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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 345/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATAPANO ASSUNTA, elettivamente domiciliato in VIA ANFITEATRO
LATERIZIO 127 80035 NOLA (NA) presso il difensore avv. CATAPANO ASSUNTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO CP_1 C.F._2
TO, elettivamente domiciliata in VIA NAPOLI 76 80013 CASALNUOVO
DI NAPOLI (NA) presso il difensore avv. ESPOSITO TO
NC PI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
ESPOSITO TO, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI 76 80013
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) presso il difensore avv. ESPOSITO TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
ESPOSITO TO, elettivamente domiciliata in VIA NAPOLI 76 80013
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) presso il difensore avv. ESPOSITO TO
1 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso il presente procedimento nei confronti dei fratelli Parte_1 CP_1
, CE PI e , esponendo nel ricorso introduttivo quanto
[...] Controparte_2
segue:
“PREMESSO CHE A. I ORi , , NC, e TO Controparte_2 CP_1 CP_3 sono RM, come risulta dalla dichiarazione di successione della madre Per_1
(cfr. all.1).
[...]
B. Entrambi i genitori decedevano, la SI.ra in data 30.10.2019 e il Persona_1 OR in data 29.05.2021 cosi, come si evince dai certificati di morte ivi Parte_2 allegati (cfr. all.8); C. Il , da ultimo, decedeva presso il suo domicilio in Castel Bolognese Parte_2
(RA), come da certificato ivi alleato (cfr.all.8); D. Il OR ha rinunciato all'eredità di entrambi, come da Parte_3 documentazione ivi allegata (cfr. atto di rinuncia del 13.01.2023 all.7) E. Il OR , odierno ricorrente, in comune accordo con i fratelli Parte_1
e sorelle, ha prestato in residenza assistenza morale e materiale ai genitori, gravemente malati, e dal mese di luglio 2017 sino al 30 ottobre Parte_2 Persona_1
2019, allorquando decedeva la SI.ra presso la casa degli stessi in Persona_1
Casoria (NA) (cfr. certificato di morte di all.8) Persona_1
F. In detto lasso temporale, per precisione 28 (ventotto) mesi, il Parte_1 non solo offriva esclusivamente la propria presenza ed assistenza materiale e morale agli anziani genitori ma per di più pagava molteplici spese mediche e non (a titolo esemplificativo e non esaustivo: badanti, INPS per contributi, esami medici strumentali, farmacia, utenze, parafarmacia, visite specialistiche, personale medico e paramedico, tasse, commercialista, ecc.), per l'assistenza degli stessi per una somma complessiva di Euro 61.600,00, come ben sapevano tutti coloro che interfacciavano con la casa genitoriale e soprattutto i RM resistenti, come da conversazioni whatsapp, che ivi si allegano, in un'unica fascicolazione, ove si evince un'esplicita ammissione del debito (cfr. allegato 2); G. E' interesse del ricorrente ottenere la restituzione delle suddette spese anticipate, come si evince dalla documentazione in atti (cfr.all.4,5 e 6 estratti conto);
2 H. In merito a dette somme il , a mezzo di lettera raccomandata Parte_1 del 01.04.22 faceva esplicita richiesta di restituzione ai RM senza ottenere, ad oggi, nessun riscontro, che ivi si allega (cfr. all.3). DIRITTO I. RESTITUZIONE PRESTITI INFRUTTIFERI. AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO EX ART 2041 C.C. – SULLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE NATURALE – SULLA MANCANZA DELL CP_4
[...]
Come ben noto, secondo la legge italiana prendersi cura di un parente non è solo un dovere morale, assistere un familiare che non è in grado di provvedere a se stesso è un obbligo giuridico. Da ciò ne deriva che il figlio che cura gli anziani genitori, adempie ad una obbligazione naturale (ex art. 2034 c.c.) riferendosi alle somme versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali e quindi non soggetta a ripetizione. Nonostante ciò, l'ordinamento italiano ha garantito un minimo di tutela anche per quel figlio che ha provveduto in modo esclusivo all'assistenza morale e materiale del genitore anziano fornendo, la possibilità, allo stesso di poter richiedere, alla morte del genitore, ai RM di versare quanto è possibile in base alla disponibilità di ciascuno. Alla luce di quanto sopra esposto, nasce la richiesta restitutoria del
[...] nei confronti dei RM, che tutti, di comune accordo, hanno deciso e Parte_1 stabilito che fosse lo stesso ad assistere gli anziani genitori e ad anticipare numerose spese, con l'impegno di restituirle, come documentalmente provato nel presente giudizio (cfr.all.2) Né gli odierni resistenti si sono mai lamentati o hanno contestato il modus operandi della gestione familiare, ed in particolare economica, prestata dall'odierno ricorrente. Ma vi più! Tutti erano consapevoli che le spese affrontate dal ricorrente per l'assistenza ai genitori erano solo anticipate dal proprio in virtù di quello spirito Parte_1 collaborativo e di fiducia intercorsa da sempre tra gli stessi e quindi assolutamente non inquadrabili nella fattispecie dell'art. 2034 c.c.. (cfr.all.2). Soprattutto, c'è da mettere in evidenza, l'assoluta scrupolosità che il ha sempre Pt_1 dimostrato nella gestione, soprattutto economica, dell'assistenza prestata agli anziani genitori, spese mirate, oculate e mai superflue! A riprova di ciò, a titolo meramente esemplificativo, basta dare uno sguardo ai movimenti bancari del conto del defunto padre, , per comprendere le Parte_2 ingenti somme anticipate dall'odierno ricorrente per l'assistenza dei genitori. Invero:
◼ nel mese di maggio 2018, di competenza del ricorrente, dal conto del padre venivano prelevati solo € 2000,00 euro (cfr. all.5), ed allora erano viventi entrambi i coniugi e vi erano ben 3 tre badanti e tante spese mediche! Pt_1
◼ Diversamente accadeva nel periodo successivo allorquando, deceduta la madre, la gestione del solo padre passava alla germana , la quale, nel mese di CP_1
3 maggio 2020, spendeva euro 6.200,00 del conto paterno per l'assistenza prestata al solo, genitore, OR (cfr. allegato 4). Parte_2
Con lapalissiana evidenza, ne discende non solo l'oculata gestione dell'odierno ricorrente (2000€ maggio 2018) per entrambi i genitori ma anche la prova di quante spese venivano anticipate dal SI. con il proprio reddito, Parte_1 assistendo non uno ma entrambi i genitori (cfr. all.5). In altre parole, se la sorella ne spendeva 6.200 al mese nel 2020 (cfr.all.4), si vede che nel 2018 detta differenza veniva sostenuta dall'odierno ricorrente con il proprio reddito!!! Il , del resto, ha dovuto più volte far ricorso a prestiti finanziari Parte_1 per poter fronteggiare le innumerevoli spese familiari non bastando il suo solo stipendio e la bassa pensione del padre, come emerge dall'estratto conto relativo al proprio conto personale nel periodo di riferimento (cfr. allegato 6). Dalle voci dei prospetti bancari del conto personale del , si Parte_1 evince chiaramente che tutte erano comunque riferite a spese presso alimentari o farmacie (cfr. all.6) per poter garantire la massima assistenza e tutela gli anziani genitori! Queste circostanze erano ben note a tutti gli altri componenti familiari e a chi, comunque, quotidianamente frequentava la famiglia , come si evince dalle Pt_1 conversazioni whatsup tra i RM (cfr. all.2 conversazioni Whatsapp). Tutti erano a conoscenza dei sacrifici economici che l'odierno ricorrente sopportava per far quadrare la gestione gamiliare ma nessuno dei fratelli ad oggi ha mai provveduto alla restituzione di dette somme che, come ben noto a tutti i RM, erano state semplicemente anticipate dallo stesso a titolo di prestito infruttifero, circostanza pacifica tra le parti (cfr. all.2 conversazioni Whatsapp). Nello specifico, si provvede a fornire un elenco ben dettagliato di tutte le spese sostenute dal ricorrente nel periodo in cui ha gestito in modo esclusivo (28 mesi) l'assistenza ai propri genitori. Invero, le spese ammontavano a:
€ 4.500,00 di media al mese per stipendi dovuti alle tre badanti che coprivano le 24 ore nell'assistenza ai genitori, utenze domestiche e della casa vacanze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, tasse varie e sugli immobili, spese per commercialista, contributi INPS, farmaci e di farmacia, visite specialistiche a pagamento per neurologi, psichiatri, diabetologi, dermatologi, ematologi, cardiologi, pneumologi, ortopedici, geriatri, medici internisti, esami medici strumentali (Tac, Rx, ecc.), analisi ematiche quotidiane per la madre affetta da leucemia otre che da Alzheimer, spese per assistenza infermieristica e di trasfusioni ematiche (con più infusioni a settimana), fisioterapie domiciliari a pagamento, spese alimentari, per detersivi, spese presso parafarmacie/sanitarie e spese per la casa ed il vivere quotidiano (cfr. all.6). Dette somme moltiplicate per le mensilità suddette (28) arrivano appunto alla cifra di Euro 61.600,00 richiesta dal OR . Parte_1
4 La datio che determina il perfezionamento del contratto di mutuo può avvenire anche nella forma del pagamento di un soggetto terzo verso il quale il mutuatario sia debitore. Il contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché - in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante - essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione – Cass. civile, Sez. 1, Sentenza n. 17211 del 28/08/2004, Rv. 576326 - 01). Nel caso de quo, il OR , che chiede la restituzione di somme Parte_1 date a mutuo prova, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale deriva l'obbligo di controparte alla restituzione (cfr. all.2 conversazioni Whatsapp). Fermo restando, nel caso di specie, la piena configurabilità di un contratto di mutuo, in ogni caso è ravvisabile un'azione di ingiustificato arricchimento, la quale trae origine dalla norma civilistica di cui all'art. 2041 c.c.; si ha ingiustificato arricchimento allorquando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa. La Suprema Corte Di Cassazione ha ravvisato quelli che sono i presupposti affinché colui che ha subito la locupletazione possa rivalersi nei confronti del beneficiario. Nello specifico la Cass. civ. n. 843/2020 ha statuito che: “Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.”. Nella nozione, abbiamo individuato il concetto di ingiustificato arricchimento come conseguenza di un fatto che provoca l'impoverimento di una persona e il relativo arricchimento di un'altra senza che lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro sia munito di una giustificazione. Pertanto, le condizioni affinché possa essere esercitata tale azione, che come risaputo ha carattere residuale nel nostro ordinamento giuridico, sono le seguenti: 1) arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto , 2) un unico fatto costitutivo deve aver provocato lo spostamento patrimoniale, 3) mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro inesistenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito (art. 2042). Nel caso di specie, si suole ravvisare che si configurano tutti gli estremi affinché il SI.re possa legittimamente esperire l'azione de quo in ragione dei Parte_1 molteplici versamenti che quest'ultimo ha versato in favore dei RM nel corso degli anni , così come specificatamente individuati nella documentazione ivi versata in allegati in calce al presente atto (cfr. all. 2, 3, 4, 5 e 6).
5 Ai fini di un'oculata disamina della fattispecie de quo, giova altresì rilevare che le somme erogate in favore degli eredi, non possono essere ricomprese nell'alveo delle cd obbligazioni naturali. Invero, ai sensi dell'art. 2034 cod. civ. si intendono per obbligazioni naturali quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali: per esse non è ammessa la ripetizione, salvo non siano state eseguite da un incapace, né è previsto producano altri effetti. Or dunque, le obbligazioni naturali atipiche si fondano sulla esecuzione spontanea di un dovere morale (l'obbligo di carattere etico, che vincola il soggetto a livello personale) o sociale (il dovere sentito come tale dalla collettività). L'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trovi di fronte ad una obbligazione naturale è duplice. Da un lato dovrà accertare se, nel caso di specie, sussiste un dovere morale e sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale;
dall'altro se tale dovere sia stato adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza. Tali indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto che si sottraggono a censura in sede di legittimità se correttamente motivate. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1218/1975 ha espressamente statuito che: “L' indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte a una obbligazione naturale è duplice. Da un canto egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale;
dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. Dette indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto, che si sottraggono a censura in sede di legittimità, se correttamente motivate. Il principio secondo cui l'obbligazione naturale acquista rilevanza giuridica ed entra nel mondo del diritto solo con l'adempimento porta ad escludere che l'obbligo morale e sociale possa formare oggetto di trasmissione ereditaria in senso tecnico. Cionondimeno, i doveri morali e sociali possono sussistere non solo nei confronti della persona che ha posto in essere la particolare situazione di fatto, ma, in determinate circostanze, dopo la morte di questa, anche verso un suo strettissimo congiunto, specie se l'utilità economica che la prima avrebbe potuto trarre dalla situazione stessa e non ha tratto, si sarebbe trasformata in vantaggio anche per il congiunto”. Alla luce di quanto pocanzi espresso, nel caso che ci occupa, non sussistono gli elementi che fanno presumere l'esistenza di un'obbligazione naturale, allorché, come anche precisato in premessa, all'atto dei vari versamenti a titolo di prestito infruttifero effettuati da parte del SI.re nei confronti dei RM (cfr.all.2), questi Parte_1 ultimi hanno espressamente pattuito che tali somme sarebbe state restituite prive degli interessi maturati, come si evince anche dalle numerosissime conversazioni versate in atti (cfr.all.3), ove inequivocabilmente gli odierni resistenti riconoscono l'obbligo restitutorio in capo ad essi in favore del germano (cfr. all.2). Parte_1
Altresì, stando ai criteri giurisprudenziali di proporzionalità e adeguatezza in riferimento alle obbligazioni naturali sopra citati, l'assunto che non si rinviene nel caso di specie ad
6 un'obbligazione naturale trova giustificazione nel fatto che la somma erogata in favore dei RM non risulta di modico valore , ma in relazione alla condizione economica e reddituale concernente il SI.re la prestazione disposta in favore della Parte_1 odierni convenuti non risulta essere né adeguata né proporzionata cagionando pertanto una locupletazione in suo danno. L'odierno ricorrente è infatti un militare della Guardia di Finanza che percepisce stipendio mensile medio di € 2.200 euro. Nel caso di specie, non pare che il SI.re abbia disposto Parte_1 nemmeno una donazione in favore dei RM allorché, se pur così fosse, in ragione della solennità attribuita alla figura in esame, l'atto di liberalità effettuato dal OR sarebbe affetto da nullità insanabile per carenza dei requisiti di Parte_1 forma richiesti dalla legge ad substantiam. Or dunque, in ragione della lesione riprodotta alla sfera patrimoniale dell'odierno ricorrente, trova rimedio l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al fine di ristabilire un'equità in relazione allo spostamento patrimoniale subito dal medesimo in seguito ai vari prestiti effettuati in favore della sorella e privi di una giusta causa (cfr. Cass. 11330/2009; cass. Civ. 18632/2015). A suffragare il tutto vi è la documentazione allegata in atti, ivi in particolare in Wathsapp (l'odierno ricorrente si rende disponibile, sin d'ora, ad esibire il supporto informatico ove sono conservate) la ORa diceva appunto: “ ha CP_1 Parte_1 speso un sacco di soldi in casa loro” (cfr. all.2), o quella in cui la stessa dichiara
“…lo sappiamo tutti quello che hai fatto e farai…” (cfr. all.2). In merito all'utilizzo delle conversazioni Whatsapp come prova di ammissione del debito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49016/2017 ha affermato la rilevanza processuale delle comunicazioni trasmesse per mezzo del canale informatico Whatsapp, ritenendo che esse costituiscano, ai sensi dell'art. 234, comma 1, c.p.p., “una valida forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale”. Difatti gli sms cosi come le e-mail costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712c.c. con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. (Cass. 21 febbraio 2019 n. 5141; Cass. 17 luglio 2019, n.19155; Cass. 14 maggio 2018 n. 11606). Nel caso di specie, quindi, si ravvisano tutti gli estremi affinché il OR
[...] possa legittimamente esperire l'azione de quo in ragione di tutte le spese Parte_1 sostenute anche per conto dei RM consapevoli della ripetizione delle stesse e cosi come dimostrato anche dalla documentazione ivi versata in allegati in calce al presente atto. Del resto, l'odierno ricorrente non solo prova la datio e il titolo ma, in ogni caso, è palese la lesione della propria sfera patrimoniale ai sensi dell'art.2041 c.c.
7 Stabilito che le somme anticipate dal OR non rientrano nella Parte_1 fattispecie delle cd. Obbligazioni naturali proprio per l'insussistenza dell'animus donandi si può tranquillamente affermare di essere piuttosto dinanzi ad un'azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. ai danni del ricorrente. L'azione di ingiustificato arricchimento trae origine dalla norma civilistica di cui all'art.2041 del c.c. ove viene in rilievo che si ha ingiustificato arricchimento allorquando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa. Nella nozione abbiamo individuato il concetto di ingiustificato arricchimento come conseguenza di un fatto che provoca l'impoverimento di una persona e il relativo arricchimento di un'altra senza che lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro sia munito di una giustificazione. Pertanto, le condizioni affinché possa essere esercitata tale azione, che come risaputo ha carattere residuale nel nostro ordinamento giuridico, sono le seguenti:
1) Arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto;
2) Un unico fatto costitutivo deve aver provocato lo spostamento patrimoniale;
3) Mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'una e nella perdita patrimoniale subita dall'altro;
4) L'inesistenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito, nel caso de quo, le ingenti spese sostenute dall'odierno ricorrente per conto di tutti i RM fino al punto di concludere debiti per sostenerle (cfr. all.2) non possono certamente essere ricomprese nella diversa fattispecie delle obbligazioni naturali avendo i RM espressamente pattuito la restituzione delle stesse”.
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che i ORi
, E PI NC risultano debitori Controparte_2 CP_1 del SI.re per la somma di euro 61.600,00, come da documentazione ivi Parte_1 allegata;
2. Per l'effetto, condannare i RM , E Controparte_2 CP_1
PI NC al pagamento immediato della predetta somma di € 61.600,00 in favore del ricorrente o, in subordine fissare il termine entro il quale il richiesto pagamento dovrà intervenire;
3. In via subordinata, in applicazione dell'arrt.2041 c.c., accertare che i RM
, E PI NC si sono arricchiti in Controparte_2 CP_1 danno del OR per € 61.600,00 e, per l'effetto condannare i Parte_1 resistenti al pagamento in favore del ricorrente, quale indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale, della detta somma di € 61.600,00 del diverso importo ritenuto di giustizia;
8 4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge in favore del procuratore anticipatario”.
, CE PI e si sono ritualmente costituiti in CP_1 Controparte_2
giudizio, esponendo quanto segue nella propria memoria difensiva di costituzione:
“FATTO E DIRITTO ESATTA RICOSTRUZIONE DEI FATTI;
DISCONOSCIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE CONTENUTA NEL RICORSO;
INESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE Preliminarmente, i SI.ri SI.ra e CE disconoscono CP_1 CP_2 espressamente tutte le circostanze in fatto riportate nel ricorso introduttivo. Essi infatti non sono debitori del fratello ricorrente di alcuna somma di denaro. È bene infatti da subito evidenziare che l'azione proposta si configura quale mero atto ritorsivo posto in essere dal ricorrente a fronte di un diverso contenzioso, totalmente disancorato dal presente, pendente presso altro Tribunale, tra il SI. ed Parte_1 un altro fratello delle odierne parti in causa. Trattasi in ogni caso di giudizi non connessi tra loro né oggettivamente né soggettivamente. Ciò posto, nello specifico, si disconoscono espressamente le seguenti circostanze: 1) il sostenimento in proprio da parte del SI. di “molteplici spese Parte_1 mediche e non...” per l'assistenza prestata agli anziani genitori nel lasso temporale di 28 mesi dal luglio 17 all'ottobre 2019 per una somma complessiva di € 61.600 “come ben sapevano tutti quelli che si interfacciavano con la casa genitoriale” La circostanza è palesemente falsa. Come risulta dall'esame degli estratti conto del SI.
, il defunto padre delle parti in causa, e come sarà provato in corso di Parte_2 causa, i SIg.ri e erano titolari di redditi mensili pari Parte_2 Persona_1 ad € 2.500 circa e potevano fare affidamento su contributi economici versati dai figli quasi tutti i mesi per ulteriori € 300/500. La disponibilità economica mensile della coppia oscillava dunque tra € 2.500 ed € 3000. Più in particolare, il SI. riceveva dall'INPS a titolo di pensione di vecchiaia ed Pt_1 invalidità la somma mensile di € 2.300,00. Egli percepiva inoltre la somma mensile di € 250,00 a titolo di canoni di locazione relativi ad un immobile sito in Napoli/Ponticelli e l'aiuto economico dei figli di cui sopra. A fronte di ciò, la coppia sosteneva la spesa mensile di € 1400 quale retribuzione di tre badanti che li assistevano quotidianamente per le 24 ore. Agli anziani residuava quindi una liquidità mensile di € 1100 circa (senza considerare gli aiuti economici dei figli di cui meglio subito dopo), che utilizzavano per il proprio sostentamento e per le spese mediche. Essi, in buona sostanza, erano economicamente autosufficienti. A comprova di quanto addotto, si produce in All. 1 estratto conto dettagliato del conto corrente cointestato ai SI. e da cui emergono tutti i Parte_2 Persona_1
9 pagamenti effettuati nel periodo di 28 mesi: farmacia, alimentari, tasse, contributi INPS, utenze, badanti, ecc. A conferma poi del fatto che i defunti genitori godessero, ad integrazione dei descritti redditi mensili, dell'aiuto economico di ciascuno dei figli, si rinvia all'esame dell'All. 2, contenente una dichiarazione scritta di pugno dal SI. , risalente al Parte_2
10/01/2017, con la quale Egli riconosceva il debito morale ed economico nei confronti di ciascuno dei figli, quantificandone la consistenza a quella data ed impegnandosi a provvedere al relativo rimborso appena ne avesse avuto la disponibilità. Da quello scritto emerge anche che i quattro RM in causa avrebbero erogato per il futuro un contributo mensile di alcune centinaia di euro cadauno. Il contributo in questione è stato poi di fatto versato, tanto che in data 16/09/2019, lo stesso SI. redigeva un secondo scritto autografo, prodotto da questa Parte_2 difesa in All. 3, insieme alla sua trascrizione dattiloscritta, nel quale dichiarava che, con il prezzo ricavato dalla vendita, avvenuta in data 16/09/19, dell'appartamento sito in Casoria (NA), alla Via Arpino, di cui era comproprietario con la moglie Persona_1
, aveva intenzione di restituire a ciascuno dei figli quanto dagli stessi prestatogli in
[...] precedenza, nella misura di € 20.000 in favore di;
€ 20.000 in favore di CP_1 CP_2
€ 30.000 in favore di ed € 25.000 in favore di (il ricorrente). Per_2 Parte_1
Come risulta poi dall'estratto conto del SI. (All. 1) e da quello del SI. Parte_2
, di cui uno stralcio è già stato prodotto dal ricorrente, ma viene Parte_1 comunque riprodotto da questa difesa in All. 4 ed in All. 4 bis, in data 29/09/2019 il Ricorrente riceveva in pagamento dal padre, a titolo di restituzione di quanto detto appena sopra, la somma di € 50.000. Quindi, a fronte di € 25.000 promessi dal padre originariamente, Egli riceveva la maggiore somma di € 50.000. Limine litis, si evidenzia peraltro che nello stesso periodo il SI. ritiene Parte_1 di aver prestato alla sorella la somma di € 54.018,00, come risulta dal ricorso ex CP_1 art 702 bis notificato alla predetta e depositato in All 5. A fronte di ciò, non può non evidenziarsi come la situazione economica del
[...]
nel periodo di riferimento (luglio 17 – ottobre 19) fosse tutt'altro che florida e, Parte_1 senz'altro, non gli avrebbe consentito di sostenere gli esborsi descritti nel ricorso. A fronte di uno stipendio mensile medio di € 2.200, Egli infatti versava mensilmente la somma di € 535 per il mantenimento della ex moglie e dei figli e sosteneva rate mensili per € 650 a titolo di rimborso di prestiti/finanziamenti che risultano già contratti nel corso del 2016 (come emerge dallo stesso estratto conto prodotto dal ricorrente). La residua disponibilità del SI. era dunque pari ad € 1.000,00 mensili con Parte_1
i quali doveva provvedere al proprio sostentamento ed alle spese extra per i figli. In buona sostanza la situazione economica del ricorrente era poco più che disastrosa già nel corso del 2016 (cfr estratto conto prodotto dal ricorrente e riprodotto Parte_4 da questa difesa in All 4 e All. 4 bis), cioè un anno e mezzo prima di trasferirsi a casa dei genitori, quando il saldo del conto corrente era di poche centinaia di euro. Ed in quel periodo, quindi molto prima del luglio 17 (quando secondo la tesi contenuta in ricorso avrebbe cominciato a sborsare somme per i genitori) il ricorrente accendeva
10 finanziamenti per € 53.000 circa (€ 10.486 in data 29/07/16 da Agos Ducato Spa;
€ 12.323 il 20 luglio 2016 con Fides Spa;
€ 30.000 il 17/10/2016 con Prestitempo Spa). A comprova delle sue difficoltà economiche personali si evidenzia che in data 25/07/16 Egli riceveva un contributo economico di € 1.600,00 dal fratello CE a mezzo bonifico con causale “buona vacanza”. Peraltro, proprio in ragione delle descritte difficoltà economiche, al fine di risparmiare i costi mensili di un alloggio, nel corso del 2017 il ricorrente proponeva ai fratelli, visto anche l'aggravarsi delle condizioni di salute dei genitori, di trasferirsi a casa degli stessi, con l'impegno primario di sorvegliarli e gestirli amministrandone le risorse economiche, e l'impegno secondario di assumere in proprio l'onere del pagamento delle utenze domestiche e della spesa alimentare, anche in considerazione del fatto che la casa sarebbe stata frequentata quasi quotidianamente dai figli e dalla compagna del ricorrente.
Per questi motivi
, nel mese di luglio 2017, il ricorrente lasciava l'appartamento che conduceva in locazione in Napoli, alla Via del Chiaro di Luna, e si trasferiva a casa dei genitori in Casoria (NA), ove portava la sua residenza anagrafica. Al momento del trasferimento aveva un saldo di conto corrente pari a circa € 1.000, nonostante avesse già contratto i finanziamenti di cui sopra, avesse ricevuto un contributo di € 1600 dal fratello CE nel luglio 2016 ed avesse poi ottenuto in prestito, sempre dal fratello CE, l'ulteriore somma di € 10.000 a mezzo bonifico del 09/03/17 avente quale causale “prestito infruttifero per percorso studi e Genny” Per_3
(All. 6). Si rappresenta poi che, nonostante il trasferimento presso i genitori e l'impegno ad assumersi il costo delle utenze domestiche, i resistenti, ciascuno secondo le proprie possibilità, hanno continuato a versare un contributo per il sostentamento dei genitori (come emerge dalla seconda dichiarazione a firma del SI. in All. 3). Parte_2
Alla luce di tutto ciò, apparirà chiara l'assoluta infondatezza dell'assunto in fatto che si è inteso contestare. Il Ricorrente, semplicemente, non avrebbe avuto le possibilità economiche di sostenere esborsi mensili per € 4.500 in favore dei genitori. Sia peraltro consentito evidenziare che il ricorrente ha omesso di depositare il suo estratto conto relativo al periodo tra il novembre 2016 ed il settembre 2018, al fine di mascherare il fatto che il saldo di € 21.494, a sua disposizione nel settembre 2018, derivava da un ulteriore prestito di € 20.000 ricevuto dal fratello CE a mezzo bonifico bancario del 13/03/2018, con causale “prestito infruttifero a mio fratello
” (All. 7). Parte_1
Al riguardo, si fa espressa istanza affinché il Magistrato oneri il ricorrente a provvedere al deposito dei suoi estratti conto relativi al periodo tra il novembre 2016 ed il settembre 2018. Dall'esame degli estratti conto in questione, in ogni caso, non emerge alcun possibile pagamento eseguito per conto dei genitori.
11 Invero, si è riscontrato soltanto 1 pagamento presso una farmacia, qualche spesa per alimenti e, soprattutto, nessun esborso per visite mediche, contributi previdenziali, analisi cliniche, esami strumentali. In definitiva la circostanza in contestazione è palesemente falsa poiché con il reddito e la liquidità a sua disposizione, il ricorrente, lavoratore subordinato con stipendio di € 2.200 circa al mese, non avrebbe mai potuto sostenere spese mensili pari ad € 4500 per conto dei genitori. Peraltro, deve evidenziarsi che dall'esame dell'estratto c/c dei genitori (All. 1) emergono almeno 8 pagamenti (evidenziati in violetto) effettuati impropriamente ed a scopo personale dal ricorrente in varie Città (Milano, Siena) o per l'acquisto di mobilio a proprio nome per la sua nuova camera presso la casa dei genitori (All. 8). 2) Si contesta e disconosce in quanto falsa, di conseguenza e per gli stessi motivi sopra esplicitati, la circostanza addotta in fatto dal ricorrente circa l'esistenza di un esplicito riconoscimento del debito da parte dei resistenti. Sul punto, si evidenzia, ferma l'impugnativa di cui appresso, che dalle pretese conversazioni wathsapp, depositate in copia dattiloscritta, non emerge alcun esplicito riconoscimento del debito da parte dei resistenti. NULLITA' DEL RICORSO PER INDETERMINATEZZA – INAMMISSIBILITA' A parere di chi scrive il ricorso è affetto da insanabile nullità in quanto carente degli elementi di cui ai nn 3,4, dell'art 163 cpc vigente ratione temporis, come sanzionata dal successivo art 164 cpc. DISCONOSCIMENTO DELLE PRETESE CONVERSAZIONI WHATSAPP – IRRILEVANZA PROBATORIA Agli effetti di cui agli art. 2712 e 2719 cc, i resistenti disconoscono inoltre espressamente l'esistenza e la conformità agli originali delle riproduzioni dattiloscritte (ed in larga parte materialmente illeggibili) di pretese conversazioni avvenute via chat con il Ricorrente e dallo stesso prodotte a sostegno dell'azione proposta. Invero, nessuna conversazione via chat è mai intervenuta con i SIg.ri CE ed
. Controparte_2
I resistenti, in ogni caso, non sono in possesso delle conversazioni intervenute con il fratello e disconoscono categoricamente la possibilità che abbiano potuto manifestare in tale sede la volontà di rientrare di eventuali debiti contratti con lo stesso, per il semplice fatto che Essi non hanno contratto in proprio, né sono mai succeduti iure hereditatis, in alcuna obbligazione nei confronti del Ricorrente. In ogni caso, reiterato il disconoscimento di cui sopra, le pretese conversazioni in questione non avrebbero comunque alcuna rilevanza probatoria poiché da nessuno dei messaggi, a parere di chi scrive, emergerebbe l'esistenza delle obbligazioni riportate in ricorso o di obblighi restitutori da parte della SI.ra . CP_1
Allo scrivente procuratore sembra invece che si tratti di conversazioni amorevoli tra fratelli che, presi dalle difficoltà anche logistiche di assistenza degli anziani genitori ormai in fin di vita, si sostengono moralmente e materialmente in ossequio ad obblighi
12 morali, con la conseguenza che eventuali (e non risultanti assolutamente da quanto prodotto in giudizio) dazioni siano inquadrabili nell'alveo dell'art 2034 cc, ovvero rappresentino obbligazioni naturali per loro natura irripetibili. INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI PROVA ORALE La richiesta di prova orale, così come formulata, appare inammissibile in quanto contrastante con il disposto dell'art. 244 cpc poiché non risulta formulata in articoli separati, così come richiesto dalla norma in questione. La richiesta in questione si scontra inoltre con i limiti di ammissibilità imposti dagli art 2721 e seguenti del codice civile. In modo particolare, la richiesta è inammissibile ai sensi dell'art 2721 cc, a mente del quale la prova per testimoni di un contratto non può essere fornita ove il valore dell'oggetto ecceda € 2,58. Allo scrivente, anche in ragione dell'intervenuto disconoscimento totale di fatti, circostanze e documenti allegati da controparte, il divieto in questione non appare neppure superabile ai sensi dell'art. 2724 cc. Non esiste infatti alcun principio di prova scritta proveniente dalla SI.ra ; non è stata addotta alcuna impossibilità CP_1 morale o materiale del ricorrente di procurasi una prova scritta, né il contraente ha dato prova di aver senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. NESSUN INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO Fermo quanto sopra, a parere di chi scrive è palesemente infondata anche la richiesta di ripetizione ax art 2041 cc, che controparte formula in via subordinata. Allo stato, infatti, non risulta provato alcun depauperamento del patrimonio di parte ricorrente, il quale, al contrario, sembra aver ricevuto un vero e proprio arricchimento in conseguenza della liquidazione del patrimonio del padre, ovvero nel periodo a decorrere dal settembre 2019, considerati i numerosi accrediti intervenuti sul suo conto in quel periodo (come emerge dall'esame dell'estratto conto Banca Generali, la cui copia è stata prodotta da questa difesa in All. 4). Quel che rileva, inoltre, è la circostanza per cui non è stato addotto o provato alcun arricchimento dei resistenti o dei loro genitori, che, sia chiaro, hanno sempre fatto affidamento sulle loro risorse e sul piccolo sostegno economico dei figli, ed hanno provveduto in vita al rimborso di tutto quanto ricevuto. Al contrario nei 28 mesi oggetto di causa, il SI. ha goduto di un vero e Parte_1 proprio arricchimento personale, avendo ricevuto accrediti per € 130.000 circa (€ 50.000 dal padre ed € 80.000 dal fratello CE). OBBLIGAZIONE NATURALE Ferme tutte le censure di cui sopra, nel ribadire l'inesistenza di crediti del SI.
[...]
, eventuali, asseriti e non documentati esborsi economici eseguiti in favore dei Parte_1 genitori, lungi dal configurarsi come un contratto di mutuo, configurerebbero l'adempimento di una obbligazione naturale in favore degli stessi e per tale semplice motivo ne sarebbe esclusa la ripetizione, viepiù a carico degli eredi dell'accipiens, non essendo l'obbligazione naturale per sua natura trasmissibile agli eredi. Sul punto, per mero tuziorismo giuridico, si rappresenta che è poi alquanto singolare pretendere per intero il rimborso di tutto quanto asseritamente anticipato in favore dei
13 genitori, senza nemmeno decurtare una eventuale quota in capo al ricorrente stesso, erede allo stesso modo dei resistenti. RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART 96 CPC Alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, apparirà altresì chiaro che l'azione proposta è connotata da evidente mala fede o colpa grave. Allo scrivente procuratore, invero, è raramente capitato di affrontare questioni così evidentemente connotate da temerarietà. L'azione è totalmente infondata e non è stato prodotto alcun elemento minimamente in grado di darle una parvenza di fondamento. Essa, al contrario, appare ispirata da fini meramente ritorsivi ed animata da una evidente conflittualità familiare, con l'unico scopo di cagionare uno stress emotivo ai resistenti e di costringerli a farsi carico di costi per affrontare il processo. Non può all'uopo sottacersi che l'instaurazione del presente giudizio ha provocato nei resistenti un notevole stress psicologico anche in ragione del rapporto di fratellanza che li lega all'attore. L'aver poi cercato di utilizzare strumentalmente le condizioni di salute dei genitori per tentare di dare fondamento ad una inesistente pretesa economica ha rappresentato per i resistenti una vera offesa alla decenza ed alla memoria degli stessi. Nel corpo della presente memoria sono stati evidenziati ulteriori elementi in grado di rilevare la temerarietà dell'avversa iniziativa. Si fa espressamente rilevare, inoltre, la peculiare infondatezza del criterio utilizzato per il calcolo della pretesa economica. Il SI. , infatti, non documenta alcun esborso, Pt_1 ma cerca di dimostrare l'esistenza del credito per deduzioni. Ed infatti, testualmente afferma nel corpo del ricorso “Con lapalissiana evidenza, ne discende non solo l'oculata gestione dell'odierno ricorrente (2000 € maggio 2018) per entrambi i genitori ma anche la prova di quante spese venivano anticipate dal SI. Parte_1 con il proprio reddito, assistendo non uno ma entrambi i genitori (cfr. all.5). In altre parole, se la sorella ne spendeva 6.200 al mese nel 2020 (cfr.all.4), si vede che nel 2018 detta differenza veniva sostenuta dall'odierno ricorrente con il proprio reddito!!!” (cfr pag 3 del ricorso). Un credito tutt'altro che certo, liquido ed eSIibile! Sia a questo punto consentito evidenziare, sempre a conferma della temerarietà dell'avversa iniziativa, che la somma di € 6.200 addebitata sul conto del SI. Pt_2
nel mese di maggio 2020 è stata utilizzata nel periodo in cui lo stesso era in fin
[...] di vita ed i figli hanno dovuto sostenere spese straordinarie prima per esami clinici e visite mediche, nel disperato tentativo di allungarne la vita, e dopo, visto l'ulteriore aggravamento, per prepararsi a sostenere le imminenti spese per liquidare la badante e le successive spese funerarie. Spese tracciate ed autorizzate dallo stesso SI. Pt_2
.
[...]
Si fa pertanto espressa istanza affinché, valutata la temerarietà dell'azione e la responsabilità aggravata del ricorrente, connotata da evidente malafede, nell'emettere
14 l'invocato provvedimento di rigetto della domanda attorea, il Magistrato voglia provvedere alla liquidazione secondo equità del risarcimento di cui all'art. 96 cpc”.
I resistenti hanno pertanto concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'inquadramento giuridico della fattispecie in esame nella figura contrattuale del mutuo appare insostenibile.
È evidente, infatti, che non può trattarsi di un mutuo concesso da ai Parte_1
genitori, poiché lo stesso ricorrente afferma di avere adempiuto un'obbligazione naturale
(art. 2034 c.c.), ossa di avere erogato spontaneamente denaro a beneficio dei genitori in esecuzione di doveri morali e sociali verso questi ultimi, e non di avere effettuato prestiti a loro favore;
né può trattarsi di mutuo concesso da ai fratelli, odierni Parte_1
resistenti, non avendo questi ultimi mai conseguito la disponibilità, né materiale né giuridica, delle somme asseritamente spese dal ricorrente nell'interesse dei genitori.
Il rapporto contrattuale prospettato nel ricorso sembra piuttosto qualificabile come mandato, nel senso che sarebbe stato incaricato dai fratelli di Parte_1
concludere contratti (per l'assunzione di badanti, le utenze domestiche, l'acquisto di generi alimentari, le cure mediche ed infermieristiche, ecc.) ed eseguire pagamenti a beneficio dei genitori, ed avrebbe quindi maturato crediti nei confronti degli odierni resistenti a norma degli artt. 1719 e 1720 c.c.
In ogni caso risulta del tutto carente la prova che , CE PI e CP_1
abbiano mai assunto contrattualmente obblighi di rimborso di spese Controparte_2
nei confronti del ricorrente.
Nessuna pattuizione in tal senso emerge dal contenuto delle trascrizioni di conversazioni
Whatsapp allegate al ricorso come doc. 2: ammesso che si tratti di conversazioni realmente avvenute tra le odierne parti in causa, non si ravvisa nelle stesse alcuna
15 dichiarazione di natura negoziale o di natura ricognitiva circa impegni economici precedentemente assunti dai resistenti nei confronti del fratello.
Le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dal ricorrente sono palesemente inammissibili per il contenuto assolutamente generico, valutativo e non circostanziato dei relativi capitoli;
la prova per testi si pone inoltre in contrasto con il divieto di cui all'art. 2721 c.c., laddove tende a dimostrare asserite assunzioni di impegni contrattuali di pagamento da parte dei resistenti.
Deve pertanto ritenersi indimostrata l'esistenza in capo ai resistenti di obblighi di origine contrattuale nei confronti di . Parte_1
Deve inoltre escludersi che la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente possa trovare fondamento in una fattispecie di natura non contrattuale.
A tale proposito va osservato in primo luogo che nessuna delle parti ha prospettato l'esistenza di obbligazioni alimentari a carico dei figli nei confronti dei defunti genitori e , essendo sostanzialmente pacifico che questi ultimi Parte_2 Persona_1
non versavano in stato di bisogno: ne consegue che , quand'anche si Parte_1
fosse effettivamente fatto carico delle spese che assume di avere sostenuto nell'interesse dei genitori, non potrebbe esercitare nei confronti dei fratelli il diritto di regresso pro quota che la giurisprudenza riconosce, in base alla disciplina della gestione di affari altrui (art. 2031 c.c.), al condebitore ex lege che abbia da solo soddisfatto per intero i bisogni dell'avente diritto agli alimenti (v. Cass. 09/08/1988 n. 4883).
Non può ravvisarsi nel caso in esame nemmeno la fattispecie dell'arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 c.c.), invocata in via subordinata da : lo stesso Parte_1
ricorrente, infatti, qualifica gli asseriti esborsi di denaro a favore dei genitori come mero adempimento di un'obbligazione naturale nei loro confronti, con la conseguenza che detti presunti esborsi non possono ritenersi ripetibili (art. 2034, comma 1, c.c.), e tanto meno può pretendersi il rimborso degli stessi dagli altri soggetti passivi della medesima obbligazione naturale, non essendo ravvisabile alcun arricchimento di questi ultimi ai
16 sensi dell'art. 2041 c.c., poiché i presunti esborsi non possono aver prodotto alcun incremento patrimoniale, diretto o indiretto, a loro favore.
A ciò deve aggiungersi che gli esborsi in questione risultano prospettati dal ricorrente in termini assolutamente generici e comunque non dimostrati.
Detti esborsi, infatti, non sono stati analiticamente elencati e documentati, ma solo sommariamente descritti per tipologia alla pagina 4 del ricorso, e genericamente quantificati in € 4.500,00 di media al mese.
Nelle suddette trascrizioni di conversazioni Whatsapp si rinviene solo qualche generico riferimento a soldi spesi da (ma anche da altri fratelli) per i genitori, e gli Parte_1
estratti conto prodotti (docc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso) nulla provano circa i presunti esborsi, il cui ammontare appare peraltro del tutto inverosimile per le ragioni esposte dai resistenti;
le prove orali dedotte dal ricorrente non sono state ammesse per le ragioni sopra indicate.
Le domande proposte da vanno pertanto rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si ritiene inoltre, stante la palese temerarietà delle domande attoree, di dover liquidare ai resistenti la complessiva somma di € 6.000,00 a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore avv.
Salvatore Esposito;
3) condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti dell'ulteriore somma di € 6.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun resistente), determinata equitativamente a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
17 Così deciso in Ravenna, il giorno 14/07/2025.
18
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 345/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATAPANO ASSUNTA, elettivamente domiciliato in VIA ANFITEATRO
LATERIZIO 127 80035 NOLA (NA) presso il difensore avv. CATAPANO ASSUNTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO CP_1 C.F._2
TO, elettivamente domiciliata in VIA NAPOLI 76 80013 CASALNUOVO
DI NAPOLI (NA) presso il difensore avv. ESPOSITO TO
NC PI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
ESPOSITO TO, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI 76 80013
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) presso il difensore avv. ESPOSITO TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
ESPOSITO TO, elettivamente domiciliata in VIA NAPOLI 76 80013
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) presso il difensore avv. ESPOSITO TO
1 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso il presente procedimento nei confronti dei fratelli Parte_1 CP_1
, CE PI e , esponendo nel ricorso introduttivo quanto
[...] Controparte_2
segue:
“PREMESSO CHE A. I ORi , , NC, e TO Controparte_2 CP_1 CP_3 sono RM, come risulta dalla dichiarazione di successione della madre Per_1
(cfr. all.1).
[...]
B. Entrambi i genitori decedevano, la SI.ra in data 30.10.2019 e il Persona_1 OR in data 29.05.2021 cosi, come si evince dai certificati di morte ivi Parte_2 allegati (cfr. all.8); C. Il , da ultimo, decedeva presso il suo domicilio in Castel Bolognese Parte_2
(RA), come da certificato ivi alleato (cfr.all.8); D. Il OR ha rinunciato all'eredità di entrambi, come da Parte_3 documentazione ivi allegata (cfr. atto di rinuncia del 13.01.2023 all.7) E. Il OR , odierno ricorrente, in comune accordo con i fratelli Parte_1
e sorelle, ha prestato in residenza assistenza morale e materiale ai genitori, gravemente malati, e dal mese di luglio 2017 sino al 30 ottobre Parte_2 Persona_1
2019, allorquando decedeva la SI.ra presso la casa degli stessi in Persona_1
Casoria (NA) (cfr. certificato di morte di all.8) Persona_1
F. In detto lasso temporale, per precisione 28 (ventotto) mesi, il Parte_1 non solo offriva esclusivamente la propria presenza ed assistenza materiale e morale agli anziani genitori ma per di più pagava molteplici spese mediche e non (a titolo esemplificativo e non esaustivo: badanti, INPS per contributi, esami medici strumentali, farmacia, utenze, parafarmacia, visite specialistiche, personale medico e paramedico, tasse, commercialista, ecc.), per l'assistenza degli stessi per una somma complessiva di Euro 61.600,00, come ben sapevano tutti coloro che interfacciavano con la casa genitoriale e soprattutto i RM resistenti, come da conversazioni whatsapp, che ivi si allegano, in un'unica fascicolazione, ove si evince un'esplicita ammissione del debito (cfr. allegato 2); G. E' interesse del ricorrente ottenere la restituzione delle suddette spese anticipate, come si evince dalla documentazione in atti (cfr.all.4,5 e 6 estratti conto);
2 H. In merito a dette somme il , a mezzo di lettera raccomandata Parte_1 del 01.04.22 faceva esplicita richiesta di restituzione ai RM senza ottenere, ad oggi, nessun riscontro, che ivi si allega (cfr. all.3). DIRITTO I. RESTITUZIONE PRESTITI INFRUTTIFERI. AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO EX ART 2041 C.C. – SULLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE NATURALE – SULLA MANCANZA DELL CP_4
[...]
Come ben noto, secondo la legge italiana prendersi cura di un parente non è solo un dovere morale, assistere un familiare che non è in grado di provvedere a se stesso è un obbligo giuridico. Da ciò ne deriva che il figlio che cura gli anziani genitori, adempie ad una obbligazione naturale (ex art. 2034 c.c.) riferendosi alle somme versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali e quindi non soggetta a ripetizione. Nonostante ciò, l'ordinamento italiano ha garantito un minimo di tutela anche per quel figlio che ha provveduto in modo esclusivo all'assistenza morale e materiale del genitore anziano fornendo, la possibilità, allo stesso di poter richiedere, alla morte del genitore, ai RM di versare quanto è possibile in base alla disponibilità di ciascuno. Alla luce di quanto sopra esposto, nasce la richiesta restitutoria del
[...] nei confronti dei RM, che tutti, di comune accordo, hanno deciso e Parte_1 stabilito che fosse lo stesso ad assistere gli anziani genitori e ad anticipare numerose spese, con l'impegno di restituirle, come documentalmente provato nel presente giudizio (cfr.all.2) Né gli odierni resistenti si sono mai lamentati o hanno contestato il modus operandi della gestione familiare, ed in particolare economica, prestata dall'odierno ricorrente. Ma vi più! Tutti erano consapevoli che le spese affrontate dal ricorrente per l'assistenza ai genitori erano solo anticipate dal proprio in virtù di quello spirito Parte_1 collaborativo e di fiducia intercorsa da sempre tra gli stessi e quindi assolutamente non inquadrabili nella fattispecie dell'art. 2034 c.c.. (cfr.all.2). Soprattutto, c'è da mettere in evidenza, l'assoluta scrupolosità che il ha sempre Pt_1 dimostrato nella gestione, soprattutto economica, dell'assistenza prestata agli anziani genitori, spese mirate, oculate e mai superflue! A riprova di ciò, a titolo meramente esemplificativo, basta dare uno sguardo ai movimenti bancari del conto del defunto padre, , per comprendere le Parte_2 ingenti somme anticipate dall'odierno ricorrente per l'assistenza dei genitori. Invero:
◼ nel mese di maggio 2018, di competenza del ricorrente, dal conto del padre venivano prelevati solo € 2000,00 euro (cfr. all.5), ed allora erano viventi entrambi i coniugi e vi erano ben 3 tre badanti e tante spese mediche! Pt_1
◼ Diversamente accadeva nel periodo successivo allorquando, deceduta la madre, la gestione del solo padre passava alla germana , la quale, nel mese di CP_1
3 maggio 2020, spendeva euro 6.200,00 del conto paterno per l'assistenza prestata al solo, genitore, OR (cfr. allegato 4). Parte_2
Con lapalissiana evidenza, ne discende non solo l'oculata gestione dell'odierno ricorrente (2000€ maggio 2018) per entrambi i genitori ma anche la prova di quante spese venivano anticipate dal SI. con il proprio reddito, Parte_1 assistendo non uno ma entrambi i genitori (cfr. all.5). In altre parole, se la sorella ne spendeva 6.200 al mese nel 2020 (cfr.all.4), si vede che nel 2018 detta differenza veniva sostenuta dall'odierno ricorrente con il proprio reddito!!! Il , del resto, ha dovuto più volte far ricorso a prestiti finanziari Parte_1 per poter fronteggiare le innumerevoli spese familiari non bastando il suo solo stipendio e la bassa pensione del padre, come emerge dall'estratto conto relativo al proprio conto personale nel periodo di riferimento (cfr. allegato 6). Dalle voci dei prospetti bancari del conto personale del , si Parte_1 evince chiaramente che tutte erano comunque riferite a spese presso alimentari o farmacie (cfr. all.6) per poter garantire la massima assistenza e tutela gli anziani genitori! Queste circostanze erano ben note a tutti gli altri componenti familiari e a chi, comunque, quotidianamente frequentava la famiglia , come si evince dalle Pt_1 conversazioni whatsup tra i RM (cfr. all.2 conversazioni Whatsapp). Tutti erano a conoscenza dei sacrifici economici che l'odierno ricorrente sopportava per far quadrare la gestione gamiliare ma nessuno dei fratelli ad oggi ha mai provveduto alla restituzione di dette somme che, come ben noto a tutti i RM, erano state semplicemente anticipate dallo stesso a titolo di prestito infruttifero, circostanza pacifica tra le parti (cfr. all.2 conversazioni Whatsapp). Nello specifico, si provvede a fornire un elenco ben dettagliato di tutte le spese sostenute dal ricorrente nel periodo in cui ha gestito in modo esclusivo (28 mesi) l'assistenza ai propri genitori. Invero, le spese ammontavano a:
€ 4.500,00 di media al mese per stipendi dovuti alle tre badanti che coprivano le 24 ore nell'assistenza ai genitori, utenze domestiche e della casa vacanze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, tasse varie e sugli immobili, spese per commercialista, contributi INPS, farmaci e di farmacia, visite specialistiche a pagamento per neurologi, psichiatri, diabetologi, dermatologi, ematologi, cardiologi, pneumologi, ortopedici, geriatri, medici internisti, esami medici strumentali (Tac, Rx, ecc.), analisi ematiche quotidiane per la madre affetta da leucemia otre che da Alzheimer, spese per assistenza infermieristica e di trasfusioni ematiche (con più infusioni a settimana), fisioterapie domiciliari a pagamento, spese alimentari, per detersivi, spese presso parafarmacie/sanitarie e spese per la casa ed il vivere quotidiano (cfr. all.6). Dette somme moltiplicate per le mensilità suddette (28) arrivano appunto alla cifra di Euro 61.600,00 richiesta dal OR . Parte_1
4 La datio che determina il perfezionamento del contratto di mutuo può avvenire anche nella forma del pagamento di un soggetto terzo verso il quale il mutuatario sia debitore. Il contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché - in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante - essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione – Cass. civile, Sez. 1, Sentenza n. 17211 del 28/08/2004, Rv. 576326 - 01). Nel caso de quo, il OR , che chiede la restituzione di somme Parte_1 date a mutuo prova, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale deriva l'obbligo di controparte alla restituzione (cfr. all.2 conversazioni Whatsapp). Fermo restando, nel caso di specie, la piena configurabilità di un contratto di mutuo, in ogni caso è ravvisabile un'azione di ingiustificato arricchimento, la quale trae origine dalla norma civilistica di cui all'art. 2041 c.c.; si ha ingiustificato arricchimento allorquando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa. La Suprema Corte Di Cassazione ha ravvisato quelli che sono i presupposti affinché colui che ha subito la locupletazione possa rivalersi nei confronti del beneficiario. Nello specifico la Cass. civ. n. 843/2020 ha statuito che: “Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.”. Nella nozione, abbiamo individuato il concetto di ingiustificato arricchimento come conseguenza di un fatto che provoca l'impoverimento di una persona e il relativo arricchimento di un'altra senza che lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro sia munito di una giustificazione. Pertanto, le condizioni affinché possa essere esercitata tale azione, che come risaputo ha carattere residuale nel nostro ordinamento giuridico, sono le seguenti: 1) arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto , 2) un unico fatto costitutivo deve aver provocato lo spostamento patrimoniale, 3) mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro inesistenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito (art. 2042). Nel caso di specie, si suole ravvisare che si configurano tutti gli estremi affinché il SI.re possa legittimamente esperire l'azione de quo in ragione dei Parte_1 molteplici versamenti che quest'ultimo ha versato in favore dei RM nel corso degli anni , così come specificatamente individuati nella documentazione ivi versata in allegati in calce al presente atto (cfr. all. 2, 3, 4, 5 e 6).
5 Ai fini di un'oculata disamina della fattispecie de quo, giova altresì rilevare che le somme erogate in favore degli eredi, non possono essere ricomprese nell'alveo delle cd obbligazioni naturali. Invero, ai sensi dell'art. 2034 cod. civ. si intendono per obbligazioni naturali quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali: per esse non è ammessa la ripetizione, salvo non siano state eseguite da un incapace, né è previsto producano altri effetti. Or dunque, le obbligazioni naturali atipiche si fondano sulla esecuzione spontanea di un dovere morale (l'obbligo di carattere etico, che vincola il soggetto a livello personale) o sociale (il dovere sentito come tale dalla collettività). L'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trovi di fronte ad una obbligazione naturale è duplice. Da un lato dovrà accertare se, nel caso di specie, sussiste un dovere morale e sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale;
dall'altro se tale dovere sia stato adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza. Tali indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto che si sottraggono a censura in sede di legittimità se correttamente motivate. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1218/1975 ha espressamente statuito che: “L' indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte a una obbligazione naturale è duplice. Da un canto egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale;
dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. Dette indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto, che si sottraggono a censura in sede di legittimità, se correttamente motivate. Il principio secondo cui l'obbligazione naturale acquista rilevanza giuridica ed entra nel mondo del diritto solo con l'adempimento porta ad escludere che l'obbligo morale e sociale possa formare oggetto di trasmissione ereditaria in senso tecnico. Cionondimeno, i doveri morali e sociali possono sussistere non solo nei confronti della persona che ha posto in essere la particolare situazione di fatto, ma, in determinate circostanze, dopo la morte di questa, anche verso un suo strettissimo congiunto, specie se l'utilità economica che la prima avrebbe potuto trarre dalla situazione stessa e non ha tratto, si sarebbe trasformata in vantaggio anche per il congiunto”. Alla luce di quanto pocanzi espresso, nel caso che ci occupa, non sussistono gli elementi che fanno presumere l'esistenza di un'obbligazione naturale, allorché, come anche precisato in premessa, all'atto dei vari versamenti a titolo di prestito infruttifero effettuati da parte del SI.re nei confronti dei RM (cfr.all.2), questi Parte_1 ultimi hanno espressamente pattuito che tali somme sarebbe state restituite prive degli interessi maturati, come si evince anche dalle numerosissime conversazioni versate in atti (cfr.all.3), ove inequivocabilmente gli odierni resistenti riconoscono l'obbligo restitutorio in capo ad essi in favore del germano (cfr. all.2). Parte_1
Altresì, stando ai criteri giurisprudenziali di proporzionalità e adeguatezza in riferimento alle obbligazioni naturali sopra citati, l'assunto che non si rinviene nel caso di specie ad
6 un'obbligazione naturale trova giustificazione nel fatto che la somma erogata in favore dei RM non risulta di modico valore , ma in relazione alla condizione economica e reddituale concernente il SI.re la prestazione disposta in favore della Parte_1 odierni convenuti non risulta essere né adeguata né proporzionata cagionando pertanto una locupletazione in suo danno. L'odierno ricorrente è infatti un militare della Guardia di Finanza che percepisce stipendio mensile medio di € 2.200 euro. Nel caso di specie, non pare che il SI.re abbia disposto Parte_1 nemmeno una donazione in favore dei RM allorché, se pur così fosse, in ragione della solennità attribuita alla figura in esame, l'atto di liberalità effettuato dal OR sarebbe affetto da nullità insanabile per carenza dei requisiti di Parte_1 forma richiesti dalla legge ad substantiam. Or dunque, in ragione della lesione riprodotta alla sfera patrimoniale dell'odierno ricorrente, trova rimedio l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al fine di ristabilire un'equità in relazione allo spostamento patrimoniale subito dal medesimo in seguito ai vari prestiti effettuati in favore della sorella e privi di una giusta causa (cfr. Cass. 11330/2009; cass. Civ. 18632/2015). A suffragare il tutto vi è la documentazione allegata in atti, ivi in particolare in Wathsapp (l'odierno ricorrente si rende disponibile, sin d'ora, ad esibire il supporto informatico ove sono conservate) la ORa diceva appunto: “ ha CP_1 Parte_1 speso un sacco di soldi in casa loro” (cfr. all.2), o quella in cui la stessa dichiara
“…lo sappiamo tutti quello che hai fatto e farai…” (cfr. all.2). In merito all'utilizzo delle conversazioni Whatsapp come prova di ammissione del debito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49016/2017 ha affermato la rilevanza processuale delle comunicazioni trasmesse per mezzo del canale informatico Whatsapp, ritenendo che esse costituiscano, ai sensi dell'art. 234, comma 1, c.p.p., “una valida forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale”. Difatti gli sms cosi come le e-mail costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712c.c. con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. (Cass. 21 febbraio 2019 n. 5141; Cass. 17 luglio 2019, n.19155; Cass. 14 maggio 2018 n. 11606). Nel caso di specie, quindi, si ravvisano tutti gli estremi affinché il OR
[...] possa legittimamente esperire l'azione de quo in ragione di tutte le spese Parte_1 sostenute anche per conto dei RM consapevoli della ripetizione delle stesse e cosi come dimostrato anche dalla documentazione ivi versata in allegati in calce al presente atto. Del resto, l'odierno ricorrente non solo prova la datio e il titolo ma, in ogni caso, è palese la lesione della propria sfera patrimoniale ai sensi dell'art.2041 c.c.
7 Stabilito che le somme anticipate dal OR non rientrano nella Parte_1 fattispecie delle cd. Obbligazioni naturali proprio per l'insussistenza dell'animus donandi si può tranquillamente affermare di essere piuttosto dinanzi ad un'azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. ai danni del ricorrente. L'azione di ingiustificato arricchimento trae origine dalla norma civilistica di cui all'art.2041 del c.c. ove viene in rilievo che si ha ingiustificato arricchimento allorquando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa. Nella nozione abbiamo individuato il concetto di ingiustificato arricchimento come conseguenza di un fatto che provoca l'impoverimento di una persona e il relativo arricchimento di un'altra senza che lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro sia munito di una giustificazione. Pertanto, le condizioni affinché possa essere esercitata tale azione, che come risaputo ha carattere residuale nel nostro ordinamento giuridico, sono le seguenti:
1) Arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto;
2) Un unico fatto costitutivo deve aver provocato lo spostamento patrimoniale;
3) Mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'una e nella perdita patrimoniale subita dall'altro;
4) L'inesistenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito, nel caso de quo, le ingenti spese sostenute dall'odierno ricorrente per conto di tutti i RM fino al punto di concludere debiti per sostenerle (cfr. all.2) non possono certamente essere ricomprese nella diversa fattispecie delle obbligazioni naturali avendo i RM espressamente pattuito la restituzione delle stesse”.
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che i ORi
, E PI NC risultano debitori Controparte_2 CP_1 del SI.re per la somma di euro 61.600,00, come da documentazione ivi Parte_1 allegata;
2. Per l'effetto, condannare i RM , E Controparte_2 CP_1
PI NC al pagamento immediato della predetta somma di € 61.600,00 in favore del ricorrente o, in subordine fissare il termine entro il quale il richiesto pagamento dovrà intervenire;
3. In via subordinata, in applicazione dell'arrt.2041 c.c., accertare che i RM
, E PI NC si sono arricchiti in Controparte_2 CP_1 danno del OR per € 61.600,00 e, per l'effetto condannare i Parte_1 resistenti al pagamento in favore del ricorrente, quale indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale, della detta somma di € 61.600,00 del diverso importo ritenuto di giustizia;
8 4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge in favore del procuratore anticipatario”.
, CE PI e si sono ritualmente costituiti in CP_1 Controparte_2
giudizio, esponendo quanto segue nella propria memoria difensiva di costituzione:
“FATTO E DIRITTO ESATTA RICOSTRUZIONE DEI FATTI;
DISCONOSCIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE CONTENUTA NEL RICORSO;
INESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE Preliminarmente, i SI.ri SI.ra e CE disconoscono CP_1 CP_2 espressamente tutte le circostanze in fatto riportate nel ricorso introduttivo. Essi infatti non sono debitori del fratello ricorrente di alcuna somma di denaro. È bene infatti da subito evidenziare che l'azione proposta si configura quale mero atto ritorsivo posto in essere dal ricorrente a fronte di un diverso contenzioso, totalmente disancorato dal presente, pendente presso altro Tribunale, tra il SI. ed Parte_1 un altro fratello delle odierne parti in causa. Trattasi in ogni caso di giudizi non connessi tra loro né oggettivamente né soggettivamente. Ciò posto, nello specifico, si disconoscono espressamente le seguenti circostanze: 1) il sostenimento in proprio da parte del SI. di “molteplici spese Parte_1 mediche e non...” per l'assistenza prestata agli anziani genitori nel lasso temporale di 28 mesi dal luglio 17 all'ottobre 2019 per una somma complessiva di € 61.600 “come ben sapevano tutti quelli che si interfacciavano con la casa genitoriale” La circostanza è palesemente falsa. Come risulta dall'esame degli estratti conto del SI.
, il defunto padre delle parti in causa, e come sarà provato in corso di Parte_2 causa, i SIg.ri e erano titolari di redditi mensili pari Parte_2 Persona_1 ad € 2.500 circa e potevano fare affidamento su contributi economici versati dai figli quasi tutti i mesi per ulteriori € 300/500. La disponibilità economica mensile della coppia oscillava dunque tra € 2.500 ed € 3000. Più in particolare, il SI. riceveva dall'INPS a titolo di pensione di vecchiaia ed Pt_1 invalidità la somma mensile di € 2.300,00. Egli percepiva inoltre la somma mensile di € 250,00 a titolo di canoni di locazione relativi ad un immobile sito in Napoli/Ponticelli e l'aiuto economico dei figli di cui sopra. A fronte di ciò, la coppia sosteneva la spesa mensile di € 1400 quale retribuzione di tre badanti che li assistevano quotidianamente per le 24 ore. Agli anziani residuava quindi una liquidità mensile di € 1100 circa (senza considerare gli aiuti economici dei figli di cui meglio subito dopo), che utilizzavano per il proprio sostentamento e per le spese mediche. Essi, in buona sostanza, erano economicamente autosufficienti. A comprova di quanto addotto, si produce in All. 1 estratto conto dettagliato del conto corrente cointestato ai SI. e da cui emergono tutti i Parte_2 Persona_1
9 pagamenti effettuati nel periodo di 28 mesi: farmacia, alimentari, tasse, contributi INPS, utenze, badanti, ecc. A conferma poi del fatto che i defunti genitori godessero, ad integrazione dei descritti redditi mensili, dell'aiuto economico di ciascuno dei figli, si rinvia all'esame dell'All. 2, contenente una dichiarazione scritta di pugno dal SI. , risalente al Parte_2
10/01/2017, con la quale Egli riconosceva il debito morale ed economico nei confronti di ciascuno dei figli, quantificandone la consistenza a quella data ed impegnandosi a provvedere al relativo rimborso appena ne avesse avuto la disponibilità. Da quello scritto emerge anche che i quattro RM in causa avrebbero erogato per il futuro un contributo mensile di alcune centinaia di euro cadauno. Il contributo in questione è stato poi di fatto versato, tanto che in data 16/09/2019, lo stesso SI. redigeva un secondo scritto autografo, prodotto da questa Parte_2 difesa in All. 3, insieme alla sua trascrizione dattiloscritta, nel quale dichiarava che, con il prezzo ricavato dalla vendita, avvenuta in data 16/09/19, dell'appartamento sito in Casoria (NA), alla Via Arpino, di cui era comproprietario con la moglie Persona_1
, aveva intenzione di restituire a ciascuno dei figli quanto dagli stessi prestatogli in
[...] precedenza, nella misura di € 20.000 in favore di;
€ 20.000 in favore di CP_1 CP_2
€ 30.000 in favore di ed € 25.000 in favore di (il ricorrente). Per_2 Parte_1
Come risulta poi dall'estratto conto del SI. (All. 1) e da quello del SI. Parte_2
, di cui uno stralcio è già stato prodotto dal ricorrente, ma viene Parte_1 comunque riprodotto da questa difesa in All. 4 ed in All. 4 bis, in data 29/09/2019 il Ricorrente riceveva in pagamento dal padre, a titolo di restituzione di quanto detto appena sopra, la somma di € 50.000. Quindi, a fronte di € 25.000 promessi dal padre originariamente, Egli riceveva la maggiore somma di € 50.000. Limine litis, si evidenzia peraltro che nello stesso periodo il SI. ritiene Parte_1 di aver prestato alla sorella la somma di € 54.018,00, come risulta dal ricorso ex CP_1 art 702 bis notificato alla predetta e depositato in All 5. A fronte di ciò, non può non evidenziarsi come la situazione economica del
[...]
nel periodo di riferimento (luglio 17 – ottobre 19) fosse tutt'altro che florida e, Parte_1 senz'altro, non gli avrebbe consentito di sostenere gli esborsi descritti nel ricorso. A fronte di uno stipendio mensile medio di € 2.200, Egli infatti versava mensilmente la somma di € 535 per il mantenimento della ex moglie e dei figli e sosteneva rate mensili per € 650 a titolo di rimborso di prestiti/finanziamenti che risultano già contratti nel corso del 2016 (come emerge dallo stesso estratto conto prodotto dal ricorrente). La residua disponibilità del SI. era dunque pari ad € 1.000,00 mensili con Parte_1
i quali doveva provvedere al proprio sostentamento ed alle spese extra per i figli. In buona sostanza la situazione economica del ricorrente era poco più che disastrosa già nel corso del 2016 (cfr estratto conto prodotto dal ricorrente e riprodotto Parte_4 da questa difesa in All 4 e All. 4 bis), cioè un anno e mezzo prima di trasferirsi a casa dei genitori, quando il saldo del conto corrente era di poche centinaia di euro. Ed in quel periodo, quindi molto prima del luglio 17 (quando secondo la tesi contenuta in ricorso avrebbe cominciato a sborsare somme per i genitori) il ricorrente accendeva
10 finanziamenti per € 53.000 circa (€ 10.486 in data 29/07/16 da Agos Ducato Spa;
€ 12.323 il 20 luglio 2016 con Fides Spa;
€ 30.000 il 17/10/2016 con Prestitempo Spa). A comprova delle sue difficoltà economiche personali si evidenzia che in data 25/07/16 Egli riceveva un contributo economico di € 1.600,00 dal fratello CE a mezzo bonifico con causale “buona vacanza”. Peraltro, proprio in ragione delle descritte difficoltà economiche, al fine di risparmiare i costi mensili di un alloggio, nel corso del 2017 il ricorrente proponeva ai fratelli, visto anche l'aggravarsi delle condizioni di salute dei genitori, di trasferirsi a casa degli stessi, con l'impegno primario di sorvegliarli e gestirli amministrandone le risorse economiche, e l'impegno secondario di assumere in proprio l'onere del pagamento delle utenze domestiche e della spesa alimentare, anche in considerazione del fatto che la casa sarebbe stata frequentata quasi quotidianamente dai figli e dalla compagna del ricorrente.
Per questi motivi
, nel mese di luglio 2017, il ricorrente lasciava l'appartamento che conduceva in locazione in Napoli, alla Via del Chiaro di Luna, e si trasferiva a casa dei genitori in Casoria (NA), ove portava la sua residenza anagrafica. Al momento del trasferimento aveva un saldo di conto corrente pari a circa € 1.000, nonostante avesse già contratto i finanziamenti di cui sopra, avesse ricevuto un contributo di € 1600 dal fratello CE nel luglio 2016 ed avesse poi ottenuto in prestito, sempre dal fratello CE, l'ulteriore somma di € 10.000 a mezzo bonifico del 09/03/17 avente quale causale “prestito infruttifero per percorso studi e Genny” Per_3
(All. 6). Si rappresenta poi che, nonostante il trasferimento presso i genitori e l'impegno ad assumersi il costo delle utenze domestiche, i resistenti, ciascuno secondo le proprie possibilità, hanno continuato a versare un contributo per il sostentamento dei genitori (come emerge dalla seconda dichiarazione a firma del SI. in All. 3). Parte_2
Alla luce di tutto ciò, apparirà chiara l'assoluta infondatezza dell'assunto in fatto che si è inteso contestare. Il Ricorrente, semplicemente, non avrebbe avuto le possibilità economiche di sostenere esborsi mensili per € 4.500 in favore dei genitori. Sia peraltro consentito evidenziare che il ricorrente ha omesso di depositare il suo estratto conto relativo al periodo tra il novembre 2016 ed il settembre 2018, al fine di mascherare il fatto che il saldo di € 21.494, a sua disposizione nel settembre 2018, derivava da un ulteriore prestito di € 20.000 ricevuto dal fratello CE a mezzo bonifico bancario del 13/03/2018, con causale “prestito infruttifero a mio fratello
” (All. 7). Parte_1
Al riguardo, si fa espressa istanza affinché il Magistrato oneri il ricorrente a provvedere al deposito dei suoi estratti conto relativi al periodo tra il novembre 2016 ed il settembre 2018. Dall'esame degli estratti conto in questione, in ogni caso, non emerge alcun possibile pagamento eseguito per conto dei genitori.
11 Invero, si è riscontrato soltanto 1 pagamento presso una farmacia, qualche spesa per alimenti e, soprattutto, nessun esborso per visite mediche, contributi previdenziali, analisi cliniche, esami strumentali. In definitiva la circostanza in contestazione è palesemente falsa poiché con il reddito e la liquidità a sua disposizione, il ricorrente, lavoratore subordinato con stipendio di € 2.200 circa al mese, non avrebbe mai potuto sostenere spese mensili pari ad € 4500 per conto dei genitori. Peraltro, deve evidenziarsi che dall'esame dell'estratto c/c dei genitori (All. 1) emergono almeno 8 pagamenti (evidenziati in violetto) effettuati impropriamente ed a scopo personale dal ricorrente in varie Città (Milano, Siena) o per l'acquisto di mobilio a proprio nome per la sua nuova camera presso la casa dei genitori (All. 8). 2) Si contesta e disconosce in quanto falsa, di conseguenza e per gli stessi motivi sopra esplicitati, la circostanza addotta in fatto dal ricorrente circa l'esistenza di un esplicito riconoscimento del debito da parte dei resistenti. Sul punto, si evidenzia, ferma l'impugnativa di cui appresso, che dalle pretese conversazioni wathsapp, depositate in copia dattiloscritta, non emerge alcun esplicito riconoscimento del debito da parte dei resistenti. NULLITA' DEL RICORSO PER INDETERMINATEZZA – INAMMISSIBILITA' A parere di chi scrive il ricorso è affetto da insanabile nullità in quanto carente degli elementi di cui ai nn 3,4, dell'art 163 cpc vigente ratione temporis, come sanzionata dal successivo art 164 cpc. DISCONOSCIMENTO DELLE PRETESE CONVERSAZIONI WHATSAPP – IRRILEVANZA PROBATORIA Agli effetti di cui agli art. 2712 e 2719 cc, i resistenti disconoscono inoltre espressamente l'esistenza e la conformità agli originali delle riproduzioni dattiloscritte (ed in larga parte materialmente illeggibili) di pretese conversazioni avvenute via chat con il Ricorrente e dallo stesso prodotte a sostegno dell'azione proposta. Invero, nessuna conversazione via chat è mai intervenuta con i SIg.ri CE ed
. Controparte_2
I resistenti, in ogni caso, non sono in possesso delle conversazioni intervenute con il fratello e disconoscono categoricamente la possibilità che abbiano potuto manifestare in tale sede la volontà di rientrare di eventuali debiti contratti con lo stesso, per il semplice fatto che Essi non hanno contratto in proprio, né sono mai succeduti iure hereditatis, in alcuna obbligazione nei confronti del Ricorrente. In ogni caso, reiterato il disconoscimento di cui sopra, le pretese conversazioni in questione non avrebbero comunque alcuna rilevanza probatoria poiché da nessuno dei messaggi, a parere di chi scrive, emergerebbe l'esistenza delle obbligazioni riportate in ricorso o di obblighi restitutori da parte della SI.ra . CP_1
Allo scrivente procuratore sembra invece che si tratti di conversazioni amorevoli tra fratelli che, presi dalle difficoltà anche logistiche di assistenza degli anziani genitori ormai in fin di vita, si sostengono moralmente e materialmente in ossequio ad obblighi
12 morali, con la conseguenza che eventuali (e non risultanti assolutamente da quanto prodotto in giudizio) dazioni siano inquadrabili nell'alveo dell'art 2034 cc, ovvero rappresentino obbligazioni naturali per loro natura irripetibili. INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI PROVA ORALE La richiesta di prova orale, così come formulata, appare inammissibile in quanto contrastante con il disposto dell'art. 244 cpc poiché non risulta formulata in articoli separati, così come richiesto dalla norma in questione. La richiesta in questione si scontra inoltre con i limiti di ammissibilità imposti dagli art 2721 e seguenti del codice civile. In modo particolare, la richiesta è inammissibile ai sensi dell'art 2721 cc, a mente del quale la prova per testimoni di un contratto non può essere fornita ove il valore dell'oggetto ecceda € 2,58. Allo scrivente, anche in ragione dell'intervenuto disconoscimento totale di fatti, circostanze e documenti allegati da controparte, il divieto in questione non appare neppure superabile ai sensi dell'art. 2724 cc. Non esiste infatti alcun principio di prova scritta proveniente dalla SI.ra ; non è stata addotta alcuna impossibilità CP_1 morale o materiale del ricorrente di procurasi una prova scritta, né il contraente ha dato prova di aver senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. NESSUN INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO Fermo quanto sopra, a parere di chi scrive è palesemente infondata anche la richiesta di ripetizione ax art 2041 cc, che controparte formula in via subordinata. Allo stato, infatti, non risulta provato alcun depauperamento del patrimonio di parte ricorrente, il quale, al contrario, sembra aver ricevuto un vero e proprio arricchimento in conseguenza della liquidazione del patrimonio del padre, ovvero nel periodo a decorrere dal settembre 2019, considerati i numerosi accrediti intervenuti sul suo conto in quel periodo (come emerge dall'esame dell'estratto conto Banca Generali, la cui copia è stata prodotta da questa difesa in All. 4). Quel che rileva, inoltre, è la circostanza per cui non è stato addotto o provato alcun arricchimento dei resistenti o dei loro genitori, che, sia chiaro, hanno sempre fatto affidamento sulle loro risorse e sul piccolo sostegno economico dei figli, ed hanno provveduto in vita al rimborso di tutto quanto ricevuto. Al contrario nei 28 mesi oggetto di causa, il SI. ha goduto di un vero e Parte_1 proprio arricchimento personale, avendo ricevuto accrediti per € 130.000 circa (€ 50.000 dal padre ed € 80.000 dal fratello CE). OBBLIGAZIONE NATURALE Ferme tutte le censure di cui sopra, nel ribadire l'inesistenza di crediti del SI.
[...]
, eventuali, asseriti e non documentati esborsi economici eseguiti in favore dei Parte_1 genitori, lungi dal configurarsi come un contratto di mutuo, configurerebbero l'adempimento di una obbligazione naturale in favore degli stessi e per tale semplice motivo ne sarebbe esclusa la ripetizione, viepiù a carico degli eredi dell'accipiens, non essendo l'obbligazione naturale per sua natura trasmissibile agli eredi. Sul punto, per mero tuziorismo giuridico, si rappresenta che è poi alquanto singolare pretendere per intero il rimborso di tutto quanto asseritamente anticipato in favore dei
13 genitori, senza nemmeno decurtare una eventuale quota in capo al ricorrente stesso, erede allo stesso modo dei resistenti. RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART 96 CPC Alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, apparirà altresì chiaro che l'azione proposta è connotata da evidente mala fede o colpa grave. Allo scrivente procuratore, invero, è raramente capitato di affrontare questioni così evidentemente connotate da temerarietà. L'azione è totalmente infondata e non è stato prodotto alcun elemento minimamente in grado di darle una parvenza di fondamento. Essa, al contrario, appare ispirata da fini meramente ritorsivi ed animata da una evidente conflittualità familiare, con l'unico scopo di cagionare uno stress emotivo ai resistenti e di costringerli a farsi carico di costi per affrontare il processo. Non può all'uopo sottacersi che l'instaurazione del presente giudizio ha provocato nei resistenti un notevole stress psicologico anche in ragione del rapporto di fratellanza che li lega all'attore. L'aver poi cercato di utilizzare strumentalmente le condizioni di salute dei genitori per tentare di dare fondamento ad una inesistente pretesa economica ha rappresentato per i resistenti una vera offesa alla decenza ed alla memoria degli stessi. Nel corpo della presente memoria sono stati evidenziati ulteriori elementi in grado di rilevare la temerarietà dell'avversa iniziativa. Si fa espressamente rilevare, inoltre, la peculiare infondatezza del criterio utilizzato per il calcolo della pretesa economica. Il SI. , infatti, non documenta alcun esborso, Pt_1 ma cerca di dimostrare l'esistenza del credito per deduzioni. Ed infatti, testualmente afferma nel corpo del ricorso “Con lapalissiana evidenza, ne discende non solo l'oculata gestione dell'odierno ricorrente (2000 € maggio 2018) per entrambi i genitori ma anche la prova di quante spese venivano anticipate dal SI. Parte_1 con il proprio reddito, assistendo non uno ma entrambi i genitori (cfr. all.5). In altre parole, se la sorella ne spendeva 6.200 al mese nel 2020 (cfr.all.4), si vede che nel 2018 detta differenza veniva sostenuta dall'odierno ricorrente con il proprio reddito!!!” (cfr pag 3 del ricorso). Un credito tutt'altro che certo, liquido ed eSIibile! Sia a questo punto consentito evidenziare, sempre a conferma della temerarietà dell'avversa iniziativa, che la somma di € 6.200 addebitata sul conto del SI. Pt_2
nel mese di maggio 2020 è stata utilizzata nel periodo in cui lo stesso era in fin
[...] di vita ed i figli hanno dovuto sostenere spese straordinarie prima per esami clinici e visite mediche, nel disperato tentativo di allungarne la vita, e dopo, visto l'ulteriore aggravamento, per prepararsi a sostenere le imminenti spese per liquidare la badante e le successive spese funerarie. Spese tracciate ed autorizzate dallo stesso SI. Pt_2
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[...]
Si fa pertanto espressa istanza affinché, valutata la temerarietà dell'azione e la responsabilità aggravata del ricorrente, connotata da evidente malafede, nell'emettere
14 l'invocato provvedimento di rigetto della domanda attorea, il Magistrato voglia provvedere alla liquidazione secondo equità del risarcimento di cui all'art. 96 cpc”.
I resistenti hanno pertanto concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'inquadramento giuridico della fattispecie in esame nella figura contrattuale del mutuo appare insostenibile.
È evidente, infatti, che non può trattarsi di un mutuo concesso da ai Parte_1
genitori, poiché lo stesso ricorrente afferma di avere adempiuto un'obbligazione naturale
(art. 2034 c.c.), ossa di avere erogato spontaneamente denaro a beneficio dei genitori in esecuzione di doveri morali e sociali verso questi ultimi, e non di avere effettuato prestiti a loro favore;
né può trattarsi di mutuo concesso da ai fratelli, odierni Parte_1
resistenti, non avendo questi ultimi mai conseguito la disponibilità, né materiale né giuridica, delle somme asseritamente spese dal ricorrente nell'interesse dei genitori.
Il rapporto contrattuale prospettato nel ricorso sembra piuttosto qualificabile come mandato, nel senso che sarebbe stato incaricato dai fratelli di Parte_1
concludere contratti (per l'assunzione di badanti, le utenze domestiche, l'acquisto di generi alimentari, le cure mediche ed infermieristiche, ecc.) ed eseguire pagamenti a beneficio dei genitori, ed avrebbe quindi maturato crediti nei confronti degli odierni resistenti a norma degli artt. 1719 e 1720 c.c.
In ogni caso risulta del tutto carente la prova che , CE PI e CP_1
abbiano mai assunto contrattualmente obblighi di rimborso di spese Controparte_2
nei confronti del ricorrente.
Nessuna pattuizione in tal senso emerge dal contenuto delle trascrizioni di conversazioni
Whatsapp allegate al ricorso come doc. 2: ammesso che si tratti di conversazioni realmente avvenute tra le odierne parti in causa, non si ravvisa nelle stesse alcuna
15 dichiarazione di natura negoziale o di natura ricognitiva circa impegni economici precedentemente assunti dai resistenti nei confronti del fratello.
Le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dal ricorrente sono palesemente inammissibili per il contenuto assolutamente generico, valutativo e non circostanziato dei relativi capitoli;
la prova per testi si pone inoltre in contrasto con il divieto di cui all'art. 2721 c.c., laddove tende a dimostrare asserite assunzioni di impegni contrattuali di pagamento da parte dei resistenti.
Deve pertanto ritenersi indimostrata l'esistenza in capo ai resistenti di obblighi di origine contrattuale nei confronti di . Parte_1
Deve inoltre escludersi che la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente possa trovare fondamento in una fattispecie di natura non contrattuale.
A tale proposito va osservato in primo luogo che nessuna delle parti ha prospettato l'esistenza di obbligazioni alimentari a carico dei figli nei confronti dei defunti genitori e , essendo sostanzialmente pacifico che questi ultimi Parte_2 Persona_1
non versavano in stato di bisogno: ne consegue che , quand'anche si Parte_1
fosse effettivamente fatto carico delle spese che assume di avere sostenuto nell'interesse dei genitori, non potrebbe esercitare nei confronti dei fratelli il diritto di regresso pro quota che la giurisprudenza riconosce, in base alla disciplina della gestione di affari altrui (art. 2031 c.c.), al condebitore ex lege che abbia da solo soddisfatto per intero i bisogni dell'avente diritto agli alimenti (v. Cass. 09/08/1988 n. 4883).
Non può ravvisarsi nel caso in esame nemmeno la fattispecie dell'arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 c.c.), invocata in via subordinata da : lo stesso Parte_1
ricorrente, infatti, qualifica gli asseriti esborsi di denaro a favore dei genitori come mero adempimento di un'obbligazione naturale nei loro confronti, con la conseguenza che detti presunti esborsi non possono ritenersi ripetibili (art. 2034, comma 1, c.c.), e tanto meno può pretendersi il rimborso degli stessi dagli altri soggetti passivi della medesima obbligazione naturale, non essendo ravvisabile alcun arricchimento di questi ultimi ai
16 sensi dell'art. 2041 c.c., poiché i presunti esborsi non possono aver prodotto alcun incremento patrimoniale, diretto o indiretto, a loro favore.
A ciò deve aggiungersi che gli esborsi in questione risultano prospettati dal ricorrente in termini assolutamente generici e comunque non dimostrati.
Detti esborsi, infatti, non sono stati analiticamente elencati e documentati, ma solo sommariamente descritti per tipologia alla pagina 4 del ricorso, e genericamente quantificati in € 4.500,00 di media al mese.
Nelle suddette trascrizioni di conversazioni Whatsapp si rinviene solo qualche generico riferimento a soldi spesi da (ma anche da altri fratelli) per i genitori, e gli Parte_1
estratti conto prodotti (docc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso) nulla provano circa i presunti esborsi, il cui ammontare appare peraltro del tutto inverosimile per le ragioni esposte dai resistenti;
le prove orali dedotte dal ricorrente non sono state ammesse per le ragioni sopra indicate.
Le domande proposte da vanno pertanto rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si ritiene inoltre, stante la palese temerarietà delle domande attoree, di dover liquidare ai resistenti la complessiva somma di € 6.000,00 a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore avv.
Salvatore Esposito;
3) condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti dell'ulteriore somma di € 6.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun resistente), determinata equitativamente a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
17 Così deciso in Ravenna, il giorno 14/07/2025.
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Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)