Art. 1.
L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, e' affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , in quale la esercitera' con le stesse modalita' e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.
L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, e' affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , in quale la esercitera' con le stesse modalita' e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.