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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 855/2024 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 04/12/2024, hanno esposto che: il giorno 29.12.2015, in New York City, hanno contratto matrimonio civile, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Roma - Atto n. 226 - Parte II - Serie C17 -
Anno 2016; dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1. le parti concordemente decidono di radicare la presente procedura avanti il
Tribunale di Sulmona, presso il comune di residenza del sig. Pt_1
2. le parti vivranno separate e nel reciproco rispetto, stabilendo liberamente ove eventualmente trasferire la propria residenza e/o la propria dimora;
3. le parti, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti, non reclamano l'uno dall'altra alcun diritto al mantenimento, né altra pretesa economica;
4. le parti intendono siglare coevo separato accordo per provvedere alla composizione e alla tutela dei propri residui comuni interessi di natura economico patrimoniale, ivi quindi non dedotti, in coerenza con quanto già accaduto a far data dalla interruzione della convivenza, tale separata concertazione privata non vertendo su diritti indisponibili né sul contenuto necessario dell'accordo di separazione;
5. le parti non hanno beni di alcun tipo in comproprietà né in comune, non sono cointestatari di rapporti con istituti di credito, non condividono esposizioni debitorie, e non hanno quindi rapporti derivanti dal coniugio o ad esso correlati da definire in seno alla separazione personale;
6. la domandata pronuncia riguarderà quindi unicamente lo status dei ricorrenti;
7. le parti prestano il consenso al rilascio dei relativi passaporti;
8. le parti intendono non riconciliarsi e rinunciare a comparire per i tentativi di rito avanti la competente Autorità.
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 855/2024 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 04/12/2024, hanno esposto che: il giorno 29.12.2015, in New York City, hanno contratto matrimonio civile, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Roma - Atto n. 226 - Parte II - Serie C17 -
Anno 2016; dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1. le parti concordemente decidono di radicare la presente procedura avanti il
Tribunale di Sulmona, presso il comune di residenza del sig. Pt_1
2. le parti vivranno separate e nel reciproco rispetto, stabilendo liberamente ove eventualmente trasferire la propria residenza e/o la propria dimora;
3. le parti, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti, non reclamano l'uno dall'altra alcun diritto al mantenimento, né altra pretesa economica;
4. le parti intendono siglare coevo separato accordo per provvedere alla composizione e alla tutela dei propri residui comuni interessi di natura economico patrimoniale, ivi quindi non dedotti, in coerenza con quanto già accaduto a far data dalla interruzione della convivenza, tale separata concertazione privata non vertendo su diritti indisponibili né sul contenuto necessario dell'accordo di separazione;
5. le parti non hanno beni di alcun tipo in comproprietà né in comune, non sono cointestatari di rapporti con istituti di credito, non condividono esposizioni debitorie, e non hanno quindi rapporti derivanti dal coniugio o ad esso correlati da definire in seno alla separazione personale;
6. la domandata pronuncia riguarderà quindi unicamente lo status dei ricorrenti;
7. le parti prestano il consenso al rilascio dei relativi passaporti;
8. le parti intendono non riconciliarsi e rinunciare a comparire per i tentativi di rito avanti la competente Autorità.
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco