Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 8983
/2023
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3
[...]
Parte 4 nella qualità di eredi del rappresentati e difesi Persona 1 dagli avv.ti MAZZA ANTONELLO MARIA domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/07/2023, il ricorrente dichiarava:
di avere ricevuto, con tre missive del 13 novembre 2021, comunicazione dell' CP_1 con la quale l' CP 1 rappresentava di avere respinto le prestazioni a sostegno del reddito per gli anni 1994, 1999 e 2000 (per un indebito totale di 26.172,09), in virtù del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli stessi anni;
- che avverso i predetti provvedimenti veniva presentato ricorso amministrativo che il predetto disconoscimento era stato impugnato con ricorso rubricato al n.
8223/2020 Tribunale di Napoli Nord, definito con sentenza n. 2579/2023, che, in
- che, con comunicazione del 12 novembre 2021, l'Istituto rappresentava la cancellazione dei contributi relativi all'anno 1994;
che l'CP 1 non aveva tenuto in considerazione quanto statuito dalla sentenza n.8223/2023 Tribunale di Napoli Nord;
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
L'CP 1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva dichiarando che la sentenza n.2579/2023 RG n.
8223/2020 Tribunale di Napoli Nord era stata impugnata dall' CP 1, con ricorso iscritto al n.2590/2023 RG Corte d'Appello di Napoli.
All'odierna udienza lette le note di trattazione depositate dalle parti la causa veniva decisa con sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata anche alla luce della decisione della
Corte di Appello di Napoli di cui si condividono le argomentazioni
Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4- 17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000,
n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227); "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto...."(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012 - Rv. 623364).
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà dicui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo C. Cass. Sez. L, Sentenza n.2739 dell'11/02/2016 -Rv.
638722: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n.
28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)".
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Nel caso di specie, alla luce delle valutazioni istruttorie operate in sede di Appello, non può reputarsi utile la produzione di documenti di pagamento delle prestazioni rese dal defunto (v. buste paga in atti e modello CUD) per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali, in primo luogo,
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la sottoposizione all'eterodirezione. Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 -
Rv. 639167 01) . Nella specie manca l'istruttoria orale non ha la funzione di soccorrere, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro e ai profili qualificanti dell'eterodirezione.
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Le spese di lite non sono dovute alla luce della dichiarazione in atti ex art. 152 disp att.
срс.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte 1 Parte 2 Pt 3
[...] Parte 4 nella qualità di eredi del Persona 1 contro l' Controparte_1 in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso
Dichiara non dovute le spese di lite
Aversa 14/04/2025
Il Giudice
Federica Acquaviva Coppola