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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10597/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 10597/2023, promossa da:
1. , nata il [...]; Controparte_1
2. nato il [...]; Controparte_2
3. nata il [...]; Persona_1
4. , nato il [...]; Controparte_3
5. , nata il [...]; Controparte_4
6. , nata il [...]; Per_2 Controparte_1
7. , nata il [...]; Persona_3
8. nato il [...]; Persona_4
9. nato il [...]; Persona_5
10. nato il [...]; Controparte_5
11. nata il [...]. Parte_1
Rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti
RICORRENTE/I
contro
Controparte_6 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_6
cittadino italiano nato a [...] il [...], il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“i ricorrenti sono discendenti diretti di figlio di Persona_6 [...]
e nato a [...], il [...], emigrato in Persona_7 Persona_8
Brasile, ivi coniugato nel 1902 con deceduto senza essersi mai Persona_9
naturalizzato brasiliano (all. 3); • dal matrimonio è venuto alla luce
[...]
nato in [...] nel 1908, coniugato nel 1937 con • dal Per_10 Persona_11
matrimonio tra e sono venuti alla luce: 1) Persona_10 Persona_11
nato in [...] nel 1939, coniugato nel 1969 con Persona_12 Persona_13
; 2) nata in [...] nel 1941, coniugata nel 1965 con
[...] Persona_14 [...]
; 3) nata nel 1948, coniugata nel 1973 con Persona_15 Persona_16 [...] • dal matrimonio tra e sono venuti Per_17 Persona_12 Persona_13
alla luce: 1) nato in [...] nel 1973; 2) Persona_5 Controparte_5
nato in [...] nel 1977; • dal matrimonio tra e
[...] Persona_14 [...]
sono venute alla luce: 1) , nata Persona_15 Controparte_1
in Brasile nel 1966, coniugata nel 1988 con passando Persona_18
a chiamarsi 2) Controparte_1 Parte_2
, nata in [...] nel 1981, coniugata nel 2004 con • dal
[...] Persona_19
matrimonio tra e è venuto alla luce Persona_16 Per_17 [...]
nato in [...] nel 1975, coniugato nel marzo 2002 con Persona_20
; • dall'unione tra e Per_21 Controparte_7 Controparte_5
è venuta alla luce nata in [...] nel Persona_22 Parte_1
2009, dichiarata nell'atto di nascita da entrambi i genitori;
• dal matrimonio tra e Controparte_1 Persona_18
sono venuti alla luce: 1) nata in [...] nel 1991, Persona_1
coniugata nell'aprile 2014 con;
2) Persona_23 Controparte_2
nato in [...] nel 2008; • dal matrimonio tra
[...] Parte_2
e è venuta alla luce , nata in [...] nel Persona_19 Persona_3
2017; • dal matrimonio tra e Persona_20 Controparte_8
è venuto alla luce nato in
[...] Persona_4
Brasile nel luglio 2002; • dal matrimonio tra e Persona_1 [...]
sono venuti alla luce: 1) , nato in [...]_3
Brasile nell'agosto 2014; 2) , nata in [...] nel 2021. • I Controparte_4
ricorrenti hanno presentato istanza nel 2022 e nel 2023 al Consolato Generale d'Italia
a San Paolo al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, tramite e-mail, come da procedura predisposta dal suddetto Consolato (all. 28). Ad oggi, tuttavia, i medesimi non hanno ricevuto alcuna comunicazione dal in Parte_3
merito all'avvio dei rispettivi procedimenti”. Con decreto del 19 aprile 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 29 settembre 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al CP_6
resistente.
Con successivo provvedimento, del 5 novembre 2025, nella riorganizzazione del ruolo,
l'udienza veniva differita e sostituita con trattazione scritta al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, si riservava la decisione mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al PM e differimento al 9 dicembre 2025 per la sola verifica dell'adempimento.
Parte ricorrente ha depositato, in data 20 novembre 2025 e, nuovamente, in data 3 dicembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_6
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. , nata il [...]; Controparte_1
2. nato il [...]; Controparte_2
3. nata il [...]; Persona_1
4. , nato il [...]; Controparte_3
5. , nata il [...]; Controparte_4
6. , nata il [...]; Per_2 Controparte_1
7. , nata il [...]; Persona_3 8. nato il [...]; Persona_4
9. nato il [...]; Persona_5
10. nato il [...]; Controparte_5
11. nata il [...]. Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 10597/2023, promossa da:
1. , nata il [...]; Controparte_1
2. nato il [...]; Controparte_2
3. nata il [...]; Persona_1
4. , nato il [...]; Controparte_3
5. , nata il [...]; Controparte_4
6. , nata il [...]; Per_2 Controparte_1
7. , nata il [...]; Persona_3
8. nato il [...]; Persona_4
9. nato il [...]; Persona_5
10. nato il [...]; Controparte_5
11. nata il [...]. Parte_1
Rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti
RICORRENTE/I
contro
Controparte_6 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_6
cittadino italiano nato a [...] il [...], il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“i ricorrenti sono discendenti diretti di figlio di Persona_6 [...]
e nato a [...], il [...], emigrato in Persona_7 Persona_8
Brasile, ivi coniugato nel 1902 con deceduto senza essersi mai Persona_9
naturalizzato brasiliano (all. 3); • dal matrimonio è venuto alla luce
[...]
nato in [...] nel 1908, coniugato nel 1937 con • dal Per_10 Persona_11
matrimonio tra e sono venuti alla luce: 1) Persona_10 Persona_11
nato in [...] nel 1939, coniugato nel 1969 con Persona_12 Persona_13
; 2) nata in [...] nel 1941, coniugata nel 1965 con
[...] Persona_14 [...]
; 3) nata nel 1948, coniugata nel 1973 con Persona_15 Persona_16 [...] • dal matrimonio tra e sono venuti Per_17 Persona_12 Persona_13
alla luce: 1) nato in [...] nel 1973; 2) Persona_5 Controparte_5
nato in [...] nel 1977; • dal matrimonio tra e
[...] Persona_14 [...]
sono venute alla luce: 1) , nata Persona_15 Controparte_1
in Brasile nel 1966, coniugata nel 1988 con passando Persona_18
a chiamarsi 2) Controparte_1 Parte_2
, nata in [...] nel 1981, coniugata nel 2004 con • dal
[...] Persona_19
matrimonio tra e è venuto alla luce Persona_16 Per_17 [...]
nato in [...] nel 1975, coniugato nel marzo 2002 con Persona_20
; • dall'unione tra e Per_21 Controparte_7 Controparte_5
è venuta alla luce nata in [...] nel Persona_22 Parte_1
2009, dichiarata nell'atto di nascita da entrambi i genitori;
• dal matrimonio tra e Controparte_1 Persona_18
sono venuti alla luce: 1) nata in [...] nel 1991, Persona_1
coniugata nell'aprile 2014 con;
2) Persona_23 Controparte_2
nato in [...] nel 2008; • dal matrimonio tra
[...] Parte_2
e è venuta alla luce , nata in [...] nel Persona_19 Persona_3
2017; • dal matrimonio tra e Persona_20 Controparte_8
è venuto alla luce nato in
[...] Persona_4
Brasile nel luglio 2002; • dal matrimonio tra e Persona_1 [...]
sono venuti alla luce: 1) , nato in [...]_3
Brasile nell'agosto 2014; 2) , nata in [...] nel 2021. • I Controparte_4
ricorrenti hanno presentato istanza nel 2022 e nel 2023 al Consolato Generale d'Italia
a San Paolo al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, tramite e-mail, come da procedura predisposta dal suddetto Consolato (all. 28). Ad oggi, tuttavia, i medesimi non hanno ricevuto alcuna comunicazione dal in Parte_3
merito all'avvio dei rispettivi procedimenti”. Con decreto del 19 aprile 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 29 settembre 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al CP_6
resistente.
Con successivo provvedimento, del 5 novembre 2025, nella riorganizzazione del ruolo,
l'udienza veniva differita e sostituita con trattazione scritta al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, si riservava la decisione mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al PM e differimento al 9 dicembre 2025 per la sola verifica dell'adempimento.
Parte ricorrente ha depositato, in data 20 novembre 2025 e, nuovamente, in data 3 dicembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_6
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. , nata il [...]; Controparte_1
2. nato il [...]; Controparte_2
3. nata il [...]; Persona_1
4. , nato il [...]; Controparte_3
5. , nata il [...]; Controparte_4
6. , nata il [...]; Per_2 Controparte_1
7. , nata il [...]; Persona_3 8. nato il [...]; Persona_4
9. nato il [...]; Persona_5
10. nato il [...]; Controparte_5
11. nata il [...]. Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore