Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 20/04/2026, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa tutela cautelare,
del Decreto emesso del Prefetto della Provincia di Caserta (Prot. Uscita n. 0030976 del 05/03/2026), recante conferma di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, della nota della Questura di Caserta del 3 febbraio 2026 recante parere negativo alla detenzione e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. ID OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 9 marzo 2026, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Caserta ha confermato un provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente adottato nei suoi confronti nel 2013; in concreto il ricorrente – che è incensurato – fu destinatario del provvedimento di divieto in quanto “ risulta (va) avere assidue frequentazioni con pregiudicati ed inoltre è figlio di B.L., appartenente al clan dei Casalesi ”
Il ricorrente in data 3 dicembre presentava una istanza di revoca del divieto, facendo presente che, rispetto al 2013, la situazione di fatto era completamente mutata e, in particolare, erano venuti meno i presupposti della misura illo tempore adottata, dato che i procedimenti a carico dei suoi familiari si erano tutti risolti con assoluzioni e nessun ulteriore pregiudizio era intervenuto nel frattempo.
Ciononostante il Prefetto con l’atto impugnato ha confermato il divieto di detenzione armi; in pratica il provvedimento – pur prendendo atto della inesistenza a carico del ricorrente di recenti pregiudizi – riteneva che sussistesse tuttora il pericolo di abuso in quanto: a) il ricorrente è convivente con il padre; b) a carico del padre esiste un decreto di divieto di detenzione armi del 2015 tuttora efficace e – ove al ricorrente fosse permessa la detenzione di armi – il padre, soggetto controindicato, potrebbe abusarne.
Il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo in quanto del tutto privo di presupposti, illogico e non basato su un’istruttoria idonea. La tesi del ricorrente è che i presupposti del divieto di detenzione armi siano del tutto assenti; e, infatti, suo padre – che era stato coinvolto in un processo penale per fatti risalenti al 1989 – non solo è stato assolto per non aver commesso il fatto ma è stato risarcito per l’ingiusta detenzione patita; inoltre il Tribunale di Caserta nel 2005 ha anche respinto una proposta di misura di prevenzione (sorveglianza speciale) nei suoi confronti; da ciò deriva che ogni possibile sospetto di contiguità del padre con ambienti malavitosi è privo di fondamento; a ciò si aggiunge il rilievo della contraddittorietà di comportamento della Prefettura, dato che essa non ha considerato che un precedente divieto di detenzione armi nei confronti del padre è stato revocato nel 2011 (proprio in considerazione degli esiti favorevoli dei procedimenti a suo carico).
Il ricorrente conclude quindi chiedendo l’annullamento del provvedimento.
L’amministrazione resite al ricorso.
Il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
Occorre premettere che il divieto di detenzione armi regolato dall’articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 non è un provvedimento di tipo sanzionatorio che presupponga un abuso ma un atto di natura essenzialmente preventiva e cautelare che mira invece a evitare anche una mera possibilità di abuso e ciò anche quando l’abuso si ricolleghi non a comportamenti del soggetto che detenga le armi ma a terzi che di quelle armi possano acquisire la disponibilità.
Se ci si colloca in questa prospettiva il provvedimento impugnato risulta immune da vizi, dato che esso è fondato non su un giudizio di inaffidabilità del ricorrente (cioè su una valutazione negativa della sua personalità e/o condotta di vita) ma sulla circostanza, non contestata e comunque documentata dall’amministrazione, che il ricorrente convive con un soggetto nei confronti del quale è efficace un decreto di divieto di detenzione armi; data questa situazione di fatto è abbastanza evidente che, se si consentisse al ricorrente il possesso di armi, sarebbe ragionevolmente possibile che il padre – nei cui confronti, lo si ripete, è attualmente efficace un decreto che gli vieta di possederle – ne acquisisca la disponibilità. Tanto basta a ritenere legittimo l’atto impugnato; del resto la giurisprudenza ha chiarito che “ nei confronti di colui che chiede l'autorizzazione a detenere armi deve esistere una perfetta e completa sicurezza sul corretto utilizzo delle stesse, poiché la normativa in materia persegue lo scopo di prevenire l'abuso da parte di soggetti non completamente affidabili. A tal riguardo uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell'istante, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. I provvedimenti inibitori in materia di armi, infatti, possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse accessibili ad un terzo nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto. Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2023, n. 1963). Né potrebbe sostenersi che il principio sintetizzato nel precedente citato non sia applicabile al caso in esame essendo i sospetti di abuso nei confronti del padre del ricorrente smentiti dagli esiti favorevoli dei procedimenti in cui egli è stato coinvolto, in quanto – a prescindere da quelle vicende – il padre del ricorrente è stato comunque destinatario di un (successivo) divieto di detenzione armi che – non essendo stato mai ritirato e non risultando che sia stato impugnato dall’interessato – è tuttora valido ed efficace. In questa prospettiva va solo osservato che è irrilevante che un divieto di detenzione armi nei confronti del padre del ricorrente risalente al 1998 sia stato ritirato nel 2011, perché ciò che osta al ritiro del divieto nei confronti del ricorrente è il nuovo divieto del 2015, mai ritirato e quindi efficace. Nè potrebbe questo Collegio esprimersi in merito alla affidabilità o inaffidabilità del padre del ricorrente, in quanto – così facendo – si esprimerebbe una valutazione in ordine alla legittimità del divieto del 2015 ovvero in merito al successivo venir meno dei suoi presupposti e all’esistenza delle ragioni per un suo ritiro (questione che esula da questo giudizio), dato che il ritiro dovrebbe essere richiesto all’amministrazione dall’interessato (cioè dal padre del ricorrente).
Conclusivamente il ricorso è respinto. le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CU, Presidente
ID OR, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID OR | NO CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.