Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 27/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5040/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. PISCONE ALESSIA CIRA e GIORGIO RAGO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. RICCHIUTI ANDREA nonché
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO LONGO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.6.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto che:ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_3
, di San Giovanni Rotondo a far data dal 16/12/2015 al
[...]
28/02/2022 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico di Ruolo, come da certificazione di servizio rilasciata in data 06/07/2022, prot. n. 1987/013; ha usufruito, all'epoca del rapporto di lavoro intrattenuto con l' , del trattamento Controparte_3
economico mensile lordo conforme al CCNL Comparto Sanità, Biennio economico
2016-2018, Categoria D1; ha in particolare percepito la retribuzione base pari ad €
1.993,30, corrispondente alla tabella retributiva afferente il CCNL comparto Sanità all'epoca in vigore;
ha presentato istanza congiunta datata 02/08/2021, ed acquisita al
[...]
dipendente della ASL GI presso il Servizio di Laboratorio Analisi del Per_1
P.O. di San Severo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di CPS-Tecnico di Laboratorio Biomedico Cat. D, formale richiesta di trasferimento attraverso l'attivazione della mobilità a compensazione;
con comunicazione del 06/10/2021 l' ha Parte_2
Per_ concesso il nulla osta al trasferimento della dottoressa dall'ASL GI all' con la qualifica di Collaboratore Controparte_3
Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
con deliberazione del Direttore Generale n. 1830 del 17/12/2021 la ASL GI ha concesso parere favorevole all'attivazione della mobilità per compensazione tra la
[... dottoressa e la dottoressa , dipendente dell' Persona_1 Parte_1 CP_3
, di fatto concedendo il nulla osta al trasferimento Pt_2 Controparte_3 della dottoressa dall' all'ASL Parte_1 Controparte_3
GI; detto provvedimento è stato notificato alle parti interessate;
in data
28/02/2022 ha sottoscritto con l'ASL GI il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a seguito della predetta mobilità compensativa;
mentre nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze con l'
[...]
le era stato riconosciuto il livello retributivo D1 di CP_3 Controparte_3
cui al CCNL Comparto Sanità, a seguito del trasferimento presso l'ASL GI le era stato riconosciuto a far data dal 01/03/2022 il livello retributivo D, con conseguente peggioramento delle condizioni economiche applicate al rapporto di lavoro.
Tanto premesso in punto di fatto la ricorrente ha denunciato l'illegittimità del comportamento serbato dalla Asl in quanto contrario al disposto di cui agli articoli 52 del ccnl Comparto Sanità, all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001. La ricorrente, in particolare ha dedotto che la procedura di mobilità determina una mera modifica soggettiva della figura datoriale sì da configurarsi come cessione del contratto ex art. 1406 c.c. la quale si verifica nel corso di un rapporto già instaurato senza determinare la costituzione ex novo di un rapporto lavorativo di pubblico impiego né una sua novazione;
con la conseguenza che dipendente trasferitosi per mobilità deve conservare l'anzianità, la qualifica e il trattamento economico di cui beneficiava presso l'ente di provenienza. In conclusione la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Previo accertamento incidentale dell'illegittimità e conseguente disapplicazione degli atti amministrativi presupposti (prodromici e/o strumentali alla stipula del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 28/02/2022 con l'ASL convenuta) dichiarare, anche ex art. 36 Cost., il diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza dal 01/03/2022 (o dalla data che sarà ritenuta di giustizia) nel livello retributivo di cui alla Categoria D1 del ccnl Comparto Sanità del 21/05/2018, e successive modificazioni e integrazioni, corrispondente al trattamento economico già dalla medesima goduto alle dipendenze dell' Controparte_3
salvo miglior trattamento ritenuto applicabile ex art. 36 Cost. anche a seguito del rinnovo del ccnl Comparto Sanità; 2) per l'effetto in applicazione delle tabelle retributive di cui al ccnl Comparto Sanità condannare l'ASL FOGGIA,
[...]
, al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
medio tempore maturate a far data dal 01/03/2022 al 01/03/2023 secondo il livello retributivo di spettanza cat. D1, quantificate in € 2.365,24, oltre alle differenze retributive mensili maturate e maturande sino alla pronuncia della sentenza, salvo diversa maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo;
3) Condannare l'
[...]
all'adeguamento Controparte_4
economico riconosciuto in ordine ad Sanità indennità ed accessori previsti dal livello retributivo D1 di appartenenza nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale a far data dal 01/03/2022, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto anche del rinnovo del ccnl Comparto Sanità;” vinte le spese di lite.
L'Asl GI, regolarmente costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto integrale.
CP_ Costituitosi anche l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accerta-mento –in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e CP_2 degli accessori di legge sino al saldo”. La causa di natura documentale, è stata rinviata per decisione all'udienza del
27.3.2025. Quindi alla predetta udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Innanzitutto non costituisce oggetto del contendere tra le parti la vicenda fattuale così come rappresentata dalla parte ricorrente nel proprio atto introduttivo ed innanzi riassunta.
Invero, costituisce oggetto del contendere tra le parti solo il diritto della parte ricorrente alla conservazione presso la del livello di inquadramento D1, CP_5
livello pacificamente attribuito presso il presso il precedente datore di lavoro,
IRCCS), in epoca antecedente Controparte_3
all'avvenuta mobilità.
Orbene, tra le opposte prospettazioni propugnate dalle parti, si ritiene di dover condividere quella sostenuta dalla parte resistente, laddove ha dato rilievo alle pattuizioni intervenute tra le parti al momento del passaggio tra i datori di lavoro ed agli atti che avevano preceduto la formalizzazione della cessione. L'Asl GI, in particolare, ha valorizzato il consenso volontario, espresso appunto dalla ricorrente mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro stipulato con la azienda resistete, ove era chiaramente indicato il livello di inquadramento attribuito.
Invero, la prospettazione difensiva della Asl GI è conforme a quanto sostenuto a più riprese dalla Corte di Cassazione, laddove ha sostenuto che: “ In caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito.” (Cass. Sez.
L - , Sentenza n. 30875 del 22/12/2017; in senso conforme vedasi Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 5086 del 26/02/2024).
Giova per chiarezza espositiva riportare alcuni passaggi motivazionali della succitata sentenza, inerente fattispecie analoga alla presente: “ E' fondato anche il secondo motivo, con il quale l' censura il capo della sentenza impugnata che ha Pt_3
escluso ogni rilevanza delle pattuizioni intervenute al momento del passaggio fra amministrazioni e degli atti che avevano preceduto la formalizzazione della cessione.
E' incontestato che l' aveva accolto la domanda di mobilità presentata dalla CP_2
come si è detto docente di ruolo della scuola elementare, comunicando Parte_4
alla stessa che all'atto del trasferimento sarebbe stato attribuito «il secondo livello retributivo dell'Area B, profilo amministrativo (equivalente e di pari grado rispetto alla qualifica rivestita presso l'ente di provenienza)...» ( doc. 4 delle produzioni di parte resistente 10grado). Il passaggio, attuato con decorrenza dal 1° settembre
2003, si è verificato nella vigenza del testo originario dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001 che autorizzava le amministrazioni, previo consenso dell'ente di appartenenza,
a «ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento» e attribuiva alla contrattazione collettiva nazionale il potere di definire le procedure ed i criteri generali per l'attuazione della mobilità.
Il legislatore è poi intervenuto più volte a modificare il testo normativo e, oltre a ricondurre il passaggio all'istituto della cessione del contratto ( art. 16, comma 1, della legge n. 246/2005), già con l'art. 5, comma 1-quater del d.l. 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di attivare le procedure di mobilità prima di ricorrere a nuove assunzioni.
Tutte le versioni della norma succedutesi nel tempo, a partire da quella originaria, hanno sempre rimarcato che il passaggio diretto presuppone l'assenso dei soggetti coinvolti nella vicenda modificativa ed in tanto è possibile in quanto sussista nell'amministrazione di destinazione la vacanza in organico del posto al quale il dipendente che domanda la mobilità chiede di essere assegnato.
3.1. Per il legislatore, quindi, il passaggio diretto rappresenta innanzitutto uno strumento di attuazione dei principi enunciati nell'art. 1 del d.lgs. 165 del 2001 perché consente di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni, accrescendone l'efficienza e assicurando nel contempo il contenimento della spesa complessiva per il personale.
Peraltro, a differenza dei diversi istituti disciplinati dagli artt. 31 e 33 dello stesso decreto, ai fini della mobilità individuale assume rilievo la volontà del singolo dipendente il quale, evidentemente, richiederà il passaggio per soddisfare esigenze connesse alla vita personale, come può accadere nei casi in cui la mobilità comporti uno spostamento del luogo di prestazione dell'attività lavorativa, o anche professionale, ove la modifica soggettiva possa consentire in prospettiva un diverso sviluppo di carriera.
Occorre ancora precisare che l'avere ricondotto l'istituto alla cessione del contratto porta ad escludere una soluzione di continuità nel rapporto, come chiarito dalle
Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. 12.12.2006 n. 26420) e tuttavia non comporta che restino immutate le reciproche obbligazioni, perché il passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro determina l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, ancorché sia conservata l'anzianità pregressa e venga garantita al lavoratore la conservazione del trattamento economico goduto nell'amministrazione di provenienza, eventualmente attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam.
3.2. Valorizzando la ratio dell'istituto e le finalità perseguite dal legislatore questa
Corte ha già affermato che «dall'intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento in ragione della qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell'Amministrazione di provenienza, atteso che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista. La domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall'Amministrazione di destinazione, né dall'atto di quest'ultima, che dà corso al passaggio, può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto.» ( Cass.
5.10.2016 n. 19925
e negli stessi termini Cass.
2.1.2017 n.2 ).
3.3. Per le medesime ragioni evidenziate nelle richiamate pronunce, condivise dal
Collegio, si deve escludere che il dipendente la cui domanda di mobilità sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza verificatasi nell'ente di destinazione ed abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, possa poi contestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere all'interno dell'ente di destinazione con un diverso e superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive. Ove ciò fosse consentito si finirebbe per alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e verrebbero mortificate proprio quelle esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche mirano ad assicurare in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97. L'amministrazione di destinazione, infatti, si vedrebbe imposto un rapporto di lavoro relativo ad una posizione diversa da quella vacante, per la quale aveva ritenuto di doversi avvalere della mobilità, e ciò si risolverebbe in una violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, come già evidenziato, in tutte le versioni succedutesi nel tempo ha sempre individuato nella vacanza del posto in organico una condizione imprescindibile e necessaria per l'attivazione della procedura.
3.4. Non è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che l'accettazione di un inquadramento non corrispondente alla professionalità posseduta nell'ente di provenienza costituirebbe un patto di demansionamento illecito, come tale non ostativo alla domanda di ripristino della legalità violata.
Dette conclusioni non considerano le peculiarità proprie del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e dell'istituto del passaggio diretto che, come si è già detto, risponde anche ad un interesse del lavoratore il quale è messo in condizione di conoscere il posto che andrà a ricoprire nell'ente di destinazione ed il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto ed è libero di non accettare il passaggio. Ove manifesti il suo assenso, evidentemente perché ritenga prevalenti interessi personali (proprio perché tali non tipizzabili a priori) che rendono per lui più conveniente il passaggio, non potrà poi revocare l'assenso dato e pretendere di rimanere all'interno dell'ente di destinazione in una posizione diversa rispetto a quella oggetto della procedura”. Dall'orientamento giurisprudenziale innanzi riportato si desume chiaramente che in caso di mobilità volontaria, le pattuizioni intervenute tra le parti al momento del passaggio e gli atti che hanno preceduto la formalizzazione della cessione, sono oggettivamente rilevanti, poiché cristallizzano i connotati del rapporto di lavoro presso l'ente di destinazione (tra cui l'inquadramento del lavoratore).
E' invero evidente che l'istituto della mobilità volontaria parte anche dalla volontà del lavoratore;
con la conseguenza che egli al momento della domanda e poi della sottoscrizione del contratto esprime il suo interesse a rivestire il posto per cui ha chiesto la mobilità.
Peraltro, una variazione di inquadramento non appare consona al rispetto del principio ex art. 97 Cost.. La disciplina della mobilità volontaria del dipendente pubblico, infatti, prevede che l'ente di destinazione, dispone l'acquisizione del nuovo personale sulla base di una formale ricognizione delle proprie dotazioni.
Ne consegue che il dipendente trasferito deve essere inserito nell'Amministrazione di destinazione in base a ciò che in primo luogo risulta dalla domanda di mobilità, primo atto con cui inizia la procedura di mobilità, poiché e sulla base di tale richiesta che l'amministrazione valuta il proprio interesse ad assumere il lavoratore.
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dalla , la ricorrente CP_5
ha espressamente manifestato il suo consenso al trasferimento, mediante l'istituto della mobilità compensativa, presso la con inquadramento nel profilo CP_5
professionale di Tale consenso è Controparte_6
stato manifestato dapprima nella istanza di mobilità e successivamente nel contratto di lavoro.
Infine, dalla circostanza che l abbia, in epoca successiva alla missiva inoltrata CP_5
dalla ricorrente, aumentato leggermente aumentato l'importo della sua retribuzione, non costituisce affatto, come sostenuto nelle note per la trattazione scritta “un implicito riconoscimento dei fatti per cui è causa”, sia in quanto non risulta modificato il livello di inquadramento attribuito alla lavoratrice sia in quanto l'importo della retribuzione non corrisponde a quello tabellarmente previsto per il superiore inquadramento rivendicato in questa sede.
In tale prospettiva, quindi, la domanda attorea appare infondata, sicchè deve essere rigettata.
L'obiettiva peculiarità della questione, la complessità della normativa di riferimento, nonché il silenzio serbato dall'amministrazione in fase amministrativa, laddove sebbene compulsata dalla ricorrente non ha esplicitato le ragioni sottese all'inquadramento attribuito, costringendola a promuovere il presente giudizio, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5040 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
GI, dopo l'udienza del 27.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti