica vincolata (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez. VI, sent. n. 13535, 30/5/2018 e Cass. S.U., sent. n. 27199,
16/11/2017).
3 Chiarita, dunque, la portata interpretativa del principio di specifici- tà dei motivi d'appello, deve essere rigettata l'eccezione di inam- missibilità ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'atto di appel- lo superi la soglia minima della specificità: l'appellante, infatti, ha formulato motivi 'autonomi' di impugnazione, tali da consentire a codesto Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in- giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata. Pertanto, le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1
non appaiono meritevoli di accoglimento.
In punto di fatto, va premesso che con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 11/2014 resa dal Persona_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la doman- da di risarcimento proposta nei confronti del Controparte_1
per le lesioni riportate a seguito di una caduta avvenuta
[...]
in data 17.05.2009 in Via Roma, a causa di un tombino privo di grata.
Il Giudice di Pace ha fondato il rigetto della domanda sull'insuffi- cienza della prova dell'insidia e sull'asserita impossibilità per l'ente pubblico di esercitare un controllo continuativo sul bene, ri- chiamando la giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per i beni soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora ciò renda impraticabile la custodia.
Nel corso del giudizio d'appello, è intervenuta la morte dell'appel- lante e si sono costituiti gli eredi, che hanno proseguito l'azione ri- sarcitoria.
4 Nel giudizio d'appello è stata evocata anche la Controparte_3
[...
, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello nei suoi con- fronti, in quanto mai parte del giudizio di primo grado.
Nel corso del giudizio di appello, è stata disposta CTU medico- legale, affidata alla dott.ssa che ha accertato una Persona_2
frattura epifisaria distale del radio destro con postumi permanenti nella misura del 4% e un'invalidità temporanea di 76 giorni.
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
La presente controversia attiene alla responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da insidia e trabocchetto stradale. Si tratta di ipotesi in cui, a fronte di una situazione di pericolo occulta presente sulla sede stradale, l'ente custode del bene pubblico può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. ove non dimostri il caso fortuito, ovvero un fatto imprevedibile e inevitabile.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità dell'ente per danni da insidia stradale è fon- data sulla custodia del bene pubblico (Cass. civ., sez. III,
19/01/2015, n. 735), e che anche per le strade pubbliche l'art. 2051
c.c. si applica, purché la custodia sia esercitabile (Cass. civ., sez.
III, 25.10.2018, n. 27084).
In tale contesto, la parte danneggiata è tenuta a provare l'evento, il nesso causale e il danno, mentre all'ente spetta dimostrare il caso fortuito o la impossibilità di esercitare un potere di controllo ido- neo (Cass. civ., sez. III, 28.06.2019, n. 17443).
Con riferimento alla posizione della , va os- Controparte_2
servato quanto segue.
L'appello nei confronti della è inammissibile. Controparte_2
L'ente non risulta essere mai stato parte del giudizio di primo gra-
5 do. Nessun atto del fascicolo ne attesta la citazione o costituzione.
La Suprema Corte ha ribadito che “il giudizio d'appello presuppo- ne l'identità delle parti rispetto al giudizio di primo grado e non può essere proposto nei confronti di soggetti che non hanno parte- cipato al precedente grado di giudizio” (Cass. SS.UU.
24883/2008).
Pertanto, l'appello proposto contro la , in as- Controparte_2
senza di sua precedente partecipazione al giudizio, è inammissibile e si deve dichiarare la sua estromissione dal presente giudizio.
Sotto questo aspetto, la causa può proseguire nei confronti del atteso che, come rilevato da costante Controparte_1
giurisprudenza, «In tema di responsabilità per danni da insidia stradale, la responsabilità grava sull'ente cui fa capo la gestione della strada, la quale può non coincidere con l'ente proprietario, potendo la gestione essere stata delegata o trasferita. In ambito urbano, le strade centrali sono normalmente di competenza comu- nale, anche quando originariamente classificate come provincia- li.»
Pertanto, le strade che attraversano il centro abitato, anche se clas- sificate come provinciali, possono rientrare nella competenza del in virtù della concreta gestione, sorveglianza e manuten- CP_1
zione, come appare evidente del caso di specie.
D'altronde, anche il Consiglio di Stato, pronunciatosi sul punto ha evidenziato che «Il criterio per l'individuazione dell'ente respon- sabile non è solo quello formale della classificazione ma anche quello materiale della gestione e manutenzione della strada.».
Ciò posto, va evidenziato che le risultanze istruttorie di primo gra- do, non adeguatamente valorizzate nella sentenza impugnata, uni-
6 tamente alle prove documentali, testimoniali e peritali acquisite in appello, depongono univocamente nel senso della responsabilità del Controparte_1
La dinamica del sinistro è ricostruibile con precisione: il sig.
[...]
nella mattinata del 17.05.2009, transitava a piedi Parte_4
lungo Via Roma, strada urbana nel centro abitato di Nocera Supe- riore, quando cadeva rovinosamente a terra, riportando la frattura del radio destro, a causa della presenza di un tombino privo di gra- ta. Il manufatto era collocato a ridosso del marciapiede e risultava occultato alla vista da uno strato di fogliame e rifiuti, rendendo la situazione insidiosa ed oggettivamente pericolosa.
Le fotografie allegate in atti, non contestate, documentano con chiarezza la presenza di un'apertura sul piano stradale priva di co- pertura, non segnalata né transennata. Le testimonianze rese, in particolare quella del sig. , hanno confermato Testimone_1
sia la caduta dell'attore che l'assenza di qualunque segnalazione di pericolo. L'evento si è verificato in pieno giorno, alle ore 10:00, in una zona pedonale molto frequentata. Nessuna attività di cantiere era in corso né erano presenti transenne o cartelli di avviso. Lo stesso teste ha dichiarato di essersi reso conto della pericolosità della situazione solo dopo che l'attore vi era inciampato.
Peraltro, anche il teste funzionario del ha Testimone_2 CP_1
confermato che episodi di furto delle grate erano noti all'ente e che vi erano state denunce all'autorità giudiziaria. Ciò implica che l'amministrazione comunale era a conoscenza della criticità e non ha adottato le necessarie misure di sorveglianza e ripristino.
Tali elementi fondano la responsabilità del ex art. 2051 CP_1
c.c. quale custode del tratto stradale urbano. È noto, infatti, che la
7 giurisprudenza più recente e consolidata ha riconosciuto che l'ente pubblico è responsabile per i danni derivanti da beni demaniali, anche quando ad uso pubblico generale, purché sia concretamente possibile l'esercizio della custodia (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio
2018, n. 1272; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17443; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2018, n. 8982).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si configura anche in relazione alla rete viaria urbana e che il deve dimostrare l'impossibilità di controllo per il CP_1
caso fortuito, cosa che nel caso in esame non è avvenuta (Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2018, n. 27084; Cass. civ., sez. III, 3 feb- braio 2023, n. 3277).
Nel caso di specie, non solo non è stata dimostrata l'imprevedibili- tà dell'evento, ma risulta anzi provato che la grata fosse mancante da tempo e in zona ad alta densità pedonale. L'ente ha omesso di adottare qualsiasi misura preventiva (segnalazione, transennamen- to, intervento urgente), nonostante la conoscenza pregressa di epi- sodi analoghi. Il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento le- sivo è pertanto pienamente integrato.
Va altresì escluso ogni concorso colposo dell'utente della strada, trattandosi di pericolo occulto e non superabile con l'ordinaria di- ligenza del pedone medio.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti per accertare la respon- sabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo l'ente CP_1
fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
La valutazione del danno è stata rimessa a consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa medico legale, Persona_2
8 che ha ricostruito in modo preciso e puntuale le conseguenze lesi- ve riportate dal sig. a seguito della caduta. Persona_1
In particolare, la consulente ha accertato che il danneggiato ha ri- portato una "frattura epifisaria distale del radio destro" in esiti, con formazione di callo osseo e lieve deformità residua, con conse- guente limitazione funzionale del polso. Le lesioni hanno compor- tato un'invalidità temporanea della durata complessiva di 76 gior- ni, così ripartiti: 36 giorni al 75%, 20 giorni al 50%, 20 giorni al
25%, oltre a un'invalidità permanente stimata nel 4%.
La relazione evidenzia altresì che la patologia post-traumatica, per quanto non invalidante sotto il profilo lavorativo in considerazione dell'età del soggetto (classe 1937), ha comportato un sensibile pe- riodo di sofferenza fisica e limitazione funzionale, meritevole di ristoro sul piano del danno biologico. La consulente ha ritenuto compatibile la dinamica dell'incidente con il quadro clinico rileva- to e con la documentazione sanitaria allegata.
In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 112 c.p.c.), si rileva che in primo grado l'attore aveva limitato espressamente la richiesta risarcitoria all'importo di euro 5.000,00.
Ne consegue che, sebbene il danno accertato sulla base dei criteri tabellari di liquidazione potrebbe giustificare un importo superiore, il Tribunale non può superare la soglia dell'importo domandato.
Pertanto, si liquida in via equitativa in favore degli eredi la Per_1
somma di euro 5.000,00 a titolo di ristoro per il danno biologico temporaneo e permanente, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
9 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico del comprese quelle di CTU. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona degli eredi: Persona_1
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello nei confronti della e ne dispone l'estromissione dal Controparte_2
giudizio;
2) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n.
11/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dichiara la responsabilità del ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. e lo condanna al pagamento, in favore degli eredi di della somma di euro Persona_1
5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
3) Condanna il al pagamento Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro
3.500,00 per compensi, euro 800,00 per esborsi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone a carico del le spese di CTU. CP_1
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 04/6/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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