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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere On. dott. Sandro Montanari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 51965/2024 V.G. e 50430/2025 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Egadi n° 4, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ornella Attisano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Reggio Calabria, alla via Nicola Calipari n° 2
APPELLANTE nel proc n. 51965/2024
[...]
, nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Castorina, Parte_2 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco n. 105
APPELLANTE nel proc. n. 50430/2025
E
Avv. Guido Mussini del Foro di Roma (c.f. ), nella qualità di Curatore CodiceFiscale_2
Speciale e difensore dei minori nato in [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
nato in [...] il [...], giusta decreto n. 1796/2022 reso il 26.01.2022 dal Tribunale
[...] Par peri Minorenni di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 176/2021 rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato nel proprio studio, in Roma, Via Eleonora Fonseca Pimentel n. 2
di Roma, quale Tutore dei minori nato in [...] Controparte_1 Persona_1 il 23.01.2016 e nato in [...] il [...] Parte_3
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 703/2024 emessa il 25 settembre 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Parte_3
22.05.2019
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) Accogliere il presente appello in ragione di tutte le doglianze e le motivazioni dedotte in narrativa;
2) per effetto di cui al punto n. 1, modificare e/o revocare la sentenza di primo grado in ordine alla statuita declaratoria di adottabilità dei figli minori e di revoca della responsabilità genitoriale della coppia con interruzione di ogni rapporto genitori -figli minori e avvio per percorso preadottivo a coppia ritenuta idonea;
3) Ripristinare i rapporti genitori figli con immediato reinserimento di questi ultimi presso la parte appellante, con avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla relazione madre-figli;
4) Nella denegata ipotesi di esclusione del reinserimento immediato nel nucleo familiare originario, disporre il necessario affiancamento al nucleo da parte di figure qualificate e/o di una coppia etero familiare di supporto diurno;
5) Consentire ai figli minori di accedere presso l'uno e l'altro genitore con un calendario di rapporti liberi;
6) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dell'appellante, che dichiara di essere antistatario.
Per : Parte_2
via PRINCIPALE : Rigettare per tutte le causali in narrativa le richieste riferibili alla adottabilità ed al divieto dei contatti tra la minore e la madre con condanna di spese, diritti ed onorari a favore del sottoscritto procuratore antistatario
IN SUBORDINE Rinviare al Tribunale dei Minori per le opportune rivalutazioni del caso legate alla rinnovata situazione sociale, economica e familiare riferibile alla madre
Per il Curatore Speciale dei minori (avv. Guido Mussini):
Voglia Codesta Corte rigettare gli appelli proposti dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 Pt_2
e per l'effetto confermare i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Roma con
[...] la sentenza n. 703/2024 pubblicata il 25.11.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 176/2021 AB. Con riserva di ulteriori deduzioni e domande
Il P.G. in data 7 novembre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento degli appelli
Fatto e motivi della decisione
In seguito al ricorso presentato dal PMM ai sensi dell'art. 8 l. 184/1983, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 703/2024 del 25 settembre 2024, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nato in [...] il [...] e nato in [...] Persona_1 Parte_3 il 22.05.2019 e la decadenza di e di dalla responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sui figli minori, confermando il collocamento dei minori in Casa-Famiglia e l'interruzione dei rapporti genitori-figli, con apertura di procedura MAB per il collocamento in idoneo nucleo familiare.
Avverso la pronuncia di primo grado, con distinti ricorsi depositati il 24 dicembre 2024 e l'11 marzo 2025, hanno proposto appello sia la madre, , che il padre dei minori, . Parte_1 Parte_2
I due distinti appelli sono stati riuniti con decreto del Presidente di questa Sezione del 31 marzo 2025.
ha formulato i seguenti motivi: Parte_1
- Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, per non avere il primo giudice individuato alcuni aspetti positivi dei componenti della coppia genitoriale, e in particolare le iniziative e le cure quotidiane verso i figli, manifestate soprattutto dalla Pt_1
- Violazione del diritto dei minori a crescere nella propria famiglia di origine;
- Omessa predisposizione di misure alternative idonee a consentire il riavvicinamento genitori-figli;
- Omessa valutazione delle negligenze delle figure delegate a sostenere genitori e figli;
- Omessa predisposizione di interventi di sostegno diretti a rimuovere la situazione di difficoltà del nucleo familiare.
La appellante ha concluso chiedendo di:
1) Accogliere il presente appello in ragione di tutte le doglianze e le motivazioni dedotte in narrativa;
2) per effetto di cui al punto n. 1, modificare e/o revocare la sentenza di primo grado in ordine alla statuita declaratoria di adottabilità dei figli minori e di revoca della responsabilità genitoriale della coppia con interruzione di ogni rapporto genitori-figli minori e avvio per percorso preadottivo a coppia ritenuta idonea;
3) Ripristinare i rapporti genitori figli con immediato reinserimento di questi ultimi presso la parte appellante, con avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla relazione madre-figli;
4) Nella denegata ipotesi di esclusione del reinserimento immediato nel nucleo familiare originario, disporre il necessario affiancamento al nucleo da parte di figure qualificate e/o di una coppia etero familiare di supporto diurno;
5) Consentire ai figli minori di accedere presso l'uno e l'altro genitore con un calendario di rapporti liberi;
6) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dell'appellante, che dichiara di essere antistatario.
ha formulato i seguenti motivi: Parte_2
1) Errata valutazione, da parte del Tribunale, in relazione alla capacità genitoriale paterna, per non avere il primo giudice adeguatamente valutato gli innumerevoli sforzi compiuti dal genitore per recuperare il rapporto con i figli, aderendo e portando a termine tutti i percorsi proposti, supportando economicamente il nucleo e partecipando regolarmente agli incontri con il Servizio Sociale;
2) Errata valutazione, da parte del Tribunale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per ladichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, non avendo, in particolare, il primo giudice valutato l'interesse dei bambini a mantenere il legame con la famiglia di origine.
L'appellante ha concluso chiedendo di revocare la dichiarazione di adottabilità dei minori e il divieto di contatti genitori-figli, con vittoria di spese.
Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 13 febbraio 2025 sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso introduttivo, per il deposito di memorie e repliche e per il deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente, ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 9 settembre 2025, successivamente differita, per esigenze di ufficio, al 18 novembre 2025.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Guido Mussini, si è costituito in giudizio in data 30 maggio 2025 relativamente a entrambi gli appelli, contestando tutti i motivi di gravame formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto. In particolare, il Curatore ha evidenziato che: la sentenza impugnata era stata emessa in seguito ad una approfondita indagine istruttoria, comprensiva anche di una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione delle competenze genitoriali, che aveva messo chiaramente in luce le gravi criticità manifestate dai genitori, gli atteggiamenti altamente disfunzionali posti in essere dagli stessi e le evidenti difficoltà delle figure parentali, riscontrate nella gestione e nell'accudimento dei figli;
la svolta istruttoria aveva messo in luce un contesto familiare caratterizzato da conflittualità e trascuratezza, non adeguato alla cura e allo sviluppo psicofisico dei due minori, entrambi seguiti dal TSMREE, soprattutto per affetto da un disturbo generalizzato dello sviluppo;
il Tribunale ER per i Minorenni aveva effettuato un corretto bilanciamento tra l'impatto che la definitiva cessazione del legame affettivo genitori-figli avrebbe potuto comportare su questi ultimi e l'interesse dei minori a un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, tenuto conto, a tal fine, anche del lungo periodo di istituzionalizzazione sofferto dai minori;
l'impossibilità di prevedere un mantenimento dei rapporti tra i minori e le figure genitoriali, risultando agli atti sufficienti e non discordanti riscontri negativi circa la capacità genitoriale della madre e del padre.
Il Servizio Sociale del Municipio III di Roma Capitale in data 23 giugno 2025 ha fatto pervenire una relazione di aggiornamento sulla condizione del nucleo familiare in questione, nella quale si legge che il e la convocati dal Servizio, si sono presentati puntuali all'incontro. Nel corso del ER Pt_1 colloquio, la ha lamentato che i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni di Roma sarebbero Pt_1 stati eccessivamente severi nella valutazione operata nei confronti della coppia genitoriale, precisando che sia lei che il erano sempre stati protettivi e affettuosi nei confronti dei bambini, ER
e che gli episodi segnalati in passato dai Servizi (cadute del bambino) costituivano normali incidenti di percorso che possono capitare in tutte le famiglie, così come i litigi tra coniugi costituiscono episodi normali che interessano tutte le coppie. Il Servizio ha evidenziato che la situazione della coppia è rimasta invariata, i due vivono separati, la nell'abitazione di Via delle Egadi n. 4, il in Pt_1 ER zona San Basilio. I due hanno dichiarato che si frequentano regolarmente e che nel tempo il loro rapporto è molto migliorato, non essendoci più discussioni o litigi. La continua a lavorare come Pt_1 baby-sitter presso famiglie private, mentre il è titolare di una pensione sociale, ma spesso si ER rende disponibile per lavori come pittore per amici e conoscenti. Il Servizio ha sottolineato che durante il colloquio i due si sono parlati “continuamente l'uno sopra l'atro”, rendendo difficile seguire il filo del loro discorso, e che entrambi sono molto polemici rispetto all'operato del Servizio Sociale e del Tribunale per i Minorenni di Roma. La signora ha lamentato di non essere mai stata supportata mediante un sostegno genitoriale, mentre il ha denunciato la corruzione dei Servizi, ER che a suo dire guadagnerebbero sulle adozioni dei minori, affermando che la decisione assunta sarebbe dipesa esclusivamente da interessi economici (avrebbe pagato oltre € 2.000,00 per la c.t.u. che è risultata per lui negativa) e minacciando di volersi vendicare con tutti coloro che hanno determinato l'allontanamento dei suoi figli, essendo egli ormai settantatreenne e non avendo pertanto nulla da perdere.
Il PG in data 7 novembre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
Alla udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno concluso come da verbale. Questa Corte ha quindi riservato la decisione.
***
Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti, giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda oggetto di causa.
In data 20.01.2017, la Questura di Roma - Commissariato di P.S. “San Basilio” trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma una segnalazione relativa alla situazione di potenziale pregiudizio in cui versava il minore nato a [...] il Persona_1
23 gennaio 2016. Nella relazione veniva evidenziato che il piccolo era stato condotto per ER ben tre volte, a breve distanza di tempo, presso il Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I, il 17 luglio 2016 per una caduta accidentale dal divano, con diagnosi di trauma cranico non commotivo, il 27 agosto 2016 per una caduta accidentale, con diagnosi di trauma cranico e, infine, il 9 gennaio 2017 per una caduta accidentale dal letto, con diagnosi di frattura temporo-parietale destra con fenomeni contusivi emorragici a carico dei tessuti molli e prognosi di giorni 20. Dagli accertamenti espletati dalle Forze dell'Ordine era emerso che la madre dei minori, Parte_1 era stata più volte segnalata per lesioni personali, minacce, danneggiamento e che il coniuge, Pt_2
escusso a s.i.t. nell'ambito del procedimento penale n. 26705/2015 RGNR instauratosi a
[...] carico della moglie, aveva riferito che la stessa era affetta da problemi neurologici e turbe psicologiche, e inoltre che la donna assumeva una terapia farmacologica per la stabilizzazione dell'umore.
In relazione a tale segnalazione, la Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma richiedeva al Servizio Sociale territorialmente competente di effettuare un'indagine socio- familiare sul nucleo. Il Servizio Sociale del Municipio IV di Roma Capitale, con relazione del 3.02.2017, riferiva che il e la avevano raccontato agli operatori i particolari della ER Pt_1 gravidanza e della nascita del piccolo con ambiguità e incertezza, riferendo di essere ricorsi ER alla procreazione medicalmente assistita presso una struttura sanitaria sita in Ucraina. Entrambi i genitori, pur mantenendo un atteggiamento apparentemente collaborativo ed accettando la proposta di inserimento del minore al nido, avevano tuttavia minimizzato gli infortuni accaduti al minore. Inoltre, i due erano disoccupati, il lavorava solo saltuariamente nel campo dell'edilizia e la ER percepiva una pensione di invalidità e disponeva dell'indennità di accompagnamento della Pt_1 madre, malata di Alzheimer.
In relazione ai dubbi sorti in ordine alla nascita del minore, nei confronti del e della era ER Pt_1 stato instaurato un procedimento penale per il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p., essendo i coniugi ricorsi alla tecnica della maternità surrogata, legale in Ucraina, per poi condurre il minore in Italia. All'esito delle relative indagini, la Procura della Repubblica presso il ER
Tribunale di Roma aveva presentato richiesta di archiviazione.
Con ricorso del 7 giugno 2017 il P.M.M., considerato che il sig. risultava padre biologico del ER minore unicamente sulla base di un test del DNA effettuato presso un centro diagnostico non riferibile ad alcuna struttura pubblica né all'ospedale di Kiev, e che la coppia genitoriale non aveva fornito alcuna documentazione medica attestante il riconoscimento da parte del padre all'atto della nascita in ospedale, richiedeva in via pregiudiziale la verifica della “sussistenza del rapporto di paternità biologica tra e nato a [...] cosiddetta maternità surrogata, Parte_2 Persona_1 legalmente praticata in Ucraina... omissis... disponendo CTU per l'esperimento dei necessari accertamenti genetici". Contestualmente, il P.M.M. chiedeva l'emissione del divieto di allontanamento del minore dal territorio nazionale e la pronuncia di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con affidamento del bambino al Servizio Sociale e incarico a quest'ultimo di relazionare in merito alle condizioni del minore all'interno del nucleo familiare.
Con relazione dell'8 agosto 2017, il Servizio Sociale competente dava atto che dalla valutazione effettuata dal sul minore era emerso che quest'ultimo era affetto da Parte_5 ER un “ritardo psicomotorio” per il quale necessitava un monitoraggio frequente. Nella stessa relazione si evidenziava, inoltre, che entrambi i genitori mostravano difficoltà nella comprensione della diagnosi, e che dall'intervento di assistenza domiciliare erano emerse elevate criticità del nucleo familiare, con particolare riferimento alla reale stabilità emotiva della coppia e allo stato di grave disagio e rischio evolutivo in cui versava il minore. Si evidenziava, in particolare, la scarsa capacità della coppia genitoriale di sintonizzarsi sulle esigenze del figlio e la instabilità della coppia, tanto che la aveva comunicato di essersi trasferita con il piccolo presso sua madre, dopo essere Pt_1 ER stata allontanata da casa dal marito, dopo un grave diverbio.
Alla luce di quanto emerso dalla suddetta relazione, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 4 settembre 2017, incaricava il Servizio Sociale del Municipio IV di Roma e i Servizi specialistici della in coordinamento tra loro, di avviare i genitori del minore a un percorso di verifica Parte_5
e rafforzamento delle capacità genitoriali e la alla verifica delle condizioni psichiche e Pt_1 all'attivazione degli eventuali percorsi di cura. Con lo stesso decreto il Tribunale disponeva, inoltre, l'acquisizione della relazione del TSMREE relativa al minore e l'attivazione di ogni più opportuno intervento di sostegno a favore del nucleo.
In seguito all'attività istruttoria espletata e all'acquisizione delle valutazioni effettuate dal CSM (dalle quali, con riferimento alla madre dei minori, era emersa una diagnosi provvisoria di “stato paranoide in soggetto con personalità immatura e deficit cognitivo lieve”, il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 5 marzo 2019, incaricava il Servizio Sociale di avviare l'intero nucleo familiare presso il centro “Giorgio Fregosi” o altra struttura specialistica, al fine di effettuare una valutazione del profilo di personalità dei genitori, nonché delle competenze genitoriali e della qualità delle relazioni con il figlio e di attivare con urgenza un servizio di educativa domiciliare per consentire un attento monitoraggio del nucleo.
Con relazione del 12 giugno 2019 il TSMREE rappresentava che il percorso riabilitativo integrato logopedico e psicomotorio e di linguaggio attivato sul minore (il quale aveva strutturato un comportamento oppositivo provocatorio e un ritardo nelle acquisizioni delle competenze motorio- prassiche) era stato interrotto nel mese di maggio senza alcuna comunicazione.
Con relazione del 25 luglio 2019 il Servizio Sociale competente evidenziava che la coppia si era nuovamente recata in Ucraina per “prendere un altro bambino, come l'altra volta” e che nel nucleo familiare era stato inserito un neonato, . Persona_2
In data 17 gennaio 2020, il (Centro Aiuto Bambino Maltrattato) trasmetteva l'esito delle CP_2 valutazioni espletate nei confronti della coppia genitoriale, dalle quali, in particolare, emergeva che “entrambi i genitori suscitano qualche perplessità per il profilo della personalità individuale e per qualche limite nelle competenze genitoriali, così come emerso dai colloqui individuali e dalla compilazione dei test ... resta il dubbio che le espressioni corporee dei bambini, con i bisogni sottintesi, siano poco comprese e non ottengono il necessario soddisfacimento. Non sembrano particolarmente marcate neanche le capacità di ascolto e di accoglienza di alcuni bisogni fisici ed affettivi soprattutto nella primissima infanzia, quando non siano ancora espressi verbalmente ma attraverso dinamiche psicomotorie;
sembra carente anche la capacità di approcciarsi al mondo infantile con l'accompagnamento e le indicazioni educative competenti. Queste carenze possono essere causate anche dall'assenza di una preparazione alla genitorialità, oltre che da carenze affettive ed emozionali proprie dei signori le cui esperienze di vita relazionale sembrano essere ER Pt_1 state limitate e difficoltose”. Rispetto all'interazione genitori-figli, la medesima relazione evidenziava comunque che “sembra tuttavia mettere in mostra una certa sollecitudine e una esibita attenzione seppure da manuale che, nonostante manchi di una vera empatia, testimonia un pensiero di cura, la cui profondità può essere certamente accresciuta. Sembra perciò opportuno sostenere e monitorare
...omissis... la vita familiare, che deve essere aiutata invitando i genitori a partecipare a qualche attività il cui fine sia approfondire e migliorare la qualità delle competenze genitoriali. Inoltre è necessario garantire ad entrambi i bambini il sostegno adeguato alle esigenze di stimoli e cure attinenti alle caratteristiche proprie dell'infanzia”.
In data 14 aprile 2020 il P.M.M. chiedeva l'estensione del procedimento anche a tutela del minore
, insistendo nelle richieste già formulate con il ricorso del 7 giugno 2017 e ribadendo la Persona_2 necessità di disporre una consulenza tecnica di ufficio per verificare il rapporto di paternità biologica relativamente ai due minori.
Il Servizio Sociale, con relazione di aggiornamento del 22 luglio 2020, rappresentava che la sig.ra aveva effettuato il cambio di residenza per sé e per il figlio maggiore senza informarne Pt_1 ER il Servizio della ASL RM2 IV Distretto, ove il minore era seguito per i necessari trattamenti ER riabilitativi, logopedici e psicomotori, e aveva chiesto la presa in carico del bambino da parte del TSMREE della ASL Roma 1.
In ragione delle elevate criticità genitoriali, così come rilevate in seguito alla svolta istruttoria, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 30 marzo 2021, disponeva la sospensione di e di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_2 Parte_1
e , nominando l'avvocato Guido Musini quale tutore provvisorio degli Persona_1 Persona_2 stessi. Con lo stesso decreto il TMM disponeva consulenza tecnica di ufficio al fine di procedere “alle analisi dei polimorfismi del DNA al fine di escludere o eventualmente accertare la compatibilità biologica tra e con i minori e Parte_2 Parte_1 Persona_1 Persona_3
”, nominando la dott.ssa per l'espletamento delle operazioni peritali. Con il
[...] Persona_4 medesimo provvedimento, i competenti Servizi Sociali (del III e del IV Municipio di Roma) venivano poi incaricati di effettuare tempestivamente una visita domiciliare presso le rispettive abitazioni dei due coniugi e di assumere informazioni in ordine agli istituti scolastici frequentati dai bambini e alla situazione sanitaria di (in particolare in ordine alle attuali terapie in corso), segnalando ER eventuali pregiudizi per i minori.
Dalla relazione del 17 giugno 2021,redatta congiuntamente dal Servizio Sociale di Roma Municipio III e IV, emergeva il permanere di evidenti difficoltà all'interno del nucleo familiare, nonché di una situazione di potenziale pregiudizio per i minori coinvolti, evidenziandosi che in seguito al recente cambio di residenza effettuato dalla si era constatato l'acuirsi delle criticità già riscontrate Pt_1 all'interno del nucleo familiare: la infatti, aveva deciso di separare le residenze, mantenendo Pt_1 ferma quella del marito e del figlio minore presso San Basilio, nel IV Municipio, e di trasferirsi Pt_3 lei, con il figlio nell'abitazione di sua madre, in Via delle Egadi n. 4, al fine di ottenere, come ER da lei stessa riferito, il doppio reddito di cittadinanza, per lei e per il marito (quest'ultimo, peraltro, per sua stessa ammissione, era già pensionato sociale e impegnato in lavori di pittura edile “in nero”). Dalla relazione emergeva che le dichiarazioni rese dalla si rivelavano spesso contraddittorie e Pt_1 incongruenti tra loro: la donna, in merito al sussidio percepito, dapprima aveva dichiarato di essere separata, e successivamente aveva riferito di non aver ancora proceduto alla separazione legale, ma di aver solo incaricato un legale a tale scopo, aggiungendo di aver presentato una denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti subiti nel febbraio 2020; inoltre, in un primo momento la stessa aveva dichiarato di vivere con il solo figlio maggiore presso l'abitazione in località Montesacro, e successivamente aveva detto di viverci con entrambi i figli, mentre, da ultimo, aveva dichiarato “di vivere presso la casa di San Basilio con il marito, frequentando i figli ancora in quel quartiere la scuola”. Il e la venivano segnalati all'Inps. ER Pt_1
Dalla relazione del 17 giugno 2021 emergeva che il cambio di residenza effettuato dalla aveva, Pt_1 di fatto, determinato un'impossibilità di prosecuzione dei trattamenti cui era sottoposto, a ER Parte causa del cambio di tanto che, come segnalato dal competente Servizio Sociale, “non ER sta svolgendo la riabilitazione logopedia né quella neuro psicomotoria da oltre un anno a causa del cambio di residenza fatto senza consultare il Servizio Sociale ed il conseguente ritiro dal Pt_5 di Pietralata, che purtroppo per i tempi di attesa, non è potuto coincidere con l'immediato ingresso presso il di via Dina Galli che oggi ha la competenza territoriale per la residenza di Pt_5
. Dalla stessa relazione emergeva, inoltre, che in data 20.05.2021 era stata congiuntamente ER effettuata dai competenti Servizi Sociali una visita domiciliare, dapprima presso il nuovo domicilio della senza rinvenire nessuno all'interno dell'abitazione, e successivamente presso l'abitazione Pt_1 del ove erano presenti entrambi i coniugi, con il piccolo che riposava. Nell'occasione, ER Pt_3 era stato spiegato alla coppia genitoriale quanto disposto dal TMM con decreto n. 3407/2021, ribadendosi la gravità dei fatti recentemente occorsi e le conseguenze potenzialmente lesive per un sano sviluppo psico fisico dei minori, e in particolare di privato dei necessari trattamenti ER sanitari in relazione al ritardo psicomotorio da cui era affetto. Il padre dei minori nell'occasione aveva assunto un atteggiamento passivo e deresponsabilizzante, mentre la moglie, pur ammettendo di essere
“impulsiva”, nonché preoccupata per la attuale situazione, aveva mantenuto un atteggiamento di chiusura nei confronti dei Servizi coinvolti e scettico quanto alle preoccupazioni destate dai propri comportamenti in ordine alla tutela dei minori. Durante la visita domiciliare, aveva continuato Pt_3
a dormire nella culla, mentre rientrato da scuola, aveva attuato un comportamento oppositivo, ER buttandosi a terra senza ascoltare i genitori e andando in bagno più volte senza chiudere la porta e prendendola a pugni per aprirla.
Il Tutore provvisorio si costituiva in giudizio nel procedimento 1668/2017 VG, mediante depositata il 28 giugno 2021, richiedendo la conferma dei provvedimenti disposti e l'incarico ai competenti Servizi Sociali di garantire la continuazione degli interventi già disposti a tutela del nucleo e, in particolare, di assicurare a l'immediata prosecuzione delle cure e dei trattamenti di cui ER necessitava. All'udienza del 30 giugno 2021 veniva conferito l'incarico peritale. La dichiarava Pt_1 di essere residente in [...], presso l'abitazione della propria madre, ma di recarvisi raramente, dovendo i figli terminare le scuole a San Basilio. La donna dichiarava di aver fatto ricorso alla maternità surrogata e di aver presentato davanti al Tribunale Ordinario di Roma ricorso congiunto Cont per la separazione consensuale;
negava di essere stata in cura presso il , dichiarava di occuparsi personalmente dei figli e di aver portato resso il pronto soccorso unicamente perché caduto ER dal lettino;
affermava di aver sporto denuncia nei confronti del marito per comportamenti maltrattanti nei suoi confronti. Il sentito, continuava ad attribuire la responsabilità dell'accaduto alla ER moglie, confermava l'intenzione di entrambi di separarsi e di andare a vivere in case separate e ammetteva di aver aggredito in un'occasione la moglie (“dopo i calci allo stinco che mi aveva dato la signora io mi sono difeso e le ho dato uno schiaffo e non si dovrebbe fare e l'ho presa al naso e le è uscita una lacrima d sangue, si è fatta la foto ed è andata dai carabinieri a San Basilio”).
Il CTU con nota del 23.07.2021 comunicava di non aver potuto acquisire i campioni biologici per effettuare le operazioni peritali, in quanto il e la dapprima avevano chiesto un Pt_1 ER differimento e, successivamente, avevano rappresentato di essere impossibilitati ad effettuare la CTU, non avendo ottenuto l'ammissione al gratuito patrocino e non riuscendo economicamente a sostenere la relativa spesa.
Disposta la trasmissione degli atti al P.M.M. quest'ultimo, con ricorso del 21.12.2021, chiedeva di definire il procedimento, confermando i provvedimenti assunti, e di disporre l'apertura di un procedimento ex art. 8 l. 184/1983. Nel ricorso, il P.M.M. dava atto che il Tribunale Ordinario di Roma, avanti al quale i coniugi aveva presentato il ricorso per separazione consensuale, aveva affidato i minori alla madre.
Il Servizio Sociale, in accordo con il tutore, nel mese di ottobre 2021provvedeva ad attivare il servizio di educativa domiciliare.
In data 4 gennaio 2022 perveniva al Tribunale una relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente, che evidenziava il perdurare di serie e preoccupanti criticità del nucleo familiare: entrambi i genitori continuavano ad assumere un atteggiamento oppositivo e aggressivo, screditandosi reciprocamente;
gli stessi non mostravano alcuna capacità di comprensione delle finalità degli interventi in atto, con particolare riferimento al servizio di educativa domiciliare, terminato nel mese di dicembre 2021; con riferimento al rapporto genitori-figli, si evidenziava che presentava spesso malesseri e che sul corpo di entrambi i minori erano stati constatati ER numerosi lividi, dovuti alle frequenti cadute ed ai diversi litigi tra fratelli, non essendo i genitori in grado di arginare e gestire i momenti di aggressività e perdita di controllo dei figli. Il Servizio Sociale dava atto che le insegnanti di avevano riferito che il bambino, pur essendosi ben integrato, ER continuava a relazionarsi in maniera superficiale e ad assumere comportamenti particolari per ricevere attenzioni. In conclusione, il Servizio Sociale affermava che “la mancanza di collaborazione a quanto proposto e disposto, la non consapevolezza sulle conseguenze del loro comportamento e l'incapacità di gestione delle dinamiche familiari presenti da parte di entrambi i genitori, continua ad evidenziare importanti preoccupazioni da parte del servizio scrivente, come più volte segnalato”.
Il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto del 26 gennaio 2022 emesso nell'ambito del procedimento 1668/2017 VG, disponeva provvedimenti urgenti riguardanti i minori, e specificamente il loro collocamento in Casa-Famiglia, con divieto di prelievo da parte di chiunque e possibilità di incontrare i genitori in modalità protetta, incaricando il Servizio Sociale del Municipio III, unitamente alla ASL Roma 1, di assicurare ogni opportuno sostegno ai minori, anche terapeutico, previo avvio anche del minore a una valutazione presso il di curare l'esecuzione del Pt_3 Pt_5 provvedimento e di organizzare incontri protetti genitori-figli, secondo le indicazioni del tutore ed in accordo con la casa-famiglia, nonché di effettuare un'indagine socio-ambientale aggiornata sulla condizione del nucleo familiare. Con ulteriore provvedimento in pari data, emanato nell'ambito del procedimento 176/2021 AB, il Tribunale disponeva l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono dei minori. In data 16 marzo 2022, il Servizio Sociale competente comunicava l'avvenuto inserimento dei minori, in data 24 febbraio 2022, presso la struttura “Oasi Celestina Donati”, nella Casa-Famiglia “La magnolia”. In occasione del prelevamento presso le scuole frequentate dai minori, Il Servizio Sociale aveva notato che aveva un vistoso livido sotto l'occhio sinistro, attribuito dal bambino al Pt_3 fratello maggiore. La madre, irreperibile sul cellulare, informata dal marito di quanto stava accadendo, aveva inviato e-mail minatorie al servizio.
In data 29 aprile 2022 veniva svolto un incontro tra il Curatore, la responsabile della Casa-Famiglia e il Servizio Sociale, i quali rappresentavano che dopo un'iniziale tranquillità, aveva ER esplicitato disagio per la mancanza della madre. Nel corso dell'incontro si dava atto che era ER un bambino mite, diffidente e con un'aggressività repressa. Con riferimento a , la responsabile Pt_3 della Casa-Famiglia rappresentava che lo stesso non nominava mai la madre, tendeva ad accentrare l'attenzione su di sé, ad assumere atteggiamenti prepotenti e scortesi (mediante utilizzo di parolacce) e si arrabbiava quando non riceveva quello che voleva. Infine, si dava atto che il bambino presentava delle difficoltà motorie, anche se aveva registrato dei miglioramenti.
Il Servizio Sociale, con relazione di aggiornamento del 3 maggio 2022, dava atto che nel corso del primo incontro genitori-figli, svoltosi in data 13 marzo 2022 il e la non si erano attenuti ER Pt_1 alle regole stabilite dalla struttura, e la responsabile della casa-famiglia aveva, pertanto, chiesto di poter effettuare detti incontri in luogo neutro. In attesa dell'attivazione degli incontri protetti presso il Centro Famiglia Municipale, gli incontri erano stati sospesi. Nella stessa relazione, il Servizio Sociale rappresentava il perdurare dei comportamenti disfunzionali assunti da entrambi i genitori affermando che “non si ravvisa alcun cambiamento importante, né nella sig.ra né nel sig. relativo Pt_1 ER ad una reale consapevolezza circa la loro responsabilità genitoriale, che il loro atteggiamento resta disfunzionale. In base a quanto dimostrato con i loro comportamenti e affermazioni appaiono non in grado di sintonizzarsi in modo adeguato sui reali bisogni dei bambini, soprattutto sui bisogni emotivi, riducendo gli aspetti di cura a questioni concrete e/o economiche. Sarebbe utile realizzare degli incontri protetti valutativi nell'ambito della CTU al fine di definire in tempi brevi il procedimento ed evitare il protrarsi dell'istituzionalizzazione dei minori che sono ancora molto piccoli, e resta tuttavia fondamentale stabilire la relazione di parentela dei signori con i bambini”.
Dalla relazione di aggiornamento della Casa-Famiglia ove erano collocati i minori emergeva che, nonostante l'inserimento fosse avvenuto con tranquillità, sin dai primi giorni, esprimeva un ER senso di avvilimento e di sofferenza per la mancanza della figura materna, della quale domandava frequentemente, senza però mai nominare o chiedere del padre. Successivamente il minore aveva iniziato a familiarizzare con l'ambiente e ad integrarsi e socializzare con il gruppo di bambini. Con riferimento al piccolo , si rappresentava che il bambino si era inserito con naturalezza e Pt_3 spontaneità nel contesto della casa-famiglia, affidandosi ed accettando cure ed aiuto;
il minore, in diverse occasioni, si era svegliato nel cuore della notte e, raggiunto dall'operatore, aveva raccontato i propri vissuti passati, spesso affermando che il padre percuoteva la madre e che quest'ultima faceva lo stesso con lui e con il minore al momento dell'ingresso in Casa-Famiglia utilizzava spesso ER parolacce e bestemmie;
non cercava e non nominava i propri genitori. La medesima relazione Pt_3 dava atto, comunque, di un miglioramento di entrambi i minori a livello comportamentale, relazionale e alimentare.
Il Curatore speciale, costituendosi in giudizio in data 9 maggio 2022 nel procedimento R.G. n. 176/2021, chiedeva l'espletamento di una CTU volta a verificare il rapporto di paternità biologica tra il la e i minori e di confermare gli interventi di sostegno e supporto già attivati per i ER Pt_1 minori. I genitori dei minori, costituitisi a loro volta, chiedevano, previo un più approfondito esame delle loro reali capacità genitoriali, di revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, di disporre il collocamento dei minori presso i genitori e di archiviare il procedimento di verifica dello stato di abbandono e di adottabilità, dichiarandosi disponibili ad un affiancamento alla genitorialità fino alla data ritenuta opportuna.
All'udienza dell'11 maggio 2022, fissata per la contestazione dello stato di abbandono, il ER dichiarava di avere riflettuto, di essersi riappacificato con la moglie e di essersi accordato con quest'ultima per dire al giudice dell'udienza di separazione, fissata per il 2 ottobre 2022, che i bambini sarebbero andati con la madre;
dichiarava, inoltre, di essere disponibile ad aiutare la nella Pt_1 gestione dei bambini, precisando “sono genitore presente, lo sono stato, le cadute dei bambini sono state perché genitore anziano, poi solo tre cadute in sei mesi…se il bimbo cade che posso fare? Porto il bambino al pronto soccorso, dove ho incontrato donne che portavano i figli caduti per dieci volte”. La a sua volta, dichiarava di aver deciso di andare a vivere in un'altra casa per evitare litigi Pt_1 con il marito e che i bambini erano sempre stati entrambi con lei e solo per emergenze con il coniuge;
dichiarava, inoltre, di avere agito impulsivamente quando aveva cambiato residenza al figlio ER non pensando di potergli arrecare un danno, aggiungendo di essersi accorta che il bambino aveva problemi di linguaggio e di deambulazione. In merito agli incidenti occorsi ai minori, la donna affermava che le prime due volte il bambino era caduto a lei dal fasciatoio e l'ultima volta era caduto al padre. Entrambi i genitori, infine, dichiaravano di non essersi sottoposti all'esame biologico perché non avevano il denaro necessario e di essersi riavvicinati “ma la volontà è di separarsi mantenendo un rapporto nell'interesse dei figli”. Nella stessa udienza, il curatore speciale insisteva nella CTU genetica ed il si dichiarava disponibile a sottoporsi alle indagini genetiche e a consegnare la ER documentazione clinica.
In data 30 gennaio 2023 la depositava una memoria nella quale deduceva di essersi separata dal Pt_1 coniuge con decreto del 4 novembre 2022.
Successivamente, la Casa-Famiglia, con relazione del 23 febbraio 2023, riferiva del buon inserimento dei minori e dei progressi da loro conseguiti. Con riferimento agli incontri con i genitori, evidenziava che a partire dal periodo successivo al primo incontro, i bambini erano peggiorati nel loro comportamento, sia in Casa-Famiglia che in ambiente scolastico, manifestando atteggiamenti inadeguati nei confronti degli altri bambini e degli adulti, con calci, pugni, lancio di oggetti, linguaggio scurrile e, per quanto riguarda comportamenti singolari, come nascondere gli ER indumenti sporchi, farsi la pipì addosso o nei vasi di fiori, frequenti episodi di enuresi notturna (soprattutto in . I minori manifestavano rabbia e malessere anche in ambito scolastico, con ER lancio di libri e quaderni per terra, facile distrazione e risposte sgarbate alle maestre, alzando anche le mani sulle stesse ). aveva picchiato il fratello ed entrambi i minori, oltre a non Pt_3 ER parlare spontaneamente dei genitori, manifestavano ansia e angoscia nell'imminenza dell'incontro con gli stessi;
spesso durante il tragitto diceva di non sentirsi bene e di avere “male alla ER pancia”. Sulla base di ciò, il Centro aveva richiesto, in via eccezionale, la presenza di un operatore della Casa-Famiglia durante gli incontri. In più occasioni, veva espresso il desiderio di una ER nuova famiglia.
Il Centro per Famiglie, nella relazione del 3 marzo 2023, riferiva che i minori, durante gli incontri svolti con cadenza quindicinale, apparivano intimoriti e inibiti e rimanevano silenziosi, cominciando a giocare senza interagire con i genitori. Sebbene la madre cercasse in tutti i modi di attirare la loro attenzione, solo interagiva agli stimoli, pur cercando maggiormente il contatto visivo e lo Pt_3 scambio con l'operatore, mentre rimaneva mutacico e con lo sguardo basso, centrato ER esclusivamente verso i suoi giochi e senza ricambiare gli stimoli offerti dai genitori. Alle domande poste da questi ultimi i bambini non rispondevano, restando concentrati sul loro gioco. Le interazioni erano tuttavia aumentate, soprattutto da parte di il quale all'uscita si voltava per mandare un ER bacio alla madre. Gli operatori rilevavano che “i fratelli occupano tutto il tempo giocando e passando senza sosta da un gioco ad un altro senza riuscire a soffermarsi su nessuna attività specifica, in una continua ricerca di riempire il tempo con cose da fare;
non cercano il dialogo, non chiedono ai genitori informazioni su di loro;
sono reticenti nel rispondere alle domande sulla loro vita attuale, non esprimono e non condividono con i genitori i propri vissuti relativi al loro passato in famiglia”. Entrambi i genitori avevano mantenuto un atteggiamento collaborativo e rispettoso. Tuttavia, dopo una interruzione per un mese, a causa della temporanea chiusura del Centro per Famiglie, alla ripresa degli incontri dopo avere messo in atto comportamenti inadeguati, al richiamo ER dell'educatrice aveva reagito dicendo “tanto io mi uccido….così, con il coltello… Da mio papà, mia nonna lo ha fatto ed è andata all'ospedale”, simulando il gesto e successivamente aveva ripetuto la medesima scena anche a scuola. Quando l'operatore, rimasto nella stanza accanto, gli aveva chiesto come si fosse sentito, veva affermato di avere provato agitazione, dicendo di desiderare che ER negli incontri futuri l'operatore fosse sempre presente;
quando gli era stato chiesto se gli avrebbe fatto piacere incontrare i genitori senza che gli portassero dei giochi, “ abbassando lo sguardo e ER mostrando tristezza, ha detto no in quanto non ha desiderio di tornare a vivere con loro perché i genitori si picchiavano, urlavano, dicevano molte parolacce e talvolta alzavano le mai su di lui e
”. Pt_3
Nella relazione della Casa-famiglia in data 24 maggio 2023 veniva evidenziato che pur ER essendo abbastanza autonomo nel farsi la doccia, in più occasioni aveva regolato l'acqua a temperature alte, lamentando poi dolore e chiedendo una crema lenitiva per richiamare l'attenzione su di sé. Anche aveva evidenziato un impellente bisogno di accudimento, calore e protezione, Pt_3 instaurando immediatamente dopo l'inserimento in struttura un legame di attaccamento con gli operatori. Entrambi i fratelli avevano lamentato mal di pancia e altri malesseri fisici quando veniva loro comunicato di doversi recare al “Centro per Famiglie” in occasione degli incontri con i genitori, mutando il tono dell'umore.
Alla udienza del 7 giugno 2023 il Tribunale respingeva l'istanza formulata dal difensore dei genitori al fine di ottenere un incremento degli incontri, procedendo al conferimento dell'incarico per la CTU genetica, all'esito della quale la paternità del era verificata con la probabilità del ER
99,99999999% (cfr. relazione depositata il 2.9.2023).
Alla successiva udienza del 4 ottobre 2023, su istanza del Curatore, il Tribunale disponeva anche una CTU psicologica, al fine di verificare il profilo di personalità e le competenze genitoriali, nonché la qualità della relazione tra i genitori ed i minori.
Nelle more del procedimento, la Casa-Famiglia, con relazione del 6 novembre 2023 alla quale veniva allegata anche la relazione del Centro per le Famiglie, comunicava che all'incontro del 2.11.2023, al quale on aveva voluto partecipare, i genitori, venuti a conoscenza del rifiuto, si erano rivolti ER all'operatore con toni e atteggiamenti minacciosi e il aveva detto a di riferire al fratello ER Pt_3 che avrebbe dovuto essere anche lui presente all'incontro successivo. Al termine dell'incontro, i genitori avevano ripreso a urlare nei confronti dell'educatore, senza preoccuparsi di poter creare turbamento in , il quale aveva assistito a tutto. La madre, mentre il continuava a urlare, Pt_3 ER aveva chiesto al bambino “te ne vai senza salutare?” e si era diretto verso l'educatore Pt_3 prendendogli la mano e rimanendo con lui.
Alla successiva udienza dell'8 novembre 2024 il Curatore evidenziava la situazione di pregiudizio per i minori, comunicando che il Centro per le Famiglie e la Casa-Famiglia avevano ritenuto opportuno sospendere gli incontri genitori-figli e chiedendo di sottoporre la ripresa degli stessi al preventivo parere del CTU.
In data 25 aprile 2024, veniva depositata la CTU.
Successivamente, venivano acquisiti anche i certificati penali e dei carichi penali relativi ai due coniugi, da cui emergeva che il sig. non aveva pregiudizi penali. La sig.ra al contrario, ER Pt_1 era stata condannata in via definitiva per lesioni personali e minaccia nel 2004, e per atti persecutori continuati commessi dal luglio 2014; la stessa aveva inoltre due procedimenti penali pendenti per i reati di violenza privata, minaccia e danneggiamento commessi nel 2015 (in parte dichiarati estinti per prescrizione) e un altro procedimento per minaccia grave commesso in data 24.10.2016, oltre a un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il reato di diffamazione commesso nel 2021.
Alla udienza dell'8 maggio 2024, presenti il Curatore, il Tutore delegato, l'operatore del Servizio Sociale del III Municipio, la responsabile e il CTU, dott.ssa Controparte_4
il e rappresentati in udienza dai rispettivi legali, non comparivano Persona_5 ER Pt_1 personalmente.
Il responsabile della Casa-famiglia riferiva che da quando sono stati sospesi gli incontri ha ER trovato maggiore serenità e tranquillità, si è rifiutato di incontrare i genitori. Rimangono bambini con importanti fragilità. Entrambi chiedono una situazione stabile dal punto di vista familiare”
“Rappresentano in modo diverso, di non voler tornare alla situazione familiare precedente”. Il Curatore rappresentava che dalla CTU emergeva “la profonda sofferenza e la volontà dei bambini di trovare una soluzione familiare diversa”. Il legale del si riportava ai suoi scritti difensivi, Pt_1 facendo presente che “nonostante non ci fosse un provvedimento vero e proprio di sospensione, gli incontri non siano più avvenuti”, e chiedendo al CTU di “ampliare la CTU sui motivi che sono alla base del rifiuto di di incontrare i genitori”. Al riguardo, la dottoressa chiariva che ER Per_5
è un ragazzo che si protegge e non vuole tornare a tale situazione, neanche con il pensiero. ER
è meno “rotto”, e ha risentito di più e ha bisogno di uno spazio ove poter raccontarsi Pt_3 ER
e recuperare la sua dimensione interiore”. In merito al rilievo del difensore sulla circostanza che il minore non aveva fatto queste esternazioni da subito, l'ausiliare chiariva che “il bambino è arrivato in struttura con sintomi di enuresi e fantasie suicidarie. Nei soggetti giovani, la capacità di recuperare si sviluppa in un ambiente curante e rassicurante. Il fatto che non abbia detto ER determinate cose sin dall'inizio, non vuol dire che non le abbia vissute, ma solo che ha avuto bisogno di tempo per elaborarle e poterle tirare fuori”. Il Curatore chiedeva la decadenza dei genitori, il divieto di contatti, la dichiarazione dello stato di abbandono dei minori e l'apertura di un fascicolo (MAB) per il collocamento provvisorio degli stessi a scopo adottivo, con salvaguardia del rapporto tra i due fratelli. Il tutore si associava, mentre il difensore si opponeva alla dichiarazione di adottabilità e, in subordine, chiedeva che i due fratelli non fossero separati.
Trasmessi per il parere gli atti al PMM, quest'ultimo esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità.
Infine, il Tribunale ha emesso la sentenza oggetto di gravame.
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Ritiene questa Corte che alla luce della approfondita ed esauriente attività istruttoria svolta in primo grado e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti in appello, la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada in questa sede pienamente condivisa. Ed invero, nel corso della complessa vicenda iniziata nel gennaio del 2017 e culminata nella emissione della sentenza del 25 settembre 2024 (oltre sette anni e mezzo) in primo grado sono state acquisite le numerose periodiche relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e quelle della struttura che ha ospitato i minori, è stata svolta una valutazione sui minori da parte del TSMREE della Parte competente e, in ultimo, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio sul profilo di personalità e sulle competenze di entrambi i genitori, nonché sulla qualità della relazione tra genitori e minori, a mezzo della dottoressa Quest'ultima ha proceduto alla valutazione Persona_5
e all'esame clinico forense della coppia genitoriale attraverso colloqui, osservazioni Parte_6 cliniche, analisi delle numerose e dettagliate relazioni dei Servizi Sociali, della Casa-Famiglia e dei decreti del TM. Il Consulente di ufficio e i consulenti di parte hanno concordemente ritenuto necessaria la somministrazione di batteria testologica.
Nel fornire la risposta ai quesiti formulati dal primo giudice, il consulente tecnico di ufficio, delineando il profilo di personalità delle parti, relativamente alla ha evidenziato che La signora Pt_1
mostra delle difese dell'Io severamente de-strutturate in quanto, a fronte di Parte_1 meccanismi razionali potenzialmente adeguati, vi è una difficoltà di esercitare un controllo sulle proprie emozioni e sul proprio comportamento;
indicativo di una certa immaturità nell'assetto personologico, con scarsa propensione all'elaborazione intrapsichica e difficoltà di accedere al proprio mondo emotivo così come di riflettere sulle motivazioni profonde e sulle conseguenze dei propri comportamenti. Quanto sopra lascia sottendere una profonda difficoltà nel tollerare le frustrazioni, che potrebbero sopraggiungere nel confronto con l'ambiente sociale (AS, operatori centro famiglia, educatori Casa Famiglia) e con l'altro (marito e figli) all'interno di una relazione interpersonale, più o meno affettivamente significativa;
nelle circostanze a forte impatto emotivo, pertanto, la donna potrebbe mettere in atto comportamenti impulsivi che potrebbero assumere anche connotazione marcatamente oppositiva senza, però, riconoscerne le motivazioni profonde. La signora mette in atto una forma di chiusura, che si manifesta nel rifiuto dell'altro e che rischia di Pt_1 intraprendere percorsi marcatamente rimuginatori soprattutto quando l'ambiente esterno non corrisponde alle aspettative dell'Io con il rischio che ne vengano compromessi i processi adattivi. Emerge una personalità dai tratti immaturi, caratterizzata da meccanismi di difesa primordiali: di tipo paranoico che potrebbe slatentizzarsi in situazioni a forte impatto emotivo. Si ipotizza la presenza di nuclei depressivi potenzialmente impattanti sull'equilibrio psichico in condizioni di particolare stress. Il pensiero risulta caotico poiché eccessivamente interferito dalle problematiche emotive che irrompono nella sfera cognitiva;
i processi ideativi, pertanto, potrebbero apparire confusi e disorganizzati, spesso non aderenti al piano di realtà. La sig.ra mostra difficoltà nella Pt_1 comprensione/accettazione delle situazioni nella loro complessità, non è in grado di pianificare, organizzare le proprie azioni così come di prevederne le conseguenze;
anche la formulazione di giudizi e opinioni sembra nascere esclusivamente da spinte interne soggettive e personali e ciò la espone al rischio di non riuscire a tradurre in azioni i propri intenti e di rimanere bloccata in percorsi rimuginatori che potrebbero assumere forme marcatamente oppositive nelle situazioni di percepito stress. Da un punto di vista affettivo-relazionale, la sig.ra si mostra ambivalente: se da una Pt_1 parte tende ad evitare il contatto interpersonale con l'ex marito, in quanto, a livello profondo, è percepito come “borgataro” da cui prende le distanze per salvaguardare per la propria immagine, dall'altro lo ricerca attraverso modalità̀ immature a connotazione dipendente poiché è grazie all'altro, affettivamente significativo, che traccia confini di sé e può definirsi all'esterno, senza esperire il timore di una frammentazione del Sé. Nel legame con i figli, sembra aver agito un abbandono del figlio anche in coincidenza di un'accertata diagnosi di ritardo psicomotorio ER
e disturbo del linguaggio, sostituendolo con un altro n psichico in condizioni di particolare stress. Il pensiero risulta caotico poiché eccessivamente interferito dalle problematiche emotive che irrompono nella sfera cognitiva;
i processi ideativi, pertanto, potrebbero apparire confusi e disorganizzati, spesso non aderenti al piano di realtà. La sig.ra mostra difficoltà nella Pt_1 comprensione/accettazione delle situazioni nella loro complessità, non è in grado di pianificare, organizzare le proprie azioni così come di prevederne le conseguenze;
anche la formulazione di giudizi e opinioni sembra nascere esclusivamente da spinte interne soggettive e personali e ciò la espone al rischio di non riuscire a tradurre in azioni i propri intenti e di rimanere bloccata in percorsi rimuginatori che potrebbero assumere forme marcatamente oppositive nelle situazioni di percepito stress.
Relativamente al il ctu ha evidenziato che L'uomo non si mostra preoccupato del giudizio che ER il contesto esterno potrebbe avere su di lui, non ha difficoltà a descrivere caratteristiche personali che, conformisticamente, vengono riconosciute come criticità̀, né ha remore nell'ammettere di esercitare uno scarso controllo sulle proprie emozioni e sul proprio comportamento. Ciò è indicativo della difficoltà del sig. i riconoscere i propri vissuti, di elaborare e mentalizzare le esperienze ER
e, di conseguenza, di reagire adeguatamente ad esse, soprattutto nelle circostanze a forte impatto emotivo. La sua capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa. È rigido nei suoi punti di vista e nelle sue scelte e questo gli renderebbe più difficile la risoluzione dei problemi. Mostra, infine, diffidenza e sospettosità verso il mondo esterno che, in particolari circostanze, potrebbero configurarsi come tratti persecutori. Nella vita affettiva, si mostra ambivalente: se da una parte si mostra chiuso al contatto interpersonale in quanto, a livello profondo, è percepito come pericoloso e minaccioso per l'equilibrio psichico, dall'altro è portato a stringere legami di natura dipendente poiché è grazie all'altro, affettivamente significativo, che traccia confini di sé . L'espressione affettiva risulta non orientata al desiderio di reciprocità ma originata dal bisogno profondo di legarsi all'altro per una definizione di sé, con richiesta implicita che sia l'altro ad adattarsi a quel bisogno;
in tal senso, il rischio è che, se l'altro dovesse sottrarsi al legame dipendente o non dovesse soddisfarne le aspettative, potrebbero innescarsi moti rimuginatori su tematiche marcatamente persecutorie In conclusione emerge una personalità a tratti immaturi associati a componenti narcisistiche profonde che non hanno trovato nutrimento durante il percorso esistenziale, costringendo l'Io ad un ritiro introversivo per evitarne la frustrazione derivante. Ciò̀ sembra aver provocato un innalzamento dei livelli di diffidenza e sospettosità verso il mondo esterno che, nelle situazioni a forte impatto emotivo, potrebbero configurarsi come tratti persecutori in quanto l'assetto difensivo appare particolarmente fragile e non in grado di dare adeguato contenimento a tensioni ed emozioni dirompenti provocando risposte comportamentali poco adattive. Il signor mostra di avere una bassa tolleranza alle ER frustrazioni, che lo mettono in contatto con la parte vulnerabile di sé. Tende a non riconoscere come propri tali sentimenti e ad attribuire all'altro la responsabilità della sua frustrazione, motivo per il quale l'altro diviene fonte di conferma o disconferma di sé.
Quanto alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che La coppia genitoriale, nel lungo percorso di sostegno e valutazione delle competenze genitoriali, ha dimostrato incapacità di tutelare e proteggere i figli dalla loro relazione violenta. hanno assistito a comportamenti violenti tra la madre ed il padre e hanno ER Pt_3 imparato il turpiloquio che deve aver caratterizzato i loro scambi verbali. I bambini esposti a violenza, fisica o emotiva, subiscono danni nello sviluppo, nelle relazioni, nella percezione del mondo come luogo non sicuro ed imprevedibile e non si fidano né di sé stessi né degli altri. Vivono le emozioni e gli stati mentali di chi si prende cura di loro, e ripropongo la violenza nelle relazioni con i pari. e sono stati esposti alla caoticità-imprevedibilità-violenza della coppia ER Pt_3 genitoriale tanto da riproporla in struttura come modalità di relazione tra di loro, fratelli, e con gli altri bimbi ospiti della struttura. Ampia letteratura ricorda che i bambini possono essere colpiti, a breve-medio termini, da vari problemi comportamentali mostrando aggressività, impulsività ed ansia. A lungo termine, gli effetti sono ancora più drammatici perché inibiscono lo sviluppo del sé ed i suoi meccanismi di coping;
vivono in un costante stato di paura che ostacola lo sviluppo dei percorsi neurali. Esporre i bambini a violenza corrisponde, quindi, ad una forma di abuso. Ovvio è che ogni bambino risponderà a modo suo, ma alcuni comportamenti/segnali possono aiutare gli esperti: regressione -come l'enuresi di – sentirsi stordito o confuso, ritiro emotivo, irritabilità e ER malumore, ricerca del dolore, possessività nei giochi. all'arrivo in Casa-Famiglia, mostra ER alcuni dei segnali sopra elencati. Sintomi che sono rientrati con il tempo e che si ripresentano nel bambino in occasione di situazioni di particolare stress come gli incontri con i genitori. , Pt_3 sembra un bambino all'apparenza più sereno. Durante l'incontro con la dr.ssa l'ha più volte Per_5 guardata negli occhi invitandola a giocare con lui a scacchi, perché la madre non era sintonizzata con lui. Pur riconoscendo alla signora la difficoltà di un gioco proposto dal figlio non facile per lei, la signora non ha riconosciuto i bisogni del figlio, diventato grande, ed il linguaggio osservando questa la coppia che si relazionava su due piani diversi tanto che ha soddisfatto Per_6 Pt_3 la mamma mostrando la sua capacità di scrivere le “letterine”. E' che si è preso cura della Pt_3 madre, sia pur come farebbe un bambino di 4 anni;
mentre la madre l'ha invaso di parole, in una comunicazione senza pause ma anche senza intento comunicativo, ma solo espressione di un'ansia angosciante, difficile da arginare.
Con riferimento al quesito sulle capacità genitoriali, il c.t.u. ha evidenziato che La coppia genitoriale: mostra caratteristiche personologiche preoccupanti in quanto l'incastro di coppia Parte_6 rende la coppia altamente psicopatologica con rischio di agiti impulsivi e scompenso sotto stress. Non hanno dimostrato alcuna capacità di sintonizzazione ed identificazione con i bisogni evolutivi dei figli. Il loro invorticarsi in sé stessi li porta a non cogliere le necessità evolutive dei bambini che sono visti solo come un prolungamento narcisistico dei loro personali bisogni di adulti. La coppia non condivide la genitorialità. Non hanno mai aderito a percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali. Il signor insegue la signora nella quotidianità, riparando quando possibile ER Pt_1 alle sue difficoltà, aiutandola a realizzare i suoi progetti di “maternità surrogata” senza però avere un confronto con lei su un piano di realtà. La coppia riconosce, a parole, reciprocamente la “capacità genitoriale dell'altro/a; allo stesso modo, però subdolamente responsabilizza l'altro/a per i problemi che stanno affrontando. Per esempio: lei accusa il marito delle cadute di mentre lui di lei ER dice “racconta tante bugie”. Sono una coppia con un'intimità venata di odio e fantasie distruttive: alta idealizzazione iniziale con conseguente forte de-idealizzazione e persecuzione. In particolare, assume importanza in questi legami la dipendenza non tanto dall'oggetto ma dal legame quale legame d'odio. Se un oggetto d'amore può deludere o abbandonare, un oggetto d'odio rimane sotto il controllo. In questa coppia non c'è spazio mentale per i bisogni evolutivi, presenti e futuri, dei piccoli: . La totale assenza di uno spazio mentale, implica lo stato di abbandono che ER Pt_3 non deve essere inteso in senso concreto, ma principalmente mentale. Se non ho “nella mente” i bisogni di mio figlio come faccio a prevenirli, soddisfarli, riconoscerli quando il bambino agisce i suoi bisogni? , da parte loro, non hanno mostrato legame affettivo, positivo, verso i ER Pt_3 genitori;
i genitori non sono il loro riferimento primario quando sono in difficoltà, ma si rivolgono all'operatore presente -di cui pretendono la presenza all'interno degli incontri nel centro famiglia-. I bambini non chiedono dei genitori e vanno in stress in concomitanza degli incontri con loro.
La dottoressa ha quindi così testualmente concluso: Per_5
La CTU, riconosce al Servizio Sociale, agli operatori del Centro Famiglie e alle Responsabili della struttura “Oasi Celestina Donati”, dove sono attualmente sono collocati i minori, di aver messo in campo ogni risorsa possibile per aiutare, sostenere e modificare i comportamenti e la relazione dei signori con i figli. All'esito del percorso di consulenza, dall'analisi degli atti, dai Parte_6 colloqui con la coppia , dagli incontri di osservazione della relazione Controparte_5 padre-figlio e madre figlio si segnala la totale assenza di capacità genitoriale, preoccupazione materna/paterna per e . Nella mente della coppia, ma anche dei signori e ER Pt_3 ER
non c'è spazio se non per sé stessi e per le loro difficoltà. I signori e Pt_1 Parte_1 Pt_2
hanno mostrato un difetto empatico che li rende incapaci di cogliere i bisogni emotivi-psichici
[...] dei bambini. Riguardo alla relazione che i bambini hanno con i genitori, non sono emersi elementi che possano far supporre un legame d'affetto, protezione e riferimento emotivo, tra ER Pt_3 con i genitori. I referenti affettivi dei bambini sono, al momento, gli operatori della casa famiglia che gli hanno fornito un ambiente stabile e sicuro e gli hanno fatto sperimentare relazioni d'affetto libere da violenze e litigi. D'altra parte, se la casa famiglia ha funzionato da riparatore e stabilizzatore nella vita dei bambini, a lungo andare senza un progetto futuro, rischia di diventare anch'essa iatrogena. Per cui è quanto mai urgente, a parere della scrivente, visto il legame affettivo tra fratelli, costruire un progetto per , insieme. ER Pt_3
Infine, rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, il consulente tecnico di ufficio ha confermato le sue precedenti conclusioni, chiarendo che La CTU leggendo tutti gli atti, nota come i continui interventi, proposte, progetti, hanno creato nei signori l'idea di poter fare Parte_6 qualsiasi cosa, tanto qualcuno li avrebbe certamente aiutati. Tutto è stato fatto per aiutare questa coppia a migliorare la propria capacità genitoriale e la relazione d'affetto con il figlio Loro, ER di tutta risposta, dopo che il bambino, con una diagnosi, era stato inserito in un percorso di cura, vanno a prendersi , cambiano Municipio e fanno saltare tutto il progetto costruito per il figlio Pt_3
Raramente, la CTU, ha incontrato una situazione così “patologicamente incistata” da ER richiedere l'immediata interruzione dei contatti tra i bambini ed i genitori. e hanno ER Pt_3 necessità di un progetto di vita, a protezione del loro futuro sviluppo psico-emotivo, lontano dai signor La CTU conferma le sue conclusioni e concorda con il suggerimento del dr. Parte_6 sulla necessità di creare per i minori un “PROGETTO ADOTTIVO CHIUSO” con la totale Pt_7 rescissione dei legami precedenti. Considerata l'attitudine persecutoria della signora sarebbe Pt_1 auspicabile identificare una coppia, collocataria/adottiva, per e insieme, in un'altra ER Pt_3 regione.
Alla udienza dell'8 maggio 2024 il c.t.u. ha poi fornito alcuni chiarimenti in ordine alle domande formulate dall'avv. Nunzia Ciminelli, la quale ha chiesto in primo luogo di valutare la necessità di ampliare la CTU sui motivi alla base del rifiuto di i incontrare i genitori e inoltre di valutare ER se le esternazioni di ui genitori, in quanto non fatte nella immediatezza del suo collocamento ER in Casa-famiglia, potessero ritenersi frutto di una rielaborazione successiva. La dottoressa Per_5 relativamente al primo rilievo, ha chiarito di aver incontrato separatamente la coppia genitoriale e di averla preparata agli incontri e anche a un possibile rifiuto da parte dei minori di volerli incontrare, e di avere poi parlato con i bambini: aveva aderito e poi era tornato a giocare, aveva Pt_3 ER avuto qualche istante di riflessione e poi aveva detto no, motivando tale diniego con il fatto che i genitori erano violenti, dicevano le parolacce e litigavano. Il c.t.u. ha quindi affermato che ER un ragazzo che si protegge e non vuole tornare a tale situazione, neanche con il pensiero. è Pt_3 meno “rotto”, ne ha risentito di più e ha bisogno di uno spazio ove poter raccontarsi e ER recuperare una sua dimensione interiore .
Con riferimento al secondo punto, il c.t.u. ha così risposto: il bambino è arrivato in struttura con sintomi di enuresi e fantasie suicidarie. Va, inoltre, considerato che nei soggetti giovani, la capacità di recuperare si sviluppa in un ambiente curante e rassicurante. Il fatto che non abbia detto ER determinate cose sin dall'inizio, non vuol dire che non le abbia vissute, ma solo che ha avuto bisogno di tempo per elaborarle e poterle tirare fuori.
La svolta consulenza ha messo in rilievo una serie di gravi criticità di ciascun componente della coppia e la totale assenza, in entrambi, di capacità genitoriale. La coppia, nell'insieme, è stata descritta dal c.t.u. come “altamente psicopatologica col rischio di agiti impulsivi e scompenso sotto stress”.
Anche dalle varie relazioni del Servizio Sociale e della Casa-Famiglia è emerso che i genitori hanno da subito dimostrato scarsa consapevolezza delle esigenze di vita, materiali ed emotive, dei due bambini, e in particolare di affetto da una disabilità diagnosticata (ritardo nelle acquisizioni ER delle competenze motorio-prassiche e di linguaggio) in relazione alla quale il minore era stato sottoposto a trattamento riabilitativo integrato logopedico e psicomotorio, poi interrotto su iniziativa dei genitori, in un primo tempo perché la coppia si era nuovamente recata in Ucraina per “prendere un altro bambino come l'altra volta” e successivamente perché la madre, al fine di beneficiare della percezione del doppio reddito di cittadinanza, si era trasferita con il piccolo presso ER un'abitazione, in Via delle Egadi n. 4, situata in altro quartiere della Capitale, il che aveva determinato Parte il cambio di e il collocamento del minore nelle lunghe liste di attesa della nuova azienda sanitaria.
Dal complesso delle emergenze istruttorie e soprattutto dall'elaborato peritale è emersa la scarsa consapevolezza, da parte di entrambi gli interessati, della gravità degli episodi di frequenti cadute dall'alto che avevano interessato nel giro di appena sei mesi il neonato e la leggerezza con ER la quale gli stessi hanno affrontato l'idea di recarsi nuovamente in Ucraina per “prendere un altro bambino, come l'altra volta”, in alternativa all'acquisto di una casa di villeggiatura, peraltro in un periodo in cui la coppia era già da tempo attenzionata dalle competenti istituzioni e in cui il piccolo era sottoposto a una terapia interrotta proprio a causa dell'allontanamento del nucleo dalla ER città di residenza per il perfezionamento della nuova nascita.
Non possono, inoltre, essere ignorati gli episodi di violenti litigi tra coniugi e di percosse agli stessi minori narrati da questi ultimi in Casa-Famiglia, l'uso di linguaggio volgare e scurrile da parte dei due genitori in presenza dei bambini, il trasferimento di residenza effettuato dalla senza Pt_1 Parte preventivo avviso al Servizio Sociale, con conseguente cambio di in danno di al solo ER scopo di percepire il doppio reddito di cittadinanza. Anche l'episodio del suicidio della nonna, narrato da costituisce indice di scarsa sensibilità della coppia genitoriale relativamente a situazioni ER molto toccanti, alle quali i minori sono stati esposti nel contesto familiare, con inevitabili ricadute sul loro sviluppo psico-fisico.
Entrambi i genitori, allorquando sono stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, dal Servizio Sociale e dal c.t.u., hanno sempre negato situazioni di criticità dei minori, con riferimento al periodo in cui gli stessi vivevano con loro, contestando le chiare evidenze emergenti dagli atti. Entrambi appaiono, a tutt'oggi, scarsamente consapevoli delle proprie responsabilità rispetto alla situazione di incuria e di trascuratezza in cui hanno fatto crescere i minori, tanto che anche nella più recente relazione del Servizio Sociali, pervenuta il 23 giugno 2025, si legge che i suddetti ancora minimizzano sia gli episodi delle cadute di he i violenti litigi che avvenivano tra di loro in presenza della prole. ER
Inoltre, in occasione dell'incontro con l'Assistente sociale i due hanno continuato a parlarsi “l'uno sopra l'altro” confondendo il loro interlocutore, la signora ha continuato a lamentarsi di non aver ricevuto alcun sostegno da parte delle competenti strutture e il ha polemizzato sulla corruzione ER dei servizi, minacciando di volersi vendicare nei confronti di tutti coloro che egli riteneva essere responsabili dell'allontanamento dei propri figli, il tutto senza alcuna presa di coscienza del proprio vissuto, da parte di entrambi i soggetti.
Dalla relazione del c.t.u. è emersa in maniera chiara e incontrovertibile “la totale assenza di capacità genitoriale, preoccupazione materna/paterna per e . Nella mente della coppia, ma ER Pt_3 anche dei signori e non c'è spazio se non per sé stessi e per le loro difficoltà. I signori ER Pt_1
e hanno mostrato un difetto empatico che li rende incapaci di cogliere Parte_1 Parte_2
i bisogni emotivi-psichici dei bambini. Riguardo alla relazione che i bambini hanno con i genitori, non sono emersi elementi che possano far supporre un legame d'affetto, protezione e riferimento emotivo, tra e con i genitori. Ciò, secondo le conclusioni della dottoressa può ER Pt_3 Per_5 comportare effetti gravemente dannosi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale dei minori: e sono stati esposti alla caoticità imprevedibilità-violenza della coppia ER Pt_3 genitoriale tanto da riproporla in struttura come modalità di relazione tra di loro, fratelli, e con gli altri bimbi ospiti della struttura. Ampia letteratura ricorda che i bambini possono essere colpiti, a breve-medio termini, da vari problemi comportamentali mostrando aggressività, impulsività ed ansia. A lungo termine, gli effetti sono ancora più drammatici perché inibiscono lo sviluppo del sé ed i suoi meccanismi di coping;
vivono in un costante stato di paura che ostacola lo sviluppo dei percorsi neurali. Esporre i bambini a violenza corrisponde, quindi, ad una forma di abuso. Ovvio è che ogni bambino risponderà a modo suo, ma alcuni comportamenti/segnali possono aiutare gli esperti: regressione -come l'enuresi di – sentirsi stordito o confuso, ritiro emotivo, irritabilità e ER malumore, ricerca del dolore, possessività nei giochi. all'arrivo in Casa-Famiglia, mostra ER alcuni dei segnali sopra elencati. Sintomi che sono rientrati con il tempo e che si ripresentano nel bambino in occasione di situazioni di particolare stress come gli incontri con i genitori.
Tali conclusioni, a parere di questa Corte, sono pienamente condivisibili. A tal fine, va sottolineato che l'allontanamento dei minori dal contesto familiare è avvenuto per far fronte al notevole peggioramento della già molto critica situazione del nucleo familiare, nonostante i numerosi interventi di sostegno inutilmente attivati per circa cinque anni, sicché, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, deve ritenersi concretamente concessa ai genitori, per un lungo arco temporale, la possibilità di superare le numerose criticità da subito riscontrate nella coppia.
Le relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia, dopo il collocamento dei bambini, hanno dato atto delle condizioni in cui gli stessi versavano al momento dell'ingresso nella struttura e, con il tempo, hanno evidenziato i notevoli progressi fatti dai minori in un ambiente più adatto alle loro esigenze. Emerge dalle relazioni delle Case-Famiglia e del Servizio Sociale che i minori si sono ormai da tempo abituati a un regime di vita del tutto diverso da quello di provenienza, fatto di rispetto verso gli altri, di equilibrio e di sane abitudini, a cui certamente oggi essi non intendono rinunciare. Il c.t.u. ha poi evidenziato che e , all'arrivo in struttura, usavano relazionarsi tra loro e con ER Pt_3 gli altri bambini con parolacce piuttosto pesanti. In struttura hanno fatto un lavoro “certosino” per aiutare i bambini a relazionarsi con un linguaggio rispettoso dell'altro e senza aggressività. ER
e in seguito al collocamento in Casa-Famiglia non hanno mostrato legame affettivo, positivo, Pt_3 verso i genitori;
i genitori non sono il loro riferimento primario quando sono in difficoltà, ma si rivolgono all'operatore presente -di cui pretendono la presenza all'interno degli incontri nel centro famiglia-. I bambini non chiedono dei genitori e vanno in stress in concomitanza degli incontri con loro.
Tale atteggiamento dei bambini, e in particolare il rifiuto di di incontrarsi con i genitori, ER evidenzia la avvenuta rottura dei minori con le esperienze del passato e l'anelito a una vita futura diversa da quella trascorsa all'interno dell'originario nucleo familiare. A fronte della situazione in cui i minori sono a lungo rimasti fino al collocamento in Casa-Famiglia e tenuto conto del lungo tempo trascorso dai bambini in istituto e del mancato avvio, da parte degli odierni appellanti, di adeguati percorsi di psicoterapia per una seria riabilitazione, non può ora ormai più ipotizzarsi la possibilità del recupero delle facoltà genitoriali in tempi brevi, compatibili con l'esigenza dei minori di salvaguardare i grandi progressi fatti in questi anni di distacco dal contesto di provenienza. In definitiva, ad oggi, in mancanza di un effettivo e concreto miglioramento della situazione genitoriale, un rientro dei minori in quel contesto, costituirebbe un pericoloso arretramento verso il passato e vanificherebbe i risultati raggiunti da da , i quali in caso di ripristino ER Pt_3 dell'originario assetto rischierebbero, dopo alcuni anni, di ritrovarsi di nuovo al punto di partenza.
Le risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio e tutti gli ulteriori elementi scaturiti dall'istruttoria di primo grado evidenziati dal primo giudice (relazioni del Servizio Sociale e delle Parte Case-Famiglia, relazione del TSMREE dell' di Roma) consentono quindi senza alcun dubbio di considerare la attuale situazione maggiormente rispondente al best interest dei minori, rispetto ad un loro ipotetico rientro nel contesto familiare, che determinerebbe un inammissibile ritorno a un regime di vita caratterizzato da perdurante totale assenza di capacità in capo a entrambi i componenti della coppia genitoriale.
Relativamente al motivo di appello con il quale si lamenta la violazione del diritto dei minori di crescere nella propria famiglia, va ribadito che la coppia genitoriale in questione non si è dimostrata assolutamente in grado di adempiere ai doveri connessi al ruolo, laddove i minori nella struttura che li ha accolti hanno invece raggiunto significativi miglioramenti, integrandosi nel nuovo ambiente, relazionandosi positivamente tra di loro, con i coetanei e con gli adulti, frequentando la scuola e uniformandosi alle regole loro imposte.
È quindi evidente che essendosi il nucleo originario rivelato assolutamente incapace di fornire le necessarie cure e attenzioni alla prole, non possa configurarsi alcuna violazione del diritto dei minori di crescere nella famiglia di origine.
Significativo, ai fini della valutazione della personalità degli odierni appellanti, è il fatto che a distanza di molti anni dall'iniziativa del PMM, risalente al 2017, nessuno dei due abbia ancora intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità o abbia dimostrato comunque di aver riconosciuto le proprie criticità e di essersi attivato allo scopo di superarle. I due non hanno mai riconosciuto le proprie responsabilità relativamente alle vicende che hanno comportato l'allontanamento della prole, né hanno correttamente percepito le proprie colpe, in relazione alla grave situazione in cui per anni hanno fatto vivere i figli, individuandone le cause esclusivamente in fattori estranei alla loro volontà
o in soggetti terzi.
L'atteggiamento complessivamente assunto dai coniugi rispetto alla vicenda in esame denota, ancora all'attualità, la tendenza dei due appellanti a sottovalutare e a sminuire le situazioni pregiudizievoli che hanno interessato il loro nucleo familiare, oltre che la loro evidente incapacità di svolgere un'adeguata funzione protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situazione emergente dagli atti non sia stata da loro tempestivamente percepita e adeguatamente arginata a suo tempo, allorquando per la prima volta, nel 2017, era intervenuto il Servizio Sociale.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità dei coniugi di riconoscere i bisogni primari, né, tantomeno, quelli emotivo/affettivi dei loro figli e di soddisfare le loro esigenze. Le carenze riscontrate, come si è già detto, appaiono significative e non consentono di ipotizzare la possibilità di un recupero delle capacità genitoriali degli appellanti in tempi compatibili con le esigenze dei minori, i quali, proprio in relazione alla situazione in cui sono stati tenuti nella loro famiglia di origine, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarli, a seguirli e a stimolarli.
Deve al riguardo ribadirsi che il c.t.u. nella sua relazione ha segnalato che La coppia genitoriale: mostra caratteristiche personologiche preoccupanti in quanto l'incastro di coppia Parte_6 rende la coppia altamente psicopatologica con rischio di agiti impulsivi e scompenso sotto stress.
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella specie il diritto dei minori a vivere nella famiglia di origine debba necessariamente recedere, a fronte del prevalente diritto degli stessi a uno stile di vita ispirato a valori maggiormente compatibili con il loro interesse a un sano e armonioso sviluppo psico-fisico, al di fuori del contesto familiare.
L'attuale situazione lavorativa in ultimo documentata dalla oltre a rivelarsi priva di certezza in Pt_1 ordine alla provenienza delle referenze depositate in atti, non riveste, poi, alcun rilevo, a fronte della perdurante mancanza di presa di consapevolezza e coscienza, da parte della donna, delle proprie fragilità e carenze, come chiaramente emerse dagli atti.
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situazione attuale, la capacità della e del di rispondere adeguatamente Pt_1 ER alle esigenze dei figli minori e di offrire agli stessi un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relazione all'età e al livello di maturazione psico-affettiva di ciascuno di loro.
Il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, ha evidenziato che Raramente, la CTU, ha incontrato una situazione così “patologicamente incistata” da richiedere l'immediata interruzione dei contatti tra i bambini ed i genitori. e hanno necessità di un progetto ER Pt_3 di vita, a protezione del loro futuro sviluppo psico-emotivo, lontano dai signor La CTU Parte_6 conferma le sue conclusioni e concorda con il suggerimento del dr. sulla necessità di creare Pt_7 per i minori un “PROGETTO ADOTTIVO CHIUSO” con la totale rescissione dei legami precedenti. Considerata l'attitudine persecutoria della signora sarebbe auspicabile identificare una Pt_1 coppia, collocataria/adottiva, per insieme, in un'altra regione. ER Pt_3
La situazione delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità di rientro dei bambini nel contesto familiare, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della coppia genitoriale, mai superate attraverso idonei percorsi riabilitativi, sia per il lungo tempo ormai trascorso dal momento del distacco genitori-figli, sia per l'età (quasi dieci anni ER
e sei anni e mezzo ) e per l'attuale situazione dei minori, già collocati da circa quattro anni in Pt_3 una strutture che, da quanto emerge anche dalle relazioni del Servizio Sociale e dalla svolta c.t.u., ha saputo offrire loro la sicurezza, la stabilità, la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alla indifferibile esigenza dei minori di mantenere anche in futuro l'attuale equilibrio raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento dei bambini all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluzione certamente non idonea a garantire loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
Va poi anche evidenziato che i coniugi, i quali ormai da tempo vivono separati, non godrebbero di alcun supporto familiare in caso di ricollocamento dei minori presso di loro, in mancanza di parenti idonei a sostenerli. In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Non si ritiene, infine, di dover procedere all'audizione dei minori, in considerazione del fatto che trattasi di bambini di nove e di sei anni già adeguatamente esaminati dal c.t.u., i quali potrebbero ricevere un inutile turbamento dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla loro esperienza.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Non può essere disposto il mantenimento dei rapporti dei minori con la famiglia di origine, perché alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, all'attualità una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse dei bambini, i quali dopo aver superato tutte le carenze riconducibili all'ambiente domestico di provenienza, hanno ora bisogno di mantenere i risultati positivi raggiunti durante la loro permanenza in Casa-famiglia, evitando i confronti con modelli educativi che potrebbero creare nei bambini confusione e tensione, senza assicurare loro alcun concreto beneficio.
Le spese del presente grado devono essere compensate per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuntiti e Parte_1 da con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, il 24 dicembre 2024 e l'11 marzo Parte_2
2025, avverso la sentenza n. 703/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 25 settembre 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere On. dott. Sandro Montanari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 51965/2024 V.G. e 50430/2025 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Egadi n° 4, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ornella Attisano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Reggio Calabria, alla via Nicola Calipari n° 2
APPELLANTE nel proc n. 51965/2024
[...]
, nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Castorina, Parte_2 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco n. 105
APPELLANTE nel proc. n. 50430/2025
E
Avv. Guido Mussini del Foro di Roma (c.f. ), nella qualità di Curatore CodiceFiscale_2
Speciale e difensore dei minori nato in [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
nato in [...] il [...], giusta decreto n. 1796/2022 reso il 26.01.2022 dal Tribunale
[...] Par peri Minorenni di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 176/2021 rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato nel proprio studio, in Roma, Via Eleonora Fonseca Pimentel n. 2
di Roma, quale Tutore dei minori nato in [...] Controparte_1 Persona_1 il 23.01.2016 e nato in [...] il [...] Parte_3
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 703/2024 emessa il 25 settembre 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Parte_3
22.05.2019
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) Accogliere il presente appello in ragione di tutte le doglianze e le motivazioni dedotte in narrativa;
2) per effetto di cui al punto n. 1, modificare e/o revocare la sentenza di primo grado in ordine alla statuita declaratoria di adottabilità dei figli minori e di revoca della responsabilità genitoriale della coppia con interruzione di ogni rapporto genitori -figli minori e avvio per percorso preadottivo a coppia ritenuta idonea;
3) Ripristinare i rapporti genitori figli con immediato reinserimento di questi ultimi presso la parte appellante, con avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla relazione madre-figli;
4) Nella denegata ipotesi di esclusione del reinserimento immediato nel nucleo familiare originario, disporre il necessario affiancamento al nucleo da parte di figure qualificate e/o di una coppia etero familiare di supporto diurno;
5) Consentire ai figli minori di accedere presso l'uno e l'altro genitore con un calendario di rapporti liberi;
6) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dell'appellante, che dichiara di essere antistatario.
Per : Parte_2
via PRINCIPALE : Rigettare per tutte le causali in narrativa le richieste riferibili alla adottabilità ed al divieto dei contatti tra la minore e la madre con condanna di spese, diritti ed onorari a favore del sottoscritto procuratore antistatario
IN SUBORDINE Rinviare al Tribunale dei Minori per le opportune rivalutazioni del caso legate alla rinnovata situazione sociale, economica e familiare riferibile alla madre
Per il Curatore Speciale dei minori (avv. Guido Mussini):
Voglia Codesta Corte rigettare gli appelli proposti dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 Pt_2
e per l'effetto confermare i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Roma con
[...] la sentenza n. 703/2024 pubblicata il 25.11.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 176/2021 AB. Con riserva di ulteriori deduzioni e domande
Il P.G. in data 7 novembre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento degli appelli
Fatto e motivi della decisione
In seguito al ricorso presentato dal PMM ai sensi dell'art. 8 l. 184/1983, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 703/2024 del 25 settembre 2024, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nato in [...] il [...] e nato in [...] Persona_1 Parte_3 il 22.05.2019 e la decadenza di e di dalla responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sui figli minori, confermando il collocamento dei minori in Casa-Famiglia e l'interruzione dei rapporti genitori-figli, con apertura di procedura MAB per il collocamento in idoneo nucleo familiare.
Avverso la pronuncia di primo grado, con distinti ricorsi depositati il 24 dicembre 2024 e l'11 marzo 2025, hanno proposto appello sia la madre, , che il padre dei minori, . Parte_1 Parte_2
I due distinti appelli sono stati riuniti con decreto del Presidente di questa Sezione del 31 marzo 2025.
ha formulato i seguenti motivi: Parte_1
- Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, per non avere il primo giudice individuato alcuni aspetti positivi dei componenti della coppia genitoriale, e in particolare le iniziative e le cure quotidiane verso i figli, manifestate soprattutto dalla Pt_1
- Violazione del diritto dei minori a crescere nella propria famiglia di origine;
- Omessa predisposizione di misure alternative idonee a consentire il riavvicinamento genitori-figli;
- Omessa valutazione delle negligenze delle figure delegate a sostenere genitori e figli;
- Omessa predisposizione di interventi di sostegno diretti a rimuovere la situazione di difficoltà del nucleo familiare.
La appellante ha concluso chiedendo di:
1) Accogliere il presente appello in ragione di tutte le doglianze e le motivazioni dedotte in narrativa;
2) per effetto di cui al punto n. 1, modificare e/o revocare la sentenza di primo grado in ordine alla statuita declaratoria di adottabilità dei figli minori e di revoca della responsabilità genitoriale della coppia con interruzione di ogni rapporto genitori-figli minori e avvio per percorso preadottivo a coppia ritenuta idonea;
3) Ripristinare i rapporti genitori figli con immediato reinserimento di questi ultimi presso la parte appellante, con avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla relazione madre-figli;
4) Nella denegata ipotesi di esclusione del reinserimento immediato nel nucleo familiare originario, disporre il necessario affiancamento al nucleo da parte di figure qualificate e/o di una coppia etero familiare di supporto diurno;
5) Consentire ai figli minori di accedere presso l'uno e l'altro genitore con un calendario di rapporti liberi;
6) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dell'appellante, che dichiara di essere antistatario.
ha formulato i seguenti motivi: Parte_2
1) Errata valutazione, da parte del Tribunale, in relazione alla capacità genitoriale paterna, per non avere il primo giudice adeguatamente valutato gli innumerevoli sforzi compiuti dal genitore per recuperare il rapporto con i figli, aderendo e portando a termine tutti i percorsi proposti, supportando economicamente il nucleo e partecipando regolarmente agli incontri con il Servizio Sociale;
2) Errata valutazione, da parte del Tribunale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per ladichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, non avendo, in particolare, il primo giudice valutato l'interesse dei bambini a mantenere il legame con la famiglia di origine.
L'appellante ha concluso chiedendo di revocare la dichiarazione di adottabilità dei minori e il divieto di contatti genitori-figli, con vittoria di spese.
Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 13 febbraio 2025 sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso introduttivo, per il deposito di memorie e repliche e per il deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente, ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 9 settembre 2025, successivamente differita, per esigenze di ufficio, al 18 novembre 2025.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Guido Mussini, si è costituito in giudizio in data 30 maggio 2025 relativamente a entrambi gli appelli, contestando tutti i motivi di gravame formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto. In particolare, il Curatore ha evidenziato che: la sentenza impugnata era stata emessa in seguito ad una approfondita indagine istruttoria, comprensiva anche di una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione delle competenze genitoriali, che aveva messo chiaramente in luce le gravi criticità manifestate dai genitori, gli atteggiamenti altamente disfunzionali posti in essere dagli stessi e le evidenti difficoltà delle figure parentali, riscontrate nella gestione e nell'accudimento dei figli;
la svolta istruttoria aveva messo in luce un contesto familiare caratterizzato da conflittualità e trascuratezza, non adeguato alla cura e allo sviluppo psicofisico dei due minori, entrambi seguiti dal TSMREE, soprattutto per affetto da un disturbo generalizzato dello sviluppo;
il Tribunale ER per i Minorenni aveva effettuato un corretto bilanciamento tra l'impatto che la definitiva cessazione del legame affettivo genitori-figli avrebbe potuto comportare su questi ultimi e l'interesse dei minori a un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, tenuto conto, a tal fine, anche del lungo periodo di istituzionalizzazione sofferto dai minori;
l'impossibilità di prevedere un mantenimento dei rapporti tra i minori e le figure genitoriali, risultando agli atti sufficienti e non discordanti riscontri negativi circa la capacità genitoriale della madre e del padre.
Il Servizio Sociale del Municipio III di Roma Capitale in data 23 giugno 2025 ha fatto pervenire una relazione di aggiornamento sulla condizione del nucleo familiare in questione, nella quale si legge che il e la convocati dal Servizio, si sono presentati puntuali all'incontro. Nel corso del ER Pt_1 colloquio, la ha lamentato che i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni di Roma sarebbero Pt_1 stati eccessivamente severi nella valutazione operata nei confronti della coppia genitoriale, precisando che sia lei che il erano sempre stati protettivi e affettuosi nei confronti dei bambini, ER
e che gli episodi segnalati in passato dai Servizi (cadute del bambino) costituivano normali incidenti di percorso che possono capitare in tutte le famiglie, così come i litigi tra coniugi costituiscono episodi normali che interessano tutte le coppie. Il Servizio ha evidenziato che la situazione della coppia è rimasta invariata, i due vivono separati, la nell'abitazione di Via delle Egadi n. 4, il in Pt_1 ER zona San Basilio. I due hanno dichiarato che si frequentano regolarmente e che nel tempo il loro rapporto è molto migliorato, non essendoci più discussioni o litigi. La continua a lavorare come Pt_1 baby-sitter presso famiglie private, mentre il è titolare di una pensione sociale, ma spesso si ER rende disponibile per lavori come pittore per amici e conoscenti. Il Servizio ha sottolineato che durante il colloquio i due si sono parlati “continuamente l'uno sopra l'atro”, rendendo difficile seguire il filo del loro discorso, e che entrambi sono molto polemici rispetto all'operato del Servizio Sociale e del Tribunale per i Minorenni di Roma. La signora ha lamentato di non essere mai stata supportata mediante un sostegno genitoriale, mentre il ha denunciato la corruzione dei Servizi, ER che a suo dire guadagnerebbero sulle adozioni dei minori, affermando che la decisione assunta sarebbe dipesa esclusivamente da interessi economici (avrebbe pagato oltre € 2.000,00 per la c.t.u. che è risultata per lui negativa) e minacciando di volersi vendicare con tutti coloro che hanno determinato l'allontanamento dei suoi figli, essendo egli ormai settantatreenne e non avendo pertanto nulla da perdere.
Il PG in data 7 novembre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
Alla udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno concluso come da verbale. Questa Corte ha quindi riservato la decisione.
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Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti, giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda oggetto di causa.
In data 20.01.2017, la Questura di Roma - Commissariato di P.S. “San Basilio” trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma una segnalazione relativa alla situazione di potenziale pregiudizio in cui versava il minore nato a [...] il Persona_1
23 gennaio 2016. Nella relazione veniva evidenziato che il piccolo era stato condotto per ER ben tre volte, a breve distanza di tempo, presso il Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I, il 17 luglio 2016 per una caduta accidentale dal divano, con diagnosi di trauma cranico non commotivo, il 27 agosto 2016 per una caduta accidentale, con diagnosi di trauma cranico e, infine, il 9 gennaio 2017 per una caduta accidentale dal letto, con diagnosi di frattura temporo-parietale destra con fenomeni contusivi emorragici a carico dei tessuti molli e prognosi di giorni 20. Dagli accertamenti espletati dalle Forze dell'Ordine era emerso che la madre dei minori, Parte_1 era stata più volte segnalata per lesioni personali, minacce, danneggiamento e che il coniuge, Pt_2
escusso a s.i.t. nell'ambito del procedimento penale n. 26705/2015 RGNR instauratosi a
[...] carico della moglie, aveva riferito che la stessa era affetta da problemi neurologici e turbe psicologiche, e inoltre che la donna assumeva una terapia farmacologica per la stabilizzazione dell'umore.
In relazione a tale segnalazione, la Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma richiedeva al Servizio Sociale territorialmente competente di effettuare un'indagine socio- familiare sul nucleo. Il Servizio Sociale del Municipio IV di Roma Capitale, con relazione del 3.02.2017, riferiva che il e la avevano raccontato agli operatori i particolari della ER Pt_1 gravidanza e della nascita del piccolo con ambiguità e incertezza, riferendo di essere ricorsi ER alla procreazione medicalmente assistita presso una struttura sanitaria sita in Ucraina. Entrambi i genitori, pur mantenendo un atteggiamento apparentemente collaborativo ed accettando la proposta di inserimento del minore al nido, avevano tuttavia minimizzato gli infortuni accaduti al minore. Inoltre, i due erano disoccupati, il lavorava solo saltuariamente nel campo dell'edilizia e la ER percepiva una pensione di invalidità e disponeva dell'indennità di accompagnamento della Pt_1 madre, malata di Alzheimer.
In relazione ai dubbi sorti in ordine alla nascita del minore, nei confronti del e della era ER Pt_1 stato instaurato un procedimento penale per il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p., essendo i coniugi ricorsi alla tecnica della maternità surrogata, legale in Ucraina, per poi condurre il minore in Italia. All'esito delle relative indagini, la Procura della Repubblica presso il ER
Tribunale di Roma aveva presentato richiesta di archiviazione.
Con ricorso del 7 giugno 2017 il P.M.M., considerato che il sig. risultava padre biologico del ER minore unicamente sulla base di un test del DNA effettuato presso un centro diagnostico non riferibile ad alcuna struttura pubblica né all'ospedale di Kiev, e che la coppia genitoriale non aveva fornito alcuna documentazione medica attestante il riconoscimento da parte del padre all'atto della nascita in ospedale, richiedeva in via pregiudiziale la verifica della “sussistenza del rapporto di paternità biologica tra e nato a [...] cosiddetta maternità surrogata, Parte_2 Persona_1 legalmente praticata in Ucraina... omissis... disponendo CTU per l'esperimento dei necessari accertamenti genetici". Contestualmente, il P.M.M. chiedeva l'emissione del divieto di allontanamento del minore dal territorio nazionale e la pronuncia di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con affidamento del bambino al Servizio Sociale e incarico a quest'ultimo di relazionare in merito alle condizioni del minore all'interno del nucleo familiare.
Con relazione dell'8 agosto 2017, il Servizio Sociale competente dava atto che dalla valutazione effettuata dal sul minore era emerso che quest'ultimo era affetto da Parte_5 ER un “ritardo psicomotorio” per il quale necessitava un monitoraggio frequente. Nella stessa relazione si evidenziava, inoltre, che entrambi i genitori mostravano difficoltà nella comprensione della diagnosi, e che dall'intervento di assistenza domiciliare erano emerse elevate criticità del nucleo familiare, con particolare riferimento alla reale stabilità emotiva della coppia e allo stato di grave disagio e rischio evolutivo in cui versava il minore. Si evidenziava, in particolare, la scarsa capacità della coppia genitoriale di sintonizzarsi sulle esigenze del figlio e la instabilità della coppia, tanto che la aveva comunicato di essersi trasferita con il piccolo presso sua madre, dopo essere Pt_1 ER stata allontanata da casa dal marito, dopo un grave diverbio.
Alla luce di quanto emerso dalla suddetta relazione, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 4 settembre 2017, incaricava il Servizio Sociale del Municipio IV di Roma e i Servizi specialistici della in coordinamento tra loro, di avviare i genitori del minore a un percorso di verifica Parte_5
e rafforzamento delle capacità genitoriali e la alla verifica delle condizioni psichiche e Pt_1 all'attivazione degli eventuali percorsi di cura. Con lo stesso decreto il Tribunale disponeva, inoltre, l'acquisizione della relazione del TSMREE relativa al minore e l'attivazione di ogni più opportuno intervento di sostegno a favore del nucleo.
In seguito all'attività istruttoria espletata e all'acquisizione delle valutazioni effettuate dal CSM (dalle quali, con riferimento alla madre dei minori, era emersa una diagnosi provvisoria di “stato paranoide in soggetto con personalità immatura e deficit cognitivo lieve”, il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 5 marzo 2019, incaricava il Servizio Sociale di avviare l'intero nucleo familiare presso il centro “Giorgio Fregosi” o altra struttura specialistica, al fine di effettuare una valutazione del profilo di personalità dei genitori, nonché delle competenze genitoriali e della qualità delle relazioni con il figlio e di attivare con urgenza un servizio di educativa domiciliare per consentire un attento monitoraggio del nucleo.
Con relazione del 12 giugno 2019 il TSMREE rappresentava che il percorso riabilitativo integrato logopedico e psicomotorio e di linguaggio attivato sul minore (il quale aveva strutturato un comportamento oppositivo provocatorio e un ritardo nelle acquisizioni delle competenze motorio- prassiche) era stato interrotto nel mese di maggio senza alcuna comunicazione.
Con relazione del 25 luglio 2019 il Servizio Sociale competente evidenziava che la coppia si era nuovamente recata in Ucraina per “prendere un altro bambino, come l'altra volta” e che nel nucleo familiare era stato inserito un neonato, . Persona_2
In data 17 gennaio 2020, il (Centro Aiuto Bambino Maltrattato) trasmetteva l'esito delle CP_2 valutazioni espletate nei confronti della coppia genitoriale, dalle quali, in particolare, emergeva che “entrambi i genitori suscitano qualche perplessità per il profilo della personalità individuale e per qualche limite nelle competenze genitoriali, così come emerso dai colloqui individuali e dalla compilazione dei test ... resta il dubbio che le espressioni corporee dei bambini, con i bisogni sottintesi, siano poco comprese e non ottengono il necessario soddisfacimento. Non sembrano particolarmente marcate neanche le capacità di ascolto e di accoglienza di alcuni bisogni fisici ed affettivi soprattutto nella primissima infanzia, quando non siano ancora espressi verbalmente ma attraverso dinamiche psicomotorie;
sembra carente anche la capacità di approcciarsi al mondo infantile con l'accompagnamento e le indicazioni educative competenti. Queste carenze possono essere causate anche dall'assenza di una preparazione alla genitorialità, oltre che da carenze affettive ed emozionali proprie dei signori le cui esperienze di vita relazionale sembrano essere ER Pt_1 state limitate e difficoltose”. Rispetto all'interazione genitori-figli, la medesima relazione evidenziava comunque che “sembra tuttavia mettere in mostra una certa sollecitudine e una esibita attenzione seppure da manuale che, nonostante manchi di una vera empatia, testimonia un pensiero di cura, la cui profondità può essere certamente accresciuta. Sembra perciò opportuno sostenere e monitorare
...omissis... la vita familiare, che deve essere aiutata invitando i genitori a partecipare a qualche attività il cui fine sia approfondire e migliorare la qualità delle competenze genitoriali. Inoltre è necessario garantire ad entrambi i bambini il sostegno adeguato alle esigenze di stimoli e cure attinenti alle caratteristiche proprie dell'infanzia”.
In data 14 aprile 2020 il P.M.M. chiedeva l'estensione del procedimento anche a tutela del minore
, insistendo nelle richieste già formulate con il ricorso del 7 giugno 2017 e ribadendo la Persona_2 necessità di disporre una consulenza tecnica di ufficio per verificare il rapporto di paternità biologica relativamente ai due minori.
Il Servizio Sociale, con relazione di aggiornamento del 22 luglio 2020, rappresentava che la sig.ra aveva effettuato il cambio di residenza per sé e per il figlio maggiore senza informarne Pt_1 ER il Servizio della ASL RM2 IV Distretto, ove il minore era seguito per i necessari trattamenti ER riabilitativi, logopedici e psicomotori, e aveva chiesto la presa in carico del bambino da parte del TSMREE della ASL Roma 1.
In ragione delle elevate criticità genitoriali, così come rilevate in seguito alla svolta istruttoria, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 30 marzo 2021, disponeva la sospensione di e di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_2 Parte_1
e , nominando l'avvocato Guido Musini quale tutore provvisorio degli Persona_1 Persona_2 stessi. Con lo stesso decreto il TMM disponeva consulenza tecnica di ufficio al fine di procedere “alle analisi dei polimorfismi del DNA al fine di escludere o eventualmente accertare la compatibilità biologica tra e con i minori e Parte_2 Parte_1 Persona_1 Persona_3
”, nominando la dott.ssa per l'espletamento delle operazioni peritali. Con il
[...] Persona_4 medesimo provvedimento, i competenti Servizi Sociali (del III e del IV Municipio di Roma) venivano poi incaricati di effettuare tempestivamente una visita domiciliare presso le rispettive abitazioni dei due coniugi e di assumere informazioni in ordine agli istituti scolastici frequentati dai bambini e alla situazione sanitaria di (in particolare in ordine alle attuali terapie in corso), segnalando ER eventuali pregiudizi per i minori.
Dalla relazione del 17 giugno 2021,redatta congiuntamente dal Servizio Sociale di Roma Municipio III e IV, emergeva il permanere di evidenti difficoltà all'interno del nucleo familiare, nonché di una situazione di potenziale pregiudizio per i minori coinvolti, evidenziandosi che in seguito al recente cambio di residenza effettuato dalla si era constatato l'acuirsi delle criticità già riscontrate Pt_1 all'interno del nucleo familiare: la infatti, aveva deciso di separare le residenze, mantenendo Pt_1 ferma quella del marito e del figlio minore presso San Basilio, nel IV Municipio, e di trasferirsi Pt_3 lei, con il figlio nell'abitazione di sua madre, in Via delle Egadi n. 4, al fine di ottenere, come ER da lei stessa riferito, il doppio reddito di cittadinanza, per lei e per il marito (quest'ultimo, peraltro, per sua stessa ammissione, era già pensionato sociale e impegnato in lavori di pittura edile “in nero”). Dalla relazione emergeva che le dichiarazioni rese dalla si rivelavano spesso contraddittorie e Pt_1 incongruenti tra loro: la donna, in merito al sussidio percepito, dapprima aveva dichiarato di essere separata, e successivamente aveva riferito di non aver ancora proceduto alla separazione legale, ma di aver solo incaricato un legale a tale scopo, aggiungendo di aver presentato una denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti subiti nel febbraio 2020; inoltre, in un primo momento la stessa aveva dichiarato di vivere con il solo figlio maggiore presso l'abitazione in località Montesacro, e successivamente aveva detto di viverci con entrambi i figli, mentre, da ultimo, aveva dichiarato “di vivere presso la casa di San Basilio con il marito, frequentando i figli ancora in quel quartiere la scuola”. Il e la venivano segnalati all'Inps. ER Pt_1
Dalla relazione del 17 giugno 2021 emergeva che il cambio di residenza effettuato dalla aveva, Pt_1 di fatto, determinato un'impossibilità di prosecuzione dei trattamenti cui era sottoposto, a ER Parte causa del cambio di tanto che, come segnalato dal competente Servizio Sociale, “non ER sta svolgendo la riabilitazione logopedia né quella neuro psicomotoria da oltre un anno a causa del cambio di residenza fatto senza consultare il Servizio Sociale ed il conseguente ritiro dal Pt_5 di Pietralata, che purtroppo per i tempi di attesa, non è potuto coincidere con l'immediato ingresso presso il di via Dina Galli che oggi ha la competenza territoriale per la residenza di Pt_5
. Dalla stessa relazione emergeva, inoltre, che in data 20.05.2021 era stata congiuntamente ER effettuata dai competenti Servizi Sociali una visita domiciliare, dapprima presso il nuovo domicilio della senza rinvenire nessuno all'interno dell'abitazione, e successivamente presso l'abitazione Pt_1 del ove erano presenti entrambi i coniugi, con il piccolo che riposava. Nell'occasione, ER Pt_3 era stato spiegato alla coppia genitoriale quanto disposto dal TMM con decreto n. 3407/2021, ribadendosi la gravità dei fatti recentemente occorsi e le conseguenze potenzialmente lesive per un sano sviluppo psico fisico dei minori, e in particolare di privato dei necessari trattamenti ER sanitari in relazione al ritardo psicomotorio da cui era affetto. Il padre dei minori nell'occasione aveva assunto un atteggiamento passivo e deresponsabilizzante, mentre la moglie, pur ammettendo di essere
“impulsiva”, nonché preoccupata per la attuale situazione, aveva mantenuto un atteggiamento di chiusura nei confronti dei Servizi coinvolti e scettico quanto alle preoccupazioni destate dai propri comportamenti in ordine alla tutela dei minori. Durante la visita domiciliare, aveva continuato Pt_3
a dormire nella culla, mentre rientrato da scuola, aveva attuato un comportamento oppositivo, ER buttandosi a terra senza ascoltare i genitori e andando in bagno più volte senza chiudere la porta e prendendola a pugni per aprirla.
Il Tutore provvisorio si costituiva in giudizio nel procedimento 1668/2017 VG, mediante depositata il 28 giugno 2021, richiedendo la conferma dei provvedimenti disposti e l'incarico ai competenti Servizi Sociali di garantire la continuazione degli interventi già disposti a tutela del nucleo e, in particolare, di assicurare a l'immediata prosecuzione delle cure e dei trattamenti di cui ER necessitava. All'udienza del 30 giugno 2021 veniva conferito l'incarico peritale. La dichiarava Pt_1 di essere residente in [...], presso l'abitazione della propria madre, ma di recarvisi raramente, dovendo i figli terminare le scuole a San Basilio. La donna dichiarava di aver fatto ricorso alla maternità surrogata e di aver presentato davanti al Tribunale Ordinario di Roma ricorso congiunto Cont per la separazione consensuale;
negava di essere stata in cura presso il , dichiarava di occuparsi personalmente dei figli e di aver portato resso il pronto soccorso unicamente perché caduto ER dal lettino;
affermava di aver sporto denuncia nei confronti del marito per comportamenti maltrattanti nei suoi confronti. Il sentito, continuava ad attribuire la responsabilità dell'accaduto alla ER moglie, confermava l'intenzione di entrambi di separarsi e di andare a vivere in case separate e ammetteva di aver aggredito in un'occasione la moglie (“dopo i calci allo stinco che mi aveva dato la signora io mi sono difeso e le ho dato uno schiaffo e non si dovrebbe fare e l'ho presa al naso e le è uscita una lacrima d sangue, si è fatta la foto ed è andata dai carabinieri a San Basilio”).
Il CTU con nota del 23.07.2021 comunicava di non aver potuto acquisire i campioni biologici per effettuare le operazioni peritali, in quanto il e la dapprima avevano chiesto un Pt_1 ER differimento e, successivamente, avevano rappresentato di essere impossibilitati ad effettuare la CTU, non avendo ottenuto l'ammissione al gratuito patrocino e non riuscendo economicamente a sostenere la relativa spesa.
Disposta la trasmissione degli atti al P.M.M. quest'ultimo, con ricorso del 21.12.2021, chiedeva di definire il procedimento, confermando i provvedimenti assunti, e di disporre l'apertura di un procedimento ex art. 8 l. 184/1983. Nel ricorso, il P.M.M. dava atto che il Tribunale Ordinario di Roma, avanti al quale i coniugi aveva presentato il ricorso per separazione consensuale, aveva affidato i minori alla madre.
Il Servizio Sociale, in accordo con il tutore, nel mese di ottobre 2021provvedeva ad attivare il servizio di educativa domiciliare.
In data 4 gennaio 2022 perveniva al Tribunale una relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente, che evidenziava il perdurare di serie e preoccupanti criticità del nucleo familiare: entrambi i genitori continuavano ad assumere un atteggiamento oppositivo e aggressivo, screditandosi reciprocamente;
gli stessi non mostravano alcuna capacità di comprensione delle finalità degli interventi in atto, con particolare riferimento al servizio di educativa domiciliare, terminato nel mese di dicembre 2021; con riferimento al rapporto genitori-figli, si evidenziava che presentava spesso malesseri e che sul corpo di entrambi i minori erano stati constatati ER numerosi lividi, dovuti alle frequenti cadute ed ai diversi litigi tra fratelli, non essendo i genitori in grado di arginare e gestire i momenti di aggressività e perdita di controllo dei figli. Il Servizio Sociale dava atto che le insegnanti di avevano riferito che il bambino, pur essendosi ben integrato, ER continuava a relazionarsi in maniera superficiale e ad assumere comportamenti particolari per ricevere attenzioni. In conclusione, il Servizio Sociale affermava che “la mancanza di collaborazione a quanto proposto e disposto, la non consapevolezza sulle conseguenze del loro comportamento e l'incapacità di gestione delle dinamiche familiari presenti da parte di entrambi i genitori, continua ad evidenziare importanti preoccupazioni da parte del servizio scrivente, come più volte segnalato”.
Il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto del 26 gennaio 2022 emesso nell'ambito del procedimento 1668/2017 VG, disponeva provvedimenti urgenti riguardanti i minori, e specificamente il loro collocamento in Casa-Famiglia, con divieto di prelievo da parte di chiunque e possibilità di incontrare i genitori in modalità protetta, incaricando il Servizio Sociale del Municipio III, unitamente alla ASL Roma 1, di assicurare ogni opportuno sostegno ai minori, anche terapeutico, previo avvio anche del minore a una valutazione presso il di curare l'esecuzione del Pt_3 Pt_5 provvedimento e di organizzare incontri protetti genitori-figli, secondo le indicazioni del tutore ed in accordo con la casa-famiglia, nonché di effettuare un'indagine socio-ambientale aggiornata sulla condizione del nucleo familiare. Con ulteriore provvedimento in pari data, emanato nell'ambito del procedimento 176/2021 AB, il Tribunale disponeva l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono dei minori. In data 16 marzo 2022, il Servizio Sociale competente comunicava l'avvenuto inserimento dei minori, in data 24 febbraio 2022, presso la struttura “Oasi Celestina Donati”, nella Casa-Famiglia “La magnolia”. In occasione del prelevamento presso le scuole frequentate dai minori, Il Servizio Sociale aveva notato che aveva un vistoso livido sotto l'occhio sinistro, attribuito dal bambino al Pt_3 fratello maggiore. La madre, irreperibile sul cellulare, informata dal marito di quanto stava accadendo, aveva inviato e-mail minatorie al servizio.
In data 29 aprile 2022 veniva svolto un incontro tra il Curatore, la responsabile della Casa-Famiglia e il Servizio Sociale, i quali rappresentavano che dopo un'iniziale tranquillità, aveva ER esplicitato disagio per la mancanza della madre. Nel corso dell'incontro si dava atto che era ER un bambino mite, diffidente e con un'aggressività repressa. Con riferimento a , la responsabile Pt_3 della Casa-Famiglia rappresentava che lo stesso non nominava mai la madre, tendeva ad accentrare l'attenzione su di sé, ad assumere atteggiamenti prepotenti e scortesi (mediante utilizzo di parolacce) e si arrabbiava quando non riceveva quello che voleva. Infine, si dava atto che il bambino presentava delle difficoltà motorie, anche se aveva registrato dei miglioramenti.
Il Servizio Sociale, con relazione di aggiornamento del 3 maggio 2022, dava atto che nel corso del primo incontro genitori-figli, svoltosi in data 13 marzo 2022 il e la non si erano attenuti ER Pt_1 alle regole stabilite dalla struttura, e la responsabile della casa-famiglia aveva, pertanto, chiesto di poter effettuare detti incontri in luogo neutro. In attesa dell'attivazione degli incontri protetti presso il Centro Famiglia Municipale, gli incontri erano stati sospesi. Nella stessa relazione, il Servizio Sociale rappresentava il perdurare dei comportamenti disfunzionali assunti da entrambi i genitori affermando che “non si ravvisa alcun cambiamento importante, né nella sig.ra né nel sig. relativo Pt_1 ER ad una reale consapevolezza circa la loro responsabilità genitoriale, che il loro atteggiamento resta disfunzionale. In base a quanto dimostrato con i loro comportamenti e affermazioni appaiono non in grado di sintonizzarsi in modo adeguato sui reali bisogni dei bambini, soprattutto sui bisogni emotivi, riducendo gli aspetti di cura a questioni concrete e/o economiche. Sarebbe utile realizzare degli incontri protetti valutativi nell'ambito della CTU al fine di definire in tempi brevi il procedimento ed evitare il protrarsi dell'istituzionalizzazione dei minori che sono ancora molto piccoli, e resta tuttavia fondamentale stabilire la relazione di parentela dei signori con i bambini”.
Dalla relazione di aggiornamento della Casa-Famiglia ove erano collocati i minori emergeva che, nonostante l'inserimento fosse avvenuto con tranquillità, sin dai primi giorni, esprimeva un ER senso di avvilimento e di sofferenza per la mancanza della figura materna, della quale domandava frequentemente, senza però mai nominare o chiedere del padre. Successivamente il minore aveva iniziato a familiarizzare con l'ambiente e ad integrarsi e socializzare con il gruppo di bambini. Con riferimento al piccolo , si rappresentava che il bambino si era inserito con naturalezza e Pt_3 spontaneità nel contesto della casa-famiglia, affidandosi ed accettando cure ed aiuto;
il minore, in diverse occasioni, si era svegliato nel cuore della notte e, raggiunto dall'operatore, aveva raccontato i propri vissuti passati, spesso affermando che il padre percuoteva la madre e che quest'ultima faceva lo stesso con lui e con il minore al momento dell'ingresso in Casa-Famiglia utilizzava spesso ER parolacce e bestemmie;
non cercava e non nominava i propri genitori. La medesima relazione Pt_3 dava atto, comunque, di un miglioramento di entrambi i minori a livello comportamentale, relazionale e alimentare.
Il Curatore speciale, costituendosi in giudizio in data 9 maggio 2022 nel procedimento R.G. n. 176/2021, chiedeva l'espletamento di una CTU volta a verificare il rapporto di paternità biologica tra il la e i minori e di confermare gli interventi di sostegno e supporto già attivati per i ER Pt_1 minori. I genitori dei minori, costituitisi a loro volta, chiedevano, previo un più approfondito esame delle loro reali capacità genitoriali, di revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, di disporre il collocamento dei minori presso i genitori e di archiviare il procedimento di verifica dello stato di abbandono e di adottabilità, dichiarandosi disponibili ad un affiancamento alla genitorialità fino alla data ritenuta opportuna.
All'udienza dell'11 maggio 2022, fissata per la contestazione dello stato di abbandono, il ER dichiarava di avere riflettuto, di essersi riappacificato con la moglie e di essersi accordato con quest'ultima per dire al giudice dell'udienza di separazione, fissata per il 2 ottobre 2022, che i bambini sarebbero andati con la madre;
dichiarava, inoltre, di essere disponibile ad aiutare la nella Pt_1 gestione dei bambini, precisando “sono genitore presente, lo sono stato, le cadute dei bambini sono state perché genitore anziano, poi solo tre cadute in sei mesi…se il bimbo cade che posso fare? Porto il bambino al pronto soccorso, dove ho incontrato donne che portavano i figli caduti per dieci volte”. La a sua volta, dichiarava di aver deciso di andare a vivere in un'altra casa per evitare litigi Pt_1 con il marito e che i bambini erano sempre stati entrambi con lei e solo per emergenze con il coniuge;
dichiarava, inoltre, di avere agito impulsivamente quando aveva cambiato residenza al figlio ER non pensando di potergli arrecare un danno, aggiungendo di essersi accorta che il bambino aveva problemi di linguaggio e di deambulazione. In merito agli incidenti occorsi ai minori, la donna affermava che le prime due volte il bambino era caduto a lei dal fasciatoio e l'ultima volta era caduto al padre. Entrambi i genitori, infine, dichiaravano di non essersi sottoposti all'esame biologico perché non avevano il denaro necessario e di essersi riavvicinati “ma la volontà è di separarsi mantenendo un rapporto nell'interesse dei figli”. Nella stessa udienza, il curatore speciale insisteva nella CTU genetica ed il si dichiarava disponibile a sottoporsi alle indagini genetiche e a consegnare la ER documentazione clinica.
In data 30 gennaio 2023 la depositava una memoria nella quale deduceva di essersi separata dal Pt_1 coniuge con decreto del 4 novembre 2022.
Successivamente, la Casa-Famiglia, con relazione del 23 febbraio 2023, riferiva del buon inserimento dei minori e dei progressi da loro conseguiti. Con riferimento agli incontri con i genitori, evidenziava che a partire dal periodo successivo al primo incontro, i bambini erano peggiorati nel loro comportamento, sia in Casa-Famiglia che in ambiente scolastico, manifestando atteggiamenti inadeguati nei confronti degli altri bambini e degli adulti, con calci, pugni, lancio di oggetti, linguaggio scurrile e, per quanto riguarda comportamenti singolari, come nascondere gli ER indumenti sporchi, farsi la pipì addosso o nei vasi di fiori, frequenti episodi di enuresi notturna (soprattutto in . I minori manifestavano rabbia e malessere anche in ambito scolastico, con ER lancio di libri e quaderni per terra, facile distrazione e risposte sgarbate alle maestre, alzando anche le mani sulle stesse ). aveva picchiato il fratello ed entrambi i minori, oltre a non Pt_3 ER parlare spontaneamente dei genitori, manifestavano ansia e angoscia nell'imminenza dell'incontro con gli stessi;
spesso durante il tragitto diceva di non sentirsi bene e di avere “male alla ER pancia”. Sulla base di ciò, il Centro aveva richiesto, in via eccezionale, la presenza di un operatore della Casa-Famiglia durante gli incontri. In più occasioni, veva espresso il desiderio di una ER nuova famiglia.
Il Centro per Famiglie, nella relazione del 3 marzo 2023, riferiva che i minori, durante gli incontri svolti con cadenza quindicinale, apparivano intimoriti e inibiti e rimanevano silenziosi, cominciando a giocare senza interagire con i genitori. Sebbene la madre cercasse in tutti i modi di attirare la loro attenzione, solo interagiva agli stimoli, pur cercando maggiormente il contatto visivo e lo Pt_3 scambio con l'operatore, mentre rimaneva mutacico e con lo sguardo basso, centrato ER esclusivamente verso i suoi giochi e senza ricambiare gli stimoli offerti dai genitori. Alle domande poste da questi ultimi i bambini non rispondevano, restando concentrati sul loro gioco. Le interazioni erano tuttavia aumentate, soprattutto da parte di il quale all'uscita si voltava per mandare un ER bacio alla madre. Gli operatori rilevavano che “i fratelli occupano tutto il tempo giocando e passando senza sosta da un gioco ad un altro senza riuscire a soffermarsi su nessuna attività specifica, in una continua ricerca di riempire il tempo con cose da fare;
non cercano il dialogo, non chiedono ai genitori informazioni su di loro;
sono reticenti nel rispondere alle domande sulla loro vita attuale, non esprimono e non condividono con i genitori i propri vissuti relativi al loro passato in famiglia”. Entrambi i genitori avevano mantenuto un atteggiamento collaborativo e rispettoso. Tuttavia, dopo una interruzione per un mese, a causa della temporanea chiusura del Centro per Famiglie, alla ripresa degli incontri dopo avere messo in atto comportamenti inadeguati, al richiamo ER dell'educatrice aveva reagito dicendo “tanto io mi uccido….così, con il coltello… Da mio papà, mia nonna lo ha fatto ed è andata all'ospedale”, simulando il gesto e successivamente aveva ripetuto la medesima scena anche a scuola. Quando l'operatore, rimasto nella stanza accanto, gli aveva chiesto come si fosse sentito, veva affermato di avere provato agitazione, dicendo di desiderare che ER negli incontri futuri l'operatore fosse sempre presente;
quando gli era stato chiesto se gli avrebbe fatto piacere incontrare i genitori senza che gli portassero dei giochi, “ abbassando lo sguardo e ER mostrando tristezza, ha detto no in quanto non ha desiderio di tornare a vivere con loro perché i genitori si picchiavano, urlavano, dicevano molte parolacce e talvolta alzavano le mai su di lui e
”. Pt_3
Nella relazione della Casa-famiglia in data 24 maggio 2023 veniva evidenziato che pur ER essendo abbastanza autonomo nel farsi la doccia, in più occasioni aveva regolato l'acqua a temperature alte, lamentando poi dolore e chiedendo una crema lenitiva per richiamare l'attenzione su di sé. Anche aveva evidenziato un impellente bisogno di accudimento, calore e protezione, Pt_3 instaurando immediatamente dopo l'inserimento in struttura un legame di attaccamento con gli operatori. Entrambi i fratelli avevano lamentato mal di pancia e altri malesseri fisici quando veniva loro comunicato di doversi recare al “Centro per Famiglie” in occasione degli incontri con i genitori, mutando il tono dell'umore.
Alla udienza del 7 giugno 2023 il Tribunale respingeva l'istanza formulata dal difensore dei genitori al fine di ottenere un incremento degli incontri, procedendo al conferimento dell'incarico per la CTU genetica, all'esito della quale la paternità del era verificata con la probabilità del ER
99,99999999% (cfr. relazione depositata il 2.9.2023).
Alla successiva udienza del 4 ottobre 2023, su istanza del Curatore, il Tribunale disponeva anche una CTU psicologica, al fine di verificare il profilo di personalità e le competenze genitoriali, nonché la qualità della relazione tra i genitori ed i minori.
Nelle more del procedimento, la Casa-Famiglia, con relazione del 6 novembre 2023 alla quale veniva allegata anche la relazione del Centro per le Famiglie, comunicava che all'incontro del 2.11.2023, al quale on aveva voluto partecipare, i genitori, venuti a conoscenza del rifiuto, si erano rivolti ER all'operatore con toni e atteggiamenti minacciosi e il aveva detto a di riferire al fratello ER Pt_3 che avrebbe dovuto essere anche lui presente all'incontro successivo. Al termine dell'incontro, i genitori avevano ripreso a urlare nei confronti dell'educatore, senza preoccuparsi di poter creare turbamento in , il quale aveva assistito a tutto. La madre, mentre il continuava a urlare, Pt_3 ER aveva chiesto al bambino “te ne vai senza salutare?” e si era diretto verso l'educatore Pt_3 prendendogli la mano e rimanendo con lui.
Alla successiva udienza dell'8 novembre 2024 il Curatore evidenziava la situazione di pregiudizio per i minori, comunicando che il Centro per le Famiglie e la Casa-Famiglia avevano ritenuto opportuno sospendere gli incontri genitori-figli e chiedendo di sottoporre la ripresa degli stessi al preventivo parere del CTU.
In data 25 aprile 2024, veniva depositata la CTU.
Successivamente, venivano acquisiti anche i certificati penali e dei carichi penali relativi ai due coniugi, da cui emergeva che il sig. non aveva pregiudizi penali. La sig.ra al contrario, ER Pt_1 era stata condannata in via definitiva per lesioni personali e minaccia nel 2004, e per atti persecutori continuati commessi dal luglio 2014; la stessa aveva inoltre due procedimenti penali pendenti per i reati di violenza privata, minaccia e danneggiamento commessi nel 2015 (in parte dichiarati estinti per prescrizione) e un altro procedimento per minaccia grave commesso in data 24.10.2016, oltre a un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il reato di diffamazione commesso nel 2021.
Alla udienza dell'8 maggio 2024, presenti il Curatore, il Tutore delegato, l'operatore del Servizio Sociale del III Municipio, la responsabile e il CTU, dott.ssa Controparte_4
il e rappresentati in udienza dai rispettivi legali, non comparivano Persona_5 ER Pt_1 personalmente.
Il responsabile della Casa-famiglia riferiva che da quando sono stati sospesi gli incontri ha ER trovato maggiore serenità e tranquillità, si è rifiutato di incontrare i genitori. Rimangono bambini con importanti fragilità. Entrambi chiedono una situazione stabile dal punto di vista familiare”
“Rappresentano in modo diverso, di non voler tornare alla situazione familiare precedente”. Il Curatore rappresentava che dalla CTU emergeva “la profonda sofferenza e la volontà dei bambini di trovare una soluzione familiare diversa”. Il legale del si riportava ai suoi scritti difensivi, Pt_1 facendo presente che “nonostante non ci fosse un provvedimento vero e proprio di sospensione, gli incontri non siano più avvenuti”, e chiedendo al CTU di “ampliare la CTU sui motivi che sono alla base del rifiuto di di incontrare i genitori”. Al riguardo, la dottoressa chiariva che ER Per_5
è un ragazzo che si protegge e non vuole tornare a tale situazione, neanche con il pensiero. ER
è meno “rotto”, e ha risentito di più e ha bisogno di uno spazio ove poter raccontarsi Pt_3 ER
e recuperare la sua dimensione interiore”. In merito al rilievo del difensore sulla circostanza che il minore non aveva fatto queste esternazioni da subito, l'ausiliare chiariva che “il bambino è arrivato in struttura con sintomi di enuresi e fantasie suicidarie. Nei soggetti giovani, la capacità di recuperare si sviluppa in un ambiente curante e rassicurante. Il fatto che non abbia detto ER determinate cose sin dall'inizio, non vuol dire che non le abbia vissute, ma solo che ha avuto bisogno di tempo per elaborarle e poterle tirare fuori”. Il Curatore chiedeva la decadenza dei genitori, il divieto di contatti, la dichiarazione dello stato di abbandono dei minori e l'apertura di un fascicolo (MAB) per il collocamento provvisorio degli stessi a scopo adottivo, con salvaguardia del rapporto tra i due fratelli. Il tutore si associava, mentre il difensore si opponeva alla dichiarazione di adottabilità e, in subordine, chiedeva che i due fratelli non fossero separati.
Trasmessi per il parere gli atti al PMM, quest'ultimo esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità.
Infine, il Tribunale ha emesso la sentenza oggetto di gravame.
***
Ritiene questa Corte che alla luce della approfondita ed esauriente attività istruttoria svolta in primo grado e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti in appello, la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada in questa sede pienamente condivisa. Ed invero, nel corso della complessa vicenda iniziata nel gennaio del 2017 e culminata nella emissione della sentenza del 25 settembre 2024 (oltre sette anni e mezzo) in primo grado sono state acquisite le numerose periodiche relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e quelle della struttura che ha ospitato i minori, è stata svolta una valutazione sui minori da parte del TSMREE della Parte competente e, in ultimo, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio sul profilo di personalità e sulle competenze di entrambi i genitori, nonché sulla qualità della relazione tra genitori e minori, a mezzo della dottoressa Quest'ultima ha proceduto alla valutazione Persona_5
e all'esame clinico forense della coppia genitoriale attraverso colloqui, osservazioni Parte_6 cliniche, analisi delle numerose e dettagliate relazioni dei Servizi Sociali, della Casa-Famiglia e dei decreti del TM. Il Consulente di ufficio e i consulenti di parte hanno concordemente ritenuto necessaria la somministrazione di batteria testologica.
Nel fornire la risposta ai quesiti formulati dal primo giudice, il consulente tecnico di ufficio, delineando il profilo di personalità delle parti, relativamente alla ha evidenziato che La signora Pt_1
mostra delle difese dell'Io severamente de-strutturate in quanto, a fronte di Parte_1 meccanismi razionali potenzialmente adeguati, vi è una difficoltà di esercitare un controllo sulle proprie emozioni e sul proprio comportamento;
indicativo di una certa immaturità nell'assetto personologico, con scarsa propensione all'elaborazione intrapsichica e difficoltà di accedere al proprio mondo emotivo così come di riflettere sulle motivazioni profonde e sulle conseguenze dei propri comportamenti. Quanto sopra lascia sottendere una profonda difficoltà nel tollerare le frustrazioni, che potrebbero sopraggiungere nel confronto con l'ambiente sociale (AS, operatori centro famiglia, educatori Casa Famiglia) e con l'altro (marito e figli) all'interno di una relazione interpersonale, più o meno affettivamente significativa;
nelle circostanze a forte impatto emotivo, pertanto, la donna potrebbe mettere in atto comportamenti impulsivi che potrebbero assumere anche connotazione marcatamente oppositiva senza, però, riconoscerne le motivazioni profonde. La signora mette in atto una forma di chiusura, che si manifesta nel rifiuto dell'altro e che rischia di Pt_1 intraprendere percorsi marcatamente rimuginatori soprattutto quando l'ambiente esterno non corrisponde alle aspettative dell'Io con il rischio che ne vengano compromessi i processi adattivi. Emerge una personalità dai tratti immaturi, caratterizzata da meccanismi di difesa primordiali: di tipo paranoico che potrebbe slatentizzarsi in situazioni a forte impatto emotivo. Si ipotizza la presenza di nuclei depressivi potenzialmente impattanti sull'equilibrio psichico in condizioni di particolare stress. Il pensiero risulta caotico poiché eccessivamente interferito dalle problematiche emotive che irrompono nella sfera cognitiva;
i processi ideativi, pertanto, potrebbero apparire confusi e disorganizzati, spesso non aderenti al piano di realtà. La sig.ra mostra difficoltà nella Pt_1 comprensione/accettazione delle situazioni nella loro complessità, non è in grado di pianificare, organizzare le proprie azioni così come di prevederne le conseguenze;
anche la formulazione di giudizi e opinioni sembra nascere esclusivamente da spinte interne soggettive e personali e ciò la espone al rischio di non riuscire a tradurre in azioni i propri intenti e di rimanere bloccata in percorsi rimuginatori che potrebbero assumere forme marcatamente oppositive nelle situazioni di percepito stress. Da un punto di vista affettivo-relazionale, la sig.ra si mostra ambivalente: se da una Pt_1 parte tende ad evitare il contatto interpersonale con l'ex marito, in quanto, a livello profondo, è percepito come “borgataro” da cui prende le distanze per salvaguardare per la propria immagine, dall'altro lo ricerca attraverso modalità̀ immature a connotazione dipendente poiché è grazie all'altro, affettivamente significativo, che traccia confini di sé e può definirsi all'esterno, senza esperire il timore di una frammentazione del Sé. Nel legame con i figli, sembra aver agito un abbandono del figlio anche in coincidenza di un'accertata diagnosi di ritardo psicomotorio ER
e disturbo del linguaggio, sostituendolo con un altro n psichico in condizioni di particolare stress. Il pensiero risulta caotico poiché eccessivamente interferito dalle problematiche emotive che irrompono nella sfera cognitiva;
i processi ideativi, pertanto, potrebbero apparire confusi e disorganizzati, spesso non aderenti al piano di realtà. La sig.ra mostra difficoltà nella Pt_1 comprensione/accettazione delle situazioni nella loro complessità, non è in grado di pianificare, organizzare le proprie azioni così come di prevederne le conseguenze;
anche la formulazione di giudizi e opinioni sembra nascere esclusivamente da spinte interne soggettive e personali e ciò la espone al rischio di non riuscire a tradurre in azioni i propri intenti e di rimanere bloccata in percorsi rimuginatori che potrebbero assumere forme marcatamente oppositive nelle situazioni di percepito stress.
Relativamente al il ctu ha evidenziato che L'uomo non si mostra preoccupato del giudizio che ER il contesto esterno potrebbe avere su di lui, non ha difficoltà a descrivere caratteristiche personali che, conformisticamente, vengono riconosciute come criticità̀, né ha remore nell'ammettere di esercitare uno scarso controllo sulle proprie emozioni e sul proprio comportamento. Ciò è indicativo della difficoltà del sig. i riconoscere i propri vissuti, di elaborare e mentalizzare le esperienze ER
e, di conseguenza, di reagire adeguatamente ad esse, soprattutto nelle circostanze a forte impatto emotivo. La sua capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa. È rigido nei suoi punti di vista e nelle sue scelte e questo gli renderebbe più difficile la risoluzione dei problemi. Mostra, infine, diffidenza e sospettosità verso il mondo esterno che, in particolari circostanze, potrebbero configurarsi come tratti persecutori. Nella vita affettiva, si mostra ambivalente: se da una parte si mostra chiuso al contatto interpersonale in quanto, a livello profondo, è percepito come pericoloso e minaccioso per l'equilibrio psichico, dall'altro è portato a stringere legami di natura dipendente poiché è grazie all'altro, affettivamente significativo, che traccia confini di sé . L'espressione affettiva risulta non orientata al desiderio di reciprocità ma originata dal bisogno profondo di legarsi all'altro per una definizione di sé, con richiesta implicita che sia l'altro ad adattarsi a quel bisogno;
in tal senso, il rischio è che, se l'altro dovesse sottrarsi al legame dipendente o non dovesse soddisfarne le aspettative, potrebbero innescarsi moti rimuginatori su tematiche marcatamente persecutorie In conclusione emerge una personalità a tratti immaturi associati a componenti narcisistiche profonde che non hanno trovato nutrimento durante il percorso esistenziale, costringendo l'Io ad un ritiro introversivo per evitarne la frustrazione derivante. Ciò̀ sembra aver provocato un innalzamento dei livelli di diffidenza e sospettosità verso il mondo esterno che, nelle situazioni a forte impatto emotivo, potrebbero configurarsi come tratti persecutori in quanto l'assetto difensivo appare particolarmente fragile e non in grado di dare adeguato contenimento a tensioni ed emozioni dirompenti provocando risposte comportamentali poco adattive. Il signor mostra di avere una bassa tolleranza alle ER frustrazioni, che lo mettono in contatto con la parte vulnerabile di sé. Tende a non riconoscere come propri tali sentimenti e ad attribuire all'altro la responsabilità della sua frustrazione, motivo per il quale l'altro diviene fonte di conferma o disconferma di sé.
Quanto alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che La coppia genitoriale, nel lungo percorso di sostegno e valutazione delle competenze genitoriali, ha dimostrato incapacità di tutelare e proteggere i figli dalla loro relazione violenta. hanno assistito a comportamenti violenti tra la madre ed il padre e hanno ER Pt_3 imparato il turpiloquio che deve aver caratterizzato i loro scambi verbali. I bambini esposti a violenza, fisica o emotiva, subiscono danni nello sviluppo, nelle relazioni, nella percezione del mondo come luogo non sicuro ed imprevedibile e non si fidano né di sé stessi né degli altri. Vivono le emozioni e gli stati mentali di chi si prende cura di loro, e ripropongo la violenza nelle relazioni con i pari. e sono stati esposti alla caoticità-imprevedibilità-violenza della coppia ER Pt_3 genitoriale tanto da riproporla in struttura come modalità di relazione tra di loro, fratelli, e con gli altri bimbi ospiti della struttura. Ampia letteratura ricorda che i bambini possono essere colpiti, a breve-medio termini, da vari problemi comportamentali mostrando aggressività, impulsività ed ansia. A lungo termine, gli effetti sono ancora più drammatici perché inibiscono lo sviluppo del sé ed i suoi meccanismi di coping;
vivono in un costante stato di paura che ostacola lo sviluppo dei percorsi neurali. Esporre i bambini a violenza corrisponde, quindi, ad una forma di abuso. Ovvio è che ogni bambino risponderà a modo suo, ma alcuni comportamenti/segnali possono aiutare gli esperti: regressione -come l'enuresi di – sentirsi stordito o confuso, ritiro emotivo, irritabilità e ER malumore, ricerca del dolore, possessività nei giochi. all'arrivo in Casa-Famiglia, mostra ER alcuni dei segnali sopra elencati. Sintomi che sono rientrati con il tempo e che si ripresentano nel bambino in occasione di situazioni di particolare stress come gli incontri con i genitori. , Pt_3 sembra un bambino all'apparenza più sereno. Durante l'incontro con la dr.ssa l'ha più volte Per_5 guardata negli occhi invitandola a giocare con lui a scacchi, perché la madre non era sintonizzata con lui. Pur riconoscendo alla signora la difficoltà di un gioco proposto dal figlio non facile per lei, la signora non ha riconosciuto i bisogni del figlio, diventato grande, ed il linguaggio osservando questa la coppia che si relazionava su due piani diversi tanto che ha soddisfatto Per_6 Pt_3 la mamma mostrando la sua capacità di scrivere le “letterine”. E' che si è preso cura della Pt_3 madre, sia pur come farebbe un bambino di 4 anni;
mentre la madre l'ha invaso di parole, in una comunicazione senza pause ma anche senza intento comunicativo, ma solo espressione di un'ansia angosciante, difficile da arginare.
Con riferimento al quesito sulle capacità genitoriali, il c.t.u. ha evidenziato che La coppia genitoriale: mostra caratteristiche personologiche preoccupanti in quanto l'incastro di coppia Parte_6 rende la coppia altamente psicopatologica con rischio di agiti impulsivi e scompenso sotto stress. Non hanno dimostrato alcuna capacità di sintonizzazione ed identificazione con i bisogni evolutivi dei figli. Il loro invorticarsi in sé stessi li porta a non cogliere le necessità evolutive dei bambini che sono visti solo come un prolungamento narcisistico dei loro personali bisogni di adulti. La coppia non condivide la genitorialità. Non hanno mai aderito a percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali. Il signor insegue la signora nella quotidianità, riparando quando possibile ER Pt_1 alle sue difficoltà, aiutandola a realizzare i suoi progetti di “maternità surrogata” senza però avere un confronto con lei su un piano di realtà. La coppia riconosce, a parole, reciprocamente la “capacità genitoriale dell'altro/a; allo stesso modo, però subdolamente responsabilizza l'altro/a per i problemi che stanno affrontando. Per esempio: lei accusa il marito delle cadute di mentre lui di lei ER dice “racconta tante bugie”. Sono una coppia con un'intimità venata di odio e fantasie distruttive: alta idealizzazione iniziale con conseguente forte de-idealizzazione e persecuzione. In particolare, assume importanza in questi legami la dipendenza non tanto dall'oggetto ma dal legame quale legame d'odio. Se un oggetto d'amore può deludere o abbandonare, un oggetto d'odio rimane sotto il controllo. In questa coppia non c'è spazio mentale per i bisogni evolutivi, presenti e futuri, dei piccoli: . La totale assenza di uno spazio mentale, implica lo stato di abbandono che ER Pt_3 non deve essere inteso in senso concreto, ma principalmente mentale. Se non ho “nella mente” i bisogni di mio figlio come faccio a prevenirli, soddisfarli, riconoscerli quando il bambino agisce i suoi bisogni? , da parte loro, non hanno mostrato legame affettivo, positivo, verso i ER Pt_3 genitori;
i genitori non sono il loro riferimento primario quando sono in difficoltà, ma si rivolgono all'operatore presente -di cui pretendono la presenza all'interno degli incontri nel centro famiglia-. I bambini non chiedono dei genitori e vanno in stress in concomitanza degli incontri con loro.
La dottoressa ha quindi così testualmente concluso: Per_5
La CTU, riconosce al Servizio Sociale, agli operatori del Centro Famiglie e alle Responsabili della struttura “Oasi Celestina Donati”, dove sono attualmente sono collocati i minori, di aver messo in campo ogni risorsa possibile per aiutare, sostenere e modificare i comportamenti e la relazione dei signori con i figli. All'esito del percorso di consulenza, dall'analisi degli atti, dai Parte_6 colloqui con la coppia , dagli incontri di osservazione della relazione Controparte_5 padre-figlio e madre figlio si segnala la totale assenza di capacità genitoriale, preoccupazione materna/paterna per e . Nella mente della coppia, ma anche dei signori e ER Pt_3 ER
non c'è spazio se non per sé stessi e per le loro difficoltà. I signori e Pt_1 Parte_1 Pt_2
hanno mostrato un difetto empatico che li rende incapaci di cogliere i bisogni emotivi-psichici
[...] dei bambini. Riguardo alla relazione che i bambini hanno con i genitori, non sono emersi elementi che possano far supporre un legame d'affetto, protezione e riferimento emotivo, tra ER Pt_3 con i genitori. I referenti affettivi dei bambini sono, al momento, gli operatori della casa famiglia che gli hanno fornito un ambiente stabile e sicuro e gli hanno fatto sperimentare relazioni d'affetto libere da violenze e litigi. D'altra parte, se la casa famiglia ha funzionato da riparatore e stabilizzatore nella vita dei bambini, a lungo andare senza un progetto futuro, rischia di diventare anch'essa iatrogena. Per cui è quanto mai urgente, a parere della scrivente, visto il legame affettivo tra fratelli, costruire un progetto per , insieme. ER Pt_3
Infine, rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, il consulente tecnico di ufficio ha confermato le sue precedenti conclusioni, chiarendo che La CTU leggendo tutti gli atti, nota come i continui interventi, proposte, progetti, hanno creato nei signori l'idea di poter fare Parte_6 qualsiasi cosa, tanto qualcuno li avrebbe certamente aiutati. Tutto è stato fatto per aiutare questa coppia a migliorare la propria capacità genitoriale e la relazione d'affetto con il figlio Loro, ER di tutta risposta, dopo che il bambino, con una diagnosi, era stato inserito in un percorso di cura, vanno a prendersi , cambiano Municipio e fanno saltare tutto il progetto costruito per il figlio Pt_3
Raramente, la CTU, ha incontrato una situazione così “patologicamente incistata” da ER richiedere l'immediata interruzione dei contatti tra i bambini ed i genitori. e hanno ER Pt_3 necessità di un progetto di vita, a protezione del loro futuro sviluppo psico-emotivo, lontano dai signor La CTU conferma le sue conclusioni e concorda con il suggerimento del dr. Parte_6 sulla necessità di creare per i minori un “PROGETTO ADOTTIVO CHIUSO” con la totale Pt_7 rescissione dei legami precedenti. Considerata l'attitudine persecutoria della signora sarebbe Pt_1 auspicabile identificare una coppia, collocataria/adottiva, per e insieme, in un'altra ER Pt_3 regione.
Alla udienza dell'8 maggio 2024 il c.t.u. ha poi fornito alcuni chiarimenti in ordine alle domande formulate dall'avv. Nunzia Ciminelli, la quale ha chiesto in primo luogo di valutare la necessità di ampliare la CTU sui motivi alla base del rifiuto di i incontrare i genitori e inoltre di valutare ER se le esternazioni di ui genitori, in quanto non fatte nella immediatezza del suo collocamento ER in Casa-famiglia, potessero ritenersi frutto di una rielaborazione successiva. La dottoressa Per_5 relativamente al primo rilievo, ha chiarito di aver incontrato separatamente la coppia genitoriale e di averla preparata agli incontri e anche a un possibile rifiuto da parte dei minori di volerli incontrare, e di avere poi parlato con i bambini: aveva aderito e poi era tornato a giocare, aveva Pt_3 ER avuto qualche istante di riflessione e poi aveva detto no, motivando tale diniego con il fatto che i genitori erano violenti, dicevano le parolacce e litigavano. Il c.t.u. ha quindi affermato che ER un ragazzo che si protegge e non vuole tornare a tale situazione, neanche con il pensiero. è Pt_3 meno “rotto”, ne ha risentito di più e ha bisogno di uno spazio ove poter raccontarsi e ER recuperare una sua dimensione interiore .
Con riferimento al secondo punto, il c.t.u. ha così risposto: il bambino è arrivato in struttura con sintomi di enuresi e fantasie suicidarie. Va, inoltre, considerato che nei soggetti giovani, la capacità di recuperare si sviluppa in un ambiente curante e rassicurante. Il fatto che non abbia detto ER determinate cose sin dall'inizio, non vuol dire che non le abbia vissute, ma solo che ha avuto bisogno di tempo per elaborarle e poterle tirare fuori.
La svolta consulenza ha messo in rilievo una serie di gravi criticità di ciascun componente della coppia e la totale assenza, in entrambi, di capacità genitoriale. La coppia, nell'insieme, è stata descritta dal c.t.u. come “altamente psicopatologica col rischio di agiti impulsivi e scompenso sotto stress”.
Anche dalle varie relazioni del Servizio Sociale e della Casa-Famiglia è emerso che i genitori hanno da subito dimostrato scarsa consapevolezza delle esigenze di vita, materiali ed emotive, dei due bambini, e in particolare di affetto da una disabilità diagnosticata (ritardo nelle acquisizioni ER delle competenze motorio-prassiche e di linguaggio) in relazione alla quale il minore era stato sottoposto a trattamento riabilitativo integrato logopedico e psicomotorio, poi interrotto su iniziativa dei genitori, in un primo tempo perché la coppia si era nuovamente recata in Ucraina per “prendere un altro bambino come l'altra volta” e successivamente perché la madre, al fine di beneficiare della percezione del doppio reddito di cittadinanza, si era trasferita con il piccolo presso ER un'abitazione, in Via delle Egadi n. 4, situata in altro quartiere della Capitale, il che aveva determinato Parte il cambio di e il collocamento del minore nelle lunghe liste di attesa della nuova azienda sanitaria.
Dal complesso delle emergenze istruttorie e soprattutto dall'elaborato peritale è emersa la scarsa consapevolezza, da parte di entrambi gli interessati, della gravità degli episodi di frequenti cadute dall'alto che avevano interessato nel giro di appena sei mesi il neonato e la leggerezza con ER la quale gli stessi hanno affrontato l'idea di recarsi nuovamente in Ucraina per “prendere un altro bambino, come l'altra volta”, in alternativa all'acquisto di una casa di villeggiatura, peraltro in un periodo in cui la coppia era già da tempo attenzionata dalle competenti istituzioni e in cui il piccolo era sottoposto a una terapia interrotta proprio a causa dell'allontanamento del nucleo dalla ER città di residenza per il perfezionamento della nuova nascita.
Non possono, inoltre, essere ignorati gli episodi di violenti litigi tra coniugi e di percosse agli stessi minori narrati da questi ultimi in Casa-Famiglia, l'uso di linguaggio volgare e scurrile da parte dei due genitori in presenza dei bambini, il trasferimento di residenza effettuato dalla senza Pt_1 Parte preventivo avviso al Servizio Sociale, con conseguente cambio di in danno di al solo ER scopo di percepire il doppio reddito di cittadinanza. Anche l'episodio del suicidio della nonna, narrato da costituisce indice di scarsa sensibilità della coppia genitoriale relativamente a situazioni ER molto toccanti, alle quali i minori sono stati esposti nel contesto familiare, con inevitabili ricadute sul loro sviluppo psico-fisico.
Entrambi i genitori, allorquando sono stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, dal Servizio Sociale e dal c.t.u., hanno sempre negato situazioni di criticità dei minori, con riferimento al periodo in cui gli stessi vivevano con loro, contestando le chiare evidenze emergenti dagli atti. Entrambi appaiono, a tutt'oggi, scarsamente consapevoli delle proprie responsabilità rispetto alla situazione di incuria e di trascuratezza in cui hanno fatto crescere i minori, tanto che anche nella più recente relazione del Servizio Sociali, pervenuta il 23 giugno 2025, si legge che i suddetti ancora minimizzano sia gli episodi delle cadute di he i violenti litigi che avvenivano tra di loro in presenza della prole. ER
Inoltre, in occasione dell'incontro con l'Assistente sociale i due hanno continuato a parlarsi “l'uno sopra l'altro” confondendo il loro interlocutore, la signora ha continuato a lamentarsi di non aver ricevuto alcun sostegno da parte delle competenti strutture e il ha polemizzato sulla corruzione ER dei servizi, minacciando di volersi vendicare nei confronti di tutti coloro che egli riteneva essere responsabili dell'allontanamento dei propri figli, il tutto senza alcuna presa di coscienza del proprio vissuto, da parte di entrambi i soggetti.
Dalla relazione del c.t.u. è emersa in maniera chiara e incontrovertibile “la totale assenza di capacità genitoriale, preoccupazione materna/paterna per e . Nella mente della coppia, ma ER Pt_3 anche dei signori e non c'è spazio se non per sé stessi e per le loro difficoltà. I signori ER Pt_1
e hanno mostrato un difetto empatico che li rende incapaci di cogliere Parte_1 Parte_2
i bisogni emotivi-psichici dei bambini. Riguardo alla relazione che i bambini hanno con i genitori, non sono emersi elementi che possano far supporre un legame d'affetto, protezione e riferimento emotivo, tra e con i genitori. Ciò, secondo le conclusioni della dottoressa può ER Pt_3 Per_5 comportare effetti gravemente dannosi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale dei minori: e sono stati esposti alla caoticità imprevedibilità-violenza della coppia ER Pt_3 genitoriale tanto da riproporla in struttura come modalità di relazione tra di loro, fratelli, e con gli altri bimbi ospiti della struttura. Ampia letteratura ricorda che i bambini possono essere colpiti, a breve-medio termini, da vari problemi comportamentali mostrando aggressività, impulsività ed ansia. A lungo termine, gli effetti sono ancora più drammatici perché inibiscono lo sviluppo del sé ed i suoi meccanismi di coping;
vivono in un costante stato di paura che ostacola lo sviluppo dei percorsi neurali. Esporre i bambini a violenza corrisponde, quindi, ad una forma di abuso. Ovvio è che ogni bambino risponderà a modo suo, ma alcuni comportamenti/segnali possono aiutare gli esperti: regressione -come l'enuresi di – sentirsi stordito o confuso, ritiro emotivo, irritabilità e ER malumore, ricerca del dolore, possessività nei giochi. all'arrivo in Casa-Famiglia, mostra ER alcuni dei segnali sopra elencati. Sintomi che sono rientrati con il tempo e che si ripresentano nel bambino in occasione di situazioni di particolare stress come gli incontri con i genitori.
Tali conclusioni, a parere di questa Corte, sono pienamente condivisibili. A tal fine, va sottolineato che l'allontanamento dei minori dal contesto familiare è avvenuto per far fronte al notevole peggioramento della già molto critica situazione del nucleo familiare, nonostante i numerosi interventi di sostegno inutilmente attivati per circa cinque anni, sicché, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, deve ritenersi concretamente concessa ai genitori, per un lungo arco temporale, la possibilità di superare le numerose criticità da subito riscontrate nella coppia.
Le relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia, dopo il collocamento dei bambini, hanno dato atto delle condizioni in cui gli stessi versavano al momento dell'ingresso nella struttura e, con il tempo, hanno evidenziato i notevoli progressi fatti dai minori in un ambiente più adatto alle loro esigenze. Emerge dalle relazioni delle Case-Famiglia e del Servizio Sociale che i minori si sono ormai da tempo abituati a un regime di vita del tutto diverso da quello di provenienza, fatto di rispetto verso gli altri, di equilibrio e di sane abitudini, a cui certamente oggi essi non intendono rinunciare. Il c.t.u. ha poi evidenziato che e , all'arrivo in struttura, usavano relazionarsi tra loro e con ER Pt_3 gli altri bambini con parolacce piuttosto pesanti. In struttura hanno fatto un lavoro “certosino” per aiutare i bambini a relazionarsi con un linguaggio rispettoso dell'altro e senza aggressività. ER
e in seguito al collocamento in Casa-Famiglia non hanno mostrato legame affettivo, positivo, Pt_3 verso i genitori;
i genitori non sono il loro riferimento primario quando sono in difficoltà, ma si rivolgono all'operatore presente -di cui pretendono la presenza all'interno degli incontri nel centro famiglia-. I bambini non chiedono dei genitori e vanno in stress in concomitanza degli incontri con loro.
Tale atteggiamento dei bambini, e in particolare il rifiuto di di incontrarsi con i genitori, ER evidenzia la avvenuta rottura dei minori con le esperienze del passato e l'anelito a una vita futura diversa da quella trascorsa all'interno dell'originario nucleo familiare. A fronte della situazione in cui i minori sono a lungo rimasti fino al collocamento in Casa-Famiglia e tenuto conto del lungo tempo trascorso dai bambini in istituto e del mancato avvio, da parte degli odierni appellanti, di adeguati percorsi di psicoterapia per una seria riabilitazione, non può ora ormai più ipotizzarsi la possibilità del recupero delle facoltà genitoriali in tempi brevi, compatibili con l'esigenza dei minori di salvaguardare i grandi progressi fatti in questi anni di distacco dal contesto di provenienza. In definitiva, ad oggi, in mancanza di un effettivo e concreto miglioramento della situazione genitoriale, un rientro dei minori in quel contesto, costituirebbe un pericoloso arretramento verso il passato e vanificherebbe i risultati raggiunti da da , i quali in caso di ripristino ER Pt_3 dell'originario assetto rischierebbero, dopo alcuni anni, di ritrovarsi di nuovo al punto di partenza.
Le risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio e tutti gli ulteriori elementi scaturiti dall'istruttoria di primo grado evidenziati dal primo giudice (relazioni del Servizio Sociale e delle Parte Case-Famiglia, relazione del TSMREE dell' di Roma) consentono quindi senza alcun dubbio di considerare la attuale situazione maggiormente rispondente al best interest dei minori, rispetto ad un loro ipotetico rientro nel contesto familiare, che determinerebbe un inammissibile ritorno a un regime di vita caratterizzato da perdurante totale assenza di capacità in capo a entrambi i componenti della coppia genitoriale.
Relativamente al motivo di appello con il quale si lamenta la violazione del diritto dei minori di crescere nella propria famiglia, va ribadito che la coppia genitoriale in questione non si è dimostrata assolutamente in grado di adempiere ai doveri connessi al ruolo, laddove i minori nella struttura che li ha accolti hanno invece raggiunto significativi miglioramenti, integrandosi nel nuovo ambiente, relazionandosi positivamente tra di loro, con i coetanei e con gli adulti, frequentando la scuola e uniformandosi alle regole loro imposte.
È quindi evidente che essendosi il nucleo originario rivelato assolutamente incapace di fornire le necessarie cure e attenzioni alla prole, non possa configurarsi alcuna violazione del diritto dei minori di crescere nella famiglia di origine.
Significativo, ai fini della valutazione della personalità degli odierni appellanti, è il fatto che a distanza di molti anni dall'iniziativa del PMM, risalente al 2017, nessuno dei due abbia ancora intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità o abbia dimostrato comunque di aver riconosciuto le proprie criticità e di essersi attivato allo scopo di superarle. I due non hanno mai riconosciuto le proprie responsabilità relativamente alle vicende che hanno comportato l'allontanamento della prole, né hanno correttamente percepito le proprie colpe, in relazione alla grave situazione in cui per anni hanno fatto vivere i figli, individuandone le cause esclusivamente in fattori estranei alla loro volontà
o in soggetti terzi.
L'atteggiamento complessivamente assunto dai coniugi rispetto alla vicenda in esame denota, ancora all'attualità, la tendenza dei due appellanti a sottovalutare e a sminuire le situazioni pregiudizievoli che hanno interessato il loro nucleo familiare, oltre che la loro evidente incapacità di svolgere un'adeguata funzione protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situazione emergente dagli atti non sia stata da loro tempestivamente percepita e adeguatamente arginata a suo tempo, allorquando per la prima volta, nel 2017, era intervenuto il Servizio Sociale.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità dei coniugi di riconoscere i bisogni primari, né, tantomeno, quelli emotivo/affettivi dei loro figli e di soddisfare le loro esigenze. Le carenze riscontrate, come si è già detto, appaiono significative e non consentono di ipotizzare la possibilità di un recupero delle capacità genitoriali degli appellanti in tempi compatibili con le esigenze dei minori, i quali, proprio in relazione alla situazione in cui sono stati tenuti nella loro famiglia di origine, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarli, a seguirli e a stimolarli.
Deve al riguardo ribadirsi che il c.t.u. nella sua relazione ha segnalato che La coppia genitoriale: mostra caratteristiche personologiche preoccupanti in quanto l'incastro di coppia Parte_6 rende la coppia altamente psicopatologica con rischio di agiti impulsivi e scompenso sotto stress.
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella specie il diritto dei minori a vivere nella famiglia di origine debba necessariamente recedere, a fronte del prevalente diritto degli stessi a uno stile di vita ispirato a valori maggiormente compatibili con il loro interesse a un sano e armonioso sviluppo psico-fisico, al di fuori del contesto familiare.
L'attuale situazione lavorativa in ultimo documentata dalla oltre a rivelarsi priva di certezza in Pt_1 ordine alla provenienza delle referenze depositate in atti, non riveste, poi, alcun rilevo, a fronte della perdurante mancanza di presa di consapevolezza e coscienza, da parte della donna, delle proprie fragilità e carenze, come chiaramente emerse dagli atti.
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situazione attuale, la capacità della e del di rispondere adeguatamente Pt_1 ER alle esigenze dei figli minori e di offrire agli stessi un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relazione all'età e al livello di maturazione psico-affettiva di ciascuno di loro.
Il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, ha evidenziato che Raramente, la CTU, ha incontrato una situazione così “patologicamente incistata” da richiedere l'immediata interruzione dei contatti tra i bambini ed i genitori. e hanno necessità di un progetto ER Pt_3 di vita, a protezione del loro futuro sviluppo psico-emotivo, lontano dai signor La CTU Parte_6 conferma le sue conclusioni e concorda con il suggerimento del dr. sulla necessità di creare Pt_7 per i minori un “PROGETTO ADOTTIVO CHIUSO” con la totale rescissione dei legami precedenti. Considerata l'attitudine persecutoria della signora sarebbe auspicabile identificare una Pt_1 coppia, collocataria/adottiva, per insieme, in un'altra regione. ER Pt_3
La situazione delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità di rientro dei bambini nel contesto familiare, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della coppia genitoriale, mai superate attraverso idonei percorsi riabilitativi, sia per il lungo tempo ormai trascorso dal momento del distacco genitori-figli, sia per l'età (quasi dieci anni ER
e sei anni e mezzo ) e per l'attuale situazione dei minori, già collocati da circa quattro anni in Pt_3 una strutture che, da quanto emerge anche dalle relazioni del Servizio Sociale e dalla svolta c.t.u., ha saputo offrire loro la sicurezza, la stabilità, la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alla indifferibile esigenza dei minori di mantenere anche in futuro l'attuale equilibrio raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento dei bambini all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluzione certamente non idonea a garantire loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
Va poi anche evidenziato che i coniugi, i quali ormai da tempo vivono separati, non godrebbero di alcun supporto familiare in caso di ricollocamento dei minori presso di loro, in mancanza di parenti idonei a sostenerli. In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Non si ritiene, infine, di dover procedere all'audizione dei minori, in considerazione del fatto che trattasi di bambini di nove e di sei anni già adeguatamente esaminati dal c.t.u., i quali potrebbero ricevere un inutile turbamento dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla loro esperienza.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Non può essere disposto il mantenimento dei rapporti dei minori con la famiglia di origine, perché alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, all'attualità una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse dei bambini, i quali dopo aver superato tutte le carenze riconducibili all'ambiente domestico di provenienza, hanno ora bisogno di mantenere i risultati positivi raggiunti durante la loro permanenza in Casa-famiglia, evitando i confronti con modelli educativi che potrebbero creare nei bambini confusione e tensione, senza assicurare loro alcun concreto beneficio.
Le spese del presente grado devono essere compensate per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuntiti e Parte_1 da con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, il 24 dicembre 2024 e l'11 marzo Parte_2
2025, avverso la sentenza n. 703/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 25 settembre 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)