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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composta da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1091/2022 R.G., tra:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , nato ad [...] il 1° luglio C.F._1 Parte_2
1982 (c.f. ), nata a [...] il 20 giugno C.F._2 Parte_3
1982 (c.f. ), e con sede in C.F._3 Parte_4
Acicatena (CT), Via D. Alighieri 17(c.f./p.i. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nato ad [...] il Parte_5
16.01.1956 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi, C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rocco Simone Gambera e Antonino Saltalamacchia, (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
ricorrenti,
e
presso la Controparte_1
1 (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta,
(c.f. ) con sede in Lentini Controparte_3 P.IVA_3
(SR), via Agnone 68, e (p. iva Controparte_4
), con sede in Catania, via Centuripe 1, entrambi in persona del P.IVA_4
Commissario Straordinario pro tempore, dott. rappresentanti Controparte_5
e difesi dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Catania, via Umberto I n. 255 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Rocco Simone Gambera e Antonino Saltalamacchia per i ricorrenti:
“… questa Difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nei propri atti e verbali di causa sin qui prodotti, da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte;
pertanto, ribadito il tenore delle conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. - che hanno potuto affermare la esistenza del rapporto causa – effetto in ordine al danno dedotto in causa dagli attori accertando (a pag. 49 della relazione di CTU) l'inadeguatezza degli alvei dei fiumi esondati a fronteggiare piogge di carattere sia eccezionale che ordinario - e fatto rilevare che si sono rivelate infondate le avverse eccezioni (peraltro, non coltivate in corso di causa) formulate dall' convenuta, gli attori insistono per l'accoglimento della propria Controparte_1 domanda di risarcimento del danno subito e chiedono che la causa venga posta in decisione, con il favore delle spese e degli onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
2 antistatari”;
- avv. Davide Alfredo Luigi Negretti per i Consorzi convenuti:
“…. Si insiste pertanto in tutte le conclusioni già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta con i relativi documenti e si chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 aprile 2023, , , Parte_1 Parte_2
e la evocavano in giudizio davanti Parte_3 Parte_4 al Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la l'Autorità di Bacino CP_1 del Distretto Idrografico della Regione Sicilia, il Controparte_3
ed il , in persona dei rispettivi
[...] Controparte_4 legali rappresentanti pro tempore.
I ricorrenti, premesso di essere proprietari e comodatari di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio di Lentini, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni causati dall'esondazione dei torrenti Cave e Trigona, avvenuta in seguito alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 24 e 25 ottobre 2021 e nei giorni 16 e 17 novembre 2021, a causa della condizione di degrado in cui versavano gli alvei dei suddetti corsi d'acqua, assolutamente privi di manutenzione, nonché dell'incapacità dei canali di scolo e dei tombini idraulici ivi insistenti di smaltire le acque piovane, circostanze imputabili alla responsabilità dell'amministrazione e dei consorzi convenuti ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c..
Con comparsa depositata il 15 maggio 2023, si costituiva nel giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della domanda – deducendo, Controparte_1 sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Con comparsa depositata in pari data, si costituivano anche il Consorzio di
3 Bonifica 10 Siracusa ed il , Controparte_4 chiedendo anch'essi il rigetto della domanda, deducendo di avere regolarmente provveduto alla manutenzione degli impianti di loro pertinenza, escludendo la sussistenza del nesso di causalità fra questi ed i danni lamentati dai ricorrenti ed invocando il carattere straordinario degli eventi metereologici in questione.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Le domande sono infondate.
Risulta documentata in capo ai ricorrenti la proprietà/disponibilità dei sette appezzamenti di terreno meglio identificati in ricorso.
In particolare, risultano:
- in capo a la proprietà per ¼ (e per intero nei casi Parte_1 contrassegnati dall'asterisco) del primo appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle 923, 924*, 926, 927*, 930, 931*, 932*, 933, 936, 939, 940*, 942, 943*, 351*, 352* (particelle pervenute a per le quote sopra Parte_1 indicate, per atto di compravendita rogato dal notaio dott. Persona_1 da Ramacca il 28 giugno 2017 e registrato ai numeri 15417/8724 di repertorio e raccolta);
- in capo a la proprietà per 6/8 (e per intero nei casi Parte_1 contrassegnati dall'asterisco) del secondo appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle n. 332* e 845 (particelle pervenute a Parte_1 per le quote sopra indicate per atto di compravendita rogato dal notaio dott.
da Ramacca il 05 dicembre 2018 e registrato ai numeri Persona_1
16435/9514 di repertorio e raccolta);
4 - in capo a la proprietà del terzo appezzamento di terreno Parte_1 indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle n. 753, 755, 756, 758 (pervenute al sig. Pt_1 per atto di compravendita rogato dal notaio dott.ssa
[...] Persona_2 da il 17 ottobre 2013 e registrato ai numeri 9961/4550 di
[...] CP_6 repertorio e raccolta):
- in capo a , la proprietà del quarto appezzamento di terreno Parte_1 indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle n. 896, 897, 898, 735, 736, 737, 1037, 1039, 1041, 1042, 228 (particelle pervenute a per atto di compravendita Parte_1 rogato dal notaio dott. da Ramacca il 20 marzo 2019 e Persona_1 registrato ai numeri di repertorio e raccolta 16651/9677);
- in capo a , la proprietà (per 1/3 nei casi contrassegnati Parte_2 dall'asterisco) del quinto appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle 150, 156, 254, 255, 256*, 257, 258, 259, 400 (particelle pervenute a Pt_2
per le quote sopra indicate per atto di compravendita rogato dal notaio
[...]
Dott.ssa da il 21 gennaio 2008 e registrato ai Persona_2 CP_6 numeri 6087/1659 di repertorio e raccolta.);
- in capo a e la proprietà del sesto Parte_2 Parte_3 appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle 171*, 260, 261, 345*, 353**, 355**, 356**, 587** (particelle pervenute a , per le Parte_2 quote sopra indicate, per atto di compravendita rogato dal notaio Dott.ssa da il 17 ottobre 2013 e registrato ai numeri Persona_2 CP_6
9961/4550 di repertorio e raccolta. Le particelle contrassegnate da un asterisco sono pervenute a e per atto di compravendita Parte_3 Parte_2 rogato dal notaio Dott.ssa da il 17 ottobre Persona_2 CP_6
2008 e registrato ai numeri 6888/2197 di repertorio e raccolta. Non si dispone, invece, di titoli di provenienza per le particelle in tabella indicate con doppio asterisco);
- in capo alla (per ½ nei casi contrassegnati Parte_4 dall'asterisco), la proprietà del settimo appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato
5 al fg. 53, p.lle n. 1352, 770, 7773, 1365*, 1367*, 1356, 1366, 1358, 1359, 1362, 1361, 1368, 1515* (particelle pervenute alla cooperativa per le Parte_4 quote sopra indicate, per atto di compravendita rogato dal notaio Dott.
da Ramacca il 12 febbraio 2018 e registrato ai numeri Persona_1
15819/9037 di repertorio e raccolta)
I terreni coltivati dai ricorrenti sono tutti ubicati nella contrada Commenda del Comune di Lentini e distinti, come meglio su specificato, nei fogli di mappa 53 e 55. Da un punto di vista agronomico, si tratta di terrenti a giacitura pianeggiante posti ad una quota media di 27 e 42 mt s.l.m., rientranti nell'associazione dei suoli alluvionali Typic e/o Vertic e/o Controparte_7
e/o che trovano Controparte_8 Controparte_9 nell'agrumeto, nell'arboreto, nel vigneto e nel seminativo il loro uso prevalente. La superficie catastale complessiva dei terreni è di ettari 25.18.29. Questi, al momento del sopralluogo, erano prevalentemente coltivati ad agrumeto, ed in alcuni casi ad albicoccheto e pescheto, con impianti realizzati in epoche diverse. La superficie netta coltivata è stata stimata dai c.t.u. in complessivi ettari 14,71.
La circostanza dell'avvenuto straripamento dei torrenti Cave e Trigona e della conseguente inondazione dei terreni in questione ha trovato conferma (salvo che per l'appezzamento contrassegnato nella relazione di c.t.u. al n. 7, come di seguito evidenziato) nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del torrente e dell'alluvionamento dei fondi. I consulenti hanno dettagliatamente ricostruito la variazione dello stato dei terreni e delle coltivazioni in essi insistenti prima e dopo gli eventi alluvionali lamentati, utilizzando a tal fine la tecnologia del telerilevamento (o remote sensing), la quale consente di monitorare lo stato di salute delle piante tramite l'estrapolazione di immagini satellitari che registrano l'energia elettromagnetica riflessa (cfr. relazione di c.t.u. pag. 9 ss.).
Simile condizione non può ritenersi estesa agli immobili di cui al 7° appezzamento indicato nella relazione di c.t.u., di pertinenza della Cooperativa Calimero, i quali, secondo quanto accertato, non sono stati in alcun modo interessati da esondazioni ed hanno, dunque, riportato danni provocati direttamente dal carattere intenso della precipitazione che, non riuscendo ad infiltrarsi nei suoli, probabilmente saturati dall'acqua di precipitazione dello stesso evento, hanno determinato un iniziale impantanamento e generato,
6 successivamente, fenomeni di ruscellamento superficiale sicuramente non violenti e distruttivi come quelli verificatisi nelle rimanenti particelle (cfr. pagg. 43, 49 e 53 della relazione, nonché le puntuali ed argomentate risposte rese dai c.t.u. a fronte delle osservazioni di parte ricorrente).
Procedendo nello studio degli eventi dell'ottobre 2021, i consulenti hanno, quindi, evidenziato che le precipitazioni registrate dalla stazione di Lentini della rete di monitoraggio del SIAS hanno avuto, per tutte le durate canoniche considerate, tempi di ritorno sempre superiori ai 300 anni. Risultati analoghi hanno mostrato i dati registrati dalla stazione di Mineo, anch'essa appartenente alla rete SIAS, ove le precipitazioni hanno denunciato tempi di ritorno superiori ai 300 anni per le durate di 3 e 6 ore, e di “rarità” per la durata canonica di 24 ore.
Tenuto conto delle intensità registrate, gli ausiliari hanno quindi concluso affermando che le precipitazioni verificatesi fra il 24 ed il 25 ottobre 2021 hanno avuto carattere eccezionale (cfr. relazione c.t.u. pag. 35).
I consulenti hanno poi eseguito la comparazione fra uno “scenario ideale”
– ossia di perfetta manutenzione dell'alveo del fiume, considerato privo o quasi di vegetazione e/o altri elementi (naturali e non) che possano in qualche modo ostacolare e rallentare la corrente, favorendo l'esondazione dall'alveo – e lo scenario c.d “reale” – ossia “ad alveo non mantenuto”, che tiene conto delle effettive condizioni dell'alveo in termini di vegetazione – così da verificare l'incidenza di eventuali ed ulteriori elementi capaci di aggravare i danni cagionati dagli eventi meteorici per cui è causa.
Esaminando l'incidenza delle piogge nella determinazione dell'esondazione dei torrenti Cave e Trigona in ciascuna delle due ipotesi, i consulenti hanno pertanto sostenuto che “i risultati delle simulazioni idrauliche sembrerebbero dare indicazione del fatto che anche una migliore manutenzione dell'alveo non avrebbe mitigato gli effetti dell'evento meteorico verificatosi nel mese di ottobre 2021, confermando il carattere di eccezionalità delle precipitazioni registrate dalle stazioni pluviografiche che ricadono nell'area di studio” (pag. 45 della consulenza).
A diverse conclusioni sono invece pervenuti gli ausiliari con riguardo agli eventi meteorici del novembre 2021 che, a differenza di quelli del mese precedente, sono stati definiti in termini di ordinarietà.
7 Rispetto a tali ultimi fenomeni, la comparazione tra lo scenario ideale e quello reale ha comunque evidenziato come i fondi di proprietà dei ricorrenti avrebbero subito allagamenti, in maniera quasi indistinta, in entrambi gli scenari, sebbene con un'estensione dell'area allagata leggermente inferiore e con tiranti più moderati (cfr. pag. 48 consulenza: “…l'officiosità degli alvei dei torrenti considerati è probabilmente non sufficiente al transito delle portate da essi convogliate anche in condizioni di eventi non straordinari e, di conseguenza, sarebbe opportuno effettuare una ricognizione dello stato di questi al fine di individuare eventuali punti critici in cui intervenire al fine di migliorarne l'officiosità idraulica).
Tutto quanto sopra considerato, gli ausiliari hanno concluso affermando che:
· L'evento di ottobre 2021 lamentato dal ricorrente è stato dovuto in buona parte, se non in maniera esclusiva, al carattere non ordinario delle piogge registrate dalle stazioni pluviografiche installate nel territorio in studio, per eventi sia di bassa che di lunga durata;
· L'evento di novembre 2021 lamentato dal ricorrente non è dovuto a eventi straordinari e ha messo in evidenza la necessità di una ricognizione degli alvei volta all'individuazione di sezioni critiche non consone al passaggio della corrente fluviale anche in condizioni ordinarie;
· Alla luce delle analisi esposte nei paragrafi precedenti, sia in termini di tiranti che di velocità della corrente di esondazione, si può concludere che le condizioni per i danneggiamenti lamentati non siano da attribuire, seppur con le precisazioni fatte di seguito, ad una mancata manutenzione degli alvei, ma ad una inadeguatezza degli stessi anche rispetto ad eventi non straordinari.
Ritiene la Corte che, all'esito degli accertamenti tecnici, possa affermarsi che ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dai convenuti sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ai fini della attribuzione agli eventi atmosferici del carattere di eccezionalità deve, secondo questo giudice, farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri
“scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di
8 eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
Dunque, correttamente gli eventi verificatisi nell'ottobre 2021 sono stati classificati come eccezionali.
Ciò chiarito, indagando in ordine alla derivazione causale dei danni lamentati dai ricorrenti, gli ausiliari – sia a mezzo dello studio idrologico ed idraulico condotto che tramite l'elaborazione dei dati delle immagini satellitari e dei relativi indici vegetazionali NDVI (tecnica del remote sensing) – hanno evidenziato come dal confronto tra le immagini di vegetazione pre e post eventi dell'ottobre 2021 e quelle pre e post eventi del novembre 2021 sia emerso che l'acqua caduta nella prima occasione sia rimasta a ristagnare sui terreni fino alle successive piogge del 16-17.11.21. (“Confrontando le immagini della vegetazione ad infrarosso di cui all'allegato 2.6.1 alle date del 21 ottobre e 3 novembre, nelle aree in proprietà queste mostrano, prima dell'evento, una colorazione rossa particolarmente incisiva (a causa dello sviluppo pronunciato della chioma delle piante che effettuavano regolarmente la fotosintesi clorofilliana) o appena accennata nelle aree di nuovo impianto di agrumeto con poco sviluppo dell'apparato fogliare (Fondo 4 - p.lle 735, 1037, 736, 737, 1042, 898, 897 e 896); dopo l'evento, nella successiva immagine dei luoghi (al 3 novembre), la presenza di acqua in eccesso sul terreno ha determinato un vistoso cambiamento di colore, virando verso una tonalità rosso/verde/ciano. Nel periodo successivo, relativamente all'evento del 16-17 novembre, prima e dopo l'evento (15 novembre – 20 novembre) la situazione resta sostanzialmente immutata, segno che l'acqua caduta durante il precedente arco temporale continuava a ristagnare sul terreno.” - cfr. pag. 52 e 53 relazione).
Appare dunque evidente che i danni cagionati ai fondi dei ricorrenti siano stati essenzialmente determinati dalle piogge di natura eccezionale cadute tra il 24 ed il 25 ottobre 2021, assumendo i successivi eventi meteorici del mese di novembre una portata marginale, se non del tutto irrilevante, rispetto alla loro determinazione.
Ancora, per entrambi gli eventi è stata esclusa qualsivoglia incidenza causale dello stato di manutenzione dei canali consortili che, avendo uno scopo di natura irrigua ed eventuale drenaggio dell'acqua accumulata nei fondi verso l'alveo principale, “… si ritiene non abbia svolto un ruolo significativo nell'allagamento delle proprietà del ricorrente, a meno di un possibile contributo, a valle degli eventi, nel ridurre
9 il tempo di permanenza delle acque nelle stesse proprietà.” (cfr. pag. 48 consulenza).
Per quanto detto, le domande devono essere rigettate.
*****
I ricorrenti, soccombenti, vanno condannati alla rifusione, nei confronti dell'
, del e del Controparte_1 Controparte_3 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano – Controparte_4 separatamente per la prima e per le seconde, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.000,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€4.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno poste, definitivamente, interamente a carico dei ricorrenti.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Parte_4
presso la Controparte_1 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_4 tempore, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
alla rifusione, nei confronti dell' Parte_4 CP_1 [...]
presso la Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, del e del
[...] Controparte_3 Controparte_4
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano,
[...]
10 separatamente per la prima e per le seconde, in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico dei ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composta da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1091/2022 R.G., tra:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , nato ad [...] il 1° luglio C.F._1 Parte_2
1982 (c.f. ), nata a [...] il 20 giugno C.F._2 Parte_3
1982 (c.f. ), e con sede in C.F._3 Parte_4
Acicatena (CT), Via D. Alighieri 17(c.f./p.i. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nato ad [...] il Parte_5
16.01.1956 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi, C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rocco Simone Gambera e Antonino Saltalamacchia, (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
ricorrenti,
e
presso la Controparte_1
1 (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta,
(c.f. ) con sede in Lentini Controparte_3 P.IVA_3
(SR), via Agnone 68, e (p. iva Controparte_4
), con sede in Catania, via Centuripe 1, entrambi in persona del P.IVA_4
Commissario Straordinario pro tempore, dott. rappresentanti Controparte_5
e difesi dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Catania, via Umberto I n. 255 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Rocco Simone Gambera e Antonino Saltalamacchia per i ricorrenti:
“… questa Difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nei propri atti e verbali di causa sin qui prodotti, da intendersi quivi integralmente riportate e trascritte;
pertanto, ribadito il tenore delle conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. - che hanno potuto affermare la esistenza del rapporto causa – effetto in ordine al danno dedotto in causa dagli attori accertando (a pag. 49 della relazione di CTU) l'inadeguatezza degli alvei dei fiumi esondati a fronteggiare piogge di carattere sia eccezionale che ordinario - e fatto rilevare che si sono rivelate infondate le avverse eccezioni (peraltro, non coltivate in corso di causa) formulate dall' convenuta, gli attori insistono per l'accoglimento della propria Controparte_1 domanda di risarcimento del danno subito e chiedono che la causa venga posta in decisione, con il favore delle spese e degli onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
2 antistatari”;
- avv. Davide Alfredo Luigi Negretti per i Consorzi convenuti:
“…. Si insiste pertanto in tutte le conclusioni già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta con i relativi documenti e si chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 aprile 2023, , , Parte_1 Parte_2
e la evocavano in giudizio davanti Parte_3 Parte_4 al Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la l'Autorità di Bacino CP_1 del Distretto Idrografico della Regione Sicilia, il Controparte_3
ed il , in persona dei rispettivi
[...] Controparte_4 legali rappresentanti pro tempore.
I ricorrenti, premesso di essere proprietari e comodatari di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio di Lentini, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni causati dall'esondazione dei torrenti Cave e Trigona, avvenuta in seguito alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 24 e 25 ottobre 2021 e nei giorni 16 e 17 novembre 2021, a causa della condizione di degrado in cui versavano gli alvei dei suddetti corsi d'acqua, assolutamente privi di manutenzione, nonché dell'incapacità dei canali di scolo e dei tombini idraulici ivi insistenti di smaltire le acque piovane, circostanze imputabili alla responsabilità dell'amministrazione e dei consorzi convenuti ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c..
Con comparsa depositata il 15 maggio 2023, si costituiva nel giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della domanda – deducendo, Controparte_1 sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Con comparsa depositata in pari data, si costituivano anche il Consorzio di
3 Bonifica 10 Siracusa ed il , Controparte_4 chiedendo anch'essi il rigetto della domanda, deducendo di avere regolarmente provveduto alla manutenzione degli impianti di loro pertinenza, escludendo la sussistenza del nesso di causalità fra questi ed i danni lamentati dai ricorrenti ed invocando il carattere straordinario degli eventi metereologici in questione.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Le domande sono infondate.
Risulta documentata in capo ai ricorrenti la proprietà/disponibilità dei sette appezzamenti di terreno meglio identificati in ricorso.
In particolare, risultano:
- in capo a la proprietà per ¼ (e per intero nei casi Parte_1 contrassegnati dall'asterisco) del primo appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle 923, 924*, 926, 927*, 930, 931*, 932*, 933, 936, 939, 940*, 942, 943*, 351*, 352* (particelle pervenute a per le quote sopra Parte_1 indicate, per atto di compravendita rogato dal notaio dott. Persona_1 da Ramacca il 28 giugno 2017 e registrato ai numeri 15417/8724 di repertorio e raccolta);
- in capo a la proprietà per 6/8 (e per intero nei casi Parte_1 contrassegnati dall'asterisco) del secondo appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle n. 332* e 845 (particelle pervenute a Parte_1 per le quote sopra indicate per atto di compravendita rogato dal notaio dott.
da Ramacca il 05 dicembre 2018 e registrato ai numeri Persona_1
16435/9514 di repertorio e raccolta);
4 - in capo a la proprietà del terzo appezzamento di terreno Parte_1 indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle n. 753, 755, 756, 758 (pervenute al sig. Pt_1 per atto di compravendita rogato dal notaio dott.ssa
[...] Persona_2 da il 17 ottobre 2013 e registrato ai numeri 9961/4550 di
[...] CP_6 repertorio e raccolta):
- in capo a , la proprietà del quarto appezzamento di terreno Parte_1 indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle n. 896, 897, 898, 735, 736, 737, 1037, 1039, 1041, 1042, 228 (particelle pervenute a per atto di compravendita Parte_1 rogato dal notaio dott. da Ramacca il 20 marzo 2019 e Persona_1 registrato ai numeri di repertorio e raccolta 16651/9677);
- in capo a , la proprietà (per 1/3 nei casi contrassegnati Parte_2 dall'asterisco) del quinto appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle 150, 156, 254, 255, 256*, 257, 258, 259, 400 (particelle pervenute a Pt_2
per le quote sopra indicate per atto di compravendita rogato dal notaio
[...]
Dott.ssa da il 21 gennaio 2008 e registrato ai Persona_2 CP_6 numeri 6087/1659 di repertorio e raccolta.);
- in capo a e la proprietà del sesto Parte_2 Parte_3 appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato al fg. 55, p.lle 171*, 260, 261, 345*, 353**, 355**, 356**, 587** (particelle pervenute a , per le Parte_2 quote sopra indicate, per atto di compravendita rogato dal notaio Dott.ssa da il 17 ottobre 2013 e registrato ai numeri Persona_2 CP_6
9961/4550 di repertorio e raccolta. Le particelle contrassegnate da un asterisco sono pervenute a e per atto di compravendita Parte_3 Parte_2 rogato dal notaio Dott.ssa da il 17 ottobre Persona_2 CP_6
2008 e registrato ai numeri 6888/2197 di repertorio e raccolta. Non si dispone, invece, di titoli di provenienza per le particelle in tabella indicate con doppio asterisco);
- in capo alla (per ½ nei casi contrassegnati Parte_4 dall'asterisco), la proprietà del settimo appezzamento di terreno indicato in ricorso, ubicato nel territorio di Lentini, c.da “Commenda”, meglio identificato
5 al fg. 53, p.lle n. 1352, 770, 7773, 1365*, 1367*, 1356, 1366, 1358, 1359, 1362, 1361, 1368, 1515* (particelle pervenute alla cooperativa per le Parte_4 quote sopra indicate, per atto di compravendita rogato dal notaio Dott.
da Ramacca il 12 febbraio 2018 e registrato ai numeri Persona_1
15819/9037 di repertorio e raccolta)
I terreni coltivati dai ricorrenti sono tutti ubicati nella contrada Commenda del Comune di Lentini e distinti, come meglio su specificato, nei fogli di mappa 53 e 55. Da un punto di vista agronomico, si tratta di terrenti a giacitura pianeggiante posti ad una quota media di 27 e 42 mt s.l.m., rientranti nell'associazione dei suoli alluvionali Typic e/o Vertic e/o Controparte_7
e/o che trovano Controparte_8 Controparte_9 nell'agrumeto, nell'arboreto, nel vigneto e nel seminativo il loro uso prevalente. La superficie catastale complessiva dei terreni è di ettari 25.18.29. Questi, al momento del sopralluogo, erano prevalentemente coltivati ad agrumeto, ed in alcuni casi ad albicoccheto e pescheto, con impianti realizzati in epoche diverse. La superficie netta coltivata è stata stimata dai c.t.u. in complessivi ettari 14,71.
La circostanza dell'avvenuto straripamento dei torrenti Cave e Trigona e della conseguente inondazione dei terreni in questione ha trovato conferma (salvo che per l'appezzamento contrassegnato nella relazione di c.t.u. al n. 7, come di seguito evidenziato) nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del torrente e dell'alluvionamento dei fondi. I consulenti hanno dettagliatamente ricostruito la variazione dello stato dei terreni e delle coltivazioni in essi insistenti prima e dopo gli eventi alluvionali lamentati, utilizzando a tal fine la tecnologia del telerilevamento (o remote sensing), la quale consente di monitorare lo stato di salute delle piante tramite l'estrapolazione di immagini satellitari che registrano l'energia elettromagnetica riflessa (cfr. relazione di c.t.u. pag. 9 ss.).
Simile condizione non può ritenersi estesa agli immobili di cui al 7° appezzamento indicato nella relazione di c.t.u., di pertinenza della Cooperativa Calimero, i quali, secondo quanto accertato, non sono stati in alcun modo interessati da esondazioni ed hanno, dunque, riportato danni provocati direttamente dal carattere intenso della precipitazione che, non riuscendo ad infiltrarsi nei suoli, probabilmente saturati dall'acqua di precipitazione dello stesso evento, hanno determinato un iniziale impantanamento e generato,
6 successivamente, fenomeni di ruscellamento superficiale sicuramente non violenti e distruttivi come quelli verificatisi nelle rimanenti particelle (cfr. pagg. 43, 49 e 53 della relazione, nonché le puntuali ed argomentate risposte rese dai c.t.u. a fronte delle osservazioni di parte ricorrente).
Procedendo nello studio degli eventi dell'ottobre 2021, i consulenti hanno, quindi, evidenziato che le precipitazioni registrate dalla stazione di Lentini della rete di monitoraggio del SIAS hanno avuto, per tutte le durate canoniche considerate, tempi di ritorno sempre superiori ai 300 anni. Risultati analoghi hanno mostrato i dati registrati dalla stazione di Mineo, anch'essa appartenente alla rete SIAS, ove le precipitazioni hanno denunciato tempi di ritorno superiori ai 300 anni per le durate di 3 e 6 ore, e di “rarità” per la durata canonica di 24 ore.
Tenuto conto delle intensità registrate, gli ausiliari hanno quindi concluso affermando che le precipitazioni verificatesi fra il 24 ed il 25 ottobre 2021 hanno avuto carattere eccezionale (cfr. relazione c.t.u. pag. 35).
I consulenti hanno poi eseguito la comparazione fra uno “scenario ideale”
– ossia di perfetta manutenzione dell'alveo del fiume, considerato privo o quasi di vegetazione e/o altri elementi (naturali e non) che possano in qualche modo ostacolare e rallentare la corrente, favorendo l'esondazione dall'alveo – e lo scenario c.d “reale” – ossia “ad alveo non mantenuto”, che tiene conto delle effettive condizioni dell'alveo in termini di vegetazione – così da verificare l'incidenza di eventuali ed ulteriori elementi capaci di aggravare i danni cagionati dagli eventi meteorici per cui è causa.
Esaminando l'incidenza delle piogge nella determinazione dell'esondazione dei torrenti Cave e Trigona in ciascuna delle due ipotesi, i consulenti hanno pertanto sostenuto che “i risultati delle simulazioni idrauliche sembrerebbero dare indicazione del fatto che anche una migliore manutenzione dell'alveo non avrebbe mitigato gli effetti dell'evento meteorico verificatosi nel mese di ottobre 2021, confermando il carattere di eccezionalità delle precipitazioni registrate dalle stazioni pluviografiche che ricadono nell'area di studio” (pag. 45 della consulenza).
A diverse conclusioni sono invece pervenuti gli ausiliari con riguardo agli eventi meteorici del novembre 2021 che, a differenza di quelli del mese precedente, sono stati definiti in termini di ordinarietà.
7 Rispetto a tali ultimi fenomeni, la comparazione tra lo scenario ideale e quello reale ha comunque evidenziato come i fondi di proprietà dei ricorrenti avrebbero subito allagamenti, in maniera quasi indistinta, in entrambi gli scenari, sebbene con un'estensione dell'area allagata leggermente inferiore e con tiranti più moderati (cfr. pag. 48 consulenza: “…l'officiosità degli alvei dei torrenti considerati è probabilmente non sufficiente al transito delle portate da essi convogliate anche in condizioni di eventi non straordinari e, di conseguenza, sarebbe opportuno effettuare una ricognizione dello stato di questi al fine di individuare eventuali punti critici in cui intervenire al fine di migliorarne l'officiosità idraulica).
Tutto quanto sopra considerato, gli ausiliari hanno concluso affermando che:
· L'evento di ottobre 2021 lamentato dal ricorrente è stato dovuto in buona parte, se non in maniera esclusiva, al carattere non ordinario delle piogge registrate dalle stazioni pluviografiche installate nel territorio in studio, per eventi sia di bassa che di lunga durata;
· L'evento di novembre 2021 lamentato dal ricorrente non è dovuto a eventi straordinari e ha messo in evidenza la necessità di una ricognizione degli alvei volta all'individuazione di sezioni critiche non consone al passaggio della corrente fluviale anche in condizioni ordinarie;
· Alla luce delle analisi esposte nei paragrafi precedenti, sia in termini di tiranti che di velocità della corrente di esondazione, si può concludere che le condizioni per i danneggiamenti lamentati non siano da attribuire, seppur con le precisazioni fatte di seguito, ad una mancata manutenzione degli alvei, ma ad una inadeguatezza degli stessi anche rispetto ad eventi non straordinari.
Ritiene la Corte che, all'esito degli accertamenti tecnici, possa affermarsi che ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dai convenuti sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ai fini della attribuzione agli eventi atmosferici del carattere di eccezionalità deve, secondo questo giudice, farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri
“scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di
8 eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
Dunque, correttamente gli eventi verificatisi nell'ottobre 2021 sono stati classificati come eccezionali.
Ciò chiarito, indagando in ordine alla derivazione causale dei danni lamentati dai ricorrenti, gli ausiliari – sia a mezzo dello studio idrologico ed idraulico condotto che tramite l'elaborazione dei dati delle immagini satellitari e dei relativi indici vegetazionali NDVI (tecnica del remote sensing) – hanno evidenziato come dal confronto tra le immagini di vegetazione pre e post eventi dell'ottobre 2021 e quelle pre e post eventi del novembre 2021 sia emerso che l'acqua caduta nella prima occasione sia rimasta a ristagnare sui terreni fino alle successive piogge del 16-17.11.21. (“Confrontando le immagini della vegetazione ad infrarosso di cui all'allegato 2.6.1 alle date del 21 ottobre e 3 novembre, nelle aree in proprietà queste mostrano, prima dell'evento, una colorazione rossa particolarmente incisiva (a causa dello sviluppo pronunciato della chioma delle piante che effettuavano regolarmente la fotosintesi clorofilliana) o appena accennata nelle aree di nuovo impianto di agrumeto con poco sviluppo dell'apparato fogliare (Fondo 4 - p.lle 735, 1037, 736, 737, 1042, 898, 897 e 896); dopo l'evento, nella successiva immagine dei luoghi (al 3 novembre), la presenza di acqua in eccesso sul terreno ha determinato un vistoso cambiamento di colore, virando verso una tonalità rosso/verde/ciano. Nel periodo successivo, relativamente all'evento del 16-17 novembre, prima e dopo l'evento (15 novembre – 20 novembre) la situazione resta sostanzialmente immutata, segno che l'acqua caduta durante il precedente arco temporale continuava a ristagnare sul terreno.” - cfr. pag. 52 e 53 relazione).
Appare dunque evidente che i danni cagionati ai fondi dei ricorrenti siano stati essenzialmente determinati dalle piogge di natura eccezionale cadute tra il 24 ed il 25 ottobre 2021, assumendo i successivi eventi meteorici del mese di novembre una portata marginale, se non del tutto irrilevante, rispetto alla loro determinazione.
Ancora, per entrambi gli eventi è stata esclusa qualsivoglia incidenza causale dello stato di manutenzione dei canali consortili che, avendo uno scopo di natura irrigua ed eventuale drenaggio dell'acqua accumulata nei fondi verso l'alveo principale, “… si ritiene non abbia svolto un ruolo significativo nell'allagamento delle proprietà del ricorrente, a meno di un possibile contributo, a valle degli eventi, nel ridurre
9 il tempo di permanenza delle acque nelle stesse proprietà.” (cfr. pag. 48 consulenza).
Per quanto detto, le domande devono essere rigettate.
*****
I ricorrenti, soccombenti, vanno condannati alla rifusione, nei confronti dell'
, del e del Controparte_1 Controparte_3 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano – Controparte_4 separatamente per la prima e per le seconde, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.000,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€4.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno poste, definitivamente, interamente a carico dei ricorrenti.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Parte_4
presso la Controparte_1 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_4 tempore, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
alla rifusione, nei confronti dell' Parte_4 CP_1 [...]
presso la Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, del e del
[...] Controparte_3 Controparte_4
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano,
[...]
10 separatamente per la prima e per le seconde, in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico dei ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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