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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2019 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Rosadele Giuglano in Potenza alla Via Brescia n. 26, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori-opponenti contro
e per essa , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo nonché dall'avv. Michele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via N. Sauro n. 52, giusta procura in atti;
Convenuta . opposta
e contro
e per essa , in persona del l.r.p.t. Controparte_3 Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo, nonché dall'avv. Michele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via N. Sauro n.
52, giusta procura in atti;
Terza- intervenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 09.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2019, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 475/2019 (RGN 1049/2019) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 3.05.2019 e notificato il 22.05.2019, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 5.029,95 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di finanziamento n.
12549140 del 26.02.2007 stipulato da quale debitore principale e Parte_2 CP_4
[...] quale coobbligata, con la società AGOS DUCATO SPA e che stante l'inadempimento
[...]
dei debitori, la società opposta aveva loro comunicato la risoluzione del contratto .
La società conferiva mandato al proprio legale per il recupero del credito, come CP_1 da racc. ar dell'11.07.2018, in atti. Il credito vantato risultava di euro 5.029,95 ovvero pari al capitale insoluto.
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano: l'inidoneità della documentazione prodotta;
la nullità del contratto di prestito per assenza di prova scritta ex art. 633 e ss cpc;
inesistenza ed inesigibilità della pretesa creditoria per nullità del contratto;
mancanza di prova dell'apertura di credito revolving effettuata con carta di credito;
difetto di titolarità attiva dei rapporti in capo alla convenuta opposta;
prescrizione dell'eventuale credito vantato;
nullità della pretesa creditoria per la natura usuraria degli interessi richiesti e per il carattere anatocistico degli interessi passivi richiesti. Contestavano ed impugnavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Evidenziavano che la società convenuta si dichiarava cessionaria pro soluto del credito nell'ambito di cartolarizzazione di crediti originariamente vantati da Controparte_5
perfezionatasi il 15.12.2014 con efficacia dal 30.11.2014 come pubblicato da G.U. del
20.12.2014. Tra le condizioni alla lettera “C” era prevista…”sia stata dichiarata da parte del cedente la decadenza dei crediti del beneficio del termine, ovvero il relativo debitore alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi prima del 30.11.2013…” Le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine risultano successive alla data indicata perché spedite solo in data
10.12.2013 e ricevute in data 20.12.2013, pertanto manca del tutto la prova che il debito degli opponenti rientrassero nell'operazione di cessione del credito pro soluto in blocco operata tra e AGOS SPA. .Rappresentavano anche la mancata coincidenza tra il contratto CP_1 posto a base dell'ingiunzione e il documento prodotto la cui data è del 1.03.2007 e non
26.02.2007.
Rilevavano, inoltre, la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepivano la nullità delle relative clausole, sostenevano che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c,, lamentavano l'illegittima capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e spese non previste.
2 Concludevano, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto, per la nullità del contratto;
per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine per la dichiarazione di prescrizione e in via gradata per l'accertamento dell'effettiva somma dovuta con esclusione degli interessi usurari ed anatocistici. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.12.2019 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che gli opponenti stipulavano con la società AGOS SPA il contratto di finanziamento per cui è causa, e che gli stessi non contestavano o disconoscevano di averlo sottoscritto e di aver beneficiato della somma erogata, di essersi resi inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile.
In ordine alla validità della cessione evidenziava che a pag. 2 procura MARTE e pag. 1 procura emerge che..con le medesime modalità potrà rendersi titolare anche da CP_6 diversi cedenti di ulteriori crediti omogenei a quelli ceduti nell'ambito della prima o della seconda operazione… Sulla eccezione della prescrizione rilevava che la data di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale è riferita alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non la data di stipula dello stesso.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento, oggetto di causa, il tasso effettivo globale applicato è di molto inferiore al tasso soglia di usura vigente alla sottoscrizione del contratto.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 5.029,95 oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese.
3 Alla prima udienza di comparizione del 13.12.2019 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata il 16.12.2019, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione ed esaminata la documentazione versata in atti, non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'istanza ed assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo.
Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc.
Nel corso del giudizio, con apposita comparsa depositata in data 6.06.2020 si costituiva la società in persona del legale r.p.t. quale parte intervenuta e cessionaria del CP_3
credito per cui è causa. Dava atto che in data 22.11.2019 la società ha ceduto CP_1
un pacchetto di crediti pro soluto in blocco alla società intervenuta come da pubblicazione in
G.U. n. 141 del 30.11.2019 e tra i crediti ceduti vi era quello vantato nei confronti degli attuali opponenti. Si costituiva in sostituzione della convenuta opposta.
All'udienza del 23.04.2021, sulle richieste istruttorie il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 9.10.2023 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione, poiché fondata, merita accoglimento.
Tra i diversi motivi di opposizione vi è quello relativo al difetto della prova di titolarità del credito e per l'effetto la carenza di legittimazione ad agire della concessionaria CP_1
[... per il tramite della sua mandataria nonché della quale intervenuta CP_3
volontariamente in giudizio in sostituzione della prima e per il tramite della mandataria. Non
è sufficiente per la prova della cessione del credito la pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco nella G.U., e non vi è alcuna prova che il credito azionato nei confronti degli opponenti rientri tra quelli ceduti pro soluto e in blocco in data 22.11.2019, ai sensi della Legge
n. 130/99, dalla lla CP_1 Controparte_3
Si evidenzia che se il credito in questione fosse stato effettivamente fra quelli rientranti nella cessione in blocco operata in data 22.11.2019 la costituzione in giudizio della CP_1
[... avvenuta in data 13.12.2019 (successivamente alla menzionata operazione di cartolarizzazione di crediti) sarebbe stata effettuata da soggetto privo di legittimazione attiva.
Non vi è prova alcuna che il credito vantato rientri fra quelli oggetto del primo contratto di cessione da AGOS SPA a né si può affermare che rientri tra quelli oggetto CP_1
del contratto di cessione operato da a CP_1 Controparte_3
4 Si osserva che gli opponenti hanno eccepito che dalla documentazione prodotta dall'opposta i evince che per essere i crediti inclusi nell'operazione di cessione in blocco CP_1 pro soluto era previsto quale condizione che fosse ..”stata dichiarata da parte del Cedente la decadenza dei crediti del beneficio del termine, ovvero il relativo debitore alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi, prima del 30.11.2013…” e che, invece, le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine effettuate con racc. AR (doc. 5 indice parte ricorrente) sono successive alla data di cui sopra. Risultano, dalla documentazione in atti, che le stesse sono state spedite agli opponenti in data 10.12.2013 e ricevute dagli stessi in data 20.12.2013.
Si aggiunga inoltre che la missiva di pagamento (doc. 6 parte opposta) dell'avv. Luca Del
Corona datata 11.07.2018, pervenuta agli opponenti il 16.08.2018, non contiene alcun riferimento al contratto di finanziamento per cui è causa.
Il documento n. 6 di parte opposta, sebbene qualificato come “Atto di cessione di crediti” in realtà è un estratto, del tutto incompleto, di una proposta di cessione di crediti rivolta dalla
AGOS DUCATO SPA alla Il documento è privo di data, di sottoscrizione, CP_1
e di gran parte del contenuto in quanto sostituito da numerosi OMSSIS.
Inoltre, a seguito di contestazione, impugnazione e disconoscimento del contratto di finanziamento prodotto in copia fotostatica, parte opponente e parte intervenuta non producevano il contratto oggetto di causa in originale.
Per quanto esposto, si può affermare che nessuna prova della titolarità del credito è stata fornita e per l'effetto l'opposizione è fondata e va accolta.
La società opposta, si è dichiarata cessionaria di crediti originariamente vantati dalla CP_1 società finanziaria AGOS S.p.A. c/o in forza di cessione perfezionatasi il Controparte_5
15.12.2014 con efficacia dal 30 novembre 2014, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II foglio
Inserzioni n.150 del 20.12.2014 e documentata dal DOC. n.1 della produzione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Gli opponenti hanno però eccepito che il loro rapporto creditorio/debitorio non rientra tra i crediti ceduti alla CP_1
Infatti:
-il contratto di cessione, nell'elencare le condizioni che i crediti vantati dal cedente dovevano possedere per essere inclusi nella operazione di cessione pro soluto in questione, alla lettera “C” prevedeva che fosse "dichiarata da parte del Cedente la decadenza dei crediti del beneficio del termine, ovvero il relativo debitore alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale [fosse] stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi, prima del 30 novembre 2013 …”;
-le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine effettuate con raccomandate AR (DOC 5 dell'indice di parte ricorrente) risultavano essere successive alla data sopra indicata, essendo state spedite
5 a e a solo in data 10.12.2013 e risultano ricevute dai destinatari solo il Parte_2 Parte_1
20.12.2013.
Orbene, su tale eccezione parte opposta non ha preso specifica posizione con conseguente applicazione, da parte del giudicante, del principio di cui all'art. 115 cpc. Ne deriva che il monitorio va revocato per il difetto di titolarità, in capo alla cessionaria opposta, del credito dedotto in monitorio, in quanto non rientrante nel contratto di cessione invocato quale titolo legittimante l'azione della cessionaria predetta.
Ritenuta tale questione assorbente di ogni altra.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi tariffari dello scaglione di valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria, in quanto solo documentale e compiuta già dagli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 475/2019 emesso il 3.05.2019 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 22.05.2019 (RGN 1049/2019);
-Condanna parte opposta e parte intervenuta, in persona dei propri l.r.p.t., in solido tra loro, alle spese di giustizia che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso professionale ed euro 76,00 per esborsi, oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore degli opponenti.
Così deciso in Potenza, 20.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2019 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Rosadele Giuglano in Potenza alla Via Brescia n. 26, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori-opponenti contro
e per essa , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo nonché dall'avv. Michele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via N. Sauro n. 52, giusta procura in atti;
Convenuta . opposta
e contro
e per essa , in persona del l.r.p.t. Controparte_3 Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo, nonché dall'avv. Michele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via N. Sauro n.
52, giusta procura in atti;
Terza- intervenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 09.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2019, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 475/2019 (RGN 1049/2019) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 3.05.2019 e notificato il 22.05.2019, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 5.029,95 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di finanziamento n.
12549140 del 26.02.2007 stipulato da quale debitore principale e Parte_2 CP_4
[...] quale coobbligata, con la società AGOS DUCATO SPA e che stante l'inadempimento
[...]
dei debitori, la società opposta aveva loro comunicato la risoluzione del contratto .
La società conferiva mandato al proprio legale per il recupero del credito, come CP_1 da racc. ar dell'11.07.2018, in atti. Il credito vantato risultava di euro 5.029,95 ovvero pari al capitale insoluto.
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano: l'inidoneità della documentazione prodotta;
la nullità del contratto di prestito per assenza di prova scritta ex art. 633 e ss cpc;
inesistenza ed inesigibilità della pretesa creditoria per nullità del contratto;
mancanza di prova dell'apertura di credito revolving effettuata con carta di credito;
difetto di titolarità attiva dei rapporti in capo alla convenuta opposta;
prescrizione dell'eventuale credito vantato;
nullità della pretesa creditoria per la natura usuraria degli interessi richiesti e per il carattere anatocistico degli interessi passivi richiesti. Contestavano ed impugnavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Evidenziavano che la società convenuta si dichiarava cessionaria pro soluto del credito nell'ambito di cartolarizzazione di crediti originariamente vantati da Controparte_5
perfezionatasi il 15.12.2014 con efficacia dal 30.11.2014 come pubblicato da G.U. del
20.12.2014. Tra le condizioni alla lettera “C” era prevista…”sia stata dichiarata da parte del cedente la decadenza dei crediti del beneficio del termine, ovvero il relativo debitore alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi prima del 30.11.2013…” Le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine risultano successive alla data indicata perché spedite solo in data
10.12.2013 e ricevute in data 20.12.2013, pertanto manca del tutto la prova che il debito degli opponenti rientrassero nell'operazione di cessione del credito pro soluto in blocco operata tra e AGOS SPA. .Rappresentavano anche la mancata coincidenza tra il contratto CP_1 posto a base dell'ingiunzione e il documento prodotto la cui data è del 1.03.2007 e non
26.02.2007.
Rilevavano, inoltre, la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepivano la nullità delle relative clausole, sostenevano che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c,, lamentavano l'illegittima capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e spese non previste.
2 Concludevano, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto, per la nullità del contratto;
per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine per la dichiarazione di prescrizione e in via gradata per l'accertamento dell'effettiva somma dovuta con esclusione degli interessi usurari ed anatocistici. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.12.2019 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che gli opponenti stipulavano con la società AGOS SPA il contratto di finanziamento per cui è causa, e che gli stessi non contestavano o disconoscevano di averlo sottoscritto e di aver beneficiato della somma erogata, di essersi resi inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile.
In ordine alla validità della cessione evidenziava che a pag. 2 procura MARTE e pag. 1 procura emerge che..con le medesime modalità potrà rendersi titolare anche da CP_6 diversi cedenti di ulteriori crediti omogenei a quelli ceduti nell'ambito della prima o della seconda operazione… Sulla eccezione della prescrizione rilevava che la data di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale è riferita alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non la data di stipula dello stesso.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento, oggetto di causa, il tasso effettivo globale applicato è di molto inferiore al tasso soglia di usura vigente alla sottoscrizione del contratto.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 5.029,95 oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese.
3 Alla prima udienza di comparizione del 13.12.2019 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata il 16.12.2019, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione ed esaminata la documentazione versata in atti, non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'istanza ed assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo.
Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc.
Nel corso del giudizio, con apposita comparsa depositata in data 6.06.2020 si costituiva la società in persona del legale r.p.t. quale parte intervenuta e cessionaria del CP_3
credito per cui è causa. Dava atto che in data 22.11.2019 la società ha ceduto CP_1
un pacchetto di crediti pro soluto in blocco alla società intervenuta come da pubblicazione in
G.U. n. 141 del 30.11.2019 e tra i crediti ceduti vi era quello vantato nei confronti degli attuali opponenti. Si costituiva in sostituzione della convenuta opposta.
All'udienza del 23.04.2021, sulle richieste istruttorie il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 9.10.2023 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione, poiché fondata, merita accoglimento.
Tra i diversi motivi di opposizione vi è quello relativo al difetto della prova di titolarità del credito e per l'effetto la carenza di legittimazione ad agire della concessionaria CP_1
[... per il tramite della sua mandataria nonché della quale intervenuta CP_3
volontariamente in giudizio in sostituzione della prima e per il tramite della mandataria. Non
è sufficiente per la prova della cessione del credito la pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco nella G.U., e non vi è alcuna prova che il credito azionato nei confronti degli opponenti rientri tra quelli ceduti pro soluto e in blocco in data 22.11.2019, ai sensi della Legge
n. 130/99, dalla lla CP_1 Controparte_3
Si evidenzia che se il credito in questione fosse stato effettivamente fra quelli rientranti nella cessione in blocco operata in data 22.11.2019 la costituzione in giudizio della CP_1
[... avvenuta in data 13.12.2019 (successivamente alla menzionata operazione di cartolarizzazione di crediti) sarebbe stata effettuata da soggetto privo di legittimazione attiva.
Non vi è prova alcuna che il credito vantato rientri fra quelli oggetto del primo contratto di cessione da AGOS SPA a né si può affermare che rientri tra quelli oggetto CP_1
del contratto di cessione operato da a CP_1 Controparte_3
4 Si osserva che gli opponenti hanno eccepito che dalla documentazione prodotta dall'opposta i evince che per essere i crediti inclusi nell'operazione di cessione in blocco CP_1 pro soluto era previsto quale condizione che fosse ..”stata dichiarata da parte del Cedente la decadenza dei crediti del beneficio del termine, ovvero il relativo debitore alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi, prima del 30.11.2013…” e che, invece, le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine effettuate con racc. AR (doc. 5 indice parte ricorrente) sono successive alla data di cui sopra. Risultano, dalla documentazione in atti, che le stesse sono state spedite agli opponenti in data 10.12.2013 e ricevute dagli stessi in data 20.12.2013.
Si aggiunga inoltre che la missiva di pagamento (doc. 6 parte opposta) dell'avv. Luca Del
Corona datata 11.07.2018, pervenuta agli opponenti il 16.08.2018, non contiene alcun riferimento al contratto di finanziamento per cui è causa.
Il documento n. 6 di parte opposta, sebbene qualificato come “Atto di cessione di crediti” in realtà è un estratto, del tutto incompleto, di una proposta di cessione di crediti rivolta dalla
AGOS DUCATO SPA alla Il documento è privo di data, di sottoscrizione, CP_1
e di gran parte del contenuto in quanto sostituito da numerosi OMSSIS.
Inoltre, a seguito di contestazione, impugnazione e disconoscimento del contratto di finanziamento prodotto in copia fotostatica, parte opponente e parte intervenuta non producevano il contratto oggetto di causa in originale.
Per quanto esposto, si può affermare che nessuna prova della titolarità del credito è stata fornita e per l'effetto l'opposizione è fondata e va accolta.
La società opposta, si è dichiarata cessionaria di crediti originariamente vantati dalla CP_1 società finanziaria AGOS S.p.A. c/o in forza di cessione perfezionatasi il Controparte_5
15.12.2014 con efficacia dal 30 novembre 2014, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II foglio
Inserzioni n.150 del 20.12.2014 e documentata dal DOC. n.1 della produzione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Gli opponenti hanno però eccepito che il loro rapporto creditorio/debitorio non rientra tra i crediti ceduti alla CP_1
Infatti:
-il contratto di cessione, nell'elencare le condizioni che i crediti vantati dal cedente dovevano possedere per essere inclusi nella operazione di cessione pro soluto in questione, alla lettera “C” prevedeva che fosse "dichiarata da parte del Cedente la decadenza dei crediti del beneficio del termine, ovvero il relativo debitore alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale [fosse] stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi, prima del 30 novembre 2013 …”;
-le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine effettuate con raccomandate AR (DOC 5 dell'indice di parte ricorrente) risultavano essere successive alla data sopra indicata, essendo state spedite
5 a e a solo in data 10.12.2013 e risultano ricevute dai destinatari solo il Parte_2 Parte_1
20.12.2013.
Orbene, su tale eccezione parte opposta non ha preso specifica posizione con conseguente applicazione, da parte del giudicante, del principio di cui all'art. 115 cpc. Ne deriva che il monitorio va revocato per il difetto di titolarità, in capo alla cessionaria opposta, del credito dedotto in monitorio, in quanto non rientrante nel contratto di cessione invocato quale titolo legittimante l'azione della cessionaria predetta.
Ritenuta tale questione assorbente di ogni altra.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi tariffari dello scaglione di valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria, in quanto solo documentale e compiuta già dagli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 475/2019 emesso il 3.05.2019 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 22.05.2019 (RGN 1049/2019);
-Condanna parte opposta e parte intervenuta, in persona dei propri l.r.p.t., in solido tra loro, alle spese di giustizia che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso professionale ed euro 76,00 per esborsi, oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore degli opponenti.
Così deciso in Potenza, 20.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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