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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa AI Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5440/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Avv. (C.F. ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Gerardo Forte (C.F. ) giusta procura CodiceFiscale_2
conferita in virtù di provvedimento autorizzativo del G.D. in data 25/03/2019 e apposta su foglio separato, da intendersi in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti;
ATTORE
E
P.IVA in persone del legale rappresentante p.t., il CP_1 P.IVA_2
sig. , C.F. , rappresentati e difesi Controparte_2 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Pasquale Rossi, (C.F ), giusta mandato a margine CodiceFiscale_4
della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTO
E , C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_5
dall'Avv. Pasquale Rossi, (C.F ), giusta mandato in calce alla CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 17/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_3
conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la e CP_1 Controparte_2
premettendo che la era stata dichiarata Controparte_3 Parte_1
fallita con sentenza del Tribunale di Avellino n. 07/17 del 10-14/02/2017 e che il giorno 26/03/2017, in occasione delle operazioni d'inventario presso la sede della società fallita, il Curatore non rinveniva alcun bene appartenente alla società medesima in quanto nella sede trovava operante altra impresa, ovvero la il cui CP_1
amministratore p.t., sig. rappresentava di aver acquistato nel 2013, Controparte_3
Parte_ tramite IVG s.p.a. di Benevento i beni della dichiarando altresì che la sede gli era stata data in uso dal proprietario sig. CP_2
Da successive verifiche emergeva che la era una società a responsabilità CP_1
limitata a capitale ridotto con socio unico costituita in data 08/03/2013 , iscritta nel Registro delle Imprese l'11/03/2013 e che in tale data aveva acquistato i beni mobili che erano stati pignorati nel novembre 2012 alla;
che nell'anno Parte_1
2015 la dava a noleggio tre automezzi alla;
che CP_1 Parte_1
nell'anno 2016 quest'ultima società emetteva fatture solo nei confronti della prima, per prestazioni di manodopera e per cessione di attrezzature avendo tra l'alto sospeso la propria attività da gennaio a maggio .
Il fallimento esponeva altresì che dai documenti contabili acquisiti dalla Curatela risultava che nel corso del 2016 la eseguiva esclusivamente Parte_1
prestazioni di manodopera in favore della per complessivi € 125.853,80 CP_1
e che tali prestazioni erano state effettuate anche nell'anno 2015, sebbene in via non esclusiva ma prevalente. Risultava ancora che la vendeva alla Parte_1
tutte le proprie residue attrezzature per un ammontare complessivo di € CP_1
46.169,00, ricevendo pagamenti in contanti frazionati per singola fattura e che tale somma non era transitata su nessun conto
Rappresentava infine che a partire dall'8/10/2018 il legale rappresentante della
[...]
risultava essere il sig. già amministratore della CP_1 Controparte_2 [...]
alla data del fallimento Ritenuta dunque la confusione di sede e di Parte_1
denominazione, il trasferimento del patrimonio attivo della fallenda a vantaggio dell'altra società con pagamenti per lo più non tracciati e con contestuale noleggio di beni e attrezzature secondo convenienza, la fornitura di manodopera in favore della chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“A) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2497 c.c. della e dei CP_1
sigg. e per la lesione cagionata all'integrità Controparte_2 Controparte_3
del patrimonio della mediante la loro attività di eterodirezione Parte_1
abusiva e contraria ai principi di corretta gestione imprenditoriale, con particolare riferimento all'operazione commerciale innanzi richiamata (emergente dalle 17 fatture Parte_ Contro dell'anno 2016) di trasferimento dei beni della alla a fronte di somme versate in contanti, di cui non v'è traccia alcuna;
B) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, a risarcire i creditori sociali, e per essi il di tutti i danni patiti, nella misura di € Parte_3
46.169,00 ovvero nella diversa somma che ad istruttoria espletata risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che impugnava la domanda CP_1
attorea ritenuta infondata e rappresentando di aver acquistato le attrezzature dalla
[...]
e di aver provveduto ad effettuare i pagamenti in contanti stante la Parte_1
posizione debitoria della che non consentiva di far transitare le Parte_1
somme sul conto corrente. Precisava inoltre che la vendita era stata realizzata al fine di ottenere liquidità per pagare dipendenti e fornitori.
Ritenuto quindi di nulla dovere concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva altresì il quale esponeva di aver acquistato le Parte_4
attrezzature e di aver corrisposto il prezzo relativo in contanti al fine di pagare lavoratori e fornitori. Da ciò non poteva desumersi una responsabilità ex art. 2497 c.c.
Precisava infine che l'utilizzo della stessa sede societaria era riconducibile alla circostanza che i due amministratori erano legati da vincoli di parentela.
Ritenuta pertanto infondata la domanda attorea, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale . All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/06/2023. Dopo taluni rinvii, all'udienza del 05/09/2025 la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.o.c.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva che la Curatela del ha Parte_3
depositato decreto di chiusura anticipata del fallimento ex art. 118 L.F., reso dal
Tribunale di Avellino in data 02- 4/12/2025. A tal fine si osserva che in caso di giudizi pendenti il Curatore mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi per cui la chiusura anticipata del fallimento non comporta l'interruzione di detti giudizi.
La questione centrale riguarda la possibilità di applicare l'art. 2497 c.c. al di fuori dello schema del gruppo gerarchico basato sul controllo azionario (art. 2359 c.c.).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'attività di direzione e coordinamento non presuppone necessariamente un rapporto di partecipazione sociale.
Il concetto di "società o ente" che esercita tale attività è da intendersi in senso ampio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "L'attività di direzione e coordinamento può trarre origine non solo da un controllo azionario o da clausole contrattuali, ma anche da una situazione di fatto in cui una società sia in grado di condizionare le scelte gestionali dell'altra, imponendo una strategia d'impresa unitaria e funzionale all'interesse del gruppo o della controllante, a scapito dell'autonomia decisionale della controllata." (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 15346/2016; Cass. Civ. n. 5345/2021;Cass.
7105/2025).
Dagli atti di causa emerge un quadro di eterodirezione esercitata dalla Società
[...]
sulla fallita Sebbene non vi sia un legame formale CP_1 Parte_5
di controllo totalitario, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'attività di direzione e coordinamento può desumersi da indici sintomatici quali: l'identità o contiguità degli organi amministrativi, l'occupazione dei medesimi locali aziendali, la commistione operativa (noleggio mezzi e fornitura manodopera). Contro Nel caso di specie, il fatto che la Società abbia occupato la sede della fallita su concessione dell'amministratore di quest'ultima, unitamente alla gestione dei flussi finanziari e dei beni strumentali, integra la fattispecie di cui all'art. 2497 sexies c.c.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, n. 15346/2020), la responsabilità ex art. 2497 c.c. presuppone che la società capogruppo agisca nell'interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione. "Il danno risarcibile alla curatela fallimentare consiste nella lesione dell'integrità del patrimonio sociale, inteso come differenza tra il valore che il patrimonio avrebbe avuto in assenza dell'attività di direzione abusiva e il valore attuale."
L'operazione di acquisto dei beni tramite pignoramento esattoriale e la successiva occupazione dei locali integrano una condotta di "svuotamento d'azienda", che la giurisprudenza di merito (es. Trib. Milano, 12/01/2021) sanziona stabilendo che la responsabilità della holding sussiste ogniqualvolta le scelte imposte alla controllata non siano compensate da vantaggi derivanti dall'appartenenza al gruppo.
Il Tribunale rileva che il legame tra le due società non è meramente commerciale, ma configura un'ipotesi di controllo contrattuale di fatto. Gli elementi cronologici sono determinanti: a Febbraio 2014 inizia la fase di contrazione del fatturato della
[...]
Contro verso terzi, con una concentrazione esclusiva verso la Società Parte_5
Contro nell'anno 2015 la Società fornisce i mezzi di produzione (noleggio automezzi), nell'aAnno 2016 la Società diventa ufficialmente un Parte_1
Contro "monocommittente", emettendo fatture solo verso In questa fase avviene lo svuotamento dei beni residui con la vendita delle attrezzature.
Questa evoluzione dimostra che la Società fallita è stata trasformata in un costo esternalizzato della Società convenuta e cioè una struttura deputata esclusivamente a gestire il personale (con i relativi rischi previdenziali e retributivi, poi sfociati nel fallimento) a totale beneficio della produzione di MCR.
La produzione documentale dei convenuti non è inidonea a supportare la loro difesa in quanto generica e riferita in gran parte a pagamenti non riferiti alle attrezzature oggetto di causa. Parte_ Circa le dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti della , poi, come sostenuto dal
, non può non rilevarsi che le stesse, anche se riferite a crediti retributivi Parte_3
maturati dal 2013 al 2016, sono datate quasi tutte 07/10/2019 e quindi successive al fallimento della e non riportano le date in cui sarebbero Parte_1
intervenuti i pagamenti in contanti. Inoltre è documentato dal Fallimento attore che quanto al dipendente che CP_4
ha dichiarato di aver ricevuto in contanti € 9.036,00 per il periodo giugno-dicembre
2016 lo stesso risulta anche ammesso al passivo in ragione di € 6.475,63, di cui €
4.339,79 per le ultime tre mensilità proprio del 2016 e € 2.135,84 per TFR, a seguito di domanda d'insinuazione per complessivi € 9.071,00 pervenuta il 20/09/2017 . Va infine evidenziato che non risultano in atti le buste paga dei lavoratori né risultano documentati i pagamenti in contanti.
Né di ausilio è stata la prova testimoniale resa da all'udienza del Testimone_1
15/11/2021 teste de relato.
Si consideri infine che l'elemento decisivo per l'accertamento della direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. è la nomina dell'amministratore della società fallita Contro quale amministratore della Società subito dopo il dissesto, dapprima preceduto e poi sostituito da Controparte_3
Tale circostanza integra il requisito del "disegno unitario". La giurisprudenza (Cass. n.
1438/2021) afferma che la sovrapposizione delle cariche o il passaggio di amministratori tra società del gruppo è indice sintomatico della mancanza di una volontà sociale autonoma in capo alla controllata.
L'amministratore, nel periodo pre-fallimentare, ha agito come longa manus di
[...]
tutelando l'interesse della prima (ricevere manodopera e CP_5 Parte_1
attrezzature) a danno della seconda (incapiente, esposta con le banche e costretta a pagamenti in nero).
La tesi della Società convenuta, secondo cui l'assenza di quote sociali impedirebbe l'applicazione dell'art. 2497 c.c., è giuridicamente infondata.
Ai fini della responsabilità da eterodirezione, ciò che rileva è il potere di condizionamento. La dipendenza economica totale (monocommittenza) unita al controllo dei mezzi di produzione (noleggio automezzi) e alla successiva cooptazione del management integra pienamente la fattispecie di direzione e coordinamento di fatto. Inoltre, contrariamente a quanto assunto dai convenuti, in un giudizio ex art. 2497 c.c., la responsabilità non è limitata alla sola società che esercita l'attività di direzione e coordinamento ma si estende a diverse figure chiave. Contro L'amministratore della società "direzionante", nella specie risponde in solido con la società stessa.
L'art. 2497, comma 2, c.c. stabilisce chiaramente che:"Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio." Contro L'amministratore della è colui che materialmente ha attuato le strategie di svuotamento della Società fallita decidendo l'acquisto dei beni, imponendo i contratti di noleggio e manodopera, occupando la sede. Trattandosi di colui che ha preso parte al fatto lesivo mediante decisioni gestorie abusive, la sua responsabilità è diretta e solidale.
In giurisprudenza la Cassazione Civile, Sez. I, n. 16416/2020 ha affermato che” La responsabilità solidale prevista dall'art. 2497, comma 2, c.c. configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale da "contatto sociale" o da illecito aquiliano, che permette di colpire tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno concorso a determinare il danno al patrimonio della controllata” e in continuità il Tribunale di
Roma, Sez. Imprese, 19/05/2022 ha confermato che gli amministratori della holding sono responsabili verso i creditori della controllata se hanno perseguito l'interesse del gruppo a discapito dell'integrità patrimoniale della singola società.
La domanda attorea pertanto va accolta e il danno viene liquidato in via equitativa considerando il valore dei beni fuoriusciti pari a € 46.169,00.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate seguono la soccombenza dell'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5440/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità della Società er l'esercizio abusivo CP_1
di attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. nei confronti della Società
[...]
Parte_1
CONDANNA la Società convenuta, in solido con e al CP_2 Controparte_3
pagamento in favore della della Parte_6
somma di € 46.169,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti. Dispone che il pagamento delle spese di lite sia effettuato in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in data 23 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa AI Casale