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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12803 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 16336/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Martucci n.32 pres- Parte_1 so lo studio degli avv. Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali che la rappresenta- no e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato ex lege presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.12
CONTUMACE
OGGETTO: diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente di cui all'art.1 comma 121 leg- ge 107/2015 o, in alternativa, risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.5.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il , avente ad oggetto: Controparte_1
a) l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1 comma 121 legge 107/2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025;
b) l'emissione dell'ordine nei confronti del di assegnarle la carta elettronica do- CP_1 centi per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 con accredito sulla suddetta carta della somma di euro 1.600,00 avendo percepito euro 400,00 per l'a,s, 2021/2022 o, in al- Cont ternativa, qualora nelle more fuoriuscita dal sistema scolastico, la condanna del al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno;
d) con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della pretesa azionata parte ricorrente deduceva:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi con- CP_1 tratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche come segue:
a.s. 2021/2022 dal 7.9.2021 al 30.6.2022 Roma (RM) Parte_2
a.s. 2022/2023 dal 12.9.2022 al 30.6.2023 , Roma (RM); Parte_3
a.s. 2023/2024 dal 11.9.2023 al 30.6.2024 , Roma (RM); Parte_3
a.s. 2024/2025 dal 16.9.2024 al 30.6.2025 , Roma (RM); Parte_3
- di avere svolto mansioni del tutto analoghe al personale di ruolo;
- di non avere percepito durante i periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scola- stiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad euro 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
- che la condotta del , concretatasi nell'avere riservato al solo personale docente CP_1 assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, si pone in aperta violazione dei principi di cui agli artt.3, 35 e 97 della
Costituzione; del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato re- cepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
2 Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trat- tamento con i docenti di ruolo;
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l'Amministrazione convenuta restava contumace.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
1. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito poiché parte ricorren- te lamenta l'illegittimità di quanto disposto dal comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, laddove riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo.
Tale doglianza prescinde dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, peraltro già impugnata da alcuni docenti innanzi al giudice amministrativo.
1.1.Sempre in via preliminare deve affermarsi la piena ammissibilità della disapplicazione della legislazione nazionale per contrarietà con il diritto eurocomunitario, senza necessità di vaglio da parte della Corte Costituzionale.
L'annosa questione prende le mosse dal “caso 9.3.1978 C 106/77) che vide Per_1 la Corte di Giustizia dell'Unione e la Corte Costituzionale del nostro paese giungere a pro- nunciamenti contrastanti che trovarono poi composizione con il “caso nell'ambito Per_2 del quale la Consulta giunse ad affermare che è compito del giudice ordinario disapplicare la norma interna al fine di dare piena applicazione al regolamento comunitario (Corte Cost. sentenza 170/1984).
Si delineano così essenzialmente tre distinte fattispecie: in caso di contrasto tra norme in- terne e norme europee direttamente applicabili il giudice ordinario procede autonomamen- te alla disapplicazione della legislazione nazionale;
in caso di contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili il giudice deve sollevare questione di costitu- zionalità per contrasto con l'art.11 e 117 Cost.; in caso di contrasto tra norme europee e principi fondamentali della Costituzione il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 269/2017).
Nel caso di specie sicuramente non si verte in materia di principi costituzionali fondamen- tali e non vi è pertanto dubbio che la Direttiva 1999/70/CE sia direttamente applicabile sul territorio nazionale.
1.2. Sussiste d'altronde l'interesse ad agire della docente alla luce di quanto statuito dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 a mente della quale il quadro nor- mativo “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente,
3 impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del dirit- to alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Sotto tale profilo risulta determinante la produzione del contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2025.
2. Passando al merito occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dispo- nendo: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le compe- tenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scola- stiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per cia- scun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specia- Controparte_3 listica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a ma- ster universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinemato- grafiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta for- mativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In ossequio alla suddetta previsione normativa il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole sta- tali e la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indica- Controparte_1 zioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai do- centi di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono in modo chiaro e univoco che l'assegnazione della carta elettronica sia riservata al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti
4 dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della leg- ge nazionale e di settore propria.
2.1.Tale disciplina determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non posso- no essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato compara- bili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Orbene, il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, considerato che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggior- namento professionale.
Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di non discrimina- zione e, per l'effetto, al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.2. Sulla specifica questione è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordi- nanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della diret- tiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Mini- Controparte_1 stero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pro- fessionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo profes- sionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professiona- le, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
5 eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalla normativa nazionale, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
In specie, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto Legislativo specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordi- ne e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivi- tà connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'atti- vità didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
Gli artt. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche at- traverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchi- mento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati ne- cessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confede- razioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggior-
6 namento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Questo stesso Tribunale in caso analogo, ha affermato già nel 2023: “Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va risolta tenendo conto anche della di- sciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va let- ta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicché per tale via si può affermare che della medesima sono desti- natari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'inse- gnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma
121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Co- stituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «con- dizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavo- ratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un ottica in- terpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n.
20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(Trib. di Ro- ma sent. n.5709/2023).
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai
7 soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla pre- messa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ra- gione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimen- sione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ra- gioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.3.In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, affer- ma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annua- li ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
8 conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il comma 2 stabilisce: «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non va- canti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,) si provvede mediante il conferi- mento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché anche nella seconda ipotesi il nesso tra formazione del docente, durata dell'incarico e funzionalità rispetto ai discenti può ritenersi accertato.
Anche rispetto a tale seconda tipologia di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
2. Deve infine rilevarsi come anche in caso di supplenze brevi e saltuarie, la situazione sia da ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, alla luce degli ultimi sviluppi della giurisprudenza eurounitaria, in specie sentenza 3.7.2025 nella causa C 268/24 a mente della quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determi- nato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consi- glio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continuati- va dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplen- ze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a pro- trarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Così facendo la Corte di Giustizia dell'Unione ha sconfessato quanto statuito dal giudice di legittimità ossia che: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di
9 trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta vale- re dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con ri- chiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire in CP_4 un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, an- Per_1 cor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplica- zione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Mini- stero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che com- porta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in mi- sura piena quello stesso beneficio.”.
A ciò consegue la disapplicazione della normativa interna di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, in quanto in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze non solo annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma anche di più breve durata del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.4. Deve d'altronde rilevarsi la sostanziale identità delle mansioni tra precari ed insegnan- ti di ruolo, nel caso di specie non espressamente contestata dal . CP_1
Invero, l'eventuale esclusione del docente precario da talune attività riservate al docente di ruolo, quali riunioni del Collegio dei docenti per la programmazione, eventuali esami di
Stato, corsi di recupero ecc. non incide sulla necessità di aggiornamento professionale che inerisce, all'evidenza, al solo obbligo formativo ai fini della didattica.
10 2.5. Nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e disapplicata la normativa interna con- trastante con quella comunitaria, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'equiparazione di parte ricorrente ai docenti di ruolo per gli anni scolastici dal 2021/2022 e
2024/2025 considerato che in relazione agli stessi la ricorrente ha dimostrato, mediante produzione dei relativi contratti, di avere prestato servizio presso l'amministrazione a tem- po determinato.
2.5.1. Deve dunque dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta elet- tronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione ai suddetti servizi non di ruolo ed all'accredito economico di euro 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici, per un importo complessivo di euro 1.600,00, detratta la somma di euro 400,00 che la ricorrente dichiara di avere percepito a tale titolo nell'a.s. 2021/2022.
2.5.2. Non può per contro, né potrebbe, trovare accoglimento la domanda alternativa di condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo corrispondente alle annualità in cui non è stata emessa in suo favore la Carta elettronica, e ciò non solo perché il ricorren- te non è fuoriuscito dal sistema scolastico, ma anche in ragione dell'impossibilità di equi- parare i crediti elettronici virtuali, sui quali grava un vincolo di destinazione, al denaro liqui- do.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della serialità della
contro
- versia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 ed all'accredito economico di euro 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici, per un importo complessivo di euro
1.600,00 detratto quanto già corrisposto a tale titolo.
Condanna il convenuto alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori.
Roma, 10.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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